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Decisione

32.2007.109

Viste le contraddizioni degli atti medici l'Ufficio AI non poteva negare il diritto alla rendita sulla sola base di tali atti

30 aprile 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi del paziente, l’esame clinico e le radiografie, la ricostruzione

della spalla destra. A secondo lo stato tendineo sarà indicato la ricostruzione

diretta oppure un intervento di protesi inversa (delta-3 ®). (…)” (doc. 1-27-28 incarto cassa malati).

2.7. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Il

TCA si limita qui a rilevare che in ogni caso l’Ufficio AI, ritenute anche le

contestazioni espresse nelle osservazioni 7 dicembre 2006 (doc. AI 40/7-8) e

conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.5), dovrà

analizzare attentamente quale metodo applicare (ordinario del confronto dei

redditi o straordinario) e motivare compiutamente la propria scelta.

Questo

vale a maggiore ragione alla luce delle seguenti emergenze.

Il

reddito da valido pari a fr. 56'265.--, ritenuto dall’Ufficio AI, si fonda sul

reddito aziendale di fr. 55'000.-- di cui all’imposta cantonale 2001-2002

aggiornato al 2004 (doc. AI 7/2-3 e 30/1-3). Ritenuto l’allora vigente metodo

di tassazione l’impor-to di fr. 55'000.-- si riferisce alla media del reddito

aziendale per il biennio 1999-2000.

Dall’estratto

del conto individuale risulta che il reddito lordo per gli anni 2001 e 2002 è

stato di fr. 119'400.-- rispettivamente 125'800.-- allorquando negli anni

precedenti era stato sensibilmente minore: fr. 67'500.-- nel 2000, fr.

87'000.-- nel 1998 e 1999, fr. 72'100.-- nel 1996 e 1997 e fr. 74'800.-- nel

1992 e 1993 (doc. 2/23 incarto cassa malati).

Il

reddito aziendale di fr. 94'000.-- e 80'000.-- degli anni 2003 e 2004 (doc. AI

33/1-2) tiene necessariamente conto anche del contributo apportato dalla moglie

(cfr. rapporto di visita esterna 5 luglio 2006 dell’ispettorato AI sub doc. AI

28/1-3).

Nel

menzionato rapporto – anche se non ha proceduto ad un raffronto dei redditi di

ogni singola mansione componente la professione di panettiere – l’ispettore __________

aveva proceduto ad una ripartizione delle quote parti nelle singole mansioni e

ai rispettivi impedimenti (doc. AI 28/3).

L’assicuratore

LAINF, che ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1. novembre

2004, ha applicato il metodo straordinario (doc. 2/2-5 incarto cassa malati).

2.8. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, conformemente a quanto indicato ai

consid. 2.6 e 2.7, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni dell'assicura-

to.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ La causa è rinviata

all’Ufficio AI affinché proceda ai sensi del considerando 2.6 e 2.7.

Considerandi

2.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa)

a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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