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32.2007.115

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5 ottobre 2007Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità residua al lavoro del 65% in attività pesanti a

mediamente pesanti e dell’80% nell’attività da ultimo esercitata di musicista

ambulante.

I

periti, precisando che “(…) non vi sono altre patologie con influsso sulla

capacità lavorativa dell’A. (…)” (doc. AI 16/9), hanno infatti evidenziato che:

"

(…)

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente fa

notare che l'A. ha una modalità tutta sua di vedere la vita e questo in quanto

non si vede per nulla integrato nel sistema socioeconomico competitivo vigente.

Affettivamente è leggermente iperemotivo. L'energia vitale a livello mentale è

intatta ma inibita dai suoi problemi algici dorsali. Affettivamente non vi sono

particolari alterazioni, se non una certa tensione ed ansia per il suo

avvenire. Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta altri disturbi di personalità

specifici F 60.8 e disturbi psichici e psicosociali legati ad una malattia

somatica. Dal punto di vista psichiatrico l'incapacità lavorativa è del 20%.

Questo è dovuto ai suoi disturbi psicoreattivi inseribili nella contestualità

globale della sua struttura personologica e della sua condotta di vita. Secondo

il nostro consulente la situazione dell'A. si sta degradando e questo nel

contesto personologico ed assicurativo.

(…)." (doc. AI 16/9)

e

che:

"

(…)

Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta da

quattro anni lombalgie comuni di carattere prevalentemente meccanico. Vi sono

modiche alterazioni degenerative multisegmentale senza neurocompressioni. Il

quadro è compatibile con una sindrome da insufficienza segmentale/instabilità

(dolori essenzialmente violenti di tipo meccanico in presenza di alterazioni

degenerative generalmente a carattere degli ultimi segmenti lombari).

Alterazioni degenerative di questo tipo sono molto comuni all'età dell'A. (il

40% dei soggetti senza mal di schiena ha almeno una discopatia d'entità

paragonabile a quella dell'A. e queste alterazioni sono generalmente

asintomatiche o poco sintomatiche). Lo stile di vita dell'A. ha portato ad un

indebolimento della muscolatura. Il nostro consulente non consiglia nessun approccio

neurochirurgico-ortopedico. In attività pesanti e mediamente pesanti l'A.

presenta una riduzione del rendimento del 35%. Come musicista e costruttore vi

è una riduzione del rendimento del 15%. Non vi sono possibilità terapeutiche

per migliorare la capacità lavorativa.

(…)." (doc. AI16/9)

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un

peggioramento delle sintomatologie.

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato medico 12

febbraio 2007, a prescindere dalle considerazioni

generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei

medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.6), da una

parte attesta che l’assicurato “(…) è in sua cura dal 31.3.2006 a causa di un

disturbo depressivo di disadattamento sociale. (…)” (doc. AI 20/3), d’altra

parte, senza tuttavia debitamente motivare e documentare, conclude che “(…) lo

stesso non è in grado di svolgere un’attività lavorativa soddisfacente e

rimunerante a causa del suo stato di salute compromesso dalle affezioni alla

schiena. Non può infatti mantenere la posizione idonea e necessaria per poter

suonare la chitarra sia in ambiti chiusi che all’aperto. Queste cause comportano

una grave compromissione dello stato umorale del paziente che per sua struttura

psicopatologica di base, non permettono di trovare un’adeguata sistemazione

socio professionale.” (doc. AI 20/3).

Ora,

a parte il fatto che il dr. __________ argomenta adducendo patologie – “(…)

affezioni alla schiena (…)” – che esulano dalla sua specialità, egli descrive

una situazione sovrapponibile a quella riportata nel suo rapporto medico 17 aprile

2006 su cui i periti del SAM hanno potuto esprimersi e, in ogni caso, non attesta

un peggioramento della situazione valetudinaria e tantomeno espone le ragioni

per le quali egli si discosta dalle conclusioni peritali.

Il

dr. __________, FMH in reumatologia, attestata un’incapacità lavorativa del

100% dal 1. marzo 2006 in avanti (doc. AI 20/6-11), nel certificato medico 15

febbraio 2007, poste le diagnosi note, ha concluso che “(…) sulla base di queste

constatazioni ritengo che il paziente summenzionato non possa più esercitare in

nessuna misura un lavoro pesante come quello eseguito precedentemente di

boscaiolo. In effetti in questo mestiere necessita il porto di pesi spesso

superiori di 10 kg talvolta anche 50-60 kg, l’obbligo di lavorare in posizioni

non ergonomiche del rachide, in piedi, sdraiato, o anche con torsione del

rachide portando pesi importanti (per esempio motosega) che provocano anche

vibrazioni al livello del rachide. Questo mestiere non può più quindi essere

eseguito in nessuna misura neanche parziale.” (doc. AI 20/4).

Nel

rapporto medico 14 aprile 2006 (doc. AI 8/1-3), alle domande volte a sapere se

poteva svolgere altre attività, da quando, di che tipo e in quale misura, il

dr. __________ aveva risposto “(…) sì (…), “(…) da subito (…)”, “(…) attività

leggere. Pesi max. 15 kg. Posizioni ergonomiche rachide, frequenti cambiamenti

posizionali (…)” e “(…) >

50% (…)” (doc. AI 8/3).

Dunque

il dr. __________ da una parte attesta un’incapacità totale al lavoro in un

lavoro pesante quale quello di boscaiolo e dall’altra la possibilità di

intraprendere un’attività leggera adeguata in una misura del 50%.

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare

le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 2 marzo 2007, riguardo ai certificati

medici 12 e 15 febbraio 2007 del dr. __________ rispettivamente del dr. __________,

ha concluso che “(…) le attuali documentazioni evidenziano le note patologie

già peritate in ambito SAM. Non risulta una modifica sostanziale dello stato di

salute.” (doc. AI 22/1).

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia.

Neppure

è possibile giungere ad una diversa conclusione anche avuto riguardo al

certificato medico 2 aprile 2007 del dr. __________.

Anche

in questa certificazione il dr. __________ si è limitato ad attestare “(…) un

disturbo reattivo ad una grave compromissione delle condizioni reumatologiche

(…)” ed a sostenere, in modo del tutto generico, che “(…) il Signor RI 1 non è

più in grado attualmente di esercitare un’attività fisica che gli permetta di

conseguire un lavoro remunerante (…)” (doc. 25/9).

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 del SAM, richiamato inoltre

l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se

necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato, dal maggio 2004, è abile al lavoro all’80% “(…) come

musicista ambulante ed in attività d’artigianato (costruzione – realizza-zione

e vendita) (…)” (doc. AI 16/9).

In

simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI gli ha negato il diritto

a prestazioni.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.9. Con

il ricorso l’assicurato ha chiesto “(…) di accettare questo mio scritto anche

se le mie condizioni economiche non mi permettono di onorare le spese ricorsuali

come previsto.” (doc. I).

In

sostanza l’assicurato ha dunque chiesto di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria limitatamente all’esonero dalle spese.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se, per quanto qui interessa, l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000;

DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a

prestazioni ritenuto che egli, dal maggio 2004, è abile al lavoro all’80% nella

sua precedente attività.

La

conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole

si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato ha

apportato il certificato medico 15 febbraio 2007 del dr. __________ già prodotto

con l’opposizione e su cui il dr. __________ aveva preso posizione nelle

annotazioni 2 marzo 2007. Per quanto riguarda il certificato medico 2 aprile

2007 del dr. __________, lo stesso ricalca sostanzialmente il precedente certificato

12 febbraio 2007 che già era stato sottoposto al medico SMR. L’assicurato non

ha dunque addotto alcun elemento o mezzo di prova nuovi rilevanti.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle

spese è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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