32.2007.117
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16 giugno 2008Italiano49 min
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Numero d'incarto:
32.2007.117
Data decisione, Autorità:
16.06.2008, TCA
Titolo:
Considerata un'abilità lavorativa residua del 100% in un'attività adeguata, ritenuta la possibilità di trovare un impiego sul mercato del lavoro supposto in equilibrio e visto il grado d'invalidità, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni. Durata della procedura amministrativa
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DENEGATA GIUSTIZIA
GRADO DI INVALIDITÀ
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.117
FS/vm
Lugano
16 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 7 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nell’agosto
2005 RI 1, nato nel __________, di professione tipografo compositore, ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da
ernie discali, lesioni della colonna vertebrale e lombare e male di testa (doc.
AI 4/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del
dr. __________ (doc. AI 24/1-9), e raccolto un rapporto professionale (doc. AI
27/1-3), con decisione 7 marzo 2007 (doc. AI 34/1-4), preavvisata con progetto
25 gennaio 2007 (doc. AI 28/1-3), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni
essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale, oltre alla valutazione medica, ha contestato la durata della procedura
in sede amministrativa e la possibilità di svolgere le attività indicate dal
consulente in integrazione professionale nonché di trovare un posto di lavoro a
58 anni.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso precisando:
"
(…)
L’assicurato critica la durata della sua pratica presso
l'Ufficio AI. Si osserva che la decisione dell'Ufficio AI richiede i necessari
accertamenti medici ed economici, per definire il diritto a prestazioni. Nel
caso in esame si sono resi necessari accertamenti al di fuori dell'Ufficio AI.
Il danno alla salute del ricorrente è infatti stato soggetto di valutazione
dell'assicurazione militare. La relativa documentazione, assunta dall'Ufficio
AI, e gli ulteriori certificati medici assunti agli atti AI, non sono stati
sufficienti per definire il livello della sua incapacità lavorativa. Si è resa
necessaria la perizia reumetologica 17 ottobre 2006 del Dr. med. __________
(doc. 22 e 24 inc. AI). Il progetto di decisione, successivo alla valutazione
delle attività praticabili e del relativo calcolo della perdita economica, è
stato emesso all'assicurato il 25 gennaio 2007. L'opposizione 9.2.2007
inoltrata dall'assicurato ha richiesto una nuova valutazione. La decisione 7
marzo 2007 rispetta quindi i tempi richiesti dai necessari accertamenti.
Il ricorrente sostiene che gli era stata indicata come
sufficiente una contestazione e non un ricorso al tribunale. Egli si riferisce
al cambiamento della procedura AI, con il passaggio dalla procedura decisione –
opposizione – decisione su opposizione – ricorso al TCA all'attuale procedura
progetto di decisione – osservazioni – decisione – ricorso al TCA. Il
riccorente ha potuto regolarmente contestare presso l'Ufficio AI il progetto di
decisione con le motivazioni e nuova documentazione medica, adeguatamente
valutata per la decisione. Nella sostanza ha benificiato della giusta
opportunità di sottoporre le sue ulteriori motivazioni all'Ufficio AI.
L'assicurato sottolinea che alla sua età, 58 anni, è
molto difficile trovare un posto di lavoro o una riqualificazione. Ha ragione.
La Legge sull'assicurazione invalidità protegge tuttavia contro la perdita di
capacità lavorativa causata dal danno alla salute. L'età, come ha chiarito la
giurisprudenza del Tribunale federale, è in sé un elemento estraneo
all'invalidità (cfr. DTF 107 V 17 c. 2). Essa viene invece considerata nella
commisurazione del salario ancora conseguibile nell'attività praticabile da
invalido. Nel caso del ricorrente, l'età è stata considerata per il calcoso del
salario da invalido applicando al salario statistico di riferimento una riduzione
del 20% su un massimo del 25%.
Il riccorente contesta la valutazione della sua
capacità lavorativa residua e in particolare sostiene che non è in grado di
fare il magazziniere o lavori simili indicati nella decisione. La definizione
dei lavori ancora praticabili è stata fatta dal Consulente in integrazione professionale,
tenuto conto delle limitazioni indicate a livello medico – peritale alla luce
dello stato di salute dell'assicurato. Le attività adatte indicate nella
decisione sono quelle di venditore, aiuto ufficio, aiuto magazziniere e
l'autista-fattorino in contesti che chiedono sforzi fisici leggeri – sono
compatibili con il suo danno alla salute, comportando un impiego fisico contenuto,
senza quei movimenti e pesanti sollevamenti che secondo il perito comportano
una riduzione di rendimento nella precedente professione di tipografo.
L'assicurato sostiene che non è stato adeguatamente
consultato il rematologo curante Dr. __________ per chiarire la giustificazione
di un'incapacità lavorativa del 50% da lui espressa. Si osserva che la
valutazione del Dr. __________ 1.2.2007, prodotta con le osservazioni al
progetto di decisione, è stata sottoposta per valutazione al Servizio medico
regionale (SMR). Con annotazioni mediche 14 febbraio 2007 l'SMR ha rilevato che il
curante ha in pratica ripreso le considerazioni da lui esposte nella propria
attestazione 20.2.2006, la quale era stata attentamente valuta dal perito Dr. __________,
che ha poi formulato la propria approfondita valutazione peritale 17.10.2006.
Le valutazione del reumatologo curante sono quindi state adeguatamente valutate
ed è stata ritenuta adeguata la valutazione del perito.
In sostanza l'assicurato con il ricorso non indica
elementi che non siano stati valutati nella decisione impugnata e che
giustifichino una diversa valutazione rispetto alla medesima.
(…)." (IV, pag. 2-3)
1.4. Con
scritto 8 giugno 2007 al TCA, di cui si dirà se necessario nel merito, l’assicurato
ha esposto le proprie conclusioni e ha prodotto ulteriore documentazione medica.
Le
conclusioni unitamente alla documentazione prodotta sono stati sottoposti
all’Ufficio AI che, con osservazioni 18 giugno 2007, si è confermato nelle
proprie argomentazioni asserendo di non avere nulla da aggiungere.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18
febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. L’assicurato
ha sostenuto che la procedura in sede amministrativa sarebbe stata troppo
lunga.
Al
riguardo, a prescindere dal fatto che l’assicurato non ha introdotto un ricorso
per denegata e/o ritardata giustizia ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA,
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può
essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il
caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti
probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione
della costituzione può essere am-messa soltanto se determinati provvedimenti
sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4
BV, tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti giurisprudenziali).
In
una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129
V pag. 411 e seg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio
2007 Tribunale federale) ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento
in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata
resa la sentenza impugnata).
Nella
DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto
ad emanare la decisione di sua competenza.
In
RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata
giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente
inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere
giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In
questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era
stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische
Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen
Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches
Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil
G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom
12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange,
verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände
hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer
Verfahrens-dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella
causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è
stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che
aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
Nel
caso concreto, conformemente alla giurisprudenza succitata e considerati i
tempi nei quali ha effettuato i propri accertamenti – l’Ufficio AI, dopo la
domanda pervenuta il 9 agosto, il 23 agosto 2005 ha richiamato l’incarto
dall’assicurazione militare e viste le risultanze degli accertamenti medici
effettuati, il 9 agosto 2006, ha ordinato una perizia reumatologica. In seguito
l’amministrazione, sulla base della perizia reumatologica 17 ottobre 2006 e del
rapporto finale 22 gennaio 2007 della consulente in integrazione professionale,
ha trasmesso all’assicurato il progetto di decisione 25 gennaio 2007. L’Ufficio
AI, viste poi le osservazioni 9 febbraio 2007 e sottoposta la nuova
documentazione medica prodotta al Servizio medico regionale, ha infine emesso
la decisione 7 marzo 2007 oggetto del presente contendere –, all'autorità amministrativa
non può essere imputato un ingiustificato ritardo nei confronti
dell’assicurato.
Quanto
poi all’asserita impossibilità di visionare l’incarto (IX), il TCA si limita
qui a rilevare che, anche se già dopo il progetto di decisione 25 gennaio 2007 avrebbe
potuto chiedere in visione l’incarto completo dall’Ufficio AI, l’assicurato non
ha mai inoltrato una tale richiesta limitandosi nelle proprie osservazioni 9
febbraio 2007 (doc. AI 31/1) a rinviare allo scritto del 1. febbraio 2007 del
dr. __________ (doc. AI 30/1-2).
Anche
in sede di ricorso, sebbene sapeva che l’intero incarto AI era stato richiamato
dal TCA (III), l’insorgente non ha chiesto di poterne visionare gli atti.
Nel
merito
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Nel
caso concreto il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 31 luglio 2006
ha concluso che “(…) per quanto riguarda le diagnosi poste dai medici curanti,
rileviamo subito che la larvata sindrome ansioso-depressiva posta dal dr. __________
non rientra tra quelle da ritenere invalidanti. Per quanto riguarda la
sintomatologia somatica a carico della colonna vertebrale, l’assicurato è stato
sottoposto a cure fisiatriche, sembra con buoni risultati anche se non
quantificati in via conclusiva. I vari giudizi medici di cui siamo in possesso
non ci dipingono un quadro qualitativamente sufficiente a stabilire le capacità
nell’attuale attività (nè possiamo tener conto che per questa egli debba
sottoporsi ad un viaggio in auto, può eventualmente utilizzare il treno per
recuperare risorse fisiche) tantomeno possiamo ricavare delle capacità fisiche
residue per una valutazione di attività adeguata. Per i motivi sopra espressi
ritengo indicata una perizia fisiatrica da parte del dr. __________.” (doc. AI
22/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 23/1).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, nella perizia reumatologica 17 ottobre
2006 (doc. AI 24/1-9) – dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, le constatazioni
oggettive e posta la diagnosi di “(…) sindrome cervicospondilogena cronica
bilaterali in ●
alterazioni degenerative del rachide cervicale (osteocondrosi C5/6, C6/7 con
spondilosi, uncartrosi plurisegmentali) ● alterazioni degenerative del rachide lombare (discopatie lombari
multisegmentali) ●
disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, scoliosi
toracolombare) ● dismetria
degli arti inferiori ●
decondizionamento e sbilancio muscolare ● tendenza fibromialgica (…)” – circa le conseguenze sulla capacità
di lavoro e d’integrazione ha concluso:
"
(…)
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale
residua descritta nell’allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo
del 100% a partire dal momento in cui il reumatologo curante l’ha dichiarato
inabile al lavoro in misura parziale, ossia a decorrere dal 20.1.2006.
L’assicurato lavora come tipografo; nelle mansioni che
comporta questa professione, svolta prevalentemente in posizione eretta con
necessità di anteflessione e torsione del tronco, sollevamento di carichi
pesanti, l’assicurato può lavorare sull’arco di una giornata lavorativa
normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40% a partire dal 20.1.2006;
concentrando questo tipo di lavoro su una mezza-giornata lavorativa, la
diminuzione del rendimento è del 30% a partire dal 20.1.2006.
In funzioni prevalentemente dirigenziali,
amministrative, giudico l’assicurato abile al lavoro nella misura del 100% con
un rendimento massimo del 100%.
(…)." (doc. AI 24/8)
Sulla
base delle risultanze della perizia del dr. __________ e ritenuto il rapporto
finale 22 gennaio 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI
27/1-3), l’Ufficio AI, con progetto di decisione 25 gennaio 2007 (doc. AI
28/1-3), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
Con
scritto 9 febbraio 2007 (doc. AI 31/1) – rinviando al rapporto 1. febbraio 2007
nel quale il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, poste le
diagnosi note, ha attestato un peggioramento dello stato di salute: “(…) nel
frattempo è da segnalare un peggioramento delle sue condizioni di salute
subentrate nelle ultime settimane e mesi con oltre ai disturbi cronici
persistenti a livello della colonna lombare il manifestarsi di una sindrome
cervicovertebrale con componente cervicobrachiale al lato sinistro. Vi è
un’irritazione delle radici radicolari con un Upper limb test a sinistra
positivo. Le indagini neuroradiologiche con RM della colonna cervicale del 22.01.2007
mostrano un quadro di conclamata discartrosi e uncartrosi a livello C4 fino a
C7 nonché importanti discopatie con soprattutto localizzazione C4/C5 con
un’ernia discale centrale con estensione verso il neuroforame più verso il lato
destro. Il paziente per questa problematica è stato messo sotto terapia
medicamentosa nonché fisioterapia ambulatoriale. Tenendo in considerazione
l’ulteriore sviluppo e il peggioramento delle condizioni di salute, nonché i
reperti clinici radiologici evidenziabili attualmente oltre che a livello della
colonna vertebrale anche a livello della colonna cervicale ritengo che il
paziente debba essere considerato inabile al lavoro nella forma parziale del
50% per quanto riguarda l’attività professionale attualmente svolta, nonché
attività lavorative a carattere medio-leggere.” (doc. AI 30/1-2) – l’assicurato
ha contestato il progetto di decisione.
Al
riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 14 febbraio 2007, ha rilevato che
“(…) in seguito giunge un rapporto del medico curante che riferisce di un peggioramento
delle condizioni cliniche, nel suo breve rapporto viene riferito che
l’assicurato è stato sottoposto a RM cervicale in data 22.01.07, la diagnosi
che ne segue non si discosta da quelle precedentemente valutate. Il medico
curante giudica l’assicurato con IL 50% ma non si dilunga nel discutere se tale
IL sia da intendere definitiva o temporanea, in considerazione che le stesse
valutazioni erano state fatte in occasione dell’altro rapporto del 20.02.06, si
può ritenere che si tratti di una condizione temporanea come già giudicato
mediante perizia dal dr. __________. Quindi dal punto di vista dei riferimenti
medico-assicurativi resta valida la valutazione precedentemente presa,
consideriamo la situazione certificata come momentanea, vedremo col tempo se,
dopo la fisioterapia le condizioni saranno mutate in senso duraturo o ritornate
allo stato della nostra valutazione.” (doc. AI 32/1).
L’Ufficio
AI, viste le risultanze appena esposte, con decisione 7 marzo 2007 (doc. AI
34/1-4), ha quindi confermato il rifiuto di prestazioni.
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per
cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________, il quale ha
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-to è portatore,
giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla
capacità lavorativa nella sua professione con una diminuzione del rendimento,
dal 20 gennaio 2006, del 40% se l’attività è svolta sull’arco di una giornata
lavorativa normale e del 30% se l’attività è concentrata in mezza giornata. In
un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti il perito ha
considerato l’assicurato abile al lavoro al 100% con un rendimento del 100%.
La
dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata smentita
da altri certificati medici attestanti un peggioramento delle sintomatologie
con effetto sulla capacità lavorativa.
In
particolare il dr. __________, nel rapporto 1. febbraio 2007 trasmesso direttamente
all’Ufficio AI (doc. AI 30/1-2) – a prescindere dalle considerazioni generali
che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di
fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7) –, oltre a non
esprimersi in merito alla possibile durata dell’asserito peggioramento dello
stato di salute, ha concluso per una capacità lavorativa identica a quella
attestata il 30 gennaio 2006: “(…) ho certificato a questo paziente
un’incapacità lavorativa del 50% a partire dal 20.01.2006. Segnalo che a mio
modo di vedere egli è limitato nel poter svolgere un’attività professionale
nella forma completa da queste patologie a livello della colonna vertebrale e
dai suoi disturbi. (…)” (doc. AI 16/1-2) e addirittura superiore a quella
attestata nel successivo certificato 20 febbraio 2006: “(…) per quanto riguarda
un’attività lavorativa più ergonomicamente adatta per la colonna vertebrale,
potrebbe esserci una possibilità occupazionale al massimo del 40% tenendo in
considerazione le condizioni di salute attuali del paziente. (…)” (doc. AI
18/3-4).
Il
dr. __________, capo clinica dell’Ospedale ortopedico della __________,
consultato privatamente dall’assicurato, nel rapporto 21 maggio 2007
indirizzato al dr. __________, posta la diagnosi di “(…) lombalgies chroniques
dans un contexte de discopathies lombaires basses L4-L5 e L5/S1 et déconditionnement
musculaire globale – sciatalgies chroniques dans le contexte de cervicarthrose
C5-C6 et C6-C7 et déconditionnement musculaire (…)” e avuto riguardo anche alla
RM della colonna cervicale del 22.01.2007, ha poi espresso la seguente valutazione:
"
(…)
Monsieur RI 1 présente des cervico-lombalgies
chroniques, liées d'un côté à quelques troubles dégénératifs, mais surtout à un
schéma corporel présentant de nombreuses dysbalances muscolaires et des déséquilibres
responsables de surcharge à différents niveaux, l'empêchant d'avancer. Dans
cette situation un reconditionnement physique est nécessaire et indispensabile,
axé sur un travail actif d'assouplissement des differentés chaînes musculaires,
lié à un renforcement global. Un travail
physiothérapeutique et ergothérapeutique est donc indispensable. Pour ceci, je propose d'inclure ce patient dans
un programme de reconditionnement intensif, selon les différents modèles qui
existent.
Ce programme de reconditionnement de 3-4 semaines de façon
ambulatoire existe peut-être au Tessin, en tous les cas en Suisse Allemande
selon la technique de Walens (sous forme hospitalière) ou ici à l'hôpital
orthopédique où nous le faisons sous forme d'un module d'hôpital de jour.
Toutefois ces différentes prises en charges nécessitent une acceptation de la
part du médecin cantonal.
Dans son activité comme typographe, nous pouvons
reconnaître une incapacité de 20%, mais pas au-delà pour des raisons medicales.
Ceci est expliqué au patient qui prendra contact à
votre consultation afin que vous puissiez discuter des démarches à prendre.
(…)." (IX, allegato doc. C/7, sottolineatura del
redattore).
In
conclusione, viste le risultanze mediche suesposte, vi è da concludere che a
ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una diminuzione del rendimento del 40% nella
sua attività di tipografo, se svolta sull’arco di una giornata intera, e
un’abilità al lavoro del 100% in un’attività adeguata rispettosa delle
limitazioni funzionali poste.
2.9. L’assicurato
sostiene che a 58 anni è difficile trovare un posto di lavoro o una riqualificazione.
Egli fa dunque valere che la sua età, i suoi trascorsi professionali e la
situazione del mercato del lavoro ticinese, farebbero apparire come irrealistiche
le possibilità di trovare, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità
di impiego.
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la
sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle
attività lucrative che – tenuto conto della sua formazione professionale così
come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali – gli sono effettivamente
accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione
per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in
der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205s., secondo cui:
“Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der
Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen
Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C.
Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255s.).
In
questo ordine di idee, il TFA ha stabilito che – trattandosi di lavoratori non
qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale –
entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza
oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., pag. 206; RCC 1989, pag. 331
consid. 4a).
L’Alta
Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a
questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria
e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, pag. 49 consid. 3b; RCC 1991, pag. 332
consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).
Anche
in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari,
così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
È
inoltre utile rilevare che l’Alta Corte, in una sentenza del 25 febbraio 2003
nella causa P., U 329-330/01, relativamente al mercato del lavoro equilibrato,
ha osservato:
"
(…)
Il concetto
d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione
quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio
tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro
strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.
Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito
tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una
simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili
dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più
nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto
ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse
o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332
consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori
non qualificati - come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori
di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia
nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono
eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le
attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC
1991 pag. 332 consid. 3b).
(…)." (STFA succitata, consid. 4.5)
Il
TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo
aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire
un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.
Nel
caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita
intera di invalidità nei confronti di un’assi-curata a cui mancavano pochi mesi
all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo
medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate
dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva
più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.
Va
qui ricordato che, in una sentenza del 22 giugno 2007 nella
causa T. (I 359/06), il Tribunale federale, confermando la decisione del 10
marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo
sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del
lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento di emanazione della decisione
dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate
le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di
possibilità reale di sfruttarne la residua capacità (sottolineatura del
redattore).
Dello
stesso tenore anche la sentenza del 31 marzo 2008 nella causa P. (9C_13/2007),
concernente un assicurato di 59 anni, la sentenza I 336/03 dell’8 gennaio 2004,
concernente un assicurato 58enne e le sentenze I 246/02 e 247/02, riguardanti
un assicurato di 58 anni e 10 mesi.
Tutto
ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che
le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi
accusati – si tratterebbe di “(…) un’attività lavorativa che tenga conto
dell’esame di capacità funzionale residua effettuata dal Dr. __________ e che
prevede limitazioni nel sollevamento/trasporto di pesi superiori agli 11 kg,
nelle manipolazioni di oggetti pesanti e molto pesanti, nel mantenimento
prolungato della posizione eretta e piegata in avanti nonché nell’utilizzo di
scale a pioli (…)” (doc. AI 27/1-3) – e con le sue condizioni personali – 57
anni al momento della decisione impugnata con la seguente formazione: “(…) elementari
6 anni a __________; medie 2 anni a __________; scuola commerciale privata 2
anni a __________ (…).” (IX allegato doc. C/1) –, non devono essere considerate
irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, pag.
332 consid. 3c).
Da
notare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto
un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche
un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e
precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste,
così come la prestazione fisica (RCC 1991, pag. 332 consid. 3b).
D’altro
canto, il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro
svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In
effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni
sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del
10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag.
96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti).
Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è reperibile
in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né lassicurazione per
l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V
276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, P. Omlin,
op. cit., pag. 83).
In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la
disoccupazione.
In
esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che – dal punto
di vista medico – nella sua attività di tipografo, se svolta sull’arco di una
giornata intera, l'assicurato ha una diminuzione del rendimento del 40%.
Nondimeno
– ritenuto che la consulente in integrazione professionale, nel rapporto finale
22 gennaio 2007 (doc. AI 27/1-3), ha osservato come l’assicurato “(…) in un
mercato del lavoro supposto in equilibrio, possa svolgere prevalentemente attività
nel settore dei servizi (venditore non qualificato, aiuto ufficio, aiuto magazziniere,
autista/fattorino, ecc.) (…)” (doc. AI 27/2; riguardo alla competenza del
consulente in integrazione in merito alla questione relativa alle attività
professionali concretamente realizzabili vedi la STF del 31 marzo 2008 nella
causa P.,9C_13/2007) – vi è da concludere che sul mercato generale del lavoro
esistono delle attività che l’assicurato, nonostante i disturbi che lo
affliggono, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento
completo.
In
questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se
è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile
il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare
già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e
commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003
nella causa P., U 329-330/01, consid. 4.7).
2.10. Si
tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.10.1. Per
quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali
emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr.
55'510.--, riferito all’anno 2005 (doc. AI 34/2 e il questionario per il datore
di lavoro sub. doc. AI 13/1-4, in particolare il punto 7 che riporta un salario
mensile di fr. 4'270.-- per 13 mensilità).
Questo
importo non è stato contestato dall’assicurato.
2.10.2. Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg..
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Inoltre,
come pertinentemente ricordato dall’amministrazione nel provvedimento
impugnato, con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella
causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “(…) secondo la giurisprudenza,
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.
3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata
decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso
sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05) (…)”.
Pertanto, alla luce della chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione
dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.),
nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i
valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).
D’altra
parte, in una sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U
8/07), rispondendo ad una questione sollevata dal TCA
nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 – "(…) questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato
avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005,
secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con
conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti
dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello
svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe
(Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi =
64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari
a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento
ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U
404/05, consid. 2.3.4). Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il
richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere
applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha
realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei
all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del
lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225
consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b;
STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e
6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo. (…)" –, l'Alta
Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il
reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per
un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca
a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno
modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato
negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il
reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag.
44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari
usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02];
cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la
determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1 Per quanto concerne il reddito da valido,
l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei
dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato
anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio
nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche
analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur
rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del
lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone
di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto
della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di
cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato
dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag.
64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004
(pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr.
57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007,
pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di
fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto:
limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il
raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido
di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità
arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%.
(...)" (STFA del 20 febbraio 2008 nella causa C.,
U 8/07)
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata
professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione
e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione
dell’assicu-rato accontentarsi di un guadagno modesto, anche
il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr.
L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327).
2.10.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,
un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.
Aggiornando
questo dato al 2005 e riportandolo su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, pag. 98),
esso ammonta a fr. 4'819.36 mensili oppure a fr. 57'832.32 per l'intero anno
(fr. 4'819.36 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.
STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Vista
la capacità lavorativa del 100% del ricorrente in attività idonee, l’importo di
fr. 57'832.32 è pari al reddito statistico da invalido
(risultato intermedio).
Questo
Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005
quale tipografo stampatore presso il suo ultimo datore di lavoro (fr. 55'510.--,
cfr. consid. 10.2), è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in
media a livello svizzero dai lavoratori del settore della editoria, stampa e
riprod. supporti registrati (Tabella TA1 2004, p.to 22, livello di qualifica 4:
fr. 5'236.-- aggiornato al 2005 e riportato su 41.6 ore/settimana = 5'499.94 x
12 mesi = 65’999.28).
Ora,
conformemente alla giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.10.2),
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività
paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e
di conoscenze linguistiche insufficienti; cfr. STF del 28 gennaio 2008 nella
causa P., consid. 8.2, (U 529/06) –, e che non si possa sostenere che essa si
sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere
che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido
potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato
ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei
all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del
lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.
In
casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse
intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in
applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da
invalido (fr. 57'832.32) va dunque ridotto del 15.89%,
percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 55'510.-- contro fr. 65’999.28),
e si attesta pertanto a fr. 48'642,76.
2.10.4. In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,
cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80 consid. 5b/cc).
La
riduzione del 20% riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale –
“(…) nel caso specifico ritengo adeguato apportare una riduzione del 20% a
seguito del limite di caricabilità, dei limiti funzionali e dell’età avanzata
che può risultare d’ostacolo all’inserimento in nuove attività professionali
con conseguente difficoltà a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato del lavoro. (…)” (doc. AI 27/3) – è conforme alla giurisprudenza federale
e deve pertanto essere confermata da questo Tribunale.
Il
reddito da invalido, considerata una riduzione del 20%, ammonta quindi a fr.
38'914.21 (fr. 48'642,76 ridotti del 20%).
In
conclusione, il grado d’invalidità dell’insorgente – determinato confrontando i
fr. 38'914.21 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire qualora non fosse
insorto il danno alla salute, e cioé fr. 55'510, risulta essere del 29.90%
([55'510 – 38'914,21] x 100 : 55'510).
Inferiore
alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.5), il grado d’invalidità del ricorrente
non apre il diritto ad una rendita di invalidità.
Alla
stessa conclusione, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche
volendo applicare la riduzione massima consentita del 25%. In questa evenienza
il reddito da invalido ammonterebbe a fr. 36'482.07 (fr. 48'642,76 ridotti del
25%) e il grado d’invalidità sarebbe del 34.28% ([55'510 – 36'482.07] x 100 :
55'510).
Allo
stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine
con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2007.
Nella
misura in cui l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di
invalidità, la decisione 25 gennaio 2007 va quindi confermata.
2.11. L’assicurato
ha chiesto di sentire quali testi i suoi colleghi di lavoro.
Va
qui ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della vertenza.
Ritenuto
poi che per il calcolo del grado d’invalidità si è considerata una capacità
lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali
posti, non è necessario procedere alle audizioni richieste.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.13. Con
il ricorso l’assicurato ha chiesto “(…) di evitarmi di dovere pagare le tasse
che sono indicate di 1000 franchi. Riesco a stento ad arrivare a fine mese e
non posso permettermi un avvocato. Chiedo quindi che si tenga conto di questo.
(…)” (doc. I).
In
sostanza l’assicurato ha dunque chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria limitatamente all’esonero dalle spese.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se, per quanto qui interessa, l’istante si trova
nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il
TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non
sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA
del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella
causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA
del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella
causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P
281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per
valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9
agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I
173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del
29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano
o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande
non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza
doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso
già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali
emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere al ricorrente il diritto a
prestazioni ritenuto come, dal gennaio 2006, è stato appurato che nella sua
attività di tipografo, se svolta sull’arco di una giornata intera, vi é una
diminuzione del rendimento del 40%, mentre in un’attività adeguata rispettosa
delle limitazioni funzionali poste, l’abilità al lavoro è del 100%.
La
conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole
si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato ha
prodotto il rapporto 21 maggio 2007 del dr. __________ che
ha concluso per una capacità lavorativa nella sua professione addirittura superiore:
“(…) dans son activité comme typographe, nous pouvons reconnaître une incapacité
de 20%, mais pas au-delà pour des raisons médicales. (…)”
(IX, allegato doc. C/7, pag. 4).
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle
spese è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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