32.2007.115
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5 ottobre 2007Italiano30 min
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Numero d'incarto:
32.2007.115
Data decisione, Autorità:
05.10.2007, TCA
Titolo:
Confermata la perizia del SAM in base alla quale l'A. é abile al lavoro nella misura dell'80% nella sua attività di musicista ambulante ed artigiano (costruzione, realizzazione e vendita). A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni. Negato il diritto all'assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 69 cpv. 1 cf. bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.115
FS/td
Lugano
5 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 12 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, nel mese di aprile 2006 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) disturbi / dolori alla
schiena (...)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico dell’assi-curazione invalidità (SAM), con decisione
12 marzo 2007 (doc. AI 23/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni adducendo:
"
(…)
Nel caso in questione la perizia stilata dai medici del
SAM non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri
sovresposti. Tale valutazione risulta essere completa, motivata e coerente.
Il rapporto peritale è pure stato sottoposto per
competenza al vaglio del Servizio Medico Regionale AI (SMR), il quale non ha
potuto altro che confermare quanto espresso dai periti.
Giova poi ricordare che l'amministrazione ha espresso
il proprio convincimento prendendo la decisione che si è imposta al termine di
una procedura istruttoria ritenuta completa.
Nel suo caso specifico, i certificati medici del Dr. __________
e del Dr. __________ sono stati sottoposti ad esame del nostro Servizio Medico
Regionale (SMR) il quale indica che tali rapporti evidenziano le note patologie
già valutate in ambito SAM. Non risulta pertanto una modifica sostanziale dello
stato di salute.
Si deve quindi confermare che lei dal maggio 2004 è da
ritenere abile nella misura del 65% in attività pesanti e mediamente pesanti ed
in misura dell'80% nelle attività da ultimo svolte di musicista e nel campo
dell'artigianato, come pure in attività adeguate allo stato di salute.
Per quanto concerne l'aspetto economico si precisa che
per le persone indipendenti, quale reddito da sano viene preso in
considerazione il reddito da indipendente esposto nella notifica di tassazione
e sottoposto all'obbligo contributivo dell'AVS svizzera.
Infatti è determinante la cifra marginale 3014 della
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI), secondo la quale sono
considerati reddito determinante, senza invalidità e con invalidità, i redditi
del lavoro presumibili sui quali sono stati riscossi i contributi AVS (art. 25,
cpv. 1 OAI; RCC 1986 p. 432).
Nel caso in questione prima dell'insorgenza del danno
alla salute lei conseguiva un reddito determinante, ai fini AI, di CHF 11'500
annui (non comprensivo quindi di prestazioni assistenziali - cf. notifica di
tassazione del 14 maggio 2001 e 19 gennaio 2006), reddito che è stato
effettivamente assoggettato all'obbligo contributivo anche per l'anno 2002.
In sostanza risulta che sia il lato medico che il lato
economico sono stati correttamente valutati, per cui il progetto di decisione
del 1. febbraio 2007 deve essere confermato.
(…)." (doc. AI 23/2-3)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale – prodotta ulteriore documentazione medica – ha rilevato:
"
(...)
Come si evince dai certificati medici che allego, non
mi è più stato possibile esercitare attività in cui è necessario un impegno
fisico rilevante.
L’interruzione del lavoro mi ha provocato nel frattempo
un senso di estraneità, di inutilità e di vergogna; ho perso lentamente la
voglia e la capacità di affrontare gli impegni che la vita richiede e ciò mi ha
gettato in uno stato di profonda depressione.
Negli ultimi dieci anni ho già sofferto la depressione
psichica per problemi famigliari.
La malattia della schiena mi ha bloccato tutte le
risorse per il lavoro a contatto con la natura e la musica che esercitavo quale
ambulante.
(…).” (doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 6 giugno 2006, il dr. __________, medico SMR, ha
concluso che “(…) il caso necessita di un accertamento peritale
pluridisciplinare, come d’altronde auspicato dal curante psichiatra.” (doc. AI
13/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 14/1).
Dalla
perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 (doc. AI 16/1-19) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica
(dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Lombalgie croniche comuni con/su:
Ø modiche alterazioni degenerative
multisegmentali, senza neurocompressione
Ø discopatia ed incipiente spondilartrosi
L5-S1 con sovraccarico delle articolazioni intervertebrali,
Ø minime alterazioni della statica
toracolombare,
Ø muscolatura debole,
Ø esiti da distrofia di crescita di
Scheuermann.
Altri disturbi di personalità specifici F 60.8
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Disturbi psichici e psicosociali legati ad una malattia
somatica." (doc. AI 16/8)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “l’A. presenta una capacità lavorativa del
65% (presenza durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto) in
attività pesanti a mediamente pesanti ed una capacità lavorativa dell’80% ca.
(presenza durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto) come musicista
e nel campo dell’artigianato (costruzione – realizzazione e vendita)” (doc. AI
28/10), hanno concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. è limitato principalmente dal problema
reumatologico (a livello della colonna vertebrale) in minor misura a livello
psichiatrico (disturbo di personalità). Tenendo conto delle varie patologie
l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 65% (presenza durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto) in attività pesanti a mediamente pesanti e
dell'80% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come
musicista ambulante ed in attività d'artigianato (costruzione - realizzazione e
vendita).
In futuro non è da prevedere un miglioramento della
sopraccitata capacità lavorativa. Questa capacità lavorativa è sicuramente
presente da fine maggio 2004 e continua.
Precedentemente, basandoci sul rapporto medico del
curante, si può codificare un'incapacità al 100% dal 12.01 all'11.05.2004.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Anche in attività leggere l'A. raggiunge una capacità
lavorativa dell'80% da fine maggio 2004 e continua (presenza durante tutto il
giorno, ma con rendimento ridotto). Dal lato funzionale la capacità residua per
il sollevamento e trasporto di carichi medi è lievemente ridotta, per carichi
pesanti è ridotta per carichi molto pesanti e molto ridotta. La capacità
funzionale per posizioni di lavoro a braccia elevate è lievemente ridotta, come
pure per attività con rotazione del tronco e per attività da seduto e piegato
in avanti. Pure lievemente ridotta è per attività in posizione eretta e piegata
in avanti.
Anche per questo tipo di attività non è da prevedere un
miglioramento in futuro.
10 OSSERVAZIONI
E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Lasciamo ai medici SMR, rispettivamente all'UAI la
decisione d'inviare eventualmente una copia di questa perizia ai curanti.
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 16/9-10)
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato
è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla sua capacità residua al lavoro del 65% in attività pesanti a
mediamente pesanti e dell’80% nell’attività da ultimo esercitata di musicista
ambulante.
I
periti, precisando che “(…) non vi sono altre patologie con influsso sulla
capacità lavorativa dell’A. (…)” (doc. AI 16/9), hanno infatti evidenziato che:
"
(…)
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente fa
notare che l'A. ha una modalità tutta sua di vedere la vita e questo in quanto
non si vede per nulla integrato nel sistema socioeconomico competitivo vigente.
Affettivamente è leggermente iperemotivo. L'energia vitale a livello mentale è
intatta ma inibita dai suoi problemi algici dorsali. Affettivamente non vi sono
particolari alterazioni, se non una certa tensione ed ansia per il suo
avvenire. Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta altri disturbi di personalità
specifici F 60.8 e disturbi psichici e psicosociali legati ad una malattia
somatica. Dal punto di vista psichiatrico l'incapacità lavorativa è del 20%.
Questo è dovuto ai suoi disturbi psicoreattivi inseribili nella contestualità
globale della sua struttura personologica e della sua condotta di vita. Secondo
il nostro consulente la situazione dell'A. si sta degradando e questo nel
contesto personologico ed assicurativo.
(…)." (doc. AI 16/9)
e
che:
"
(…)
Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta da
quattro anni lombalgie comuni di carattere prevalentemente meccanico. Vi sono
modiche alterazioni degenerative multisegmentale senza neurocompressioni. Il
quadro è compatibile con una sindrome da insufficienza segmentale/instabilità
(dolori essenzialmente violenti di tipo meccanico in presenza di alterazioni
degenerative generalmente a carattere degli ultimi segmenti lombari).
Alterazioni degenerative di questo tipo sono molto comuni all'età dell'A. (il
40% dei soggetti senza mal di schiena ha almeno una discopatia d'entità
paragonabile a quella dell'A. e queste alterazioni sono generalmente
asintomatiche o poco sintomatiche). Lo stile di vita dell'A. ha portato ad un
indebolimento della muscolatura. Il nostro consulente non consiglia nessun approccio
neurochirurgico-ortopedico. In attività pesanti e mediamente pesanti l'A.
presenta una riduzione del rendimento del 35%. Come musicista e costruttore vi
è una riduzione del rendimento del 15%. Non vi sono possibilità terapeutiche
per migliorare la capacità lavorativa.
(…)." (doc. AI16/9)
La
dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un
peggioramento delle sintomatologie.
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato medico 12
febbraio 2007, a prescindere dalle considerazioni
generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei
medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.6), da una
parte attesta che l’assicurato “(…) è in sua cura dal 31.3.2006 a causa di un
disturbo depressivo di disadattamento sociale. (…)” (doc. AI 20/3), d’altra
parte, senza tuttavia debitamente motivare e documentare, conclude che “(…) lo
stesso non è in grado di svolgere un’attività lavorativa soddisfacente e
rimunerante a causa del suo stato di salute compromesso dalle affezioni alla
schiena. Non può infatti mantenere la posizione idonea e necessaria per poter
suonare la chitarra sia in ambiti chiusi che all’aperto. Queste cause comportano
una grave compromissione dello stato umorale del paziente che per sua struttura
psicopatologica di base, non permettono di trovare un’adeguata sistemazione
socio professionale.” (doc. AI 20/3).
Ora,
a parte il fatto che il dr. __________ argomenta adducendo patologie – “(…)
affezioni alla schiena (…)” – che esulano dalla sua specialità, egli descrive
una situazione sovrapponibile a quella riportata nel suo rapporto medico 17 aprile
2006 su cui i periti del SAM hanno potuto esprimersi e, in ogni caso, non attesta
un peggioramento della situazione valetudinaria e tantomeno espone le ragioni
per le quali egli si discosta dalle conclusioni peritali.
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, attestata un’incapacità lavorativa del
100% dal 1. marzo 2006 in avanti (doc. AI 20/6-11), nel certificato medico 15
febbraio 2007, poste le diagnosi note, ha concluso che “(…) sulla base di queste
constatazioni ritengo che il paziente summenzionato non possa più esercitare in
nessuna misura un lavoro pesante come quello eseguito precedentemente di
boscaiolo. In effetti in questo mestiere necessita il porto di pesi spesso
superiori di 10 kg talvolta anche 50-60 kg, l’obbligo di lavorare in posizioni
non ergonomiche del rachide, in piedi, sdraiato, o anche con torsione del
rachide portando pesi importanti (per esempio motosega) che provocano anche
vibrazioni al livello del rachide. Questo mestiere non può più quindi essere
eseguito in nessuna misura neanche parziale.” (doc. AI 20/4).
Nel
rapporto medico 14 aprile 2006 (doc. AI 8/1-3), alle domande volte a sapere se
poteva svolgere altre attività, da quando, di che tipo e in quale misura, il
dr. __________ aveva risposto “(…) sì (…), “(…) da subito (…)”, “(…) attività
leggere. Pesi max. 15 kg. Posizioni ergonomiche rachide, frequenti cambiamenti
posizionali (…)” e “(…) >
50% (…)” (doc. AI 8/3).
Dunque
il dr. __________ da una parte attesta un’incapacità totale al lavoro in un
lavoro pesante quale quello di boscaiolo e dall’altra la possibilità di
intraprendere un’attività leggera adeguata in una misura del 50%.
Al
riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della
disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare
le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Il
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 2 marzo 2007, riguardo ai certificati
medici 12 e 15 febbraio 2007 del dr. __________ rispettivamente del dr. __________,
ha concluso che “(…) le attuali documentazioni evidenziano le note patologie
già peritate in ambito SAM. Non risulta una modifica sostanziale dello stato di
salute.” (doc. AI 22/1).
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia.
Neppure
è possibile giungere ad una diversa conclusione anche avuto riguardo al
certificato medico 2 aprile 2007 del dr. __________.
Anche
in questa certificazione il dr. __________ si è limitato ad attestare “(…) un
disturbo reattivo ad una grave compromissione delle condizioni reumatologiche
(…)” ed a sostenere, in modo del tutto generico, che “(…) il Signor RI 1 non è
più in grado attualmente di esercitare un’attività fisica che gli permetta di
conseguire un lavoro remunerante (…)” (doc. 25/9).
In
conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
della perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 del SAM, richiamato inoltre
l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se
necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato, dal maggio 2004, è abile al lavoro all’80% “(…) come
musicista ambulante ed in attività d’artigianato (costruzione – realizza-zione
e vendita) (…)” (doc. AI 16/9).
In
simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI gli ha negato il diritto
a prestazioni.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.9. Con
il ricorso l’assicurato ha chiesto “(…) di accettare questo mio scritto anche
se le mie condizioni economiche non mi permettono di onorare le spese ricorsuali
come previsto.” (doc. I).
In
sostanza l’assicurato ha dunque chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria limitatamente all’esonero dalle spese.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se, per quanto qui interessa, l’istante si trova
nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non
sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA
del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella
causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA
del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella
causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000;
DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per
valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9
agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I
173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del
29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano
o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza
doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso
già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali
emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a
prestazioni ritenuto che egli, dal maggio 2004, è abile al lavoro all’80% nella
sua precedente attività.
La
conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole
si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato ha
apportato il certificato medico 15 febbraio 2007 del dr. __________ già prodotto
con l’opposizione e su cui il dr. __________ aveva preso posizione nelle
annotazioni 2 marzo 2007. Per quanto riguarda il certificato medico 2 aprile
2007 del dr. __________, lo stesso ricalca sostanzialmente il precedente certificato
12 febbraio 2007 che già era stato sottoposto al medico SMR. L’assicurato non
ha dunque addotto alcun elemento o mezzo di prova nuovi rilevanti.
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle
spese è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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