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Decisione

32.2007.110

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 agosto 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I primi tre certificati, seppure senza descrizione

clinica delle affezioni per cui si certificava IL, fanno stato per IL di breve

durata.

Il rapporto del neurologo, dettagliato, depone per una

situazione simile a quella già costatata nel 1997 dal Dr. __________,

neurologo.

I disturbi lamentati non giustificano un’IL maggiore

rispetto a quella già riconosciuta in precedenza. L’intervento chirurgico se

sarà da fare (sarebbe utile prendere in considerazione, per la prognosi clinica

non solo i disturbi oggettivabili, ma anche la componente psichica) sarà da

valutare per il suo decorso. Un’IL maggiore sarà determinata per l’intervento e

le cure post-operatorie. Questa IL, in assenza di complicazioni non dovrebbe

superare i due mesi.” (doc. AI 68/1);

"

(…)

Le ulteriori comunicazioni ricevute non comportano un

aumento della IL dell’A.

Faccio notare ancora (come il 21.09.2005), che dal lato

medico teorico, dopo la perizia psichiatrica del 24.10.2002, si era ritenuta

una IL del 50% (come ritiene attualmente il dr. __________, attuale psichiatra

curante).

Il calcolo di grado AI 45% fu ottenuto dopo calcolo

della CGR.

(L’A. risulta ancora lavorare al 50%).” (doc. AI 73/1)

- con

il ricorso in oggetto l’assicurata ha contestato la valutazione medica e chiesto

di essere vista ritenuto che “(…) per giudicare bisogna vedere, allora avrò

maggiore possibilità di dimostrare la verità di quello che da anni vi

trasmetto. (…)” (doc. I);

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione dell’impugnativa adducendo

che “(…) nel caso concreto, tenuto conto di quanto espresso dal SMR, all’UAI

non è dato il modo di comprendere in che misura l’assicurata pretende

giustificare una modifica rilevante della propria capacità lavorativa e quindi

del proprio grado d’invalidità. A titolo puramente abbondanziale, nel caso

concreto all’assicurata va ricordato che qualora la rendita versata dall’AI non

dovesse bastare per coprire il fabbisogno vitale dell’assicurato, allo stesso è

garantita la possibilità di chiedere il versamento di prestazioni complementari

all’AI, le quali, assieme all’AI fanno parte della sicurezza sociale del nostro

Paese. (…)” (doc. IV);

- il

16 aprile 2007 è pervenuto al TCA il certificato medico 13 aprile 2007 del dr. __________.

Con

scritto 30 aprile 2007 la madre dell’assicurata ha comunicato al TCA che sua

figlia sta malissimo e che “(…) il 10 maggio, se non prima […] dovrà rifare

degli esami dal dr. __________, in quanto presenta dolori allo stomaco, e

l’ernia iatale le procura la malattia da riflusso, tanto da evitare cibo per

non peggiorare i sintomi, la quale le causa perdita di peso, che tra l’altro è

già esiguo, solo 39 kg, in queste condizioni come può affrontare l’intervento

del tunnel carpale, che le procura formicolio e dolori cervicali. Ora mi chiedo

come si può svolgere il lavoro, che per altro è pesante, caricare e scaricare

intere palette di merce tutti i giorni, con tutti questi problemi. Tutti i

medici le consigliano di cambiare attività, ma nelle condizioni precarie di

salute e alla sua non più giovane età, in che misura potrà lavorare visto tutti

gli attuali problemi, e chi si prenderebbe a carico una lavoratrice già così

deficitaria? (…)” (doc. VIII).

Con

lettera 10 maggio 2007 la madre dell’assicurata ha ribadito che sua figlia sta

male e ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. X).

Sempre

la madre, con scritto 26 maggio 2007, ha comunicato al TCA che la figlia è stata

visitata il 24 maggio 2007 dal dr. __________ il quale si rifiuterebbe di fare

certificati all’Ufficio AI “(…) poiché a suo parere e anche nostro, verrebbero

cestinati. (…)” (doc. XII).

Il

5 giugno 2007 sono pervenuti al TCA i rapporti 11 e 24 maggio 2007 del dr. __________

indirizzati al dr. __________.

Il

20 agosto 2007 l'assicurata ha trasmesso al TCA il certificato medico 17 agosto

2007 del dr. __________;

- con

scritto 13 giugno 2007 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA le annotazioni dello

stesso giorno del dr. __________, medico SMR, il quale, si è così espresso:

"

(…)

Assicurata a beneficio rendita AI ¼ dal 1.6.2002 dopo

perizia __________ con impedimento del 50% (grado AI dopo CGR 45%)

Diagnosi: distimia a esordio precoce F 34.1

Prima revisione 1.2005, decisione del 5.9.2005 stato di

salute invariato

Opposizione:

il 31.1.2006 l’assicurata viene operata di ernia

femorale destra con decorso postoperatorio regolare, secondo curante di nuovo

abile al 20.3.2006 per attività non troppo gravosa (statura esile).

24.6.2006 (ndr. recte: 27.4.2006, doc. AI

63/1-4): decisione su opposizione, si conferma decisione in assenza di aumento

grado IL prolungato

Con certificato del 28.8.2006 il dr. __________ attesta

una IL 100% per due settimane

Il 4.9.2006 l’assicurata subisce aggressione fisica con

escoriazioni al braccio sinistro e dolori cervicali

Rapporto dr. __________, neurologo, del 21.9.2006:

presenza di brachialgia, viene consigliata la

decompressione chirurgica del nervo mediano

Certificato dr. __________ del 14.09.2006: viene

attestata una IL del 100% dal 8.9.2006

Il 10.10.2006 viene inoltrata richiesta di revisione

per peggioramento stato di salute

Annotazione del 26.1.2007, dr. __________: in conclusione si valuta che i certificati

presentati attestano unicamente una IL di breve durata, anche l’eventuale intervento

del tunnel carpale non comportrrà una IL superiore ai 2 mesi

Progetto di decisione del 1.2.2007: non

entrata in materia

Certificato del 22.2.2007, dr. __________: viene indicato un attuale grado

d’in-validità almeno del 50% con attualmente stato depressivo severo con inibizione

dell’iniziativa ed ideazione polarizzata su contenuti negativi e pessimistici.

Certificato del 5.2.2007, dr. __________ con

diagnosi di

-

Diverticolite (da notare

che la colonoscopia del 3.1.2007 era assolutamente normale senza presenza di

alcun diverticolo)

-

Colon spastico

-

Asma allergico

-

Attacchi di panico

-

Ernia iatale

-

Tunnel carpale

-

Pregressi multipli

interventi addominali

Vengono indicate difficoltà a svolgere l’attività

abituale a causa dei sforzi fisici richiesti.

Presa di posizione dr. __________ del 2.3.2007: viene

indicato che l’attuale impedimento indicato dal dr. __________ è identico a

quello stabilito in sede di perizia del 2002.

Decisione del 26.3.2007: non entrata in materia

In sede di ricorso vengono presentati

-

noto certificato dr. __________

del 22.2.2007

-

noto certificato dr. __________

del 5.2.2007

- certificato manoscritto del 13.4.2007

del dr. __________ nel quale si indica che l’assicurata riferisce di avere diverticolite

(vedi sopra) e di avere difficoltà alla flessione cervicale.

Valutazione:

come già indicato nelle prese di posizione SMR

precedenti le certificazioni mediche finora presentate non permettono di

oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurata con

ripercussioni prolungate sulla capacità lavorativa residua. Pure i certificati

presentati in fase di ricorso (in pratica già noti) non permettono di rendere

verosimile una tale modifica dello stato di salute elencando in pratica le

patologie già note o non esistenti (diverticolite).

(…)” (doc. XVI/Bis);

- con

scritto 9 agosto 2007 la madre dell’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore

documentazione medica ribadendo che la figlia non sta bene e che attualmente è

a casa dal lavoro da una settimana per una forte tendinite che le prende tutto

il braccio destro e la cervicale precisando che sta facendo fisioterapia e che

“(…) ha dovuto farsi fare delle punture di cortisone e per il momento il tunnel

carpale è inoperabile visto l’infiammazione, inoltre deve fare la gastroscopia

non più ogni due anni ma bensì ogni 6 mesi per l’uscita di bile in quantità

rilevante. (…)” (doc. XVIII);

- la

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).

Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli

articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA).

La

revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante

del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta

all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si

ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado

d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità

(art. 87 cpv. 2 OAI).

Se

è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado

d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta

all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 OAI).

Per

quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato,

quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una

modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Renten-revision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique

de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Nella

sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato

che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella

nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato

non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a

mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da

richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un

termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid.

5.2.5).

Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non

entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato

di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare

la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in

materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa

attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

- dai

certificati medici sulla base dei quali è stata chiesta la revisione (doc. AI

64/1) risulta quanto segue.

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nei certificati 14 e 25 settembre

2006 e 17 agosto 2007 ha attestato una inabilità lavorativa totale (100%) dall’8

settembre all’8 ottobre 2006 rispettivamente dal 20 agosto al 9 settembre 2007 (doc.

AI 64/5, 64/2 e XX/bis).

Nel

certificato 22 febbraio 2007, anche se ha rilevato che “(…) nel corso del 2006

la paz. ha presentato un progressivo peggioramento delle sue condizioni

psichiche soprattutto con ulteriore accentuazione della patologia depressiva

(…)”, il dr. __________ ha concluso che “(…) tenuto conto della descritta evoluzione

peggiorativa dell’affezione depressiva riteniamo indicata una revisione anticipata

del caso, valutando il grado attuale di invalidità almeno al livello del 50%.”

(doc. AI 71/3, sottolineatura del redattore).

Sempre

il dr. __________, nel rapporto medico 22 aprile 2005 (doc. AI 35/1-3), aveva

già attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 2002 e uno stato di salute

suscettibile di peggioramento.

Viste

le risultanze appena riprodotte, inabilità totale al lavoro limitata nel tempo

(dall’8 settembre all’8 ottobre 2006) e per il resto situazione stazionaria con

una incapacità lavorativa del 50%, conformemente alla giurisprudenza citata, vi

è da concludere che, avuto riguardo all’aspetto psichiatrico, il grado

d’invalidità non ha subito una modifica rilevante.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che già il dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 24 ottobre 2002 (doc. AI

14/1-6), aveva concluso che “(…) i disturbi psichici della perizianda, più

sopra elencati, compromettono nella misura del 50% la sua capacità lavorativa

in qualità di venditrice o nelle altre attività. (…)” (doc. AI 14/5).

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, nei certificati medici 28 agosto e 4

settembre 2006 (doc. AI 64/7 e 64/6), ha attestato un’incapacità totale al

lavoro dal 28 agosto 2006 per due settimane e la presenza di escoriazioni al

braccio sinistro con dolore cervicale a seguito di una aggressione subita.

Nei

certificati medici 15 gennaio e 5 febbraio 2007 (doc. AI 66/1 e 71/4-5), il dr.

__________ non si è invece espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata

limitandosi a riferire i motivi per i quali è in cura e rilevando che “(…) la

paziente fa fatica a fare lavori impegnativi e alzare dei pesi, pertanto è in

difficoltà per continuare con il suo lavoro che le richiede spesso sforzi

importanti. In fine, la paziente ha subito diversi interventi addominali: tre

tagli cesari, un’isterectomia e un’ernia femorale, per cui è stato riferito che

sarebbe difficile rioperare nel caso ci fosse bisogno come terapia per la diverticolite.”

(doc. AI 71/5).

Infine,

nei certificati medici 3 e 9 agosto 2007 (doc. C3 e C4), il dr. __________ ha

attestato un’incapacità totale al lavoto dal 3 al 18 agosto 2007 per mialgia al

braccio destro.

Viste

le risultanze appena riprodotte, conformemente alla giurisprudenza citata,

questo Tribunale deve concludere che dalle attestazioni del dr. __________ non

si può concludere che il grado d’invalidità ha verosimilmente subito una

modifica rilevante.

Anche

sulla base delle attestazioni del dr. __________, FMH in neurologia, e del dr. __________,

medico aggiunto presso il Servizio di gastroenterologia dell’Ospedale __________

di __________, non è possibile concludere che il grado d’invalidità ha verosimilmente

subito una modifica rilevante.

Infatti,

il dr. __________, nel rapporto 21 settembre 2006 indirizzato al dr. __________

(doc. AI 64/3-4), non si è espresso sulla capacità lavorativa e ha consigliato

di riferirsi ad un chirurgo della mano per considerare un intervento di decompressione.

Anche

il dr. __________, nei rapporti 3 gennaio, 11 e 24 maggio 2007 indirizzati al

dr. __________ (doc. AI 66/4-5, XIV/+Bis e XIV/Bis), non si è esperesso sulla

capacità lavorativa e ha “(…) proposto un intervento di controllo da effettuare

nel corso del mese di novembre 2007, per verifica istologica. Terapia da

continuare senza sosta con lo Zurcal 40mg/die.” (doc. XIV/Bis);

- in

simili circostanze, anche considerando che nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente

rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante

valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach dem im

Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit

(BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege,

2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK

1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht,

dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung

eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten

rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch

wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender

Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen

lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person

glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die

frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend

an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109

V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa) – questo Tribunale deve concludere

che l’assicurata non ha reso verosimile che il grado d’invalidità ha subito una

modifica rilevante e pertanto a ragione l’Ufficio AI non é entrato nel merito della

domanda di revisione;

- quanto alla censura secondo la quale i medici SMR non avrebbero

visitato l’assicurata, va osservato che, in ambito LAINF, il TFA ha

precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore

probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,

dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre

1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U

49/95). Analogamente, visto come il medico SMR si fondi su

validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna

concludere che la sua valutazione ha valore anche se non ha visitato il paziente.

Va

qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence

d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier

au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr.

STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2);

- nella misura in cui l’assicurata con il proprio ricorso, sostenendo

che “(…) per giudicare bisogna vedere, allora avrò maggiore possibilità di

dimostrare la verità di quello che da anni vi trasmetto (…)”, chiede di essere

sentita personalmente il TCA osserva quanto segue.

Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione medica agli atti è sufficiente

per concludere che l’assicurata non ha reso verosimile che il grado d'invalidità

ha subito una modifica rilevante. Non vi sono pertanto validi motivi per procedere

ad un’audizione della ricorrente;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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