32.2007.121
Soppressione retroattiva della rendita causa miglioramento considerevole della capacità di guadagno. Restituzione delle rendite versate a torto
17 giugno 2008Italiano92 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.121
Data decisione, Autorità:
17.06.2008, TCA
Titolo:
Soppressione retroattiva della rendita causa miglioramento considerevole della capacità di guadagno. Restituzione delle rendite versate a torto
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
ORDINE DI RESTITUZIONE
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 72 CPC-TI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.121
32.2007.341
FC/sc
Lugano
17 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 17 aprile 2007 e
31 ottobre 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 marzo
2007 e la decisione dell’11 ottobre 2007 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1950, di professione collaboratrice domestica/governante, in accoglimento
di una domanda di prestazioni AI presentata nel marzo 2001, dal 1. giugno 2001
è stata posta al beneficio di una mezza rendita per un grado d’invalidità del
52% in quanto sofferente di dolori lombari irradianti alla gamba destra (cfr.
decisione dell’Ufficio AI 13 ottobre 2003, doc. AI 43).
Avviata
nel settembre 2005 una procedura di revisione, dopo aver interpellato i medici
curanti, con decisione 24 novembre 2005 l'amministrazione ha soppresso retroattivamente
dal 1. luglio 2005 la mezza rendita ritenendo intervenuto un miglioramento
considerevole della capacità di guadagno dal profilo economico con un grado di
invalidità del 35% nel 2005 (doc. AI 55). Nelle sue motivazioni
l’amministrazione ha affermato quanto segue:
" (...)
Esito degli accertamenti:
● Dalla documentazione acquisita in sede di revisione
d'ufficio, avviata nel corso del mese di settembre 2005, in particolar modo
dalla documentazione economica risulta che lei dal 01.04.2005 lavora al 50 %
come governante presso la __________ di __________, con una retribuzione
mensile di Fr. 2'690.- (x 12 mensilità = annui Fr. 32'280.-).
Nel precedente lavoro di impiegata domestica,
aggiornando il salario al 2005, senza il danno alla salute avrebbe potuto
guadagnare un salario annuo di Fr. 49'459.-.
Il
confronto dei due redditi determina l'attuale grado Al, come da tabella:
Reddito
annuale esigibile:
senza
invalidità CHF 49'459.
con
invalidità CHF 32'280.
Perdita
di guadagno CHF 17179.- = Grado d'invalidità
35 %
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% e che
lei non ha osservato l'obbligo di informare che le incombe, le dobbiamo
sopprimere la rendita con effetto retroattivo.
Decidiamo pertanto:
1. II versamento della rendita viene revocato retroattivamente
al 01.07.2005 (art. 88 a cpv 1 OAI).
2. Il mancato ossequio dell'obbligo d'informare concerne
il periodo tra il 01.07.2005 ed il 01.09.2005. Le prestazioni ricevute
ingiustamente sull'arco di questo periodo devono essere restituite (art. 25 della
Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali
(LPGA)). Riceverà una decisione separata in merito. (...)" (Doc. AI 55-2,
inc. 32.2007.341)
Con
separato Ordine di restituzione del 1. dicembre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurata
la restituzione di fr. 5'136 pari alle rendite versate a torto nel periodo dal
1. luglio al 31 dicembre 2005 (doc. AI 56-1).
1.2. A
seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA
1, dopo aver ordinato una perizia reumatologica e chiesto il rapporto della
consulente in integrazione professionale, con decisione su opposizione 7 marzo
2007 l’Ufficio AI ha parzialmente accolto l’opposizione e, di conseguenza,
annullato l’ordine di restituzione del 1. dicembre 2005 e ripristinato il
diritto alla mezza rendita per un grado di invalidità del 50% e accordato il
diritto a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 62%, a
decorrere dal 1. giugno 2006 motivando come segue:
" (...)
4. Nel caso specifico, per quel che
attiene alla questione economica, lo scrivente ufficio concorda con quanto
indicato dall'assicurata in sede di opposizione, e cioè che senza il danno alla
salute e lavorando a tempo pieno avrebbe potuto conseguire nell'anno 2005 CHF
64'560.--, mentre con il danno alla salute CHF 32'280.- (sempre nel 2005),
per cui la mezza rendita è stata erroneamente soppressa. La stessa deve quindi
essere ripristinata a partire dal 1. luglio 2005, per cui l'importo di CHF
5'136.- non dovrà essere restituito.
5. Per quanto riguarda l'annunciato
peggioramento dello stato di salute, come visto, a seguito dell'opposizione e
della nuova documentazione medica presentata, il danno alla salute è stato
rivalutato a mezzo di esame peritale per il tramite del Dr. __________.
Quest'ultimo, tramite rapporto del 13 novembre 2006, ha potuto attestare una
situazione stazionaria per quanto riguarda la colonna vertebrale ma un
peggioramento per la problematica relativa alle mani ed ai polsi. II dossier è
stato nuovamente sottoposto al medico SMR il quale ha potuto attestare, a far
tempo dal mese di marzo 2006 (momento dell'insorgenza del peggioramento dello
stato di salute), un'incapacità lavorativa globale pari al 70% nelle attività
precedentemente svolte di addetta alle pulizie - domestica - collaboratrice famigliare
ed una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate allo stato di
salute.
6. A seguito di queste nuove risultanze
mediche, il dossier è stato sottoposto alla consulente in integrazione
professionale, con l'invito a procedere ad un nuovo confronto dei redditi.
Alla luce della più recente giurisprudenza imposta
dall'Alta Corte federale sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari (tabelle
RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla
tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grande regioni (STFA
12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P.,
1222/04).
Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali
redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al
fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di
influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le
limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado
di occupazione (cf. DTF 126 V 75).
Come precedentemente indicato, senza il danno alla
salute la signora __________ nell'anno 2005 (i dati RSS per l'anno 2006 non
sono ancora a nostra disposizione) avrebbe potuto conseguire CHF 64'560.--.
Malgrado il danno alla salute ed esercitando
un'attività adeguata a metà tempo avrebbe invece potuto conseguire CHF 24'535.-
(tabelle RSS, valori federali, settore femminile).
Il confronto
di questi redditi permette di determinare un grado d'invalidità del 62%.
In definitiva è quindi corretto ripristinare il diritto
ad una mezza rendita Al con un grado del 50% dal 1. luglio 2005 ed aumentare
tale rendita a tre quarti, con un grado del 62%, dal 1. giugno 2006 (art. 88a,
cpv. 2 OAI). (...)"
(Doc. AI 86-3+4, inc. 32.2007.341)
1.3. Avverso
tale decisione su opposizione l’assicurata, assistita dal suo legale, ha presentato,
il 17 aprile 2007, ricorso al TCA con il quale ha chiesto il riconoscimento,
dal 1. giugno 2006, di una rendita intera facendo valere quanto segue:
" (...)
2.
Si
precisa che non si contesta il fatto che, dal marzo 2006, l'assicurata è da
ritenere inabile al lavoro nella misura del 70% come donna delle
pulizie-domesticacollaboratrice familiare, e nella misura del 50% in altre
attività a lei adatte (attività leggere, con rispetto dell'ergonomia della
schiena, prevalentemente sedentarie). Il tutto dal marzo del 2006.
Si
contesta invece recisamente il calcolo effettuato dall'Ufficio Al con il quale
si giunge ad un tasso di invalidità del 62%.
Prove: doc., testi
3.
In
primo luogo, si contesta recisamente l'applicazione del reddito mediano
federale (tabella TA1) nell'ambito del calcolo del reddito ipotetico da
invalida. In effetti, nella definizione stessa del grado di invalidità, viene
comparato il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido.
Ora,
nella fattispecie, nel caso di una persona che vive in Ticino, con la famiglia
che abita in Ticino, già in età professionalmente avanzata, ecc., il reddito
che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione
di provvedimenti d'integrazione va valutato secondo criteri ticinesi, ossia
quelli della realtà nella quale vive la qui ricorrente. Tutto il resto è
perfettamente illusorio, ingiusto e discriminante, e si ritiene che il recente
mutamento di giurisprudenza da parte del TFA sia socialmente, eticamente ed
economicamente scorretto, fuori dalla realtà ed insostenibile. Ancora una volta
del resto, ad andarci di mezzo sono i più deboli, e nessuna teoria mi potrà convincere
del contrario.
Si contesta quindi il reddito da invalida calcolato
dall'AI di fr. 49'070,00 (24'535,00 x 2), anche ai sensi di quanto già detto.
Si ritiene invece applicabile la tabella ticinese, da cui un reddito da
invalida di fr. 19'404,00 (fr. 38'808, calcolato al 50%). Già solo per questo
motivo, la percentuale di invalidità è del 69,94%, arrotondato al 70% da cui il
diritto ad una rendita intera.
Prove: doc., testi
4.
In
via alternativa, se codesto lodevole TCA intende comunque applicare la tabella
fedarale, allora occorre essere conseguenti, e considerare quale reddito da
valida non il reddito che l'assicurata avrebbe potuto percepire in Ticino prima
della malattia (fr. 64'560,00, che non si contesta), ma quello che avrebbe
potuto percepire in Svizzera.
Orbene,
e dato che la somma di fr. 64'560,00 trattasi di un salario ticinese, se codesto
lodevole TCA dovesse insistere nell'applicazione della tabella federale, allora
che si adegui il salario da valida della qui ricorrente ai parametri federali.
Dato che i salari federali sono più elevati, in media rispetto a quelli ticinesi,
di almeno il 20% (e basta fare il raffronto fra la tabella federale TA1 e la
tabella ticinese nell'ambito dei dati statistici), applicando la tabella
federale al reddito da valida si dovrebbe considerare un salario da valida (nel
2005) di fr. 77'472,00 annui (fr. 64'560,00 + 20%). Del resto, se non si
procedesse in questo senso, vi sarebbe una discriminazione fra un assicurato
che vive e lavora, ad esempio, a __________ e quello che vive e lavora, ad
esempio, in Ticino.
In
questo secondo caso, abbiamo un tasso di invalidità del 68,33%, con diritto ad
una
rendita
dei ¾.
Prove: doc., testi
5.
Tuttavia,
rispetto ai redditi da invalida di cui sopra, va detto che occorre dedurre
dagli stessi un percentuale a titolo di "deduzione sociale", ciò che
l'Ufficio AI non ha minimamente considerato. Del resto, la stessa decisione su
opposizione qui impugnata cita che, in base alla giurisprudenza federale (che
evidentemente viene applicata solo quando fa comodo), i redditi da invalido
possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di
considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di
influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le
limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità ed il grado
di occupazione (DTF 126 V 75). Tutto molto bello.
Il
fatto che è l'Ufficio Al ha certo citato la giurisprudenza in materia. Non ha
però applicato alcuna deduzione sociale, e nemmeno ne ha spiegato il motivo.
Ciò è contestato e non può essere condiviso dalla ricorrente.
In
questo caso, si ritiene invece equo e giustificato considerare una deduzione
sociale, nell'ambito dell'ammontare del reddito ipotetico da invalida
dell'assicurata, del 20%, ritenuti i seguenti motivi:
- la particolare situazione medica
dell'assicurata, che è assai grave e che non solo le impedisce di fatto di
svolgere la sua precedente attività, ma la limita comunque considerevolmente
anche in attività leggere (che devono essere prevalentemente sedentarie e
devono rispettare l'ergonomia della schiena);
- la sua situazione sociale,
culturale, scolastica (ha una scolarizzazione assai bassa);
- la sua situazione anagrafica (ha
57 anni, e professionalmente è una persona anziana, anzi molto anziana);
-
il fatto che sia comunque una cittadina straniera;
- l'attuale stato del marcato del
lavoro, dove per le persone con handicap vi è poco spazio.
Prove: doc., testi
6.
In
conseguenza di quanto sopra, tenuto conto anche di una deduzione sociale del
20% (ritenuto appunto che l'Ufficio Al, senza del resto la minima motivazione,
non è nemmeno entrato nel merito di una deduzione sociale nell'ambito del
calcolo del reddito da invalida), l'assicurata, dal 1 giugno 2006, ha diritto
ad una rendita AI intera, sulla base di un grado di invalidità di almeno
l'80%. Per il resto, non si contesta la decisione su opposizione qui impugnata,
che si chiede comunque venga riformata come richiesto in sede di petitum.
(...)" (Doc. I, inc. AI 32.2007.121)
1.4. Con
risposta 15 maggio 2007 l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione 7 marzo 2007, ha postulato la reiezione del ricorso
affermando:
" Preso atto dell'allegato ricorsuale, rilevato come il
medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di
opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i
contenuti della propria decisione su opposizione, postulandone integrale
conferma.
In
merito al rapporto del Servizio integrazione professionale (cfr. rapporto
08.02.07, doc. Al n. 84-1) si osserva che le limitazioni funzionali mediche
sono state debitamente considerate nella valutazione della capacità lavorativa
residua dell'assicurata (cfr. perizia posta dal Dr. med. __________ del
13.11.2006, doc. Al n. 77-1 e ulteriore valutazione del Servizio medico
competente dell'AI (SM R) del 01.02.2007, doc. Al n. 81-1, il quale ha
considerato una capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate,
leggere, con rispetto dell'ergonomia della schiena, prevalentemente sedentarie),
pertanto riduzioni relative a questioni ergonomiche/sedentarie non sono
concesse. Eventuali altre riduzioni non sono state riconosciute dal consulente
in integrazione professionale." (Doc. IV, inc. 32.2007.121)
Con
scritti 24 maggio e 12 novembre 2007 la ricorrente ha notificato ulteriori mezzi
di prova (VI, VIII).
Nelle
osservazioni 2 gennaio 2008 l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione
del ricorso facendo riferimento alle annotazioni del medico del Servizio Medico
Regionale dell’AI del 27 dicembre 2007 (XIII).
1.5. Con
un’ulteriore decisione del 11 ottobre 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1
il diritto a tre quarti di rendita, inclusa la completiva per il coniuge, dal
1. giugno 2006 quantificando la prestazione in fr. 1'284.-, rispettivamente fr.
1'319.- mensili dal 2007 (doc. A).
Con
ricorso 31 ottobre avverso tale decisione l’assicurata, sempre tramite il suo legale,
ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera dal 1. giugno 2006 sulla
base in sostanza delle medesime argomentazioni presentate nel ricorso 17 aprile
2007 (doc. I inc. 32.2007.341).
In
data 12 novembre 2007 la ricorrente ha fatto pervenire un certificato medico
del dr. __________ datato 26 ottobre 2007 (IV).
Con
risposta del 8 novembre 2007 l’Ufficio AI ha chiesto la conferma del provvedimento
11 ottobre 2007 impugnato facendo ulteriormente valere:
" Come richiesto presentiamo la risposta al nuovo ricorso
interposto da parte ricorrente chiarendo quanto segue:
- lo scrivente Ufficio ha emesso la
decisione su opposizione datata 7 marzo 2007 con la quale riconosceva il
ripristino del diritto ad una mezza rendita d'invalidità con grado del 50% dal
1° luglio 2005 con incremento del diritto a tre quarti di rendita con grado del
62% dal 1° giugno 2006. Nel dispositivo della decisione su opposizione veniva
indicato al punto 3 che "Per quanto attiene all'importo della rendita,
verrà emanata una decisione separata" (doc. AI n. 86);
- avverso la decisione su
opposizione l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, inoltrava ricorso il 17
aprile 2007 al TCA (doc. AI n. 93);
- con risposta 15 maggio 2007 lo scrivente
Ufficio ha chiesto al TCA, dopo avere esposto le considerazioni del caso, di
confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, di respingere il ricorso
(doc.
AI n. doc. AI n. 94, causa al TCA n.
32.2007.121);
- l'avv. RA 1, nell'annotazione
all'incarto redatta dal Segretario Ispettore __________ (doc. Al n. 97), ha
chiesto all'Ufficio AI di emettere la decisione relativa al riconoscimento
delle rendite risolte nella decisione su opposizione, causa problemi finanziari
dell'assicurata;
- l'Ufficio Al ha, quindi, dato
seguito alla richiesta del legale inviando la delibera dell'8 agosto 2007 alla
cassa cantonale di compensazione, ente competente per il computo della rendita
(doc. Al n. 102; si osserva che nella delibera pag. 2 sotto "osservazioni"
è stato chiaramente indicato che la decisione andava intimata anche al
rappresentante legale), e allegando la motivazione "come da decisione
su opposizione del 7 marzo 2007 l'assicurata è posta a beneficio di una mezza
rendita Al di grado del 50% dal 1. luglio 2005 e di una tre quarti di rendita
Al di grado 62% dal 1. giugno 2006" (doc. Al n. 100). Nei mezzi di
diritto l'amministrazione ha specificato che "Contro il calcolo
della rendita mensile può essere interposto ricorso, in forma scritta,
entro 30 giorni a decorrere dalla notifica, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (...)" (sottolineatura della redattrice);
- le decisioni di rendita datate 11
ottobre 2007 (doc. Al n. 103 e 104), con allegate le motivazioni, sono quindi
state spedite all'assicurata.
Contro
le decisioni del calcolo della rendita è stato interposto nuovo ricorso al TCA.
Il ricorso riprende, però, il contenuto di quello precedente relativo alla
causa n. 32.2007.121, tuttora pendente dinanzi al lodevole TCA. Dal contenuto
del ricorso non risulta che parte ricorrente abbia formulato contestazioni specifiche
relative al calcolo della rendita mensile, indicando dapprima di "essere
rimasto stupito da una simile decisione", quando l'emissione della
medesima è stata espressamente richiesta, e di contestare "la decisione
qui impugnata, a mezzo della quale la signora RI 1 è stata messa al beneficio
di una rendita Al di 3/4, con grado di invalidità del 62%, dal 1 giugno 2006.
Si contesta pure sia il reddito annuo medio determinante (che si ritiene sia
superiore), sia la durata delle contribuzioni computabili (23), che si reputa
invece sia superiore, come pure la scala delle rendite applicabili (34), che
pure si ritiene sia superiore".
Si
chiede, quindi, al lodevole TCA di chiarire con parte ricorrente se il calcolo
della rendita è contestato e, se del caso, di addurre le specifiche
contestazioni. In caso contrario, tale ricorso è sovrapponibile a quello già
pendente dinanzi al TCA con n. di riferimento 32.2007.121.
Ad
ogni modo, avverso tali generiche contestazioni, lo scrivente Ufficio si limita
a chiedere al lodevole Tribunale di volere confermare le decisioni impugnate
respingendo il ricorso." (Doc. VI, inc. 32.2007.341)
1.6. Il 5 maggio
2008 il TCA ha quindi chiesto all’amministrazione delucidazioni in merito al
calcolo della rendita. L’Ufficio AI ha dato seguito alla richiesta con uno
scritto del 27 maggio 2008 che è stato intimato alla ricorrente per
osservazioni (XII-XII, XIV).
in
diritto
In ordine
2.1. L'art.
72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto
sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che
il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a) quando sia dato un caso
di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per
ragione di materia;
b) quando, essendo dirette
contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.
Nell'evenienza
concreta, visto che i ricorsi presentati dall’insor-gente sono diretti contro
due decisioni rilasciate dallo stesso assicuratore (Ufficio AI) e che esse sono
tra loro strettamente connesse, le procedure ricorsuali sono congiunte in un
unico procedimento giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007;
SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K
150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V
33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K
139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).
Ritenuto
inoltre come l'avv. RA 1 patrocini la ricorrente in entrambe le cause di cui
agli Incc. nn. 32.2007.121 e 32.2007.341, il presente giudizio sarà intimato
solo a quest'ultimo in un unico esemplare.
2.2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA
del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella
causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del
29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel
merito
2.4. Con
le decisioni impugnate l’amministrazione, effettuata una revisione della mezza
rendita erogata all’assicurata a far tempo dal 1. giugno 2001, ha confermato la
mezza prestazione e ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita a far
tempo dal 1. giugno 2006 ritenuto intervenuto un peggioramento delle condizioni
di salute dal marzo 2006.
La
ricorrente contesta il diritto tre quarti di rendita dal 1. giugno 2006
ritenuto come, a suo avviso, da tale data avrebbe diritto ad una rendita
intera.
Litigioso
resta pertanto in questa sede il diritto a prestazioni dell’assicurata a far
tempo dal 1. giugno 2006.
Per
contro la conferma della mezza rendita (già erogata dal 1. giugno 2001) anche
successivamente al 1. luglio 2005 e il conseguente annullamento dell’ordine di
restituzione emanato dall’Ufficio AI il 1. dicembre 2005 non costituiscono più
un tema litigioso.
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita
intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi
almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un
quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,
pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività
da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,
previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto
alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre
2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI
nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a
tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità
per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche
le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il
capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Resta
da precisare che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
2.8. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità,
è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado
d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata
inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, STFA non pubbl. 28
giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V
30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario
che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto,
ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38,
consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata,
consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
2.9. Nell’evenienza concreta, dal 1. luglio 2005 l’assicurata è
stata messa al beneficio di una mezza rendita, per un’inabilità al lavoro del
50%, in quanto affetta da diversi problemi e in particolare da fibromialgia,
sindrome cervicovertebrale bilaterale, periartropatia omeroscapolare
tendinotica alla spalla destra (doc. AI 25; decisione del 13 ottobre 2003, doc.
AI 43-1).
La
decisione dell’amministrazione si era fondata sulla documentazione medica acquisita
agli atti e segnatamente sulla valutazione pluridisciplinare esperita su incarico
dell’Ufficio AI dai periti del Servizio accertamento Medico dell’AI (SAM), i
quali, nella perizia 14 gennaio 2003 così si esprimevano:
" (...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'A.
presenta una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno ma
con rendimento ridotto), come collaboratrice famigliare e donna di pulizie.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A.
presenta principalmente disturbi nel campo reumatologico.
A
causa di queste patologie l'A. presenta una capacità lavorativa del 60% come domestica,
donna di pulizie, collaboratrice famigliare (presenza durante tutto il giorno,
ma con rendimento ridotto), a partire dal maggio 2002, allorché l'A. riprese
un'attività lavorativa.
Anamnesticamente
abbiamo periodi d'incapacità lavorativa prolungati, dal 8.05.2000 sino al
3.12.2000; l'A. racconta, invece, di non aver lavorato per malattia sino al giugno
2001.
L'A.
parla poi d'incapacità lavorativa dal novembre 2001 al marzo 2002 (questo è dovuto
ad interventi operatori, cure per mal di schiena e cure per il trauma del
4.01.2002).
Facciamo
notare come gli atti a nostra disposizione non siano molto precisi.
A
partire dal maggio 2000 vi è una limitazione della capacità lavorativa sup.
al 20%.
In
futuro non è da prevedere un miglioramento della capacità lavorativa dell'A..
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Anche
per le attività esigibili vi sono limitazioni dovute ai disturbi reumatologici.
In
un lavoro leggero, senza l'obbligo di alzare pesi sopra i 10 kg, con la possibilità
di alternare la posizione, dovendo di rado lavorare sopra l'orizzontale,
lavorare in posizione eretta e piegata in avanti, con la possibilità di
alternare la posizione da seduta / in piedi, l'A. raggiunge una capacità
lavorativa del 70%.
Questa
capacità lavorativa vale anche per l'attività di casalinga.
In
ambedue i casi si tratta di un'attività con presenza durante tutto il giorno,
ma con rendimento ridotto (l'A. abbisogna di pause di aiuti nell'esecuzione di
certi lavori).
Possiamo
far risalire questa capacità lavorativa a partire dal maggio 2002.
Non
vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la capacità lavorativa
dell'A..
A
periodi avrà bisogno di sedute di fisioterapia. (...)" (Doc. AI 25-13+14)
Dal
canto suo, il consulente per l’integrazione professionale, nel suo rapporto 11 agosto
2003, si era così espresso:
" (...)
RAPPORTO FINALE
L'assicurata
(v. perizia SAM del 14 gennaio 2003) dal profilo medico teorico è ritenuta "abile
a/ 70% in un lavoro leggero, senza l'obbligo di alzare pesi superiori a 10 kg,
con la possibilità di alternare la posizione, dovendo di rado lavorare sopra
l'orizzontale, in posizione eretta e piegata in avanti, con la possibilità di
alternare la posizione seduta/in piedi".
Con
queste limitazioni la signora RI 1 non può più esercitare il lavoro d'impiegata
domestica (ultimo lavoro esercitato). Questo tipo di attività, di norma,
richiede infatti di sollevare pesi ed assumere spesso posizioni inergonomiche.
In quest'ambito lavorativo si può immaginare che l'assicurata sia ancora in
grado di lavorare come "dama di compagnia" e svolgere solo alcuni
piccoli lavori domestici. In questo tipo di attività con un rendimento
complessivo del 70% potrebbe teoricamente ricavare un salario annuo di circa
Fr. 23'780.-- (importo calcolato partendo da un salario orario di Fr. 18.--
lordi, valori 2002) Tenendo conto del suo curriculum scolastico e professionale
la signora RI 1 potrebbe ancora svolgere delle attività non qualificate o
semi-qualificate in alcuni settore nel ramo della vendita. Come aiuto commessa
o venditrice con rendimento del 70%, l'assicurata potrebbe teoricamente
guadagnare un salario attorno di circa Fr. 22'800.-- (70% di Fr. 2'500 x 13,
valori 2002).
Dati economici e calcolo del grado d'invalidità.
Nel
precedente lavoro di impiegata domestica l'assicurata avrebbe potuto guadagnare
un salario annuo di Fr. 48050 nel 2002.
Svolgendo
un'attività lucrativa adeguata al suo stato di salute la signora RI 1 potrebbe
in via teorica ricavare un reddito annuo medio di circa Fr. 23'300.-- (valori
2002)." (Doc. AI 36-1+2, inc. 32.2007.341)
Di
conseguenza, l’amministrazione, ammesso un grado di invalidità del 52%, ha
concesso alla richiedente una mezza rendita di invalidità dal 1. giugno 2001
(doc. AI 41-1).
Nell’ambito
della revisione avviata nel settembre 2005, preso atto del formulario compilato
dall’assicurata per la quale la sua situazione era peggiorata, e di diversi
atti medici, in data 28 ottobre 2005 il dr. __________, internista reumatologo
curante dell’assicurata, ha posto le seguenti diagnosi e conseguenze
sull’abilità lavorativa:
" (...)
A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
-
Sindrome del dolore cronico su/con:
· cronica regional pain sindrom 1
(CRPS1) alle braccia bil. con lieve
edema locale, importante tendinite
cronica
-
Sindrome Iombospondilogena cronica su/con:
· importanti
turbe statiche (scoliosi dx/sx convessa), iperlordosi
lombare,
insufficienza lombare
· anomalia
al passaggio lombosacrale con lombalizzazione S1 ed
artrosi
S2
. protrusione discale L5/S1, L4/L5
· insufficienza
muscolare
-
Sindrome cervico/vertebrale su cervicospondilogena cronica su/con:
·
stato dopo trauma distorsivo il 04.01.02
·
moderata alterazione degenerativa con condrosi C5/C6
Diagnosi
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:
-
Stato dopo trauma distorsivo della caviglia
-
Ipertensione arteriosa trattata
-
Intolleranza a multipli medicamenti
B. Incapacità lavorativa medicalmente
giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale: aiuto domestico
100% dal 04.01.02 al 30.04.02 50% dal 01.05.02 al 30.11.02
100% dal 01.12.02 al 31.01.04 50% dal 01.02.04 al 01.06.04
100% dal 02.06.04 al 22.06.04 50% dal 23.06.04 al 15.08.04
100% dal 16.08.04 al 30.08.04 50% dal 31.08.04 al
(Doc.
AI 51-1, inc. 32.2007.341)
L’amministrazione
ha quindi interpellato anche l’ultimo datore di lavoro dell’assicurata, la __________
di __________, la quale ha attestato che l’assicurata lavorava come governante
dal 1. aprile 2005 per cinque ore al giorno con uno stipendio di fr. 2'690 fr.
mensili (doc. AI 52-1).
Di conseguenza, l’amministrazione, con decisione del 24 novembre
2005 ha concluso per la soppressione della rendita argomentando come segue:
" (...)
Esito degli accertamenti:
● Dalla documentazione acquisita in
sede di revisione d'ufficio, avviata nel corso del mese di settembre 2005, in
particolar modo dalla documentazione economica risulta che lei dal 01.04.2005
lavora al 50 % come governante presso la __________ di __________, con una
retribuzione mensile di Fr. 2690.- (x 12 mensilità = annui Fr. 32'280.-).
Nel precedente lavoro di impiegata domestica,
aggiornando il salario al 2005, senza il danno alla salute avrebbe potuto
guadagnare un salario annuo di Fr. 49'459.-.
Il
confronto dei due redditi determina l'attuale grado Al, come da tabella:
Reddito
annuale esigibile:
senza
invalidità CHF 49'459.
con
invalidità CHF 32'280.
Perdita
di guadagno CHF 17179.- = Grado
d'invalidità 35%
Essendo
il grado d'invalidità inferiore al 40% e che lei non ha osservato l'obbligò di
informare che le incombe, le dobbiamo sopprimere la rendita con effetto
retroattivo.
Decidiamo pertanto:
1 Il versamento della rendita viene revocato
retroattivamente al 01.07.2005 (art. 88 a cpv 1 OAI).
(Doc. AI 55-2, inc. 32.2007.341)
Mediante
opposizione l’assicurata ha sostanzialmente contestato il reddito da valida
considerato dall’amministrazione e ha fatto valere un peggioramento delle
condizioni di salute (doc. AI 64, 67), sulla base di un certificato del 10
maggio 2006 del suo curante dr. __________, il quale si è così espresso:
" (...)
Diagnosi: - Sindrome
del dolore cronico.
- Sindrome
lombo/spondilogena cronica su/con:
· Anomalia di transizione con lombalizzazione di S1 e
neoartrosi S1/S1
· Alterazioni
degenerative con minima protrusione discale L4/L5
· Turbe statiche con iperlordosi lombare
e scoliosi dx/convessa
· Insufficienza muscolare
- Sindrome cervico/spondilogena cronica
bilaterale su/con:
· Tendomiosi a catena bilaterale
· Alterazioni
degenerative con condrosi C5/C6 ed uncartrosi allo stesso livello
- Periartropatia omero/scapolare
tendinotica a dx
- Tendinite di
De-Quervain con tenosinovite e tendinite a livello dell'estensore breve dell'adduttore
del pollice
- Rizartrosi
bilaterale
- Ipertensione
arteriosa trattata
- Multiple
allergie a medicamenti
- Pregressa
ulcera duodenale
- Intolleranza
ai latticini
- Stato
dopo colecistectomia a appendicectomia
Valutazione: la
paziente ha già inoltrato richiesta per prestazioni AI anni fa. Sulla base di
una perizia pluridisciplinare effettuata nel 2003 era risultata inabile al
lavoro al 50%. Solo con molte difficoltà la Signora è riuscita a mantenere
un'inabilità lavorativa del 50%. Progressivamente sono apparsi nuovi dolori a
livello degli arti superiori, in particolare delle 2 mani con rizartrosi e
tendinite. Per tale motivo è stata effettuata una RM delle mani e una
valutazione dal Dr. __________ che giustamente ha preferito non operare. La
paziente è riuscita a lavorare al 50% fino inizio marzo 2006 e da allora è
inabile al 100%, in seguito ha smesso causa gl'importanti e nuovi dolori agli
arti superiori che le impediscono di afferrare oggetti o fare lavori di
precisione con le mani. La paziente è in seguito stata inviata dal medico
curante alla Clinica __________ di __________ dove è stata degente dal 06.03 al
28.03.06 Vedi allegato). I medici le hanno chiaramente detto che non deve più
lavorare. Al ritorno dalla degenza la paziente accusa gli stessi dolori se non
addirittura ulteriormente aumentati in intensità. Porta stecche giorno e notte
alle mani.
A
complicare la terapia sono inoltre allergie a multipli medicamenti, apparse nel
corso di questi ultimi anni, tanto che attualmente l'unico medicamento a cui sembra
reagire è in Ponstan (anche 3-4 gr. al giorno), il che le ha procurato
un'ulcera per cui anche l'utilizzo di tale medicamento andrebbe limitato (la
paziente però a causa dei forti dolori continua a farne abuso). Da parte mia
procedo inoltre a distanza di poche settimane a infiltrazioni ripetute.
In
queste condizioni francamente la paziente è inabile al lavoro almeno al 80-90%.
Non vedo possibilità per una qualsiasi ripresa lavorativa.
Non
dovessero queste mie righe essere sufficienti è consigliabile una perizia medica."
(Doc. AI 69-1+2, inc. 32.2007.341)
L’Ufficio
AI ha quindi affidato il mandato di esperire un esame peritale al dr. __________,
reumatologo, il quale nella perizia 13 novembre 2006 ha posto le seguenti diagnosi:
" (...)
4. DIAGNOSI
- fibromialgia
- sindrome cervico-vertebrale in stato
dopo trauma distorsivo della colonna cervicale in data 04.01.2002, iniziali
alterazioni di tipo degenerativo pluri-segmentali a livello C4/C5 e C5/C6 e
C6/C7 con a livello C4/C5 discreta protrusione discale posteriore a base larga
- sindrome lombospondilogena bilaterale,
attualmente a sinistra più accentuata che a destra su disturbo di assimilazione
lombosacrale simmetrico con scoliosi destro convessa nella parte bassa della
colonna lombare, nonché formazione di una neartrosi lombosacrale e presenza di
discopatie a livello degli ultimi segmenti lombari, con spondilosi e
spondilartrosi in particolar modo a livello L3/L4 e L4/L5
- peri-artropatia omeroscapolare
tendinopatica bilaterale con sintomatologia d'impingement a livello della
spalla destra
-
rizartrosi a sinistra, nonché poliartrosi delle dita delle mani
- tendinite modica a livello
dell'estensore breve e dell'adduttore lungo del pollice a sinistra.
(....)" (Doc. AI 77-9, inc. 32.2007.341)
concludendo
in merito alla capacità lavorativa come segue:
" (...)
5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN %
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA
DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Questa
paziente presenta soprattutto come già peraltro evidenziato nella mia prima
valutazione peritale risalente al 19.11.2002 un quadro a carattere
fibromialgico. E' presente un'evoluzione di tipo cronico con persistenza della
sintomatologia dolorosa di tipo diffuso e la resistenza a tutte le terapie
instaurate finora comprendenti fisioterapie ambulatoriali e stazionarie
ripetute, nonché terapie medicamentose, infiltrazioni locali con
corticosteroidi, ergoterapia ed altro.
All'esame
clinico sono presenti tutti i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia.
Il decorso è da considerarsi piuttosto stazionario per quanto riguarda le
problematiche di tipo degenerativo a livello della colonna cervicale dove vi è
una sindrome cervico-vertebrale con componente cervico-brachiale. Mentre vi è
un certo miglioramento della sintomatologia e dei reperti clinici ed anche del
reperto della RM per quanto riguarda la problematica a livello della colonna
lombare. Attualmente non si apprezzano segni irritativi o compressivi
radicolari. La mobilità della colonna lombare è risultata leggermente,
migliorata rispetto alla mia prima valutazione del 2002 con un Schober che è
passato da 10-12 cm a 10-14 cm. L'indagine della RM della colonna lombare
risalente al 2005 non mette più in evidenza nessun'ernia discale. Persistono
comunque delle discopatie a livello degli ultimi segmenti lombari e persiste un
disturbo di assimilazione lombosacrale simmetrico con lombalizzazione di S1 e
formazione di una neartrosi a livello del passaggio lombosacrale.
La
paziente presenta poi ulteriormente una periartropatia omeroscapolare tendinopatica
bilaterale. Antecedentemente era presente soprattutto sul lato destro. Vi è una
sintomatologia d'impingement prevalentemente comunque a destra. Per quanto riguarda
l'evoluzione dei disturbi a livello dell'apparato muscolo-scheletrico a partire
dall'anno 2002 questi sono stati caratterizzati in particolar modo da dolori
alle mani, con una regressione della sintomatologia a livello della mano
destra, che aveva interessato soprattutto il periodo dell'anno 2003. Di più
recente insorgenza invece sono i dolori a livello della mano di sinistra, che
hanno dato adito a tutta una serie di valutazioni in ambito specialistico da
parte del neurologo Dr. __________, nonché da parte del chirurgo della mano Dr.
__________ come pure di tutta una serie di valutazioni a carattere diagnostico
tra le quali due RM della mano sinistra. La paziente ha difficoltà nell'utilizzo
della mano sinistra, in particolar modo del pollice e dell'indice, con dei dolori
molto spiccati a tutti i movimenti, in particolar modo se da svolgere contro
resistenza o nel tentativo di chiusura del pugno e nel fare la presa a pinza.
Le indagini radiologiche eseguite, in particolar modo la RM del 19.04.2006,
aveva evidenziato una rizartrosi a sinistra, nonché la presenza di una
tendinite del tendine del muscolo estensore breve ed adduttore lungo del
pollice sinistro. Clinicamente attualmente a parte i dolori ai movimenti e i
dolori spiccati alla palpazione soprattutto lungo il decorso dei tendini sopra
elencati, non si apprezza un sicuro gonfiore o una tenosinovite.
Nessun'alterazione
poi di tipo infiammatorio articolare a livello delle mani.
Tenendo
in considerazione quindi quest'evoluzione ritengo, che per quanto riguarda la
problematica fibromialgica, nonché le alterazioni degenerative a livello della
colonna vertebrale, nonché i disturbi a livello delle spalle, non vi siano
sostanziali peggioramenti, che possano indicare una modifica della mia valutazione
per quanto riguarda la capacità lavorativa della paziente.
Di
nuova insorgenza e determinate per un peggioramento delle condizioni di salute
della paziente, è invece la manifestazione di una rizartrosi ed una tendinite a
livello del pollice di sinistra. In questo senso vi sono delle limitazioni
dettate dalla problematica della mano, in particolar modo nel fare sforzi con
la mano sinistra, nel chiudere con forza il pugno, nell'utilizzare le dita
della mano con mobilità fine oppure ai movimenti ripetitivi. Quale quindi donna
di pulizia a ore, ritengo che la paziente presenti un'incapacità lavorativa del
50%. Per quanto riguarda l'attività professionale svolta in particolar modo
quella di domestica presso un anziano signore oppure di badante, l'incapacità
lavorativa raggiunge il 40%. In un'attività professionale in cui è richiesto
l'utilizzo in modo ripetitivo delle mani, vi può essere un'incapacità
lavorativa che raggiunge il 40% massimo. Segnalo a questo proposito che la
paziente è destrorsa. La mano sinistra quindi viene utilizzata non come mano
dominante.
In
un'attività lavorativa adatta in cui la paziente non debba fare utilizzo della
mano sinistra, in particolar modo contro resistenza o con dei movimenti
ripetitivi o lavorando con chiusura del pugno o tenendo oggetti sempre con la mano
sinistra, vi è ancora una capacità lavorativa residua che raggiunge il 70%.
Nell'attività
lavorativa di casalinga vi è una limitazione del 30% tenendo in considerazione
la possibilità di essere aiutata dei famigliari che vivono ancora con
lei."
(Doc.
AI 77-10+11, inc. 32.2007.341)
Nelle sue
Annotazioni del 1 febbraio 2007 il dr. __________, medico SMR, ha affermato:
" Cognome e nome: N.
AVS:
RI
1 914.50.720.254
Vedi
anche annotazione del 19.07.2006 del dr. __________
Ho
preso atto della perizia reumatologica del dr. __________ del 13.11.2006 ( che
aveva già valutato l'A. durante la perizia SAM datata 14.01.2003).
Egli
valuta la situazione non mutata per quanto riguarda la colonna vertebrale, con
reperti all'esame clinico sovrapponibili. Dal punto di vista radiologico non ci
sono cambiamenti sostanziali, ad eccezione della scomparsa dell'ernia discale
(destra L5/S1).Da notare che all'esame clinico ci sono limitazioni della motilità
importanti.
La
situazione è peggiorata per quanto riguarda le mani e i polsi, specialmente a
sinistra, dove si evidenzia una motilità del polso ridotta (di 2/3), è presente
inoltre una rizartosi bilaterale, più accentuata a sinistra, con tendinite. La
presa a pinzetta è difficoltosa. Il tutto è correlato dai reperti radiologici.
Si
può quindi concludere che c'è un peggioramento e un aumento della IL
concordando con la valutazione del reumatologo curante dr. __________. Il
peggioramento a livello delle mani-polsi lo giustifica.
Ritengo
quindi che le % fissate dal perito vadano aumentate,
come
donna delle pulizie -domestica- collaboratrice famigliare: IL 70%.
Anche
per altre attività a lei adatte:
leggere, con rispetto dell'ergonomia della schiena, prevalentemente
sedentarie vi è una IL 50%.
Il
peggioramento è avvenuto dal marzo 2006." (Doc. AI 81-1)
La
consulente in integrazione professionale dell’AI, nel suo rapporto del 8
febbraio 2007, ha dal canto suo concluso:
" (...)
Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti,
osservazioni generali, limitazioni
Per i dettagli, rimando il lettore alla perizia reumatologica
del Dr. med. __________, ricevuta in data 17.11.2006 ed all'annotazione del
medico, stilata dal Dr. med. __________, in data 01.02.2007.
In sintesi, è subentrato un peggioramento dello stato
di salute dell'A. a marzo 2006.
Sulla base delle dichiarazioni espresse dai due
medici citati sopra, l'attuale CL nell'attività abituale dell'A. di addetta
alle pulizie / domestica / collaboratrice famigliare (in seguito:
"abituale attività") è del 30%.
In attività adeguate, rispettose delle
limitazioni funzionali imposte dal danno alla salute, l'A. conserva una CL
del 50%.
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
L'A., vista la CL del 30% nell'abituale attività e l'esperienza
professionale acquisita nel tempo, potrebbe sfruttare quest'esperienza per
reintegrarsi nell'ambito in cui lavorava prima del danno alla salute.
Inoltre, l'A. potrebbe essere impiegata in tutte
quelle attività, rispettose delle limitazioni funzionali dettate dal danno
alla salute, elencate dalla tabella RSS TA1 (suisse), nella misura del 50%.
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Reddito da sana
Considerando quanto indicatomi dal Capo Team __________,
nella sua comunicazione odierna, l'A. - senza il danno alla salute e
nell'abituale attività - per l'anno 2005 avrebbe potuto percepire un
reddito pari a Fr. 64'560.-.
Reddito da invalida
Considerando una CL del 30% nell'abituale attività
dell'A., per l'anno 2005 avrebbe potuto percepire - con il danno alla
salute - un reddito pari a Fr. 19'368.-.
Considerando una CL del 50% in attività adeguate
ed a seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle
indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è
stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che
erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il
reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori
nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'A. nel 2005 avrebbe potuto
realizzare un salario mensile di Fr. 3'932.- (categoria 4.2: attività
semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6 ore
(cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso
ammonta a Fr. 4'089.- mensili oppure a Fr. 49'070.- per l'intero anno.
Ne risulta un reddito da invalido annuo di Fr.
24'535.-.
Grado d'invalidità
Per determinare il grado d'invalidità bisogna utilizzare
il reddito più elevato che l'A. potrebbe percepire nonostante il danno alla
salute. Quindi:
(64'560 - 24'535) x 100 = 61.99%
64'560
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
Considerata la presenza sul mercato del lavoro -
supposto in equilibrio - di diverse attività direttamente accessibili e
confacenti con il danno alla salute, ritengo che l'A. sia direttamente
integrabile nel ciclo produttivo.
Peraltro, qualora l'A. trovasse un datore di lavoro
disposto ad assumerla si resta a disposizione per un'introduzione al posto di
lavoro (formazione ad hoc), in un'attività confacente con il danno alla
salute e che permetterebbe di recuperare la capacità di guadagno residua.
Qualora l'A. facesse esplicita richiesta per un aiuto
al collocamento, il servizio resta a disposizione per valutare se vi sono i
presupposti per l'attuazione di un provvedimento in tal senso.
A favore dell'A. si giustifica il riconoscimento di
una rendita Al del 61.99%.
Valuto la lavorazione della pratica convenientemente
evasa.
(Doc.
AI 84-1+2)
Sulla
base di questi accertamenti, l’Ufficio AI con il provvedimento su opposizione
contestato, annullata la soppressione della mezza rendita, ha ammesso
l’intervento di un peggioramento delle condizioni dell’assicurata suscettibile
di influire sul grado di invalidità a partire dal mese di marzo 2006 con
conseguente attribuzione di tre quarti di rendita a partire dal 1. giugno 2006
(vale a dire dopo tre mesi dal peggioramento) (doc. AI 86 e cfr. consid. 1.2).
2.10. Perché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26
agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha
già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta
Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità
(STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag.
178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht,
1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003
nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.11. Nella
presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che le conclusioni
esposte nella perizia reumatologica del dr. __________ del 13 novembre 2006,
secondo cui l’assicurata presenta una capacità lavorativa del 50% quale donna
delle pulizie, del 40% in un’attività lavorativa che richiede l’utilizzo in
modo ripetitivo delle mani e del 70% in un’attività leggera che non richiede
l’uso della mano sinistra. (doc. AI 77-11), possano validamente costituire da
supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli
necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il
rapporto peritale non contiene, in effetti, contraddizioni e presenta tutti i
requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un
apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il perito ha tenuto
conto delle singole patologie invalidanti di cui l’assicurata è affetta e ha
espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver
proceduto ad un esame approfondito del caso.
D’altra
parte pertinentemente il medico SMR ha ritenuto imprescindibile considerare
anche le valutazioni versate agli atti dal dr. __________, curante
dell’assicurata, il quale ha sottolineato come la situazione dell’assicurata
avesse subito un peggioramento dal mese di marzo 2006 a dipendenza delle
patologie lamentate ai polsi e alle mani (cfr. doc. AI 69 e sopra consid.
2.9).
A
ragione quindi il dr. __________ del SMR, confermata un’inabilità del 50% sino
al marzo 2006, per il periodo successivo ha concluso per un’inabilità come
donna delle pulizie, domestica o collaboratrice famigliare del 70% e del 50% in
un’attività leggera adatta (cfr. doc. AI 81-1 e sopra consid. 2.9).
Del
resto deve essere sottolineato che la ricorrente, nel suo ricorso, ha espressamente
dichiarato di non contestare tale risultanze mediche e in particolare di
aderire a tali gradi di incapacità lavorativa (I pag. 2 e sopra consid. 1.3).
Agli
atti non risultano, del resto, valutazioni mediche in senso opposto che mettano
in serio dubbio la perizia reumatologica o le conclusioni del dr. __________.
La
situazione in cui versa la ricorrente è peraltro ulteriormente confermata dai
rapporti relativi alle degenze da lei subite dal 6 al 28 marzo 2006 presso la Clinica
di riabilitazione di __________ (doc. AI 69) e dal 16 al 27 maggio 2006 presso
il reparto di medicina interna dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI
75).
Quanto
all’ulteriore certificazione del 26 ottobre 2007 del dr. __________, prodotta
in corso di causa dalla ricorrente, dalla stessa si evincono le note diagnosi
ma non risulta un cambiamento, segnatamente un peggioramento della situazione valetudinaria
(doc. B). D’altra parte, in data 13 maggio 2008 l’Ufficio AI ha prodotto al
TCA copia di un certificato datato 27 marzo 2008 del dr. __________, psichiatra
dell’assicurata dal 21 dicembre 2007, nel quale viene posta la diagnosi di
“Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di entità media, Sindrome
d’attacchi di panico e Agorafobia” (doc. X), certificazione che l’assicurata
non si era peraltro premurata di inoltrare a questo TCA.
In
proposito va comunque osservato, che, in ogni caso, il potere
cognitivo della presente Corte è, limitato alla valutazione della legalità
della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino
al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8
novembre 2005). Rilevante ai fini della presente vertenza è di conseguenza lo
stato di salute come si presentava fino al marzo 2007.
Un eventuale aggravamento delle condizioni dell’assicurata intervenuto
in epoca posteriore alla decisione su opposizione, segnatamente il
sopraggiungere di - nell’ambito della procedura di revisione altrimenti mai
segnalate - problematiche psichiche, potrà quindi tutt’al più giustificare una
domanda di revisione (cfr. STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; I 560/05 del 31
gennaio 2007).
2.12. L’insorgente
contesta in realtà principalmente il calcolo effettuato dall’amministrazione
per fissare il grado di invalidità al 62%.
Tra
le altre contestazioni RI 1 sembra implicitamente addurre di essere impossibilitata
oggettivamente a trovare un’occupazione per il fattore legato alla sua età
(cfr. doc. I).
A
tale proposito questo Tribunale sottolinea che l’assicurata è nata nel
1950. Al momento dell’emissione della decisione su opposizione
qui contestata ella aveva,
dunque, 57 anni.
Le
restano, quindi, ancora alcuni anni di attività prima di beneficiare di una
rendita di vecchiaia (cfr. sentenza del TFA I 617/02 del 10 marzo 2003).
Non
si può di conseguenza ritenere che la sua capacità lavorativa residua non sia
più economicamente utilizzabile sul mercato generale del lavoro
dell’assicurata, a causa della sua età.
Il
Tribunale federale ha, infatti, stabilito che questa circostanza si realizza nei
casi in cui un assicurato è molto vicino al pensionamento (a quest’ultimo proposito, cfr. STF I 462/02 del 26 maggio 2003,
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35; STF I 401/01 del 4 aprile 2002; STF I 617/02
del 10 marzo 2003. Al contrario, per dei casi in cui il Tribunale federale ha
considerato ancora economicamente utilizzabile la capacità lavorativa residua
di un assicurato a cui restano ancora alcuni anni lavorativi prima del pensionamento,
cfr. STF I 831/05 del 21 agosto 2006; STF I 293/05 del 17 luglio 2006; STF I
359/2006 del 22 giugno 2007; STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004; STF I 246/02 e
247/02 del 7 novembre 2003; STF I 304/06 del 22 gennaio 2007; STF I
376/05 del 5 agosto 2005; STF I 500/06 del 30 agosto 2007).
Dell’età della paziente si potrà tutt’al più tener conto in sede di confronto
dei redditi e in particolare nella fissazione del reddito da invalida (cfr.
consid. 2.17).
In esito alle considerazioni esposte al consid. 2.11 e a quanto
appena esposto, il TCA deve concludere che - dal punto di vista medico -
l'assicurata è limitata nell’esercizio della sua abituale professione di
domestica/collaboratrice domestica in misura del 70% e in un’attività
medio-leggera adeguata al suo stato di salute in misura del 50%.
2.13. Si
tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico,
segnatamente in relazione al periodo successivo al marzo 2006 ritenuto che,
come abbiamo visto, l’attribuzione della mezza rendita fino a questa data non è
oggetto di censura.
Visto
che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.
2.5.), il TCA ritiene determinante il 2006, come del resto riconosciuto
dall’Ufficio AI (cfr. doc. 24-1, 25-1, A1) e non contestato dall’assicurata.
Per
quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che
l’amministrazione ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr.
64’560.-- , riferito all’anno 2005, ritenendo il salario indicato
dall’assicurata nello scritto 19 gennaio 2006 (cfr. doc. AI 64-1).
Rivalutandolo secondo l’indice di aumento dei salari nominali si ottiene per il
2006 un reddito pari a fr. 65'334 (+ 1,2% per il 2006; cfr. tabella
relativa all’evoluzione dei salari nominali dei prezzi al consumo e dei salari
reali 1990-2006 pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica).
L’insorgente
non contesta di per sé tale dato, ma ha sollevato alcune obiezioni in merito al
fatto che tale reddito, realistico per la realtà ticinese, non lo sarebbe
invece se paragonato ai salari a livello svizzero. Su tale censura questo TCA
tornerà nel prosieguo (cfr consid. 2.14).
2.14. Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido, la ricorrente
contesta la procedura adottata dall’amministrazione e in particolare
l’applicazione del reddito mediano federale sulla base delle TA1.
Ora,
in tema di reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri
questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,
nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione.
Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati
salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal
TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone
in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,
ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente
percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,
questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,
pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito
costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni
sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e
assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora
direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così
precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato
al dottor Carlo Malaguerra, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto
del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una
recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle
vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora
conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono
abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari
fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des
salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag.
85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in
modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone
per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro
Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi
occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad
es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale
motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre
applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. V bis)
Il
dottor Malaguerra ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In
allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori
specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il
salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive
(livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei
lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704
franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre
per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA
14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1
relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta
per settore economico (…)."
(cfr. doc. V bis)
Al
fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i
salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il
reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli
assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha
quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la
tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi
che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato
salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998
per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe
per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un
risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36;
DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I
76)."
Su
questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT
II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed.
Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona
2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance
du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité
sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,
"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in
Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &
Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In
una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA
ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte
plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
" (...)
8.2 In primo luogo
si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.),
un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa
se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni
di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si
oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e
di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune
regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3 Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone
di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da
invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o
restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di
un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si
correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per
l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli,
a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero
nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o
addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora
in un'altra.
8.4. A ciò si aggiunge
che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5 Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale
di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle
assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
" Quanto alla questione della tabella applicabile tra le
varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure."
Alla
luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti,
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RtiD II-2006, p.
311ss.), il reddito da invalido per i nuovi casi, e quindi anche nel caso
che ci occupa, deve essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione
dei valori nazionali (Tabella TA1).
Spetterà
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il
22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il
nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo
ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato
che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions
de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la
structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations
régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier
trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances
sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice
circolare, ha sottolineato quanto segue:
" Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire
est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs
si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le
dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le
point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne
justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des
situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de
nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V
454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
Le censure sollevate
dalla ricorrente in merito all’applicabilità dei salari statistici svizzeri non
possono quandi trovare accoglimento, avuto anche riguardo a quanto esposto al
considerando che segue.
2.15. D’altra
parte nella specie deve essere osservato che in una sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata
dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe
conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo
il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze
percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai
lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero
dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella
TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296,
riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei
salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr.
67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai
Considerandi
livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U
404/05, consid. 2.3.4).
Ci
si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta Corte
ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito
prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività
paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a
ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno
modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato
negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il
reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag.
44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari
usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02];
cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del
reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere
che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore
di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice,
inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori
attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è
pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo
di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore
nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS
(edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni),
quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il
2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique,
12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3,
che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei
redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli
elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere
tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito
ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più
recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese
oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera
retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della
Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui
all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle
considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della
più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente -, che non ammette
più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle
grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da
invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr.
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre
2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal
valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si
ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x
41.6
[La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato
all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella
B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto
della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi
una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare
adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto:
limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il
raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido
di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità
arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
2.16
Nella
specie, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori e attività semplici e
ripetitive nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'019.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a fr.
4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr.
4'189.80 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
D’altra
parte, emerge dall’incarto che l’assicurata, se avesse continuato a lavorare
quale governante presso l’ultimo datore di lavoro presso il quale è stata
attiva sino alla fine di marzo 2006, avrebbe guadagnato nel 2006 fr.
65’334.-/anno per un’occu-pazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.13 e doc. AI
64-1), corrispondenti a fr. 5'444.50/mese.
Occorre
ora esaminare se siano in concreto realizzati i presupposti per ridurre il
reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui
alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al
considerando precedente (cfr. pure STFA I 379/05 del 26 gennaio 2006). La
ricorrente adduce che tale reddito, di fr. 65'334, costituisce un salario
ticinese che sicuramente è inferiore ai salari, per pari attività, erogati in
Svizzera.
Ora, esaminati i dati statistici questa Corte deve constatare che l’addotto
divario tra il salario percepito dall’interessata e quelli mediani svizzeri in
realtà non esiste. In effetti, tale reddito non si situa affatto sotto la media
svizzera dei salari per un'attività equivalente, cioè fr. 3'309.- o fr. 39'708.-
annui (cfr. Tabella TA1 p.to 93 “services personnels” per il 2006). Nemmeno
volendo prendere, per questo settore professionale (che a mente di questo
Tribunale, fra quelli statistici, maggiormente si avvicina alla professione
esercitata dall’interessata di collaboratrice domestica o governante, cfr. in
effetti anche STCA del 17 ottobre 2007 nella causa O., 32.2006.157) la posizione
professionale più retribuita, vale a dire quella che presuppone qualifiche superiori,
il salario statistico svizzero per il 2006, di fr. 3'754.- mensili o fr. 45'048.-
annui, ancora risulta ampiamente inferiore al salario che avrebbe percepito la
ricorrente dal suo ultimo datore di lavoro ticinese.
Va
detto a tiolo abbondanziale che l’addotto divario salariale nemmeno si realizza
considerando, per pura ipotesi di lavoro, il salario statistico mediano
nel settore privato svizzero relativo a professioni svolte da personale
femminile, pari a fr. 4’875.- mensili o fr. 58'500 .- annui rispettivamente a
fr. 60'986.- se riportato su 41.7 ore (cfr. tabella TA1 per il 2006).
Non sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido, in applicazione della prassi appena menzionata al
consid. 2.15.
Il reddito statistico da invalida da considerare ammonta, pertanto,
a fr. 50'277.60- annui.
2.17
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio da invalido. La
riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "…
di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del
lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La
nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di
reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali
derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare
soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung
der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt
über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung
mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine
triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;
dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu
vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund
der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst
werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern
über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I
640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte
vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche
Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden,
nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus,
"dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige
verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit
Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und
dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen
hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch
erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im
massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu
berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie
Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale
Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V
79.
Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des
Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten
zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung
und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt
hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein
triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu
setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als
näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht
auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor).
Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der
Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird
auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch
teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der
Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um
vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15%
vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch
auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA
succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04,
consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio
di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da
un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato
alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi
non sempre coerente.
A
titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I
594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al
momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di
riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato
equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi
che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per
conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid.
4.3
, la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito
statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato
completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi,
“en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de
l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In
un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 -
concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio -
l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del
resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza
federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati
che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai
60.
anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al
fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la
necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità
di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7,
405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid.
4.2
), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a
direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA
del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema
si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni
sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale,
assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene
di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad
ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale
corrisponde una decurtazione del 5%.
Per
quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla
limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso
concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano
l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque
giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo
senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in
cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione
(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività
leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in
cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle
difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella
causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del
15% per ragioni di salute).
La
presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione
massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa
S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella
già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato
una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla
salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA
succitata, consid. 2.11.)
In
concreto l’Ufficio AI non ha applicato alcuna una riduzione.
Questa
Corte, alla luce della giurisprudenza sopra citata, nonché delle specifiche
circostanze del caso in esame, in particolare delle limitazioni dettate dalla
problematica della mano e della schiena segnalate dal dr. __________ e del
fatto che l’assicurata può svolgere un’attività adeguata unicamente nella
misura del 50% (cfr. consid. 2.9.) e che è nata nel 1950, ritiene giustificata
una riduzione del 15% (10% per il fatto di poter lavorare unicamente a tempo
parziale e per le limitazioni addebitabili al danno alla salute + 5% per l’età
“avanzata”).
Partendo,
quindi, da un salario da invalida di fr. 50'277.60 annui e ritenuta un’esigibilità del 50% (cfr. consid.
2.9
), ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico
dell'insorgente nel 2006 risulta, quindi, essere pari a fr. 21'368.--
(fr. 25'138.80 - (fr. 25'138.80.-- x 15: 100)).
Confrontando
ora questo dato con l'importo di fr. 65’334.-- corrispondente al reddito che
l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2006 (cfr.
consid. 2.13 e 2.16.), emerge un’incapacità al guadagno pari al 67,3%.
Da notare
che tale grado d invalidità poco si scosta da quello, del 62%, ammesso
dall’amministrazione nel provvedimento impugnato.
Queste
circostanze non permettono quindi di accertare, nel periodo successivo al marzo
2006, un grado di invalidità conferente il diritto ad una rendita intera (vale
a dire superiore al 70%) e ciò, con ogni verosimiglianza, anche volendo
considerare l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento sino al 2007 (come
visto, occorre valutare se vi è stata una modifica
di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della
decisione impugnata, cfr. DTF 130 V 140).
È
a ragione dunque che l’Ufficio AI ha attribuito all’insorgente, a decorrere dal
mese di giugno 2006, vale a dire trascorsi tre mesi dall’accertato
peggioramento delle sua condizioni (art. 88a cpv. 2 OAI), il diritto a tre
quarti di rendita di invalidità.
Ne discende il rigetto del ricorso 17 aprile 2007 e, di conseguenza,
la conferma della decisione su opposizione del 7 marzo 2007.
2.18
Con
il ricorso 31 ottobre 2007 avverso il provvedimento dell’Uffi-cio AI del 11 ottobre
2007- con il quale l’amministrazione, a seguito della decisione su opposizione
del 7 marzo precedente, ha semplicemente proceduto al calcolo della prestazione
da erogare all’assicurata (cfr. consid. 1.5) - l’interessata fa valere le medesime
contestazioni contenute nel ricorso del 17 aprile 2007.
Ritenuto
comunque come la ricorrente in tale ricorso abbia dichiarato di contestare “il
reddito annuo medio determinante (che si ritiene sia superiore), sia la durata
delle contribuzioni computabili (23), che si reputa invece sia superiore, come
pure la scala delle rendite applicabili (34) che pure si ritiene sia superiore”
(ricorso punto 1., pag. 2), in data 5 maggio 2008 la vicecancelliera ha chiesto
delucidazioni in merito all’Ufficio AI, il quale in data 17 maggio ha così
evaso la richiesta:
" Egregi signori,
prima
di entrare nel merito del calcolo della rendita, occorre premettere che con le
decisioni contestate si è semplicemente ripristinato il diritto alla rendita
concessa con decisione UAI del 7 marzo 2001 a far tempo dal 1° giugno 2001.
Motivo per cui le prestazioni riconosciute sono basate sulla base del calcolo
eseguito a suo tempo.
Per
il calcolo delle rendite ordinarie dell'assicurazione per l'invalidità si
applicano per analogia le disposizioni della LAVS (art. 36 cpv. 2 LAI).
Le
rendite ordinarie sono assegnate in forma di:
a. rendite
complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
b. rendite parziali agli assicurati che
hanno un periodo di contributo incompleto (art. 29 cpv. 2 LAVS).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha
compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgente dell'evento
assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di
anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter
cpv. 1 LAVS).
La
rendita è calcolata in base al redito annuo medio. Esso si compone:
a. dei
redditi risultanti da un'attività lucrativa;
b. degli
accrediti per compiti educativi;
c. degli
accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS).
In
concreto, il periodo di assicurazione dell'assicurata va dal 1° gennaio 1971
(anno seguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre
2000.
(anno precedente l'inizio del diritto alla rendita). Durante questo
periodo risulta una contribuzione di 23 anni in luogo dei 30 come gli
assicurati della sua classe di età; infatti, risulta che l'insorgente è entrata
in Svizzera il 18 aprile 1980 come si evince dal permesso di domicilio tipo
"C" allegato agli atti. Pertanto a partire da tale data l'assicurata
può beneficiare di anni interi di contribuzione, mentre prima di questa data,
la durata contributiva è definita dai periodi iscritti sul conto individuale
personale e ciò significa: per il 1971 6 mesi, il 1972 4 mesi, il 1973 12 mesi,
il 1974 5 mesi e il 1980 9 mesi. Il rapporto tra gli anni contributivi
effettivamente assolti e quelli previsti dalla classe di età determina poi la
scala delle rendite n° 34.
La
somma dei redditi da attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice
previsto per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari
di cui all'articolo 33ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa
per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di
calcolo esposte all'articolo 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione
è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito medio, edite
dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51
OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell'assicurato
determinante per la rendita.
Nel
presente caso, la prima registrazione determinate nel conto individuale è avvenuta
nel 1971. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere
1.253
L'importo rivalutato va poi diviso per il periodo effettivo di
contribuzione di 23 anni.
Ne
discende che la media dei redditi da attività lucrativa, nel 2001, anno
determinante,si fissa in fr. 28'174.-- (517'154 x 1.253 : 23).
Per
ogni anno in cui un assicurato ha provveduto all'educazione dei figli minori di
16.
anni è accordato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima
vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.
Dal
matrimonio sono nati 3 figli, __________ nel 1972, __________ nel 1975 e __________
nel 1978.
Nella
fattispecie, vanno attribuiti accrediti dal 1973 (anno susseguente la nascita
del primo figlio) al 1994 (compimento del 16esimo anno di età
dell'ultimogenito).
Nessun
accredito è però assegnato quando la ricorrente si trovava all'estero e non era
assicurata in Svizzera.
Inoltre,
nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l'anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
Se
una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano
questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso
per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS),
Infine,
l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli
anni civile di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies
cpv. 3 LAVS).
La
media dell'accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente
formula:
(rendita di vecchiaia annua mina x 3) x numero di bonifici
educativi
durata di contribuzione computabile
(marg. 5446 delle
Direttive sulle rendite, edite dall'UFAS).
Ne consegue quindi che
vanno considerati 16 mezzi accrediti. Nel 2001 tali accrediti ammontavano a fr.
12'897.-- (1'030 x 12 x 3 x 8 : 23).
Il redito annuo medio
della rendita corrisponde pertanto, nel 2001, a fr. 42'024.-- (28'174 + 12'897
= 41'071 e arrotondamento al limite superiore conformemente alle tabelle edite
dall'UFAS), nel 2005 a fr. 43'860.-- e nel 2007 a fr. 45'084.-- per un importo
mensile di fr. 658.-- dal 1° gennaio 2006 (mezza rendita), fr. 987.-- dal 1° giugno
2006.
e fr. 1'014.-- dal 1° gennaio 2007 (tre quarti di rendita).
Gli importi assegnati
risultano così essere corretti." (Doc. XII/bis)
I
calcoli illustrati dall’amministrazione non prestano fianco a critica alcuna e
meritano quindi integrale conferma. Rilevato altresì come con scritto 11 giugno
2008.
la ricorrente, preso atto della comunicazione 26/27 maggio 2008
dell’Ufficio AI, abbia dichiarato di ritirare la contestazione in merito a
reddito determinante, durata delle contribuzioni e scala rendite applicabile
(XIV), ne deriva che anche tale ricorso va respinto con contestuale conferma
del provvedimento 11 ottobre 2007.
2.19
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito delle vertenze, le spese di complessivi fr. 300.-- sono a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I
ricorsi del 17 aprile e 31 ottobre 2007 sono respinti.
2. Le
spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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