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Decisione

32.2007.13

Assicurata con attività lucrativa a tempo parziale. Invalidità determinata secondo il metodo misto

13 febbraio 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.6. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico

di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986

pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:

"

Per mansioni consuete di

una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica

s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli

nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei

religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato

è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.7. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile

l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"

Qualora l’assicurato

eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente

nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo

l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità

per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,

occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione

gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni

consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità

patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis cpv. 2 OAI:

"

Quando si possa

presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività

lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di

un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto

alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata

esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività

lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in

DTF 125 V 146.

2.8. Nella

presente fattispecie, giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale

persona esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale e, di conseguenza,

determinato il grado d’invalidità secondo il metodo misto, con una ripartizione

del 70% in attività salariata e 30% in attività domestica (cfr. consid. 2.7).

Questa ripartizione trova conferma dal fatto che, come si evince nella nota 2

novembre 2006 dell’ispettore AI (doc. AI 41-1), a gennaio 2002 l’assicurata,

nell’ambito dell’annuncio presso la cassa disoccupazione, si era iscritta per

la ricerca di un’attività lavorativa al 70%. Inoltre, durante l’inchiesta

economica 18 agosto 2005 essa aveva confermato che, senza il danno alla salute,

avrebbe lavorato nella misura del 70% volendo essere presente al rientro del

figlio dalla scuola media sia al mezzogiorno che a fine giornata (doc. AI 21-1).

Siccome al momento della decisione contestata il figlio dell’assicurata

continuava a frequentare la scuola media, le considerazioni sopra riportate non

hanno perso attualità.

Va

poi fatto presente che la succitata ripartizione tra attività salariata e

domestica non è stata contestata in sede di ricorso.

2.9.

2.9.1. Per

quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa in

attività lucrative, l’assicurata è stata peritata dal dr. __________. Nel

rapporto 13 gennaio 2004 (recte: 2005) lo specialista in psichiatria e

psicoterapia, dopo aver esaurientemente esposto l’anamnesi, ha diagnosticato

una sindrome depressiva ricorrente, definita di media-lieve gravità (ICD-10;

F33.1) e tratti di disturbo di personalità paranoide (ICD-10:F 60.0).

In

merito alla capacità lavorativa, egli ha rilevato quanto segue:

"

CONSEGUENZE SULLA

CAPACITÀ DI LAVORO

1. Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constatati:

La perizianda, sul piano psicopatologico, soffre, da

anni, di episodi depressivi di marca, prevalentemente, reattiva (sofferenza causata

dal matrimonio, importante sofferenza dovuta ai problemi con i due figli

maschi, problemi finanziari, la solitudine); alla psicopatologia depressiva ricorrente

(ora di gravità medio-lieve) si aggiunge quella concernente l'alterazione nella

sua costituzione caratteriale con tratti paranoidi (potrebbe rivelarsi, assieme

allo stress psicosociale, quale fattore cronicizzante).

A mio parere (risulta dai dati

anamnestici) la perizianda dovrebbe essere considerata totalmente inabile al

lavoro dal marzo 2003 al dicembre 2004 e parzialmente (50%) abile al lavoro dal

gennaio 2005 e per gli ulteriori 12 mesi (fino alla prossima rivalutazione).

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale:

I disturbi psichici della

perizianda, più sopra elencati, compromettono nella misura del 50% la sua

capacità lavorativa nelle attività a lei idonee (donna di pulizie, operaia di

fabbrica, commessa).

3.

L'ambiente di lavoro

dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

La perizianda, da anni, non ha più

un ambiente di lavoro." (Doc. AI 16)

Con

il presente ricorso l’assicurata ha in sostanza evidenziato un peggioramento

delle sue condizioni psichiche, chiedendo d’informarsi presso la dr.ssa __________

del __________.

Interpellata

in merito dal TCA, con scritto 31 dicembre 2007 la citata dr.ssa ha evidenziato

quanto segue:

"

La signora RI 1 è stata seguita

dalla sottoscritta presso il SPS di __________ dal settembre 2006 al gennaio

2007.

con frequenza mensile.

Attualmente non siamo a conoscenza se la paziente è in

cura da qualche specialista.

Considerata la nostra limitata e ormai datata

osservazione dell'assicurata, non siamo in grado di esprimerci circa lo stato

di salute attuale e dell'ultimo anno ma concordiamo con la valutazione peritale

del Dott. __________, limitatamente al periodo in cui la paziente è stata in

nostra cura." (Doc. VII)

Sulla base del succitato accertamento non risulta che, dopo la perizia del dr. __________

(13 gennaio 2005) e sino al momento dell’emissione della decisione contestata (30

novembre 2006), sia intervenuta una modifica delle condizioni di salute dell’assicurata.

Al riguardo occorre ricordare che per costante giurisprudenza

il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in

base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata

è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione

devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130

V 138 consid. 2 con riferimenti).

Ritornando

al caso in esame, se da una parte la dr.ssa __________, attestando di aver

avuto in cura l’assicurata dal settembre 2006 al gennaio 2007, non ha potuto

certificare lo stato attuale della assicurata né tantomeno dell’ulitmo anno

(2007), essa ha comunque rilevato che “concordiamo la valutazione peritale

del dott. __________, limitatamente al periodo in cui la paziente è stata in nostra

cura”.

Va

qui fatto presente all’assicurata che essa ha comunque la possibilità di introdurre

una nuova domanda di prestazioni AI, alla quale dovrà allegare la pertinente

documentazione medica specialistica attestante un rilevante peggioramento delle

condizioni psichiche successivamente alla decisione qui contestata.

Pertanto, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del dr. __________,

alla quale va dato valore probatorio pieno, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l’assicurata presenta un’inabilità al lavoro del 50% in attività adeguate.

2.9.2

Riguardo

alla valutazione economica, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha ben

rilevato come nella decisione formale 12 maggio 2006 il grado d’invalidità

relativa alla quota parte salariale del 50% sia stato determinato unicamente

sulla base della valutazione medico-teorica e non mediante il consueto

raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.4), motivo per cui il dossier è stato

trasmesso alla consulente in integrazione professionale. Nel rapporto 21

novembre 2006 quest’ultima ha correttamente proceduto alla fissazione del

reddito da valido e da invalido (in applicazione della recente giurisprudenza

del TFA), giungendo ad un grado d’invalidità del 9%. Il relativo calcolo, che

merita conferma, è stato esposto nella decisione contestata.

2.10

Per quel che concerne l'attività di casalinga, va ricordato

che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)

dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.7), è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili

alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto

una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo

ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile

a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre

alle cifre 3096, 3097 e 3098 si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi

servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per

una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.

244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti

e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire

meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella

misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua

invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità,

della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”

Al

riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza

valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984.

p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I

102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144

consid. 5).

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa

M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione

di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in

ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11

agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I

685/02).

2.11

Nella

fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire

un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 30 agosto 2005

(doc. AI 21). Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio

dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione,

l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 21%.

Alla

valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in

particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica.

2.12

Visto quanto sopra, l’assicurata presenta un’invalidità globale del 12,6%, arrotondato

al 13%, così come esposto nel seguente specchietto:

Attività

Limitazione Grado

parz. inv.

Salariata

al 70% 9%

6,3%

Casalinga

al 30% 21%

6,3%

Grado

d’invalidità globale 12,6%

Ne

consegue che l’assicurata non presenta un grado d’invalidità pensionabile dal

1° aprile 2005, tre mesi dopo la perizia 13 gennaio 2005 del dr. Vianello (art.

88a cpv. 1 OAI).

La

decisione contestata va quindi confermata, mentre il ricorso va respinto.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico della ricorrente, la quale ha fatto presente di beneficiare di

prestazioni dell’assistenza pubblica.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura

in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a

con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul

patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag);

Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

Nel

caso in esame, l’assicurata si trova del bisogno visto che, come da conferma 30

gennaio 2008 del Comune di __________ (XII), percepisce della prestazioni da

parte della pubblica assistenza. Ritenuto come il ricorso non appariva di primo

acchito privo di esito favorevole, la ricorrente è per il momento esonerata dal

pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata

dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar

ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito

patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.

A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il

momento assunte dallo Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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