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Decisione

32.2007.127

Metodo misto di calcolo della rendita, dato che assicurata era attiva al 50% come ausiliaria di pulizie e al 50% come casalinga. Valutazione medica (perizia SAM) non sufficientemente probante, necessi

17 aprile 2008Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SAM hanno inoltre indicato che per

quanto concerne l’affezione pneumologica descritta agli atti (asma bronchiale a

carattere intrinseco, con modica sindrome ostruttiva all’esame spirometrico)

essi hanno potuto constatare un reperto clinico e funzionale nella norma, senza

disturbi soggettivi. L’assicurata non segue un regolare trattamento, ma

utilizza un broncodilatatore e uno steroide topico in riserva in caso di

dispnea. I medici del SAM hanno quindi concluso che tale problematica non

limita lo stato valetudinario dell’assicurata con riferimento all’attività di

ausiliaria di pulizie o a quella di casalinga (doc. 26-13).

Parimenti ininfluente sullo stato valetudinario

dell’interessata, secondo i medici del SAM, la cefalea emicranica, pure

descritta agli atti, per la quale l’assicurata segue un trattamento preventivo

di tipo β-bloccante, che

provoca crisi da una a due volte al mese e che risponde bene al trattamento

farmacologico (doc. 26-13).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 70% nella sua attività di

ausiliaria di pulizie e all’80% in attività leggere adeguate, rispettose dei

suoi limiti funzionali e quale casalinga (doc. 26-13). Essi hanno poi aggiunto

che “le limitazioni evidenziate a livello psicologico e mentale, nonché a

livello muscoloscheletrico, si riferiscono entrambe in maniera preponderante

all'astenia generale ed alla stanchezza cronica, per cui non vanno accumulate

in quanto si sovrappongono” (doc. 26-13).

L’assicurata ha contestato le risultanze

peritali, trasmettendo all’UAI copia dell’esame MRI alla colonna cervicale del

7 dicembre 2006 effettuato dal dr. __________, che pone le seguenti

conclusioni:

"

(...)

Importante discopatia nel segmento C5-C6 con

possibile irritazione radicolare C6 bilateralmente, infiltrazione periradicolare

sotto guida TAC da prendere in considerazione. Leggera discopatia nei segmenti

C3-C4-C5 e C6-C7 senza mielocompressione o compressione radicolare." (Doc.

46-9)

L’assicurata ha pure trasmesso all’UAI un

certificato medico del 6 febbraio 2007 del dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, indirizzato alla patrocinatrice, del seguente

tenore:

"

Come da lei richiesto nella corrispondenza del

30.1 u.s. e dopo aver preso visione dei documenti trasmessimi (estratto della

perizia SAM del 9.1.2006 e perizia psichiatrica allestita dal Dr. __________

per conto del SAM il 13.12.2005) le trasmettiamo alcune considerazioni

clinico-anamnestico-diagnostico-prognostiche riguardanti la paziente

sopraccitata ed un commento riguardante le conclusioni alle quali sono

pervenuti i colleghi del SAM ed alla diagnosi psichiatrica posta dal Dr. __________.

La signora RI 1 mi era stata indirizzata

all'inizio del 2005 dalla Dr.ssa __________ per valutazione e trattamento di

uno scompenso psichico emerso nel corso del 2004 a seguito della scoperta e

conseguente trattamento intensivo di un carcinoma mammario.

Dal 22 marzo 2005 la seguo regolarmente alla mia

consultazione. Nei primi 6 mesi di trattamento l'ho vista 2-3 volte al mese,

dall'autunno dello stesso anno la vedo ogni 3-5 settimane. Assume regolarmente

da oltre 2 anni un antidepressivo (SERTRALINA 50 mg) e, secondo il bisogno ma

mai più di 4,5 mg al dì, del LEXOTANIL.

Fin dall'inizio della presa a carico mi sono

trovato confrontato con una paziente che, a prescindere da una buona

regressione degli aspetti puramente emozionali-affettivi della componente

depressiva del disturbo presente all'inizio della cura, non è mai riuscita a

recuperare sul piano "biologico" della depressione e nemmeno su

quello ansioso-ipocondriaco-somatoforme che caratterizzava e completava il

disturbo psichico emerso nel corso del 2004.

A titolo di esempio e di conferma del mio dire,

segnalo che ancora in occasione del nostro ultimo incontro del 19.1.2007 mi

sono trovato confrontato con una paziente astenica, anedonica, abulica,

apprensiva, con poco slancio-iniziativa-piacere, discontinua nel gestire le

mansioni pratiche quotidiane, vulnerabile a stress e imprevisti, a disagio nel

confrontarsi con gli altri, evitante-procrastinante, pessimista ed incapace di

proiettarsi costruttivamente nel futuro. Oltre a ciò si lamenta di frequenti

stati dolorosi compatibili con la diagnosi di fibromialgia posta dai colleghi

del SAM, e con la patologia dorsale; segnala inoltre un persistente stato di

ansia ipocondriaca di registro cancerofobico.

La signora RI 1 è perfettamente cosciente di

questo suo scompenso psichico cronico ma afferma che ormai da 2-3 anni non si

sente più in grado di far fronte a questo marcato abbassamento di tono e di

energia vitale. Segnala inoltre di sentirsi molto cambiata per rapporto alla

persona attiva, reattiva, recettiva ed efficiente che era ancora 5-6 anni fa.

Sulla base di quanto detto sopra sono dell'avviso

che sul piano diagnostico-psichiatrico la signora RI 1 presenta una

Modificazione duratura della personalità consecutiva ad una serie di

problematiche maggiori che nel corso degli ultimi 5-6 anni l'hanno globalmente

perturbata sul piano bio-psico-sociale (ICD 10 - F 62.8). Non ritornerò sul

dettaglio di tutte queste problematiche, per altro ben descritte nella perizia

SAM.

La diagnosi da me posta dissente da quella

proposta dal Dr. __________ nella sua valutazione specialistica del 13.12.2005.

Nel suo scritto all'attenzione del SAM il collega evoca la presenza di un

"Disturbo ansioso depressivo a malattia somatica" associato ad un

"Disturbo da affaticamento cronico".

Al di là del fatto che le diagnosi poste dal

collega, pur se chiare e comprensibili agli addetti ai lavori, non si allineano

alle classificazioni ufficiali utilizzate e raccomandate nell'allestimento

delle perizie psichiatriche (ICD 10, DSM-IV-R), non rispettano sia la globalità

della sintomatologia presente che la dinamica riguardante l'emergenza, la

strutturazione, i mutamenti e la cronicizzazione del disturbo psichico che ha

portato all'attuale marcata involuzione duratura del funzionamento della

personalità.

Per quel che riguarda la prognosi socio-occupazionale

dissento completamente dalle conclusioni dei colleghi del SAM e personalmente

sono dell'avviso che dal punto di vista psichiatrico la paziente deve essere

considerata inabile al lavoro almeno al 50-70% e sono convinto che questa

inabilità debba essere cumulata a quella definita sul piano somatico.

Per i colleghi del SAM le limitazioni al lavoro

per motivi psichici e somatici si riferirebbero entrambe in maniera

preponderante all'astenia generale ed alla stanchezza cronica, e per questo

motivo non sarebbero cumulabili. Per il sottoscritto l'astenia generale, ed in

corollario la stanchezza cronica, sono manifestazioni sintomatiche del disturbo

psichico più globale da me diagnosticato, e in parte espressione clinica di una

gran parte delle affezioni psichiche di cui soffre la paziente. In questo senso sono dunque convinto

della legittimità del concetto di cumulo delle incapacità lavorative e/o di

guadagno di natura somatica e psichica." (Doc. 50-2+3)

Al riguardo, il dr. __________, medico del SMR, spec.

FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nelle sue annotazioni del 19 febbraio 2007 ha osservato:

"

Perizia SAM 12.2005:

Diagnosi:

Disturbo ansiodepressivo a malattia somatica.

Disturbo da affaticamento cronico.

Fibromialgia.

Sindrome lombospondilogena cronica.

Sindrome cervicospondilogica cronica su:

- alterazioni degenerative C5-6 di media importanza, senza

neurocompressione.

Modica periartropatia omeroscapolare tendinotica

cronica a sin., senza evidenza clinica per una rottura della cuffia dei

rotatori.

Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:

Ca. duttale invasivo multifocale mammella sin.

(stadio iniziale pTI CTNO MO, prima diagnosi aprile 2004), con:

- recettori estroginici e progestinici neg.;

- tumorectomia sin. ed asportazione del linfonodo sentinella

nell'ascella sin. il 9.04.2004;

- chemioterapia adiuvante con Adriamicina e Ciclofosfamide

(quattro cicli dal 23.04 al 24.06.04) e con Ciclofosfamide e Methotrexate e

5-Fluoruracile (tre cicli dal 15.07 al 22.09.2004);

- radioterapia sulla mammella sin. con una dose totale di 64,4 Gy

dal 8.10 al 2.12.2004;

- nessun'attuale evidenza di ripresa locale o sistematica della

neoplasia.

Asma bronchiale di tipo intrinseco nota da anni,

attualmente asintomatica. Emicrania recidivante in trattamento β-bloccante dal 1998 ca..

Il SAM ritiene l'assicurata abile al 70% quale

ausiliaria di pulizia

Inchiesta a domicilio del 19.4.2006: impedimento

17%

Progetto di Decisione UAI del 14.12.2006: nessun

diritto a rendita d'invalidità in presenza di grado AI del 24%

In sede di osservazione viene presentato:

- referto RM colonna cervicale del 7.12.2006:

importante discopatia

nel segmento C5/C6 con spondilosi ed uncartrosi bilaterale con restringimento

rilevante dei due forami di coniugazione con possibile irritazione radicolare

C6 bilateralmente, leggera discopatia C3-C7

rapporto dr. __________ del 6.2.2007:

- in particolare lo psichiatra curante ritiene che l'inabilità

lavorativa somatica e psichica deve essere cumulata nel presente caso

valutazione: questi 2 documenti non permettono di

oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di salute

dell'assicurata rispetto alla perizia SAM. In particolare la stenosi dei forami

è nota sin dal 2004 (vedi relativo referto valutato in ambito SAM). Il rapporto

del dr. __________ non evidenzia una modifica della psicopatologia ma si

differenzia nella valutazione della portata che questa ha sulla capacità

lavorativa residua." (Doc. 52-1+2)

2.11. In sede

ricorsuale, l’assicurata ha nuovamente contestato la decisione

dell’amministrazione, producendo, a comprova della sua incapacità lavorativa

totale, un certificato medico del 6 aprile 2007 della dr.ssa __________, spec.

FMH in medicina interna, indirizzato alla patrocinatrice, del seguente tenore:

"

(...)

Come da Sua richiesta odierna, certifico quanto

segue in merito alla paziente a margine.

La paziente è in cura da me dal 2 novembre 1998.

Sono stata liberata dal segreto professionale.

La sua problematica psichiatrica è la seguente:

dal marzo 2004

ha manifestato una depressione reattiva, a

carattere medio-grave. La paziente per detta problematica in aggravamento

esponenziale era ed è in cura specialistica dal Dr.med. __________ - FMH in

psichiatria e psicoterapia a __________. La paziente, oltre alla presa a carico,

assume farmaci del tipo delle benzodiazepine associate a antidepressivi della

classe ASSI.

Le sue problematiche fisiche sono le seguenti:

1) Dal marzo 2004

Diagnosi di

carcinoma duttale invasivo multifocale del seno sinistro stadio pT1c pN0 M0,

(ER, PR: negativo, C-erb-B-2: reazione positiva più del 10%, Ki 67: indice

30-60%).

Tumorectomia, escissione del linfonodo

sentinella il 9.4.2004.

Radioterapia sulla mammella sinistra (64.4

Gy).

Chemioterapia

precauzionale con Adriamicina e Ciclofosfamide (4 cicli), dal 23.04 al

24.06.2004.

Chemioterapia

precauzionale con Ciclofosfamide, Methotrexate e 5 FU (3 cicli) dal 15.07 al

22.09.2004.

Stato dopo

radioterapia e intervento curativo postoperatorio della mammella sinistra, dose

totale 64.4 Gy, dall'08.10 al 02.12.2004.

2) Dal marzo 2006

Importante

discopatia nel segmento C5-C6 con possibile irritazione radicolare C6

bilateralmente. Discopatie multiple nei segmenti C3-C4, C4-C5 e C6-C7.

Da rilevare che la

paziente ha una grave allergia ai calcioantagonisti, che determina grandi

difficoltà nella cura della pressione arteriosa.

3) Da Anni

Emicranie

invalidanti, resistenti a farmacoterapia (non possibile somministrazione

continuativa di beta-bloccanti a causa della asma bronchiale) a componente

mista:

- da sindrome cervico-brachiale a

carattere radicolare

- da componente psichica.

4) Da Anni

Asma bronchiale a carattere intrinseco.

5) Dal giungo 1999

I dito a scatto della mano destra.

6) Sindrome

fibromialgica? Paventata? Ma con una diagnosi non precoce di carcinoma mammario

nè i colleghi nè la paziente possono escludere ogni qualvolta si presenti la

problematica algica la esclusione di una eventuale metastatizzazione e quindi

secondarismo della malattia tumorale. Ultima esclusione di un secondarismo con

sospetto di interessamento a livello della ghiandola mammaria risale allo

scorso mese di aprile 2006.

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa da quando:

1) Patologia

peptica 1° tratto gastrointestinale (esiti di eradicazione H.Pylorii dicembre

1999)

con disturbi

addominali (gastrici ed intestinali ad eziologia non chiara).

2) Epatopatia steatosica DD: secondaria a

farmacoterapia?

Nota dal settembre 2004.

Capacità lavorativa:

La paziente presenza a mio avviso, una incapacità

lavorativa del 100% a somma di tutte le problematiche cliniche e psichiatriche

elencate. Da un punto di vista della sola problematica fisica possono valutare

l'incapacità lavorativa con una percentuale dell’80%, mentre ritengo che

l'incapacità lavorativa determinata dalla patologia psichiatrica sia da

determinare dal collega psichiatra che l'ha in cura.

Faccio rilevare che la paziente non è in grado di

attendere neanche sempre alla sua persona, funzioni alla quale attendono i

familiari e l'aiuto domiciliare.

Faccio rilevare inoltre:

● che la paziente da un punto di vista clinico è a rischio di

recidiva per quanto riguarda la patologia del carcinoma mammario: la paziente

ha avuto nel 2005 un sospetto di recidiva (che poi è stata esclusa da una

risonanza magnetica ed ulteriori accertamenti) e nell'aprile dell'anno 2006, ma

che hanno portato alla stessa un sovraccarico psichico importante presente

ancora oggi;

● che

l'intervento stesso ha determinato una problematica fisica (e psicologica) per

quanto riguarda il drenaggio linfatico dalla parte sinistra (con edemi distali)

che richiedono trattamento specifico;

● che

l'elevazione e i movimenti dell'arto superiore sinistro (indipendentemente

dalla problematica maggiore di tipo osteoarticolare e neurologica), sono

limitati;

● che

presentava già prima della diagnosi e del trattamento per la problematica del

carcinoma mammario, disturbi respiratori con una insufficienza di tipo II-III

quindi al minimo sforzo nell'ambito di una asma bronchiale a carattere

intrinseco che in aggiunta alle problematiche cliniche elencate assume un

carattere preponderante;

● una

sindrome fibromialgica concomitante già attestata e diagnosticata e trattata

dalla reumatologa di fiducia della paziente, purtroppo attualmente pensionata

(Dr.ssa med. __________) che aveva in cura specialistica la paziente dal 1998;

la stessa a causa di una sintomatologia radicolare a tipo algico-sensitivo e

motorio aveva programmato una Risonanza Magnetica della Colonna Cervicale che

ha confermato il sospetto clinico della specialista; la paziente ha ricevuto

(non senza assunzione di rischio) dalla stessa un trattamento a base di

corticosteroidi sistemici (dexamethasone) ed un trattamento fisioterapico,

senza però raggiungere una guarigione; viste le sue condizioni generali (rischio

di eventuale progressione carcinomatosa) non è stata eseguita la prospettata

infiltrazione periradicolare sotto guida TAC.

● da

segnalare inoltre una anemia ferripriva in sostituzione marziale costante

(anche con terapia parenterale), rimasta di origine non chiara;

● faccio

inoltre rilevare che la paziente segue attentamente le prescrizioni; che si

sottopone con regolarità ai controlli specialistici programmati e che vive

costantemente con la minaccia di una recidiva del carcinoma, soprattutto nel

pensiero di lasciare un figlio ancora piccolo." (Doc. B)

Nelle sue annotazioni del 4 maggio 2007 il dr. __________

ha rilevato:

"

In fase di ricorso vengono presentati:

rapporto della dr.ssa __________ del 6.4.2007:

- la dottoressa fornisce un riassunto della cartella clinica, dati

che sono già noti dalla perizia SAM. Nelle sue conclusioni valuta l'impedimento

funzionale di alto grado con quindi IL completa quale salariata.

Valutazione: l'attuale rapporto non apporta

elementi in favore d'una modifica sostanziale dello stato di salute

dell'assicurata rispetto alla perizia SAM che va confermata nelle sue

conclusioni." (Doc. IV/1)

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli il

referto del dr. __________, con invito a spiegare le ragioni per le quali ha

escluso le diagnosi poste dal curante nel suo certificato del 6 febbraio 2007

(XII).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 12 marzo 2008:

"

Non mi permetto di contraddire le asserzioni del

medico curante, che segue la paziente regolarmente.

Dall’evoluzione constato che la situazione della

paziente ha subito un peggioramento di tipo bio-psico-sociale (ICD10-F62.8).

Da parte mia avevo espresso una diagnosi

effettivamente non codificabile nell’ICD-10, ossia quella di un disturbo

ansioso depressivo a malattia somatica associato a disturbi di affaticamento

cronico.

Penso che sia molto importante seguire le

proposte effettuate dal medico curante e questo perché il perito ha poche

occasioni di incontrare l’assicurato.

Se è vero che ho considerato la paziente inabile

al lavoro nella misura descritta nella perizia non posso dire ora se questo

stato di salute è tuttora valido.

Dalla lettera del suo medico curante mi sembra

che questo non sia il caso.

Ritengo che questa presa di posizione vada

osservata in sede di ricorso.

Il medico curante sottolinea anche che la

patologia concernente l’astenia psichica generale è da associare ad un

corollario di facile affaticabilità e che vanno tenute da conto con i disturbi

da me diagnosticati.

Per quanto concerne la prognosi

socio-occupazionale rimango però dell’opinione che ella potrebbe beneficiare di

un vostro intervento a scopo reinseritivo professionale perlomeno a tempo

parziale.

Naturalmente per questo procedere sarà necessario

interpellare non solo l’AI ma anche il medico curante.

A proposito del cumulo dei gradi di inabilità

lavorativa in ambito psichico e fisico non mi pronuncio e questo perché il

compito dello specialista è quello di stabilire un grado d’incapacità lavorativa

secondo la sua specialità.

Non escludo che l’aspetto psichico sia importante

ma qui bisognerà rivolgersi ai suoi medici somatici. (Per esemplificare la

frattura del metacarpo 5 compromette l’inabilità lavorativa di un paziente,

egli ha sì dei dolori, ma a seconda delle attività terapeutiche proposte può

continuare la sua azione lavorativa all’80%-100%).

La presenza di una stanchezza cronica non è di

per sé un disturbo psichiatrico particolare secondo l’ICD-10.” (Doc. XIV)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 27 marzo

2008, il dr. __________ ha osservato:

"

Ho preso atto della risposta del dr. __________.

Faccio nuovamente presente che dal rapporto del

dr. __________ non risulta una modifica sostanziale di una patologia

psichiatrica, ma si tratta d’una differente valutazione che tiene conto di

fattori bio-psico-sociali, valutazione che prende in considerazione anche

fattori non invalidanti ai sensi della legge AI.” (Doc. XVII/bis)

La patrocinatrice dell’assicurata, dal canto suo,

ha prodotto un nuovo referto della dr.ssa __________, datato 25 marzo 2008, che

ribadisce il percorso clinico dell’interessata già esposto nel suo precedente

rapporto del 6 aprile 2007 (cfr. doc. B) e, con riferimento alla capacità

lavorativa, rileva:

"

(…)

Capacità lavorativa:

la paziente presenta a mio avviso una incapacità

lavorativa del 100% a somma di tutte le problematiche cliniche e psichiatriche

elencate. Da un punto di vista della sola problematica fisica posso valutare

l’incapacità lavorativa con una percentuale dell’80%, mentre ho potuto rilevare

che l’incapacità lavorativa determinata dalla patologia psichiatrica

determinata dal collega psichiatra che la ha in cura da anni e che la segue con

regolarità, possa senz’altro essere sommata alle problematiche internistiche

elencate in calce.

Faccio rilevare che la paziente non è in grado di

attendere neanche sempre alla sua persona, funzioni alle quali attendono i

familiari e l’aiuto domiciliare.

Faccio rilevare inoltre:

● che la paziente da un punto di vista clinico è a rischio di

recidiva per quanto riguarda la patologia del carcinoma mammario: la paziente

Considerandi

ha avuto nel 2005 un sospetto di recidiva (che poi è stata esclusa da una

risonanza magnetica ed ulteriori accertamenti) e nell'aprile dell'anno 2006, ma

che hanno portato alla stessa un sovraccarico psichico importante presente

ancora oggi;

● che

l'intervento stesso ha determinato una problematica fisica (e psicologica) per

quanto riguarda il drenaggio linfatico dalla parte sinistra (con edemi distali)

che richiedono trattamento specifico;

● che

l'elevazione e i movimenti dell'arto superiore sinistro (indipendentemente

dalla problematica maggiore di tipo osteoarticolare e neurologica), sono

limitati;

● che

presentava già prima della diagnosi e del trattamento per la problematica del

carcinoma mammario, disturbi respiratori con una insufficienza di tipo II-III

quindi al minimo sforzo nell'ambito di una asma bronchiale a carattere

intrinseco che in aggiunta alle problematiche cliniche elencate assume un

carattere preponderante;

● una

sindrome fibromialgica concomitante già attestata e diagnosticata e trattata

dalla reumatologa di fiducia della paziente, purtroppo attualmente pensionata

(Dr.ssa med. __________) che aveva in cura specialistica la paziente dal 1998;

la stessa è aggravata da sintomatologia radicolare a tipo algico-sensitivo e

motorio confermata da una Risonanza Magnetica della Colonna Cervicale. La

paziente ha ricevuto (non senza assunzione di rischio) dalla stessa un

trattamento a base di corticosteroidi sistemici (dexamethasone) ed un

trattamento fisioterapico, senza però raggiungere una guarigione; viste le sue

condizioni generali (rischio di eventuale progressione carcinomatosa) non è

stata eseguita la prospettata infiltrazione periradicolare sotto guida TAC.

Inoltre la somministrazione di steroidi per via sistemica ha aggravato la già

labile problematica psichiatrica della paziente (come è noto dalla

fisiopatologia e dal meccanismo di azione secondaria detta farmacoterapia);

● da

segnalare inoltre una anemia ferripriva in sostituzione marziale costante

(anche con terapia parenterale), rimasta di origine non chiara;

● faccio

inoltre rilevare che la paziente segue attentamente le prescrizioni; che si

sottopone con regolarità ai controlli specialistici programmati e che vive

costantemente con la minaccia di una recidiva del carcinoma, soprattutto nel

pensiero di lasciare un figlio ancora piccolo." (Doc. B)

2.12

Dopo attenta

analisi degli atti, questo Tribunale ritiene che la documentazione

medica su cui si è fondata l’amministrazione, per concludere che l’assicurata

non ha diritto a prestazioni,

difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla

base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio. La problematica psichica non è stata infatti sufficientemente

chiarita.

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame sia

reumatologico che oncologico, grazie ai consulti specialistici del dr. __________

e del dr. __________, dai quali è emerso che l’interessata non è affetta, da un

profilo oncologico, da patologie invalidanti, mentre presenta, da un punto di

vista reumatologico, delle patologie invalidanti con influsso sulla capacità

lavorativa, che la rendono inabile al lavoro al 30% nella sua precedente

attività e al 20% in attività leggere adeguate (cfr. doc. 26/19-24 e doc.

26/25-27).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non possono

essere smentite dai certificati medici della curante, dr.ssa __________, per i

motivi che seguono.

Nei suoi certificati del 6 aprile 2007

(doc. B) e del 25 marzo 2008 (doc. C), che riprendono quanto già evidenziato

nel referto medico particolareggiato del 3 febbraio 2005 (doc. 16/1-11), la

dr.ssa __________ attesta un grado di incapacità lavorativa dell’80% da un

punto di vista somatico, a causa del rischio di recidiva del carcinoma

mammario; degli edemi distali conseguenti al drenaggio linfatico alla parte

sinistra, che necessitano di un trattamento; delle limitazioni nell’elevazione

e nei movimenti del braccio sinistro; dei disturbi respiratori nell’ambito di

un’asma bronchiale; di una sindrome fibromialgica concomitante e di una anemia

ferripriva di origine non chiara.

Al riguardo, il TCA constata innanzitutto che i problemi connessi

al rischio di una recidiva del carcinoma mammario, indicati dalla dr.ssa __________,

attengono alla sfera psichica e non a quella somatica.

Da rilevare inoltre che, nel suo consulto peritale reumatologico

del 13 dicembre 2005, il dr. __________ ha espressamente indicato che

l’assicurata non presenta linfadenopatie (doc. 26-20) e che nel consulto

peritale oncologico del 12 dicembre 2005 il dr. __________ ha espressamente

indicato che “gli ultimi controlli di follow-up oncologico stretto hanno

escluso una recidiva della malattia in sede locale o sistemica” (doc.

26-27).

Quanto ai problemi legati all’asma bronchiale, nella perizia del 9

gennaio 2006 i medici del SAM hanno indicato, tra le diagnosi senza influsso

sulla capacità lavorativa, quella di “asma bronchiale di tipo intrinseco

nota da anni, attualmente asintomatica” (doc. 26-10), osservando di avere constatato un reperto clinico e funzionale nella norma,

senza disturbi soggettivi. Tenuto inoltre conto del fatto che l’assicurata non

segue un regolare trattamento, ma utilizza un broncodilatatore e uno steroide

topico in riserva in caso di dispnea, i medici del SAM hanno quindi concluso

che tale problematica non limita lo stato valetudinario dell’assicurata con

riferimento all’attività di ausiliaria di pulizie o a quella di casalinga (doc.

26-13).

Le limitazioni nell’elevazione del braccio sinistro sono poi state

ampiamente prese in considerazione dal dr. __________, che nel suo consulto

peritale reumatologico del 13 dicembre 2005 ha considerato l’assicurata abile

al lavoro al 20% in un’attività leggera, che permetta il rispetto delle regole

dell’ergonomia della schiena ed eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con

gli arti superiori sopra l’orizzontale. Il dr. __________ ha pure osservato che

la capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con pesi

inferiori a 5 kg è ridotta e con pesi superiori molto ridotta (doc. 26-24).

Anche la sindrome fibromialgica è stata ritenuta presente dal dr. __________,

che nel suo consulto peritale ha posto, tra le diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa, proprio quella di fibromialgia, aggiungendo che la

diminuzione della capacità lavorativa, tra le altre cose, “è giustificata

dalla presenza di una fibromialgia, quindi di una sindrome dolorosa cronica che

implica disturbi del sonno e stanchezza” (doc. 26-23).

Stante

quanto sopra, dai referti della dr.ssa __________ non si può quindi dedurre,

per lo meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che

delimita il potere cognitivo del giudice, l’esistenza di patologie, da un punto

di vista fisico, maggiormente invalidanti rispetto a quanto valutato in ambito

peritale dal SAM.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Sempre

nel contesto della perizia SAM, l’aspetto psichiatrico è stato vagliato

dall’amministrazione tramite il consulto specialistico del dr. __________. Le

conclusioni del perito sono state contestate dallo psichiatra curante, dr. __________.

Nell’incarto

figurano infatti, da un canto, il referto del dr. __________ - medico che, in

qualità di specialista, ha avuto (ed ha) in sua cura l’assicurata – che attesta

una inabilità al lavoro del 50%-70% e, d'altro canto, la perizia amministrativa

dello specialista dr. __________ - fatta propria dal medico del SMR, dr. __________

- che giudica l’assicurata inabile al lavoro al 30% nella sua professione e al

20% quale casalinga.

Nel

suo consulto del 13 dicembre 2005, il dr. __________ ha posto la diagnosi di “disturbo

ansioso depressivo a malattia somatica; disturbo d’affaticamento cronico” (doc.

26-17).

In particolare il dr. __________ ha indicato che nel caso

dell’assicurata è predominante la sua astenia e la sua stanchezza cronica,

accompagnata da sintomi di ansia riguardanti le sue prospettive di salute

futura (doc. 26-17).

Di parere opposto lo psichiatra curante, dr. __________, il quale

ha per contro diagnosticato la presenza di una modificazione duratura della

personalità consecutiva ad una serie di problematiche maggiori che nel corso

degli ultimi 5-6 anni l’hanno globalmente perturbata sul piano bio-psico-sociale

(ICD10-F62.8).

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto, il referto del dr. __________ del 6 febbraio 2007 è precedente alla

decisione impugnata (del 5 marzo 2007) ed è quindi rilevante ai fini del

presente giudizio.

Il dr. __________ ha innanzitutto rilevato che le diagnosi poste

dal perito dell’UAI, dr. __________, non si allineano alle classificazioni

ufficiali utilizzate e raccomandate nell’allestimento delle perizie

psichiatriche.

Queste osservazioni dello psichiatra curante sono corrette.

Questo Tribunale, constatata l’assenza nel referto peritale

psichiatrico di diagnosi secondo un criterio di classificazione riconosciuto,

ha chiesto al dr. __________ di fornire l’esatta diagnosi dei disturbi di cui soffre

l’assicurata in base ad una classificazione riconosciuta (XII). Nel suo scritto

di risposta del 10 marzo 2008, il dr. __________ ha affermato che “da parte

mia avevo espresso una diagnosi effettivamente non codificabile nel ICD-10,

ossia quella di un disturbo ansioso depressivo a malattia somatica associato a

disturbi di affaticamento cronico” (doc. XIV, sottolineatura della

redattrice).

Il

TCA constata quindi che le diagnosi poste dal perito psichiatra nel suo referto

peritale non poggiano su un sistema di classificazione riconosciuto,

circostanza che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), è in contrasto

con quanto stabilito dal Tribunale federale, a mente del quale

“il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare

la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente” (cfr. I

384/06 del 4 luglio 2007).

Nel suo certificato del 6 febbraio 2007 il dr. __________ ha poi

evidenziato che le diagnosi poste dal dr. __________ non rispettano né la

globalità della sintomatologia dell’interessata, né la dinamica riguardante

l’emergenza, la strutturazione, i mutamenti e la cronicizzazione del disturbo

psichico che ha portato alla marcata involuzione duratura del funzionamento

della personalità della signora RI 1 (doc. 50-3).

La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito

che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U

202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto,

ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Chiamato dal TCA ad esprimersi in merito alle diagnosi poste dallo

psichiatra curante, nel suo scritto del 10 marzo 2008, il dr. __________ ha

rilevato che “non mi permetto di contraddire le asserzioni del medico

curante, che segue la paziente regolarmente”, aggiungendo che “dall’evoluzione

constato che la situazione della paziente ha subito un peggioramento di tipo

bio-psico-sociale (ICD10-F62.8)”. Il dr. __________ ha pure evidenziato che

“se è vero che ho considerato la paziente inabile al lavoro nella misura

descritta nella perizia, non posso dire se ora questo stato di salute è tuttora

valido. Dalla lettera del suo medico curante mi sembra che questo non sia il

caso”. Infine, ritenendo affidabile il parere dello specialista curante, il

dr. __________ ha concluso “ritengo che questa presa di posizione vada

osservata in sede di ricorso” (doc. XIV).

Come già ricordato, il dr. __________, nel suo certificato del 6

febbraio 2007, ha diagnosticato l'esistenza di una

modificazione duratura della personalità dell’interessata consecutiva ad una

serie di problematiche maggiori che nel corso degli ultimi 5-6 anni l’hanno

globalmente perturbata sul piano bio-psico-sociale (ICD10-F62.8).

Questa

affezione presenta le seguenti caratteristiche:

"

F62.8 Altre modificazioni durature della

personalità

Disturbo duraturo della personalità da dolore

cronico.

(cfr. "ICD-10. Classificazione delle

sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano

2003, pag. 136-137).

Il TCA rileva che essendo

l’assicurata affetta, tra l’altro, da una fibromialgia, così come valutato dal

dr. __________ nel suo consulto peritale del 13 dicembre 2005 (doc. 26-22) e

dai medici del SAM nel referto peritale del 9 gennaio 2006 (doc.26-10), tale patologia andava esaminata anche dal punto di vista

psichiatrico. Va infatti ricordato che l'Alta Corte, in una sentenza I 336/04

dell’8 febbraio 2006, pubblicata in DTF 132 V 65, ha stabilito che per valutare le

incidenze sulla capacità lavorativa di una fibromialgia è necessario, di

regola, un apprezzamento del reumatologo e dello psichiatra (cfr. DTF 132 V 72)

ed ha ritenuto di applicare per analogia alla fibromialgia i principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di disturbi da dolore somatoforme (cfr.

DTF 132 V 71-72).

Pertanto, al fine di stabilire il carattere

invalidante o meno della fibromialgia che affligge l’interessata (che secondo

il dr. __________ è invalidante, cfr. doc. 26-22 e 26-23), era necessario

esaminare se, da un punto di vista psichiatrico, erano dati o meno, nel caso di

specie, i presupposti fissati dalla giurisprudenza federale per poter ritenere eccezionalmente

inesigibile dall'assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul

mercato del lavoro.

La

giurisprudenza esige infatti quale primo criterio l'esistenza di una

"comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata".

In caso di assenza di una comorbidità psichica di

notevole gravità, intensità e durata andava pure analizzata la presenza

qualificata di altri criteri, richiesti dalla giurisprudenza, quali ad es.

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi (sull’applicabilità

dei principi restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere, a

titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme comporti una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di

dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 683/03 del 12

marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352 e le successive STF I 1093/06 del 3 dicembre

2007; STF I 404/03 del 23 aprile 2004 e I 702/03 del 28 maggio

2004.

Sulla non applicabilità di tali principi in caso di revisione della

rendita, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 901/06 del 23 novembre

2007).

Nel caso di specie, l’assicurata è stata sì

sottoposta, nell’ambito della perizia SAM predisposta dall’UAI, ad un esame

peritale anche in ambito psichiatrico. In tale contesto, tuttavia, il dr. __________,

pur evidenziando l’esistenza di una stanchezza cronica e ponendo la diagnosi di

disturbo di affaticamento cronico, non ha proceduto ad un esame dei requisiti

posti dalla giurisprudenza al fine di ritenere eccezionalmente inesigibile per

l’assicurata lo sfruttamento della capacità di lavoro residua sul mercato del

lavoro. Lo specialista ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 30% a

causa del disturbo ansioso-depressivo a malattia somatica e del disturbo

dell’affaticamento cronico, senza precisare se tale percentuale di inabilità

lavorativa sia dovuta al disturbo ansioso, o sia causata dal disturbo di

affaticamento cronico, o ancora sia determinata da entrambe le affezioni. Tale

precisazione è tuttavia importante, dato che, come visto in precedenza (cfr.

consid. 2.7.), anche la sindrome da dolore cronico, di per sé, non è invalidante.

Al fine di stabilire se, eccezionalmente, la

sindrome somatoforme da dolore persistente abbia carattere invalidante, occorre

procedere all’esame dei presupposti fissati dalla giurisprudenza federale per

poter ritenere eccezionalmente inesigibile dall'assicurata lo sfruttamento

della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro.

Il dr. __________,

pur ponendo la diagnosi di disturbo ansioso depressivo a malattia somatica, non

ha indicato se tale patologia abbia carattere grave o meno. Tale indicazione

riveste tuttavia un’importanza fondamentale, ritenuto che in caso di

sussistenza di uno stato depressivo grave sarebbe adempiuto il primo criterio richiesto dalla giurisprudenza, vale a dire l'esistenza di una "comorbidità psichica di notevole gravità, intensità

e durata".

Al riguardo va ricordato

che la giurisprudenza federale ha stabilito che uno stato depressivo medio o

leggero, a differenza di quello grave, non può essere ritenuto una comorbidità

psichiatrica visto che gli stati depressivi costituiscono delle manifestazioni

d'accompagnamento del disturbo da dolore somatoforme (cfr. STFA del 16 novembre

2005.

nella causa C., I 567/04; DTF 130 V 358 consid. 3.3.1.).

Inoltre, il dr. __________ non ha

dettagliatamente e motivatamente esaminato neppure se fossero presenti o meno

gli altri presupposti richiesti dalla giurisprudenza.

L’esame dei requisiti richiesti dalla

giurisprudenza al fine di ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento

della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro appare tanto più

necessaria, ritenuto che il dr. __________ ha posto la diagnosi di cui all’ICD10-F62.8,

che, come visto, corrisponde ad un disturbo duraturo

della personalità da dolore cronico.

In assenza dell’esame dei requisiti richiesti

dalla giurisprudenza, non è quindi dato sapere se la fibromialgia e la sindrome

da dolore cronico che affliggono l’assicurata abbiano carattere invalidante o

no.

Tutto ben considerato, quindi, questo Tribunale non può ritenere

probante la perizia psichiatrica del dr. __________, il quale innanzitutto non

ha posto delle diagnosi secondo un sistema di classificazione riconosciuto.

Inoltre, lo stesso dr. __________, nelle sue risposte del 10 marzo

2008.

al TCA, ha ritenuto affidabile la valutazione dello psichiatra curante,

dr. __________ (che giunge ad una percentuale di incapacità lavorativa ben

superiore), della quale a suo avviso il Tribunale deve tenere conto (cfr. doc.

XIV).

Infine, nel suo referto peritale il dr. __________ ha omesso di

valutare, secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza, il carattere

invalidante o meno della fibromialgia e della sindrome da dolore cronico di cui

è affetta l’assicurata.

Pertanto, visto quanto sopra, questo

Tribunale ritiene che il presente caso non possa essere deciso fondandosi

esclusivamente sulla perizia del dottor __________.

Vista la discrepanza fra le posizioni del medico specialista

curante e quella del perito dell’UAI, il TCA ritiene necessario procedere ad un

ulteriore approfondimento peritale di natura psichiatrica, al fine di

determinare con precisione le patologie che affliggono l’assicurata e il loro

influsso sulla sua capacità lavorativa.

È vero che il medico del SMR ha ripetutamente

confermato la validità della valutazione peritale esperita dal SAM, in

particolare quella psichiatrica del dr. __________, ritenendo che la

documentazione dello psichiatra curante, dr. __________, non apporti nuovi

elementi clinici rilevanti, in grado di influire sulla valutazione dello stato

di salute e della capacità lavorativa.

Nelle sue annotazioni del 19 febbraio 2007 il dr __________,

spec. FMH in medicina generale, ha osservato che “il rapporto del dr.

__________ non evidenzia una modifica della psicopatologia, ma si differenzia

nella valutazione della portata che questa ha sulla capacità lavorativa residua”

(doc. 52-2).

Ancora, nelle sue annotazioni del 27 marzo 2008,

il dr. __________ ha indicato che “dal rapporto del dr. __________ non

risulta una modifica sostanziale di una patologia psichiatrica, ma si tratta

d’una differente valutazione che tiene conto di fattori bio-psico-sociali”

(doc. XVII/bis).

Al riguardo, il TCA osserva, per inciso, che il

dr. __________ non ha indicato che il dr. __________, nelle risposte fornite al

TCA, ha chiesto espressamente che la valutazione del dr. __________ “vada

osservata in sede di ricorso” (doc. XIV), limitandosi ad affermare -

nonostante la presenza di diagnosi diverse poste dai due specialisti - che il

referto dello psichiatra curante non apporta nuovi elementi clinici rilevanti.

A prescindere da tale considerazione, questo

Tribunale rileva tuttavia che, non essendo specialista in psichiatria e

psicoterapia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del certificato

specialistico dello psichiatra curante a fronte della valutazione peritale del

dr. __________ non era di competenza del dr. __________ (cfr. sul tema della

specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I

65/07 del 31 agosto 2007).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza

esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________ e del dr. __________,

non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con

sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal punto

di vista psichiatrico, sia tale da giustificare una incapacità lavorativa del

30%.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro

peritale per le assicurazioni sociali, unitamente, se del caso, ad una perizia

reumatologica per valutare la fibromialgia dell’interessata, al fine di

chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata. In tale contesto l’UAI

dovrà tenere conto anche delle risultanze dei consulti reumatologico e

oncologico. In particolare, l’amministrazione dovrà stabilire, attraverso un

giudizio medico globale, la necessità di dover procedere ad un cumulo dei gradi

di inabilità lavorativa (come ritenuto corretto sia dal dr. __________, cfr.

doc. 50-3, sia dalla dr.ssa __________, cfr. doc. B e C) oppure no (secondo

quanto valutato dai medici del SAM, cfr. doc. 26-13).

Secondo il TFA, infatti, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato

che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole

valutazioni, bensì si deve fare capo a un giudizio globale che scaturisce dopo

ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

La richiesta dell’assicurata di procedere

all’audizione della dr.ssa __________ e del dr. __________ (doc. X) è quindi

superata dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio.

2.13

Con il

ricorso l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 5 marzo 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.12..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria

e gratuito patrocinio del 20 aprile 2007.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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