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Decisione

32.2007.113

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 aprile 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.7. Dopo

attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che la documentazione

medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere circa l’esistenza,

in un’attività adeguata e rispettosa della capacità funzionale residua, di una

“(…) CL 100% dall’ottobre 2004 con riduzione del rendimento del 30% su un

orario normale (…)” (doc. AI 12/1) – giustificante il

rifiuto di prestazioni in quanto, dopo la valutazione economica tramite il

consueto raffronto dei redditi, il grado d’invalidità non è risultato essere

pensionabile – difetta della necessaria forza probante

e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si

proceda ad un complemento istruttorio.

Occorre

innanzitutto rilevare che – dopo che il dr. __________, nell’allegato al

rapporto medico 19 luglio 2006, aveva attestato la possibilità di svolgere

altre attività da subito con un rendimento ridotto del 30-40% (doc. AI 7/3) e

uno stato di salute “(…) suscettibile di miglioramento anche se in sostanza la

prognosi della pancreatine cronica con pseudocisti recidivanti rimane severa e

cattiva. (…)” (doc. AI 7/6) – l’assicurato è stato ancora ricoverato presso il

servizio di chirurgia generale dell’Ospedale __________ dal 4 al 14 dicembre

2006 e dimesso con le seguenti proposte: “(…) controlli regolari presso il

nostro Pronto Soccorso con stima degli indici epatopancreatici nel sospetto di

una coleisto-coledocolitiasi – consigliamo di procedere con l’assunzione della

Somatostatina sino alla regressione completa del secreto – la terapia

antibiotica è da proseguire sino al 20.12.2006 compreso (…)” (doc. AI 22/3-4).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto 28 febbraio 2007 (doc. AI

22/1-2), ha espresso la seguente valutazione medica circa l’inabilità lavorativa:

"

(…)

- Tenuto conto della complessa morbidità

e dello stato di deperimento organico col quale siamo confrontati,

- visto la presenza d’una ernia

addominale e la persistenza d’una fistola biliare che, a detta dei chirurghi

non è più operabile,

- considerato che esiste un danno epatico

cronico ed una anemizzazione secondaria,

- che il diabete nonché la pancreatine

provocano oggettive difficoltà nell’alimen-tazione,

- avuto riguardo al grado elevato di

cachessia, ovviamente secondaria alle patologie sopra descritte,

mi sembra oggettivamente improponibile qualsisasi

attività lavorativa, anche di tipo secondario ed anche con sforzi leggeri.

Pertanto ritengo giustificato attribuire al Sig. RI 1 una invalidità almeno

nella misura di 66 2/3% per un periodo indeterminato.” (doc. AI 22/2)

Visto

che, a differenza del miglioramento della situazione valetudinaria prospettato

dal dr. __________, l’assicurato – che aveva già subito due precedenti ricoveri

ospedalieri durante i periodi dal 9 settembre al 6 ottobre 2005 e dal 13 dicembre

2005 al 14 gennaio 2006 (doc. AI 7/10-11 e 7/7-9) – ha ancora dovuto essere

ricoverato presso il servizio di chirurgia generale dell’Ospedale __________

(doc. AI 22/3-4) e considerate le diverse valutazioni in merito alla capacità

lavorativa espresse dai suoi medici curanti – dr. __________: “(…) il paziente

potrebbe dunque senz’altro esercitare un’attività professionale prevalentemente

di tipo sedentario nella misura del 60-70% (…)” (doc. AI 7/6); dr. __________:

“(…) mi sembra oggettivamente improponibile qualsiasi attività lavorativa,

anche di tipo secondario ed anche con sforzi leggeri. Pertanto ritengo

giustificato attribuire al Sig. RI 1 una invalidità almeno nella misura di 66

2/3% per un periodo indeterminato.” (doc. AI 22/2) – l’Ufficio AI, prima di

confermare il rifiuto a prestazioni sulla sola base delle stringate annotazioni

2 e 5 marzo 2007 del dr. __________ (doc. AI 23/1 e 24/1), avrebbe dovuto

procedere ad ulteriori accertamenti medici alfine di potersi esprimere

compiutamente sulla capacità lavorativa residua e motivare la propria presa di

posizione.

In

particolare, visto che il dr. __________ ha concluso anche che “(…) la prognosi

della pancreatite cronica con pseudocisti recidivanti rimane riservata e

cattiva. (…)” (doc. AI 7/6), che ha dovuto essere ricoverato ancora presso il Servizio

di chirurgia generale dell’Ospedale __________ i cui medici hanno proposto, tra

l’altro, dei “(…) controlli regolari presso il nostro Pronto Soccorso con stima

degli indici epatopancreatici nel sospetto di una colecisto-coledocolitiasi

(…)” (doc. AI 22/4) e che il dr. __________, ritenuta l’elevata comorbidità, ha

concluso per una “(…) invalidità almeno nella misura di 66 2/3% per un

periodo indeterminato.” (doc. AI 22/2, la sottolineatura è del redattore),

in ogni caso, senza i dovuti accertamenti medici, non è possibile concludere

con la sufficiente tranquillità che “(…) trattasi quindi di condizione clinica

temporanea soggetta a cure e possibile, mediante queste, di miglioramento

clinico e ripristino delle condizioni precedenti agli eventi descritti.” (doc.

AI 24/1).

In

simili condizioni, viste le risultanze mediche sopra riportate, la decisione

impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, esperiti i

necessari accertamenti medici, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

2.8. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Considerato

che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle

informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività

lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op.

cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, pag. 201), vista anche “(…) l’apparizione d’una vasta ernia

della parte addominale (…)” (doc. AI 22/1) e alla luce dei risultati degli

ulteriori accertamenti medici da esperire, i consulenti in integrazione professionale

dovranno aggiornare il proprio rapporto ed esprimersi compiutamente sulle

attività esigibili e sul reddito ipotetico da invalido tenuto conto della

residua capacità lavorativa e delle deduzioni da apportare.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché proceda come indicato ai

considerandi 2.7 e 2.8.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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