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Decisione

32.2007.130

UAI ha a giusta ragione negato all'assicurato il diritto ad una rendita,dato che dalla perizia SAM è emerso che egli è ancora abile al lavoro all'85% in attività adatte e,dal raffronto dei redditi,il

18 febbraio 2008Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I

148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid.

4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri

criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla

vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di

altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80

segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.5. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una

Considerandi

perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia

la patologia reumatologica (dr. __________), sia quella psichiatrica (dr. __________),

sia infine quella neurologica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, che nel suo referto del 16 maggio 2006 ha posto le diagnosi di “sindrome

somatoforme da dolore persistente; sindrome lombospondilogena cronica con stato

dopo estirpazione di Schwannoma L3-L4 drt il 26 giugno 2003 con persistenti

alterazioni cicatriziali, turbe statiche con scoliosi sinistro-convessa con

angolo di COBB di 12 gradi, insufficienza muscolare, nell’ambito della I

diagnosi” (doc. 31-25).

Il dr. __________ ha evidenziato una

impressionante incongruenza fra l’esame soggettivo e quello oggettivo

dell’assicurato, il quale riferisce di accusare forti dolori, mentre il perito

ha potuto riscontrare una mobilità della schiena quasi totalmente normale e

dolori che variano a seconda della distrazione del paziente (doc. 31-25).

Alla luce delle incongruenze rilevate, il dr. __________

ha ritenuto che, per stabilire il grado di capacità lavorativa dell’assicurato,

occorre basarsi unicamente sugli esami radiologici e l’esame obiettivo, dai

quali risulta la presenza di alterazioni cicatriziali a livello L3-L4 e alla

radice destra. Il dr. __________ ha quindi ritenuto l’assicurato inabile al

lavoro in attività pesanti - come la sua precedente attività di operaio presso

la __________ - che comportino il sollevamento in maniera ripetuta di pesi

superiori a 20 kg, dove debba

restare a lungo in piedi o assumere posture monotone e che prevedano il

mantenimento di posizioni in anteflessione per più 30 minuti. Il dr. __________

ha poi aggiunto che l’assicurato è per contro da ritenere abile al lavoro al 100%

in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali appena citati (doc.

31-26). Il dr. __________ ha rilevato che tali sue conclusioni combaciano del

resto con quanto valutato dal dr. __________ nella sua perizia per

l’assicuratore malattia dell’8 settembre 2004 (doc. 31-26).

Infine, il dr. __________ ha evidenziato che l’assicurato

“deve eseguire le fisioterapie non in modo ottimale e senza impegno, alla

luce della mancanza totale del rispetto delle regole ergonomiche durante tutta

la visita e non effettua nessun esercizio a casa (durante l’esame non ha saputo

mostrarne nemmeno uno” (doc. 31-26).

L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr.

__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel suo referto

del 13 maggio 2006, posta la diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD10-F45.4)” (doc. 31-32), ha ritenuto l’interessato inabile al

lavoro al 10%-20% (doc. 31-32).

Il dr. __________ ha evidenziato che i disturbi

dell’interessato derivano dalla sua complessa problematica neurochirurgica

legata all’asportazione di un neurinoma a carico della colonna lombare, che ha

portato, dopo l’intervento, ad un progressivo aggravamento della sintomatologia

algica con una presa a carico psichiatrica da parte del dr. __________ di __________

per un episodio depressivo, migliorato sotto terapia psicofarmacologica

specifica.

Al momento del consulto peritale, il dr. __________

ha riscontrato l’assenza di alterazioni degne di menzione, sottolineando il

fatto che, dal lato psicologico, il profilo della personalità è compatibile con

un soggetto dotato di una buona volontà e determinazione, ma limitato dalla

problematica algica. In assenza di una patologia depressiva in atto e vista la

persistenza di una sintomatologia algica resistente ai trattamenti effettuati,

lo specialista ha quindi ritenuto possibile un’ipotesi diagnostica di patologia

del dolore a carattere somatoforme.

Il dr. __________ ha indicato che dall’insorgenza

dei dolori l’evoluzione dello stato di salute dell’interessato è risultato

pressoché invariato, mostrando una particolare resistenza nei confronti dei

trattamenti effettuati. Egli ha poi spiegato che la diminuzione della capacità

lavorativa è dovuta alla resistenza ridotta allo sforzo e al bisogno di

effettuare pause frequenti. Lo specialista ha aggiunto che, a suo modo di

vedere, non vi sono, oltre all’assunzione regolare della terapia

psicofarmacologica per il contenimento del dolore e alla presa a carico

specialistica, ulteriori indicazioni mediche per migliorare la capacità

lavorativa dell’interessato (doc. 31-32). Infine, il dr. __________ ha rilevato

che l’assicurato può svolgere mansioni di vario genere, compatibilmente con i

problemi a carico dell’apparato locomotore (che escludono attività pesanti),

quali quelle di operaio senza formazione professionale, impiegato con attività

semplice (doc. 31-33).

Infine, l’aspetto neurologico è stato vagliato

dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, che nel suo rapporto peritale del

10.

maggio 2006 ha posto le

diagnosi di “stato da asportazione chirurgica di Schwannoma extraforaminale a

livello L3/L4 a destra, con minimi segni neurologici residui compatibili con

una discreta lesione radicolare L3 a destra; dolori diffusi alla gamba e

all’emitorace destro, non spiegabili con una lesione neurologica” (doc. 31-36).

Il dr. __________ ha quindi ritenuto che, dal

punto di vista neurologico, la diminuzione della capacità lavorativa è minima,

valutabile al massimo al 20%, ammettendo che possa esservi almeno una

componente radicolare L3 algica, sovrapposta però ad un dolore più diffuso e

non spiegabile da un punto di vista neurologico (doc. 31-36).

Il dr. __________ ha poi aggiunto che, visto

l’intervento subito dall’assicurato a livello lombare, egli dovrebbe evitare di

svolgere lavori estremamente pesanti dal punto di vista fisico. Per contro, nello

svolgimento di attività richiedenti uno sforzo di entità media, l’assicurato

non presenta, a mente dello specialista, limitazioni significative dal punto di

vista neurologico (doc. 31-37).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 14 giugno 2006, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome somatoforme del dolore

persistente; stato dopo asportazione chirurgica di Schwannoma extraforaminale a

livello L3-L4 a destra con: minimi segni neurologici residui e compatibili con

discreta lesione radicolare L3 a destra, dolori diffusi alla gamba e

all’emitorace destro non spiegabili con una lesione neurologica; sindrome

lombospondilogena cronica con turbe statiche, scoliosi sinistro-convessa con

angolo di Cobb di 12 gradi, insufficienza muscolare” mentre, quali diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa, quella di “lieve ipertrigliceridemia”

(doc. 31-14).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 30% nella sua attività di operaio

presso la __________, da considerare attività pesante (doc. 31-18). Essi hanno

poi aggiunto:

"

(...)

8.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Predominante appare la patologia reumatologica e

neurologica con stato da operazione di estirpazione di Schwannoma L3-L4 a

destra il 26.06.2003 con persistenti alterazioni cicatriziali e la presenza di

una sindrome lombospondilogena cronica su turbe statiche, insufficienza

muscolare nell'ambito di una sindrome somatoforme da dolore persistente con

pure sospetto di una componente tendomialgica.

Per queste patologie l'A. è inabile al lavoro

nella misura del 70% nell'attività pesante come quella finora svolta di operaio

presso la __________.

In un'attività leggera e medio pesante che

rispetti le limitazioni poste dai nostri consulenti reumatologo e neurologo, in

particolare deve trattarsi di un'attività in cui l'A. non deve sollevare, se

non raramente, pesi superiori ai 20 kg, in cui non deve lavorare in anteflessione per oltre 30 minuti

consecutivi, dove può cambiare di tanto in tanto (ca. ogni 2 ore) la postura,

dove non deve eseguire ripetuti movimenti di rotazione con la colonna lombare,

in tali attività l'A. è totalmente abile al lavoro per le problematiche

reumatologiche e neurologiche.

La presenza di una sindrome somatoforme da dolore

persistente, dal punto di vista psichiatrico, riduce la capacità lavorativa nella

misura del 10-20%.

La patologia psichiatrica, quella reumatologica e

quella neurologica non devono essere sommate in quanto tutte queste patologie

prendono in considerazione il sintomo principale dell'A. e cioè il dolore

cronico, e le limitazioni da esso derivate.

La capacità lavorativa deve essere ridotta così

come sopra descritto a partire dal 26.06.2003 in avanti. Da dopo l'intervento

si può considerare che vi è stato un periodo d'incapacità lavorativa del 100%

per la durata di 5-6 mesi. In seguito l'incapacità lavorativa è rimasta

invariata fino ad oggi.

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

L'A. risulta abile al lavoro in un'attività medio

pesante-leggera che rispetti i criteri posti dai nostri consulenti reumatologo

e neurologo citati al punto precedente, nella misura dell'85%. Tale capacità

lavorativa nella misura sopra descritta è presente a partire dal gennaio 2004 in avanti. Da allora lo stato di

salute non ha mostrato modifiche importanti.

Non consigliamo una riformazione professionale a

causa dell'atteggiamento dimostrativo ed aggravatorio dell'A. durante gli esami

svolti presso il SAM.

Utile è un reinserimento professionale in

un'attività adatta che non necessiti di una vera e propria riformazione

professionale, la quale a nostro avviso sarebbe destinata al fallimento visto

l'atteggiamento e la motivazione dell'A..

10.

OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Domande particolari non sono poste.

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM." (Doc.

31-18+19)

L’assicurato ha contestato le risultanze

peritali, trasmettendo all’UAI copia del certificato medico del 13 gennaio 2007

del dr. __________, spec. FMH in chirurgia, del seguente tenore:

"

A seguito dei forti dolori alla colonna

dorso-lombare che accompagnavano e tuttora accompagnano il signor RI 1 dal

giorno 26.6.2003, motivo per cui è stato eseguito in quel momento un intervento

chirurgico di neurinomectomia L3-L4, è stata fatta una richiesta di prestazioni

AI per perdita di guadagno ai sensi dell'articolo 29 cpv. 1 lett. a LAI, dal

momento che da mesi non riceve alcun contributo di sostentamento, ed anche

perchè alcun miglioramento è mai stato raggiunto dalle cure elargite fino ad

oggi (medicamenti di ogni genere, fisioterapia, controlli specialistici ecc.)

come da sentenza DTF 119 V 98 cons. 4 a.

Persiste immutata una sindrome dolorosa della

cerniera dorso-lombare che handicappa il signor RI 1 anche di notte, non

trovandosi una posizione di rilassamento.

Essendo l'invalidità una nozione giuridica, non

basta il resoconto del solo perito medico a dare una risposta decisiva, ma

spetta a tutto l'Organo dell'Ufficio AI e rispettivamente al giurista valutare

se lo stato di salute della persona in esame comporti le conseguenze previste

dalla LAI.

Una valutazione completa dovrebbe tenere conto

dei tabulati espressi sulla tabella SUVA, che si allega, e su quella delle

nevrosi associate, dal momento che chi si trova in simili situazioni diventa

angosciato ed ansioso per lo stato di incertezza raggiunta (tabella allegata),

oltre che sulla valutazione del quantum doloris.

Dispositivo

Per questi motivi si richiede che il ricorso

contro l'attuale decisione del rifiuto delle prestazioni AI venga accolto, e

che una rendita AI sia possibile per lo meno per i prossimi anni, in modo da

permettergli di uscire fuori da questo tunnel senza uscita." (Doc. 38-1)

Al riguardo, il dr. __________, medico del SMR,

nelle sue annotazioni del 23 gennaio 2007, ha osservato:

"

Il progetto di decisione è contestato e, allo

scopo, viene prodotto uno scritto del curante dr. __________.

La rilettura della documentazione medica mostra

come i rapporti degli specialisti che si sono occupati del paziente siano

dettagliati e concordino nella valutazione clinico-diagnostica. I rapporti del

curante erano troppo scarni per poterne trarre informazioni sufficienti per una

valutazione di funzionalità.

La valutazione medica complessiva del SAM ha il

vantaggio di aver ripreso tutti gli atti medici e di aver valutato sotto più

aspetti specialistici la situazione sia clinica che valetudinaria.

Senza riassumere dati clinici, si deve ammettere

che la situazione è stata accertata dettagliatamente. Ne consegue una

valutazione di IL coerente.

Lo scritto del curante non appare come rapporto

medico clinico, ma piuttosto come atto di patrocinatore e gli argomenti

apportati non possono trovare risposta medica (citazione di sentenza TFA

riguardante le clausole assicurative, paragone con tabelle IMI in materia

LAINF).

In conclusione non possiamo rilevare argomenti

clinici che permettano l'insorgere di dubbio sulle valutazioni

specialistiche." (Doc. 42-1)

L’assicurato ha poi trasmesso all’UAI altri due

referti e meglio:

-

copia esame TAC lombare e del segmento L3-L4,

eseguito il 14 ottobre 2005 dal dr. __________, spec. FMH in radiologia, che

giunge alla seguente conclusione:

" (...)

● Recidiva di un processo espansivo (neurinoma) dei diametri di 11

x 16 mm a livello del foro

intervertebrale L3-4 di destra (frecce: IM 6-14 + C).

● Stato

dopo asportazione del neurinoma e parziale resezione del contorno dorsale

inferiore del corpo della L3 e del peduncolo sottostante.

Consiglio consulto

neurologico e neurochirurgico." (Doc. AI 44-2)

-

copia del referto del 9 giugno 2006 indirizzato

al dr. __________ da parte del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il

quale, dopo aver posto la diagnosi di “sindrome algica in via di

generalizzazione, di non chiara eziologia”, ha osservato:

" (...)

Valutazione:

Il signor RI 1,

paziente 31enne, lamenta a partire dal momento in cui è stato sottoposto,

stando alle sue indicazioni, ad asportazione di un tumore benigno lombare

presso il Servizio di Neurochirurgia a __________ il 26.6.2003, dolori

panvertebrali che arrivano fino alla regione parietale del capo con brachialgie

diffuse al braccio sinistro ed irradiazioni diffuse nella gamba destra fino al

piede destro, poco modulabili, non rispondenti alle misure terapeutiche

medicamentose-fisiatriche finora instaurate, portanti ad un'inabilità

lavorativa completa dal 2003. La colonna vertebrale presenta disturbi statici

con cifoscoliosi con leggera protrazione del capo, un'iperlordosi lombare con

scoliosi sinistroconvessa compensata. La muscolatura è decondizionata, la

mobilità della colonna cervicale e lombare appaiono praticamente libere, quella

della colonna dorsale altamente limitata alla flessione-estensione a seguito

dei disturbi statici, vengono lamentati dolori continui sia a riposo come pure

alla mobilizzazione dell'intera colonna vertebrale, alla mobilizzazione della

colonna lombare i dolori vengono risentiti fino nella regione parietale della

testa, mancano deficit cervicolomboradicolari. Sono assenti alterazioni

articolari infiammatorie.

I disturbi statici

citati, il decondizionamento muscolare presente, non sono in grado di spiegare

i sintomi lamentati dal signor RI 1. Le indagini radiologiche del medico

curante comprendenti una TAC della colonna cervicale e della spalla sinistra

non evidenziano alterazioni strutturali di rilievo; per quanto riguarda i

dolori irradianti alla gamba destra, è ipotizzabile un nesso con l'intervento

neurochirurgico subito il 26.6.2003; prego il Dr. __________ che mi legge in

copia, di pronunciarsi in merito.

Tenendo conto degli

atti e dei dati anamnestici a mia disposizione, dell'esame clinico del

7.6.2006, non posso purtroppo formulare una diagnosi nel mio campo di specialità.

Propongo, vista

l'inefficacia dei trattamenti finora eseguiti, di sottoporre il signor RI 1 ad

una riabilitazione stazionaria per esempio presso la Clinica di __________,

dove all'occorrenza potranno essere realizzate ulteriori indagini più approfondite;

in merito allego copia di questo mio scritto al servizio medico fiduciario

della __________, il quale potrà pronunciarsi sulla garanzia di copertura dei

costi per questa degenza; appena saremo in possesso di quest'ultima,

provvederemo ad annunciare il signor RI 1 direttamente presso la clinica

citata. Prego il medico curante di voler inviare al servizio medico fiduciario

della __________, tutti gli atti medico-specialistici in suo possesso, onde

permettere al medico una valutazione più approfondita, soprattutto per quanto

riguarda il potenziale riabilitativo di questo nostro paziente.

In ambito

ambulatoriale, non ho purtroppo ulteriori proposte da formulare." (Doc.

44-4+5)

Nelle sue annotazioni del 26 marzo 2007 il dr. __________

del SMR ha così commentato la documentazione prodotta dall’assicurato:

"

Altri documenti per contestare la nostra

valutazione.

Rimando anche all'annotazione di __________ del

23.01.2007.

I 2 documenti sono:

- referto TAC lombare del 14.10.2005: di essa già si tenne conto

nella perizia SAM, da notare inoltre che la recidiva di cui si parla non fu

confermata alla RM (esame più acconcio all'uopo);

- rapporto di visita medica del 09.06.2006 (1 mese dopo la perizia SAM):

all'apparenza

le escursioni della colonna (specialmente toracale) sono più limitate che alla

visita reumatologica peritale, viene però segnalata una controinnervazione.

I nuovi (parzialmente) documenti non cambiano la

valutazione espressa in precedenza.

Si conferma la decisione." (Doc. AI 46-1)

2.6. Con il ricorso

l’assicurato ha trasmesso al TCA nuovi certificati medici, vale a dire:

-

copia dell’esame di TCA lombare del 20 novembre

2006, redatto dal dr. __________, che giunge alle seguenti conclusioni:

" (...)

● Il quadro odierno risulta sostanzialmente invariato in confronto

di quello del 14 ottobre 2005.

● Il

referto non risulta patognomonico ed in DD entra: ipertrofia del ganglio della

radice L4 di destra e una ev. recidiva.

In caso di

persistenza della sintomatologia entra in considerazione effettuare anche la RM

lombare con particolare attenzione al segmento L3-4." (Doc. 48-14)

-

certificato del 16 aprile 2007 del __________,

del seguente tenore:

" Certifichiamo

che il sig. RI 1 è in nostra cura dal 5.1.2007 per un'affezione depressiva che

gli causa un’incapacità lavorativa al 100%." (Doc. F1)

-

certificato medico del 19 aprile 2007 del dr. __________,

che attesta:

" Il

signor RI 1, __________, a seguito di asportazione di neurinoma lombare L3

destro nel 2003 presenta un disturbo residuo doloroso a tutta la colonna

impedendogli ogni attività lavorativa.

È inabile al lavoro

al 100% dal 23.06.2003 a tuttora e continua" (Doc. F)

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di

cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa

A., inc. 32.1999.124).

2.8. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per

mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM, che soddisfa

i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno

valore probatorio (cfr. consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base

al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori

misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

Essi

hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui

l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni

in merito alla capacità lavorativa del 30% nella sua precedente attività, pesante,

di operaio, ma dell’85%, a causa dei suoi disturbi psichici, in attività

leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (di natura

reumatologica e neurologica).

Tali conclusioni sono poi state confermate sia dal

dr. __________, sia dal dr. __________ del SMR, nelle loro annotazioni del 23

gennaio 2007 (doc. 42-1) e del 26 marzo 2007 (doc. 46-1).

I medici del SAM hanno ben evidenziato che

l’assicurato, da un punto di vista strettamente reumatologico e neurologico, è

abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi

limiti funzionali, mentre presenta una limitazione della capacità lavorativa

del 10%-20% dal profilo psichico, a causa di una ridotta resistenza allo sforzo

e del bisogno di effettuare pause frequenti.

2.9.1. Nel suo

consulto reumatologico del 9 maggio 2006 il dr. __________ ha attentamente

esaminato le patologie dell’assicurato, giungendo alla conclusione che, sulla

base degli esami radiologici e dell’esame obiettivo dell’interessato (vista

l’impressionante incongruenza fra i disturbi soggettivi riferiti e l’esame

oggettivo), ritenuta la presenza di alterazioni cicatriziali a livello L3-L4,

egli sia da ritenere inabile al lavoro in attività pesanti, come quella svolta

in qualità di operaio presso la __________, ma pienamente abile al lavoro in

attività leggere adeguate, che non comportino il sollevamento di pesi, nelle

quali non debba assumere posizioni monotone e senza dover restare a lungo in

anteflessione (doc. 31-26).

Tali conclusioni, del resto, sono le stesse alle

quali è giunto anche il dr. __________, spec. FMH in ortopedia, nel suo

rapporto sulla visita di controllo del 6 settembre 2004 eseguita per conto

dell’assicuratore malattia (cfr. doc. 1-24 inc. cassa malati).

In quell’occasione, infatti, il dr. __________,

poste le diagnosi di “sindrome di deafferentazione L3 a destra, così come

sindrome lombo-spondilogena, rispettivamente lombo-vertebrale in presenza di

uno stato dopo asportazione di uno Schwannoma paravertebrale foraminale L3/L4 a

destra il 26 giugno 2003”,

aveva concluso che non erano più esigibili attività pesanti e medio-pesanti,

che richiedevano il sollevamento frequente di pesi superiori alla quindicina di

chili oppure il mantenimento prolungato del tronco in posizioni inergonomiche o

l’esecuzione di movimenti inergonomici. Il dr. __________ aveva per contro

ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 75% in attività leggere adeguate e

variate (come ad esempio in attività di sorveglianza, di consegna, di

trasporto), evidenziando che una completa abilità lavorativa avrebbe potuto

essere raggiunta a dipendenza delle possibilità di gestione della componente

algica e con l’ausilio di mezzi tecnico-ortopedici come per esempio una cintura

di stabilizzazione lombare, oltre a delle misure individuali attive di rinforzo

e stabilizzazione della muscolatura del tronco (doc. 1-26 inc. cassa malati).

Le conclusioni del dr. __________ non possono

essere messe in discussione dai certificati medici del dr. __________, prodotti

dall’assicurato.

Infatti, come già rilevato dal dr. __________ del

SMR nelle sue annotazioni del 23 gennaio 2007, il certificato medico del 13

gennaio 2007 del dr. __________ non apporta nuovi elementi clinici, in grado di

sovvertire le risultanze peritali del SAM, ma si limita a contestare la

decisione dell’amministrazione, citando una sentenza del Tribunale federale

riguardante le clausole assicurative e producendo una tabella IMI in materia di

assicurazione contro gli infortuni (cfr. doc. 38-1).

Tali conclusioni del medico SMR possono essere

condivise da parte del TCA.

Inoltre, anche il certificato medico del 19

aprile 2007 del dr. __________, che si limita ad attestare genericamente una

completa inabilità lavorativa dell’assicurato a causa di un disturbo residuo

doloroso a tutta la colonna a seguito dell’asportazione di un neurinoma lombare

L3 destro nel 2003, non può sovvertire le chiare conclusioni peritali del SAM e

in particolare del dr. __________. Tale certificato, successivo alla decisione

impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice - per

consolidata giurisprudenza infatti il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è

stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono

influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.

1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102) - è generico, privo di diagnosi, decorso e prognosi e non può quindi

essere ritenuto probante ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.).

Il TCA ritiene pertanto che lo stato di salute,

dal profilo reumatologico, dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed

approfonditamente vagliato dal dr. __________.

2.9.2. L’aspetto

neurologico è stato analizzato dal dr. __________, che nel suo referto peritale

del 10 maggio 2006 - dopo aver evidenziato che i sintomi riferiti

dall’assicurato non sono compatibili con una lesione esclusivamente radicolare,

riscontrando solo una minima lesione radicolare, senza deficit motori

oggettivabili all’esame clinico (doc. 31-36) – ha rilevato che, dal punto di

vista strettamente neurologico, non vi sono deficit che stiano ad indicare

un’inabilità lavorativa anche solo parziale (doc. 31-36, sottolineatura

della redattrice).

Il dr. __________

ha poi indicato che per lavori che richiedano sforzi di entità media,

l’assicurato può essere ritenuto abile al lavoro in misura maggiore dell’80%,

precisando che un’eventuale limitazione del 20% potrebbe essere concessa

considerando che i dolori cronici di tipo L3, sovrapposti ad un dolore più

diffuso non spiegabile con una patologia neurologica, sono comunque

verosimilmente presenti visto il processo cicatriziale in atto (doc. 31-36,

sottolineatura della redattrice).

L’assicurato ha contestato queste conclusioni,

producendo un referto del 14 ottobre 2005 relativo alla TAC lombare effettuata

dal dr. __________, il quale parla di una recidiva e consiglia un consulto

neurologico (doc. 44-2).

Tale scritto, antecedente alla perizia del SAM ed

in particolare al consulto peritale del dr. __________, non può quindi mettere

in dubbio le conclusioni peritali, come peraltro rilevato dal dr. __________

del SMR nelle sue annotazioni del 26 marzo 2007, precisando che la recidiva

citata nel rapporto del dr. __________ non è poi stata confermata dal

successivo esame di RM (doc. 46-1).

Anche il successivo rapporto relativo all’esame

TAC lombare del 20 novembre 2006 del dr. __________ non apporta nuovi elementi

in grado di sovvertire le conclusioni peritali del dr. __________: in tale

referto, infatti, il dr. __________ indica espressamente che il quadro clinico

risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello del 14 ottobre 2005

(doc. 48-14, sottolineatura della redattrice).

Il TCA ritiene pertanto che anche dal profilo

neurologico lo stato di salute dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed

approfonditamente vagliato dal dr. __________.

2.9.3. Infine,

l’aspetto psichico è stato valutato dal dr. __________, che nel suo rapporto

peritale del 13 maggio 2006, dopo aver riscontrato l’assenza di una patologia

depressiva o di altre alterazioni degne di nota, ha posto la diagnosi di

sindrome somatoforme da dolore persistente, che riduce la resistenza allo

sforzo e richiede pause frequenti, rendendo l’assicurato inabile al lavoro al

10%-20% (doc. 31-32).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tali

conclusioni, pur dovendo evidenziare che il dr. __________ ha posto la diagnosi

di sindrome somatoforme da dolore persistente, ritenuta invalidante - seppur in

misura molto contenuta - senza procedere ad un esame dei presupposti

richiesti dalla giurisprudenza federale per ritenere eccezionalmente

inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del

lavoro.

Va infatti evidenziato che, secondo la

giurisprudenza federale, la diagnosi di sindrome del dolore somatoforme persistente

non costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad

un’invalidità. Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da

una sindrome somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.3. e STF

I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).

Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), per

ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa

da parte di un assicurato che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la

giurisprudenza esige l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate

da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

Nel caso

di specie, contrariamente a quanto ritenuto dall’insorgente in sede ricorsuale

- laddove ha indicato la necessità di tener conto dell’insorgenza di una sindrome

depressiva, mai presa in esame da parte dell’UAI (cfr. doc. I pag. 5) - è

pacifico che l’assicurato, per lo meno fino al momento dell’emissione della

decisione impugnata, non abbia presentato una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata (cfr. sul tema la sentenza del Tribunale federale I

1093/2006 del 3 dicembre 2007).

Infatti, nel consulto peritale del 13 maggio 2006

il dr. __________ ha espressamente escluso la presenza di una sindrome

depressiva o di altre affezioni degne di nota (doc. 31-32, sottolineatura

della redattrice).

Non è possibile concludere differentemente

nemmeno avuto riguardo al rapporto del 16 aprile 2007 del __________, che

certifica una presa a carico dell’interessato a partire dal 5 gennaio 2007 per

una affezione depressiva che lo rende totalmente inabile al lavoro (cfr. doc.

F1).

A tal proposito, va

rilevato che per consolidata giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è

stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono

influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.

1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Nel

caso di specie, anche volendo considerare il referto del 16 aprile 2007 del __________

- che seppur successivo alla decisione impugnata (del 28 marzo 2007), attesta

una presa a carico a partire da gennaio 2007 e quindi in un periodo antecedente

al provvedimento contestato – lo stesso indica in maniera del tutto generica e

sommaria la presenza di una affezione depressiva non meglio precisata, senza porre

una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta, senza una valutazione

delle patologie dell’interessato e del loro eventuale influsso sulla capacità

lavorativa, senza esporre il decorso della patologia, indicare una prognosi e

fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi. Tale certificato non

adempie quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un

rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.7.).

Inoltre, va rilevato che il presunto peggioramento dello stato di

salute dell’interessato - giustificante una completa inabilità lavorativa, come

attestato dai medici del __________ - si sarebbe comunque verificato poco prima

della decisione impugnata (del 28 marzo 2007), essendo l’assicurato in cura

presso la citata struttura solo dal mese di gennaio 2007. Al

riguardo, va ricordato che, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI).

Si ricorda

quindi al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi

diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in

epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita

il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). La problematica

psichiatrica potrà quindi essere nuovamente esaminata nell’ambito di una nuova

domanda di prestazioni.

Inoltre,

il dr. __________ non ha nemmeno valutato se, nel caso di specie, erano presenti,

in modo costante e intenso, gli altri criteri qualificati indicati dalla

giurisprudenza (quali l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare

allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del

conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata; cfr. consid. 2.4. e la citata STFA I 702/03 del

28 maggio 2004).

2.9.4. Tutto ben

considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle

conclusioni peritali del SAM, alle quali deve essere attribuita, secondo la

giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.7.), forza probatoria

piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

Va

inoltre rilevato che i medici del SAM, dopo un’esauriente discussione, hanno

correttamente determinato il grado di invalidità globale dell’assicurato,

evidenziando che “la patologia psichiatrica, quella reumatologica e quella

neurologica non devono essere sommate in quanto tutte queste patologie

prendono in considerazione il sintomo principale dell'A. e cioè il dolore cronico,

e le limitazioni da esso derivate” (doc. 31-19).

Secondo

il TFA, infatti, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve fare capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

2.9.5. Pertanto,

considerato che, fino al momento della decisione impugnata, la situazione

dell’interessato è rimasta invariata dal punto di vista somatico e non è

dimostrato che abbia subito un peggioramento dal profilo psichico, il

TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente è inabile al

lavoro al 70% nella sua precedente occupazione, ma è abile all’85% in attività

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di natura reumatologica e

neurologica.

Infatti,

sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute,

sarebbe in grado di esercitare all’85%.

Il consulente IP, al riguardo, nel suo rapporto

dell’8 novembre 2006, ha

indicato quali attività esigibili, nel rispetto delle limitazioni mediche,

attività semplici e ripetitive, medio-leggere, a stress contenuto, con

possibilità di variare ogni 2 ore la postura (doc. 36-2).

Il rappresentante dell’assicurato ha contestato

tali conclusioni, rilevando che “si ha ragione di ritenere che le condizioni

poste dallo stesso Ufficio AI entro le quali il ricorrente sarebbe invece

abilitato a svolgere un’occupazione, sono ad avviso del ricorrente, quantomeno

discutibili: ciò alla luce di alcune considerazioni di ordine pratico e anche

di reale opportunità per il ricorrente di trovare un impiego nel quale possa

alternare le posizioni, limitare il sollevamento pesi, curare la posizione del

tronco, ecc.” (I).

Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può essere

ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,

con mansioni semplici e ripetitive.

Tali attività sono senz’altro esigibili, in

quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le

sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

Al

riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se

è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U

329/01, consid. 4.7).

2.10. Essendo

quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa,

dell’85%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.10.1. Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2004 (visto che l’assicurato è inabile al

lavoro al 70% nella sua professione a partire dal giugno 2003).

2.10.2. Per quel che concerne il reddito da valido, nella

decisione impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo

annuo di fr. 44’200.- (2004) riferito all’attività svolta in qualità di operaio

presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. 11).

L’assicurato non ha contestato il reddito da

valido ritenuto dall’Ufficio AI.

Adeguando tale importo al 2006, si otterrebbe un

reddito di fr. 45'178 (+1.0%

per il 2005 e +1.2% per il 2006, cfr. tab. relativa

all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al

consumo e dei salari reali, 1990-2006, pubblicati sul sito dell’Ufficio

federale di statistica)

2.10.3. Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri

questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha

precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.10.4. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati

salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal

TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone

in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,

ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente

percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,

questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,

pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito

costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e

assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere

dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,

ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"

pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta

per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che

riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per

tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali

irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce

l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22

maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,

Bellinzona 2004, p. 124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,

"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in

Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &

Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.

e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le

motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena

citata:

"

(...)

8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di

trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone

Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex

ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento

e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa

delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a

un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti

regioni.

8.3 Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa

maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o

l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e

nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione

abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che

abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in

una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4. A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5 Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito

ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della

tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel

settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per

ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi

giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino

cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche

sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso

d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006 pag.

311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA

applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17

dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una

domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato

che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions

de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la

structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des

différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour

le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des

assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una

semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une

circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes

collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,

comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va

vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo

Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio

dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre

divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma

anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui

présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre

nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005

p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II,

Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

2.10.5. Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno

alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati

statistici nazionali della Tabella TA1.

Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.

4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo i

dati forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il

ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4’732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Qualora,

già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona

assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che

non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una

retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso

negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da

invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla

media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio

realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s.

consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e

del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).

L’assicurato,

se avesse continuato a lavorare presso la __________ in qualità di operaio,

avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 44’200 annui (cfr. doc. 11) e nel 2006 fr.

45'178 (cfr. consid. 10.2).

Tali redditi si situano, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media

dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 4’592.-- mensili, pari a fr.

55'104.-- annui per il 2004 e fr. 4'684.- mensili, pari a fr. 56’208 annui per

il 2006, cfr. Tabella TA1 p.to 36, 37 “altre industrie manifatturiere”). Più

precisamente il salario che avrebbe percepito il ricorrente, qualora fosse

rimasto attivo presso i suoi ex datori di lavoro, è inferiore a quello

statistico di quel preciso settore professionale del 19.79% (2004) e del 19.62%

(2006).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,

in applicazione della prassi appena menzionata.

Il

reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 45'928.--

per il 2004 (fr. 57'258.24 decurtati del 19.79%) e a fr. 47'583.-- per il 2006

(59'197.32 decurtati del 19.62%).

2.10.6. In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto, il consulente ha applicato una riduzione del 15% in considerazione

del fatto che l’assicurato può svolgere solo un lavoro medio leggero e per

tener conto della sua nazionalità (cfr. doc. 36-3).

Ai fini

della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va

innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è

sì stato giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto

nella misura dell’85%.

Ora,

secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il

reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività

adeguata soltanto in misura parziale:

"

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig

festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der

Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im

Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr ist

von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann mit

anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums

lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden

Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.

Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung

tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen

(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit

unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden

(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So

kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle

spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle

Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines

Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit

einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der

trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls

dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des

Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des

Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn

in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE

129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese

Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der

verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch

alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen

(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc)."

(STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)

Inoltre,

sempre a causa del danno alla salute, la capacità residua del ricorrente è di

fatto circoscritta a quelle attività professionali che non richiedono un

eccessivo investimento da un profilo fisico e intellettuale.

Tutto ben

considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il

TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% (10% per gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, 5% per il fatto di

poter lavorare soltanto a tempo parziale) si tenga adeguatamente conto delle

specifiche circostanze del caso concreto.

Partendo,

quindi, da un salario da invalido di fr. 45’928.-- e ritenuta un’esigibilità dell’85%, ammettendo la

riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell'insorgente

nel 2004 risulta, quindi, essere pari a Fr. 33’183.-- (Fr. 39’039.-- - (Fr. 39’039.-- x 15 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di

Fr. 44’200.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe

conseguito da valido nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.10.2.),

emerge un’incapacità al guadagno pari a 24.9 ([Fr. 44’200.- – Fr. 33’183.--] x 100 : Fr. 44’200.-), arrotondato al 25% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), dunque in ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita

dall’art. 28 cpv. 1 LAI per avere diritto ad una rendita.

Con

riferimento al 2006, partendo da un salario da invalido di fr. 47’583.-- e ritenuta un’esigibilità dell’85%, ammettendo la

riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell'insorgente

nel 2006 risulta, quindi, essere pari a Fr. 34’379.-- (Fr. 40’446.-- - (Fr. 40’446.-- x 15 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di

Fr. 45’178.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe

conseguito da valido nell'anno 2006 (cfr. consid. 2.10.2.),

emerge un’incapacità al guadagno pari a 23.9 ([Fr. 45’178.- – Fr. 33’183.--] x 100 : Fr. 45’178.-), arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), dunque in ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita

dall’art. 28 cpv. 1 LAI per avere diritto ad una rendita.

Alla

medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2007 (dato che, come

visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al

momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).

Pertanto,

nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una

rendita di invalidità, la sua decisione formale del 28 marzo 2007, nel suo

risultato, merita conferma in questa sede.

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore

dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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