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Decisione

32.2007.119

Soppressione rendita in via di revisione. Visto il miglioramento dello stato di salute l'A. é abile al 50% in un'attività adeguata. Considerato il grado d'invalidità a ragione l'Ufficio Ai ha soppress

12 agosto 2008Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ il quale,

fondandosi sugli accertamenti di natura psichiatrica e reumatologica, ha concluso

per una capacità lavorativa del 50% in un’attività leggera adeguata dal settembre

2005.

Occorre

innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05

del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento

temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado

di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione

è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta

in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel

caso concreto si tratta quindi della decisione 11 novembre 2002 con la quale

all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1.

giugno 2000 (doc. AI 48/1-5). Questa decisione è stata presa fondandosi, per

quanto riguarda l’aspetto medico, sulla perizia psichiatrica 2 agosto 2002 del

dr. __________ (doc. AI 37/1-6). Occorre quindi verificare se, da allora, è

intervenuto un importante cambiamento.

Al

riguardo, va rilevato che, come esposto al considerando precedente, l’Ufficio

AI, in sede di revisione e in procedura d’opposizione, ha disposto degli accertamenti

di natura psichiatrica e reumatologica.

Per

quanto riguarda l’aspetto reumatologico il dr. __________, nella perizia 4

luglio 2005 (doc. AI 71/1-13), ha concluso che:

"

(…)

Nell’attività di gerente di Bar la paziente deve stare

a lungo in piedi ed in posizione eretta. Per tale attività la paziente presenta

una riduzione della capacità di lavoro del 50%. Come odontotecnica invece la

paziente può stare più a lungo seduta e di tanto in tanto cambiare postura,

circa ogni 2 ore, perciò se si esclude la necessità di introdurre forse qualche

pausa prolungata la paziente è abile al 100% con un rendimento dell’80%.

(…)

In un’attività leggera dove non debba sollevare in modo

ripetuto pesi superiori ai 15 kg, dove possa cambiare ogni 2 ore postura, dove

il lavoro venga effettuato in gran parte seduta e dove non debba lavorare in

anteflessione la paziente è abile al 80%. Come attività vedo quella

d’odontotecnica, professione in cui la paziente è diplomata. Da quel punto di

vista bisognerebbe valutare se alla paziente occorre un corso d’aggiornamento.

(…)." (doc. AI 71/1-3)

Questa

valutazione non è stata validamente contestata dall’assicurata che non ha del

resto prodotto alcun certificato medico di altri specialisti che la contraddicessero.

In

particolare, il dr. __________, FMH in medicina generale – a prescindere dalle

considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni

dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7) –, nel

certificato medico 9 agosto 2005 (doc. AI 84/6-7), si esprime in generale sugli

aspetti psichiatrici e reumatologici e, senza tuttavia compiutamente motivare

(nemmeno è stata prodotta e/o menzionata documentazione medica sulla quale i

periti non si siano già chinati), conclude in modo del tutto generico che “(…)

dal profilo medico e considerato quanto sopra esposto in merito alle patologie

psichiatriche e reumatologiche, non sussistono assolutamente le premesse per

una ripresa dell’attivi-tà lavorativa anche in misura parziale. (…)” (doc. AI

84/7).

Neppure

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato

medico 28 marzo 2007 del dr. __________ (doc. A/1).

Anche

in questo certificato, che ricalca sostanzialmente quello precedente del 9

agosto 2005, il dr. __________ si esprime in modo generale su entrambi gli aspetti,

psichiatrici e reumatologici, e, ancora senza debitamente motivare e/o documentare,

ribadisce genericamente che “(…) non sussistono assolutamente le premesse per

una ripresa dell’attività lavorativa anche in misura parziale. (…)” (doc. A/2).

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________ – avuto riguardo al

rapporto 6 dicembre 2005 e alla risposta 3 febbraio 2006 del __________ (doc.

AI 85/1-3 e 89/1) –, nella perizia 21 marzo 2006 (doc. AI 95/1-4) ha concluso

per una abilità al lavoro dal punto di vista psichiatrico del 50% e, nella

lettera 26 giugno 2006 (doc. AI 97/1-2), ha precisato, in particolare, che “(…)

l’osservazione di questi anni mi ha portato a concludere per la presenza di una

sindrome depressiva ricorrente (F33.1) con un episodio depressivo di grado

medio (F32.1) instauratosi nel corso del 2005. In effetti i disturbi dell’A.

risalgono a diversi anni fa (1999) ed il decorso ha mostrato come il

miglioramento osservato nell’otto-bre 2004 sia stato di breve durata, con una

susseguente ricaduta depressiva. La mia valutazione attuale è quella di un 50%

di inabilità lavorativa, tenuto conto di un lieve miglioramento rispetto al

2005, dovuto anche da una presa a carico presso il RA 1 di __________. La

prognosi concernente la ripresa di un’attività lavorativa parziale è ad ogni

modo molto riservata. Sono da prevedere ulteriori episodi depressivi

nell’ambito della sindrome depressiva ricorrente. E’ indicato seguire

l’evoluzione della psicopatologia dell’A. a scadenze ravvicinate (una volta

all’anno) per valutare l’ulteriore procedere terapeutico. (…)”.

Viste

le risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che lo stato

valetudinario dell’assicurata é migliorato a tale punto da giustificare una

capacità lavorativa del 50% in un’attività leggera adeguata.

Non

è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al certificato

medico 29 marzo 2007 del __________ sottoscritto dal dr. __________ e dal

medico assistente dr.ssa __________ (doc. A/2).

Infatti

– a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

(cfr. in proposito consid. 2.7) –, il __________ non pone delle diagnosi nuove

rispetto a quelle ritenute nella perizia psichiatrica 21 marzo 2006 e

soprattutto non motiva in alcun modo per quali precise ragione contesta

l’abilità lavorativa stabilita dal perito (50% in attività adeguate) e ritiene

la paziente inabile al 100%.

Il

dr. __________, riguardo alle risultanze mediche sopra esposte, nelle annotazioni

25 aprile 2007 (VIII/Bis), ha osservato:

"

(…)

Vedi nota SMR del 6.6.2006 dove, dopo perizia dr. __________

del 21.3.2006, viene riconosciuta una IL del 50% dal 6.9.2005.

In sede di ricorso vengono presentati:

rapporto dr. __________ del 28.3.2007:

- il medico attesta d'avere in cura

l'assicurata dal 7.3.2005 per grave problematica depressiva

- egli esclude una ripresa

lavorativa anche a tempo parziale per motivi psichiatrici e reumatologici

certificato del __________ di __________ (__________ / __________)

del 29.3.2007:

- viene certificato che l'assicurata è tuttora

in cura da loro

- viene indicato un stato di salute

psichiatrico stazionario senza miglioramento nel corso di quest'ultimo anno con

IL tuttora del 100%.

Valutazione: l'attuale certificato del __________ è in pratica

sovrapponibile a quello del 3.2.2006 precedente la perizia dr. __________, il

trattamento medicamentoso è uguale a quello assunto in occasione della

valutazione peritale.

Per quanto concerne la data del peggioramento dello

stato psichico non risulta convincente il fatto che il curante dr. __________

abbia inviato l'assicurata in cura psichiatrica solo dopo 6 mesi in presenza

d'uno stato depressivo grave. Inoltre il fatto che l'assicurata avesse problemi

finanziari non è d'ostacolo per una presa a carico da parte del __________ il

quale non rifiuta un'assicurata con questi problemi, anzi essendovi anche

un'assistente sociale abbinata è il luogo adatto dove rivolgersi in caso di

questi problemi. Per quanto concerne il lato reumatologico faccio notare che

l'assicurata è stata debitamente peritata dal lato reumatologico nel 2005. II

perito si era espresso al punto 2.5 nella sua perizia che per un'attività di

mezza giornata non vi era diminuzione di rendimento, quindi il 50% di IL

psichiatrico (mezza giornata) non viene ulteriormente ridotta dalla problematica

reumatologica specie in attività adatta.

(…)" (Doc. VIII/bis)

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

In

conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360,

125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che – dopo un netto miglioramento

di breve durata nell’ottobre 2004 e un episodio depressivo di grado medio nel

corso del 2005 instauratosi nell’ambito di una sindrome depressiva ricorrente

(cfr. doc. 97/1-2) – l'assicurata è abile al 50% in

un’attività leggera adeguata dal settembre 2005.

2.9. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella

decisione su opposizione impugnata l’amministrazione, procedendo al consueto

raffronto dei redditi e basandosi sul rapporto finale 24 gennaio 2007 della

consulente in integrazione professionale (doc. AI 100/1-4), ha stabilito un

grado d’invalidità non pensionabile del 24%.

Partendo

da un reddito da valido, non contestato, riferito all’anno 2005 di fr. 32'347.--

– salario da valido per il 2000 di fr. 30'000.-- aggiornato al 2005 – e considerato

un reddito ipotetico da invalido, anch’esso non contestato, per lo stesso anno,

di fr. 24'535.-- – reddito da invalido rettamente calcolato in base alla

giurisprudenza federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA

del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04) e considerata una capacità

lavorativa del 50% –, l’ufficio AI ha concluso per un grado d’invalidità del 24%

([32’347 – 24'535] : 32'347 x 100).

D’altra

parte, a prescindere dal fatto che non sono stati contestati,

i redditi da valido e da invalido sono stati rettamente stabiliti conformemente

alla giurisprudenza federale.

Inoltre,

anche volendo applicare una riduzione del 15% al reddito ipotetico da invalido

(nel rapporto finale 20 luglio 2005 il Caposervizio del Servizio integrazione e

Collocamento aveva riconosciuto una riduzione del 12%, doc. AI 73/1-3) – in una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., (I 147/05), il TFA ha proceduto ad

una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto

suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile

dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute

(10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%) – il

reddito ipotetico da invalido ammonterebbe, in questo caso, a fr. 20'854.75

(fr. 24’535.-- diminuiti del 15%) e, anche in questa evenienza, l’assicurata

non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità pensionabile ([32’347 –

20'854.75] : 32'347 x 100 = 35.53% arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

2.10. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha

soppresso in via di revisione il diritto alla rendita intera con effetto al 1.

settembre 2005 (cfr. art. 88bis cpv. 2 OAI e consid. 2.5).

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso nella misura in cui è ricevibile è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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