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Decisione

32.2007.114

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 maggio 2008Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I

medici, dr. __________, dr.ssa __________ e dr. __________, con lettere 12 e 18

gennaio 2007 e scritto pervenuto il 19 gennaio 2007 (doc. AI 42/1-60, 44/1 e

45/1-2), hanno trasmesso all’Ufficio AI le loro valutazioni.

L’assicurata

ha dunque potuto esprimere compiutamente il proprio dissenso al progetto di

decisione avvalendosi anche dei pareri espressi dai suoi medici.

In

particolare, in merito alle annotazioni 23 gennaio 2007 del dr. __________ e 17

aprile 2007 del dr. __________, entrambi medici SMR, su questi atti (uno

presente nell’incarto e l’altro richiamato dal TCA, vedi consid. 1.7)

l’assicurata ha avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo

Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Per cui, un’eventuale violazione

del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove la

ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie motivazioni (sulla sanatoria della

violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso

avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 390 consid. 5)

Nel

merito

2.3. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente

al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.

Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al

tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.4. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, in via di

riconsiderazione, con effetto al 1. maggio 2007 (primo giorno del secondo mese

che segue la notifica della decisione 5 marzo 2007; art. 88bis cpv. 2 lett. a

OAI), il diritto alla mezza rendita riconosciuto all’assicurata dal 1. settembre

2003.

Detto

altrimenti, come verrà esposto più diffusamente nel prosieguo, occorre esaminare

se la decisione 24 marzo 2005 è da considerare manifestamente errata e se la

sua rettifica riveste una rilevante importanza.

Pacifico

è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17

LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5,

113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Nella

decisione impugnata, fondandosi sull’art. 53 cpv. 2 LPGA, l’Ufficio AI – ritenuto

che il reddito da valido era stato calcolato erroneamente in quanto si era tenuto

conto anche degli assegni familiari versati e che per il calcolo del reddito

ipotetico da invalido trovava applicazione la giurisprudenza federale in base

alla quale in difetto di indicazioni economiche concrete va applicata esclusivamente

la tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla TA 13 che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni – ha concluso che “(…) è lecito

affermare che lei è stata erroneamente posta al beneficio di una mezza rendita.

Se il confronto dei redditi fosse stato eseguito in modo corretto,

l’amministrazione avrebbe dovuto procedere con un rifiuto di prestazioni. (…)”

(doc. AI 55/3).

2.5. L'art.

53 LPGA prevede che:

"

1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Considerandi

2.

L'assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza.

3.

L'assicuratore

può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali

è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di

ricorso."

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;

STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del

22.

marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005

nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio

2006.

nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti.

Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio

una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato

(DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere

d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare

ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13

agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

In

una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta

Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la

quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di

invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava

una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, Tribunale federale dal

1.

gennaio 2007, vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle

cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che

potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza

della volontà di cambiare orientamento professionale), l’amministrazione

avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del

lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare

la sua capacità lavorativa residua.

2.6

Chiamato

a pronunciarsi nel caso in cui a un’assicurata era stato soppresso il diritto

ad una rendita in via di revisione in applicazione della giurisprudenza federale

in base alla quale per il calcolo del reddito ipotetico da invalido, in difetto

di indicazioni economiche, concrete va applicata esclusivamente la tabella TA1,

questo Tribunale ha stabilito che, conformemente alla giurisprudenza federale, non

è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in corso, invocando

semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto non più applicabile

la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di salute dell'assicurato

è rimasto invariato (cfr. STCA del 5 settembre 2007 nella causa V.,

32.2006

).

Inoltre,

nella medesima pronuncia, allineandosi ad una sentenza del Tribunale

federale del 25 giugno 2007 (I 138/07), questa Corte ha pure statuito che

questa nuova giurisprudenza non costituisce un motivo di riconsiderazione ai

sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.

2.7

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza

del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il

raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta

Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo

all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.8

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298.

consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure

la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.9

Nel

caso concreto Il TCA rileva innanzitutto che, allorquando con la decisione 24

marzo 2005 (doc. AI 26/2-7) le ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita

dal 1. settembre 2003, l’Ufficio AI si è basato, tra l’altro, su un reddito da

valido per il 2001 pari a fr. 47’180.-- (doc. AI 23/1).

Nel

calcolare questo importo l’Ufficio AI – come riconosciuto anche dal suo rappresentante:

“(…) si conviene che il reddito da valido debba essere, a tempo debito, oggetto

di modifica avendo l’amministrazione erroneamente computato anche gli assegni

familiari. (…)” (doc. I, pag. 11) – è incorso in un manifesto errore

conteggiando anche gli assegni famigliari (cfr. art. 25 OAI in base al quale sono

considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili

sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS).

Da

un ulteriore accertamento (doc. AI 33/1) è poi emerso che negli anni 2001 e

2002.

il salario annuo ammontava in effetti a fr. 39'000.-- (fr. 3'000.--

moltiplicato per 13 mensilità), importo questo rimasto incontestato.

L’Ufficio

AI, visto l’errore manifesto in cui è incorso nel calcolo del reddito da valido

e l’importanza della sua correzione (reddito da valido considerato per il 2001

di fr. 47’180.-- per rapporto a un reddito effettivo senza il danno alla salute

pari a fr. 39'000.--), sulla base dell’art. 53 LPGA e conformemente alla

giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5), poteva dunque, in linea di principio,

procedere a una riconsiderazione della decisione 24 marzo 2005 (doc. AI 26/2-7).

Quale

motivo di riconsiderazione, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale

sviluppata sulla base di quella federale (cfr. consid. 2.6), l’Ufficio AI non

poteva per contro invocare la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto non

più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile esclusivamente la TA1.

Infatti

questa Corte, allineandosi ad una sentenza del Tribunale

federale del 25 giugno 2007 (I 138/07), ha già stabilito che la nuova

giurisprudenza federale non costituisce un motivo di riconsiderazione ai sensi

dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. STCA del 5 settembre 2007 nella

causa V., 32.2006.153).

2.10

L’assicurata

sostiene che il proprio stato di salute sarebbe peggiorato da maggio 2005.

Occorre

dunque verificare se effettivamente, dopo la perizia 6 dicembre 2004 del SAM e

prima della decisione impugnata (il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in

base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è

state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V

93.

consid. 3 e 99 V 102), è subentrato un peggioramento

delle condizioni di salute di cui si sarebbe dovuto tenere conto nell’ambito

della decisione di riconsiderazione.

2.10.1

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una

perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte

questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che

sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto

deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.10.2

In

concreto, nell’ambito della procedura sfociata nella decisione 24 marzo 2005,

con la quale all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita

dal 1. settembre 2003 (doc. AI 26/2-7; decisione questa cresciuta incontestata

in giudicato visto il ritiro dell’opposizione interposta il 20 aprile 2005,

cfr. doc. AI 27/1 e 38/1), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia a cura del SAM

(doc. AI 18/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 6 dicembre 2004 (doc. AI 20/1-82) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica

(dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso

cronicizzato in personalità con tratti ossessivi ed evitanti.

Sindrome cervicocefalica cronica con cefalee miste

nell’ambito di una sindrome algica diffusa.

Sindrome lombovertebrale spondilogena cronica su:

-

discrete alterazioni

degenerative soprattutto a livello L4-L5;

-

insufficienza e

sbilancio muscolare.

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica cronica

bilaterale con:

-

conosciuta lesione del

sovrastino a ds.;

-

tendinite del

sovraspinato a sin. su osteofitosi del versante inferiore dell’acromio.

5.2

Diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa

Varicosi agli arti inferiori con:

-

stato dopo flebite

superficiale in sede pretibiale laterale sin. nel maggio 2004;

-

stato dopo stripping

della vena safena magna ds.;

-

stato dopo plurime

scleroterapie.

Obesità corporea (BMI 37%).

Ipofunzione surrenalica iatrogena (stato dopo ripetute

infiltrazioni con steroidi).

Nefrolitiasi sin. trattata con successo tramite onde

d’urto nel 2002."

(doc. AI 20/10)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa

medico-teorico globale dell’A. nella sua professione svolta di cameriera é valutabile

nella misura del 50% come discusso sopra. Facciamo notare come le limitazioni

in ambito psichiatrico, neurologico e reumatologico, si riferiscono

principalmente alla sindrome algica diffusa presentata e quindi non

rappresentano aspetti cumulativi. (…)” (doc. AI 20/13), hanno concluso:

"

(…)

8.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

A livello fisico (reumatologio e neurologico) le

limitazioni della capacità lavorativa dell'A. sono argomentate da un lato dalla

sindrome algica diffusa e dalle cefalee croniche e dall'altro dalla problematiche

di impingement alle due spalle, nonché dalle alterazioni degenerative del

rachide ben evidenziate agli esami di MRI. La capacità funzionale residua

dell'A. nella sua professione di cameriera è quindi ridotta per il sollevamento

e il trasporto di carichi sopra il piano delle spalle e il sollevamento o

trasporto di carichi medio-leggeri (10-15 kg), inoltre è ridotta per la

manipolazione di oggetti medio-pesanti, pure in posizione di lavoro di tipo monotono

e coatto.

A livello psicologico e mentale, la psicopatologia

descritta dal nostro consulente riduce la capacità di adattamento dell'A. di

fronte alle condizioni psicosociali stressanti, che sovente caratterizzano

l'attività da ultimo svolta (cameriera).

L'attività da ultimo svolta è quindi praticabile nella

misura del 50% da intendere come un'attività sull'arco di un'intera giornata

lavorativa, ma con ridotto rendimento e limitazioni della capacità funzionale.

Dagli atti in nostro possesso sappiamo che l'A. ha

potuto lavorare in qualità di cameriera senza prolungate interruzioni sino al

mese di settembre 2002. A partire dal 19.09.2002 è da considerare totalmente

incapace al lavoro per il periodo dal ricovero, vale a dire fino al 17.10.2002.

A partire da questa data, riteniamo esigibile una capacità lavorativa nella

misura del 50% come descritto sopra.

Sempre dagli atti sappiamo come nel corso del 2003 l'A.

ha presentato periodi di totale incapacità lavorativa durante le degenze in

Ospedale (dal 10 al 17.01 e dal 06.05 al 10.06.2003). Ad eccezione quindi di

questi brevi periodi, l'A. è da considerare abile al lavoro nella misura del

50%.

La prognosi valetudinaria futura a medio-lungo termine

è attualmente incerta, in quanto ciò dipenderà dall'esito dell'indicata presa a

carico specialmente sul piano psichiatrico.

Nella funzione di casalinga, riteniamo l'A. abile al

lavoro almeno nella misura del 75% in considerazione delle ridotte esigenze di

rendimento, della possibilità di gestire il mansionario a seconda dell'intensità

dei dolori, e delle limitazioni unicamente sul piano dell'apparato locomotorio

(sollevamento e trasporti di carichi da pesanti a molto pesanti superiori ai 25

kg, sollevamento di carichi sopra il piano delle spalle, manipolazioni di

oggetti pesanti in modo ripetitivo).

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

In considerazione degli aspetti psicopatologici

segnalati, non riteniamo indicati provvedimenti professionali.

In futuro, con un adeguato trattamento psicoterapeutico

e psicofarmacologico, riteniamo possibile migliorare la capacità lavorativa

dell'A. nell'attività da ultimo esercitata, senza però poterci esprimere sulla

misura raggiungibile, in quanto ciò dipenderà da diversi fattori, tra i quali

l'esito dell'approccio psichiatrico, il decondizionamento al lavoro, il lungo

periodo trascorso senza interventi terapeutici adeguati. Un parere definitivo

potrà essere espresso soltanto dopo un'adeguata presa a carico e osservazioni

longitudinale per almeno un anno.

Dal punto di vista medico-teorico, possiamo affermare

che, in attività fisicamente più leggere, che non implicano alcun sforzo per la

colonna vertebrale e che permettono all'A. di cambiare frequentemente la

posizione e che non comportano condizioni psicosociali stressanti e l'esigenza

di un rendimento ottimale, riteniamo che l'A. possa raggiungere un grado di

capacità lavorativa nella misura del 75%.

10.

OSSERVAZIONI

E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione fra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)." (doc. AI 20/13-14)

2.10.3

Dopo

attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente

alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid.

2.10

), a ragione l’Ufficio AI – fondandosi sulle conclusioni

cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le

differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice –

ha concluso per una capacità lavorativa dell’assicurata

del 50% nella sua attività di cameriera e del 75% in un’attività adeguata

rispettosa delle limitazioni poste.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che dall’ulteriore documentazione

medica prodotta dopo il progetto di decisione 22 dicembre 2006 e in sede di

ricorso è emerso quanto segue.

● Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto 12

gennaio 2007 indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 42/1), poste le diagnosi note,

ha concluso che “(…) la paziente presenta un’acutizzazione dei suoi disturbi

fibromialgici con dolori palpatori diffusi sui punti classici con disturbi del

sonno e stanchezza generalizzata, questi disturbi sono peggiorati dal mese di

maggio 2005. La cefalea costante, richiede, come i disturbi sopraccitati,

frequente uso di oppioidi (Sevredol). Per le cisti ovariche è in cura dal Dr. __________

di __________. Lo stato psichico della paziente è pure peggiorato per cui necessita

regolari controlli e cure dalla Dott.ssa __________ di __________. […]

Considerate le condizioni della paziente non è da aspettarsi un’abilità lavorativa

maggiore del 40%. Quindi inabile per lavori di ogni tipo al 60%. (…)” (doc. AI

42/1).

Già nel precedente

certificato medico 17 maggio 2005 il dr. __________ si era limitato a sostenere

in modo molto succinto che l’assicurata “(…) è in mia cura e presenta una fibromialgia

generalizzata con dolori diffusi invalidanti. Inoltre presenta anche una

depressione reattiva. Dolori alle spalle bilater. e valori pressori sopra

159/90. Attualmente come casalinga riesce a lavorare solo al 30% (70% inabile).”

(doc. AI 30/1).

Ora – a prescindere

dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito

consid. 2.10.1), dal fatto che egli si esprime anche su aspetti in cui non è

specialista e considerato che [fatta salva la valutazione angiologica 29 luglio

2004.

in cui il dr. __________ in merito al duplex venoso ha osservato che “(…)

è risultato sovrapponibile a quello di due mesi or sono nel senso di una asse

venoso profondo pervio e continente, un asse safenico incontinente grado III

bilateralmente senza però segni per tromboflebite. (…)”; doc. AI 42/44 e il

rapporto 4 ottobre 2004 nel quale il dr. __________, FMH in chirurgia della

mano, non si è espresso sulla capacità lavorativa] non è stata prodotta

ulteriore documentazione medica non considerata dai periti –, ritenuto che

il dr. __________ non pone diagnosi nuove su cui non si sia già chinato il SAM

e che non motiva compiutamente perché egli si scosti dalle valutazioni espresse

dai periti, non si può concludere che effettivamente è subentrato un

peggioramento della situazione valetudinaria dopo la perizia 6 dicembre 2004

del SAM e prima della decisione impugnata.

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato 22 marzo 2007

nel quale, ancora una volta, il dr. __________ non ha addotto né tantomeno

documentato le ragioni per le quali egli si scosta e/o contesta la valutazione

operata dai periti del SAM limitandosi a concludere che “(…) viste le sue

condizioni attuali è da considerare inabile al lavoro al 100% anche per

disturbi di concentrazione e memoria (…)”(doc. A4).

● La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel

certificato medico 18 gennaio 2007 (doc. AI 44/1) non ha posto delle diagnosi

secondo un criterio di classificazione riconosciuto e nemmeno ha descritto dei

disturbi che non siano stati già considerati dal dr. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, nel suo consulto 30 novembre 2004 nell’ambito della

perizia del SAM (doc. AI 20/20-25).

In particolare, la

dr.ssa __________ non ha motivato per quali ragioni si scosta e/o contesta le

valutazioni espresse dal SAM e si è limitata a concludere in modo del tutto succinto

e generico che “(…) dal profilo psichiatrico ella è di conseguenza inabile al

lavoro a tempo indeterminato. Considerato il decorso finora un aumento della

capacità lavorativa non è prevedibile. (…)” (doc. AI 44/1).

Non è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato medico 28 marzo

2007.

nel quale, ancora una volta, la dr.ssa __________ non ha addotto né

tantomeno documentato le ragioni per le quali ella si scosta e/o contesta la

valutazione operata dai periti del SAM limitandosi a osservare in modo del

tutto generico che “(…) seguo regolarmente la Signora RI 1 dall’aprile 2005.

Allora gli accertamenti erano già stati eseguiti, quindi non posso paragonare

il suo stato di salute attuale con quello di allora. Da quando la conosco il

suo stato psichico è sempre stato grave: a causa della sintomatologia sempre

presente (umore depresso, tendenza al pianto, ansie frequenti, dolori diffusi

in tutto il corpo, apatia, stanchezza, aumentata affaticabilità, anedonia,

ritiro sociale, insofferenza verso tutto e tutti – anche i famigliari –

incapacità di svolgere le mansioni quotidiane e sensi di colpa) reputo

l’assicurata inabile al lavoro al 100% a tempo indeterminato.” (doc. A3).

● Il dr. __________, FMH in ginecologia e ostetricia, nel rapporto

pervenuto il 19 gennaio 2007 all’Ufficio AI, ha descritto “(…) gli avvenimenti

più significativi avvenuti dal 3 settembre 1997 (…)” e non si è espresso sulla

capacità lavorativa dell’assicurata (doc. AI 45/1-2).

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 23 gennaio e 6

febbraio 2007 ha osservato che:

"

(…)

Preso atto di quanto sopra (ndr.: si riferisce alla

perizia 6 dicembre 2004 del SAM, al rapporto medico 14 dicembre 2004 della

dr.ssa __________ e ai rapporti dei dottori __________, __________ e __________)

non ravviso dal punto di vista medico dati oggettivi a conferma di un

peggioramento dello stato di salute dell’assicura-ta.

(…)” (doc. AI 47/1)

"

(…)

ho preso atto delle 59 pagine di documentazione medica

allegata al rapporto medico del Dr. __________ del 12 gennaio 2007.

Non riscontro elementi di valutazione in grado di

indurre l’UAI a considerare la situazione dal profilo medico teorico diversa da

quella verificata, ossia Il 50% nell’attività abituale di cameriera e Il del

25% in attività adeguata.

Si tratta infatti di documenti medici, già esaminati e

riguardanti le patologie considerate e valutate nell’ambito della perizia SAM

datata 6 dicembre 2004.”

(doc. AI 50/1)

Anche

il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 17 aprile 2007, ha concluso

che “(…) già in occasione della perizia SAM l’assicurata si lamentava di

stanchezza e di importanti dolori. Inoltre lamentava insonnia, umore abbattuto

[…]. La dottoressa __________ certifica un’inabilità lavorativa completa in considerazione

del quadro generale, non fornisce però una chiara diagnosi psichiatrica, cosa

che porta a presumere che l’inabilità lavorativa sia più giustificata dalla sintomatologia

soggettiva (sicuramente importante) che dalla patologia psichiatrica. Per

quanto concerne il dr. __________ questo non permette di oggettivare una

modifica dello stato somatico dell’assicurata ma elenca una sintomatologia

algica diffusa tipica per la fibromialgia. […] La presente documentazione non

permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute

dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale SAM.” (doc. IX/Bis).

Viste

le risultanze mediche appena esposte e ricordato che il TFA, in una decisione

del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia, questo Tribunale deve concludere che non è stato dimostrato

un peggioramento dello stato valetudinario intervenuto dopo la perizia 6

dicembre 2004 del SAM e prima della decisione impugnata.

Di

conseguenza é a ragione l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa

del 50% nell’attività di cameriera e del 75% in un’attività adeguata rispettosa

delle limitazioni poste.

Ciononostante

va fatto presente alla ricorrente che, in caso di peggioramento rilevante delle

sue condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, potrà in futuro presentare un’ulteriore domanda di prestazioni.

2.10.4

In

sede di ricorso il rappresentante dell’assicurata, ribadito il peggioramento dello

stato di salute dal maggio 2005, ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia

pluridisciplinare se possibile da parte di una clinica universitaria.

A

tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da

specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno

valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano

dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C.,

U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

Inoltre

va ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti non dimostra un

peggioramento dello stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa intervenuto

dopo la perizia 6 dicembre 2004 del SAM e prima della decisione impugnata. Né

vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la perizia 6 dicembre 2004 del

SAM.

In

questo senso, la richiesta di rinviare gli atti all’Ufficio AI “(…) affinché

approfondisca, tramite una perizia pluridisciplinare, la valutazione di tutte

le patologie di cui è affetta l’assi-curata e stabilisca la sua eventuale

abilità lavorativa. (…)” (doc. I, pag. 15), va pertanto disattesa.

2.11

Per

quanto riguarda la valutazione economica va qui innanzitutto ribadito che il

reddito da valido considerato nella decisione 24 marzo 2005 era manifestamente

errato e che per il calcolo del reddito ipotetico da invalido va applicata la

tabella TA13 (la nuova giurisprudenza che ha stabilito l’esclusiva applicabilità

della tabella TA1 non era infatti a quell’epoca ancora stata emanata e nemmeno

può essere ritenuta quale motivo di riconsiderazione; cfr. consid. 2.6 e 2.9).

Va

poi ancora ricordato che l’invalidità nell’ambito delle assicurazioni sociali è

un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a) e che, secondo la giurisprudenza, per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 13 giugno

2003.

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02), per cui nel caso

concreto – visto il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal

settembre 2003 (doc. AI 26/2-7) – sono determinanti i dati del

2003.

Quale

reddito da valido per l’anno 2001 l’amministrazione aveva ritenuto la somma di

fr. 47'180.--. Questo importo, come visto sopra (cfr. consid. 2.9), era

manifestamente errato.

Da

un ulteriore accertamento (doc. AI 33/1) è infatti emerso che negli anni 2001 e

2002, il salario dell’assicurata ammontava a fr. 39'000.-- (fr. 3'000.-- moltiplicato

per 13 mensilità).

Il

TCA non ha motivo per distanziarsi da tale importo, rimasto incontestato

dall’assicurata.

Il

reddito da valido aggiornato al 2003 ammonta dunque a fr. 39'546.-- (fr.

39'000.-- x 1.4%, cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique,

7/8-2006, pag. 91, vedi inoltre doc. AI 36/8).

Quale

salario di riferimento in base alla tabella TA13 e senza riduzioni per l’anno

2003.

vale l’importo di fr. 3'319.-- (fr. 3'273.-- [valore mediano secondo la

tabella TA 13, qualificazione 4, valido per le donne nel 2002] x 2076 : 2047,

cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 91).

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 90), esso ammonta a fr.

3'460.-- mensili oppure a fr. 41'520.-- per l'intero anno (fr. 3'319.-- x 12 : 40 x 41.7, ritenuto che la quota di tredicesima

è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5

consid. 3a).

Considerata

una capacità lavorativa in un’attività adeguata del 75% (cfr. consid. 2.10.3) e

applicata una riduzione del 10% (5% per attività leggera e 5% per attività

sempre nello stesso settore con lungo periodo d’inattività, cfr. il rapporto finale

30.

novembre 2006 della consulente in integrazione professionale sub doc. AI

35/1-3) il reddito ipotetico da invalido ammonta dunque a fr. 28'026.-- (fr.

41'520.-- x 75% ridotti del 10%).

Di

conseguenza, dal raffronto dei redditi per l’anno 2003, risulta un grado

d’invalidità non pensionabile del 29,13% ([39'546.-- - 28'026.--] x 100 :

39'546.--).

Nemmeno

per gli anni 2004, 2005 e 2006, aggiornando i redditi ai rispettivi anni, si

ottiene un grado d’invalidità pensionabile.

Infatti,

per il 2004 il grado d’invalidità è del 29.98, per il 2005 è del 29,24% e per

il 2006 è del 29.06%.

Alla

stessa conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe anche

volendo aggiornare i dati salariali per il 2007.

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede – ravvisato il motivo della

riconsiderazione nel calcolo manifestamente errato del salario da valida

dell’assicurata e considerati i gradi d’invalidità non pensionabile in base al

confronto dei redditi e in corretta applicazione dell’allora vigente tabella

TA13 – è a giusto titolo che l’’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza

rendita a contare dal 1. maggio 2007 (cfr. art. 88bis cpv. 2 OAI).

Di

conseguenza la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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