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32.2007.128

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 febbraio 2008Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Dalle tavole processuali

emerge che RI 1, a causa di un glaucoma terminale, ha praticamente

perso l’acuità visiva all’occhio destro, con inabilità lavorativa duratura a

far tempo dal mese di ottobre 2005.

Il 15

febbraio 2006 essa è stata periziata per conto dell’amministrazione dalla

dott.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia.

Con il

relativo referto, datato 16 febbraio 2006, la specialista appena menzionata ha

formulato la diagnosi di stato dopo fotocoagulazione al diode laser per

glaucoma assoluto all’occhio destro e, per quanto riguarda quello sinistro, di

sospetto glaucoma incipiente.

Dopo

avere ricordato che all’assicurata difetta la visione binoculare e

stereoscopica e che presenta pertanto una situazione di monocolo, la dott.ssa __________

ha affermato che il danno alla salute limita lo svolgimento dell’abituale professione

di cameriera, nella misura in cui comporta il servizio alla clientela. Per tale

attività, RI 1 presenta quindi un’incapacità massima del 30%.

In altre

attività, che non richiedono una visione binoculare e stereoscopica perfetta,

ad esempio la commessa in un negozio oppure la collaboratrice domestica in un

albergo, la ricorrente sarebbe invece inabile al lavoro in misura massima del

20% (doc. 14).

L’incarto

è quindi passato alle consulenti in integrazione professionale dell’AI, __________,

allo scopo di valutare gli aspetti professionali della pratica.

Dal loro

rapporto finale del 2 gennaio 2007 risulta quanto segue a proposito delle

attività che l’insorgente sarebbe in grado di esercitare nonostante il danno

alla salute:

"

L’A. risulta ancora abile nella misura dell’80%

in attività adeguate alle limitazioni imposte dal danno alla salute.

A titolo d’esempio, oltre alle attività già

segnalate sopra [aiuto ristorante-cameriera senza servizio al banco o al

tavolo, n.d.r.], elencherò una serie di attività presenti (anche con

altra denominazione nella struttura socio economica del Cantone, che, a mio

parere, in ragione delle specifiche esigenze operative o con riferimento a

linee di produzione che non rientrano nei campi di esclusione, l’A. può essere ritenuta

in grado di svolgere, poiché rispettano in misura sufficientemente elevata le

controindicazioni formulate in sede medica:

collaboratrice domestica;

commessa (non qualificata) in un negozio;

ausiliaria di pulizia;

operaia in fabbrica, in reparti dove si lavorano

pezzi grossi;

L’ideale per l’A. sarebbe riuscire a lavorare in

ambienti senza fumo.”

(doc. 18-2).

La

consulente in integrazione professionale __________ ha ancora avuto modo di

pronunciarsi circa l’esigibilità lavorativa, prendendo posizione sulle

osservazioni presentate dalla patrocinatrice dell’assicurata:

"

Per quanto riguarda le attività esigibili citate

nel mio rapporto del 02.01.2007 a pagina 2:

- è indicato chiaramente ad inizio riquadro che

le attività elencate – prese come esempio – potrebbero essere

esercitate all’80% rispettando le limitazioni funzionali;

- Se l’A. fosse impiegata come ausiliaria di

pulizia presso un’associazione di assistenza e cura a domicilio, sempre come

esempio, le sue mansioni si limiterebbero alla pulizia grossolana (passare

l’aspirapolvere, fare la polvere, ecc.) dello spazio abitativo dell’utente.

Verrebbero quindi omesse tutte quelle attività non esigibili dall’A. (es.:

contatto con solventi, ecc.);

- Il Dr. med. __________ mi ha confermato che

per le attività di tipo industriale basta un visus di 0.3 (l’A.

presenta un visus di 0.8 OS – vedi perizia medica Dr. med. __________

ricevuta in data 20.02.2006);

- In base alla sentenza del TCA del 27.01.2006,

incarto 32.2005.67, punto 2.9. “[…] generalmente una visione

monoculare permette di effettuare la maggior parte delle professioni […]”.”

(doc. 25)

2.6. Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la perizia elaborata dalla

dott.ssa __________ (cfr. doc. 14), specialista proprio nella materia che qui

interessa, alla luce della quale RI 1 deve essere considerata abile in attività

idonee nella misura dell’80% almeno, possa validamente costituire da base al

presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori

atti istruttori.

In

proposito, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1;

U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), l’Alta Corte ha confermato che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Con la propria

impugnativa, l’assicurata ritiene che le occupazioni indicate dalla dott.ssa __________

e dalla consulente in integrazione professionale, non

sarebbero in realtà medicalmente esigibili. In effetti, quelle di ausiliaria di

pulizie e di collaboratrice domestica implicano l’utilizzo di detergenti e

solventi (potenzialmente pericolosi per l’occhio “sano”), nonché di scale.

Quella di operaia di fabbrica è pure da escludere, nella misura in cui la

ricorrente è, citiamo: “un'ipovedente al quale manca la vista tridimensionale e

con l’altro occhio malato.” (doc. I, p. 3.).

Questo

Tribunale non ignora che, con certificazione del 1° febbraio 2007,

l’oftalmologo curante, dott. __________, ha sostenuto che, citiamo: “… sono

particolarmente da evitare i mestieri a rischio chimico-fisico che potrebbero

danneggiare l’unico occhio funzionante della paziente. Nel posto di lavoro si

dovrebbe cercare di avere un ambiente luminoso e in particolare evitare agenti

inquinanti e irritanti oculari, come il fumo o dei solventi. La signora

attualmente non ha nessun campo visivo a destra e non ha una visione

stereoscopica. Vista l’assenza della linea stereoscopica e l’assenza del campo

visivo a destra, sono particolarmente da evitare tutti i mestieri con il

rischio di caduta dall’alto (es. scale).” (doc. 23-12; cfr., ad ogni modo, il

doc. 6-3, in cui lo stesso dott. __________ ha dichiarato la paziente abile al

lavoro, in misura completa, per un’attività in negozio, ufficio o in

ambiente pulito senza fumo).

In proposito, occorre tuttavia tener conto che, secondo la

giurisprudenza federale, una visione monoculare permette in genere di svolgere

la maggior parte delle professioni (cfr. RAMI 1986 U 3, p. 258ss.: “Es

entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den

Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle)

beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist

fehle oder nur geringfügig ausfalle.”).

Ad

esempio, nella sentenza U 183/98 dell’8 luglio 1999, il TFA non

ha riscontrato una riduzione lavorativa, a seguito della perdita della visione

binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un assicurato disegnatore/architetto

il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta Corte ha ritenuto che

l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i documenti

utilizzati e che, mediante una correzione ottica adeguata, poteva risolvere i

problemi di vista dovuti a ipermetropia e presbiopia.

Per

contro, nella sentenza 35.1999.129 del 27 marzo 2001, confermata dal TFA con

pronunzia U 162/01 del 12 luglio 2001, questo Tribunale ha ammesso il diritto a

una rendita di invalidità permanente del 20%, trattandosi di un assicurato, di

professione pittore/imbianchino, vittima di un trauma all’occhio sinistro con

perdita quasi totale dell’acuità visiva. L’interessato è stato giudicato non

più in grado di svolgere mansioni di montaggio e smontaggio delle impalcature, a

causa del rischio di caduta, nonché, in generale, tutte quelle mansioni che

richiedono precisione nella loro esecuzione.

D’altro canto, nel caso

concreto, va pure considerata l’età ancor giovane dell’insorgente, fattore

questo che, secondo l’esperienza, nell’ipotesi di perdita del visus di un

occhio incide favorevolmente sulla facoltà di adattamento e, quindi, sulla

capacità lavorativa (cfr. RAMI 1986 U 3, consid. 3a; STFA U 62/92 del 15

dicembre 1992).

Infine, è comprensibile

che la ricorrente tema per l’incolumità del solo occhio funzionante che le è rimasto,

nondimeno tale timore non può rappresentare un ostacolo ulteriore al

reperimento di un’attività confacente.

D’altronde, al rischio di

contatto con agenti inquinanti e irritanti, così come è stato

evocato dal dott. __________, può essere posto facilmente rimedio grazie

all’utilizzo di semplici occhiali di protezione (in questo stesso senso, si

veda la succitata STCA 35.1999.129, consid. 2.6., confermata dal TFA).

Il fatto che la situazione

dell’occhio sinistro sia suscettibile di peggiorare nel futuro, è

irrilevante ai fini del presente giudizio (cfr. doc. 14-2), considerato che,

secondo costante giurisprudenza, la data di emanazione della decisione

impugnata segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

In esito alle

considerazioni che precedono, questo Tribunale deve quindi concludere

che l’insorgente, in un’attività adeguata, quindi in un’attività che non richieda

una visione binoculare e stereoscopica perfetta (al riguardo, è utile ripetere

che, in base alla giurisprudenza federale, una visione monoculare consente

in genere di esercitare la maggior parte delle professioni),

sarebbe in grado di lavorare in misura dell’80% almeno.

2.7. Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Visto che

la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.

2.4.), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI,

ritiene determinante il 2005.

Per

quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali

(cfr. doc. 7-2) emerge che esso ammontava, nel 2005, a fr. 36'000.

Questo

dato, desunto da informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro e non

contestato dalla ricorrente, può essere fatto proprio dal TCA.

2.8. Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri

questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha

precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.9. Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e

per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del

Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha,

per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,

il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2 In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3 Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa

maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o

l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e

nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione

abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano

a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di

queste regioni e lavora in un'altra.

8.4. A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe

a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il

settore pubblico e privato.

8.5 Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale

(cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione

dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da

invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in

applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17

dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una

domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato

che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions

de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la

structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des

différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour

le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des

assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una

semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire

est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs

si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le

dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le

point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo

Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio

dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre

divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma

anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui

présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre

nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005

p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II,

Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

2.10. Utilizzando i

dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 3'893.

Considerandi

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2008, p. 98), esso ammonta a fr.

4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

1/2-2008, p. 99), un reddito annuo di fr. 49'119.89.

Visto che

la capacità lavorativa della ricorrente in attività idonee è limitata all’80%,

il reddito statistico da invalido va ridotto in proporzione ed è perciò pari a

fr. 39'295.91 (risultato intermedio).

Il salario da

valido di fr. 36'000 è inferiore al salario statistico di fr. 49'119.89.

Questo

Tribunale constata inoltre che il salario che l’assicurata avrebbe conseguito

nel 2005 quale cameriera presso un esercizio pubblico (fr. 36’000), è inferiore

a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai

lavoratori del settore alberghiero e della ristorazione con qualifiche analoghe

(Tabella TA 1 2004, punto 55, livello di qualifica 4: fr. 3’466 riportato su

41.6

ore/settimana = 3'604.64 x 12 mesi = 43'255.68; dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari

a fr. 43'732.22).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile

nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze

linguistiche insufficienti -, e che non si possa sostenere che essa si sia

volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che

gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido

potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato

ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei

all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del

lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del

28.

gennaio 2008, consid. 8.2 e i riferimenti ivi menzionati).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, in

applicazione della giurisprudenza appena citata, il reddito statistico da

invalido (fr. 39'295.91) va dunque ridotto del 17.68%, percentuale

corrispondente al gap salariale (fr. 36’000 vs. fr. 43'732.22), e si

attesta pertanto a fr. 32'348.39.

2.11

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

L'Alta

Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen,

in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark

nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das

Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass

die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden

Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive

Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8

sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der

prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt."

(STFA

succitata).

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

Dalla

decisione formale impugnata risulta che l’amministrazione ha applicato una

decurtazione del 5% sul reddito statistico, per tenere conto del cambiamento di

attività (doc. 27-2).

Questa

Corte ritiene invece che con una riduzione del 10% si tenga conto meglio delle

peculiarità professionali e personali del caso concreto (5% per le limitazioni

addebitabili al danno alla salute e 5% per l’impossibilità di lavorare a tempo

pieno).

Nessun

altro fattore di riduzione può entrare in considerazione ai sensi della giurisprudenza

(cfr. DTF 126 V 78ss.), in particolare, non quelli relativi all’età

dell’insorgente (41 anni al momento determinante), alla sua nazionalità (l’assicurata

è di nazionalità svizzera), nonché alla sua limitata scolarità (cfr., in questo

senso, la STFA I 92/06 del 16 agosto 2006, consid. 6.3).

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta quindi a

fr. 29'113.55 (90% di fr. 32'348.39).

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i

fr. 29'113.55 al reddito che essa avrebbe potuto conseguire qualora non

fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 36’000 - risulta essere del 19.12%.

Inferiore,

seppure di poco, alla soglia minima del 20% (cfr. consid. 2.3.), il grado di

invalidità della ricorrente non apre il diritto alla riformazione

professionale (né, tantomeno, quello alla rendita di invalidità).

Nella misura in cui l’UAI

ha rifiutato il riconoscimento di prestazioni, la sua decisione formale del 6

marzo 2007 merita conferma.

2.12

Con la

decisione impugnata, l’Ufficio AI ha respinto l’istanza

di gratuito patrocinio inoltrata dall’assicurata contestualmente alle

osservazioni del 5 febbraio 2007, ritenuto che, citiamo: “… l’assistenza di un

avvocato, nel caso specifico, non risulta giustificata, essendo possibile ad un

rappresentante delle istituzioni sociali accreditate procedere alla corretta

interpretazione dei punti controversi.” (doc. 27-3).

2.12.1

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per

l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli

infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,

senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio

nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,

a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella

procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il

patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il TFA

aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito

patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid.

4c, p. 6, in fine).

Secondo

dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,

l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando

il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le

relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (cfr.,

ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3

e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20, p. 400; cfr.,

d'altronde, FF 1999 3965).

Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono

l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di

esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser,

op. cit., ad art. 37, n. 21, p. 400-401).

Per

quanto riguarda la questione di sapere se, nel quadro della procedura amministrativa,

l’assistenza di un avvocato è imposta (art. 37 cpv. 4 LPGA) e non

soltanto giustificata dalle circostanze (art. 61 lett. f LPGA; STFA I 812/05

del 24 gennaio 2006, consid. 4.3), occorre tenere conto delle circostanze del

caso di specie, della particolarità delle regole procedurali applicabili,

nonché delle specificità della procedura amministrativa in corso. In

particolare, si possono menzionare, oltre alla complessità delle questioni di

fatto e di diritto, le circostanze inerenti alla persona interessata, ad

esempio la sua capacità di orientarsi nella procedura. Pertanto, il fatto che

l’interessato possa beneficiare dell’assistenza di rappresentanti di

associazioni, di assistenti sociali, nonché di specialisti o di persone attive

in seno ad istituzioni sociali, consente di ammettere che l’intervento di un

avvocato non è né necessario né indicato (STF I 127/2007 succitata, consid. 4.3

e STFA I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.2).

Di

regola, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile

di influenzare in modo particolarmente grave la situazione giuridica

dell’interessato. Se ciò non è il caso, una tale necessità esiste soltanto se

alla difficoltà relativa del caso si aggiunge la complessità della fattispecie

o delle questioni giuridiche, a cui l’assicurato non è in grado di far fronte

da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2 e riferimenti).

2.12.2

Secondo la giurisprudenza, una

vertenza riguardante l’eventuale diritto a provvedimenti di integrazione,

rispettivamente, alla rendita di invalidità, non è atta a influenzare in maniera particolarmente grave la situazione giuridica

dell’interessato (cfr. STF 9C.105/2007 del 13 novembre 2007, consid. 3.1 e STFA

I 519/04 del 7 giugno 2006, consid. 5.2 e 5.3).

La

necessità del gratuito patrocinio non può quindi essere riconosciuta a priori,

ma occorre piuttosto tenere conto della difficoltà del caso da un punto di

vista oggettivo.

2.12.3

Quello

riguardante RI 1 é un caso ordinario di determinazione del grado di invalidità secondo

il metodo del raffronto dei redditi, in cui il danno alla salute era ben

circoscritto (perdita dell’acuità visiva da un occhio) e anche la questione

riguardante l’esigibilità lavorativa medica risultava chiaramente definita grazie

alla perizia elaborata dall’oftalmologa dott.ssa __________.

Questo

Tribunale ritiene perciò che le circostanze del caso concreto non erano tali da

imporre eccezionalmente l’assistenza di un avvocato ma che per

l’assicurata sarebbe stato sufficiente fare capo a un assistente sociale oppure

a qualsiasi altra persona qualificata attiva presso un’istituzione sociale.

Riconoscere

in un caso del genere la necessità dell’assistenza di un avvocato,

significherebbe fare dell’eccezione la regola.

In queste

condizioni, facendo difetto il presupposto della necessità del patrocinio

legale, è a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto al gratuito

patrocinio nel quadro della procedura non contenziosa.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.14.).

2.14

Deve quindi

essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dello Studio legale avv. RA 1.

2.14.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03

del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria

o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue

conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.

517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U

234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L'art. 3

della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente, prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle

assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi

anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.

Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di

poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona

interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla

propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo

il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a).

L’assistenza

giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella

misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3,

cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).

Secondo

la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.14.2

Per valutare

se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48

consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

U 102/04 del 20 settembre 2004).

2.14.3

Dalle

carte processuali risulta che l’insorgente - separata con un

figlio a carico nato nel 1995 -, beneficia di entrate mensili per complessivi fr.

3'415.80 (doc. VII 2).

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurata deve essere applicato

l’importo base mensile per persona che vive sola pari a fr. 1'100, stabilito

per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e

fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio

2001, tuttora in uso, al quale vanno aggiunti fr. 500 per il mantenimento del

figlio.

Questi

importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

In

ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.13.2., all’importo base

mensile deve essere applicato un supplemento variante tra il 15 e il 25%.

In

casu, già applicando il minimo di supplemento (15%) e partendo quindi da un

importo base di fr. 1'840, l’insorgente va considerata indigente.

Vi sono infatti

da computare i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr. 328.70/mese;

cfr. doc. VII 2 e i certificati d’assicurazione presenti nell’inc. AI sub doc.

26-10 e 26-11), nonché la pigione relativa alla locazione dell’appartamento di

via __________ a __________ (fr. 1’350/mese; cfr. doc. VII 2 e il contratto di

locazione presente nell’inc. AI sub doc. 26-8), per un ammontare globale

mensile pari a fr. 3'518.70.

La

ricorrente presenta pertanto un disavanzo di almeno fr. 102.90/mese, donde il

suo stato di indigenza.

Posto che

anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute,

l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria va concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61

lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente

al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

Visto

quanto precede, l’assicurata è pure per il momento esonerata dal pagamento

delle spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Le spese

per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’assicurata. A seguito della

concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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