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Decisione

32.2007.116

Metodo misto. Casalinga

13 dicembre 2007Italiano81 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti accertamenti.

L’Ufficio

AI ha interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, FMH in medicina

interna, il quale nel suo rapporto del 21 gennaio 2005 ha posto come

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa “Sindrome veritiginosa

postraumatica di non chiara origine”, e l’ha dichiarata inabile al lavoro

nella misura del 100% dal 2002, giudicando lo stato della paziente stazionario e la sua capacità lavorativa non

migliorabile con provvedimenti sanitari (doc. AI 11). Il curante ha prodotto

documentazione attestante consulti di tipo neurologico, internistico,

ematologico e otorinolaringoiatrico (doc. AI 12). Con scritto del 28 giugno

2005 il dr. __________ ha ulteriormente precisato:

"

In seguito alla sua richiesta del

15.6.2005 l'aggiorno in merito allo stato clinico attuale della sopraccita

paziente che continua ad accusare crisi vertiginose a frequenza variabile

generalmente praticamente giornaliere senza dei veri e propri fattori

scatenanti, a volte sono dipendenti dalla posizioni, a volte dipendenti a

stress da attività fisiche intense. Attualmente dal profilo terapeutico la paziente

ha seguito una fisioterapia birintica con scarsissimo successo inoltre ha

seguito una fisioterapia per una sindrome cervicovertebrale idea che questa

potesse partecipare alle crisi vertiginose.

La paziente ha una terapia medicamentosa con un

miorilassante praticamente giornalmente, prossimamente proverà con dell'agopuntura.

Nella sintomatologia accusata dalla paziente potrebbe esserci una problematica

psicologica soggiacente per cui la paziente è anche stata indirizzata su un

sostegno psicologico che sta tuttora seguendo. Difficile porre una prognosi e

pronunciarsi sull'attività che lei possa fare senza essere disturbata dalla sua

sintomatologia." (Doc. AI 18)

Sentito

il parere del medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), dr. __________,

l’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare presso il

Servizio accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM).

Nella

corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 9 gennaio 2006, i sanitari

del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti

di natura psichiatrica, otorinolaringoiatrica, reumatologica e neurologica,

oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno, tra l’altro, concluso:

"

5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Recupero incompleto postneuronite vestibolare.

Disturbi a carattere somatoforme ICD 10 F 45.4.

Personalità con tratti rigidi e narcisistici.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Cefalee tensionali e pregresse emicranie senz'aura.

Fibromialgia.

Sindrome da iperlassità ligamentare.

Cervicalgie e sindrome cervicocefale nell'ambito della

problematica fibromialgica e su minima alterazione degenerativa a livello del

segmento C5-C6.

(…)

7 VALUTAZIONE

MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'A. va considerata abile al lavoro nella misura del

70% nell'attività di amministratrice di un centro fitness o come impiegata

d'ufficio.

Come istruttrice fitness l'A. risulta totalmente

inabile al lavoro.

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Predominante appare la patologia ORL in considerazione

di un mancato compenso di uno stato postneuronite, come ha ben descritto il

nostro consulente dr. __________. Tale patologia rende l'A. totalmente inabile

nell'attività di monitrice sportiva od in attività lavorative con movimenti

fisici rapidi e ripetitivi. In un'attività leggera come quella d'impiegata

d'ufficio o come amministratrice di un centro fitness, l'A. risulta abile al

lavoro nella misura del 70%.

E' difficile dire da quando lo stato di salute è

compromesso, così come sopra descritto. Probabilmente a partire dal dicembre

2003, quando, in seguito ad un secondo episodio di vestibulopatia, sono state

intraprese varie indagini a livello cerebrale e cervicale per trovare una

spiegazione alle vertigini accusate dall'A.

Lo stato di salute dal dicembre 2003 in avanti non ha

mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può attendere a

cambiamenti di rilievo.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Riteniamo l'A. abile al lavoro nella misura del 70%

nelle attività finora svolte d'impiegata d'ufficio e di amministratrice.

L'A. non è più in grado di svolgere il lavoro

d'istruttrice fitness o body building." (Doc. AI 22)

La dr. __________

del SMR, nel suo rapporto 5 settembre 2006, poste quali diagnosi invalidanti

“Recupero incompleto postneuronite vestibolare, disturbi a carattere

somatoforme, personalità con tratti rigidi e narcisistici” ha osservato:

"

Raccomandazioni, proposte SMR

Prima domanda prestazioni AI del gennaio 2005

Perizia SAM del 09.01.2006

Diagnosi e limitazioni funzionali v.s.

Valutazione psichiatrica: IL 10%

Valutazione ORL: IL 100% come istruttrice fitness. IL

30% in attività leggera, senza dover eseguire movimenti rapidi e ripetitivi.

Valutazione neurologica: non IL

Valutazione reumatologica: non IL

Valutazione globale:

IL 100% come istruttrice fitness-sport o in altre

attività che richiedono movimenti rapidi e ripetitivi

IL 30% come amministratrice, come impiegata d'ufficio,

o in altra attività fisicamente leggera che non richiedono movimenti rapidi o

ripetitivi.

N.B. l'attività lavorativa di impiegata d'ufficio è da

considerare adatta allo stato di salute e può essere svolta nella misura del

70%, come possono essere pure svolte anche altre attività fisicamente leggere

che non richiedono movimenti rapidi o ripetitivi.

La diminuzione del rendimento del 30% in attività

adatta è legata al fatto che le sensazioni vertiginose vengono accentuati in

movimenti di stanchezza." (Doc. AI 26)

Con rapporto

finale del 20 novembre 2006 la Consulente per l’integrazione professionale ha dal

canto suo stimato un grado di invalidità del 30% (cfr. al consid. 2.12.2 per

esteso, doc. AI 30).

Sulla base

degli accertamenti acquisiti, l’amministrazione ha quindi negato il diritto a

prestazioni con progetto di decisione del 21 novembre 2006 considerando la richiedente

invalida nella misura del 30% (doc. AI 31-3).

In sede di osservazioni

l’assicurata, tramite la sua legale, ha contestato le conclusioni

dell’amministrazione producendo documentazione fiscale e attestati del

precedente datore di lavoro (doc. AI 34) oltre ad un certificato del 18

dicembre 2006 del dr. __________ del seguente tenore:

"

In opposizione alla decisione del

21.11.2006, relativa al diritto di rendita d'invalidità negato alla sopraccitata

paziente, vorrei rendere attenti che dal profilo medico, a mio avviso, esiste

una situazione seria chiaramente invalidante da inquadrare nelle diverse patologie

delle quali la paziente è cronicamente affetta.

Primariamente, la sindrome vertiginosa associata ad

instabilità alla marcia e in stazione eretta, legate, in parte ad una sindrome

vestibolare ed in parte ad una sintomatologia di tipo muscolo-tensiva a livello

cervicale. Ciò rende la vita quotidiana estremamente difficile anche senza

un'attività lavorativa che diventa a sua volta impossibile.

La problematica cervicale è anche causa di cefalee da

tensione, che possono esacerbare in vere e proprie emicranie delle quali la

paziente è già affetta.

Malgrado una terapia intensiva delle sopraccitate

patologie, sia dal profilo fisico che dal profilo medicamentoso, abbiamo

purtroppo sempre ottenuto una scarsa risposta terapeutica. Evidentemente il

persistere di problematiche organiche, è poi sfociato in un chiaro

peggioramento della situazione emotiva della paziente, ciò che ha richiesto un

intenso sostegno psicologico, causando un ulteriore peggioramento delle già

scarsissime capacità lavorative della paziente.

Molto spesso, la problematica emicranica, si associa

con la sindrome vertiginosa sfociando in un'impossibilità della paziente di

muoversi anche all'interno della propria abitazione con nausea e vomito, di

difficile trattamento.

Dalla vostra perizia risulteranno agli atti, gli

innumerevoli esami clinici e paraclinici ai quali ho sottoposto la paziente con

l'evidente intento di scoprire esattamente la patologia organica soggiacente e

quindi, poter trarne le indicazioni per un adeguato approccio terapeutico.

Purtroppo, è risultato invece chiaro che è affetta da diverse patologie

associate che ne complicano notevolmente il quadro clinico, rendendo

sicuramente molto difficile una valutazione oggettiva sull'effettiva gravità.

Credo quindi che sia necessaria una rivalutazione

globale della situazione della paziente." (Doc. AI 34)

Nelle

sue Annotazioni 9 gennaio 2007 la dr. __________del SMR ha preso posizione

rilevando:

"

Il rapporto medico del

curante Dr. __________ del 18.12.2006 presentato in fase di osservazione al

progetto di decisione non porta nessun elemento medico nuovo che non sia già

stato valutato in occasione della perizia pluridisciplinare SAM.

Tutte le patologie menzionate del curante sono stati

valutati in modo approfondite con relativi consulti specialistici ORL, neurologico,

reumatologico e psichiatrico con valutazione globale peritale del quadro

clinico, dei deficit funzionali presenti e del loro influsso sulla capacità

lavorativa. Non ci sono motivi per discostarsi dalla valutazione peritale SAM

da considerare esauriente e ben motivato nelle sue conclusioni in merito alla

capacità lavorativa residua e pertanto il caso non necessita di ulteriore accertamenti."

(Doc. AI 37)

Con

decisione 5 marzo 2007 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni (cfr.

sopra consid. 1.2.).

In

data 22 marzo 2007 il dr. __________ si è rivolto all’Ufficio AI con uno

scritto del seguente tenore:

"

Torno nuovamente a

scrivervi in opposizione alla decisione del 05.03.2007, poiché sono rimasto estremamente

stupito dal fatto che non avete richiesto una nuova perizia medica, malgrado le

mutate condizioni fisiche della paziente, rispetto agli accertamenti eseguiti

nel novembre 2005. Infatti, le gravi limitazioni della vita quotidiana, legate

in particolare alla sindrome vestibolare cronica e alle continue cefalee, hanno

portato ad un grave deperimento delle condizioni psichiche della paziente tanto

che attualmente, è in cura psichiatrica.

Credo che per questa particolare situazione, sia

secondo me indicata un'esecuzione di una nuova valutazione medica ed anche

un'appropriata indagine, riguardo le effettive capacità lavorative della

paziente che io ritengo in questo momento nulle." (Doc. AI 40)

2.10. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.11. Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.9 e 2.10).

Questi

ultimi, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore

documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di

laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico,

reumatologico, neurologico e ottorinolaringoiatrico (cfr. doc. AI 22 e in

esteso consid. 2.9).

Per

quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________,

pur rilevando nella paziente la presenza di disturbi psichici legati a una

personalità con tratti narcisistici e alla presenza di disturbi a carattere

somatoforme, ha stimato una conseguente limitazione nell’attività lavorativa

nella misura del 10% osservando come l’interessata fosse interessata da una

sintomatologia somatoforme che rappresenta l’esito di un processo di

irrigidimento progressivo dell’io senza manifestazioni psicopatologiche abnormi

all’infuori di un incremento della quota legata alla tensione endopsichica

(doc. AI 22).

Del

resto val la pena in proposito osservare, con riferimento alla sindrome da dolore

somatoforme, che conformemente alla giurisprudenza del TFA, un

disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura

solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA

del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri

sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale

non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura

della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della

capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta

una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul

mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi

soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di

una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti

affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale

con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento

di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,

nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il

disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Tale

giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del

28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre

2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al

riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,

in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).

Nell’evenienza

concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati.

In effetti, considerato come lo specialista abbia in sostanza qualificato come

lieve il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente

spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in

misura superiore a quanto concluso dalla perizia.

Dal

lato otorinolaringoiatrico, il dr. __________, specialista FMH ORL, nel

suo rapporto al SAM del 22 novembre 2005, posta la diagnosi di “recupero

incompleto post-neuronite vestibolare”, ha concluso precisando che tale

patologia esercitava un influsso limitante sulla capacità lavorativa

dell’interessata in qualità di monitrice sportiva a causa della continua

sensazione di movimento davanti agli occhi. A mente dello specialista, che si è

espresso sulla base di un’attenta e approfondita valutazione clinica, comunque

l’interessata poteva svolgere nella misura del 70% delle attività lavorative leggere

dal punto di vista fisico che non comportino movimenti fisici rapidi e ripetitivi

(doc. AI 22-16).

Sotto il profilo reumatologico, il dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 21 novembre 2005,

posta la diagnosi di “fibromialgia di tipo primario, sindrome da iperlassità

ligamentare, cervicalgie e sindrome cervicocefale nell’ambito della

problematica fribromialgica e su minima alterazione degenerativa a livello del

segmento C5/C6”, ha escluso un’incapacità lavorativa affermando:

"

Tenendo in considerazione

quindi questi aspetti, ritengo che si tratti di una fibromialgia di tipo primario.

Non vi sono in effetti sospetti per altre patologie a monte di questa

sintomatologia dolorosa.

Per quanto riguarda quindi l'apparato

muscolo-scheletrico, ritengo che questa paziente non presenti incapacità

lavorative né nell'attività professionale svolta da ultima e cioè quella di

direttrice amministratrice ed istruttrice presso un centro fitness. Anche per

quanto riguarda l'attività lavorativa appresa e cioè quella di impiegata di

commercio, non vi sono limitazioni. Nell'attività professionale attualmente

svolta di casalinga, la paziente è abile al lavoro nella forma completa."

(Doc. AI 22)

Contrariamente

a quanto sembra asserire l’interessata, il referto reumatologico agli atti

appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi

per ritenerlo incompleto o lacunoso.

Del

resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo

di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio

2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto

spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung

betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile

di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome

dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001

pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001

in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso

determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik

und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I

240/01).

Nel

caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo

eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame

psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato

di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in

particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo

extra-somatico rilevante.

Infine, per quanto riferito all’aspetto neurologico, nel

rapporto del 18 novembre 2005 il dr. __________, specialista FMH in neurologia,

posta la diagnosi di “cefalea tensionale, in passato emicrania senza aura”,

ha concluso per l’assenza di qualsiasi influsso limitante sulla capacità

lavorativa nell’attività da ultimo svolta dall’assicurata precisando quanto

segue:

"

CONCLUSIONI E

VALUTAZIONE:

A partire dall'età di trent'anni questa paziente aveva presentato

cefalee recidivanti corrispondenti quasi sicuramente ad un'emicrania senza

aura. Negli ultimi due anni vi sono cefalee quasi giornaliere con

caratteristiche assolutamente diverse: sulla base dei dati anamnestici, di un

esame neurologico dettagliato normale ed anche di una RM cerebrale e cervicale

pure normali penso che si possa porre con buona certezza la diagnosi di una

cefalea tensionale. Sembra esservi pure associata una cefalea da sforzo.

Complessivamente non vi sono altrimenti deficit focali rilevabili all'esame

clinico. La sintomatologia neurologica, pur essendo sicuramente credibile, non

è tale da comportare un'inabilità lavorativa anche solo parziale sia per

l'attività di impiegata d'ufficio che come casalinga. Si possono eventualmente

ipotizzare brevi interruzioni dell'attività in occasione di cefalee più

intense, ciò non dovrebbe però superare una percentuale lavorativa minima

(valutabile al massimo al 10%). Dal punto di vista terapeutico si potrebbe

eventualmente tentare con misure profilattiche, ad es. medicamenti antidepressivi

a scopo antalgico." (Doc. AI 22)

Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del

SAM hanno posto come diagnosi invalidanti “recupero incompleto postneuronite

vestibolare, Disturbi a carattere somatoforme, Personalità con tratti rigidi e

narcisistici”, ritenendo l’assicurata, dal dicembre 2003, incapace al

lavoro nella sua attività lavorativa come monitrice sportiva o in attività con

movimenti rapidi e ripetitivi, mentre che nell’attività di impiegata d’ufficio

o come amministratrice di un centro fitness, la stessa andava considerata abile

al lavoro nella misura del 70%. Per contro le altre diagnosi quali “Cefalee tensionali

e pregresse emicranie senza aura, fibromialgia, Sindrome da iperlassità

ligamentare, cervicalgie e sindrome cervicocefale nell’ambito della

problematica fibromialgica e su minima alterazione degenerativa a livello del

segmento C5-C6” sono state ritenute ininfluenti sulla capacità lavorativa

dell’assicurata, e questo sulla base dei riscontri peritali dei singoli

specialisti interpellati.

Questa

dettagliata ed approfondita valutazione peritale non è stata smentita da altri

certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante

delle patologie oppure un peggioramento delle stesse.

Quanto

allegato – oltretutto senza alcun supporto probatorio nella forma segnatamente

di semplici certificati medici - dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo

modo di vedere, la sua inabilità al lavoro a causa delle patologie che la

affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti

interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue

affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.

Del

resto, occorre rilevare che il certificato medico del dr. __________, internista,

del 18 dicembre 2006 inoltrato all’Ufficio AI (così come quello del 22 marzo

2007, doc. AI 40), non fa altro che confermare gli accertamenti medici effettuati

dall’amministrazione e le conclusioni tratte dai medici del SAM, confermando le

diagnosi poste e concludendo per una – non ben precisata - riduzione della capacità

lavorativa e semplicemente denunciando la necessità di una rivalutazione

globale della situazione della paziente, senza peraltro far valere un

peggioramento delle patologie diagnosticate (cfr. sopra al consid. 2.9, doc. AI

34). Ora, a ragione il medico SMR ha rilevato come tale certificazione non

apporti elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati

dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia del SAM. In realtà, come

evidenziato dal medico SMR, si tratta in definitiva di una valutazione diversa

della quantificazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle

medesime patologie. Ripercussioni invalidanti che del resto il curante nemmeno

quantifica o altrimenti precisa. A detta differente e generica valutazione,

ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia fatta esperire dal SAM, e

ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati

(anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01;

cfr. consid. 2.10), non si può in questa sede aderire.

Se

ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato

medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di

diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V

4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano sulla sua

capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

Inoltre,

con riferimento al rinvio della ricorrente ad un presunto “cumulo dei disturbi”

di cui soffre, va detto che in una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa

D., I 338/01, pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per

determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre

osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano

sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica,

che di principio il giudice non rimette in discussione.

Al

riguardo, questo Tribunale, dopo approfondito esame degli atti, ritiene che non

vi sia nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM del 9 gennaio

2006, che ha accuratamente vagliato le varie patologie dell’assicurata (segnatamente

reumatologica-neurologica-ORL-psichiatrica) escludendo la possibilità di

sommare, anche solo parzialmente, le rispettive inabilità lavorative accertate

dal punto di vista psichiatrico e otorinolaringoiatrico e formulando un giudizio

globale che non è, come detto, contraddetto da altra documentazione medica

all’inserto.

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici

del dr. __________, __________, __________ e __________, tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.),

alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata

affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere

ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere siccome dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato

provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 70% come

impiegata d’ufficio o amministratrice così come in attività fisicamente leggere

non comportanti movimento rapidi e ripetitivi.

2.12. Per

quanto riguarda l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico

e, quindi, la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA

e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenute sino all'emanazione della decisione contestata.

In ogni modo, ai

fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa

G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno

conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari

(RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere

a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999

pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa

B., I 56/02).

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare

sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique

VSI 2002 p. 64).

2.13. In

concreto, l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti dalla consulente

professionale che nel suo rapporto finale del 23 ottobre 2006 ha, tra l’altro,

concluso come segue:

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti,

osservazioni generali, limitazioni

Secondo il rapporto medico, datato

05.09.2006, della Dr.ssa Med. __________, l'A.

presenta delle limitazioni causate da:

- recupero incompleto postneuronite

vestibolare;

- disturbi a carattere somatoforme;

- personalità con tratti rigidi e

narcisistici.

Le limitazioni che comportano i danni

alla salute sopra elencati sono:

- Sensazione di vertigini scatenata

dai movimenti e accentuata da stanchezza:

evitare movimenti rapidi e

ripetitivi;

- Elevata tensione endopsichica;

- Personalità rigida.

La Dr.ssa Med. __________,

neI rapporto

citato sopra, chiarifica che l'A. ha una IL del 100% quale istruttrice di fitness-sport

o in altre attività che richiedono movimenti rapidi e ripetitivi ed una IL

del 30% come amministratrice, come impiegata d'ufficio o in altre attività

fisicamente leggere che non richiedono movimenti rapidi, e ripetitivi.

Precisa inoltre, che l'attività di impiegata d'ufficio è da considerare

adatta allo stato di salute nella misura del 70%, come possono essere pure

svolte anche altre attività fisicamente leggere che non richiedono movimenti

rapidi o ripetitivi. La diminuzione del rendimento del 30% in attività,

adatta è legata al fatto che le sensazioni vertiginose vengono accentuate in

momenti di stanchezza.

Formazione scolastica e

professionale - grado

raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni,

retribuzioni

L'A. ha vissuto fino all'età

di nove anni in __________, in seguito ha vissuto prima in __________ e poi

in __________ (la sua famiglia è scappata da __________).

L'A. porta a termine le

scuole elementari e 3 anni di scuola maggiore a __________. Assolve la IV e V

ginnasio a __________.

Segue l'ottenimento, dopo

l'apprendistato, dell'attestato 'di capacità quale impiegata d'ufficio

(1978).

Dal 1998 al 2002 lavora

presso il __________ di __________ quale dirigente.

Nel 1993 consegue il

certificato di body building, nel 1996 il certificato come istruttrice di

aerobica e nel 2000 ottiene il diploma federale di istruttrice di fitness.

Il 31.12.2002 termina il

contratto di lavoro presso il __________ per cause indipendenti dal danno di

salute.

Da gennaio 2003 fino a novembre

2004 l'A. beneficia delle indennità giornaliere della

Assicurazione-Disoccupazione.

L'A. dal 2000 ha un contratto per

lavoro ausiliario (viene chiamata per fare delle supplenze) presso la __________,

contratto che permane tutt'ora ma che ha permesso all'A. di lavorare solo

alcune ore nel 2004.

Nel 2003 e

l'anno scorso l'A. non ha potuto prestare ore di supplenza per motivi di

salute (vedi annotazione dell'incarto dei 15.11.2006 e lettera de __________

datata 09.11.2006).

Calcolo CGR

- senza (ri)formazione specifica

Reddito da

valido

Immediatamente

prima del danno alla salute, l'A. aveva

lasciato il suo lavoro quale dirigente - istruttrice

di fitness. Non essendoci dei salari di riferimento stabili per la categoria

dei dirigenti, dato che, a dipendenza dell'azienda e del posto dirigenziale

che si occupa, i salari cambiano notevolmente e dal dossier in mio possesso

non emergono

informazioni che fanno pensare ad una volontà dell'assicurata di continuare la sua professione

istruttrice di fitness o di dirigente, per determinare il reddito da valido dell'A., che

all'insorgenza del danno alla salute era disoccupata, prenderò in

considerazione il diploma di impiegata d'ufficio. Tale professione corrisponde ad un reddito annuo di Fr. 57'334.-.

Ritengo

giustificato il riferimento a tale reddito, in quanto, nel rapporto al

mandato di consulenza del Sig. __________ datato 20 giugno 2003 (vedi incarto

disoccupazione), si

può leggere che l'A. desidera

iniziare una nuova attività professionale

e agisce attivamente nella ricerca

di nuove soluzioni.

Reddito da

invalido

Come da rapporto

medico sopra citato, l'A.

potrebbe ancora

esercitare la professione di impiegata di commercio nella misura del 70% che equivale ad un reddito annuo di Fr. 40'133.80 (fonte dati: vedi reddito da valido).

Ipotizzando un'attività al 70% in un ambito non qualificato e rispettoso delle limitazioni medico-teoriche

espresse dalla Dr.ssa Med. __________ nel rapporto citato sopra ed a seguito della

recente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte

plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei

valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza

impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione

dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata nel 2004 potrebbe realizzare un salario

mensile di Fr. 3'893.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano).

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella 8 9.2 pubblicata in La Vie Economique,

112-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 4'049.- mensili oppure a Fr. 48'584.- per l'intero

anno.

Considerandi

un reddito di partenza di 48'584.- si effettua la riduzione del 30% relativa all'incapacità medico-teorica.

Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 34'009.­- annui.

Proposte

formative (eventuali) o di chiusura del caso

Conformemente

ad un principio generale che informa anche il diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurata incombe l'obbligo di diminuire il danno.

In virtù di tale

obbligo, l'A. deve intraprendere tutto quanto

sia ragionevolmente

esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova attività lavorativa (CIGI

1048).

Nel caso dell'A.

la sua capacità di guadagno residua più elevata, è data dall'esercizio della professione di impiegata

d'ufficio al 70%,

che corrisponde ad un grado d'invalidità

del 30%.

Partendo

dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà

economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti

riduttive) in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora

apprezzabilmente esteso.

Non vengono per

contro presi in considerazione provvedimenti professionali per i seguenti

motivi:

sulla base

della perizia SAM datäta 09.01.2006, dove al punto 9, pag. 17,

si Iegge

che una riformazione professionale non entra in linea di conto.

Abbondanzialmente

facciamo rilevare che durante il periodo in disoccupazione l'A ha frequentato

corsi di lingue, di informatica, di contabilità e un periodo di pratica in una azienda

virtuale commerciale svolgendo lavori di segretariato, oltre alla dichiarazione

fatta al sig. __________ dell'Orientamento professionale nel rapporto del

20.06

, facendo intuire il suo forte interesse nell'ambito commerciale/amministrativo.

Ragion

per cui riteniamo che l'A abbia acquisito le necessarie competenze e ha le - capacità per

autoinserirsi sul mercato del lavoro.

Per questo motivo

non viene preso in considerazione neppure l'aiuto al collocamento.

Riteniamo

la lavorazione della pratica convenientemente evasa.

(Doc.

AI 30)

2.14

Tali conclusioni sono contestate dalla

ricorrente, la quale censura in maniera particolare il reddito da valido

considerato dall’amministrazione.

In

proposito va detto che l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti

dalla consulente professionale che nel suo rapporto finale del 20 novembre 2006

si è, come detto, espressa come segue:

"

(…)

Reddito da valido

Immediatamente prima del danno

alla salute, l'A. aveva lasciato il suo lavoro quale

dirigente - istruttrice di fitness., Non

essendoci dei salari di riferimento stabili per la categoria dei dirigenti,

dato che, a dipendenza dell'azienda e del posto dirigenziale che si occupa, i

salari cambiano notevolmente e dal dossier in mio possesso non emergono informazioni che fanno

pensare ad una volontà dell'assicurata di continuare la sua professione istruttrice di fitness o di

dirigente, per determinare il reddito da valido dell'A., che all'insorgenza del danno alla salute era

disoccupata, prenderò in considerazione il diploma di impiegata d'ufficio. Tale

professione corrisponde

ad un reddito annuo di Fr. 57'334.-.

Ritengo giustificato il

riferimento a tale reddito, in quanto, nel rapporto al mandato di consulenza

del Sig. __________ datato 20 giugno 2003 (vedi incarto disoccupazione), si può leggere che l'A. desidera iniziare

una nuova attività professionale e agisce attivamente nella ricerca di nuove soluzioni." (Doc. AI 30)

In sede di valutazione

del grado di invalidità globale tale dato non è comunque in definitiva stato applicato

posto come secondo l’amministrazione andava comunque ritenuta una capacità ad

esercitare l’attività di impiegata d’ufficio o di “amministratrice di un centro

fitness” nella misura del 70% con un corrispondente grado di invalidità del 30%.

Decisivo comunque

risulta il fatto che l’amministrazione non ha ritenuto di considerare quale

reddito da valida l’ultimo salario percepito dall’interessata quale dirigente

del __________.

L’assicurata

contesta questa conclusione ritenendo in sostanza improponibile che per la

determinazione del reddito da valida si prescinda dalla considerazione dell’ultimo

salario percepito, pari a fr. 7'900 mensili lordi, salario che la ricorrente

percepiva durante la sua ultima attività quale istruttrice fitness e dirigente

svolta dal luglio 1998 alla fine del 2002. Questo reddito, conseguito e

desumibile non solo dai certificati di salario prodotti ma anche dalla tassazione

fiscale, sarebbe il reddito da considerare determinante.

Ora,

le censure della ricorrente meritano parziale accoglimento.

Dall’inserto

risulta in effetti che l’assicurata ha iniziato nel luglio 1998 la sua attività

dipendente quale istruttrice di fitness/dirigente alle dipendenze della __________,

attività che ha poi interrotto alla fine di dicembre 2002 a seguito della

disdetta della datrice di lavoro per motivi di “ristrutturazione” (doc. AI

1-6,7).

Per

quanto riguarda la sua preparazione professionale, emerge che l’interessata,

dopo aver concluso una formazione come impiegata d’ufficio, non ha mai effettivamente

esercitato tale lavoro. L’interessata si è per contro dedicata ad acquisire una

formazione nell’ambito sportivo ottenendo diplomi quali istruttrice fitness, di

body building, master istruttrice e personal trainer (doc. AI 2-66).

D’altra

parte emerge che, concluso il suo rapporto di lavoro con la __________, la

richiedente si è iscritta alla disoccupazione dichiarandosi abile al 100% e indicando

di ricercare quale attività lavorativa, fra l’altro, quella di dirigente o di monitrice

fitness a tempo pieno (doc. AI 2-63 e 69). Risulta anche che a seguito del

consiglio impartitole dal collocatore, la medesima si sia anche occupata di

cercare un posto di lavoro presso un altro centro fitness, purtroppo infruttuosamente

(doc. AI 34-21). D’altra parte, considerate anche le svariate dichiarazioni

rese dall’assicurata (cfr. doc. AI 34-5 e I p. 6) e la formazione conseguita

dalla stessa - primariamente indirizzata all’attività fitness e sportiva -, non

vi sono motivi per non ritenere che l’interessata avrebbe cercato di continuare

la propria esperienza professionale in un’attività simile a quella da ultimo

esercitata, direttamente legata al fitness e allo sport o in genere al

benessere psicofisico, se non fossero subentrati i noti problemi alla salute.

Alla luce di questi dati questa Corte ritiene che, contrariamente a

quanto ammesso dall’amministrazione, il reddito da valida vada effettivamente

fissato tenendo in considerazione l’attività effettivamente svolta

dall’assicurata prima dell’insorgenza dei problemi alla salute. Attività che,

contrariamente a quanto allegato dall’amministrazione (cfr. anche in sede di

risposta del 17 aprile 2007, doc. IV), la richiedente, a causa dei problemi di

salute di cui soffre, non può più svolgere in modo e misura equivalente,

considerato come la stessa implicasse non solo mansioni prettamente dirigenziali/amministrative,

ma anche, e soprattutto - visto l’ambito in cui l’interessata era attiva e la

sua formazione -, sportive, segnatamente quale istruttrice di fitness e body

building. Ora, considerato come in queste ultime mansioni di tipo sportivo l’assicurata

è da considerare, secondo le conclusioni dei periti del SAM (cfr. sopra al

consid. 2.9), completamente inabile al lavoro, bisogna ritenere che

l’assicurata non può essere ritenuta semplicemente abile al lavoro nella misura

del 70% nella precedente attività svolta.

Tuttavia, contrariamente a quanto reputato dalla ricorrente, non può

essere in proposito decisivo il reddito da lei percepito sino alla fine del

2002, considerato come la cessazione dell’attività per la __________ sia

avvenuta per motivi indipendenti dai problemi alla salute, in tempi in cui

verosimilmente tali problemi non avevano ancora assunto una valenza invalidante,

e, inoltre, come l’assicurata abbia inoltrato la sua domanda di prestazioni

solo due anni dopo circa, e meglio nel gennaio 2005.

Richiamata la giurisprudenza evocata sopra (cfr. consid. 2.12) per

la quale se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella

causa B., I 56/02), nella specie, questa Corte reputa nella specie indicato

riferirsi ai salari statistici e meglio a quelli desumibili dalla Tabelle

elaborate dall’Ufficio federale di statistica riferite a valori mediani

svizzeri (Tabella TA1; sulla sua applicabilità cfr. al consid. 2.15 che segue).

In effetti, rivestendo l’occupazione da ultimo svolta dall’assicurata un carattere

piuttosto anomalo e singolare, difficilmente riproducibile alle nostre latitudini,

non appare manifestamente possibile quantificare in maniera più concreta l’ipotetico

reddito che l’assicurata avrebbe percepito senza l’invalidità in un’attività

analoga.

Orbene,

utilizzando i dati salariali forniti dalla Tabella TA1, la ricorrente, svolgendo

nel 2004 un’attività nella categoria “Altri servizi collettivi e personali”,

sottocategoria “Attività ricreative, culturali e sportive” (cat. N. 92), - categoria

che a mente di questo Tribunale più si avvicina all’attività da ultimo svolta

dall’assicurata così come anche alla sua formazione -, nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),

avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’547.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. per

questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e

"La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86), esso

ammonta a fr. 5'783 mensili oppure a fr. 69’396 quale reddito da valida

annuale (fr. 5'783 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa,

cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

2.15

Quanto

d’altra parte al reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

In

concreto, l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti dalla consulente

IP, la quale nel suo rapporto finale del 11 gennaio 2006 ha, tra l’altro,

concluso come segue:

" (…)

Reddito da invalido

Come da rapporto medico sopra citato, l'A. potrebbe

ancora esercitare la professione di impiegata di commercio nella misura del 70%

che equivale ad un reddito annuo di Fr. 40'133.80 (fonte dati: vedi reddito da

valido).

Ipotizzando un'attività al 70% in un ambito non

qualificato e rispettoso delle limitazioni medico-teoriche espresse dalla

Dr.ssa Med. __________ nel rapporto citato sopra ed a seguito della recente

sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria

del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità

dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova

giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi

determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i

dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica

l'assicurata nel 2004 potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 3'893.-

(categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella 8 9.2 pubblicata in La Vie Economique,

112-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 4'049.- mensili oppure a Fr. 48'584.- per

l'intero anno.

Considerando un reddito di partenza di 48'584.- si

effettua la riduzione del 30% relativa all'incapacità medico-teorica. Ne

risulta un reddito da invalido di Fr. 34'009.­- annui." (Doc. AI )

In

sostanza, l’amministrazione si è basata sui dati salariali desunti dalla Tabella

TA1 elaborata dall’Ufficio federale di statistica.

A

ragione. In effetti, in proposito val la pena di precisare che il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., I 222/04). Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido

occorre effettivamente applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non (più)

quelli regionali (Tabella TA13; cfr. in merito STCA del 26 febbraio 2007 nella causa D., 32.2006.62)

Orbene

- utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale

di statistica - la ricorrente, svolgendo nel 2004 un’attività in generale compatibile

con le limitazioni segnalate dai periti del SAM e, quindi, un’attività leggera

e ripetitiva che presuppone qualifiche inferiori (ossia il livello 4 di qualificazione) nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 3'893.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. per

questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e

"La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86), esso

ammonta a fr. 4’058 mensili oppure a fr. 48’701 per l'intero anno (fr. 4’058 x

12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Tenuto

conto di un'esigibilità del 70% si giunge ad un salario da invalida

teorico di fr. 34'091.-, come in sostanza concluso, salvo piccole differenze,

dalla consulente per l’integrazione dell’AI.

Con

riferimento al fatto che l’amministrazione non ha riconosciuto alcuna riduzione

su tale salario teorico statistico va detto

che tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata

tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito

dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare

l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla

valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5

b/dd e 6).

Nella

specie, nel rapporto 11 gennaio 2006 la consulente IP non ha riconosciuto alcuna

deduzione sul salario teorico. Tenuto conto anche dell’età, piuttosto giovane dell’assicurata (47

anni al momento dell’emissione della decisione contestata), questo TCA ritiene

di non doversi scostare dalla conclusione dell’amministrazione che, alla luce

delle circostanze concrete, non ha ravvisato gli estremi per applicare una riduzione

sul salario statistico da invalido.

A

titolo abbondanziale va detto che con riferimento al reddito da invalida, la

ricorrente non ha invero contestato il salario ammesso dall’amministrazione in

quanto tale, ma ha in sostanza sottolineato che qualsiasi attività

leggera (teorica) non sarebbe proponibile nel suo caso a motivo delle sue

precarie condizioni di salute. Ha quindi sottolineato, più o meno esplicitamente,

che anche dei compiti non qualificati, semplici e ripetitivi non possono essere

da lei svolti a motivo delle affezioni di cui soffre (doc. I).

Al

riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità

lavorativa dell’assicurata dal punto di vista medico non ha nessuna ragione

d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.11),

le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente

valutate in sede medica.

Quanto

poi alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili

e compatibili ai limiti funzionali segnalati dai medici, vale a dire fisicamente

leggere e non comportanti movimenti rapidi e ripetitivi, va innanzitutto

ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio

ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente

che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore

(STFA inedita 5 giugno 2001 in

re A, I 324/00, consid. 2b).

Inoltre,

come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo

di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione, compatibilmente con le circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la capacità lavorativa residua,

le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i

legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la

presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure

VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Inoltre,

ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita, a meno

naturalmente che l'attività

ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato

generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso

possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro

medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a e 1984 p. 347; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a

edizione, Berna 2003, pag. 124; cfr. anche sopra al consid. 2.12).

In concreto, tenuto conto delle limitazioni funzionali

soprattutto dal punto di vista otorinolaringoiatrico segnalate dai periti (cfr.

consid. 2.9) e vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che

sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono senza

dubbio delle attività leggere esigibili da parte dell’assicurata, come quelle paventate dall’amministrazione, quali per esempio in professioni con mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura,

lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo,

di sorveglianza, vendita al dettaglio, aiuto in attività manuali/artigianali

medio-leggere, operaia generica (come per esempio addetta al controllo, alle

riparazioni, all'imballaggio, all'etichettatura, o all'informazione,

portiere/custode) o anche lavori di produzione in vari campi dell’industria e

dell’artigianato (cfr. provvedimento impugnato, doc. AI 39 e sopra consid. 1.1).

È quindi da ritenere verosimile che la ricorrente disponga ancora di

una discreta residua capacità lavorativa in vari settori professionali.

2.16

Dal raffronto tra il reddito da invalida di fr. 34’091.-

con quello, pure ipotetico, da valida di fr. 69’396.- (consid. 2.14 e

2.15

), risulta pertanto un grado di

invalidità del 51% (69’396

– 34’091 x

100.

: 69’396), che apre il diritto ad una mezza rendita di invalidità (art. 28

LAI e cfr. sopra consid. 2.3).

Ne

discende che le conclusioni dell’amministrazione in merito al grado di invalidità

non possono essere confermate, potendosi per contro assegnare alla ricorrente una mezza rendita

di invalidità.

Rilevato come l’inizio dell’incapacità lavorativa accertata dai

medici del SAM sia da situare al mese di dicembre 2003 (cfr. consid. 2.9 e doc

AI 22) l’Ufficio AI dovrà versare all’assicurata una mezza rendita a decorrere

dal 1. dicembre 2004, ovverosia trascorso l’anno di carenza secondo l’art. 29

cpv. 1 lett. b in relazione con l’art. 28 LAI (cfr. sopra consid. 2.3 e 2.7).

2.17

Da

ultimo, l’assicurata ha chiesto l’esperimento di ulteriori accertamenti medici.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto (consid. 2.11) che la documentazione agli atti è

sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino

necessari ulteriori provvedimenti probatori.

vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche

citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad accertamenti ulteriori.

2.18

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà pure all’assicurata, assistita da un legale,

un adeguato importo a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§ La decisione

impugnata è annullata.

§ All’assicurata

è riconosciuto il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1. dicembre

2004.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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