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Decisione

32.2007.118

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16 giugno 2008Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.6 Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Nella

fattispecie, dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l’amministrazione

ha interpellato il dr. __________, primario del servizio di pneumologia

dell’Ospedale __________ di __________, il dr. __________, FMH in urologia, il

dr. __________, FMH in medicina generale e il dr. __________ e la dr.ssa __________

entrambi del __________ di __________.

Il

dr. __________, nel rapporto medico 25 gennaio 2006 (doc. AI 10/1-4), posta la

seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

"

(…)

1. Bronco-pneumopatia

cronico-ostruttiva con enfisema polmonare su pregresso consumo nicotinico (60

p/y fino al 2004) associato ad asma bronchiale intrinseca

- disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo

lieve, non reversibile

- disturbo della diffusione alveolo-capillare

lieve

- dispnea NYHA II, tosse produttiva e fischi

espiratori 2000

Considerandi

2.

Cardiopatia

ischemico-ipertensiva

- stato dopo PTCA/stent sul RIVA prossimale

(12.1.98)

- stato dopo PTCA/stent su RCA prossimale e

direct stentino sul RIVA prossimale medio (2003)

- stato da re-PTCA/stent su RCA prossimale per

re-stenosi (21.12.04)

- FE 51%, ipocinesia antero apicale e infero

basale

FRCV: famigliarità, dislipidemia, diabete mellito,

ipertensione arteriosa, pregresso consumo nicotinico

(…)." (doc. AI 10/1)

e

– ritenuto che “(…) l’asma bronchiale/BPCO determinano un’inabilità nella misura

del 100% in ogni attività lavorativa che comporti sforzi fisici moderati o severi

o esponga il paziente a sostanze irritanti inalate. (…)” (doc. AI 10/4) – ha attestato

che, tanto l’attività attuale quanto un'altra attività – “(…) attività senza

sforzi fisici moderati o severi e senza esposizione a sostanze irritanti

inalate come lavori di segretariato, lavoro in un edicola o venditore. (…)”

(doc. AI 10/4) – sono proponibili nella misura di 6 ore al giorno senza una flessione

del rendimento.

Il

dr. __________, nel rapporto medico 16 febbraio 2006 (doc. AI 13/3-5) – posta

la diagnosi di “(…) stato dopo litotripsia extracorporea per calcolo renale a

destra (Ospedale __________, Dr. __________) il 12.08.2004 ● stato dopo ureterorenoscopia

sinistra e litotripsia in situ con Lithoclast di calcolo ureterale il 07.10.04

(Ospedale __________, Dr. __________), complicato da insufficienza respiratoria

acuta su broncospasmo post-estubazione necessitante reintubazione e

ventilazione invasiva dal 7.10.04 all’11.10.04 ● BPCO su importante tabagismo ● cardiopatia ischemica con stent e PTCA RIVA prox (1998) ● stato dopo posa di stent e PTCA RCA

prox. e media e stent RIVA prox. (2003) ● diabete mellito tipo II non insulino - richiedente ● dislipidemia (…)” –, ha attestato

che l’attività attuale non è più proponibile – “(…) non riesce ad effettuare

sforzi fisici (…) (doc. AI 13/5)” – e che non è in grado di svolgere altre

attività.

Il

dr. __________, nel rapporto medico 4 marzo 2006 (doc. AI 14/1-3) – poste le

diagnosi note e attestata un’incapacità lavorativa nell’ultima attività

esercitata del 100% dal 6 ottobre 2004 –, riguardo alla misura in cui potrebbe

essere svolta un’attività adeguata – “(…) attività leggere senza responsabilità

di rilievo (…)” (doc. AI 14/3) – rinvia alle conclusioni cui è giunto il dr. __________.

Il

dr. __________, nel rapporto medico 23 marzo 2006 (doc. AI 18/1-4), poste le

diagnosi note, ha attestato un’inabilità lavorativa quale gommista del 50% e la

possibilità di svolgere altre attività sedentarie.

La

dr.ssa __________, nel rapporto medico 27 marzo 2006 (doc. AI 19/1-3), poste le

diagnosi note, ha attestato che nella sua attività “(…) il disturbo cardiaco

implica un’inabilità lavorativa del 33% (…)” (doc. AI 19/3) e che l’esercizio

di altre attività – “(…) valutare l’attività secondo il consulto pneumologico

(…)” (doc. AI 19/3) – è possibile.

Viste

le risultanze mediche suesposte il dr. __________, medico SMR, nel rapporto

medico 27 luglio 2006 (doc. AI 23/1-2), ha concluso per un’inabilità lavorativa

del 25% in un’attività adeguata – “(…) orario lavorativo ridotto a 6 ore con

rendimento normale dal gennaio 2006 (rapporto Dr. __________) (…)” (doc. AI 23/1) – rilevando:

"

(…)

Il __________ quantifica il grado d’inabilità

lavorativa causata dal disturbo cardiaco per l’attività abituale con 33%. Il

Dr. __________, diabetologo del __________, ritiene l’assicurato inabile al

lavoro al 50% per l’attività abituale di gommista.

Il medico curante attesta inabilità lavorativa totale

dall’ottobre 2004 (dopo l’intervento urologico), egli identifica un’importante

componente psicologica quale causa dell’inabilità lavorativa protratta senza

una diagnosi precisa o particolari provvedimenti terapeutici. Abile al lavoro

per un’attività leggera senza responsabilità.

(…)." (doc. AI 23/2)

Il

dr. __________, nelle annotazioni 6 e 20 settembre 2006 (doc. AI 25/1 e 26/1),

ha poi precisato che – ritenuta pesante l’attività svolta di gommista visto il mansionario

dell’ex datore di lavoro (doc. AI 22/1) – nell’attività abituale l’incapacità

lavorativa è totale e confermato la capacità lavorativa del 75% in un’attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

2.8

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Baser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio

2003.

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.9

Dopo

attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente

alla giurisprudenza citata (consid. 2.6 e 2.8), a ragione l’Ufficio AI, sulla

base della documentazione medica sopra esposta (consid. 2.7, in particolare le

valutazioni del medico SMR espresse nel rapporto 26 luglio 2006 e nelle annotazioni

6.

e 20 settembre 2006 sub doc. AI 23/1-2, 25/1 e 26/1), ha concluso per

un’inabilità totale nella sua attività di gommista e del 25% in attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Ciò

deve quindi a maggior ragione valere in caso di pieno accordo tra parere del

medico curante e valutazione del SMR, come nel caso di specie.

Infatti,

il dr. __________ conferma la valutazione del dr. __________ circa la

possibilità di svolgere per 6 ore al giorno con pieno rendimento un’attività

senza sforzi fisici moderati o severi e senza esposizione a sostanze irritanti

e, su questa considerazione, il dr. __________ ha concluso per una capacità

lavorativa del 75% in un'attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

In

particolare va qui rilevato che il diabete mellito, l’ipertensio-ne arteriosa e

la dislipidemia sono state menzionate dal dr. __________ nell’ambito delle diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa e quindi considerate nella valutazione

della stessa. Pertanto, ritenuto che conferma la valutazione del dr. __________,

è del tutto irrilevante se le stesse diagnosi sono state ritenute dal dr. __________

quali “(…) ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL (…)” (doc. AI 23/1).

Non

é possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo all’allegato al

rapporto medico 16 febbraio 2006 nel quale il dr. __________, senza in alcun

modo motivare, alla domanda volta a sapere se l’assicurato è in grado di svolgere

altre attività, ha risposto negativamente (doc. AI 13/5 punto 2.2 e 2.2.3).

Del

resto tutti gli altri medici contattati hanno concluso per una capacità

lavorativa residua in un’attività adeguata.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati), che sino al momento

dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una incapacità

lavorativa del 25% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni

funzionali poste.

2.10

In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’Ufficio AI –

viste le risultanze mediche suesposte e fondandosi sul rapporto finale 27

dicembre 2006 e sulla tabella 20 dicembre 2006 allestiti dalla consulente in

integrazione professionale (doc. AI 28/1 e 29/1-3) – ha concluso che la capacità

di guadagno residua è del 50.50% e riconosciuto, visto il miglioramento dello

stato di salute dal gennaio 2006, il diritto a una mezza rendita dal 1. aprile

2006.

(art. 88a cpv. 1 OAI e consid. 2.5).

Nel suo rapporto

finale 27 dicembre 2006 (doc. AI 29/1-3) la consulente in integrazione

professionale, in merito alle attività esigibili ed a eventuali proposte formative,

ha indicato:

"

(...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Il signor RI 1 non ha un diploma ma nel passato

professionale ha potuto sviluppare delle conoscenze lavorative nel settore

industriale ed acquisire delle importanti competenze professionali nel

settore automobilistico, in particolare nel servizio pneumatici (vendita e

montaggio). Infatti, per oltre 30 anni ha lavorato in quest’ambito. Stando ai

dati medico-teorici l’A. risulta essere completamente inabile al lavoro

nell’abituale attività di gommista dal mese di ottobre 2004, mentre sono

esigibili in misura del 75% (orario lavorativo ridotto a 6 ore con

rendimento normale) attività adeguate allo stato di salute dal mese di

gennaio 2006.

A mio modo di vedere, tenuto conto delle limitazioni

fisico-funzionali dovute al danno alla salute e del percorso socio

professionale (lunga e specifica esperienza nel servizio dei pneumatici),

ritengo che difficilmente l’A. riuscirebbe ad adattarsi ad un’attività legata

alla produzione industriale. Per contro, in questa situazione è ancora

possibile prendere in considerazione l’inserimento nel settore

automobilistico: un’attività all’interno di una stazione di servizio

(secrviceman a addetto alla vendita di carburante), oppure come aiuto nella

logistica presso un magazzino di vendita di pezzi di ricambio di automobili,

nelle quali l’A. può sfruttare le conoscenze e competenze professionali

acquisite. Inoltre, la valutazione delle prospettive di collocamento sul

mercato del lavoro libero, porta a ritenere totalmente esigibili anche altre

mansioni non qualificate e leggere nell’ambito della vendita (mansioni legate

principalmente all’incasso o alla vendita di articoli non pesanti), dei

trasporti (fattorino-spedizioniere), della sorveglianza-manutenzione, delle logistica,

oppure dei Servizi (archiviazione, distribuzione posta, economato,…).

(…)

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

La situazione personale-professionale (età

professionale avanzata e livello salariale raggiunto) non permette di

prendere in considerazione l’applicazione di provvedimenti d’integrazione

professionale in quanto gli stessi non potrebbero essere attuati in un lasso

di tempo ragionevole e con un reale recupero della capacità di guadagno

residua.

2.11

Occorre

qui ricordare che, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda

e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione

con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di

un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212).

Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare

un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata

dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione

(DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai

fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I

543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che

egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al

danno alla salute.

Infine,

il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità

di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad

un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo

assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato

obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale

datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto

conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni,

dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale

e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo

impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza

professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4

aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02; 26

maggio 2003 nella causa N., I 462/02 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; 5 agosto

2005.

nella causa B. I 376/05; 17 luglio 2006 nella causa P., I 293/05; 21

agosto 2006 nella causa S., I 831/05; STF 22 gennaio 2007 nella causa S., I

304/06).

L’Alta

Corte, in una sentenza del 10 marzo 2003 nella causa S. (I 617/02), ha

considerato irrealistico, per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire a

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate, per i motivi

seguenti:

"

(…)

3.3

Der am 10. Juni 1940 geborene Beschwerdegegner war

in dem für die richterliche Beurteilung massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der

angefochtenen Verfügung (9. November 2001) rund 61 ½ Jahre alt. Er ist

gelernter Automechaniker und war ab 1983 bis zur gesundheitsbedingten Aufgabe

der Erwerbstätigkeit im Juni 1999 als Vorarbeiter bei der Firma X.________

tätig. Die ihm zumutbaren leichten Verweisungstätigkeiten (Montage, Recycling,

leichtere Magazinertätigkeiten sowie reine Überwachungstätigkeiten auf dem Bau

oder Büroarbeiten; vgl. Bericht der Zweigstelle für Eingliederung der IV-Stelle

vom 22. März 2001 und Arztbericht Dr. med. K.________ vom 26. Juni 2001) wären

- mit Ausnahme der Überwachungstätigkeit auf dem Bau – mit einem erneuten

Berufswechsel verbunden und setzen daher ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit

voraus. Zu berücksichtigen ist weiter, dass der Beschwerdegegner auch in einer

angepassten Tätigkeit lediglich in einem reduzierten Umfang und mit

zwischenzeitlicher Erholungspause eingesetzt werden kann. Dr. med. K.________

erachtet sodann eine Arbeitsfähigkeit im Bausektor als nicht mehr gegeben, was

- zusammen mit der Tatsache, dass der Einsatz des Beschwerdegegners im Frühjahr

2000.

für Überwachungsarbeiten auf dem Bau offenbar aus gesundheitlichen Gründen

scheiterte - den Schluss nahe legt, dass sich das mögliche Tätigkeitsgebiet

vorwiegend auf stundenweise Büroarbeit beschränkt (Bericht von Dr. med.

K.________ vom 26. Juni 2001).

Für Tätigkeiten im Bürobereich fehlt dem Versicherten

jedoch jegliche Berufserfahrung. Stellt man diese persönlichen und beruflichen

Gegebenheiten den objektiven Anforderungen eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes

gegenüber, kommt man zum Schluss, dass der Beschwerdegegner mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit keinen Arbeitgeber mehr findet, der ihn für eine geeignete

Tätigkeit einstellen würde, zumal behindertengerechte Arbeitsplätze von

Behinderten in jungem und mittlerem Alter ebenfalls stark nachgefragt werden.

Zu berücksichtigen ist auch, dass dem Beschwerdegegner

im massgebenden Zeitpunkt lediglich eine relativ kurze Aktivitätsdauer von 3 ½

Jahren bis zum Erreichen des AHV-Alters verblieb, was zusammen mit der

beruflichen Unerfahrenheit und altersbedingt geringer Anpassungsfähigkeit einen

durchschnittlichen Arbeitgeber mit grosser Wahrscheinlichkeit davon abhalten

würde, den Versicherten einzustellen. Zusammenfassend ist daher festzuhalten,

dass die dem Beschwerdegegner verbleibende Restarbeitsfähigkeit auf dem

ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird und

ihm deren Verwertung auch gestützt auf die Selbsteingliederungspflicht nicht

mehr zugemutet werden kann. Ist aber seine Restarbeitsfähigkeit wirtschaftlich

nicht mehr verwertbar, liegt eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vor und er

hat Anspruch auf eine ganze Invalidenrente, deren Beginn das kantonale Gericht

mit zutreffender Begründung auf den 1. Juni 2000 festgesetzt hat.

(…)” (STFA del 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02)

Al

contrario, il Tribunale federale, in una sentenza del 21 agosto 2006 nella

causa S. (I 831/05), ha ritenuto che un assicurato 61enne, considerato ancora

abile nella misura del 50% nella sua e in altre attività leggere adeguate,

fosse realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato

equilibrato.

L’Alta

Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:

"

(…)

4.2

Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die

zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der

zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten

bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten)

im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs- oder Einarbeitungsaufwand

nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit weiterhin hälftig zumutbar

ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni 2003 auch nicht hervor, der

Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen Anpassungsfähigkeit, um

allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-) Tätigkeiten zu

bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass sowohl ihr Alter

als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle zu finden, schmälern.

Indessen schränken die dargelegten persönlichen und beruflichen Gegebenheiten

ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr unmöglich wäre, auf dem

hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle zu finden bzw.

sie auf das nicht realistische Entgegenkommen eines durchschnittlichen

Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I 376/05; Erw. 3.1.2 hievor).

(…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05)

In

un’altra sentenza del 17 luglio 2006 nella causa P. (I 293/05), l’Alta Corte ha

ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne

al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività

adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali,

evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima

di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

Ancora,

in una sentenza del 22 giugno 2007 nella causa T. (I 359/2006), il Tribunale

federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc.

32.2005

), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del

100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al

momento di emanazione della decisione dell’ammi-nistrazione, dato che, dal profilo

dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità

di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.

In

un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I

304/06, nel caso di un assicurato totalmente inabile nella sua precedente

attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata

un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato sviluppando la seguente considerazione:

"

(…)

4.2

Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im

Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene

Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt

werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen

Gegebenheiten dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf

dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird.

Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden

Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten

Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar.

Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort

Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom

20.

Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen

eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist

reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen,

dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa

die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die

Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene

Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April

2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden.

(…)“ (STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06)

Ancora,

nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF ha, in particolare,

sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

4.4

Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione

lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le

particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età

o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una

rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a

una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di

fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid.

1.

pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova

attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata [al

momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni

dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera,

svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di

lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per

contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17

luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata).

(…)”

(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06)

2.12

Nella fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato,

61enne al momento dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno

alla salute di cui è portatore presenta (dopo essere stato riconosciuto inabile

al 100% nella sua attività dal mese di ottobre 2004, doc. 12/1-3), da gennaio

2006, una totale inabilità nella sua precedente professione di gommista. Egli,

per contro, sempre da gennaio 2006, è stato giudicato abile in misura del 75%

in attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali poste (cfr. consid.

2.7

e 2.9).

Dal

Curriculum vitae (doc. AI 9/1-4) risulta che professionalmente l’assicurato ha

esercitato dal 1960 al 1967 l’attività di operaio in un calzaturificio, in

seguito, dal 1967 al 1971, ha lavorato quale benzinaio presso delle stazioni di

servizio e infine, per oltre 30 anni (dal 1971 al 2004), è stato impiegato

quale gommista. Quale formazione egli ha frequentato la scuola elementare in ___________.

Stante

le funzioni esercitate, in particolare negli ultimi 30 anni principalmente quale

gommista (doc. AI 22/1), e la formazione scolastica limitata alle scuole elementari

vi è da presumere che egli incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà

nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo semplice e adeguata quali

quelle indicate dalla consulente in integrazione professionale. Questo vale a

maggiore ragione se si considera che l’abilità al lavoro in un’attività adeguata

è ridotta al 75% e che anche nell’esercizio di dette attività egli, a causa del

danno alla salute, non deve essere sottoposto a (…) sforzi fisici moderati o

severi (…)” e non deve essere esposto “(…) a sostanze irritanti inalate (…)”

(doc. AI 10/4, punto 2.2.1).

Le

possibilità d’impiego nei settori d’attività indicati dalla consulente in

integrazione appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo

altamente improbabile che un datore di lavoro accetti di assumere nelle

condizioni sopra descritte (in una misura del 75% e con le limitazioni

indicate), un impiegato 61enne – che quindi a (relativamente) breve termine

raggiungerà l’età del pensionamento – tenuto altresì conto dei rischi connessi

ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro

destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza

di adattamento del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione

scolastica in questo tipo di attività).

Stante

quanto precede, conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.11), questo

Tribunale deve dunque concludere che, la capacità residua non risultando in

concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro,

all’assicurato deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera

d’invalidità anche dopo il 31 marzo 2006.

2.13

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto a ripetibili (cfr. STF

del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg.

consid. 2).

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

é riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una

rendita intera anche dopo il 31 marzo 2006.

2.

Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà inoltre al ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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