32.2007.129
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2 agosto 2007Italiano33 min
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Numero d'incarto:
32.2007.129
Data decisione, Autorità:
02.08.2007, TCA
Titolo:
Domanda di prestazioni AI: rinvio atti perché previo accertamento psichiatrico, complemento della perizia reumatologica e, a seconda delle risultanze, un accertamento neurologico, l'Ufficio AI si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni. Diritto di essere sentito (consultazione incarto AI).
DIRITTO ALLA RENDITA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 29 COST
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.129
FS/sc
Lugano
2 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attiva quale cameriera servizio colazioni
presso il __________ di __________ (doc. AI 7/1-3), nel mese di dicembre 2004
ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da
“mal di schiena” (doc. AI 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 29 maggio 2006
(doc. AI 19/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita
essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
1.2. A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata – con la quale, producendo
nuova documentazione medica, ha fatto valere un peggioramento del suo stato di
salute rispetto al momento in cui è stata peritata per la prima volta dal dr. __________
(doc. AI 22/1, 23/1, 27/1-2 e 31/1) – l’Ufficio AI ha ordinato una nuova
perizia reumatologica e, con decisione su opposizione 13 marzo 2007 (doc. AI
44/1-6), ha confermato il rifiuto a prestazioni adducendo:
"
(...)
7. La documentazione medica prodotta in
fase di opposizione è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale
dell'AI /SMR), il quale ha avuto modo di rivedere l'intero incarto medico.
Preso
atto della documentazione medica prodotta con l'opposizione, il competente
Servizio medico ha ritenuto opportuno chiedere un aggiornamento dello stato
medico tramite valutazione peritale da svolgersi presso lo specialista Dr. med.
__________, che aveva peritato l'assicurata in precedenza. Ritenute le
risultanze peritali espresse nel rapporto del 9 gennaio 2007, rispetto alla
valutazione precedente del 2005 viene riconfermata una mobilità lombare
dolorante ed altamente limitata, ma con assenza di deficit lomboradicolari
sicuri; una TAC lombare (04.07.2006) evidenzia un canale spinale lombare ristretto
ai livelli da L3 a S1 esaminati, un bulging discale L4-L5, una piccola ernia
discale paramediana laterale L5-S1 con occupazione del recesso laterale a
contatto con la radice di L5 a sinistra, associata ipertrofia dei legamenti
gialli, spondilartrosi. Le lombosciatalgie a sinistra, descritte come peggiorate,
ritrovano dunque un correlato oggettivo anche sul piano strutturale, con
progressione delle alterazioni degenerative alla colonna lombare. Sul piano
della capacità funzionale residua viene indicato un peggioramento rispetto a
quanto formulato nella precedente perizia del 2005: il peggioramento dei
sintomi è da correlare con la progressione delle alterazioni degenerative documentate
alla TAC lombare (del 04.07.2006) ai segmenti da L5 a S1. Il perito ha quindi
valutato un'inabilità lavorativa del 75% nella precedente attività di cameriera
da luglio2006, ritenendo l'assicurata capace al lavoro al 90% (diminuzione di
rendimento del 10%) da luglio 2006 in attività adeguate. In caso di esito
positivo del trattamento terapeutico consigliato, la capacità lavorativa
potrebbe essere totalmente ripristinata in attività adeguate. Le attività
adeguate devono essere consone alle limitazioni funzionali indicate
nell'allegato peritale (cfr. esame della funzionalità fisica del 09.01.2007).
Alle
conclusioni peritali, confermate dal SMR, va attribuita forza probatoria piena,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (perizia,
realizzata sulla base di accertamenti approfonditi, assolve i presupposti giurisprudenziali
sviluppati dall'Alta Corte, con conclusioni logiche, non contraddittorie).
(...)" (doc. AI 44-4)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale - contestata la violazione del diritto
di essere sentita per il fatto che l’Ufficio AI non gli avrebbe trasmesso
l’incarto completo, la valutazione medica e quella economica - ha chiesto:
"
(...)
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’insorgente è
riconosciuta una rendita intera d’invalidità, rispettivamente l’incarto è rinviato
all’Ufficio AI per nuovi accertamenti nel senso dei considerandi.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
(...)" (doc. I, pag. 2)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di voler “ (…) stralciare il
ricorso e retrocedere gli atti all’Ufficio AI del Cantone Ticino al fine di
espletare i necessari accertamenti medici mediante una valutazione peritale
psichiatrica. (…)” (doc. IV, pag. 2).
1.5. Con
lettera 24 maggio 2007, il rappresentante dell’assicurata ha comunicato al TCA
che l’insorgente non si oppone allo stralcio del ricorso alla condizione:
"
(...)
- che l’Ufficio AI non si limiti a una
valutazione psichiatrica ma, viste le patologie in essere, proceda con
l’allestimento di una valutazione peritale pluridisciplinare, che
contempli – oltre l’aspetto psichiatrico – quello reumatologico e quello
neurologico;
- che le vengano attribuite spese
e congrue ripetibili, ritenuta la sostanziale acquiescenza dell’Autorità
di prime cure.
(...)" (doc. VI)
1.6. Con
scritto 6 giugno 2007, l’Ufficio AI ha osservato che “(…) abbiamo preso conoscenza
dello scritto 24 maggio 2007 della ricorrente (doc. VI) e riteniamo adeguata la
valutazione espressa con la risposta al ricorso, che confermiamo. (…)” (doc.
VIII, pag. 2).
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Con
il proprio ricorso l’assicurata ha censurato la violazione del diritto di
essere sentita in quanto l’amministrazione non le avrebbe trasmesso, fino a
quel momento, l’incarto completo.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno
diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V
387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente
art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Nel
caso in esame, dagli atti risulta che, il 16 aprile 2007 (doc. AI 48/1),
l’Ufficio AI ha trasmesso l’incarto AI all’avv. RA 1 che, con ogni
verosimiglianza, lo ha ricevuto dopo l’inoltro del ricorso 23 aprile 2007 al
TCA. In ogni caso, con la ricezione del termine per osservazioni 15 maggio 2007
(doc. V e la risposta di causa dalla quale risulta che l’incarto AI è stato
allegato), il rappresentante dell’assicurata sapeva che l’incarto AI era stato
trasmesso al TCA e ne avrebbe pertanto potuto prendere visione e chiedere l’assegnazione
di un termine per presentare osservazioni scritte in merito
innanzi a un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.
Con
lettera 24 maggio 2007 il rappresentante dell’assicurata si è limitato a comunicare
al TCA la condizione per la quale la sua assistita non si opporrebbe allo
stralcio del ricorso.
L’eventuale
violazione del diritto di essere sentita è dunque stata sanata in questa sede
(sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte
dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132
V 387, consid. 5, pag. 390).
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
diritto a prestazioni. La ricorrente postula il diritto ad una rendita intera
e/o il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto
di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono
stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni,
anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle
affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si
rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche -
può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004
in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione a questo
principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da
dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da
rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo
sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI
2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in
fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,
presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri
criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.
pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute
suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I
702/03), il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto
modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la
presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità
e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali
(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF
131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La
nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I
873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al
caso della fibromialgia, rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella
raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi
è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la
diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si
deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”
(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In
una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il Tribunale
federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,
sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V
160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base
degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare all’assicurata il diritto a
prestazioni.
2.7.1. Il
dr. __________, FMH in reumatologia e in medicina interna, nelle sue perizie
reumatologiche 23 novembre 2005 e 9 gennaio 2007 (doc. AI 14/1-9 e 38/1-8,
versione questa incompleta cfr. doc. X/Bis), ha, tra l’altro, posto la diagnosi
di “(…) sindrome fibromialgica generalizzata (…)” (doc. AI 14/7 e X/Bis pag.
8).
Ora,
nonostante questa diagnosi, l’Ufficio AI non ha compiuto nessun accertamento
medico di natura psichiatrica. Di conseguenza, già per questa ragione, si
giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministra-zione perché, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid.
2.5 e 2.6), provveda ad effettuare una perizia psichiatrica.
Questo
si giustifica a maggiore ragione ritenuto che, anche se non figurante negli
atti AI e nemmeno prodotta dalla ricorrente, in una lettera del 16 giugno 2006,
il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, avrebbe sostenuto che
“(…) si tratta di una tipica depressione reattiva alle difficoltà sociali
economiche e a quelle legate alla nota affezione reumatologica (…)” (cfr. doc.
I, pag. 7).
Del
resto, con la risposta di causa, anche l’amministrazione ha ammesso la necessità
di un accertamento mediante una valutazione peritale psichiatrica.
2.7.2. Il
16 settembre 2006 il dr. __________ ha chiesto all’Ufficio AI di trasmettergli
il rapporto, ritenuto rilevante al fine della nuova perizia reumatologica che
gli è stata richiesta, della visita ortopedica del dr. __________ del 19 luglio
2006 (doc. AI 36/1 sul quale figura pure la seguente dicitura: “(…) quando
arriva rapp. medico Dr. __________, trasmettere subito una copia al Dr. __________
(perito) (…)”.
Il
3 ottobre 2006 il dr. __________, FMH chirurgia ortopedica, ha trasmesso
all’Ufficio AI il suo rapporto medico unitamente all’allegato e alla cartella
clinica dell’assicurata (doc. AI 37/1-9). Questa documentazione non risulta
essere mai stata trasmessa al dr. __________ che, nella perizia reumatologica 9
gennaio 2007 (doc. AI 38/1-8 e doc. X/Bis versione completa), nemmeno la
menziona.
Ora,
considerata la diversa valutazione in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata
– il dr. __________ l’ha ritenuta inabile al 75% nella sua precedente
attività da luglio 2006 e abile al 90% (diminuzione del rendimento del 10%) da
luglio 2006 in attività adeguate consone alle limitazioni funzionali poste (cfr.
doc. 38/7-8); il dr. __________, nell’allegato al rapporto medico, ha concluso
invece che la paziente attualmente “(…) è inabile al lavoro in misura completa
per qualsiasi tipo di attività tenuto conto dell’entità della componente
sciatalgica irradiata all’arto inferiore sinistro (…)” (doc. AI 37/6) e, nella
cartella clinica, ha espresso la seguente valutazione “(…) inabile al lavoro in
misura completa per ogni tipo d’attività. (…)” (doc. AI 37/9) – e ritenuto
che lo stesso dr. __________ aveva giudicato rilevanti ai fini della perizia
gli atti del dr. __________, anche per questa ragione la decisione impugnata
deve essere annullata e rinviata all’Ufficio AI affinché proceda ad un
complemento della perizia reumatologica previa trasmissione degli atti del dr. __________
al dr. __________.
Al
dr. __________ andrà pure trasmesso il rapporto della degenza dal 20.11.2006 al
08.12.2006 (trasmesso all’Ufficio AI il 13 marzo 2007 dal dr. __________; doc.
AI 45/1-7), rilasciato dalla Clinica __________ di __________ e sottoscritto
dal dr. __________, Primario e FMH in medicina interna, reumatologia e in
fisiatria e riabilitazione e dal dr. __________, medico assistente, dal quale
risulta che “(…) per quel che concerne la capacità lavorativa, vista la persistenza
dei dolori i quali provocano delle limitazioni funzionali alla paziente,
attualmente non è proponibile un’integrazione nell’ambito lavorativo (…)” (doc.
AI 45/4).
2.7.3. Per
quanto riguarda l’aspetto neurologico – fatte salve eventuali risultanze diverse
da appurare da parte dell’Ufficio AI (il dr. __________, nello scritto 13 marzo
2007, ha comunicato che “(…) la signora RI 1 si è sottoposta a una valutazione
pluri-disciplinare neurologica e reumatologica presso l’Ospe-dale
Universitario di __________. Sarà mia premura farvi pervenire il rispettivo
referto appena in mio possesso. (…)” (doc. AI 45/1, sottolineatura del
redattore) – a mente di questo Tribunale e sulla base degli atti di causa non
si giustifica un accertamento in questo senso.
Infatti,
il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel certificato medico 11 luglio 2006
(doc. 27/2), non si è espresso sulla capacità lavorativa avuto riguardo a
eventuali patologie neurologiche e si è limitato a concludere che “(…) date le
circostanze non è escluso che a breve medio termine un intervento per ernia del
disco a livello L5/S1 a sx ed una decompressione del segmento L4/5 saranno da
prendere in considerazione. La problematica della spalla verrà valutata in
seguito ulteriormente dall’ortopeda. (…)” (doc. AI 27/2).
Va
qui inoltre rilevato che lo stesso dr. __________, in un precedente rapporto
medico 29 luglio 2004 indirizzato al curante, dr. __________, FMH in medicina
interna, aveva rilevato che “(…) l’esame neurologico delle estremità superiori
risulta normale (…)” (doc. AI 1/6-7).
Del
resto, il dr. __________, nella perizia reumatologica 9 gennaio 2007 (doc.
38/1-8 e doc. X/Bis versione completa), si è così espresso:
"
(...)
Esame neurologico:
Destrimane. Riflessi bicipitali, tricipitali,
patellari, vivi e simmetrici. Babinski bilateralmente negativo. Manovra di
Lasègue negativa dalle due parti, pseudo Lasègue a sinistra che si manifesta
anche quando l’assicurata è seduta. Forza rozza alla muscolatura delle gambe
intatta M5. Deambulazione sui talloni e sulle punte dei piedi regolare, segno
di Trendelenburg negativo bilateralmente. Marcia senza zoppia.
(...)" (doc. AI 38/5)
Dal
rapporto di degenza 20.11.2006 - 08.12.2006 (trasmesso all’Ufficio AI il 13
marzo 2007 dal dr. __________; doc. AI 45/1-7), rilasciato dalla Clinica __________
di __________ e sottoscritto dal dr. __________, Primario e FMH in medicina
interna, reumatologia e in fisiatria e riabilitazione e dal dr. __________,
medico assistente, risulta inoltre che “(…) all’esame neurologico cursorio
evidenziamo dei riflessi presenti bilateralmente, manovra di Lasègue negativa a
dx e con una pseudo-positività a sx oltre i 40° comprendente per la maggior
parte le zone ad S1. (…)” (doc. AI 45/3).
2.8. Considerata
la necessità di un complemento della perizia reumatologica del dr. __________,
di una perizia psichiatrica e, se del caso (a seconda delle risultanze della
preannunciata valutazione pluri-disciplinare neurologica e reumatologica
a cura dell’Ospedale Universitario di __________; doc. AI 45/1) di un accertamento
anche sotto l’aspetto neurologico, la decisione impugnata va dunque annullata e
gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati gli accertamenti medici
in parola, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.
Al
riguardo va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di
inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si
devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a
un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella
causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti
vengono retrocessi all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid.
2.8.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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