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Decisione

32.2007.123

Domanda di rendita respinta in difetto di invalidità sufficiente

23 aprile 2008Italiano76 min

Source ti.ch

Fatti

i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna

dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante

il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato

del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il

punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.

Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un

danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato

eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è

piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità

lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe

persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid.

2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.6. Rifiutata

una prima domanda di prestazioni mediante provvedimento del 3 giugno 2003 in

difetto di un grado di invalidità pensionabile, una seconda domanda di prestazioni

del settembre 2004 è stata nuovamente rifiutata dall’amministrazione in quanto

il peggioramento accertato, da ascrivere ad una componente psichiatrica, era da

ricondurre al settembre 2004 con la conseguenza che non era ancora decorso

l’anno di attesa per poter beneficiare delle prestazioni di invalidità (doc. AI

25).

Nell’ambito

della terza domanda di prestazioni, dell’ottobre 2005, il dr. __________,

specialista in psichiatria e medico curante dell’assicurato, nel rapporto

medico all’Ufficio AI del 15 novembre 2005 ha posto come diagnosi “Sindrome da

disadattamento con reazione ansioso-depressiva da circa due anni, oltre a discopatia

a livello delle vertebre lombari da 2-3 anni” dichiarando l’interessato inabile

al lavoro nella misura del 50% dal 24 settembre 2004 e precisando:

" (...)

Dal

2000 egli presenta importanti e gravi disturbi alla colonna vertebrale ragione

per la quale è stato valutato varie volte dal Dr. __________ ed il Collega

conferma il disagio ed il disturbo causato alla schiena che praticamente lo

paralizzano e non riesce a svolgere alcuna attività lavorativa.

Essendo

una persona semplice che ha sempre svolto un'attività pesante, praticamente non

riesce più ad accettare l'idea di non poter svolgere un altro lavoro e spesso

rimane al domicilio e ha pochi contatti sociali e sta sviluppando una

depressione ormai da 2 anni malgrado vari farmaci e colloqui di sostegno e la

sua situazione rimane precaria.

A

quanto pare la sua problematica della schiena non è neppure operabile e tutto

ciò lo rende ancora più ansioso e depresso e deve soffrire e vivere con i suoi

dolori e questo chiaramente fa persistere i suoi sintomi depressivi malgrado la

cura già in atto.

Inoltre

vi è da segnalare una situazione socio-economica difficile che sicuramente ha

un'influenza negativa sulla persistenza dei suoi sintomi depressivi tuttora in

atto.

Per

quel che riguarda la sua inabilità lavorativa puramente dal punto di vista

psichiatrico è nella misura del 50%." (Doc. AI 28-2)

Dal

canto suo il dr. __________, generalista, nel suo rapporto medico del 18 novembre

2005 ha posto quale diagnosi "estesa ernia discale L4-L5 a destra; lombosciatalgia

a destra; spondilartrosi L3-L4; stato ansioso-depressivo" e ha concluso

per un grado di incapacità del 100% dal 2000 (doc. AI 29). Dal canto suo, il

dr. __________, neurochirurgo, in una lettera del 20 dicembre 2005 ha precisato:

" (...)

Trattasi

di un paziente che dagli anni settanta accusa dolori lombari recidivanti. Il paziente

era attivo come aiuto cuoco e dal 2000 risulta inabile al lavoro.

Gli

accertamenti neuroradiologici evidenziavano processi degenerativi negli ultimi

livelli lombari con una piccola ernia L4/5 a dx. Una recente RM ha confermato

inoltre una leggera discopatia L3/4 e L415 ed ha riconfermato il prolasso

sottolegamentare L4/5 a dx. L'esame clinico mette in evidenza una sindrome

lombovertebrale con mobilità lombare ridotta e dolente in ogni posizione.

Palpazione

dolente e diffusa del rachide lombare e del m. gluteo a dx.

Pseudolasègue

bilaterale a 40°, importante giving way a dx con una pseudoparesi da L4 a S1 ed

una parestesia diffusa della gamba dx. I riflessi sono mediovivi e simmetrici.

In

considerazione di quanto sopra evidentemente un procedere chirurgico non entra

in considerazione per cui ho proposto al paziente un'infiltrazione di

Kenacort

L4/5. Il paziente al momento non desidera però quest'infiltrazione. Attualmente

si procede con fisioterapia.

Date

le circostanze una valutazione della capacità lavorativa senza dubbio è molto

difficoltosa in quanto il paziente ormai risulta inabile al lavoro da 5-6 anni

per cui la prognosi è assolutamente infausta. Dal punto di vista però puramente

teorico, un'attività leggera ed ergonomicamente favorevole sarebbe senza dubbio

possibile almeno nella misura del 50%." (Doc. AI 30-1+2)." (Doc. AI

30-1+2)

Richiamato

l’incarto dell’assicurazione disoccupazione, sentito il medico del Servizio Medico

Regionale dell’AI (in seguito: SMR; doc. AI 35-1), l’Ufficio AI ha affidato il

compito di esperire un accertamento pluridisciplinare ai sanitari del Servizio

Accertamento Medico dell’AI (in seguito: SAM), i quali, con un dettagliato referto

datato 29 settembre 2006, fatti esperire consulti di natura psichiatrica,

reumatologica, neurologica oltre a esami radiologici e di laboratorio, hanno

posto le seguenti diagnosi:

" (...)

5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome

lomboradicolare L5 cronica ds in

● nota discopatia L4-L5 con

ernia discale paramediana e recessale ds. L4-L5, alla MRI della colonna

lombosacrale del 24.03.2004;

● disturbi statici del

rachide (ipercifosi della dorsale alta, minima scoliosi ds.-convessa dorsale,

iperlordosi lombare corta) / decondizionamento muscolare con probabile

componente radicolare algica L5 a ds. dovuta ad ernia discale L4-L5 associata a

dolori di deficits di sensibilità più diffusi senza connotazione radicolare.

Tratti

autodifensivi di personalità.

Incremento

della quota ansiosa nell'ambito di disadattamento prolungato nel tempo (ICD-10

F 43.21).

Sindrome

cervicovertebrale in disturbi statici del rachide.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Cefalea

di origine tensiva. (...)" (Doc. AI 38-12)

esponendo

le seguenti valutazioni e conclusioni:

" (...)

7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'A.

è da considerare abile al lavoro nella misura del 50% nell'attività di

ausiliario di cucina ed in altre attività di pari impegno fisico.

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

La

patologia reumatologica è predominante in quest'A., con la presenza di una sindrome

lomboradicolare L5 cronica ds. su discopatie e disturbi statici del rachide,

nonché una sindrome cervicovertebrale pure su disturbi statici del rachide.

Tale patologia influenza la capacità lavorativa nell'attività finora svolta di

ausiliario di cucina, trattandosi quest'ultima di un'attività che necessita una

posizione esclusivamente eretta, con la necessità di anteflessione e di rotazione

del tronco, e a volte pure la necessità di sollevare pesi importanti. Pertanto

in quest'attività lavorativa l'A. va considerato abile al lavoro nella misura

del 50%, intesa come presenza durante l'arco di tutta la giornata ma con una

diminuzione del rendimento.

La

patologia neurologica, caratterizzata da una probabile componente radicolare algica

L5 ds. dovuta all'ernia discale L4-L5, associata ai dolori del deficits di

sensibilità, comporta un'incapacità lavorativa del 20% nell'attività lavorativa

di aiuto cucina.

La

patologia psichiatrica, che si riassume in un incremento della quota ansiosa nell'ambito

di un disadattamento prolungato nel tempo, con tratti difensivi di personalità,

comporta pure un'incapacità lavorativa massima del 20%.

La

patologia psichiatrica, quella neurologica e quella reumatologica non devono essere

sommate in quanto si tratta di patologie che considerano il sintomo principale

dell'A., cioè il dolore cronico e l'ansia da esso scaturita, che influenzano il

suo rendimento.

Vanno

pure segnalate delle incongruenze tra i dai oggettivi ed i riscontri clinici.

Lo

stato di salute dell'A. dev'essere considerato ridotto così come sopra

descritto a partire dal 6.09.2000 in avanti, quando l'A. ha interrotto

l'attività lavorativa.

In

seguito lo stato di salute è stato più o meno stazionario nel tempo.

L'A.

necessita della continuazione della presa a carico psichiatrica e

psicoterapica.

Un

soggiorno riabilitativo stazionario potrebbe pure giovare all'A..

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

L'A.

in un'attività lavorativa leggera e adatta, che rispetti i criteri posti dal

nostri consulenti reumatologo e neurologo, risulta abile al lavoro nella misura

del 80%, considerando la problematica reumatologica, neurologica e psichiatrica.

Tale

attività è proponibile sin dal giugno 2000 in avanti.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le

conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici

periti del SAM.

Domande

particolari non sono poste." (Doc. AI 38-15+16)

Nelle

sue Annotazioni del 19 ottobre 2006 il medico SMR ha quindi osservato:

" La valutazione SAM del 8.2006 ha chiarito lo stato

globale dell'Ato con una valutazione pluridisciplinare coerente e ben redatta

sia per la parte clinica che secondariamente per la valutazione

dell'esigibilità lavorativa che personalmente approvo nelle conclusioni.

Si

giustifica pertanto una IL 50% come aiuto cucina o pari impegno fisico

(ausiliario d'albergo tuttofare) a carattere definitivo per diminuito rendimento

globale dal 6.2000 ad oggi. In attività leggere ed adeguate vi è una abilità

del 80% inteso come limitazione del rendimento per maggior necessità di

cambiamenti posturali al bisogno.

Non

vi è da aspettarsi un peggioramento a breve termine da punto di vista medico

per cui a mio giudizio si giustifica una revisione solo sul lungo

periodo." (Doc. AI 40-1)

L’Ufficio

AI ha quindi affidato la pratica alla consulente in integrazione professionale

dell'AI, la quale, con rapporto 8 gennaio 2007, ha concluso per un grado

d’inabilità complessivo del 9% esponendo quanto segue:

" (...)

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti,

osservazioni generali, limitazioni

Per quanto riguarda la diagnosi, si fa riferimento

alla documentazione medica presente nell'incarto, alla perizia pluridisciplinare

SAM redatta il 29 settembre 2006 ed alle annotazioni del medico SMR, __________,

del 19 ottobre 2006.

Alla luce di quanto sopra, dal 6 settembre 2000, l'A.

è da considerare abile al lavoro nella misura del 50% (intesa come presenza

durante l'arco di tutta la giornata, ma con una diminuzione del rendimento)

nella sua precedente attività quale ausiliario di cucina (posizione

esclusivamente eretta, con la necessità di anteflessione e di rotazione del

tronco e, a volte, pure di sollevare pesi importanti) ed in altre attività di

pari impegno fisico.

Dal giugno 2000 in avanti, l'A. risulta per contro

abile al lavoro nella misura dell'80% in attività adeguate, che rispettino i

seguenti limiti funzionali:

● l'A. può molto spesso sollevare e portare

pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino

all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi,

mai tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza

dei fianchi;

● l'A. può molto spesso sollevare pesi fino a 5

kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra

l'altezza del petto;

● l'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di

precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta

attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti;

● la rotazione manuale è normale;

● l'A. può di rado effettuare lavori al di

sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso

assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in

piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata,

molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia;

● l'A. può assumere talvolta la posizione

seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata;

● l'A. può molto spesso camminare fino a 50 m,

spesso oltre 50 m, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure spesso

camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire

su scale a pioli.

(...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Le possibilità di reintegrazione sono date in primo

luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire

queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto

(esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che

caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori

economici.

Si tratta quindi di identificare delle attività

semplici, leggere, ripetitive e non qualificate accessibili alle residue

abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che l'A. disponga di un

sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi

ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata.

Dalla perizia pluridisciplinare si evince come l'A.

possa ancora svolgere, per un 50%, la sua precedente attività quale

ausiliario di cucina ed altre attività di pari impegno fisico.

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo

conto della configurazione della realtà economica del Cantone __________, si

può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in

situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora

sufficientemente esteso.

A livello teorico, l'A. potrebbe essere occupato (per

un 80%) quale:

● operaio generico in ambito industriale (in

posizioni non strettamente legate ad una catena di produzione continua)

● addetto al controllo / sorveglianza del

funzionamento e della qualità

● custode

● magazziniere (in ambiti di merce leggera)

● autista / fattorino per piccoli trasporti

(servizio di corriere) e per viaggi brevi (addetto alla distribuzione e

consegna di merce non troppo pesante - fiori, prodotti farmaceutici,

richieste o esami di laboratorio, ... ).

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Salario da valido:

Quale ausiliario presso l'__________ di __________,

l'assicurato nel 2000, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire

un salario annuo di Fr. 36'400.-­(questionario per il datore di lavoro

del 30 settembre 2001) e, nel 2004, Fr. 40'560.- (CCNL).

Salario da invalido:

Quale ausiliario: Fr. 20'280.-- (50% di Fr. 40'560.--).

In altre attività adeguate:

Siccome le professioni che l'A. può ancora svolgere

nonostante il danno alla salute (oltre alla sopraccitata) sono da considerare

attività generiche, semplici e ripetitive, ci si può riferire ai rilevamenti

statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di

statistica, noti come "tabelle RSS". Ai fini del calcolo fa stato

il valore mediano.

A seguito di una recente sentenza del TCA e delle

indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni,

è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che

erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il

reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori

nazionali (tabella TA1).

Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2

che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati,

per gli uomini, viene definito un salario ipotetico nel 2004 di Fr.

57'258.--.

Da tale importo, sempre sulla base della sopraccitata

sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria del TFA, è

possibile applicare una riduzione quale correttivo in quanto lo stipendio

percepito dall'A. quale ausiliario senza il danno alla salute (ramo economico

55 - alberghi e ristoranti - Tabella TA1 - 2004 - Ticino) è inferiore alla

media statistica ticinese. La differenza percentuale corrisponde al 5,7%.

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità, grado di

occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare fino ad un massimo del 25%.

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, si

ritiene opportuno applicare le seguenti riduzioni:

● 5% per attività leggera

● 10% per svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari (lungo periodo di inattività e potenziale difficoltà

di adattamento 1 cambiamento professionale dovuta alla lunga esperienza professionale

in un unico settore).

Secondo le statistiche RSS del 2004, considerando

quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 57'258.--, un

tasso di riduzione del 5,7% quale correttivo, una riduzione personale del 15%

ed una capacità di lavoro residua dell'80% in attività adeguata, risulta un

reddito da invalido di Fr. 36'716.--.

Grado d'invalidità:

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno (vedi

marginale 1048 CIGI), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente,

per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di

svolgere le mansioni consuete.

Sulla base delle indicazioni di cui sopra, l'A. può

aver accesso ad attività professionali adeguate che gli permetterebbero di

sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua.

Come dato di riferimento viene quindi utilizzata la

cifra più alta che l'A. potrebbe guadagnare nonostante il danno alla salute.

40'560 - 36'716 x 100 = 9,48

40'560

Considerandi

II signor RI 1 presenta un grado d'invalidità pari al

9% ed una capacità di guadagno residua del 91 %."

(Doc.

AI 42-1+2+3+4)

Sulla

base di questi accertamenti, l’amministrazione, con progetto di decisione 11

gennaio 2007, ha negato il diritto a prestazioni d’invalidità ritenendo il

grado d’invalidità del richiedente inferiore al 40% (doc. AI 44; consid. 1.1).

2.7

Nelle

osservazioni 6 febbraio 2007 RI 1 ha contestato le conclusioni

dell’amministrazione chiedendo ulteriori accertamenti e producendo nuova documentazione

medica (doc. AI 46). In particolare il dr. __________, nel suo referto del 2

febbraio 2007 attestava:

" Ho ricevuto per conoscenza la vostra decisione, per la

rendita AI.

Non

penso sia una decisione appropriata dato che si tratta di un uomo di 56 anni

che presenta:

- estesa

ernia discale L4-L5 a destra - lomboscialgia a destra

-

spondiloartrosi L3-L4

-

stato ansioso depressivo

dove

non potrebbe esserci nessun miglioramento nemmeno con un intervento chirurgico.

Le

attività del passato non può svolgerle a causa di forti dolori alla colonna

lombare.

Il

signor RI 1 non ha nessuna qualifica per altri lavori, e non riesce ad

esprimersi bene in italiano a causa della mancanza elementare delle nozioni

linguistiche."

(Doc. AI 47-1)

Il

dr. __________, dal canto suo, nel certificato 5 febbraio 2007 affermava:

" Si certifica che il paziente a margine è seguito presso

il mio studio medico dal 24.09.2004 in seguito alla segnalazione da parte del medico

curante Dr. __________ di __________.

Egli

innanzittutto soffre di una discopatia a livello L3-L4 e L4-L5 con

radicolopatia importante a livello. L5 diagnosticato e confermato dal Dr. __________.

Si tratta di un 55enne, coniugato, 2 figli di età adulta.

Egli

lavora in Svizzera dal 1989, dove ha svolto vari lavori piuttosto nel campo

alberghiero in modo regolare fino all'insorgenza dei suoi disturbi alla

schiena, ragion per la quale venivano diagnosticate delle ernie discali da

parte del Dr. __________, neurochirurgo di __________ con vari ricoveri presso

la Clinica riabilitativa __________ e l'Ospedale __________ di __________.

Dal

punto di vista puramente psichiatrico egli gradualmente ha sviluppato un importante

stato ansioso-depressivo, all'inizio sotto forma di una sindrome da disadattamento,

ragion per la quale veniva curato con una presa a carico di tipo psichiatrico e

veniva messo al beneficio di una psicofarmacoterapia e colloqui di sostegno ma

purtroppo con scarsi risultati, persistendo vari sintomi classici di una

depressione di tipo ansia, angoscia, rallentamento psico-motorio ed importanti

disturbi del sonno, varie somatizzazioni che causano tuttora importanti dolori

in varie parti del corpo.

Vista

la persistenza dei suoi disturbi somatici, il quadro depressivo persisteva ed

egli attualmente oltre ai sintomi classici di una depressione presenta

sentimenti di fallimento ed un scarsa stima in se, ha forti preoccupazioni per

la sua situazione generale e presenta un importante stato d'ansia, con

diminuzione dello slancio vitale e rallentamento psico-motorio oltre che

anedonia.

Recentemente

presenta anche una diminuzione delle funzioni cognitive in particolar modo per

quel che riguarda la memoria e la concentrazione con un'evoluzione piuttosto

negativa.

Vista

la persistenza dei suddetti sintomi ed un malessere psichico importante che

egli sta affrontando, attualmente la sua inabilità lavorativa dal punto di

vista psichiatrico è nella misura del 100% malgrado le cure e la presa a carico

di tipo psichiatrico con una prognosi a breve-medio termine non favorevole ma

da rivalutare eventualmente a lungo termine.

Vista

l'evoluzione lenta che ha sviluppato un quadro depressivo ormai cronico, per

quel che riguarda la sua diagnosi puramente dal punto di vista psichiatrico,

egli attualmente presenta una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio

di gravità media con sindrome biologica (ICD_10 F33.11)." (Doc. AI 47-2+3)

Richiesto

in merito, il medico SMR ha osservato quanto segue nelle sue Annotazioni 1

marzo 2007:

" Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli

status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni

sulle esigibilità residuali citate nel SAM 8.2006 (reumatologico e

psichiatrico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti

i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale

un SAM.

Attualmente

in fase di opposizione di decisione Al vengono inoltrati dei documenti da parte

dei medici curanti di parte che riportano a livello somatico delle

considerazioni già ben note negli anni scorsi già dal 2001 (certificato medico

dr. __________ 2.2.2007) mentre da parte dello psichiatra dr. __________ si

presenta un certificato medico che pur essendo dettagliato nell'anamnesi e ben

riassumendo lo stato di malessere generale espone delle limitazioni di tipo

globale (conglobando la patologia somatica) e ricordo anch'esso essere di

parte.

A

questo punto propongo a livello medico di mantenere come attuali e per noi vincolanti

le esigibilità espresse nella recente perizia pluridisciplinare neutrale del

SAM 8.2006.

Altri

accertamenti medico assicurativi non sono reputati pertanto necessari attualmente

dal sottoscritto." (Doc. AI 50-1)

Con

la decisione del 15 marzo 2007, l’amministrazione, rilevato come un sostanziale

peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato non fosse comprovato,

ha confermato il precedente provvedimento negando all’assicurato il diritto a

prestazioni di invalidità (doc. AI 51-1; cfr. consid. 1.2).

2.8

Con

il presente ricorso RI 1 contesta le conclusioni dell’amministrazione adducendo

in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di

salute (I; cfr. sopra consid. 1.3).

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28

novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR

1998.

IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001

p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9

Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta

giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale

ritiene che le conclusioni esposte nella perizia pluridisciplinare del SAM del

29.

settembre 2006, secondo cui l’assicurato presenta una capacità lavorativa

del 50% nella precedente attività quale aiuto cucina e dell’80% in attività adeguate,

ossia rispettose dei limiti funzionali segnalati dai periti in relazione al

sollevamento dei pesi e altri movimenti, possano validamente costituire da

supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario

procedere a ulteriori atti istruttori (doc. AI 38 e consid. 2.6).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

rapporto peritale SAM (cfr. doc. 38-1segg.) non contiene, in effetti,

contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essergli riconosciuta, piena forza probante: in particolare, i periti

hanno tenuto conto delle singole patologie invalidanti di cui l’assicurato è

affetto e hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso, e meglio

fondandosi sullo studio del dossier, su visite del ricorrente e sui referti di

parecchi esami esperiti.

Agli

atti non risultano, del resto, valutazioni mediche in senso opposto che mettano

in serio dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM.

Per

quanto in particolare riguarda l’aspetto legato alla problematica lomboradicolare,

vale la pena di ricordare che il dr. __________, specialista in reumatologia, nel

suo rapporto 23 agosto 2006 al SAM, aveva, tra l’altro, esposto:

" (...)

5.

Valutazione e prognosi:

(…)

Sulla

base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque

porre le diagnosi di sindrome lomboradicolare L5 cronica a destra in nota

discopatia L4/5 con ernia discale paramediana recessale a destra L4/5 alla

risonanza magnetica della colonna lombosacrale del 24.3.2004, disturbi statici

del rachide (ipercifosi della dorsale alta, minima scoliosi sinistroconvessa

dorsale, iperlordosi lombare corta) decondizionamento muscolare, sindrome

cervicovertebrale in disturbi statici del rachide.

Da

un proseguimento delle cure analgesiche perorali e delle misure fisioterapiche

non m'attendo un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato.

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa, l'assicurato può molto spesso sollevare

e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg

fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei

fianchi, mai tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino

all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5

kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra

l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di

precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi

pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è

normale.

L'assicurato

può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la

rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in

avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere

la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

L'assicurato può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata,

talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso

camminare fino a 50 metri, spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi

tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire

le scale, di rado salire su scale a pioli.

In

un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro

nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 % a partire dal

momento in cui è stato dichiarato inabile al lavoro nella misura del 100 %

ossia dal 2000 in avanti.

Come

ausiliario di cucina, attività svolta fino al 6.9.2000, quasi esclusivamente in

posizione eretta, con necessità di anteflessione e rotazione del tronco,

giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di giornata lavorativa normale,

ma con una diminuzione del rendimento del 50%." (Doc. AI 38-30+31)

D’altra

parte, il neurologo dr. __________ nel suo rapporto al SAM del 21 agosto 2006,

confermata la diagnosi di sintomatologia algica alla gamba destra e sindrome

lombovertebrale cronica con probabile componente radicolare algica L5 a destra,

aveva, tra l’altro, concluso:

" (...)

CONCLUSIONI E VALUTAZIONE:

(…)

I

disturbi più prettamente radicolari non sembrano essere in primo piano.

Prendendo in considerazione dunque gli aspetti esclusivamente neurologici, in

assenza di deficit importanti e visto che la sintomatologia algica è piuttosto

diffusa e si sovrappone all'eventuale componente radicolare, ritengo che l'A.

sia abile al lavoro in misura maggiore dell' 80%. La componente deficitaria

oggettiva è infatti minima e complessivamente l'A. si muove abbastanza bene

anche durante tutto l'esame. Chiaramente lavori estremamente pesanti potrebbero

essere controproducenti ed eventualmente accentuare i sintomi e, nel caso di

peggioramento, far emergere eventuali deficit che potrebbero a lungo termine

risultare più invalidanti. Ritengo comunque che per attività che permettono

all'A. di cambiare spesso posizione e di evitare di sollevare pesi estremamente

pesanti ed eseguire sforzi importanti dal punto di vista fisico, lo si possa

considerare abile al lavoro in misura maggiore dell'80 fino al 100% per quel

che riguarda gli aspetti neurologici.”

(Doc.

AI 38-23+24+25)

Ora,

dette ceritificazioni, le cui conclusioni sono chiare e fondate su validi

accertamenti specialistici non possono con tutta evidenza essere messe in

discussione dal certificato del 2 febbraio 2007 del dr. __________ (cfr. doc.

AI 47, cfr. per esteso al consid. 2.7).

Detto

certificato si limita del resto a confermare e ribadire le medesime diagnosi

già formulate nel rapporto medico all’Ufficio AI del 18 novembre 2005 compresa

la valutazione dell’incapacità lavorativa (del 100% dal 2000; doc. AI 29-2).

Ora, questa Corte deve rilevare che l’apprezzamento del curante del ricorrente

– il quale, sia osservato, è medico generalista e non specialista nelle materie

che qui interessano - non è suscettibile di scalfire il valore probante delle

precitate valutazioni dei periti interpellati dal SAM.

Infatti

il certificato del dr. __________, che elenca essenzialmente le medesime

diagnosi contemplate dalla perizia SAM sulla base dei dettagliati referti

specialistici, risulta alquanto laconico e privo di valide motivazioni

soprattutto in merito alle conclusioni circa l’inabilità lavorativa del

paziente.

Giova,

altresì, segnalare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che

le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in

ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur

de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Ad

esempio, nella sentenza 9C/289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par

ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier

2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170

consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment

pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette

hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste

titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur

les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

Per

quanto d’altra parte riguarda le patologie psichiche di cui è portatore RI 1, il

dr. __________, per conto del SAM, ha sottoposto il richiedente ad una

valutazione approfondita ed accurata, stilando il 29 agosto 2006 una

dettagliata perizia medica - che del resto l’interessato non ha mai contestato

- in cui è stato accertato che il ricorrente, affetto da “Tratti autodifensivi

di personalità, incremento della quota ansiosa nell’ambito di disadattamento

prolungato nel tempo ICD 10-F 43.21)”, presentava comunque una capacità

lavorativa in ogni attività del 80% (doc. AI 38-17 e consid. 2.6) argomentando

in particolare come segue:

" (...)

CONCLUSIONI

L'A.

mostra un atteggiamento molto difensivo con il quale mette innanzitutto una distanza

di sicurezza tra sé e l'interlocutore. Ciò emerge chiaramente dall'esame psichico

e rappresenta a mio modo di vedere non soltanto un non-desiderio di partecipare

alla vita esterna ma racchiude anche l'esigenza di ottenere protezione e soddisfacimento

dei propri bisogni senza nessun coinvolgimento e impegno. L'A. sembra essere un

uomo che ha dovuto affrontare nella sua vita troppe cose di natura stancante e

sfibrante e che ora si sente profondamente deluso ma anche in diritto di ricevere

qualcosa o almeno di ottenere delle condizioni adatte in cui riprendersi.

Questo, atteggiamento di autoprotezione contro ulteriori delusioni lo porta

sostanzialmente ad esagerare le sue richieste e a rifiutare compromessi

ragionevoli.

DIAGNOSI

Tratti

autodifensivi di personalità.

Incremento

della quota ansiosa nell'ambito di disadattamento prolungato nel tempo

(ICD10-F43.21)

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Nelle

condizioni attuali l'incapacità lavorativa psichiatrica si attesta a mio avviso

sul 20%.

EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE

L'A.

ha mostrato una tendenza ad una evoluzione subcronica dei suoi disturbi emozionali

nell'ambito del disadattamento iniziato nel 2000.

(…)

POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ

Tenuto

conto naturalmente dei limiti fisici dell'A. professioni come quelle già

esercitate dall'A. (operaio di fabbrica, aiuto di cucina) possono ancora essere

svolte."

(Doc.

AI 38-19+20+21)

A

tale perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata

su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza

probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

In

particolare le conclusioni di questo specialista non possono venir smentite dalla certificazione del 5 febbraio 2007 del dr. __________,

psichiatra, prodotta prima dell’emissione della decisione contestata (doc. AI

47-2; cfr. sopra consid. 2.7) né da quella del 10 aprile 2007 allegata al

ricorso, che si limita in sostanza a confermare quella del febbraio 2007 (doc.

D), per le quali le condizioni di salute dell’assicurato non gli permetterebbero

di esercitare un’attività lavorativa.

Tali certificati manifestamente non consentono a questa Corte, richiamata

nuovamente la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici e in particolare di quelli resi da medici curanti, di dipartirsi dalle chiare conclusioni cui è giunta

l’amministrazione sulla base delle precise conclusioni peritali.

In

particolare, tali certificati non permettono di stabilire con chiarezza un

peggioramento dello stato di salute del richiedente da un punto di vista

psichiatrico intervenuto tra la perizia del 29 settembre 2006 e la decisione

del 15 marzo 2007. In effetti, il medico curante dell’interessato ha in realtà

attestato le patologie già note e un peggioramento delle condizioni che

tuttavia non è riuscito a sostanziare né a precisare non indicandone né la

misura né l’eziologia. In particolare, l’affermazione per cui il disturbo depressivo

riscontrato nel paziente, e già noto, tenderebbe a cronicizzarsi, non muta la

sostanza del quadro invalidante già precedentemente accertato. Del resto va

detto che le conclusioni del dr. __________ sostanzialmente ripercorrono le precedenti

attestazioni del 15 novembre 2005 rese, quindi, in epoca precedente alla

perizia del dr. __________ che è datata 29 agosto 2006 (doc. AI 28-2).

Bisogna

quindi concludere che dai certificati del 5 febbraio e 10 aprile 2007 del

medico curante di RI 1 non emergono elementi tali da evidenziare con chiarezza

un peggioramento rilevante della patologia psichiatrica rispetto alla

situazione accertata dai periti nel referto del 29 agosto 2006, anche perché appare

verosimile che il peggioramento citato dal dr. __________ fosse in realtà già

intervenuto nel momento in cui, nell’agosto 2006, il ricorrente è stato peritato

dallo psichiatra incaricato dal SAM.

A

prescindere quindi dalle considerazioni che anche qui si impongono con riferimento

alla precitata giurisprudenza in materia di attendibilità dei certificati dei

medici curanti, va detto che in ogni caso da tali referti non si evincono

sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un

peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente

in sede peritale e avallato dai medici del SMR.

Al

proposito va comunque anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò

fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale

ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozial-versicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che sino al momento

dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una

capacità lavorativa dell'80% in un’attività leggera e adatta, considerando la

problematica reumatologica, neurologica e psichiatrica.

Ciononostante va fatto presente all’assicurato che in caso di

peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da

pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova

domanda.

2.10

Si tratta ora

di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Visto che

la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 2.4.),

il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,

ritiene determinante il 2004, come del resto riconosciuto dall’Ufficio AI

(cfr. doc. 42) e non contestato dall’assicurato.

Per

quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che

l’amministrazione, sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro

dell’assicurato, ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 40’560.--

(cfr. doc. 42-3).

L’insorgente

non ha sollevato alcuna obiezione in merito a tale dato che può essere fatto

proprio dal TCA.

2.11

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri

questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione.

2.12

Inoltre,

come pertinentemente ricordato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato,

con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I

222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa).

L’inapplicabilità

dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione

alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10

novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”.

Pertanto, alla luce della chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove

regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p.

311ss.), nella determinazione del reddito da invalido

occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più

quelli regionali (Tabella TA13).

D’altra

parte, in una recente sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008,

rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23

novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo

Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005

quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto

collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un

salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori

edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai

lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1

2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato

su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari

nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per

un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di

qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05,

consid. 2.3.4). Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo

del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la

giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un

guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il

reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da

invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis

1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre

2006.

nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"),

l'Alta Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito

prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività

paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a

ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno

modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato

negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il

reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag.

44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari

usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02];

cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del

reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere

che l’importo determinato dall’__________ sulla base dei dati forniti dall’ex

datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo

giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei

lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe.

L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore

infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento

2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1

di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45

costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale

per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique,

12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,

tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3,

che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei

redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli

elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere

tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito

ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più

recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese

oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera

retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della

Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui

all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle

considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della

più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente -, che non ammette

più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle

grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da

invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1

dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato

(cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre

2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal

valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si

ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x

41.6

[La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato

all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella

B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto

della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi

una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare

adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto:

limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il

raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido

di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità

arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327).

2.13

Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale

di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a

fr.

4'771.50 mensili oppure a fr. 57'258.-- per l'intero anno

(fr.

4'771.50 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

L’assicurato,

quale ausiliario/aiuto cucina presso l’__________ di __________, avrebbe guadagnato

nel 2004 fr. 40’560.-/anno per un’occupazione a tempo pieno, corrispondenti a

fr. 3'380/mese (doc. AI 42-3 e consid. 2.6).

Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei

salari per un'attività equivalente (cioè fr. 43'855.--/ anno e 3’654.--/mese,

cfr. Tabella TA1 p.to 55 “hôtellerie et restauration”, livello di qualifica 4:

fr. 3’514.-- X 12 mesi = 42’168.--, riportato su 41.6 ore/settimana = 43'855.--).

Più

precisamente il salario che il ricorrente avrebbe percepito presso il

ristorante di __________ a tempo pieno è inferiore a quello statistico di quel

preciso settore professionale di circa il 7,5%.

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 menzionata al considerando precedente (cfr. pure

STFA I 379/05 del 26 gennaio 2006).

Va osservato di transenna che l’Ufficio AI, ravvisato pure un divario

salariale rispetto alla media statistica ticinese, ha pure di conseguenza

applicato un correttivo del 5,7% sul salario statistico (cfr. sopra consid. 2.6

e doc. AI 42).

Il

reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 52'964.--

(fr. 57'258.-- decurtati del 7.5%).

2.14

In

virtù della giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La

nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di

reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali

derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare

soltanto a tempo parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung

der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu

vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund

der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst

werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern

über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I

640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte

vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche

Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden,

nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus,

"dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige

verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit

Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und

dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen

hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch

erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im

massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu

berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie

Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale

Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V

79.

Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des

Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten

zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung

und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt

hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein

triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu

setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als

näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht

auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5

hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen -

angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn

berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der

Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft

gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese

genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein

solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52%

und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04,

consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio

di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da

un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione

del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen

keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass

er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust,

Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung,

die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato

alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi

non sempre coerente.

A

titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I

594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al

momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di

riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato

equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi

che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per

conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid.

4.3

, la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito

statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente

abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de

l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé”

(la sottolineatura è del redattore).

In

un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 -

concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio -

l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del

resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la

giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile

agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno

un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p.

105.

consid. 2b).

Al

fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la

necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità

di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7,

405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid.

4.2

), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a

direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA

del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema

si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale,

assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene

di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad

ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale

corrisponde una decurtazione del 5%.

Per

quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla

limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso

concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano

l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque

giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo

senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in

cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministra-zione

(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività

leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in

cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle

difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella

causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del

15% per ragioni di salute).

La

presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione

massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa

S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella

già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato

una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla

salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA

succitata, consid. 2.11.)

In

concreto l’Ufficio AI ha applicato una riduzione del 15% (5% per attività

leggera e 10% svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari quali

lungo periodo di inattività, potenziale difficoltà di adattamento, cambiamento

professionale; cfr. doc. AI 42-4 e consid. 2.6), oltre alla precitata - e già

considerata nelle riduzione applicata da questo TCA del 7,5% - riduzione del

5,7% per correttivo di differenze salariali (doc. AI 42 e consid. 1.1 e 2.6) .

Questa

Corte, alla luce della giurisprudenza sopra citata e ricordato altresii come il

giudice non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione

dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6),

tenuto conto delle specifiche circostanze del caso in esame, ritiene

giustificata e comunque sufficiente per tener conto dei fattori suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall'assicurato la riduzione

del 15% applicata.

Partendo,

quindi, da un salario da invalido di fr. 52'964.-- e ritenuta un’esigibilità del 80% (cfr. consid. 2.9),

ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell'insorgente

nel 2004 risulta, quindi, essere pari a fr. 36'015.--

(fr. 42’371-- - (fr. 42’371.-- x 15 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l'importo di fr. 40’560.-- corrispondente al reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.10), emerge

un’incapacità al guadagno pari a 11,2%, arrotondato al 11% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Allo stesso

risultato si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i

redditi di riferimento al 2007, anno di emissione della decisione contestata.

Va osservato

inoltre che tale risultato poco si scosta dal risultato (9%) cui è giunta

l’amministrazione sulla scorta del rapporto 8 gennaio 2007 della consulente

professionale (doc. AI 42-5 e sopra consid. 2.6).

Ne discende

che a ragione l’amministrazione ha negato all’insorgente il diritto ad una

rendita di invalidità non attingendo il grado di invalidità il tasso minimo

del 40%.

Visto

quanto sopra, a giusta ragione, quindi, l'Ufficio AI ha respinto la domanda di

prestazioni. La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso

va respinto.

2.15

L’assicurato,

per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori

accertamenti medici.

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122.

II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.9), la documentazione agli atti è

sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta

probatoria deve essere disattesa.

2.16

RI

1.

ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria

si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della

relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op.

cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti

invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) –

sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3

Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr.

anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.

STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10

agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I

422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale pubblicata nella

Raccolta ufficiale (e di quella cantonale pubblicata nella RDAT), la presente

vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli

elementi fattuali emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere al

ricorrente una rendita dell’assicurazione invalidità in difetto di

un’incapacità lavorativa sufficiente.

La

conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito

favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale RI 1

non ha apportato alcun elemento o mezzo di prova nuovi, l’attestazione del

proprio medico curante confermando una situazione sostanzialmente invariata.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

2.17

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio è respinta.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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