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Decisione

32.2007.120

L'Ufficio AI non può sopprimere la rendita in via di revisione essendo la situazione valetudinaria rimasta immutata. Riconsiderazione, non operata dal TCA, in via di sostituzione dei motivi, in assenz

25 aprile 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, fra cui una perizia reumatologica

a cura del dr. __________ (il quale ha ritenuto l’assicurato inabile al 66,6% nella

sua precedente attività, ma pienamente abile in attività adeguate; cfr.

rapporto peritale 2 ottobre 2006; doc. AI 94), con decisione 23 marzo 2007

(preavvisata il 31 gennaio 2007), l’Ufficio AI ha soppresso la rendita. Dal

raffronto dei redditi è infatti risultato un grado d’invalidità del 28% (doc.

AI 112-1). Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad

un eventuale ricorso.

1.3. Avverso

la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dal Patronato RA 1, ha

presentato ricorso al TCA e postulato il ripristino del versamento della mezza

rendita. In particolare egli ha ribadito:

"

Che le sue condizioni di

salute non sono assolutamente migliorate come afferma il medico del Servizio

Medico Regionale alla luce del rapporto citato del Dr. __________, ma

addirittura peggiorate. A sostegno di questa sua affermazione allega relazione

Dr. __________ del 22 febbraio 2007 da cui emerge che egli è affetto da

sindrome panvertebrale in spondilo-artropatia sieronegativa, Morbo di Bechterew

resistente alla terapia malgrado aumento della somministrazione dei medicamenti

indicati. In conclusione, il medico attesta una capacità lavorativa in attività

confacenti e rispettose di limiti analoghi a quelli menzionati dal Dr. __________,

ma con un limite pesi ridotto a 10 chili, nella misura del 50% al massimo.

Il calcolo di perdita economica espletato alla luce del

rapporto Dr. __________ dà un discapito di ca. il 68%. E' pertanto da ammettere

un diritto a tre quarti di rendita da aprile 2005." (Doc. I)

1.4.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione

impugnata e la conseguente reiezione del ricorso.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. L’oggetto

della vertenza è circoscritto alla questione di sapere se l’Ufficio AI ha

legittimamente o meno soppresso la rendita d’invalidità di spettanza di RI 1.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.5. L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario

della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.6.

2.6.1 Nel

caso in esame, va fatto presente che la situazione valetudinaria

dell’assicurato non risulta essere migliorata al punto da giustificare una riduzione

del grado d’invalidità.

Se

all’epoca della precedente decisione del 2004 l’abilità lavorativa

dell’assicurato nella sua originaria attività di capocantiere era stata

Considerandi

quantificata al 50% (cfr. rapporto 5 dicembre 2001 del consulente; doc. AI

53-1), nel rapporto peritale 2 ottobre 2006 il dr. __________ ha ritenuto

un’incapacità del 66,6% come muratore (doc. AI 94-5). Si tratta semmai di un

peggioramento.

Non

appare esserci nemmeno stato un miglioramento della residua capacità lavorativa

in attività adeguate. Infatti, da un lato il dr. __________ ha ritenuto

l’insorgente abile al lavoro nella misura del 100% in attività medio-leggere rispettose

dei limiti funzionali indicati nella sua valutazione peritale [“… giudico

come lavoro adatto allo stato di salute attuale dell'assicurato, un'attività

medioleggera con carichi variabili (carico massimo: 10-15 kg), con la

possibilità di alternare spesso le posizioni corporee, evitando il più

possibile movimenti ripetitivi di flessione-torsione con il tronco,

rispettivamente l'estensione prolungata del rachide soprattutto della colonna

cervicale; il lavoro non dovrebbe comprendere spostamenti con autoveicoli, dato

che i movimenti di rotazione cervicale sono altamente limitati…”(doc. AI

94-5)], dall’altro già il 13 aprile 1999 il dr. __________, anche lui

specialista in reumatologia, aveva evidenziato che “un’attività di tipo

leggero è probabilmente possibile al paziente evitando lavori in cui deve

alzare o spostare pesi superiori ai 10-15 kg o di eseguire lavori in flessione

o torsione lombare” (doc. AI 7-3).

2.6.2

Nella

decisione contestata l’amministrazione ha sostenuto:

"

Ci si potrebbe chiedere

se vi potrebbero essere pure gli estremi per una riconsiderazione del caso

giusta l'art. 53 LPGA, considerato che, al momento in cui le venne attribuita

la rendita, il grado di invalidità non era stato determinato mediante il

raffronto dei redditi conseguibili con e senza danno alla salute.

La questione può comunque rimanere indecisa, in quanto

ora la situazione è mutata, essendo intervenuta la cessazione dell'attività

lucrativa precedentemente esercitata."

Secondo

il TCA la cessazione dell’attività lucrativa (parzialmente) esercitata

dall’insorgente non costituisce un motivo di revisione ex art. 17 LPGA (cfr. consid.

2.

). In primis, perché vi sia revisione, il cambiamento della situazione economica

(rappresentata in casu dal fatto che l’assicurato non lavora più quale responsabile

di cantiere) deve avere degli effetti sulla situazione valetudinaria. Inoltre, generalmente,

nel caso in cui il reddito da invalido corrisponde a quanto effettivamente percepito

dalla persona assicurata con il danno alla salute, la perdita del posto di lavoro

e di conseguenza il venir meno del relativo reddito non portano alcuna

conseguenza sul grado d’invalidità, potendo l’interessato reperire nel mercato equilibrato

del lavoro, sfruttando la residua capacità lavorativa, un’altra attività lucrativa

(Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenverischerung, Friborgo 2003 pag. 153 nota 572). Vi è invece una

modifica del reddito da invalido effettivamente percepito nel caso in cui

l’attività esigibile non può più essere esercitata a causa di una mutazione

strutturale della stessa o qualora il reddito conseguito subisce una

diminuzione o un aumento (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 17, nota

12.

pag. 171).

Nel

caso in esame, come risulta dal questionario 13 maggio 2005 del datore di

lavoro, l’assicurato lavorava quale muratore/responsabile di cantiere al 50%,

attività che ha cessato il 21 maggio 2005 in quanto “il sig. RI 1 ci ha

comunicato che non è più in grado di lavorare”. Egli ha comunque continuato

a ricevere il salario (doc. AI 79-3). Di conseguenza, fintanto che il datore di

lavoro, conformemente le disposizioni contrattuali applicabili, aveva

proseguito con il versamento del salario non vi è stata alcuna modifica del

grado d’invalidità. Altrettanto vale nel caso in cui l’assicurato non percepiva

più una retribuzione; in un mercato equilibrato del lavoro l’insorgente

teoricamente avrebbe potuto trovare un altro datore di lavoro nel ramo dell’edilizia.

In

via abbondanziale va detto che verosimilmente l’insorgente ha cessato la propria

professione di muratore per motivi di salute. Infatti, l’abilità lavorativa dal

50% che egli presentava nel 2004 è diminuita, secondo la perizia __________, al

33,3% e quindi non vi è stato un miglioramento. È in questa circostanza che,

semmai, andava collocata una modifica della situazione valetudinaria giustificante

un’eventuale revisione. Tuttavia va ricordato che l’insorgente, in applicazione

del principio della riduzione del danno ( DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), può e

deve sfruttare al meglio la residua capacità lavorativa in attività adeguate.

2.7

Non

essendo dato motivo di revisione ex art. 17 LPGA, ci si potrebbe chiedere se sussistano

gli estremi per una riconsiderazione della decisione 11 novembre 2004,

questione lasciata aperta dall’Ufficio AI.

2.7.1

L’istituto

della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che prevede che “l'assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza” (cpv. 2)

Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di

LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare

una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una

sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua

rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non

possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V

422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a

seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994,

pag. 175; DTF 119 V 180).

Per

valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione

di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia

della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).

L'istituto

del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica

iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una

valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell

rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134).

Gli errori in cui è incorsa

l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF

102.

V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).

2.7.2

Va

qui ricordato che, per costante giurisprudenza, se una decisione di

revisione non soddisfa le condizioni ex art. 41 vLAI (ora art. 17 LPGA), ma

realizza quelle poste per una riconsiderazione, il giudice può

confermarla, mediante sostituzione dei motivi e previo rispetto del diritto di

essere sentito (DTF 125 V 368), con la seconda motivazione (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 261 con

riferimenti ivi citati; Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der

Rentenrevisione in der Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361

con riferimenti di giurispurenza indicati).

Il

giudice non può tuttavia modificare, mediante l’istituto della

riconsiderazione, la precedente decisione se quest’ultima è stata confermata

dalla (non corretta) decisione di revisione. Egli violerebbe altrimenti il

principio della riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere

discrezionale dell'amministra- zione, che il giudice non può imporle (RCC 1985

pag. 58 consid. 3 [ZAK 1986 pag. 58 consid. 3] citata da Meyer-Blaser, op. cit,

pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota 363).

In

applicazione del succitato principio, nel caso in cui l’amministrazione ha soppresso

la rendita in via di revisione e non in via di riconsiderazione, il giudice non

può rinviare all’Ufficio AI la causa per l’espletamento di accertamenti riguardanti

i presupposti di una riconsiderazione (RCC 1986 pag. 623 [ZAK 1986 pag. 597]

citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota

365).

Infine,

la riduzione o la soppressione di una rendita a seguito di una riconsiderazione,

eseguita tramite sostituzione dei motivi, della precedente decisione è permessa

solo se nel momento della riduzione o soppressione della rendita non sussiste

un’invalidità giustificante la precedente prestazione (Mayer-Blaser, op. cit.,

pag. 262 e Müller, op. cit., pag. 100 nota 366).

2.7.3

Nel

caso concreto, questo TCA non dispone di elementi sufficienti per eventualmente

confermare in via di riconsiderazione, mediante sostituzione dei motivi e

previo rispetto del diritto di essere sentito, la soppressione della rendita. In

particolare non è dato di sapere, con la dovuta certezza, se nel 2004

l’assicurato avrebbe sfruttato al meglio la sua residua capacità lavorativa in

attività adeguate in modo tale da non giustificare, mediante raffronto dei

redditi, il riconoscimento del diritto a una mezza rendita d’invalidità. Rimane

comunque facoltà dell’amministrazione di procedere ad un riesame della decisione

11.

novembre 2004.

2.8

In

conclusione, visto quanto sopra, la soppressione ex art. 17 LPGA dalla rendita

non appare giustificata. Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l’insorgente

ha diritto alla mezza rendita anche dopo il 1° maggio 2007. Il ricorso va

pertanto accolto ai sensi dei considerandi.

2.9

In

sede amministrativa l’assicurato ha prodotto il certificato 22 febbraio 2007 del

dr. __________, reumatologo curante, il quale ha concluso per un’inabilità al

50% in attività leggera, elencando i limiti funzionali (doc. AI 108-4). Secondo

il SMR, tale certificato non evidenzia sostanziali elementi “in grado di modificare

le valutazione a suo tempo prodotte dal dr. __________” (doc. AI 110-1).

Ora,

la questione a sapere se vi è stato un cambiamento valetudinario, nel senso di

un peggioramento delle condizioni di salute accompagnate da una riduzione della

residua capacità lavorativa, può rimare irrisolta.

Va

ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del

cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza

interruzione notevole. Inoltre, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, in concreto il

23.

marzo 2007 (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.

1.

, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

casu, l’eventuale peggioramento, attestato la prima volta dal dr. __________ il

22.

febbraio 2007, non può essere preso in considerazione poiché i tre

mesi ex art. 88s cpv. 2 OAI scadrebbero ben oltre il 23 marzo 2007. Questo non preclude tuttavia all’insorgente

la possibilità di inoltrare una domanda di revisione ex art. 17 LPGA.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 23 marzo 2007 impugnata è annullata.

§§ È ripristinato, a

decorrere dal 1° maggio 2007, il diritto alla

mezza rendita di

invalidità precedentemente riconosciuta.

2. Le

spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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