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Decisione

32.2007.121

Soppressione retroattiva della rendita causa miglioramento considerevole della capacità di guadagno. Restituzione delle rendite versate a torto

17 giugno 2008Italiano92 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

rapporto peritale non contiene, in effetti, contraddizioni e presenta tutti i

requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un

apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il perito ha tenuto

conto delle singole patologie invalidanti di cui l’assicurata è affetta e ha

espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver

proceduto ad un esame approfondito del caso.

D’altra

parte pertinentemente il medico SMR ha ritenuto imprescindibile considerare

anche le valutazioni versate agli atti dal dr. __________, curante

dell’assicurata, il quale ha sottolineato come la situazione dell’assicurata

avesse subito un peggioramento dal mese di marzo 2006 a dipendenza delle

patologie lamentate ai polsi e alle mani (cfr. doc. AI 69 e sopra consid.

2.9).

A

ragione quindi il dr. __________ del SMR, confermata un’inabilità del 50% sino

al marzo 2006, per il periodo successivo ha concluso per un’inabilità come

donna delle pulizie, domestica o collaboratrice famigliare del 70% e del 50% in

un’attività leggera adatta (cfr. doc. AI 81-1 e sopra consid. 2.9).

Del

resto deve essere sottolineato che la ricorrente, nel suo ricorso, ha espressamente

dichiarato di non contestare tale risultanze mediche e in particolare di

aderire a tali gradi di incapacità lavorativa (I pag. 2 e sopra consid. 1.3).

Agli

atti non risultano, del resto, valutazioni mediche in senso opposto che mettano

in serio dubbio la perizia reumatologica o le conclusioni del dr. __________.

La

situazione in cui versa la ricorrente è peraltro ulteriormente confermata dai

rapporti relativi alle degenze da lei subite dal 6 al 28 marzo 2006 presso la Clinica

di riabilitazione di __________ (doc. AI 69) e dal 16 al 27 maggio 2006 presso

il reparto di medicina interna dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI

75).

Quanto

all’ulteriore certificazione del 26 ottobre 2007 del dr. __________, prodotta

in corso di causa dalla ricorrente, dalla stessa si evincono le note diagnosi

ma non risulta un cambiamento, segnatamente un peggioramento della situazione valetudinaria

(doc. B). D’altra parte, in data 13 maggio 2008 l’Ufficio AI ha prodotto al

TCA copia di un certificato datato 27 marzo 2008 del dr. __________, psichiatra

dell’assicurata dal 21 dicembre 2007, nel quale viene posta la diagnosi di

“Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di entità media, Sindrome

d’attacchi di panico e Agorafobia” (doc. X), certificazione che l’assicurata

non si era peraltro premurata di inoltrare a questo TCA.

In

proposito va comunque osservato, che, in ogni caso, il potere

cognitivo della presente Corte è, limitato alla valutazione della legalità

della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino

al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8

novembre 2005). Rilevante ai fini della presente vertenza è di conseguenza lo

stato di salute come si presentava fino al marzo 2007.

Un eventuale aggravamento delle condizioni dell’assicurata intervenuto

in epoca posteriore alla decisione su opposizione, segnatamente il

sopraggiungere di - nell’ambito della procedura di revisione altrimenti mai

segnalate - problematiche psichiche, potrà quindi tutt’al più giustificare una

domanda di revisione (cfr. STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; I 560/05 del 31

gennaio 2007).

2.12. L’insorgente

contesta in realtà principalmente il calcolo effettuato dall’amministrazione

per fissare il grado di invalidità al 62%.

Tra

le altre contestazioni RI 1 sembra implicitamente addurre di essere impossibilitata

oggettivamente a trovare un’occupazione per il fattore legato alla sua età

(cfr. doc. I).

A

tale proposito questo Tribunale sottolinea che l’assicurata è nata nel

1950. Al momento dell’emissione della decisione su opposizione

qui contestata ella aveva,

dunque, 57 anni.

Le

restano, quindi, ancora alcuni anni di attività prima di beneficiare di una

rendita di vecchiaia (cfr. sentenza del TFA I 617/02 del 10 marzo 2003).

Non

si può di conseguenza ritenere che la sua capacità lavorativa residua non sia

più economicamente utilizzabile sul mercato generale del lavoro

dell’assicurata, a causa della sua età.

Il

Tribunale federale ha, infatti, stabilito che questa circostanza si realizza nei

casi in cui un assicurato è molto vicino al pensionamento (a quest’ultimo proposito, cfr. STF I 462/02 del 26 maggio 2003,

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35; STF I 401/01 del 4 aprile 2002; STF I 617/02

del 10 marzo 2003. Al contrario, per dei casi in cui il Tribunale federale ha

considerato ancora economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua

di un assicurato a cui restano ancora alcuni anni lavorativi prima del pensionamento,

cfr. STF I 831/05 del 21 agosto 2006; STF I 293/05 del 17 luglio 2006; STF I

359/2006 del 22 giugno 2007; STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004; STF I 246/02 e

247/02 del 7 novembre 2003; STF I 304/06 del 22 gennaio 2007; STF I

376/05 del 5 agosto 2005; STF I 500/06 del 30 agosto 2007).

Dell’età della paziente si potrà tutt’al più tener conto in sede di confronto

dei redditi e in particolare nella fissazione del reddito da invalida (cfr.

consid. 2.17).

In esito alle considerazioni esposte al consid. 2.11 e a quanto

appena esposto, il TCA deve concludere che - dal punto di vista medico -

l'assicurata è limitata nell’esercizio della sua abituale professione di

domestica/collaboratrice domestica in misura del 70% e in un’attività

medio-leggera adeguata al suo stato di salute in misura del 50%.

2.13. Si

tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico,

segnatamente in relazione al periodo successivo al marzo 2006 ritenuto che,

come abbiamo visto, l’attribuzione della mezza rendita fino a questa data non è

oggetto di censura.

Visto

che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.

2.5.), il TCA ritiene determinante il 2006, come del resto riconosciuto

dall’Ufficio AI (cfr. doc. 24-1, 25-1, A1) e non contestato dall’assicurata.

Per

quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che

l’amministrazione ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr.

64’560.-- , riferito all’anno 2005, ritenendo il salario indicato

dall’assicurata nello scritto 19 gennaio 2006 (cfr. doc. AI 64-1).

Rivalutandolo secondo l’indice di aumento dei salari nominali si ottiene per il

2006 un reddito pari a fr. 65'334 (+ 1,2% per il 2006; cfr. tabella

relativa all’evoluzione dei salari nominali dei prezzi al consumo e dei salari

reali 1990-2006 pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

L’insorgente

non contesta di per sé tale dato, ma ha sollevato alcune obiezioni in merito al

fatto che tale reddito, realistico per la realtà ticinese, non lo sarebbe

invece se paragonato ai salari a livello svizzero. Su tale censura questo TCA

tornerà nel prosieguo (cfr consid. 2.14).

2.14. Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la ricorrente

contesta la procedura adottata dall’amministrazione e in particolare

l’applicazione del reddito mediano federale sulla base delle TA1.

Ora,

in tema di reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri

questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione.

Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati

salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal

TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone

in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,

ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente

percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,

questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,

pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito

costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e

assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora

direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così

precisato la propria giurisprudenza:

" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato

al dottor Carlo Malaguerra, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto

del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una

recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle

vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora

conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono

abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari

fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des

salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag.

85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in

modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone

per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro

Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi

occorre sapere:

- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad

es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale

motivo?

- In caso di risposta negativa:

Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre

applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. V bis)

Il

dottor Malaguerra ha così risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In

allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori

specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il

salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive

(livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora possibile precisare che il 50% dei

lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704

franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre

per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA

14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1

relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta

per settore economico (…)."

(cfr. doc. V bis)

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha

quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la

tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi

che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato

salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998

per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe

per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un

risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36;

DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I

76)."

Su

questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT

II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed.

Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona

2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance

du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité

sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,

"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in

Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &

Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In

una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA

ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte

plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

" (...)

8.2 In primo luogo

si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.),

un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa

se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni

di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si

oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e

di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune

regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3 Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone

di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da

invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o

restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di

un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si

correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per

l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli,

a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero

nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o

addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora

in un'altra.

8.4. A ciò si aggiunge

che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5 Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale

di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle

assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

" Quanto alla questione della tabella applicabile tra le

varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure."

Alla

luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti,

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RtiD II-2006, p.

311ss.), il reddito da invalido per i nuovi casi, e quindi anche nel caso

che ci occupa, deve essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione

dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetterà

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il

22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il

nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo

ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato

che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions

de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la

structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations

régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier

trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances

sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice

circolare, ha sottolineato quanto segue:

" Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire

est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs

si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le

dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le

point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

Le censure sollevate

dalla ricorrente in merito all’applicabilità dei salari statistici svizzeri non

possono quandi trovare accoglimento, avuto anche riguardo a quanto esposto al

considerando che segue.

2.15. D’altra

parte nella specie deve essere osservato che in una sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata

dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe

conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo

il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze

percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai

lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero

dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella

TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296,

riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei

salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr.

67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai

Considerandi

livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U

404/05, consid. 2.3.4).

Ci

si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta Corte

ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito

prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività

paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a

ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno

modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato

negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il

reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag.

44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari

usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02];

cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del

reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere

che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore

di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice,

inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori

attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è

pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo

di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore

nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS

(edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni),

quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il

2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique,

12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,

tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3,

che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei

redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli

elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere

tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito

ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più

recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese

oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera

retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della

Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui

all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle

considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della

più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente -, che non ammette

più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle

grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da

invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr.

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre

2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal

valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si

ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x

41.6

[La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato

all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella

B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto

della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi

una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare

adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto:

limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il

raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido

di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità

arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327).

2.16

Nella

specie, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori e attività semplici e

ripetitive nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4'019.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a fr.

4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr.

4'189.80 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

D’altra

parte, emerge dall’incarto che l’assicurata, se avesse continuato a lavorare

quale governante presso l’ultimo datore di lavoro presso il quale è stata

attiva sino alla fine di marzo 2006, avrebbe guadagnato nel 2006 fr.

65’334.-/anno per un’occu-pazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.13 e doc. AI

64-1), corrispondenti a fr. 5'444.50/mese.

Occorre

ora esaminare se siano in concreto realizzati i presupposti per ridurre il

reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui

alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al

considerando precedente (cfr. pure STFA I 379/05 del 26 gennaio 2006). La

ricorrente adduce che tale reddito, di fr. 65'334, costituisce un salario

ticinese che sicuramente è inferiore ai salari, per pari attività, erogati in

Svizzera.

Ora, esaminati i dati statistici questa Corte deve constatare che l’addotto

divario tra il salario percepito dall’interessata e quelli mediani svizzeri in

realtà non esiste. In effetti, tale reddito non si situa affatto sotto la media

svizzera dei salari per un'attività equivalente, cioè fr. 3'309.- o fr. 39'708.-

annui (cfr. Tabella TA1 p.to 93 “services personnels” per il 2006). Nemmeno

volendo prendere, per questo settore professionale (che a mente di questo

Tribunale, fra quelli statistici, maggiormente si avvicina alla professione

esercitata dall’interessata di collaboratrice domestica o governante, cfr. in

effetti anche STCA del 17 ottobre 2007 nella causa O., 32.2006.157) la posizione

professionale più retribuita, vale a dire quella che presuppone qualifiche superiori,

il salario statistico svizzero per il 2006, di fr. 3'754.- mensili o fr. 45'048.-

annui, ancora risulta ampiamente inferiore al salario che avrebbe percepito la

ricorrente dal suo ultimo datore di lavoro ticinese.

Va

detto a tiolo abbondanziale che l’addotto divario salariale nemmeno si realizza

considerando, per pura ipotesi di lavoro, il salario statistico mediano

nel settore privato svizzero relativo a professioni svolte da personale

femminile, pari a fr. 4’875.- mensili o fr. 58'500 .- annui rispettivamente a

fr. 60'986.- se riportato su 41.7 ore (cfr. tabella TA1 per il 2006).

Non sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido, in applicazione della prassi appena menzionata al

consid. 2.15.

Il reddito statistico da invalida da considerare ammonta, pertanto,

a fr. 50'277.60- annui.

2.17

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio da invalido. La

riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "…

di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del

lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La

nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di

reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali

derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare

soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung

der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu

vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund

der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst

werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern

über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I

640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte

vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche

Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden,

nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus,

"dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige

verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit

Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und

dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen

hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch

erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im

massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu

berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie

Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale

Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V

79.

Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des

Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten

zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung

und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt

hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein

triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu

setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als

näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht

auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor).

Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der

Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird

auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch

teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der

Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um

vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15%

vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch

auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA

succitata)

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04,

consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio

di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da

un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato

alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi

non sempre coerente.

A

titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I

594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al

momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di

riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato

equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi

che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per

conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid.

4.3

, la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito

statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato

completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi,

“en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de

l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In

un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 -

concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio -

l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del

resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza

federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati

che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai

60.

anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al

fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la

necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità

di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7,

405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid.

4.2

), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a

direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA

del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema

si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale,

assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene

di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad

ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale

corrisponde una decurtazione del 5%.

Per

quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla

limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso

concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano

l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque

giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo

senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in

cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione

(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività

leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in

cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle

difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella

causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del

15% per ragioni di salute).

La

presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione

massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa

S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella

già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato

una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla

salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA

succitata, consid. 2.11.)

In

concreto l’Ufficio AI non ha applicato alcuna una riduzione.

Questa

Corte, alla luce della giurisprudenza sopra citata, nonché delle specifiche

circostanze del caso in esame, in particolare delle limitazioni dettate dalla

problematica della mano e della schiena segnalate dal dr. __________ e del

fatto che l’assicurata può svolgere un’attività adeguata unicamente nella

misura del 50% (cfr. consid. 2.9.) e che è nata nel 1950, ritiene giustificata

una riduzione del 15% (10% per il fatto di poter lavorare unicamente a tempo

parziale e per le limitazioni addebitabili al danno alla salute + 5% per l’età

“avanzata”).

Partendo,

quindi, da un salario da invalida di fr. 50'277.60 annui e ritenuta un’esigibilità del 50% (cfr. consid.

2.9

), ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico

dell'insorgente nel 2006 risulta, quindi, essere pari a fr. 21'368.--

(fr. 25'138.80 - (fr. 25'138.80.-- x 15: 100)).

Confrontando

ora questo dato con l'importo di fr. 65’334.-- corrispondente al reddito che

l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2006 (cfr.

consid. 2.13 e 2.16.), emerge un’incapacità al guadagno pari al 67,3%.

Da notare

che tale grado d invalidità poco si scosta da quello, del 62%, ammesso

dall’amministrazione nel provvedimento impugnato.

Queste

circostanze non permettono quindi di accertare, nel periodo successivo al marzo

2006, un grado di invalidità conferente il diritto ad una rendita intera (vale

a dire superiore al 70%) e ciò, con ogni verosimiglianza, anche volendo

considerare l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al 2007 (come

visto, occorre valutare se vi è stata una modifica

di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della

decisione impugnata, cfr. DTF 130 V 140).

È

a ragione dunque che l’Ufficio AI ha attribuito all’insorgente, a decorrere dal

mese di giugno 2006, vale a dire trascorsi tre mesi dall’accertato

peggioramento delle sua condizioni (art. 88a cpv. 2 OAI), il diritto a tre

quarti di rendita di invalidità.

Ne discende il rigetto del ricorso 17 aprile 2007 e, di conseguenza,

la conferma della decisione su opposizione del 7 marzo 2007.

2.18

Con

il ricorso 31 ottobre 2007 avverso il provvedimento dell’Uffi-cio AI del 11 ottobre

2007- con il quale l’amministrazione, a seguito della decisione su opposizione

del 7 marzo precedente, ha semplicemente proceduto al calcolo della prestazione

da erogare all’assicurata (cfr. consid. 1.5) - l’interessata fa valere le medesime

contestazioni contenute nel ricorso del 17 aprile 2007.

Ritenuto

comunque come la ricorrente in tale ricorso abbia dichiarato di contestare “il

reddito annuo medio determinante (che si ritiene sia superiore), sia la durata

delle contribuzioni computabili (23), che si reputa invece sia superiore, come

pure la scala delle rendite applicabili (34) che pure si ritiene sia superiore”

(ricorso punto 1., pag. 2), in data 5 maggio 2008 la vicecancelliera ha chiesto

delucidazioni in merito all’Ufficio AI, il quale in data 17 maggio ha così

evaso la richiesta:

" Egregi signori,

prima

di entrare nel merito del calcolo della rendita, occorre premettere che con le

decisioni contestate si è semplicemente ripristinato il diritto alla rendita

concessa con decisione UAI del 7 marzo 2001 a far tempo dal 1° giugno 2001.

Motivo per cui le prestazioni riconosciute sono basate sulla base del calcolo

eseguito a suo tempo.

Per

il calcolo delle rendite ordinarie dell'assicurazione per l'invalidità si

applicano per analogia le disposizioni della LAVS (art. 36 cpv. 2 LAI).

Le

rendite ordinarie sono assegnate in forma di:

a. rendite

complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;

b. rendite parziali agli assicurati che

hanno un periodo di contributo incompleto (art. 29 cpv. 2 LAVS).

Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha

compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgente dell'evento

assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

Il

periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di

anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter

cpv. 1 LAVS).

La

rendita è calcolata in base al redito annuo medio. Esso si compone:

a. dei

redditi risultanti da un'attività lucrativa;

b. degli

accrediti per compiti educativi;

c. degli

accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS).

In

concreto, il periodo di assicurazione dell'assicurata va dal 1° gennaio 1971

(anno seguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre

2000.

(anno precedente l'inizio del diritto alla rendita). Durante questo

periodo risulta una contribuzione di 23 anni in luogo dei 30 come gli

assicurati della sua classe di età; infatti, risulta che l'insorgente è entrata

in Svizzera il 18 aprile 1980 come si evince dal permesso di domicilio tipo

"C" allegato agli atti. Pertanto a partire da tale data l'assicurata

può beneficiare di anni interi di contribuzione, mentre prima di questa data,

la durata contributiva è definita dai periodi iscritti sul conto individuale

personale e ciò significa: per il 1971 6 mesi, il 1972 4 mesi, il 1973 12 mesi,

il 1974 5 mesi e il 1980 9 mesi. Il rapporto tra gli anni contributivi

effettivamente assolti e quelli previsti dalla classe di età determina poi la

scala delle rendite n° 34.

La

somma dei redditi da attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice

previsto per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

di cui all'articolo 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa

per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di

calcolo esposte all'articolo 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione

è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito medio, edite

dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51

OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell'assicurato

determinante per la rendita.

Nel

presente caso, la prima registrazione determinate nel conto individuale è avvenuta

nel 1971. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere

1.253

L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di

contribuzione di 23 anni.

Ne

discende che la media dei redditi da attività lucrativa, nel 2001, anno

determinante,si fissa in fr. 28'174.-- (517'154 x 1.253 : 23).

Per

ogni anno in cui un assicurato ha provveduto all'educazione dei figli minori di

16.

anni è accordato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima

vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.

Dal

matrimonio sono nati 3 figli, __________ nel 1972, __________ nel 1975 e __________

nel 1978.

Nella

fattispecie, vanno attribuiti accrediti dal 1973 (anno susseguente la nascita

del primo figlio) al 1994 (compimento del 16esimo anno di età

dell'ultimogenito).

Nessun

accredito è però assegnato quando la ricorrente si trovava all'estero e non era

assicurata in Svizzera.

Inoltre,

nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l'anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

Se

una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano

questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso

per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS),

Infine,

l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli

anni civile di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies

cpv. 3 LAVS).

La

media dell'accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente

formula:

(rendita di vecchiaia annua mina x 3) x numero di bonifici

educativi

durata di contribuzione computabile

(marg. 5446 delle

Direttive sulle rendite, edite dall'UFAS).

Ne consegue quindi che

vanno considerati 16 mezzi accrediti. Nel 2001 tali accrediti ammontavano a fr.

12'897.-- (1'030 x 12 x 3 x 8 : 23).

Il redito annuo medio

della rendita corrisponde pertanto, nel 2001, a fr. 42'024.-- (28'174 + 12'897

= 41'071 e arrotondamento al limite superiore conformemente alle tabelle edite

dall'UFAS), nel 2005 a fr. 43'860.-- e nel 2007 a fr. 45'084.-- per un importo

mensile di fr. 658.-- dal 1° gennaio 2006 (mezza rendita), fr. 987.-- dal 1° giugno

2006.

e fr. 1'014.-- dal 1° gennaio 2007 (tre quarti di rendita).

Gli importi assegnati

risultano così essere corretti." (Doc. XII/bis)

I

calcoli illustrati dall’amministrazione non prestano fianco a critica alcuna e

meritano quindi integrale conferma. Rilevato altresì come con scritto 11 giugno

2008.

la ricorrente, preso atto della comunicazione 26/27 maggio 2008

dell’Ufficio AI, abbia dichiarato di ritirare la contestazione in merito a

reddito determinante, durata delle contribuzioni e scala rendite applicabile

(XIV), ne deriva che anche tale ricorso va respinto con contestuale conferma

del provvedimento 11 ottobre 2007.

2.19

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito delle vertenze, le spese di complessivi fr. 300.-- sono a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi del 17 aprile e 31 ottobre 2007 sono respinti.

2. Le

spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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