32.2007.114
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8 maggio 2008Italiano44 min
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Numero d'incarto:
32.2007.114
Data decisione, Autorità:
08.05.2008, TCA
Titolo:
Visto l'errore manifesto nel calcolo del reddito da valido, ritenuto che lo stato di salute non é peggiorato e considerato il grado d'invalidità non pensionabile, a ragione l'Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita in via di riconsiderazione ex art. 53 LPGA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
GRADO DI INVALIDITÀ
RICONSIDERAZIONE
art. 29 COST
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 53 LPGA
art. 25 OAI
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.114
FS/td
Lugano
8 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, nel mese di febbraio 2003 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) fibromialgia, periartropatia
omeroscapolare dx e sx (...)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico dell’assi-curazione invalidità (SAM) –, con decisione
24 marzo 2005 (doc. AI 26/2-7), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il
diritto a una mezza rendita dal 1. settembre 2003.
A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (doc. AI 27/1) – dopo aver
esperito ulteriori accertamenti presso il datore di lavoro e visto il rapporto
finale della consulente in integrazione professionale (doc. AI 33/1, 35/1-3 e
36/1-8) –, con scritto 7 dicembre 2006 (doc. AI 37/1-3), l’Ufficio AI le ha comunicato
che la decisione avrebbe potuto essere riformata a suo sfavore (reformatio in
peius) dandole la possibilità di ritirare l’opposizione.
Con
decisione su opposizione 18 dicembre 2006 (doc. AI 39/1-2) – visto il ritiro
dell’opposizione (doc. AI 38/1) – l’Ufficio AI ha stabilito che “(…) la
procedura di opposizione è stralciata dai ruoli (…)” (doc. AI 39/2).
1.3. Con
decisione 5 marzo 2007 (doc. AI 55/1-4), preavvisata con progetto 22 dicembre
2006 (doc. AI 40/1-4), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita in via
di riconsiderazione con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione
della decisione.
1.4. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, __________, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione
medica e economica – ha chiesto di annullare la decisione impugnata e il rinvio
degli atti all’Ufficio AI “(…) affinché approfondisca, tramite una perizia
pluridisciplinare, la valutazione di tutte le patologie di cui è affetta […] e
stabilisca la sua eventuale abilità lavorativa.” (doc. I, pag. 15).
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando,
in particolare, che “(…) nel proprio ricorso l’assicurata pretende di non essere
riuscita a prendere posizione in merito al progetto di decisione. Questa
tesi non può essere condivisa. Difatti, dagli atti risulta chiaramente che
l’assicurata ha personalmente espresso il proprio dissenso al progetto di
decisione e che i propri medici curanti, in possesso dell’incarto AI
trasmessogli dall’UAI su richiesta dell’assi-curata, hanno poi ulteriormente
motivato le sue argomentazioni. (…)” (doc. IV, pag. 3).
1.6. Con
scritto 27 aprile 2007 il rappresentante dell’assicurata ha comunicato al TCA
di non avere altri mezzi di prova da presentare riconfermandosi nel proprio
gravame.
1.7. Così
richiesto, l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA le annotazioni 17 aprile 2007 del
Servizio medico regionale (SMR) precisando che nella risposta ha erroneamente
attribuito le annotazioni 23 gennaio e 17 aprile 2007 al SAM invece che al SMR
(doc. VIII, IX e IX/Bis).
Questi
documenti sono stati trasmessi al rappresentante dell’assicurata con facoltà di
presentare osservazioni scritte.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18
febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. In
sede di ricorso il rappresentante dell’assicurata ha sostenuto che:
"
(…)
RI 1 circa le conclusioni del Dr. __________ (ndr. si
riferisce alle annotazioni 23 gennaio 2007 sub. doc. AI 47/1) non ha potuto
prendere posizione in quanto, contrariamente a quanto aveva chiesto, gli atti
sono stati trasmessi al medico curante __________. Ella, cosicché, ha conferito
procura a questa RA 1 che ha contattato telefonicamente l’UAI al fine di sapere
se poteva richiedere al Dr. __________ la documentazione inviata. Avendo
ricevuto risposta negativa, con scritto 28 febbraio ha chiesto la trasmissione
degli atti che sono pervenuti il giorno 5 marzo.
Lo stesso 5 marzo, l’UAI ha emesso la qui impugnata
decisione di soppressione della rendita cosicché non si è potuto compiutamente
prendere posizione sul progetto di data 22 dicembre 2006.
(…)." (doc. I. pag- 10-11)
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno
diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127
V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16,
124 V 181 e 375 con riferimenti).
Per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito
dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì
quello di prendere posizione per iscritto (DTF 132 V 368; STFA 20 settembre
2005 [C 128/04]; Pratique VSI 2003 Nr. 97 pag. 520; STFA 13 novembre 2002
[4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 pag. 42; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, pag. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122
II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede
espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 pag.
520).
Ai
sensi dell’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse
non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili
mediante opposizione. Il nuovo art. 57a seconda frase LAI, entrato in vigore il
1° luglio 2006, rinvia direttamente all’art. 42 LPGA.
Nel
caso in esame l’assicurata, con scritto 12 gennaio 2007 (doc. AI 41/1), ha
interposto opposizione al progetto di decisione 22 dicembre 2006. Da una nota
apposta su questo scritto risulta che l’incarto completo è stata trasmesso al
dr. __________ con il suo consenso.
Fatti
I
medici, dr. __________, dr.ssa __________ e dr. __________, con lettere 12 e 18
gennaio 2007 e scritto pervenuto il 19 gennaio 2007 (doc. AI 42/1-60, 44/1 e
45/1-2), hanno trasmesso all’Ufficio AI le loro valutazioni.
L’assicurata
ha dunque potuto esprimere compiutamente il proprio dissenso al progetto di
decisione avvalendosi anche dei pareri espressi dai suoi medici.
In
particolare, in merito alle annotazioni 23 gennaio 2007 del dr. __________ e 17
aprile 2007 del dr. __________, entrambi medici SMR, su questi atti (uno
presente nell’incarto e l’altro richiamato dal TCA, vedi consid. 1.7)
l’assicurata ha avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo
Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Per cui, un’eventuale violazione
del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove la
ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie motivazioni (sulla sanatoria della
violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso
avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 390 consid. 5)
Nel
merito
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, in via di
riconsiderazione, con effetto al 1. maggio 2007 (primo giorno del secondo mese
che segue la notifica della decisione 5 marzo 2007; art. 88bis cpv. 2 lett. a
OAI), il diritto alla mezza rendita riconosciuto all’assicurata dal 1. settembre
2003.
Detto
altrimenti, come verrà esposto più diffusamente nel prosieguo, occorre esaminare
se la decisione 24 marzo 2005 è da considerare manifestamente errata e se la
sua rettifica riveste una rilevante importanza.
Pacifico
è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17
LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Nella
decisione impugnata, fondandosi sull’art. 53 cpv. 2 LPGA, l’Ufficio AI – ritenuto
che il reddito da valido era stato calcolato erroneamente in quanto si era tenuto
conto anche degli assegni familiari versati e che per il calcolo del reddito
ipotetico da invalido trovava applicazione la giurisprudenza federale in base
alla quale in difetto di indicazioni economiche concrete va applicata esclusivamente
la tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla TA 13 che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni – ha concluso che “(…) è lecito
affermare che lei è stata erroneamente posta al beneficio di una mezza rendita.
Se il confronto dei redditi fosse stato eseguito in modo corretto,
l’amministrazione avrebbe dovuto procedere con un rifiuto di prestazioni. (…)”
(doc. AI 55/3).
2.5. L'art.
53 LPGA prevede che:
"
1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Considerandi
2.
L'assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza.
3.
L'assicuratore
può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di
ricorso."
I
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;
STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del
22.
marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005
nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,
che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza
dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio
2006.
nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).
Per
giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è
manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente
al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi
in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi
citati).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti.
Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio
una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni
fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato
(DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò
è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità
in violazione del principio della priorità della riformazione professionale
sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).
Per
contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della
prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere
d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare
ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13
agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
In
una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta
Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la
quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di
invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava
una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, Tribunale federale dal
1.
gennaio 2007, vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle
cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che
potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza
della volontà di cambiare orientamento professionale), l’amministrazione
avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del
lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare
la sua capacità lavorativa residua.
2.6
Chiamato
a pronunciarsi nel caso in cui a un’assicurata era stato soppresso il diritto
ad una rendita in via di revisione in applicazione della giurisprudenza federale
in base alla quale per il calcolo del reddito ipotetico da invalido, in difetto
di indicazioni economiche, concrete va applicata esclusivamente la tabella TA1,
questo Tribunale ha stabilito che, conformemente alla giurisprudenza federale, non
è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in corso, invocando
semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto non più applicabile
la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di salute dell'assicurato
è rimasto invariato (cfr. STCA del 5 settembre 2007 nella causa V.,
32.2006
).
Inoltre,
nella medesima pronuncia, allineandosi ad una sentenza del Tribunale
federale del 25 giugno 2007 (I 138/07), questa Corte ha pure statuito che
questa nuova giurisprudenza non costituisce un motivo di riconsiderazione ai
sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.
2.7
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129.
V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.8
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298.
consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.9
Nel
caso concreto Il TCA rileva innanzitutto che, allorquando con la decisione 24
marzo 2005 (doc. AI 26/2-7) le ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita
dal 1. settembre 2003, l’Ufficio AI si è basato, tra l’altro, su un reddito da
valido per il 2001 pari a fr. 47’180.-- (doc. AI 23/1).
Nel
calcolare questo importo l’Ufficio AI – come riconosciuto anche dal suo rappresentante:
“(…) si conviene che il reddito da valido debba essere, a tempo debito, oggetto
di modifica avendo l’amministrazione erroneamente computato anche gli assegni
familiari. (…)” (doc. I, pag. 11) – è incorso in un manifesto errore
conteggiando anche gli assegni famigliari (cfr. art. 25 OAI in base al quale sono
considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili
sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS).
Da
un ulteriore accertamento (doc. AI 33/1) è poi emerso che negli anni 2001 e
2002.
il salario annuo ammontava in effetti a fr. 39'000.-- (fr. 3'000.--
moltiplicato per 13 mensilità), importo questo rimasto incontestato.
L’Ufficio
AI, visto l’errore manifesto in cui è incorso nel calcolo del reddito da valido
e l’importanza della sua correzione (reddito da valido considerato per il 2001
di fr. 47’180.-- per rapporto a un reddito effettivo senza il danno alla salute
pari a fr. 39'000.--), sulla base dell’art. 53 LPGA e conformemente alla
giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5), poteva dunque, in linea di principio,
procedere a una riconsiderazione della decisione 24 marzo 2005 (doc. AI 26/2-7).
Quale
motivo di riconsiderazione, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale
sviluppata sulla base di quella federale (cfr. consid. 2.6), l’Ufficio AI non
poteva per contro invocare la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto non
più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile esclusivamente la TA1.
Infatti
questa Corte, allineandosi ad una sentenza del Tribunale
federale del 25 giugno 2007 (I 138/07), ha già stabilito che la nuova
giurisprudenza federale non costituisce un motivo di riconsiderazione ai sensi
dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. STCA del 5 settembre 2007 nella
causa V., 32.2006.153).
2.10
L’assicurata
sostiene che il proprio stato di salute sarebbe peggiorato da maggio 2005.
Occorre
dunque verificare se effettivamente, dopo la perizia 6 dicembre 2004 del SAM e
prima della decisione impugnata (il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in
base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è
state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V
93.
consid. 3 e 99 V 102), è subentrato un peggioramento
delle condizioni di salute di cui si sarebbe dovuto tenere conto nell’ambito
della decisione di riconsiderazione.
2.10.1
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002.
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998.
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una
perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte
questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178
consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto
deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.10.2
In
concreto, nell’ambito della procedura sfociata nella decisione 24 marzo 2005,
con la quale all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita
dal 1. settembre 2003 (doc. AI 26/2-7; decisione questa cresciuta incontestata
in giudicato visto il ritiro dell’opposizione interposta il 20 aprile 2005,
cfr. doc. AI 27/1 e 38/1), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia a cura del SAM
(doc. AI 18/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 6 dicembre 2004 (doc. AI 20/1-82) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica
(dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso
cronicizzato in personalità con tratti ossessivi ed evitanti.
Sindrome cervicocefalica cronica con cefalee miste
nell’ambito di una sindrome algica diffusa.
Sindrome lombovertebrale spondilogena cronica su:
-
discrete alterazioni
degenerative soprattutto a livello L4-L5;
-
insufficienza e
sbilancio muscolare.
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica cronica
bilaterale con:
-
conosciuta lesione del
sovrastino a ds.;
-
tendinite del
sovraspinato a sin. su osteofitosi del versante inferiore dell’acromio.
5.2
Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Varicosi agli arti inferiori con:
-
stato dopo flebite
superficiale in sede pretibiale laterale sin. nel maggio 2004;
-
stato dopo stripping
della vena safena magna ds.;
-
stato dopo plurime
scleroterapie.
Obesità corporea (BMI 37%).
Ipofunzione surrenalica iatrogena (stato dopo ripetute
infiltrazioni con steroidi).
Nefrolitiasi sin. trattata con successo tramite onde
d’urto nel 2002."
(doc. AI 20/10)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa
medico-teorico globale dell’A. nella sua professione svolta di cameriera é valutabile
nella misura del 50% come discusso sopra. Facciamo notare come le limitazioni
in ambito psichiatrico, neurologico e reumatologico, si riferiscono
principalmente alla sindrome algica diffusa presentata e quindi non
rappresentano aspetti cumulativi. (…)” (doc. AI 20/13), hanno concluso:
"
(…)
8.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
A livello fisico (reumatologio e neurologico) le
limitazioni della capacità lavorativa dell'A. sono argomentate da un lato dalla
sindrome algica diffusa e dalle cefalee croniche e dall'altro dalla problematiche
di impingement alle due spalle, nonché dalle alterazioni degenerative del
rachide ben evidenziate agli esami di MRI. La capacità funzionale residua
dell'A. nella sua professione di cameriera è quindi ridotta per il sollevamento
e il trasporto di carichi sopra il piano delle spalle e il sollevamento o
trasporto di carichi medio-leggeri (10-15 kg), inoltre è ridotta per la
manipolazione di oggetti medio-pesanti, pure in posizione di lavoro di tipo monotono
e coatto.
A livello psicologico e mentale, la psicopatologia
descritta dal nostro consulente riduce la capacità di adattamento dell'A. di
fronte alle condizioni psicosociali stressanti, che sovente caratterizzano
l'attività da ultimo svolta (cameriera).
L'attività da ultimo svolta è quindi praticabile nella
misura del 50% da intendere come un'attività sull'arco di un'intera giornata
lavorativa, ma con ridotto rendimento e limitazioni della capacità funzionale.
Dagli atti in nostro possesso sappiamo che l'A. ha
potuto lavorare in qualità di cameriera senza prolungate interruzioni sino al
mese di settembre 2002. A partire dal 19.09.2002 è da considerare totalmente
incapace al lavoro per il periodo dal ricovero, vale a dire fino al 17.10.2002.
A partire da questa data, riteniamo esigibile una capacità lavorativa nella
misura del 50% come descritto sopra.
Sempre dagli atti sappiamo come nel corso del 2003 l'A.
ha presentato periodi di totale incapacità lavorativa durante le degenze in
Ospedale (dal 10 al 17.01 e dal 06.05 al 10.06.2003). Ad eccezione quindi di
questi brevi periodi, l'A. è da considerare abile al lavoro nella misura del
50%.
La prognosi valetudinaria futura a medio-lungo termine
è attualmente incerta, in quanto ciò dipenderà dall'esito dell'indicata presa a
carico specialmente sul piano psichiatrico.
Nella funzione di casalinga, riteniamo l'A. abile al
lavoro almeno nella misura del 75% in considerazione delle ridotte esigenze di
rendimento, della possibilità di gestire il mansionario a seconda dell'intensità
dei dolori, e delle limitazioni unicamente sul piano dell'apparato locomotorio
(sollevamento e trasporti di carichi da pesanti a molto pesanti superiori ai 25
kg, sollevamento di carichi sopra il piano delle spalle, manipolazioni di
oggetti pesanti in modo ripetitivo).
9.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
In considerazione degli aspetti psicopatologici
segnalati, non riteniamo indicati provvedimenti professionali.
In futuro, con un adeguato trattamento psicoterapeutico
e psicofarmacologico, riteniamo possibile migliorare la capacità lavorativa
dell'A. nell'attività da ultimo esercitata, senza però poterci esprimere sulla
misura raggiungibile, in quanto ciò dipenderà da diversi fattori, tra i quali
l'esito dell'approccio psichiatrico, il decondizionamento al lavoro, il lungo
periodo trascorso senza interventi terapeutici adeguati. Un parere definitivo
potrà essere espresso soltanto dopo un'adeguata presa a carico e osservazioni
longitudinale per almeno un anno.
Dal punto di vista medico-teorico, possiamo affermare
che, in attività fisicamente più leggere, che non implicano alcun sforzo per la
colonna vertebrale e che permettono all'A. di cambiare frequentemente la
posizione e che non comportano condizioni psicosociali stressanti e l'esigenza
di un rendimento ottimale, riteniamo che l'A. possa raggiungere un grado di
capacità lavorativa nella misura del 75%.
10.
OSSERVAZIONI
E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 20/13-14)
2.10.3
Dopo
attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente
alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid.
2.10
), a ragione l’Ufficio AI – fondandosi sulle conclusioni
cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le
differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice –
ha concluso per una capacità lavorativa dell’assicurata
del 50% nella sua attività di cameriera e del 75% in un’attività adeguata
rispettosa delle limitazioni poste.
Questo
vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che dall’ulteriore documentazione
medica prodotta dopo il progetto di decisione 22 dicembre 2006 e in sede di
ricorso è emerso quanto segue.
● Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto 12
gennaio 2007 indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 42/1), poste le diagnosi note,
ha concluso che “(…) la paziente presenta un’acutizzazione dei suoi disturbi
fibromialgici con dolori palpatori diffusi sui punti classici con disturbi del
sonno e stanchezza generalizzata, questi disturbi sono peggiorati dal mese di
maggio 2005. La cefalea costante, richiede, come i disturbi sopraccitati,
frequente uso di oppioidi (Sevredol). Per le cisti ovariche è in cura dal Dr. __________
di __________. Lo stato psichico della paziente è pure peggiorato per cui necessita
regolari controlli e cure dalla Dott.ssa __________ di __________. […]
Considerate le condizioni della paziente non è da aspettarsi un’abilità lavorativa
maggiore del 40%. Quindi inabile per lavori di ogni tipo al 60%. (…)” (doc. AI
42/1).
Già nel precedente
certificato medico 17 maggio 2005 il dr. __________ si era limitato a sostenere
in modo molto succinto che l’assicurata “(…) è in mia cura e presenta una fibromialgia
generalizzata con dolori diffusi invalidanti. Inoltre presenta anche una
depressione reattiva. Dolori alle spalle bilater. e valori pressori sopra
159/90. Attualmente come casalinga riesce a lavorare solo al 30% (70% inabile).”
(doc. AI 30/1).
Ora – a prescindere
dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità
delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito
consid. 2.10.1), dal fatto che egli si esprime anche su aspetti in cui non è
specialista e considerato che [fatta salva la valutazione angiologica 29 luglio
2004.
in cui il dr. __________ in merito al duplex venoso ha osservato che “(…)
è risultato sovrapponibile a quello di due mesi or sono nel senso di una asse
venoso profondo pervio e continente, un asse safenico incontinente grado III
bilateralmente senza però segni per tromboflebite. (…)”; doc. AI 42/44 e il
rapporto 4 ottobre 2004 nel quale il dr. __________, FMH in chirurgia della
mano, non si è espresso sulla capacità lavorativa] non è stata prodotta
ulteriore documentazione medica non considerata dai periti –, ritenuto che
il dr. __________ non pone diagnosi nuove su cui non si sia già chinato il SAM
e che non motiva compiutamente perché egli si scosti dalle valutazioni espresse
dai periti, non si può concludere che effettivamente è subentrato un
peggioramento della situazione valetudinaria dopo la perizia 6 dicembre 2004
del SAM e prima della decisione impugnata.
Nemmeno è possibile
concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato 22 marzo 2007
nel quale, ancora una volta, il dr. __________ non ha addotto né tantomeno
documentato le ragioni per le quali egli si scosta e/o contesta la valutazione
operata dai periti del SAM limitandosi a concludere che “(…) viste le sue
condizioni attuali è da considerare inabile al lavoro al 100% anche per
disturbi di concentrazione e memoria (…)”(doc. A4).
● La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel
certificato medico 18 gennaio 2007 (doc. AI 44/1) non ha posto delle diagnosi
secondo un criterio di classificazione riconosciuto e nemmeno ha descritto dei
disturbi che non siano stati già considerati dal dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, nel suo consulto 30 novembre 2004 nell’ambito della
perizia del SAM (doc. AI 20/20-25).
In particolare, la
dr.ssa __________ non ha motivato per quali ragioni si scosta e/o contesta le
valutazioni espresse dal SAM e si è limitata a concludere in modo del tutto succinto
e generico che “(…) dal profilo psichiatrico ella è di conseguenza inabile al
lavoro a tempo indeterminato. Considerato il decorso finora un aumento della
capacità lavorativa non è prevedibile. (…)” (doc. AI 44/1).
Non è possibile
concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato medico 28 marzo
2007.
nel quale, ancora una volta, la dr.ssa __________ non ha addotto né
tantomeno documentato le ragioni per le quali ella si scosta e/o contesta la
valutazione operata dai periti del SAM limitandosi a osservare in modo del
tutto generico che “(…) seguo regolarmente la Signora RI 1 dall’aprile 2005.
Allora gli accertamenti erano già stati eseguiti, quindi non posso paragonare
il suo stato di salute attuale con quello di allora. Da quando la conosco il
suo stato psichico è sempre stato grave: a causa della sintomatologia sempre
presente (umore depresso, tendenza al pianto, ansie frequenti, dolori diffusi
in tutto il corpo, apatia, stanchezza, aumentata affaticabilità, anedonia,
ritiro sociale, insofferenza verso tutto e tutti – anche i famigliari –
incapacità di svolgere le mansioni quotidiane e sensi di colpa) reputo
l’assicurata inabile al lavoro al 100% a tempo indeterminato.” (doc. A3).
● Il dr. __________, FMH in ginecologia e ostetricia, nel rapporto
pervenuto il 19 gennaio 2007 all’Ufficio AI, ha descritto “(…) gli avvenimenti
più significativi avvenuti dal 3 settembre 1997 (…)” e non si è espresso sulla
capacità lavorativa dell’assicurata (doc. AI 45/1-2).
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 23 gennaio e 6
febbraio 2007 ha osservato che:
"
(…)
Preso atto di quanto sopra (ndr.: si riferisce alla
perizia 6 dicembre 2004 del SAM, al rapporto medico 14 dicembre 2004 della
dr.ssa __________ e ai rapporti dei dottori __________, __________ e __________)
non ravviso dal punto di vista medico dati oggettivi a conferma di un
peggioramento dello stato di salute dell’assicura-ta.
(…)” (doc. AI 47/1)
"
(…)
ho preso atto delle 59 pagine di documentazione medica
allegata al rapporto medico del Dr. __________ del 12 gennaio 2007.
Non riscontro elementi di valutazione in grado di
indurre l’UAI a considerare la situazione dal profilo medico teorico diversa da
quella verificata, ossia Il 50% nell’attività abituale di cameriera e Il del
25% in attività adeguata.
Si tratta infatti di documenti medici, già esaminati e
riguardanti le patologie considerate e valutate nell’ambito della perizia SAM
datata 6 dicembre 2004.”
(doc. AI 50/1)
Anche
il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 17 aprile 2007, ha concluso
che “(…) già in occasione della perizia SAM l’assicurata si lamentava di
stanchezza e di importanti dolori. Inoltre lamentava insonnia, umore abbattuto
[…]. La dottoressa __________ certifica un’inabilità lavorativa completa in considerazione
del quadro generale, non fornisce però una chiara diagnosi psichiatrica, cosa
che porta a presumere che l’inabilità lavorativa sia più giustificata dalla sintomatologia
soggettiva (sicuramente importante) che dalla patologia psichiatrica. Per
quanto concerne il dr. __________ questo non permette di oggettivare una
modifica dello stato somatico dell’assicurata ma elenca una sintomatologia
algica diffusa tipica per la fibromialgia. […] La presente documentazione non
permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute
dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale SAM.” (doc. IX/Bis).
Viste
le risultanze mediche appena esposte e ricordato che il TFA, in una decisione
del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia, questo Tribunale deve concludere che non è stato dimostrato
un peggioramento dello stato valetudinario intervenuto dopo la perizia 6
dicembre 2004 del SAM e prima della decisione impugnata.
Di
conseguenza é a ragione l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa
del 50% nell’attività di cameriera e del 75% in un’attività adeguata rispettosa
delle limitazioni poste.
Ciononostante
va fatto presente alla ricorrente che, in caso di peggioramento rilevante delle
sue condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, potrà in futuro presentare un’ulteriore domanda di prestazioni.
2.10.4
In
sede di ricorso il rappresentante dell’assicurata, ribadito il peggioramento dello
stato di salute dal maggio 2005, ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia
pluridisciplinare se possibile da parte di una clinica universitaria.
A
tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da
specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno
valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano
dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C.,
U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Inoltre
va ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti non dimostra un
peggioramento dello stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa intervenuto
dopo la perizia 6 dicembre 2004 del SAM e prima della decisione impugnata. Né
vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la perizia 6 dicembre 2004 del
SAM.
In
questo senso, la richiesta di rinviare gli atti all’Ufficio AI “(…) affinché
approfondisca, tramite una perizia pluridisciplinare, la valutazione di tutte
le patologie di cui è affetta l’assi-curata e stabilisca la sua eventuale
abilità lavorativa. (…)” (doc. I, pag. 15), va pertanto disattesa.
2.11
Per
quanto riguarda la valutazione economica va qui innanzitutto ribadito che il
reddito da valido considerato nella decisione 24 marzo 2005 era manifestamente
errato e che per il calcolo del reddito ipotetico da invalido va applicata la
tabella TA13 (la nuova giurisprudenza che ha stabilito l’esclusiva applicabilità
della tabella TA1 non era infatti a quell’epoca ancora stata emanata e nemmeno
può essere ritenuta quale motivo di riconsiderazione; cfr. consid. 2.6 e 2.9).
Va
poi ancora ricordato che l’invalidità nell’ambito delle assicurazioni sociali è
un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249
consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a) e che, secondo la giurisprudenza, per il
raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 13 giugno
2003.
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02), per cui nel caso
concreto – visto il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal
settembre 2003 (doc. AI 26/2-7) – sono determinanti i dati del
2003.
Quale
reddito da valido per l’anno 2001 l’amministrazione aveva ritenuto la somma di
fr. 47'180.--. Questo importo, come visto sopra (cfr. consid. 2.9), era
manifestamente errato.
Da
un ulteriore accertamento (doc. AI 33/1) è infatti emerso che negli anni 2001 e
2002, il salario dell’assicurata ammontava a fr. 39'000.-- (fr. 3'000.-- moltiplicato
per 13 mensilità).
Il
TCA non ha motivo per distanziarsi da tale importo, rimasto incontestato
dall’assicurata.
Il
reddito da valido aggiornato al 2003 ammonta dunque a fr. 39'546.-- (fr.
39'000.-- x 1.4%, cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique,
7/8-2006, pag. 91, vedi inoltre doc. AI 36/8).
Quale
salario di riferimento in base alla tabella TA13 e senza riduzioni per l’anno
2003.
vale l’importo di fr. 3'319.-- (fr. 3'273.-- [valore mediano secondo la
tabella TA 13, qualificazione 4, valido per le donne nel 2002] x 2076 : 2047,
cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 91).
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 90), esso ammonta a fr.
3'460.-- mensili oppure a fr. 41'520.-- per l'intero anno (fr. 3'319.-- x 12 : 40 x 41.7, ritenuto che la quota di tredicesima
è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5
consid. 3a).
Considerata
una capacità lavorativa in un’attività adeguata del 75% (cfr. consid. 2.10.3) e
applicata una riduzione del 10% (5% per attività leggera e 5% per attività
sempre nello stesso settore con lungo periodo d’inattività, cfr. il rapporto finale
30.
novembre 2006 della consulente in integrazione professionale sub doc. AI
35/1-3) il reddito ipotetico da invalido ammonta dunque a fr. 28'026.-- (fr.
41'520.-- x 75% ridotti del 10%).
Di
conseguenza, dal raffronto dei redditi per l’anno 2003, risulta un grado
d’invalidità non pensionabile del 29,13% ([39'546.-- - 28'026.--] x 100 :
39'546.--).
Nemmeno
per gli anni 2004, 2005 e 2006, aggiornando i redditi ai rispettivi anni, si
ottiene un grado d’invalidità pensionabile.
Infatti,
per il 2004 il grado d’invalidità è del 29.98, per il 2005 è del 29,24% e per
il 2006 è del 29.06%.
Alla
stessa conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe anche
volendo aggiornare i dati salariali per il 2007.
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede – ravvisato il motivo della
riconsiderazione nel calcolo manifestamente errato del salario da valida
dell’assicurata e considerati i gradi d’invalidità non pensionabile in base al
confronto dei redditi e in corretta applicazione dell’allora vigente tabella
TA13 – è a giusto titolo che l’’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza
rendita a contare dal 1. maggio 2007 (cfr. art. 88bis cpv. 2 OAI).
Di
conseguenza la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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