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Decisione

32.2007.117

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 giugno 2008Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Nel

caso concreto il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 31 luglio 2006

ha concluso che “(…) per quanto riguarda le diagnosi poste dai medici curanti,

rileviamo subito che la larvata sindrome ansioso-depressiva posta dal dr. __________

non rientra tra quelle da ritenere invalidanti. Per quanto riguarda la

sintomatologia somatica a carico della colonna vertebrale, l’assicurato è stato

sottoposto a cure fisiatriche, sembra con buoni risultati anche se non

quantificati in via conclusiva. I vari giudizi medici di cui siamo in possesso

non ci dipingono un quadro qualitativamente sufficiente a stabilire le capacità

nell’attuale attività (nè possiamo tener conto che per questa egli debba

sottoporsi ad un viaggio in auto, può eventualmente utilizzare il treno per

recuperare risorse fisiche) tantomeno possiamo ricavare delle capacità fisiche

residue per una valutazione di attività adeguata. Per i motivi sopra espressi

ritengo indicata una perizia fisiatrica da parte del dr. __________.” (doc. AI

22/1).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 23/1).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia, nella perizia reumatologica 17 ottobre

2006 (doc. AI 24/1-9) – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, le constatazioni

oggettive e posta la diagnosi di “(…) sindrome cervicospondilogena cronica

bilaterali in ●

alterazioni degenerative del rachide cervicale (osteocondrosi C5/6, C6/7 con

spondilosi, uncartrosi plurisegmentali) ● alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatie lombari

multisegmentali) ●

disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, scoliosi

toracolombare) ● dismetria

degli arti inferiori ●

decondizionamento e sbilancio muscolare ● tendenza fibromialgica (…)” – circa le conseguenze sulla capacità

di lavoro e d’integrazione ha concluso:

"

(…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale

residua descritta nell’allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo

del 100% a partire dal momento in cui il reumatologo curante l’ha dichiarato

inabile al lavoro in misura parziale, ossia a decorrere dal 20.1.2006.

L’assicurato lavora come tipografo; nelle mansioni che

comporta questa professione, svolta prevalentemente in posizione eretta con

necessità di anteflessione e torsione del tronco, sollevamento di carichi

pesanti, l’assicurato può lavorare sull’arco di una giornata lavorativa

normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40% a partire dal 20.1.2006;

concentrando questo tipo di lavoro su una mezza-giornata lavorativa, la

diminuzione del rendimento è del 30% a partire dal 20.1.2006.

In funzioni prevalentemente dirigenziali,

amministrative, giudico l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con

un rendimento massimo del 100%.

(…)." (doc. AI 24/8)

Sulla

base delle risultanze della perizia del dr. __________ e ritenuto il rapporto

finale 22 gennaio 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI

27/1-3), l’Ufficio AI, con progetto di decisione 25 gennaio 2007 (doc. AI

28/1-3), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

Con

scritto 9 febbraio 2007 (doc. AI 31/1) – rinviando al rapporto 1. febbraio 2007

nel quale il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, poste le

diagnosi note, ha attestato un peggioramento dello stato di salute: “(…) nel

frattempo è da segnalare un peggioramento delle sue condizioni di salute

subentrate nelle ultime settimane e mesi con oltre ai disturbi cronici

persistenti a livello della colonna lombare il manifestarsi di una sindrome

cervicovertebrale con componente cervicobrachiale al lato sinistro. Vi è

un’irritazione delle radici radicolari con un Upper limb test a sinistra

positivo. Le indagini neuroradiologiche con RM della colonna cervicale del 22.01.2007

mostrano un quadro di conclamata discartrosi e uncartrosi a livello C4 fino a

C7 nonché importanti discopatie con soprattutto localizzazione C4/C5 con

un’ernia discale centrale con estensione verso il neuroforame più verso il lato

destro. Il paziente per questa problematica è stato messo sotto terapia

medicamentosa nonché fisioterapia ambulatoriale. Tenendo in considerazione

l’ulteriore sviluppo e il peggioramento delle condizioni di salute, nonché i

reperti clinici radiologici evidenziabili attualmente oltre che a livello della

colonna vertebrale anche a livello della colonna cervicale ritengo che il

paziente debba essere considerato inabile al lavoro nella forma parziale del

50% per quanto riguarda l’attività professionale attualmente svolta, nonché

attività lavorative a carattere medio-leggere.” (doc. AI 30/1-2) – l’assicurato

ha contestato il progetto di decisione.

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 14 febbraio 2007, ha rilevato che

“(…) in seguito giunge un rapporto del medico curante che riferisce di un peggioramento

delle condizioni cliniche, nel suo breve rapporto viene riferito che

l’assicurato è stato sottoposto a RM cervicale in data 22.01.07, la diagnosi

che ne segue non si discosta da quelle precedentemente valutate. Il medico

curante giudica l’assicurato con IL 50% ma non si dilunga nel discutere se tale

IL sia da intendere definitiva o temporanea, in considerazione che le stesse

valutazioni erano state fatte in occasione dell’altro rapporto del 20.02.06, si

può ritenere che si tratti di una condizione temporanea come già giudicato

mediante perizia dal dr. __________. Quindi dal punto di vista dei riferimenti

medico-assicurativi resta valida la valutazione precedentemente presa,

consideriamo la situazione certificata come momentanea, vedremo col tempo se,

dopo la fisioterapia le condizioni saranno mutate in senso duraturo o ritornate

allo stato della nostra valutazione.” (doc. AI 32/1).

L’Ufficio

AI, viste le risultanze appena esposte, con decisione 7 marzo 2007 (doc. AI

34/1-4), ha quindi confermato il rifiuto di prestazioni.

2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per

cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________, il quale ha

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è portatore,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla

capacità lavorativa nella sua professione con una diminuzione del rendimento,

dal 20 gennaio 2006, del 40% se l’attività è svolta sull’arco di una giornata

lavorativa normale e del 30% se l’attività è concentrata in mezza giornata. In

un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti il perito ha

considerato l’assicurato abile al lavoro al 100% con un rendimento del 100%.

La

dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata smentita

da altri certificati medici attestanti un peggioramento delle sintomatologie

con effetto sulla capacità lavorativa.

In

particolare il dr. __________, nel rapporto 1. febbraio 2007 trasmesso direttamente

all’Ufficio AI (doc. AI 30/1-2) – a prescindere dalle considerazioni generali

che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di

fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7) –, oltre a non

esprimersi in merito alla possibile durata dell’asserito peggioramento dello

stato di salute, ha concluso per una capacità lavorativa identica a quella

attestata il 30 gennaio 2006: “(…) ho certificato a questo paziente

un’incapacità lavorativa del 50% a partire dal 20.01.2006. Segnalo che a mio

modo di vedere egli è limitato nel poter svolgere un’attività professionale

nella forma completa da queste patologie a livello della colonna vertebrale e

dai suoi disturbi. (…)” (doc. AI 16/1-2) e addirittura superiore a quella

attestata nel successivo certificato 20 febbraio 2006: “(…) per quanto riguarda

un’attività lavorativa più ergonomicamente adatta per la colonna vertebrale,

potrebbe esserci una possibilità occupazionale al massimo del 40% tenendo in

considerazione le condizioni di salute attuali del paziente. (…)” (doc. AI

18/3-4).

Il

dr. __________, capo clinica dell’Ospedale ortopedico della __________,

consultato privatamente dall’assicurato, nel rapporto 21 maggio 2007

indirizzato al dr. __________, posta la diagnosi di “(…) lombalgies chroniques

dans un contexte de discopathies lombaires basses L4-L5 e L5/S1 et déconditionnement

musculaire globale – sciatalgies chroniques dans le contexte de cervicarthrose

C5-C6 et C6-C7 et déconditionnement musculaire (…)” e avuto riguardo anche alla

RM della colonna cervicale del 22.01.2007, ha poi espresso la seguente valutazione:

"

(…)

Monsieur RI 1 présente des cervico-lombalgies

chroniques, liées d'un côté à quelques troubles dégénératifs, mais surtout à un

schéma corporel présentant de nombreuses dysbalances muscolaires et des déséquilibres

responsables de surcharge à différents niveaux, l'empêchant d'avancer. Dans

cette situation un reconditionnement physique est nécessaire et indispensabile,

axé sur un travail actif d'assouplissement des differentés chaînes musculaires,

lié à un renforcement global. Un travail

physiothérapeutique et ergothérapeutique est donc indispensable. Pour ceci, je propose d'inclure ce patient dans

un programme de reconditionnement intensif, selon les différents modèles qui

existent.

Ce programme de reconditionnement de 3-4 semaines de façon

ambulatoire existe peut-être au Tessin, en tous les cas en Suisse Allemande

selon la technique de Walens (sous forme hospitalière) ou ici à l'hôpital

orthopédique où nous le faisons sous forme d'un module d'hôpital de jour.

Toutefois ces différentes prises en charges nécessitent une acceptation de la

part du médecin cantonal.

Dans son activité comme typographe, nous pouvons

reconnaître une incapacité de 20%, mais pas au-delà pour des raisons medicales.

Ceci est expliqué au patient qui prendra contact à

votre consultation afin que vous puissiez discuter des démarches à prendre.

(…)." (IX, allegato doc. C/7, sottolineatura del

redattore).

In

conclusione, viste le risultanze mediche suesposte, vi è da concludere che a

ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una diminuzione del rendimento del 40% nella

sua attività di tipografo, se svolta sull’arco di una giornata intera, e

un’abilità al lavoro del 100% in un’attività adeguata rispettosa delle

limitazioni funzionali poste.

2.9. L’assicurato

sostiene che a 58 anni è difficile trovare un posto di lavoro o una riqualificazione.

Egli fa dunque valere che la sua età, i suoi trascorsi professionali e la

situazione del mercato del lavoro ticinese, farebbero apparire come irrealistiche

le possibilità di trovare, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità

di impiego.

Secondo

la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la

sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle

attività lucrative che – tenuto conto della sua formazione professionale così

come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali – gli sono effettivamente

accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione

per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in

der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205s., secondo cui:

“Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der

Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen

Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C.

Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255s.).

In

questo ordine di idee, il TFA ha stabilito che – trattandosi di lavoratori non

qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale –

entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza

oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., pag. 206; RCC 1989, pag. 331

consid. 4a).

L’Alta

Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a

questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria

e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, pag. 49 consid. 3b; RCC 1991, pag. 332

consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).

Anche

in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari,

così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

È

inoltre utile rilevare che l’Alta Corte, in una sentenza del 25 febbraio 2003

nella causa P., U 329-330/01, relativamente al mercato del lavoro equilibrato,

ha osservato:

"

(…)

Il concetto

d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili

dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più

nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto

ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse

o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332

consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori

non qualificati - come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori

di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia

nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono

eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le

attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC

1991 pag. 332 consid. 3b).

(…)." (STFA succitata, consid. 4.5)

Il

TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo

aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire

un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.

Nel

caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita

intera di invalidità nei confronti di un’assi-curata a cui mancavano pochi mesi

all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo

medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate

dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva

più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.

Va

qui ricordato che, in una sentenza del 22 giugno 2007 nella

causa T. (I 359/06), il Tribunale federale, confermando la decisione del 10

marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo

sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del

lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento di emanazione della decisione

dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate

le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di

possibilità reale di sfruttarne la residua capacità (sottolineatura del

redattore).

Dello

stesso tenore anche la sentenza del 31 marzo 2008 nella causa P. (9C_13/2007),

concernente un assicurato di 59 anni, la sentenza I 336/03 dell’8 gennaio 2004,

concernente un assicurato 58enne e le sentenze I 246/02 e 247/02, riguardanti

un assicurato di 58 anni e 10 mesi.

Tutto

ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che

le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi

accusati – si tratterebbe di “(…) un’attività lavorativa che tenga conto

dell’esame di capacità funzionale residua effettuata dal Dr. __________ e che

prevede limitazioni nel sollevamento/trasporto di pesi superiori agli 11 kg,

nelle manipolazioni di oggetti pesanti e molto pesanti, nel mantenimento

prolungato della posizione eretta e piegata in avanti nonché nell’utilizzo di

scale a pioli (…)” (doc. AI 27/1-3) – e con le sue condizioni personali – 57

anni al momento della decisione impugnata con la seguente formazione: “(…) elementari

6 anni a __________; medie 2 anni a __________; scuola commerciale privata 2

anni a __________ (…).” (IX allegato doc. C/1) –, non devono essere considerate

irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, pag.

332 consid. 3c).

Da

notare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto

un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche

un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e

precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste,

così come la prestazione fisica (RCC 1991, pag. 332 consid. 3b).

D’altro

canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro

svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In

effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni

sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del

10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag.

96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è reperibile

in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né lassicurazione per

l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V

276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, P. Omlin,

op. cit., pag. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la

disoccupazione.

In

esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che – dal punto

di vista medico – nella sua attività di tipografo, se svolta sull’arco di una

giornata intera, l'assicurato ha una diminuzione del rendimento del 40%.

Nondimeno

– ritenuto che la consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale

22 gennaio 2007 (doc. AI 27/1-3), ha osservato come l’assicurato “(…) in un

mercato del lavoro supposto in equilibrio, possa svolgere prevalentemente attività

nel settore dei servizi (venditore non qualificato, aiuto ufficio, aiuto magazziniere,

autista/fattorino, ecc.) (…)” (doc. AI 27/2; riguardo alla competenza del

consulente in integrazione in merito alla questione relativa alle attività

professionali concretamente realizzabili vedi la STF del 31 marzo 2008 nella

causa P.,9C_13/2007) – vi è da concludere che sul mercato generale del lavoro

esistono delle attività che l’assicurato, nonostante i disturbi che lo

affliggono, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento

completo.

In

questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se

è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile

il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare

già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e

commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003

nella causa P., U 329-330/01, consid. 4.7).

2.10. Si

tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.10.1. Per

quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali

emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr.

55'510.--, riferito all’anno 2005 (doc. AI 34/2 e il questionario per il datore

di lavoro sub. doc. AI 13/1-4, in particolare il punto 7 che riporta un salario

mensile di fr. 4'270.-- per 13 mensilità).

Questo

importo non è stato contestato dall’assicurato.

2.10.2. Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Inoltre,

come pertinentemente ricordato dall’amministrazione nel provvedimento

impugnato, con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella

causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “(…) secondo la giurisprudenza,

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata

decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso

sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05) (…)”.

Pertanto, alla luce della chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione

dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.),

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i

valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).

D’altra

parte, in una sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U

8/07), rispondendo ad una questione sollevata dal TCA

nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 – "(…) questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato

avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005,

secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con

conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti

dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello

svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe

(Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi =

64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari

a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento

ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U

404/05, consid. 2.3.4). Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il

richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere

applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha

realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei

all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del

lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225

consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b;

STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e

6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo. (…)" –, l'Alta

Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il

reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per

un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca

a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno

modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato

negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il

reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag.

44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari

usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02];

cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la

determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido,

l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei

dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato

anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio

nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche

analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur

rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del

lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone

di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto

della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di

cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato

dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per

determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere

stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag.

64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004

(pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr.

57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007,

pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di

fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto:

limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il

raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido

di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità

arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%.

(...)" (STFA del 20 febbraio 2008 nella causa C.,

U 8/07)

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata

professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione

e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione

dell’assicu-rato accontentarsi di un guadagno modesto, anche

il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr.

L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327).

2.10.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,

un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

Aggiornando

questo dato al 2005 e riportandolo su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, pag. 98),

esso ammonta a fr. 4'819.36 mensili oppure a fr. 57'832.32 per l'intero anno

(fr. 4'819.36 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.

STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Vista

la capacità lavorativa del 100% del ricorrente in attività idonee, l’importo di

fr. 57'832.32 è pari al reddito statistico da invalido

(risultato intermedio).

Questo

Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005

quale tipografo stampatore presso il suo ultimo datore di lavoro (fr. 55'510.--,

cfr. consid. 10.2), è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in

media a livello svizzero dai lavoratori del settore della editoria, stampa e

riprod. supporti registrati (Tabella TA1 2004, p.to 22, livello di qualifica 4:

fr. 5'236.-- aggiornato al 2005 e riportato su 41.6 ore/settimana = 5'499.94 x

12 mesi = 65’999.28).

Ora,

conformemente alla giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.10.2),

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti; cfr. STF del 28 gennaio 2008 nella

causa P., consid. 8.2, (U 529/06) –, e che non si possa sostenere che essa si

sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere

che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido

potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato

ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei

all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del

lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse

intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in

applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da

invalido (fr. 57'832.32) va dunque ridotto del 15.89%,

percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 55'510.-- contro fr. 65’999.28),

e si attesta pertanto a fr. 48'642,76.

2.10.4. In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,

cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione

percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80 consid. 5b/cc).

La

riduzione del 20% riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale –

“(…) nel caso specifico ritengo adeguato apportare una riduzione del 20% a

seguito del limite di caricabilità, dei limiti funzionali e dell’età avanzata

che può risultare d’ostacolo all’inserimento in nuove attività professionali

con conseguente difficoltà a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato del lavoro. (…)” (doc. AI 27/3) – è conforme alla giurisprudenza federale

e deve pertanto essere confermata da questo Tribunale.

Il

reddito da invalido, considerata una riduzione del 20%, ammonta quindi a fr.

38'914.21 (fr. 48'642,76 ridotti del 20%).

In

conclusione, il grado d’invalidità dell’insorgente – determinato confrontando i

fr. 38'914.21 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire qualora non fosse

insorto il danno alla salute, e cioé fr. 55'510, risulta essere del 29.90%

([55'510 – 38'914,21] x 100 : 55'510).

Inferiore

alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.5), il grado d’invalidità del ricorrente

non apre il diritto ad una rendita di invalidità.

Alla

stessa conclusione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche

volendo applicare la riduzione massima consentita del 25%. In questa evenienza

il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 36'482.07 (fr. 48'642,76 ridotti del

25%) e il grado d’invalidità sarebbe del 34.28% ([55'510 – 36'482.07] x 100 :

55'510).

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine

con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2007.

Nella

misura in cui l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di

invalidità, la decisione 25 gennaio 2007 va quindi confermata.

2.11. L’assicurato

ha chiesto di sentire quali testi i suoi colleghi di lavoro.

Va

qui ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza.

Ritenuto

poi che per il calcolo del grado d’invalidità si è considerata una capacità

lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali

posti, non è necessario procedere alle audizioni richieste.

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.13. Con

il ricorso l’assicurato ha chiesto “(…) di evitarmi di dovere pagare le tasse

che sono indicate di 1000 franchi. Riesco a stento ad arrivare a fine mese e

non posso permettermi un avvocato. Chiedo quindi che si tenga conto di questo.

(…)” (doc. I).

In

sostanza l’assicurato ha dunque chiesto di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria limitatamente all’esonero dalle spese.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se, per quanto qui interessa, l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a

prestazioni ritenuto come, dal gennaio 2006, è stato appurato che nella sua

attività di tipografo, se svolta sull’arco di una giornata intera, vi é una

diminuzione del rendimento del 40%, mentre in un’attività adeguata rispettosa

delle limitazioni funzionali poste, l’abilità al lavoro è del 100%.

La

conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole

si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato ha

prodotto il rapporto 21 maggio 2007 del dr. __________ che

ha concluso per una capacità lavorativa nella sua professione addirittura superiore:

“(…) dans son activité comme typographe, nous pouvons reconnaître une incapacité

de 20%, mais pas au-delà pour des raisons médicales. (…)”

(IX, allegato doc. C/7, pag. 4).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle

spese è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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