32.2007.110
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21 agosto 2007Italiano20 min
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Numero d'incarto:
32.2007.110
Data decisione, Autorità:
21.08.2007, TCA
Titolo:
Revisione: dagli atti medici non si può concludere che il grado d'invalidità ha verosimilmente subito una modifica rilevante. A ragione l'Ufficio AI non é entrato nel merito della domanda di revisione. Valutazione anticipata delle prove: rifiuto audizione personale.
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
REVISIONE
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.110
FS
Lugano
21 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 marzo
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato, in
fatto e in diritto
- RI
1, classe __________, attiva a tempo parziale quale venditrice presso la __________
di __________ (doc. AI 34/1), è stata messa al beneficio di una mezza rendita
d’invalidità dal 1° giugno 2002 (doc. AI 26/1-2 e 27/1-2). Nell’ambito della
revisione intrapresa d’ufficio nel gennaio 2005 (doc. AI 31/1-2, 32/1-2 e
33/1-2), con decisione 5 settembre 2005 (doc. AI 45/1-2), confermata con
decisione su opposizione 27 aprile 2006 (doc. AI 63/1-4), l’Ufficio AI ha concluso
per uno stato di salute invariato rispetto alle valutazioni mediche del 2002 e
ha confermato un grado d’invalidità del 45%. La decisione su opposizione è cresciuta
incontestata in giudicato;
- con
scritto 7 ottobre 2006 l’assicurata ha chiesto una revisione della rendita indicando
che dovrà essere sottoposta ad un’operazione chirurgica al braccio destro, che
la sua stabilità psichica sarebbe peggiorata (aggressione nel mese di settembre
2006), che la sua situazione (sola con due figli a carico, occupata dall’età di
15 anni, divorziata e sottoposta a vari interventi chirurgici che l’hanno
ridotta a pesare 39 kg) l’avrebbe logorata e indebolita considerevolmente e che
il suo lavoro (scarico palette di merce quotidianamente) le sembrerebbe più da
magazziniere che non da venditrice (doc. AI 64/1);
- con
progetto di decisione 1° febbraio 2007 (doc. AI 70/1-2), confermato con decisione
26 marzo 2007 (doc. AI 70/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della
domanda avvalendosi delle annotazioni 26 gennaio e 21 marzo 2007 del dr. __________,
medico SMR, il quale, circa la documentazione medica prodotta, ha osservato:
"
(…)
● certificato del dr. __________ (28.8.06) con
attestazione di IL per circa due settimane. Non è descritto alcun elemento
clinico
● certificato del dr. __________
(04.09.06) che attesta la presenza di escoriazioni. Nessuna attestazione di IL
● certificato del dr. __________,
psichiatra curante (14.09.06) con il quale si attesta IL dal 08.09.06 al
1.10.06
● rapporto del neurologo dr. __________
(21.09.06) nel quale sono descritti disturbi, esame oggettivo, esame elettroneurografico,
diagnosi di Tunnel carpale dx. e proposta di richiesta d’invio a specialista
della mano. Non viene attestata IL.
Fatti
I primi tre certificati, seppure senza descrizione
clinica delle affezioni per cui si certificava IL, fanno stato per IL di breve
durata.
Il rapporto del neurologo, dettagliato, depone per una
situazione simile a quella già costatata nel 1997 dal Dr. __________,
neurologo.
I disturbi lamentati non giustificano un’IL maggiore
rispetto a quella già riconosciuta in precedenza. L’intervento chirurgico se
sarà da fare (sarebbe utile prendere in considerazione, per la prognosi clinica
non solo i disturbi oggettivabili, ma anche la componente psichica) sarà da
valutare per il suo decorso. Un’IL maggiore sarà determinata per l’intervento e
le cure post-operatorie. Questa IL, in assenza di complicazioni non dovrebbe
superare i due mesi.” (doc. AI 68/1);
"
(…)
Le ulteriori comunicazioni ricevute non comportano un
aumento della IL dell’A.
Faccio notare ancora (come il 21.09.2005), che dal lato
medico teorico, dopo la perizia psichiatrica del 24.10.2002, si era ritenuta
una IL del 50% (come ritiene attualmente il dr. __________, attuale psichiatra
curante).
Il calcolo di grado AI 45% fu ottenuto dopo calcolo
della CGR.
(L’A. risulta ancora lavorare al 50%).” (doc. AI 73/1)
- con
il ricorso in oggetto l’assicurata ha contestato la valutazione medica e chiesto
di essere vista ritenuto che “(…) per giudicare bisogna vedere, allora avrò
maggiore possibilità di dimostrare la verità di quello che da anni vi
trasmetto. (…)” (doc. I);
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione dell’impugnativa adducendo
che “(…) nel caso concreto, tenuto conto di quanto espresso dal SMR, all’UAI
non è dato il modo di comprendere in che misura l’assicurata pretende
giustificare una modifica rilevante della propria capacità lavorativa e quindi
del proprio grado d’invalidità. A titolo puramente abbondanziale, nel caso
concreto all’assicurata va ricordato che qualora la rendita versata dall’AI non
dovesse bastare per coprire il fabbisogno vitale dell’assicurato, allo stesso è
garantita la possibilità di chiedere il versamento di prestazioni complementari
all’AI, le quali, assieme all’AI fanno parte della sicurezza sociale del nostro
Paese. (…)” (doc. IV);
- il
16 aprile 2007 è pervenuto al TCA il certificato medico 13 aprile 2007 del dr. __________.
Con
scritto 30 aprile 2007 la madre dell’assicurata ha comunicato al TCA che sua
figlia sta malissimo e che “(…) il 10 maggio, se non prima […] dovrà rifare
degli esami dal dr. __________, in quanto presenta dolori allo stomaco, e
l’ernia iatale le procura la malattia da riflusso, tanto da evitare cibo per
non peggiorare i sintomi, la quale le causa perdita di peso, che tra l’altro è
già esiguo, solo 39 kg, in queste condizioni come può affrontare l’intervento
del tunnel carpale, che le procura formicolio e dolori cervicali. Ora mi chiedo
come si può svolgere il lavoro, che per altro è pesante, caricare e scaricare
intere palette di merce tutti i giorni, con tutti questi problemi. Tutti i
medici le consigliano di cambiare attività, ma nelle condizioni precarie di
salute e alla sua non più giovane età, in che misura potrà lavorare visto tutti
gli attuali problemi, e chi si prenderebbe a carico una lavoratrice già così
deficitaria? (…)” (doc. VIII).
Con
lettera 10 maggio 2007 la madre dell’assicurata ha ribadito che sua figlia sta
male e ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. X).
Sempre
la madre, con scritto 26 maggio 2007, ha comunicato al TCA che la figlia è stata
visitata il 24 maggio 2007 dal dr. __________ il quale si rifiuterebbe di fare
certificati all’Ufficio AI “(…) poiché a suo parere e anche nostro, verrebbero
cestinati. (…)” (doc. XII).
Il
5 giugno 2007 sono pervenuti al TCA i rapporti 11 e 24 maggio 2007 del dr. __________
indirizzati al dr. __________.
Il
20 agosto 2007 l'assicurata ha trasmesso al TCA il certificato medico 17 agosto
2007 del dr. __________;
- con
scritto 13 giugno 2007 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA le annotazioni dello
stesso giorno del dr. __________, medico SMR, il quale, si è così espresso:
"
(…)
Assicurata a beneficio rendita AI ¼ dal 1.6.2002 dopo
perizia __________ con impedimento del 50% (grado AI dopo CGR 45%)
Diagnosi: distimia a esordio precoce F 34.1
Prima revisione 1.2005, decisione del 5.9.2005 stato di
salute invariato
Opposizione:
il 31.1.2006 l’assicurata viene operata di ernia
femorale destra con decorso postoperatorio regolare, secondo curante di nuovo
abile al 20.3.2006 per attività non troppo gravosa (statura esile).
24.6.2006 (ndr. recte: 27.4.2006, doc. AI
63/1-4): decisione su opposizione, si conferma decisione in assenza di aumento
grado IL prolungato
Con certificato del 28.8.2006 il dr. __________ attesta
una IL 100% per due settimane
Il 4.9.2006 l’assicurata subisce aggressione fisica con
escoriazioni al braccio sinistro e dolori cervicali
Rapporto dr. __________, neurologo, del 21.9.2006:
presenza di brachialgia, viene consigliata la
decompressione chirurgica del nervo mediano
Certificato dr. __________ del 14.09.2006: viene
attestata una IL del 100% dal 8.9.2006
Il 10.10.2006 viene inoltrata richiesta di revisione
per peggioramento stato di salute
Annotazione del 26.1.2007, dr. __________: in conclusione si valuta che i certificati
presentati attestano unicamente una IL di breve durata, anche l’eventuale intervento
del tunnel carpale non comportrrà una IL superiore ai 2 mesi
Progetto di decisione del 1.2.2007: non
entrata in materia
Certificato del 22.2.2007, dr. __________: viene indicato un attuale grado
d’in-validità almeno del 50% con attualmente stato depressivo severo con inibizione
dell’iniziativa ed ideazione polarizzata su contenuti negativi e pessimistici.
Certificato del 5.2.2007, dr. __________ con
diagnosi di
-
Diverticolite (da notare
che la colonoscopia del 3.1.2007 era assolutamente normale senza presenza di
alcun diverticolo)
-
Colon spastico
-
Asma allergico
-
Attacchi di panico
-
Ernia iatale
-
Tunnel carpale
-
Pregressi multipli
interventi addominali
Vengono indicate difficoltà a svolgere l’attività
abituale a causa dei sforzi fisici richiesti.
Presa di posizione dr. __________ del 2.3.2007: viene
indicato che l’attuale impedimento indicato dal dr. __________ è identico a
quello stabilito in sede di perizia del 2002.
Decisione del 26.3.2007: non entrata in materia
In sede di ricorso vengono presentati
-
noto certificato dr. __________
del 22.2.2007
-
noto certificato dr. __________
del 5.2.2007
- certificato manoscritto del 13.4.2007
del dr. __________ nel quale si indica che l’assicurata riferisce di avere diverticolite
(vedi sopra) e di avere difficoltà alla flessione cervicale.
Valutazione:
come già indicato nelle prese di posizione SMR
precedenti le certificazioni mediche finora presentate non permettono di
oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurata con
ripercussioni prolungate sulla capacità lavorativa residua. Pure i certificati
presentati in fase di ricorso (in pratica già noti) non permettono di rendere
verosimile una tale modifica dello stato di salute elencando in pratica le
patologie già note o non esistenti (diverticolite).
(…)” (doc. XVI/Bis);
- con
scritto 9 agosto 2007 la madre dell’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore
documentazione medica ribadendo che la figlia non sta bene e che attualmente è
a casa dal lavoro da una settimana per una forte tendinite che le prende tutto
il braccio destro e la cervicale precisando che sta facendo fisioterapia e che
“(…) ha dovuto farsi fare delle punture di cortisone e per il momento il tunnel
carpale è inoperabile visto l’infiammazione, inoltre deve fare la gastroscopia
non più ogni due anni ma bensì ogni 6 mesi per l’uscita di bile in quantità
rilevante. (…)” (doc. XVIII);
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli
articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante
del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta
all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado
d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità
(art. 87 cpv. 2 OAI).
Se
è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta
all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Per
quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato,
quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una
modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Renten-revision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique
de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Nella
sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato
che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella
nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato
non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a
mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da
richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un
termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid.
5.2.5).
Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non
entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato
di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare
la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
- dai
certificati medici sulla base dei quali è stata chiesta la revisione (doc. AI
64/1) risulta quanto segue.
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nei certificati 14 e 25 settembre
2006 e 17 agosto 2007 ha attestato una inabilità lavorativa totale (100%) dall’8
settembre all’8 ottobre 2006 rispettivamente dal 20 agosto al 9 settembre 2007 (doc.
AI 64/5, 64/2 e XX/bis).
Nel
certificato 22 febbraio 2007, anche se ha rilevato che “(…) nel corso del 2006
la paz. ha presentato un progressivo peggioramento delle sue condizioni
psichiche soprattutto con ulteriore accentuazione della patologia depressiva
(…)”, il dr. __________ ha concluso che “(…) tenuto conto della descritta evoluzione
peggiorativa dell’affezione depressiva riteniamo indicata una revisione anticipata
del caso, valutando il grado attuale di invalidità almeno al livello del 50%.”
(doc. AI 71/3, sottolineatura del redattore).
Sempre
il dr. __________, nel rapporto medico 22 aprile 2005 (doc. AI 35/1-3), aveva
già attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 2002 e uno stato di salute
suscettibile di peggioramento.
Viste
le risultanze appena riprodotte, inabilità totale al lavoro limitata nel tempo
(dall’8 settembre all’8 ottobre 2006) e per il resto situazione stazionaria con
una incapacità lavorativa del 50%, conformemente alla giurisprudenza citata, vi
è da concludere che, avuto riguardo all’aspetto psichiatrico, il grado
d’invalidità non ha subito una modifica rilevante.
Questo
vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che già il dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 24 ottobre 2002 (doc. AI
14/1-6), aveva concluso che “(…) i disturbi psichici della perizianda, più
sopra elencati, compromettono nella misura del 50% la sua capacità lavorativa
in qualità di venditrice o nelle altre attività. (…)” (doc. AI 14/5).
Il
dr. __________, FMH in medicina generale, nei certificati medici 28 agosto e 4
settembre 2006 (doc. AI 64/7 e 64/6), ha attestato un’incapacità totale al
lavoro dal 28 agosto 2006 per due settimane e la presenza di escoriazioni al
braccio sinistro con dolore cervicale a seguito di una aggressione subita.
Nei
certificati medici 15 gennaio e 5 febbraio 2007 (doc. AI 66/1 e 71/4-5), il dr.
__________ non si è invece espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata
limitandosi a riferire i motivi per i quali è in cura e rilevando che “(…) la
paziente fa fatica a fare lavori impegnativi e alzare dei pesi, pertanto è in
difficoltà per continuare con il suo lavoro che le richiede spesso sforzi
importanti. In fine, la paziente ha subito diversi interventi addominali: tre
tagli cesari, un’isterectomia e un’ernia femorale, per cui è stato riferito che
sarebbe difficile rioperare nel caso ci fosse bisogno come terapia per la diverticolite.”
(doc. AI 71/5).
Infine,
nei certificati medici 3 e 9 agosto 2007 (doc. C3 e C4), il dr. __________ ha
attestato un’incapacità totale al lavoto dal 3 al 18 agosto 2007 per mialgia al
braccio destro.
Viste
le risultanze appena riprodotte, conformemente alla giurisprudenza citata,
questo Tribunale deve concludere che dalle attestazioni del dr. __________ non
si può concludere che il grado d’invalidità ha verosimilmente subito una
modifica rilevante.
Anche
sulla base delle attestazioni del dr. __________, FMH in neurologia, e del dr. __________,
medico aggiunto presso il Servizio di gastroenterologia dell’Ospedale __________
di __________, non è possibile concludere che il grado d’invalidità ha verosimilmente
subito una modifica rilevante.
Infatti,
il dr. __________, nel rapporto 21 settembre 2006 indirizzato al dr. __________
(doc. AI 64/3-4), non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha consigliato
di riferirsi ad un chirurgo della mano per considerare un intervento di decompressione.
Anche
il dr. __________, nei rapporti 3 gennaio, 11 e 24 maggio 2007 indirizzati al
dr. __________ (doc. AI 66/4-5, XIV/+Bis e XIV/Bis), non si è esperesso sulla
capacità lavorativa e ha “(…) proposto un intervento di controllo da effettuare
nel corso del mese di novembre 2007, per verifica istologica. Terapia da
continuare senza sosta con lo Zurcal 40mg/die.” (doc. XIV/Bis);
- in
simili circostanze, anche considerando che nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente
rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach dem im
Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
(BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege,
2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK
1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht,
dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung
eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten
rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch
wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender
Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen
lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person
glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die
frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend
an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109
V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa) – questo Tribunale deve concludere
che l’assicurata non ha reso verosimile che il grado d’invalidità ha subito una
modifica rilevante e pertanto a ragione l’Ufficio AI non é entrato nel merito della
domanda di revisione;
- quanto alla censura secondo la quale i medici SMR non avrebbero
visitato l’assicurata, va osservato che, in ambito LAINF, il TFA ha
precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore
probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,
dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre
1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U
49/95). Analogamente, visto come il medico SMR si fondi su
validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna
concludere che la sua valutazione ha valore anche se non ha visitato il paziente.
Va
qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence
d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière
générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier
au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,
aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr.
STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2);
- nella misura in cui l’assicurata con il proprio ricorso, sostenendo
che “(…) per giudicare bisogna vedere, allora avrò maggiore possibilità di
dimostrare la verità di quello che da anni vi trasmetto (…)”, chiede di essere
sentita personalmente il TCA osserva quanto segue.
Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.
274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119
V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto che la documentazione medica agli atti è sufficiente
per concludere che l’assicurata non ha reso verosimile che il grado d'invalidità
ha subito una modifica rilevante. Non vi sono pertanto validi motivi per procedere
ad un’audizione della ricorrente;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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