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Decisione

32.2007.124

Soppressione della rendita.Conferma del motivo di revisione (cambiamento del datore di lavoro). Salario da valido; va preso quello che l'assicurato avrebbe percepito da sano al momento della nascita d

17 aprile 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.6. Nel

caso in esame, dal punto di vista medico l’assicurato è stato ritenuto abile al

50% quale rappresentante di vernici a causa di “ernia discale L5/S1 destra

ed instabilità del segmento funzionale L5/SA su stato dopo PLIF L4/L5 (1997)”,

così come si evince dal rapporto 5 luglio 1999 del dr. __________, primario di Neurochirurgia

all’Ospedale __________ di __________. Nello stesso atto medico il citato specialista

ha evidenziato che, a seguito di un peggioramento dovuto ad uno sforzo fisico,

in data 28 aprile 1999 l’insorgente è stato ammesso nel Servizio

Cantonale di __________ e che il 2 maggio 1999 è stato sottoposto ad una “discectomia

LS5/S1 da destra con PLIF L5/S1, come pure ad un'estensione della

stabilizzazione posteriore da L4 a S1 con il sistema Diapason” (doc.

AI 41-3). Nel successivo rapporto 7 luglio 1999 il dr. __________ ha confermato

il grado d’inabilità lavorativa visto il decorso favorevole dell’intervento

(doc. AI 42-2). Pertanto, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, l’insorgente

non ha subito il 28 aprile 1999 un ulteriore infortunio. Rilevante è tuttavia

la circostanza che, fondandosi sulla valutazione medico-teorica del dr. __________,

con le decisioni 25 maggio e 13 settembre 2001 l’Ufficio AI ha riconosciuto

un’invalidità del 50% conferente il diritto ad una mezza rendita dal 1° dicembre

1997.

Detto

questo, va evidenziato che rispetto alle precedenti decisioni del 2001 lo stato

di salute dell’assicurato è rimasto invariato. In tal senso va letto il

rapporto 20 dicembre 2006 del medico curante che ha certificato un’incapacità

lavorativa del 50% quale rappresentante (doc. AI 95-3). Gli atti non contengono

del resto documentazione attestante un peggioramento.

E’

invece subentrato un cambiamento della situazione economica avendo il ricorrente

iniziato al 1° marzo 2003 un’attività (4 ore al giorno per 5 giorni la settimana)

quale venditore presso la ditta __________ di __________ con uno stipendio nel

2004 di fr. 92'022 (doc. AI 94-1).

2.7. Essendo

giustamente dato motivo di revisione, l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto

dei redditi, giungendo ad un grado d’invalidità al massimo del 3%, il cui

calcolo è stato riportato nella decisione contestata (cfr. consid. 1.2).

L’insorgente

sostiene che quale reddito da valido debba essere preso in considerazione il

salario percepito quale rappresentante, corrispondente alla professione dell’avvenuta

riqualifica. L’amministrazione è invece del parere che fa stato quanto

l’assicurato avrebbe percepito senza invalidità nell’originaria attività di pittore.

2.7.1. Per accertare il reddito senza

l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento

della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno

2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI

1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96

consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella

causa B., I 56/02).

Nel caso in esame, rettamente l’Ufficio AI ha preso come reddito da valido

quello riferito all’attività di pittore, professione che l’assicurato aveva

svolto prima dell’insorgenza del danno alla salute (aprile 1996) e che molto

verosimilmente avrebbe continuato ad esercitare. Infatti è a seguito dell’infortunio

(scivolamento dalla scala con caduta), risalente al 1° aprile 1996 (cfr. atti

LAINF contenuti nel dossier AI), che l’insorgente non ha più lavorato nella sua

originaria professione di pittore. Con rapporto 16 novembre 1997 il dr. __________

ha infatti certificato un’incapacità lavorativa al 100% dal 1° aprile 1996

(doc. AI 10-1).

Certo

che nel 1998 l’assicurato ha potuto beneficiare di una riqualifica professionale

quale consulente/rappresentante nel campo delle pitture, conclusasi positivamente.

Quest’evenienza gli ha permesso di sfruttare al meglio la sua residua capacità

lavorativa, tant’é che egli, nonostante il danno alla salute, percepisce una

retribuzione maggiore di quella di pittore.

Tuttavia,

conformemente la giurisprudenza succitata (STFA inedite 13 giugno 2003 nella

causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U

168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a), ai fini del raffronto dei redditi, fanno stato i proventi da attività lavorativa

che, al momento della nascita della diritto alla rendita, l’assicurato avrebbe conseguito

se non fosse subentrata l’invalidità. Nel caso concreto ciò corrisponde al

salario percepito presso la ditta __________ (__________) quando era pittore

qualificato e non a quello conseguito quale rappresentante al 100% dalle ditte __________

o __________.

Di

conseguenza, partendo da un salario mensile senza invalidità di fr. 4842,25 attestato

il 28 novembre 1997 dalla citata impresa di pittura di __________ (doc. AI 12-3),

corrispondente a fr. 62'949.- (13 x 4842) annui, l’Ufficio AI ha correttamente

aggiornato l’ultimo dato agli anni 2004, 2005 e 2007 (doc. 99) i cui importi (rispettivamente

fr. 68'759.-, fr. 69'446.- e 70'141.-) sono stati riportati nella decisione

contestata.

2.7.2 Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Nella

fattispecie concreta, costatato che con il danno alla salute nel 2004 l’assicurato

ha conseguito un guadagno annuo di fr. 92'022.-, nel 2005 fr. 86'424.- e nel

2006 fr. 68'064.- (cfr. questionario per il datore di lavoro compilato il 5

dicembre 2006 dalla __________; doc. AI 94), dal raffronto con i succitati

redditi da valido si ottiene al massimo un grado d’invalidità del 3%

relativamente all’anno 2006, così come evidenziato nella decisione contestata.

2.7.3. In

conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha proceduto alla soppressione

della rendita. La decisione contestata merita quindi conferma.

Ne

consegue, pertanto, la reiezione del ricorso.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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