Lexipedia

Decisione

32.2007.129

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 agosto 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base

degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare all’assicurata il diritto a

prestazioni.

2.7.1. Il

dr. __________, FMH in reumatologia e in medicina interna, nelle sue perizie

reumatologiche 23 novembre 2005 e 9 gennaio 2007 (doc. AI 14/1-9 e 38/1-8,

versione questa incompleta cfr. doc. X/Bis), ha, tra l’altro, posto la diagnosi

di “(…) sindrome fibromialgica generalizzata (…)” (doc. AI 14/7 e X/Bis pag.

8).

Ora,

nonostante questa diagnosi, l’Ufficio AI non ha compiuto nessun accertamento

medico di natura psichiatrica. Di conseguenza, già per questa ragione, si

giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministra-zione perché, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid.

2.5 e 2.6), provveda ad effettuare una perizia psichiatrica.

Questo

si giustifica a maggiore ragione ritenuto che, anche se non figurante negli

atti AI e nemmeno prodotta dalla ricorrente, in una lettera del 16 giugno 2006,

il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, avrebbe sostenuto che

“(…) si tratta di una tipica depressione reattiva alle difficoltà sociali

economiche e a quelle legate alla nota affezione reumatologica (…)” (cfr. doc.

I, pag. 7).

Del

resto, con la risposta di causa, anche l’amministrazione ha ammesso la necessità

di un accertamento mediante una valutazione peritale psichiatrica.

2.7.2. Il

16 settembre 2006 il dr. __________ ha chiesto all’Ufficio AI di trasmettergli

il rapporto, ritenuto rilevante al fine della nuova perizia reumatologica che

gli è stata richiesta, della visita ortopedica del dr. __________ del 19 luglio

2006 (doc. AI 36/1 sul quale figura pure la seguente dicitura: “(…) quando

arriva rapp. medico Dr. __________, trasmettere subito una copia al Dr. __________

(perito) (…)”.

Il

3 ottobre 2006 il dr. __________, FMH chirurgia ortopedica, ha trasmesso

all’Ufficio AI il suo rapporto medico unitamente all’allegato e alla cartella

clinica dell’assicurata (doc. AI 37/1-9). Questa documentazione non risulta

essere mai stata trasmessa al dr. __________ che, nella perizia reumatologica 9

gennaio 2007 (doc. AI 38/1-8 e doc. X/Bis versione completa), nemmeno la

menziona.

Ora,

considerata la diversa valutazione in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata

– il dr. __________ l’ha ritenuta inabile al 75% nella sua precedente

attività da luglio 2006 e abile al 90% (diminuzione del rendimento del 10%) da

luglio 2006 in attività adeguate consone alle limitazioni funzionali poste (cfr.

doc. 38/7-8); il dr. __________, nell’allegato al rapporto medico, ha concluso

invece che la paziente attualmente “(…) è inabile al lavoro in misura completa

per qualsiasi tipo di attività tenuto conto dell’entità della componente

sciatalgica irradiata all’arto inferiore sinistro (…)” (doc. AI 37/6) e, nella

cartella clinica, ha espresso la seguente valutazione “(…) inabile al lavoro in

misura completa per ogni tipo d’attività. (…)” (doc. AI 37/9) – e ritenuto

che lo stesso dr. __________ aveva giudicato rilevanti ai fini della perizia

gli atti del dr. __________, anche per questa ragione la decisione impugnata

deve essere annullata e rinviata all’Ufficio AI affinché proceda ad un

complemento della perizia reumatologica previa trasmissione degli atti del dr. __________

al dr. __________.

Al

dr. __________ andrà pure trasmesso il rapporto della degenza dal 20.11.2006 al

08.12.2006 (trasmesso all’Ufficio AI il 13 marzo 2007 dal dr. __________; doc.

AI 45/1-7), rilasciato dalla Clinica __________ di __________ e sottoscritto

dal dr. __________, Primario e FMH in medicina interna, reumatologia e in

fisiatria e riabilitazione e dal dr. __________, medico assistente, dal quale

risulta che “(…) per quel che concerne la capacità lavorativa, vista la persistenza

dei dolori i quali provocano delle limitazioni funzionali alla paziente,

attualmente non è proponibile un’integrazione nell’ambito lavorativo (…)” (doc.

AI 45/4).

2.7.3. Per

quanto riguarda l’aspetto neurologico – fatte salve eventuali risultanze diverse

da appurare da parte dell’Ufficio AI (il dr. __________, nello scritto 13 marzo

2007, ha comunicato che “(…) la signora RI 1 si è sottoposta a una valutazione

pluri-disciplinare neurologica e reumatologica presso l’Ospe-dale

Universitario di __________. Sarà mia premura farvi pervenire il rispettivo

referto appena in mio possesso. (…)” (doc. AI 45/1, sottolineatura del

redattore) – a mente di questo Tribunale e sulla base degli atti di causa non

si giustifica un accertamento in questo senso.

Infatti,

il dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel certificato medico 11 luglio 2006

(doc. 27/2), non si è espresso sulla capacità lavorativa avuto riguardo a

eventuali patologie neurologiche e si è limitato a concludere che “(…) date le

circostanze non è escluso che a breve medio termine un intervento per ernia del

disco a livello L5/S1 a sx ed una decompressione del segmento L4/5 saranno da

prendere in considerazione. La problematica della spalla verrà valutata in

seguito ulteriormente dall’ortopeda. (…)” (doc. AI 27/2).

Va

qui inoltre rilevato che lo stesso dr. __________, in un precedente rapporto

medico 29 luglio 2004 indirizzato al curante, dr. __________, FMH in medicina

interna, aveva rilevato che “(…) l’esame neurologico delle estremità superiori

risulta normale (…)” (doc. AI 1/6-7).

Del

resto, il dr. __________, nella perizia reumatologica 9 gennaio 2007 (doc.

38/1-8 e doc. X/Bis versione completa), si è così espresso:

"

(...)

Esame neurologico:

Destrimane. Riflessi bicipitali, tricipitali,

patellari, vivi e simmetrici. Babinski bilateralmente negativo. Manovra di

Lasègue negativa dalle due parti, pseudo Lasègue a sinistra che si manifesta

anche quando l’assicurata è seduta. Forza rozza alla muscolatura delle gambe

intatta M5. Deambulazione sui talloni e sulle punte dei piedi regolare, segno

di Trendelenburg negativo bilateralmente. Marcia senza zoppia.

(...)" (doc. AI 38/5)

Dal

rapporto di degenza 20.11.2006 - 08.12.2006 (trasmesso all’Ufficio AI il 13

marzo 2007 dal dr. __________; doc. AI 45/1-7), rilasciato dalla Clinica __________

di __________ e sottoscritto dal dr. __________, Primario e FMH in medicina

interna, reumatologia e in fisiatria e riabilitazione e dal dr. __________,

medico assistente, risulta inoltre che “(…) all’esame neurologico cursorio

evidenziamo dei riflessi presenti bilateralmente, manovra di Lasègue negativa a

dx e con una pseudo-positività a sx oltre i 40° comprendente per la maggior

parte le zone ad S1. (…)” (doc. AI 45/3).

2.8. Considerata

la necessità di un complemento della perizia reumatologica del dr. __________,

di una perizia psichiatrica e, se del caso (a seconda delle risultanze della

preannunciata valutazione pluri-disciplinare neurologica e reumatologica

a cura dell’Ospedale Universitario di __________; doc. AI 45/1) di un accertamento

anche sotto l’aspetto neurologico, la decisione impugnata va dunque annullata e

gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati gli accertamenti medici

in parola, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.

Al

riguardo va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti

vengono retrocessi all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid.

2.8.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster