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Decisione

32.2007.126

Miglioramento dello stato di salute,che ha portato in via di revisione l'UAI a sopprimere la rendita in precedenza attribuita all'assicurato,sembrerebbe non esser stato duraturo,ma solo transitorio.Ri

12 marzo 2008Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i precedenti (rendita AI del 100% da quasi 19 anni) ritengo giustificato

aggiornare la situazione dal punto di vista lavorativo (in marzo-aprile

2007) per vedere se effettivamente l’assicurato è riuscito a svolgere

l’attività che voleva intraprendere. Concordo in questo con la proposta

della psichiatra” (doc. 72-1, sottolineatura della redattrice).

In seguito, tuttavia, nelle sue annotazioni del

31 gennaio 2007, il dr. __________ - ritenuto che lo stato di salute

dell’assicurato, come indicato dalla dr.ssa __________ nel suo scritto del 26

gennaio 2007, è migliorato, che la frequenza delle consultazioni specialistiche

è diminuita e che la psicofarmacologica, che secondo la curante è rimasta

invariata, dalle informazioni ricevute dall’interessato sarebbe invece stata

ridotta (cfr. doc. 76-1) – ha considerato che il miglioramento delle condizioni

psichiche dell’assicurato, che comporta una totale capacità lavorativa, è da

far risalire al mese di novembre 2006 (doc. 76-1).

Questa conclusione del medico SMR è tuttavia

stata smentita dallo scritto del 6 febbraio 2008 della dr.ssa __________, la

quale, rispondendo ad un’esplicita richiesta in tal senso del TCA (cfr. doc.

VI), ha rilevato che il miglioramento che ella aveva avuto modo di attestare e

che aveva teoricamente reso l’assicurato totalmente abile al lavoro, con la

riserva di un periodo di prova di 2-3 mesi, non si è poi rivelato

duraturo ed effettivo, non avendo retto di fronte all’inizio concreto di

un’attività lavorativa. Difatti, nonostante due tentativi in due diversi ambiti

(come indipendente e in qualità di dipendente), l’assicurato ha dovuto interrompere

dopo poco tempo l’attività lavorativa intrapresa, “a causa di un repentino

peggioramento del suo stato psichico” (doc. VII, sottolineatura della

redattrice).

La dr.ssa __________ ha spiegato che

l’interessato non ha retto i nuovi ritmi di vita ed ha avuto un crollo psichico

con umore depresso, stati di ansia, crisi di pianto, insonnia e crisi di panico

(doc. VII).

Quanto al miglioramento constatato in precedenza,

la specialista ha rilevato che quest’ultimo vi era effettivamente stato,

fintanto che l’assicurato, che aveva raggiunto una buona stabilità psichica, non

ha tentato di riprendere un’attività lavorativa. In seguito, tuttavia, una

volta trovatosi confrontato con le esigenze del mondo del lavoro, egli “non

ha retto la pressione e ha avuto un crollo psichico”, che lo ha fatto

ritornare inabile al lavoro al 100% (doc. VII, sottolineatura della

redattrice).

Al riguardo, l’assicurato stesso ha indicato di

avere tentato di intraprendere un’attività indipendente di vendita di prodotti

per l’igiene personale, che si procurava per conto proprio, attività che

tuttavia è durata “poco o niente” (doc. XIV, sottolineatura della

redattrice). Egli ha quindi intrapreso, nel 2007, un’attività dipendente presso

la fabbrica __________ di __________ (cfr. doc. I) - dove era stato indirizzato

dall’Ufficio del Lavoro - attività che, a dire dell’insorgente, è tuttavia

durata solo un giorno e mezzo e che l’assicurato ha dovuto subito abbandonare

in quanto “non ce la facevo” (doc. XIV, sottolineatura della

redattrice).

L’UAI ha ritenuto queste informazioni

dell’assicurato imprecise e non in grado di fugare ogni ragionevole dubbio

(doc. XVI).

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale

constata da una parte che effettivamente dalla documentazione agli atti

sembrerebbe che, come esposto dalla dr.ssa __________, il miglioramento dello

stato di salute dell’assicurato non abbia avuto carattere duraturo - presupposto

Considerandi

quest’ultimo fondamentale per giustificare, in via di revisione, la

soppressione della rendita di cui era al beneficio l’interessato, dato che,

come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri; lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI) - ma sia stato solo

transitorio: difatti, trascorso il periodo di 2-3 mesi che la stessa dr.ssa

__________ aveva ritenuto indispensabile al fine di poter valutare se

l’assicurato fosse o meno realmente in grado di soddisfare le esigenze

dell’attuale mondo del lavoro, di mantenere una stabilità psichica nonostante

il carico lavorativo e di garantire una continuità della capacità lavorativa

per un periodo prolungato (cfr. doc. 67-1), la curante ha potuto constatare

il fallimento (a causa di un crollo psichico dell’assicurato) della ripresa

lavorativa (doc. VII).

D’altra parte, l’assicurato ha affermato di avere

svolto due attività lavorative, una indipendente e l’altra di tipo dipendente,

presso la fabbrica __________ di __________ (cfr. doc. I), dove era stato

indirizzato dall’Ufficio del Lavoro (doc. XIV), attività che ha dovuto entrambe

interrompere dopo pochi giorni a causa dei suoi problemi di salute.

Dato che tuttavia, come rilevato

dall’amministrazione, mancano al riguardo ulteriori precisazioni in merito al

periodo di tempo durante il quale l’assicurato ha esercitato un’attività

lavorativa (cfr. doc. X e doc. XVI), il caso avrebbe dovuto essere “aggiornato

con la relativa documentazione”, così come rilevato dal

dr. __________ nelle sue annotazioni del 14

febbraio 2008 (doc. X/bis).

Pertanto, annullata la decisione impugnata, gli

atti vanno rinviati all’UAI affinché disponga i necessari accertamenti volti a

chiarire quali attività ha svolto l’interessato e per quanto tempo. A

seguito di tali accertamenti, l’UAI si pronuncerà nuovamente circa la

continuazione o meno del diritto alla rendita per l’assicurato.

Il TCA constata inoltre che, inizialmente, all’assicurato era

stata attribuita una rendita intera di invalidità a causa di una psicosi

psicoaffettiva che lo affliggeva, secondo quanto determinato dal dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica del 19

maggio 1989 (doc. 21).

In seguito, nelle varie procedure di revisione, l’attribuzione di

tale rendita è sempre stata confermata, sulla base dei rapporti medici

dell’allora specialista curante, dr. __________, che aveva posto la diagnosi di

sindrome distimica con tratti di endogenicità (doc. 26, doc. 37 e doc. 42).

Quest’ultima diagnosi è poi stata ripresa dalla dr.ssa __________

nel suo rapporto medico del 22 settembre 1999 (doc. 47).

Nel rapporto medico per l’UAI del 2 dicembre 2005 la specialista

in psichiatria ha posto la diagnosi di distimia (doc. 61).

Anche queste procedure di revisione hanno sempre dato luogo alla

conferma del diritto ad una rendita intera (cfr. da ultimo la comunicazione del

10.

gennaio 2006, doc. 62).

Nella presente procedura di revisione, la dr.ssa __________

ha nuovamente ribadito la diagnosi di distimia, presente da anni (cfr. rapporto

medico all’attenzione dell’UAI del 10 gennaio 2007, doc. 70-2).

A tale proposito, questo Tribunale ricorda che la giurisprudenza

federale ha a più riprese avuto modo di rilevare che la sola diagnosi di

distimia, normalmente, non è invalidante (cfr. al riguardo la STCA 32.2007.158

del 10 marzo 2008 e la giurisprudenza federale sul tema della distimia ivi

riassunta al consid. 2.8; sottolineatura della redattrice).

L’UAI interpellerà quindi la dr.ssa __________ al fine di

stabilire per quali motivi nel caso concreto la distimia è ritenuta invalidante

(cfr. al riguardo anche le annotazioni del dr. __________ del 16 gennaio 2007,

doc. 72-1).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ La

causa è rinviata all’UAI affinché proceda ai sensi del considerando

2.9..

2. Le spese

per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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