32.2007.116
Metodo misto. Casalinga
13 dicembre 2007Italiano81 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.116
Data decisione, Autorità:
13.12.2007, TCA
Titolo:
Metodo misto. Casalinga
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28ter LAI
art. 29 LAI
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 cpv. 1 OAI
art. 27bis cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.116
FC/td
Lugano
13 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, già attiva come istruttrice di fitness e dirigente, il 4
gennaio 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti dichiarando di essere sofferente dal 2001 di “episodi di vertigini
croniche, dolori cervicali e cefalee, ansia e panico” (doc. AI 1-5).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 5 marzo 2007, preceduta
da un progetto del 21 novembre 2006, l’Ufficio AI, appurato un grado di
invalidità del 30%, ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 50) motivando
tra l’altro come segue:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
Per la sua pratica d'invalidità è stata necessaria
acquisire la documentazione medica ed economica nonché una perizia medica
effettuata presso il Servizio Accertamento Medico Al di Bellinzona nel mese di
novembre 2005.
Dal lato medico si evince che dal dicembre 2003
l'attività lavorativa di impiegata d'ufficio è da considerare adatta allo stato
di salute e può essere svolta nella misura del 70 %, come possono pure essere
svolte anche altre attività fisicamente leggere che non richiedono movimenti
rapidi o ripetitivi. La diminuzione del rendimento del 30 % in attività adatta
è legata al fatto che le sensazioni vertiginose vengono accentuate in momenti
di stanchezza.
Nella professione di istruttrice fitness-sport o in
altre attività che richiedono movimenti rapidi e ripetitivi, presenza una totale
incapacità lavorativa dal dicembre 2003.
Per la valutazione dei dati economici/professionali, la
sua pratica è stata in seguito sottoposta ad esame della consulente in integrazione
professionale.
Dal rapporto rileviamo che potrebbe dunque essere reintegrata
sul mercato libero del lavoro in attività leggere in professioni con mansioni
d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e
della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, vendita al dettaglio,
aiuto in attività manuali/artigianali medio-leggere, operaia generica (addetta
al controllo, alle riparazioni, all'imballaggio, all'etichettatura, addetta
all'informazione, portiere/custode. Inoltre potrebbe eseguire lavori di
produzione nel campo dell'orologeria, della meccanica, della micromeccanica,
dell'elettromeccanica, dell'industria farmaceutica o alimentare oppure nei
settori abbigliamento, confezione o dei montaggi di componenti elettromeccaniche
o elettroniche.
Dal lato salariale per stabilire il reddito da valido,
immediatamente prima del danno alla salute, aveva lasciato il suo lavoro quale
dirigente - istruttrice di fitness. Non essendoci dei salari di riferimento
stabili per la categoria dei dirigenti, dato che, a dipendenza dell'azienda e
del posto dirigenziale che si occupa, i salari cambiano notevolmente e dal
dossier non emergono informazioni che fanno pensare ad una sua volontà di
continuare la sua professione istruttrice di fitness o di dirigente, per determinare
il reddito da valido, che all'insorgenza del danno alla salute era disoccupata,
è stato preso in considerazione il diploma di impiegata d'ufficio. Tale
professione corrisponde ad un reddito annuo di Fr. 57.334.
Si ritiene giustificato il riferimento a tale reddito,
in quanto, nel rapporto al mandato di consulenza del Signor __________ datato
20 giugno 2003 (vedi incarto disoccupazione), si può leggere che lei desidera
iniziare una nuova attività professionale e agisce attivamente nella ricerca di
nuove soluzioni.
Per quanto attiene al reddito da invalido, dal lato
medico potrebbe ancora esercitare la professione di impiegata di commercio
nella misura del 70% che equivale ad un reddito annuo di Fr. 40'133.80 (fonte
dati: vedi reddito da valido).
Ipotizzando un'attività al 70% in un ambito non
qualificato e rispettoso delle limitazioni medicoteoriche ed a seguito della
recente sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 12 giugno 2006
e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale Federale delle
Assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella
TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi
che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei
valori nazionali (tabella TA1).
Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata nel 2004 potrebbe
realizzare un salario mensile di Fr. 3'893.- (categoria 4.2: attività semplici
e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella
B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr.
4'049.- mensili oppure a Fr. 48'584.- per l'intero anno.
Considerando un reddito di partenza di 48'584.- si
effettua la riduzione del 30% relativa all'incapacità medico-teorica. Ne
risulta un reddito da invalido di Fr. 34'009.- annui.
Conformemente ad un principio generale che informa
anche il diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurata incombe l'obbligo
di diminuire il danno.
In virtù di tale obbligo, lei deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile
alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova attività lavorativa (cifra
marginale 1048 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità - CIGI).
Nel suo caso concreto la sua capacità di guadagno
residua più elevata, è data dall'esercizio della professione di impiegata
d'ufficio al 70%, che corrisponde ad un grado d'invalidità del 30%.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste.
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo
conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può
concludere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive) in situazione di
equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente
esteso.
Provvedimenti professionali non vengono presi in
considerazione in quanto, durante il periodo della disoccupazione, ha potuto
acquisire le necessarie competenze grazie ai corsi ed inoltre ha le capacità
per autoinserirsi sul mercato del lavoro.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI
39)
1.2. Contro
la decisione dell’amministrazione l’assicurata, assistita dall’avv. RA 1, è
tempestivamente insorta al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata
e l’attribuzione di una rendita di invalidità facendo valere, tra l’altro, quanto
segue:
"
(...)
4.1
Come risulta anche dal certificato 18 dicembre 2006 del
curante, la situazione invalidante della ricorrente è seria e comprende varie
patologie, di cui risulta affetta cronicamente. Il disturbo più importante è
costituito da vertigini, che rendono la signora instabile nella marcia e in posizione
eretta, il tutto derivante da una problematica di tipo muscolo-tensiva a
livello cervicale. Le conseguenti cefalee da tensione sfociano poi in vere e
proprie emicranie, che la ricorrente riesce a gestire solo con assoluto riposo.
A detta del medico qualsiasi terapia intensiva messa in atto per affrontare i
problemi ha dato scarsa rispondenza. Di rimando la ricorrente ha subito un
peggioramento dello stato psichico, con attacchi di ansia e panico, che hanno
reso necessario un importante sostegno psicologico, sull'arco di circa 3 anni.
Trattasi di un disturbo non gestibile, che evidentemente si presenta in modo
non definibile, ma che quando colpisce, accompagnato da nausea e vomito,
impedisce all'interessata persino di muoversi all'interno della propria
abitazione. La decisione non tiene minimamente conto di tutte le suddette
problematiche, limitandosi a rilevare un grado residuo di capacità lavorativa
del 70%, che per la ricorrente è inimmaginabile. Non si comprende come
l'Ufficio Al, tramite il precitato scritto 30 marzo 2007, possa riferire che la
ricorrente sia stata sottoposta ad approfonditi controlli, se gli stessi non
hanno dato alcuna spiegazione dei problemi assodati, di cui tuttavia sfugge la
precisa origine. Come spesso accade in campo medico, quando gli specialisti non
riescono a definire le cause di un problema, lo stesso non esiste e il paziente
somatizza. II risultato finale è comunque uno stato di grande sofferenza,
invalidante, che va analizzato fino a comprendere appieno la situazione.
Ignorare tale stato di cose, poiché in apparenza non vi è spiegazione
medico-scientifica, non può essere accettato. Pertanto sarà necessario
ripercorrere nuovamente gli accertamenti, fino a definire la problematica. Per
quanto riguarda l'esame psichico, si precisa che lo stesso è stato tra i più
superficiali, essendo impossibile che con una sola visita il dr. med. psich. __________
abbia potuto comprendere la situazione. La psichiatria è infatti una disciplina
particolare, che, salvo in caso di pazzia manifesta, necessita di più incontri.
E' quanto andrà fatto.
4.2
La decisione impugnata riprende in più punti il
concetto, secondo cui la ricorrente potrebbe svolgere l'attività di impiegata
d'ufficio, specificando in un passaggio che la stessa "potrebbe ancora
esercitare la professione di impiegata di commercio..." (sottolineatura a
cura di chi scrive). Trattasi anche in questo caso di un errore manifesto. La
ricorrente non ha infatti mai esercitato tale professione, ad eccezione
dei due anni in cui ha svolto l'apprendistato, conseguendo poi il diploma nel
1978. In effetti dopo tale data ha cessato l'attività a seguito di matrimonio e
non l'ha mai più esercitata. E' pertanto essenzialmente sbagliato
considerare un suo reinserimento quale impiegata d'ufficio, poiché di fatto,
dopo quasi trent'anni e dopo aver svolto unicamente l'apprendistato nel
settore, quelle poche conoscenze acquisite sono andate perse. E'
vero che grazie ai corsi offerti dall'assicurazione disoccupazione ha potuto
acquisire delle conoscenze di tedesco, di contabilità e di computer, tuttavia
in modo certamente insufficiente per poter ottenere un posto di lavoro, tenuto
oltretutto conto dello stato invalidante e dell'età (47 anni compiuti). Non si
vede inoltre come la ricorrente possa svolgere dei lavori di impiegata, ammesso
e non concesso che ne abbia le competenze specifiche, a dipendenza di tutte le
patologie precitate, in particolare la problematica di tipo muscolo-tensiva a
livello cervicale. La stessa non è in grado di scrivere al computer se non per
momenti contenuti. Non è neppure in grado di rispondere ripetutamente al
telefono, così come di concentrarsi su un lavoro di concetto. Può infatti
contenere i disturbi per breve tempo, sapendo tuttavia per certo che poi per
giorni e giorni sarà completamente incapace di qualsiasi attività.
4.3
E' sbagliato ritenere che la ricorrente può svolgere
lavori leggeri che non richiedono movimenti rapidi o ripetitivi. Tale
affermazione non trova alcun riscontro negli atti medici acquisiti.
Anche il fatto che le vertigini vengono accentuate "in momenti di
stanchezza" costituisce una fantasia a cura dell'ufficio dell'invalidità.
II problema di cui soffre la ricorrente è proprio caratterizzato
dall'impossibilità di definire dei criteri che portano con certezza
all'insorgere delle problematiche, così come dei tempi (la mattina piuttosto
che la sera o l'inverno piuttosto che l'estate...). Trattatasi di un'affezione
che colpisce in modo indistinto, al di là dei modi di comportamento o dei
tempi, che rendono impossibile qualsiasi pianificazione. Proprio a dipendenza
delle vertigini la ricorrente non può svolgere nessun tipo di attività né in
ufficio né di altro tipo, per cui non è nemmeno formata, poiché le vertigini
sono totalmente invalidanti. Non dipendono dal tipo di lavoro, ma si presentano
indipendentemente dal fatto che venga o meno effettuato uno sforzo. Per esempio,
la ricorrente potrebbe sollevare dei pesi e non succedere nulla o, al
contrario, spostare un foglio ed essere colpita dal disturbo. Evidentemente non
può sottacere tale stato di fatto ad un eventuale datore di lavoro che, di
rimando, non la assumerà mai, neanche per lavoretti leggeri. Anche in questo
caso, manca agli atti una perizia approfondita volta a determinare con
sufficiente certezza il motivo per cui interviene lo stato invalidante.
4.4.
L'osservazione di cui sopra inerente le vertigini per
rapporto a un ipotetico sforzo è sbagliata anche se rivolta all'attività di
insegnante di fitness-sport, che comunque la signora non può più svolgere, come
assodato anche dall'Ufficio Al. L'equazione sforzo = vertigine, ancora una
volta, costituisce una fantasia dell'Ufficio Al. Ciò dimostra che la problematica
non è stata indagata sufficientemente e del resto agli atti non si trova
traccia a suffragio di questa teoria. Per questi motivi si ribadisce che la ricorrente
è stata oggetto di un'analisi superficiale, soprattutto per il fatto che non si
è appurata l'origine delle patologie e da ciò se ne sono dedotte delle
conclusioni sbagliate.
4.5
Le attività indicate nella decisione quali eventuale
sbocco di lavoro per la ricorrente sono tutte impraticabili. A parte il fatto
che non hanno alcuna attinenza con le mansioni di impiegata d'ufficio per cui è
considerata abile, si precisa che le medesime necessitano di una certa
preparazione, che la ricorrente non ha. Ammesso e non concesso che possa venir
formata in tal senso, non potrebbe comunque esercitare a dipendenza della già
citata imprevedibilità dei disturbi di cui soffre.
(…)
4.7
Quanto ai conteggi circa il reddito ipotetico si
osserva che i dati di riferimento sono sbagliati. L'ultima professione
esercitata dalla ricorrente era quella di istruttrice fitness/sport. In tale
ottica va tuttavia precisato che l'attività sportiva era molto più contenuta
per rapporto all'attività amministrativa/dirigenziale. Prima di essere posta al
beneficio della disoccupazione, la stessa ha dichiarato un salario netto di fr. 96'957.00,
pari a fr. 8'079.00 mensili. Ciò sulla base di un salario lordo mensile per tredici
mensilità di fr. 7'900.00. Le medesime cifre si ritrovano sul formulario
"attestato di lavoro". Anche in sede fiscale la signora è stata
imposta con un reddito imponibile di fr. 75'312.00 sul biennio 2001-2002, corrispondente
all'ultima notifica effettuata sulla base di un reddito da lavoro, ossia prima
di entrare in disoccupazione. Trattasi di cifre ben più importanti del
riferimento base di fr. 57'334.00 considerato dall'ufficio AI, che ha mischiato
l'attività di insegnante fitness-sport con quella di impiegata d'ufficio,
dimenticando le cifre di riferimento concrete per procedere ad un conteggio di
fantasia. Si ricorda inoltre che la cassa disoccupazione aveva a suo tempo
considerato anche l'attività legata alla gestione di una palestra, invitando la
signora a ricercare in questo settore ciò che ha fatto, senza successo. Anche
da questo punto di vista l'ufficio AI non ha fornito alcuna motivazione,
limitandosi a riprendere i dati del progetto di decisione. Trattasi di una
evidente lesione del principio di essere sentito.
4.8
Non è corretta l'indicazione secondo cui si dovrebbe
utilizzare un reddito di riferimento nel settore dell'impiego di commercio, e
ciò poiché la ricorrente stessa avrebbe detto al collocatore di voler iniziare
una nuova attività professionale. In effetti al momento in cui la signora si è
annunciata presso l'assicurazione disoccupazione ha dovuto gioco forza essere
collocata in un determinato settore e, poiché in tal senso pressata, ha
dichiarato di essere disposta ad apprendere una nuova professione. Considerato
che era manifesto che non poteva più svolgere l'ultima attività di istruttrice
di sport, il collocatore dell'URC l'ha indirizzata presso un consulente in
orientamento professionale (signor __________ che le ha suggerito di riorientarsi
verso la professione originariamente acquisita. In tale contesto si precisa che
l'affermazione riportata nel Rapporto 1° incontro e/o finale del 20 novembre
2006, secondo cui la ricorrente avrebbe avuto "un forte interesse nell'ambito
commerciale amministrativo" è completamente errata. In realtà la stessa ha
sempre saputo che ben difficilmente sarebbe riuscita a svolgere le mansioni di
impiegata, ma ha comunque ritenuto di dover dar seguito alle indicazioni del
collocatore, volte ad acquisire un minimo di conoscenze d'ufficio. Un atteggiamento
diverso non sarebbe stato compreso e tollerato. Tuttavia, quando la ricorrente
ha avuto piena coscienza dei disturbi e dell'impossibilità di lavorare, ha poi
presentato la domanda che ci occupa, conscia del fatto che qualsiasi attività,
stante la sua precaria salute, è impraticabile.
5.
In termini generali va sottolineato che la ricorrente
soffre di un forte stato di depressione, causato anche dal degrado sociale che
ha subito. Infatti, grazie al reddito che riusciva a conseguire in precedenza,
le era consentito un certo tenore di vita, che ora è definitivamente
tramontato. Ha pertanto dovuto reimpostare completamente la sua vita, in un'età
dove si sono già acquisite abitudini e consuetudini. Per diverso tempo ha
sperato di poter guarire o per lo meno gestire i suoi disturbi in modo da poter
vivere in modo accettabile, ma ora ha perso ogni speranza. Si è rassegnata a
rivolgersi allo sportello Laps, ciò che le è costato un enorme sforzo, poiché ha dovuto
confrontarsi con una realtà che fa fatica ad accettare. Sarebbe infatti ben più
soddisfatta se fosse sana e capace di provvedere al suo sostentamento.
La perizia psichiatrica non ha minimamente ripreso
questo evidente dato e non ha considerato le conseguenze di tale depressione,
che non deriva soltanto dalla malattia, ma che è strettamente connessa con il
fatto di dover accettare lo stato invalidante e la malattia che non guarirà.
Anche per questo motivo la perizia va rifatta.
6.
Stante quanto sopra indicato la ricorrente chiede che,
previo espletamento di tutta una serie di accertamenti alla salute fisica e
psichica, sia inerenti la capacità lavorativa fuori casa, sia la capacità come
casalinga, venga riconosciuta una rendita Al come richiesto con domanda 5 gennaio
2005.
Come sovente accade di constatare, l'Ufficio Al ha si
incaricato vari specialisti di effettuare dei controlli, ma la successiva
analisi degli stessi, combinati, ha dato un risultato insoddisfacente. Infatti
manca a tutti gli effetti un'analisi di quelle che sono le conseguenze del cumulo
dei disturbi. Si poterebbe anche supporre che, singolarmente, le affezioni
appurate non ingenerino un'incapacità lavorativa importante, ciò che tuttavia
non vale se le stesse si assommano. Se poi si considera che a livello psichico
l'esame è totalmente inutilizzabile per la superficialità, ne consegue che la decisione
di diniego della rendita non può che essere annullata e che la stessa deve
essere riconsiderata sulla base di migliori e più approfonditi accertamenti."
(Doc. I)
1.3. Mediante
risposta del 17 aprile 2007 l’amministrazione ha proposto di respingere il
gravame e confermare la decisione contestata osservando:
"
8.
Nel caso concreto dalla perizia pluridisciplinare
redatta il 12 gennaio 2006 dal SAM si legge che nell'attività
di amministratrice di un centro fitness o come impiegata d'ufficio,
l'assicurata va ancora considerata abile al lavoro nella misura del 70%.
La perizia pluridisciplinare è completa, motivata,
coerente e non offre alcuno spunto di critica, risultando del tutto conforme ai
criteri giurisprudenziali. Ciononostante, considerato come l'assicurata ha
tuttavia prodotto ulteriore documentazione medica dopo il progetto di decisione
del 21 novembre 2006, per un'adeguata valutazione l'intero incarto è stato
nuovamente sottoposto al vaglio del SAM il quale il 9
gennaio 2007 ha rilevato che non vi sono elementi medici nuovi che non siano
già stati valutati in occasione della perizia pluridisciplinare. Tutte le
patologie menzionate dal curatore sono state valutate in modo approfondito con
relativi consulti specialistici ORL, neurologico, reumatologico e psichiatrico
con valutazione globale peritale del quadro clinico, dei deficit funzionali
presenti e del loro influsso sulla capacità lavorativa. La valutazione peritale
del SAM va considerata esauriente e ben motivata
nelle sue conclusioni in merito alla capacità lavorativa residua
dell'assicurata.
Non essendovi elementi che depongano per un'incapacità
lavorativa superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni, nella
propria decisione del 5 marzo 2007 l'UAI merita quindi di essere confermato.
Sotto questo profilo la decisione impugnata merita di essere confermata ed il
ricorso merita invece di essere respinto.
A titolo abbondanziale, nel caso concreto si rileva che
la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata, di conseguenza, non si rende
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti medici specialistici.
9.
Oltre al metodo generale del confronto dei redditi
(cfr. art 16 LPGA), per determinare il grado d'invalidità l'UAI può anche far
capo al metodo misto (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI). Questo metodo
riguarda però le persone che svolgono altre mansioni (p. es. nell'economia domestica) oltre ad un'attività lucrativa
a tempo parziale.
Considerato che nel caso in rassegna, prima
d'interrompere la propria attività lucrativa, l'assicurata svolgeva il proprio
lavoro in qualità di dirigente con un grado d'occupazione pari al 100%, il
metodo generale del confronto dei redditi adottato dall'UAI risulta corretto.
In questo caso, non tornando applicabile il metodo misto, l'attività di
casalinga non deve essere considerata.
Di conseguenza, anche sotto questo profilo la decisione
contestata merita di essere confermata ed il ricorso merita invece di essere
respinto.
10.
Nei calcoli effettuati per determinare il grado d'invalidità,
l'UAI ha considerato che nell'attività di amministratrice di un centro fitness
o come impiegata d'ufficio l'assicurata dispone ancora di una capacità
lavorativa residua del 70% e quindi, determinato il reddito da valido nella
misura di fr. 57'337.--, ha anche calcolato il reddito da
invalido nella misura di fr. 40'133.80 (70% di 57'337.--). L'UAI ha effettuato
questo calcolo considerato che di principio all'assicurata incombe l'obbligo di
diminuire il danno e quindi anche di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua
invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa
del 70% come amministratrice di un centro fitness o come impiegata d'ufficio.
Di conseguenza, tenuto conto del reddito da valido (fr. 57'337.--) e del reddito da invalido (fr. 40'133.80 = 70% di 57'337.--), risulta una perdita di
guadagno di fr. 17'203.20. Raffrontando i redditi, si
calcola un grado d'invalidità del 30% (100% : 57'337.-- x 17'203.20).
Non raggiungendo il grado d'invalidità minimo per poter
beneficiare del diritto ad una rendita d'invalidità, la decisione contestata
merita di essere confermata ed il ricorso interposto a questa decisione di
essere respinto.
A titolo abbondanziale, va rilevato che anche volendo
prendere in considerazione i redditi proposti dall'assicurata, la situazione
presentata precedentemente non cambierebbe risultando l'assicurata comunque
ancora abile al 70% nell'ultima attività svolta come amministratrice di un
centro fitness o come impiegata d'ufficio." (Doc. IV)
1.4. In
data 7 maggio 2007 la ricorrente, tramite la sua patrocinatrice, ha chiesto
l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici (VI).
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se RI 1ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70
%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D.
Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,
pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto
alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18
ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA
inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI
nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
"
Qualora l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità
patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
2.6. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.7. Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
"
Il diritto alla rendita
secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di
guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro (art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in
media."
Per
quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, i presupposti per un’incapacità
al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né
un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non
debba – secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva – intervenire in
futuro (art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di conseguenza
allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente stabilizzato ed è
essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di
guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere permanente è in
particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da provvedimenti di
cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella
causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI invece, il diritto alla rendita secondo l'art. 28
LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media.
La
lett. b si applica alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici
labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento
(cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio
2005 nella causa N., I 154/05).
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
2.8. Al
fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come
l’assicurata sino alla fine del 2002 fosse attiva professionalmente come
istruttrice di sport/dirigente presso un fitness center nella misura completa e
si fosse in seguito annunciata all’assicurazione disoccupazione al fine di
reperire un’attività lavorativa da svolgere al 100%, l’ha considerata
completamente salariata, non applicando quindi il metodo misto.
Richiamato
quanto esposto al consid. 2.6 che precede, alla classificazione data
dall’amministrazione va data piena conferma.
In
effetti, a fronte di questi dati a ragione l’amministrazione ha ritenuto che
l’assicurata, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe
continuato a lavorare in misura completa. Prova ne sia che l’interessata, nel
corso degli ultimi anni che hanno preceduto l’insorgenza dei problemi alla
salute, ha sempre lavorato a tempo pieno. Del resto, considerato come le due figlie
dell’assicurata (nate nel 1979 e 1984) conducano ormai una vita indipendente,
non vi è motivo di dubitare che la medesima fosse effettivamente determinata a continuare
a svolgere un’attività a tempo pieno. In effetti anche nel formulario di
domanda di indennità di disoccupazione compilato il 15 gennaio 2003,
l’assicurata ha espressamente sottolineato di avere una disponibilità
lavorativa completa (doc. AI 1-3).
Ne
consegue che nella misura in cui le allegazioni della ricorrente - la quale
riferisce nel suo ricorso delle limitazioni incontrate nello svolgimento delle
attività casalinghe (cfr. consid. 4.6 doc. I) – siano volte a censurare la classificazione
nello statuto di salariata, le stesse non possono trovare accoglimento.
2.9. Per
quanto riguarda l’esame dello stato di salute, l’amministrazione ha effettuato
Fatti
i seguenti accertamenti.
L’Ufficio
AI ha interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, FMH in medicina
interna, il quale nel suo rapporto del 21 gennaio 2005 ha posto come
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa “Sindrome veritiginosa
postraumatica di non chiara origine”, e l’ha dichiarata inabile al lavoro
nella misura del 100% dal 2002, giudicando lo stato della paziente stazionario e la sua capacità lavorativa non
migliorabile con provvedimenti sanitari (doc. AI 11). Il curante ha prodotto
documentazione attestante consulti di tipo neurologico, internistico,
ematologico e otorinolaringoiatrico (doc. AI 12). Con scritto del 28 giugno
2005 il dr. __________ ha ulteriormente precisato:
"
In seguito alla sua richiesta del
15.6.2005 l'aggiorno in merito allo stato clinico attuale della sopraccita
paziente che continua ad accusare crisi vertiginose a frequenza variabile
generalmente praticamente giornaliere senza dei veri e propri fattori
scatenanti, a volte sono dipendenti dalla posizioni, a volte dipendenti a
stress da attività fisiche intense. Attualmente dal profilo terapeutico la paziente
ha seguito una fisioterapia birintica con scarsissimo successo inoltre ha
seguito una fisioterapia per una sindrome cervicovertebrale idea che questa
potesse partecipare alle crisi vertiginose.
La paziente ha una terapia medicamentosa con un
miorilassante praticamente giornalmente, prossimamente proverà con dell'agopuntura.
Nella sintomatologia accusata dalla paziente potrebbe esserci una problematica
psicologica soggiacente per cui la paziente è anche stata indirizzata su un
sostegno psicologico che sta tuttora seguendo. Difficile porre una prognosi e
pronunciarsi sull'attività che lei possa fare senza essere disturbata dalla sua
sintomatologia." (Doc. AI 18)
Sentito
il parere del medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), dr. __________,
l’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare presso il
Servizio accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM).
Nella
corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 9 gennaio 2006, i sanitari
del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti
di natura psichiatrica, otorinolaringoiatrica, reumatologica e neurologica,
oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno, tra l’altro, concluso:
"
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Recupero incompleto postneuronite vestibolare.
Disturbi a carattere somatoforme ICD 10 F 45.4.
Personalità con tratti rigidi e narcisistici.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Cefalee tensionali e pregresse emicranie senz'aura.
Fibromialgia.
Sindrome da iperlassità ligamentare.
Cervicalgie e sindrome cervicocefale nell'ambito della
problematica fibromialgica e su minima alterazione degenerativa a livello del
segmento C5-C6.
(…)
7 VALUTAZIONE
MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'A. va considerata abile al lavoro nella misura del
70% nell'attività di amministratrice di un centro fitness o come impiegata
d'ufficio.
Come istruttrice fitness l'A. risulta totalmente
inabile al lavoro.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Predominante appare la patologia ORL in considerazione
di un mancato compenso di uno stato postneuronite, come ha ben descritto il
nostro consulente dr. __________. Tale patologia rende l'A. totalmente inabile
nell'attività di monitrice sportiva od in attività lavorative con movimenti
fisici rapidi e ripetitivi. In un'attività leggera come quella d'impiegata
d'ufficio o come amministratrice di un centro fitness, l'A. risulta abile al
lavoro nella misura del 70%.
E' difficile dire da quando lo stato di salute è
compromesso, così come sopra descritto. Probabilmente a partire dal dicembre
2003, quando, in seguito ad un secondo episodio di vestibulopatia, sono state
intraprese varie indagini a livello cerebrale e cervicale per trovare una
spiegazione alle vertigini accusate dall'A.
Lo stato di salute dal dicembre 2003 in avanti non ha
mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può attendere a
cambiamenti di rilievo.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo l'A. abile al lavoro nella misura del 70%
nelle attività finora svolte d'impiegata d'ufficio e di amministratrice.
L'A. non è più in grado di svolgere il lavoro
d'istruttrice fitness o body building." (Doc. AI 22)
La dr. __________
del SMR, nel suo rapporto 5 settembre 2006, poste quali diagnosi invalidanti
“Recupero incompleto postneuronite vestibolare, disturbi a carattere
somatoforme, personalità con tratti rigidi e narcisistici” ha osservato:
"
Raccomandazioni, proposte SMR
Prima domanda prestazioni AI del gennaio 2005
Perizia SAM del 09.01.2006
Diagnosi e limitazioni funzionali v.s.
Valutazione psichiatrica: IL 10%
Valutazione ORL: IL 100% come istruttrice fitness. IL
30% in attività leggera, senza dover eseguire movimenti rapidi e ripetitivi.
Valutazione neurologica: non IL
Valutazione reumatologica: non IL
Valutazione globale:
IL 100% come istruttrice fitness-sport o in altre
attività che richiedono movimenti rapidi e ripetitivi
IL 30% come amministratrice, come impiegata d'ufficio,
o in altra attività fisicamente leggera che non richiedono movimenti rapidi o
ripetitivi.
N.B. l'attività lavorativa di impiegata d'ufficio è da
considerare adatta allo stato di salute e può essere svolta nella misura del
70%, come possono essere pure svolte anche altre attività fisicamente leggere
che non richiedono movimenti rapidi o ripetitivi.
La diminuzione del rendimento del 30% in attività
adatta è legata al fatto che le sensazioni vertiginose vengono accentuati in
movimenti di stanchezza." (Doc. AI 26)
Con rapporto
finale del 20 novembre 2006 la Consulente per l’integrazione professionale ha dal
canto suo stimato un grado di invalidità del 30% (cfr. al consid. 2.12.2 per
esteso, doc. AI 30).
Sulla base
degli accertamenti acquisiti, l’amministrazione ha quindi negato il diritto a
prestazioni con progetto di decisione del 21 novembre 2006 considerando la richiedente
invalida nella misura del 30% (doc. AI 31-3).
In sede di osservazioni
l’assicurata, tramite la sua legale, ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione producendo documentazione fiscale e attestati del
precedente datore di lavoro (doc. AI 34) oltre ad un certificato del 18
dicembre 2006 del dr. __________ del seguente tenore:
"
In opposizione alla decisione del
21.11.2006, relativa al diritto di rendita d'invalidità negato alla sopraccitata
paziente, vorrei rendere attenti che dal profilo medico, a mio avviso, esiste
una situazione seria chiaramente invalidante da inquadrare nelle diverse patologie
delle quali la paziente è cronicamente affetta.
Primariamente, la sindrome vertiginosa associata ad
instabilità alla marcia e in stazione eretta, legate, in parte ad una sindrome
vestibolare ed in parte ad una sintomatologia di tipo muscolo-tensiva a livello
cervicale. Ciò rende la vita quotidiana estremamente difficile anche senza
un'attività lavorativa che diventa a sua volta impossibile.
La problematica cervicale è anche causa di cefalee da
tensione, che possono esacerbare in vere e proprie emicranie delle quali la
paziente è già affetta.
Malgrado una terapia intensiva delle sopraccitate
patologie, sia dal profilo fisico che dal profilo medicamentoso, abbiamo
purtroppo sempre ottenuto una scarsa risposta terapeutica. Evidentemente il
persistere di problematiche organiche, è poi sfociato in un chiaro
peggioramento della situazione emotiva della paziente, ciò che ha richiesto un
intenso sostegno psicologico, causando un ulteriore peggioramento delle già
scarsissime capacità lavorative della paziente.
Molto spesso, la problematica emicranica, si associa
con la sindrome vertiginosa sfociando in un'impossibilità della paziente di
muoversi anche all'interno della propria abitazione con nausea e vomito, di
difficile trattamento.
Dalla vostra perizia risulteranno agli atti, gli
innumerevoli esami clinici e paraclinici ai quali ho sottoposto la paziente con
l'evidente intento di scoprire esattamente la patologia organica soggiacente e
quindi, poter trarne le indicazioni per un adeguato approccio terapeutico.
Purtroppo, è risultato invece chiaro che è affetta da diverse patologie
associate che ne complicano notevolmente il quadro clinico, rendendo
sicuramente molto difficile una valutazione oggettiva sull'effettiva gravità.
Credo quindi che sia necessaria una rivalutazione
globale della situazione della paziente." (Doc. AI 34)
Nelle
sue Annotazioni 9 gennaio 2007 la dr. __________del SMR ha preso posizione
rilevando:
"
Il rapporto medico del
curante Dr. __________ del 18.12.2006 presentato in fase di osservazione al
progetto di decisione non porta nessun elemento medico nuovo che non sia già
stato valutato in occasione della perizia pluridisciplinare SAM.
Tutte le patologie menzionate del curante sono stati
valutati in modo approfondite con relativi consulti specialistici ORL, neurologico,
reumatologico e psichiatrico con valutazione globale peritale del quadro
clinico, dei deficit funzionali presenti e del loro influsso sulla capacità
lavorativa. Non ci sono motivi per discostarsi dalla valutazione peritale SAM
da considerare esauriente e ben motivato nelle sue conclusioni in merito alla
capacità lavorativa residua e pertanto il caso non necessita di ulteriore accertamenti."
(Doc. AI 37)
Con
decisione 5 marzo 2007 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni (cfr.
sopra consid. 1.2.).
In
data 22 marzo 2007 il dr. __________ si è rivolto all’Ufficio AI con uno
scritto del seguente tenore:
"
Torno nuovamente a
scrivervi in opposizione alla decisione del 05.03.2007, poiché sono rimasto estremamente
stupito dal fatto che non avete richiesto una nuova perizia medica, malgrado le
mutate condizioni fisiche della paziente, rispetto agli accertamenti eseguiti
nel novembre 2005. Infatti, le gravi limitazioni della vita quotidiana, legate
in particolare alla sindrome vestibolare cronica e alle continue cefalee, hanno
portato ad un grave deperimento delle condizioni psichiche della paziente tanto
che attualmente, è in cura psichiatrica.
Credo che per questa particolare situazione, sia
secondo me indicata un'esecuzione di una nuova valutazione medica ed anche
un'appropriata indagine, riguardo le effettive capacità lavorative della
paziente che io ritengo in questo momento nulle." (Doc. AI 40)
2.10. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza
di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite
dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.11. Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.9 e 2.10).
Questi
ultimi, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore
documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di
laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico,
reumatologico, neurologico e ottorinolaringoiatrico (cfr. doc. AI 22 e in
esteso consid. 2.9).
Per
quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________,
pur rilevando nella paziente la presenza di disturbi psichici legati a una
personalità con tratti narcisistici e alla presenza di disturbi a carattere
somatoforme, ha stimato una conseguente limitazione nell’attività lavorativa
nella misura del 10% osservando come l’interessata fosse interessata da una
sintomatologia somatoforme che rappresenta l’esito di un processo di
irrigidimento progressivo dell’io senza manifestazioni psicopatologiche abnormi
all’infuori di un incremento della quota legata alla tensione endopsichica
(doc. AI 22).
Del
resto val la pena in proposito osservare, con riferimento alla sindrome da dolore
somatoforme, che conformemente alla giurisprudenza del TFA, un
disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura
solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA
del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri
sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale
non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura
della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della
capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta
una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul
mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi
soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di
una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento
di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,
nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il
disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Tale
giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del
28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre
2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al
riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,
in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).
Nell’evenienza
concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati.
In effetti, considerato come lo specialista abbia in sostanza qualificato come
lieve il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente
spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia in
misura superiore a quanto concluso dalla perizia.
Dal
lato otorinolaringoiatrico, il dr. __________, specialista FMH ORL, nel
suo rapporto al SAM del 22 novembre 2005, posta la diagnosi di “recupero
incompleto post-neuronite vestibolare”, ha concluso precisando che tale
patologia esercitava un influsso limitante sulla capacità lavorativa
dell’interessata in qualità di monitrice sportiva a causa della continua
sensazione di movimento davanti agli occhi. A mente dello specialista, che si è
espresso sulla base di un’attenta e approfondita valutazione clinica, comunque
l’interessata poteva svolgere nella misura del 70% delle attività lavorative leggere
dal punto di vista fisico che non comportino movimenti fisici rapidi e ripetitivi
(doc. AI 22-16).
Sotto il profilo reumatologico, il dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 21 novembre 2005,
posta la diagnosi di “fibromialgia di tipo primario, sindrome da iperlassità
ligamentare, cervicalgie e sindrome cervicocefale nell’ambito della
problematica fribromialgica e su minima alterazione degenerativa a livello del
segmento C5/C6”, ha escluso un’incapacità lavorativa affermando:
"
Tenendo in considerazione
quindi questi aspetti, ritengo che si tratti di una fibromialgia di tipo primario.
Non vi sono in effetti sospetti per altre patologie a monte di questa
sintomatologia dolorosa.
Per quanto riguarda quindi l'apparato
muscolo-scheletrico, ritengo che questa paziente non presenti incapacità
lavorative né nell'attività professionale svolta da ultima e cioè quella di
direttrice amministratrice ed istruttrice presso un centro fitness. Anche per
quanto riguarda l'attività lavorativa appresa e cioè quella di impiegata di
commercio, non vi sono limitazioni. Nell'attività professionale attualmente
svolta di casalinga, la paziente è abile al lavoro nella forma completa."
(Doc. AI 22)
Contrariamente
a quanto sembra asserire l’interessata, il referto reumatologico agli atti
appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi
per ritenerlo incompleto o lacunoso.
Del
resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo
di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio
2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto
spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung
betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile
di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome
dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001
pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001
in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso
determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik
und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I
240/01).
Nel
caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo
eseguire un esame pluridisciplinare comprensivo anche di un accurato esame
psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato
di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in
particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo
extra-somatico rilevante.
Infine, per quanto riferito all’aspetto neurologico, nel
rapporto del 18 novembre 2005 il dr. __________, specialista FMH in neurologia,
posta la diagnosi di “cefalea tensionale, in passato emicrania senza aura”,
ha concluso per l’assenza di qualsiasi influsso limitante sulla capacità
lavorativa nell’attività da ultimo svolta dall’assicurata precisando quanto
segue:
"
CONCLUSIONI E
VALUTAZIONE:
A partire dall'età di trent'anni questa paziente aveva presentato
cefalee recidivanti corrispondenti quasi sicuramente ad un'emicrania senza
aura. Negli ultimi due anni vi sono cefalee quasi giornaliere con
caratteristiche assolutamente diverse: sulla base dei dati anamnestici, di un
esame neurologico dettagliato normale ed anche di una RM cerebrale e cervicale
pure normali penso che si possa porre con buona certezza la diagnosi di una
cefalea tensionale. Sembra esservi pure associata una cefalea da sforzo.
Complessivamente non vi sono altrimenti deficit focali rilevabili all'esame
clinico. La sintomatologia neurologica, pur essendo sicuramente credibile, non
è tale da comportare un'inabilità lavorativa anche solo parziale sia per
l'attività di impiegata d'ufficio che come casalinga. Si possono eventualmente
ipotizzare brevi interruzioni dell'attività in occasione di cefalee più
intense, ciò non dovrebbe però superare una percentuale lavorativa minima
(valutabile al massimo al 10%). Dal punto di vista terapeutico si potrebbe
eventualmente tentare con misure profilattiche, ad es. medicamenti antidepressivi
a scopo antalgico." (Doc. AI 22)
Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del
SAM hanno posto come diagnosi invalidanti “recupero incompleto postneuronite
vestibolare, Disturbi a carattere somatoforme, Personalità con tratti rigidi e
narcisistici”, ritenendo l’assicurata, dal dicembre 2003, incapace al
lavoro nella sua attività lavorativa come monitrice sportiva o in attività con
movimenti rapidi e ripetitivi, mentre che nell’attività di impiegata d’ufficio
o come amministratrice di un centro fitness, la stessa andava considerata abile
al lavoro nella misura del 70%. Per contro le altre diagnosi quali “Cefalee tensionali
e pregresse emicranie senza aura, fibromialgia, Sindrome da iperlassità
ligamentare, cervicalgie e sindrome cervicocefale nell’ambito della
problematica fibromialgica e su minima alterazione degenerativa a livello del
segmento C5-C6” sono state ritenute ininfluenti sulla capacità lavorativa
dell’assicurata, e questo sulla base dei riscontri peritali dei singoli
specialisti interpellati.
Questa
dettagliata ed approfondita valutazione peritale non è stata smentita da altri
certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante
delle patologie oppure un peggioramento delle stesse.
Quanto
allegato – oltretutto senza alcun supporto probatorio nella forma segnatamente
di semplici certificati medici - dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo
modo di vedere, la sua inabilità al lavoro a causa delle patologie che la
affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti
interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue
affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.
Del
resto, occorre rilevare che il certificato medico del dr. __________, internista,
del 18 dicembre 2006 inoltrato all’Ufficio AI (così come quello del 22 marzo
2007, doc. AI 40), non fa altro che confermare gli accertamenti medici effettuati
dall’amministrazione e le conclusioni tratte dai medici del SAM, confermando le
diagnosi poste e concludendo per una – non ben precisata - riduzione della capacità
lavorativa e semplicemente denunciando la necessità di una rivalutazione
globale della situazione della paziente, senza peraltro far valere un
peggioramento delle patologie diagnosticate (cfr. sopra al consid. 2.9, doc. AI
34). Ora, a ragione il medico SMR ha rilevato come tale certificazione non
apporti elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati
dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia del SAM. In realtà, come
evidenziato dal medico SMR, si tratta in definitiva di una valutazione diversa
della quantificazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle
medesime patologie. Ripercussioni invalidanti che del resto il curante nemmeno
quantifica o altrimenti precisa. A detta differente e generica valutazione,
ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia fatta esperire dal SAM, e
ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati
(anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01;
cfr. consid. 2.10), non si può in questa sede aderire.
Se
ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato
medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V
4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano sulla sua
capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.
A
tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti).
Inoltre,
con riferimento al rinvio della ricorrente ad un presunto “cumulo dei disturbi”
di cui soffre, va detto che in una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa
D., I 338/01, pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA
del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per
determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di
diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,
bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata
discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre
osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano
sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica,
che di principio il giudice non rimette in discussione.
Al
riguardo, questo Tribunale, dopo approfondito esame degli atti, ritiene che non
vi sia nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM del 9 gennaio
2006, che ha accuratamente vagliato le varie patologie dell’assicurata (segnatamente
reumatologica-neurologica-ORL-psichiatrica) escludendo la possibilità di
sommare, anche solo parzialmente, le rispettive inabilità lavorative accertate
dal punto di vista psichiatrico e otorinolaringoiatrico e formulando un giudizio
globale che non è, come detto, contraddetto da altra documentazione medica
all’inserto.
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici
del dr. __________, __________, __________ e __________, tutti i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.),
alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata
affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere
ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica
agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al
guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere siccome dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115
V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato
provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 70% come
impiegata d’ufficio o amministratrice così come in attività fisicamente leggere
non comportanti movimento rapidi e ripetitivi.
2.12. Per
quanto riguarda l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve
considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento
intervenute sino all'emanazione della decisione contestata.
In ogni modo, ai
fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,
op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa
G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).
Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze
particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I
salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari
fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.
3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno
conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari
(RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere
a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999
pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa
B., I 56/02).
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua
nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare
sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique
VSI 2002 p. 64).
2.13. In
concreto, l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti dalla consulente
professionale che nel suo rapporto finale del 23 ottobre 2006 ha, tra l’altro,
concluso come segue:
Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti,
osservazioni generali, limitazioni
Secondo il rapporto medico, datato
05.09.2006, della Dr.ssa Med. __________, l'A.
presenta delle limitazioni causate da:
- recupero incompleto postneuronite
vestibolare;
- disturbi a carattere somatoforme;
- personalità con tratti rigidi e
narcisistici.
Le limitazioni che comportano i danni
alla salute sopra elencati sono:
- Sensazione di vertigini scatenata
dai movimenti e accentuata da stanchezza:
evitare movimenti rapidi e
ripetitivi;
- Elevata tensione endopsichica;
- Personalità rigida.
La Dr.ssa Med. __________,
neI rapporto
citato sopra, chiarifica che l'A. ha una IL del 100% quale istruttrice di fitness-sport
o in altre attività che richiedono movimenti rapidi e ripetitivi ed una IL
del 30% come amministratrice, come impiegata d'ufficio o in altre attività
fisicamente leggere che non richiedono movimenti rapidi, e ripetitivi.
Precisa inoltre, che l'attività di impiegata d'ufficio è da considerare
adatta allo stato di salute nella misura del 70%, come possono essere pure
svolte anche altre attività fisicamente leggere che non richiedono movimenti
rapidi o ripetitivi. La diminuzione del rendimento del 30% in attività,
adatta è legata al fatto che le sensazioni vertiginose vengono accentuate in
momenti di stanchezza.
Formazione scolastica e
professionale - grado
raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni,
retribuzioni
L'A. ha vissuto fino all'età
di nove anni in __________, in seguito ha vissuto prima in __________ e poi
in __________ (la sua famiglia è scappata da __________).
L'A. porta a termine le
scuole elementari e 3 anni di scuola maggiore a __________. Assolve la IV e V
ginnasio a __________.
Segue l'ottenimento, dopo
l'apprendistato, dell'attestato 'di capacità quale impiegata d'ufficio
(1978).
Dal 1998 al 2002 lavora
presso il __________ di __________ quale dirigente.
Nel 1993 consegue il
certificato di body building, nel 1996 il certificato come istruttrice di
aerobica e nel 2000 ottiene il diploma federale di istruttrice di fitness.
Il 31.12.2002 termina il
contratto di lavoro presso il __________ per cause indipendenti dal danno di
salute.
Da gennaio 2003 fino a novembre
2004 l'A. beneficia delle indennità giornaliere della
Assicurazione-Disoccupazione.
L'A. dal 2000 ha un contratto per
lavoro ausiliario (viene chiamata per fare delle supplenze) presso la __________,
contratto che permane tutt'ora ma che ha permesso all'A. di lavorare solo
alcune ore nel 2004.
Nel 2003 e
l'anno scorso l'A. non ha potuto prestare ore di supplenza per motivi di
salute (vedi annotazione dell'incarto dei 15.11.2006 e lettera de __________
datata 09.11.2006).
Calcolo CGR
- senza (ri)formazione specifica
Reddito da
valido
Immediatamente
prima del danno alla salute, l'A. aveva
lasciato il suo lavoro quale dirigente - istruttrice
di fitness. Non essendoci dei salari di riferimento stabili per la categoria
dei dirigenti, dato che, a dipendenza dell'azienda e del posto dirigenziale
che si occupa, i salari cambiano notevolmente e dal dossier in mio possesso
non emergono
informazioni che fanno pensare ad una volontà dell'assicurata di continuare la sua professione
istruttrice di fitness o di dirigente, per determinare il reddito da valido dell'A., che
all'insorgenza del danno alla salute era disoccupata, prenderò in
considerazione il diploma di impiegata d'ufficio. Tale professione corrisponde ad un reddito annuo di Fr. 57'334.-.
Ritengo
giustificato il riferimento a tale reddito, in quanto, nel rapporto al
mandato di consulenza del Sig. __________ datato 20 giugno 2003 (vedi incarto
disoccupazione), si
può leggere che l'A. desidera
iniziare una nuova attività professionale
e agisce attivamente nella ricerca
di nuove soluzioni.
Reddito da
invalido
Come da rapporto
medico sopra citato, l'A.
potrebbe ancora
esercitare la professione di impiegata di commercio nella misura del 70% che equivale ad un reddito annuo di Fr. 40'133.80 (fonte dati: vedi reddito da valido).
Ipotizzando un'attività al 70% in un ambito non qualificato e rispettoso delle limitazioni medico-teoriche
espresse dalla Dr.ssa Med. __________ nel rapporto citato sopra ed a seguito della
recente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte
plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei
valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza
impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione
dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata
dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata nel 2004 potrebbe realizzare un salario
mensile di Fr. 3'893.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano).
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella 8 9.2 pubblicata in La Vie Economique,
112-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 4'049.- mensili oppure a Fr. 48'584.- per l'intero
anno.
Considerandi
un reddito di partenza di 48'584.- si effettua la riduzione del 30% relativa all'incapacità medico-teorica.
Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 34'009.- annui.
Proposte
formative (eventuali) o di chiusura del caso
Conformemente
ad un principio generale che informa anche il diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurata incombe l'obbligo di diminuire il danno.
In virtù di tale
obbligo, l'A. deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente
esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova attività lavorativa (CIGI
1048).
Nel caso dell'A.
la sua capacità di guadagno residua più elevata, è data dall'esercizio della professione di impiegata
d'ufficio al 70%,
che corrisponde ad un grado d'invalidità
del 30%.
Partendo
dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà
economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti
riduttive) in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora
apprezzabilmente esteso.
Non vengono per
contro presi in considerazione provvedimenti professionali per i seguenti
motivi:
sulla base
della perizia SAM datäta 09.01.2006, dove al punto 9, pag. 17,
si Iegge
che una riformazione professionale non entra in linea di conto.
Abbondanzialmente
facciamo rilevare che durante il periodo in disoccupazione l'A ha frequentato
corsi di lingue, di informatica, di contabilità e un periodo di pratica in una azienda
virtuale commerciale svolgendo lavori di segretariato, oltre alla dichiarazione
fatta al sig. __________ dell'Orientamento professionale nel rapporto del
20.06
, facendo intuire il suo forte interesse nell'ambito commerciale/amministrativo.
Ragion
per cui riteniamo che l'A abbia acquisito le necessarie competenze e ha le - capacità per
autoinserirsi sul mercato del lavoro.
Per questo motivo
non viene preso in considerazione neppure l'aiuto al collocamento.
Riteniamo
la lavorazione della pratica convenientemente evasa.
(Doc.
AI 30)
2.14
Tali conclusioni sono contestate dalla
ricorrente, la quale censura in maniera particolare il reddito da valido
considerato dall’amministrazione.
In
proposito va detto che l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti
dalla consulente professionale che nel suo rapporto finale del 20 novembre 2006
si è, come detto, espressa come segue:
"
(…)
Reddito da valido
Immediatamente prima del danno
alla salute, l'A. aveva lasciato il suo lavoro quale
dirigente - istruttrice di fitness., Non
essendoci dei salari di riferimento stabili per la categoria dei dirigenti,
dato che, a dipendenza dell'azienda e del posto dirigenziale che si occupa, i
salari cambiano notevolmente e dal dossier in mio possesso non emergono informazioni che fanno
pensare ad una volontà dell'assicurata di continuare la sua professione istruttrice di fitness o di
dirigente, per determinare il reddito da valido dell'A., che all'insorgenza del danno alla salute era
disoccupata, prenderò in considerazione il diploma di impiegata d'ufficio. Tale
professione corrisponde
ad un reddito annuo di Fr. 57'334.-.
Ritengo giustificato il
riferimento a tale reddito, in quanto, nel rapporto al mandato di consulenza
del Sig. __________ datato 20 giugno 2003 (vedi incarto disoccupazione), si può leggere che l'A. desidera iniziare
una nuova attività professionale e agisce attivamente nella ricerca di nuove soluzioni." (Doc. AI 30)
In sede di valutazione
del grado di invalidità globale tale dato non è comunque in definitiva stato applicato
posto come secondo l’amministrazione andava comunque ritenuta una capacità ad
esercitare l’attività di impiegata d’ufficio o di “amministratrice di un centro
fitness” nella misura del 70% con un corrispondente grado di invalidità del 30%.
Decisivo comunque
risulta il fatto che l’amministrazione non ha ritenuto di considerare quale
reddito da valida l’ultimo salario percepito dall’interessata quale dirigente
del __________.
L’assicurata
contesta questa conclusione ritenendo in sostanza improponibile che per la
determinazione del reddito da valida si prescinda dalla considerazione dell’ultimo
salario percepito, pari a fr. 7'900 mensili lordi, salario che la ricorrente
percepiva durante la sua ultima attività quale istruttrice fitness e dirigente
svolta dal luglio 1998 alla fine del 2002. Questo reddito, conseguito e
desumibile non solo dai certificati di salario prodotti ma anche dalla tassazione
fiscale, sarebbe il reddito da considerare determinante.
Ora,
le censure della ricorrente meritano parziale accoglimento.
Dall’inserto
risulta in effetti che l’assicurata ha iniziato nel luglio 1998 la sua attività
dipendente quale istruttrice di fitness/dirigente alle dipendenze della __________,
attività che ha poi interrotto alla fine di dicembre 2002 a seguito della
disdetta della datrice di lavoro per motivi di “ristrutturazione” (doc. AI
1-6,7).
Per
quanto riguarda la sua preparazione professionale, emerge che l’interessata,
dopo aver concluso una formazione come impiegata d’ufficio, non ha mai effettivamente
esercitato tale lavoro. L’interessata si è per contro dedicata ad acquisire una
formazione nell’ambito sportivo ottenendo diplomi quali istruttrice fitness, di
body building, master istruttrice e personal trainer (doc. AI 2-66).
D’altra
parte emerge che, concluso il suo rapporto di lavoro con la __________, la
richiedente si è iscritta alla disoccupazione dichiarandosi abile al 100% e indicando
di ricercare quale attività lavorativa, fra l’altro, quella di dirigente o di monitrice
fitness a tempo pieno (doc. AI 2-63 e 69). Risulta anche che a seguito del
consiglio impartitole dal collocatore, la medesima si sia anche occupata di
cercare un posto di lavoro presso un altro centro fitness, purtroppo infruttuosamente
(doc. AI 34-21). D’altra parte, considerate anche le svariate dichiarazioni
rese dall’assicurata (cfr. doc. AI 34-5 e I p. 6) e la formazione conseguita
dalla stessa - primariamente indirizzata all’attività fitness e sportiva -, non
vi sono motivi per non ritenere che l’interessata avrebbe cercato di continuare
la propria esperienza professionale in un’attività simile a quella da ultimo
esercitata, direttamente legata al fitness e allo sport o in genere al
benessere psicofisico, se non fossero subentrati i noti problemi alla salute.
Alla luce di questi dati questa Corte ritiene che, contrariamente a
quanto ammesso dall’amministrazione, il reddito da valida vada effettivamente
fissato tenendo in considerazione l’attività effettivamente svolta
dall’assicurata prima dell’insorgenza dei problemi alla salute. Attività che,
contrariamente a quanto allegato dall’amministrazione (cfr. anche in sede di
risposta del 17 aprile 2007, doc. IV), la richiedente, a causa dei problemi di
salute di cui soffre, non può più svolgere in modo e misura equivalente,
considerato come la stessa implicasse non solo mansioni prettamente dirigenziali/amministrative,
ma anche, e soprattutto - visto l’ambito in cui l’interessata era attiva e la
sua formazione -, sportive, segnatamente quale istruttrice di fitness e body
building. Ora, considerato come in queste ultime mansioni di tipo sportivo l’assicurata
è da considerare, secondo le conclusioni dei periti del SAM (cfr. sopra al
consid. 2.9), completamente inabile al lavoro, bisogna ritenere che
l’assicurata non può essere ritenuta semplicemente abile al lavoro nella misura
del 70% nella precedente attività svolta.
Tuttavia, contrariamente a quanto reputato dalla ricorrente, non può
essere in proposito decisivo il reddito da lei percepito sino alla fine del
2002, considerato come la cessazione dell’attività per la __________ sia
avvenuta per motivi indipendenti dai problemi alla salute, in tempi in cui
verosimilmente tali problemi non avevano ancora assunto una valenza invalidante,
e, inoltre, come l’assicurata abbia inoltrato la sua domanda di prestazioni
solo due anni dopo circa, e meglio nel gennaio 2005.
Richiamata la giurisprudenza evocata sopra (cfr. consid. 2.12) per
la quale se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella
causa B., I 56/02), nella specie, questa Corte reputa nella specie indicato
riferirsi ai salari statistici e meglio a quelli desumibili dalla Tabelle
elaborate dall’Ufficio federale di statistica riferite a valori mediani
svizzeri (Tabella TA1; sulla sua applicabilità cfr. al consid. 2.15 che segue).
In effetti, rivestendo l’occupazione da ultimo svolta dall’assicurata un carattere
piuttosto anomalo e singolare, difficilmente riproducibile alle nostre latitudini,
non appare manifestamente possibile quantificare in maniera più concreta l’ipotetico
reddito che l’assicurata avrebbe percepito senza l’invalidità in un’attività
analoga.
Orbene,
utilizzando i dati salariali forniti dalla Tabella TA1, la ricorrente, svolgendo
nel 2004 un’attività nella categoria “Altri servizi collettivi e personali”,
sottocategoria “Attività ricreative, culturali e sportive” (cat. N. 92), - categoria
che a mente di questo Tribunale più si avvicina all’attività da ultimo svolta
dall’assicurata così come anche alla sua formazione -, nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),
avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’547.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. per
questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e
"La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86), esso
ammonta a fr. 5'783 mensili oppure a fr. 69’396 quale reddito da valida
annuale (fr. 5'783 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa,
cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
2.15
Quanto
d’altra parte al reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del
25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
In
concreto, l’Ufficio AI si è basato sugli accertamenti esperiti dalla consulente
IP, la quale nel suo rapporto finale del 11 gennaio 2006 ha, tra l’altro,
concluso come segue:
" (…)
Reddito da invalido
Come da rapporto medico sopra citato, l'A. potrebbe
ancora esercitare la professione di impiegata di commercio nella misura del 70%
che equivale ad un reddito annuo di Fr. 40'133.80 (fonte dati: vedi reddito da
valido).
Ipotizzando un'attività al 70% in un ambito non
qualificato e rispettoso delle limitazioni medico-teoriche espresse dalla
Dr.ssa Med. __________ nel rapporto citato sopra ed a seguito della recente
sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria
del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità
dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova
giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi
determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i
dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica
l'assicurata nel 2004 potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 3'893.-
(categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella 8 9.2 pubblicata in La Vie Economique,
112-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 4'049.- mensili oppure a Fr. 48'584.- per
l'intero anno.
Considerando un reddito di partenza di 48'584.- si
effettua la riduzione del 30% relativa all'incapacità medico-teorica. Ne
risulta un reddito da invalido di Fr. 34'009.- annui." (Doc. AI )
In
sostanza, l’amministrazione si è basata sui dati salariali desunti dalla Tabella
TA1 elaborata dall’Ufficio federale di statistica.
A
ragione. In effetti, in proposito val la pena di precisare che il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella
causa P., I 222/04). Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido
occorre effettivamente applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non (più)
quelli regionali (Tabella TA13; cfr. in merito STCA del 26 febbraio 2007 nella causa D., 32.2006.62)
Orbene
- utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale
di statistica - la ricorrente, svolgendo nel 2004 un’attività in generale compatibile
con le limitazioni segnalate dai periti del SAM e, quindi, un’attività leggera
e ripetitiva che presuppone qualifiche inferiori (ossia il livello 4 di qualificazione) nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 3'893.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. per
questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e
"La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86), esso
ammonta a fr. 4’058 mensili oppure a fr. 48’701 per l'intero anno (fr. 4’058 x
12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Tenuto
conto di un'esigibilità del 70% si giunge ad un salario da invalida
teorico di fr. 34'091.-, come in sostanza concluso, salvo piccole differenze,
dalla consulente per l’integrazione dell’AI.
Con
riferimento al fatto che l’amministrazione non ha riconosciuto alcuna riduzione
su tale salario teorico statistico va detto
che tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata
tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito
dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare
l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla
valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5
b/dd e 6).
Nella
specie, nel rapporto 11 gennaio 2006 la consulente IP non ha riconosciuto alcuna
deduzione sul salario teorico. Tenuto conto anche dell’età, piuttosto giovane dell’assicurata (47
anni al momento dell’emissione della decisione contestata), questo TCA ritiene
di non doversi scostare dalla conclusione dell’amministrazione che, alla luce
delle circostanze concrete, non ha ravvisato gli estremi per applicare una riduzione
sul salario statistico da invalido.
A
titolo abbondanziale va detto che con riferimento al reddito da invalida, la
ricorrente non ha invero contestato il salario ammesso dall’amministrazione in
quanto tale, ma ha in sostanza sottolineato che qualsiasi attività
leggera (teorica) non sarebbe proponibile nel suo caso a motivo delle sue
precarie condizioni di salute. Ha quindi sottolineato, più o meno esplicitamente,
che anche dei compiti non qualificati, semplici e ripetitivi non possono essere
da lei svolti a motivo delle affezioni di cui soffre (doc. I).
Al
riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità
lavorativa dell’assicurata dal punto di vista medico non ha nessuna ragione
d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.11),
le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente
valutate in sede medica.
Quanto
poi alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili
e compatibili ai limiti funzionali segnalati dai medici, vale a dire fisicamente
leggere e non comportanti movimenti rapidi e ripetitivi, va innanzitutto
ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio
ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente
che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore
(STFA inedita 5 giugno 2001 in
re A, I 324/00, consid. 2b).
Inoltre,
come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo
di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione, compatibilmente con le circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la capacità lavorativa residua,
le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i
legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure
VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Inoltre,
ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum
IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita, a meno
naturalmente che l'attività
ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato
generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso
possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro
medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a e 1984 p. 347; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a
edizione, Berna 2003, pag. 124; cfr. anche sopra al consid. 2.12).
In concreto, tenuto conto delle limitazioni funzionali
soprattutto dal punto di vista otorinolaringoiatrico segnalate dai periti (cfr.
consid. 2.9) e vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che
sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono senza
dubbio delle attività leggere esigibili da parte dell’assicurata, come quelle paventate dall’amministrazione, quali per esempio in professioni con mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura,
lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo,
di sorveglianza, vendita al dettaglio, aiuto in attività manuali/artigianali
medio-leggere, operaia generica (come per esempio addetta al controllo, alle
riparazioni, all'imballaggio, all'etichettatura, o all'informazione,
portiere/custode) o anche lavori di produzione in vari campi dell’industria e
dell’artigianato (cfr. provvedimento impugnato, doc. AI 39 e sopra consid. 1.1).
È quindi da ritenere verosimile che la ricorrente disponga ancora di
una discreta residua capacità lavorativa in vari settori professionali.
2.16
Dal raffronto tra il reddito da invalida di fr. 34’091.-
con quello, pure ipotetico, da valida di fr. 69’396.- (consid. 2.14 e
2.15
), risulta pertanto un grado di
invalidità del 51% (69’396
– 34’091 x
100.
: 69’396), che apre il diritto ad una mezza rendita di invalidità (art. 28
LAI e cfr. sopra consid. 2.3).
Ne
discende che le conclusioni dell’amministrazione in merito al grado di invalidità
non possono essere confermate, potendosi per contro assegnare alla ricorrente una mezza rendita
di invalidità.
Rilevato come l’inizio dell’incapacità lavorativa accertata dai
medici del SAM sia da situare al mese di dicembre 2003 (cfr. consid. 2.9 e doc
AI 22) l’Ufficio AI dovrà versare all’assicurata una mezza rendita a decorrere
dal 1. dicembre 2004, ovverosia trascorso l’anno di carenza secondo l’art. 29
cpv. 1 lett. b in relazione con l’art. 28 LAI (cfr. sopra consid. 2.3 e 2.7).
2.17
Da
ultimo, l’assicurata ha chiesto l’esperimento di ulteriori accertamenti medici.
A
tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto (consid. 2.11) che la documentazione agli atti è
sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino
necessari ulteriori provvedimenti probatori.
Né
vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche
citate nei considerandi precedenti.
Non
è pertanto necessario procedere ad accertamenti ulteriori.
2.18
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà pure all’assicurata, assistita da un legale,
un adeguato importo a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La decisione
impugnata è annullata.
§ All’assicurata
è riconosciuto il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1. dicembre
2004.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo
di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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