32.2007.131
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
21 febbraio 2008Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.131
Data decisione, Autorità:
21.02.2008, TCA
Titolo:
Assicurata,affetta da patologie sia psichiche che reumatologiche,è stata esaminata tramite due perizie indipendenti fra loro e non,come richiesto dalla giurisprudenza,tramite una perizia pluridisciplinare (psichiatrica/reumatologica) che si esprima sul cumulo o meno dei gradi d'inabilità lavorativa
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.131
cr/sc
Lugano
21 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 marzo
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, da ultimo attiva in qualità di impiegata di banca, in data 11
giugno 2004 ha presentato una
domanda di prestazioni AI per adulti, a causa dei disturbi nervosi di cui è
affetta (doc. 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
psichiatrica da parte del __________ (__________) di __________, con decisione
del 13 ottobre 2005 l’Ufficio AI - constatato che dalla perizia del __________ è
emersa un’incapacità al lavoro del 40% in qualsiasi attività dal mese di agosto
2003 – ha attribuito all’interessata un quarto di rendita d’invalidità dal 1° agosto
2004 (doc. 20 e 28).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dalla RA 1 – con la
quale ha contestato la perizia del __________ (che è giunta ad un grado di
abilità lavorativa nella precedente professione di impiegata di banca del 60%,
contrariamente a quanto ritenuto dallo specialista curante, dr. __________, che
pone una capacità lavorativa di 2-3 ore al giorno, pari ad un’incapacità
lavorativa media del 70.3%), rilevando che l’assicurata presenta anche delle
patologie reumatologiche, che la rendono inabile al 50%, come attestato dal dr.
__________, spec. FMH in reumatologia, chiedendo l’attribuzione di una rendita
intera d’invalidità (cfr. doc. 36/1-5) - l’amministrazione, dopo aver disposto
l’esperimento di una perizia reumatologica, affidata al dr. __________, con
decisione su opposizione del 7 marzo 2007, ha attribuito una mezza rendita di
invalidità, per un grado di invalidità del 50%, dal 1° agosto 2004 (doc.
55/1-5).
1.3. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità
(doc. I).
Sostanzialmente
la ricorrente contesta le conclusioni cui è giunto nella sua perizia
psichiatrica il dr. __________ del __________ - che l’ha considerata abile al
lavoro al 60% - rilevando che il suo medico curante, dr. __________, vista la
gravità del quadro psicopatologico che la affligge - peraltro condivisa dal
perito del __________ - ha ritenuto che ella possa al massimo lavorare 2-3 ore
al giorno, ciò che corrisponde ad un grado di inabilità lavorativa del 70%
(doc. I).
La
ricorrente ha inoltre contestato di poter riprendere la sua precedente
professione di segretaria di direzione, indicando di poter svolgere, al
massimo, semplici lavori di segretariato, senza responsabilità. L’assicurata ha
quindi criticato il calcolo dell’incapacità al guadagno operato dalla
consulente IP dell’amministrazione, che nello stabilire il reddito da invalida
si è basata sulle raccomandazioni salariali SIC, categoria C, che prevede
mansioni diversificate da eseguire con una certa autonomia. Ella ha rilevato
che, a causa delle sue patologie psichiche, non potrebbe più effettuare compiti
che richiedano un’autonomia o lo svolgimento di una formazione continua,
ritenendo quindi maggiormente adeguato alle sue condizioni di salute l’impiego
della categoria B. Utilizzando tali parametri, ella avrebbe comunque diritto a
tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 64% (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già
trattate in sede di opposizione, ha proposto di confermare la decisione
impugnata e conseguentemente di respingere l’impugnativa, confermando il grado
di invalidità del 39.89% in altre attività qualificate o semi-qualificate
esigibili. A titolo puramente abbondanziale, poi, l’UAI ha rilevato che, anche
volendo applicare i dati forniti dalle Raccomandazioni salariali SIC, categoria
C e non B (che non è applicabile nel caso di specie), si giungerebbe comunque
ad un grado di invalidità del 57%, giustificante l’attribuzione di una mezza
rendita di invalidità (IV).
1.5. In data 4
giugno 2007 la rappresentante dell’assicurata, osservato che la risposta di
causa non apporta nuovi elementi, si è riconfermata nella richiesta di
accoglimento del ricorso, ribadendo le motivazioni già esposte in sede
ricorsuale (VI).
Tale scritto è stato trasmesso
all’amministrazione (VII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU
2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche
dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo
al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
2.5. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurata, l’Ufficio AI ha dapprima affidato al __________ (__________)
il mandato di esperire una perizia specialistica.
Nel referto peritale del 1° aprile 2005 il dr. __________,
medico Capo-clinica del __________, posta la diagnosi di sindrome da disadattamento
con reazione mista ansioso-depressiva (ICD10-F43.2), ha osservato:
"
(...)
5. VALUTAZIONE E PROGNOSI:
Fin dall'infanzia e dall'adolescenza l'assicurata
ha sviluppato buone capacità nell'ambito formativo e professionale, mentre da
un punto di vista psichico e relazionale ha incontrato più significative
difficoltà.
In particolare ha incontrato difficoltà
emancipative rispetto ai propri genitori, incastrandosi nel ruolo di mediatore
e "salvatrice", abdicando a differenziarsi dalle dinamiche coniugali
dei genitori, mal fronteggiando il suo processo di autonomizzazione e
differenziazione. In quest'ottica, ventenne, l'assicurata instaura una
relazione inadeguata con il futuro marito (individuo dallo stille di vita
incurante delle norme e dei bisogni altrui, con scarso adattamento alla realtà
e alle norme sociali e legali), legame affettivo questo funzionale a bisogni di
ribellione e rivendicativi dell'assicurata nei confronti dei propri genitori.
In questo si confermano indirettamente le difficoltà di separazione ed
individuazione dell'assicurata rispetto ai genitori.
L'assicurata ha condiviso e mantenuto una
relazione con il proprio partner e marito, assumendo in parte un ruolo di
"vittima consenziente" dal funzionamento masochistico (non
opponendosi ad uno stile di vita ai limiti della legalità, anche
prostituendosi, risultando anche vittima di percosse e violenze fisiche, oltre
che psichiche), contribuendo ad instaurare con il proprio coniuge una relazione
dalle tinte perverse, non avendo del tutto elaborato una particolare
autocritica.
Il funzionamento psichico e di vita
dell'assicurata è risultato tendenzialmente dissociato, vivendo, da un lato, in
ambito professionale, uno stile trentennale di impegno e irreprensibilità di
fronte ai colleghi e ai superiori e alle regole di lavoro, mentre dall'altro
lato, in ambito familiare, ha condiviso con il coniuge, colludendo con
quest'ultimo, uno stile inadeguato e patologico, senza richiedere particolari
responsabilità e norme, né al proprio "coniuge-figlio", né al proprio
figlio unicogenito stesso.
Rispetto al rapporto con suo figlio, non stupisce
che l'assicurata abbia vissuto negli ultimi anni sentimenti di colpa, soffrendo
per il proprio ruolo di madre non svolto costantemente soprattutto durante
l'infanzia e adolescenza del proprio figlio, essendo invischiata ed incastrata
in una relazione patologica, dalle tonalità perverse e masochistiche.
Attualmente di fronte alla propria relazione coniugale patologica e povera, con
un coniuge nettamente assente, oltre che anche fisicamente per la maggior parte
della giornata, l'assicurata ha sviluppato con il proprio figlio una relazione
di tipo fusionale, ma anche dalla valenza compensatoria e riparatoria.
Non stupisce neppure che dopo oltre 30 anni di
vita dall'equilibrio sociale e familiare inadeguato e precario, l'assicurata
sia giunta quasi consumata e stanca, avendo sempre funzionato da punto di
riferimento pratico e materiale, nell'economia domestica, rappresentando
l'unica fonte di sostentamento familiare. Il cedimento progressivo nell'ambito
professionale, di fronte ad una ristrutturazione interna con un cambiamento di direzione
e di richieste lavorative per l'assicurata, unita ad una scarsa tolleranza alle
critiche e frustrazioni lavorative, parallelamente ad un aggravamento del già
fragile equilibrio familiare succitato, con comportamento tossicomanico del
figlio, notevole fonte di stress per l'assicurata, ha rappresentato il terreno
favorevole perché quest'ultima sviluppasse un crescente quadro ansioso-depressivo
reattivo a partire dall'agosto 2003.
In particolare l'assicurata ha presentato
un'evidente depressione d'umore, con perdita di autostima e sentimenti di
inefficienza ed inadeguatezza, sia come madre, sia nell'ambito lavorativo,
sviluppando sentimenti di colpa in entrambi questi ruoli di madre e
lavoratrice, intollerabili, con pensieri di rovina esistenziale e familiare,
con latenti pensieri di morte e suicidio come soluzione magica al proprio
dissesto esistenziale. L'assicurata ha presentato perdita di appetito, fragile
emotività con facile tendenza al pianto, insonnia, riduzione della capacità di
concentrazione ed attenzione, appiattimento affettivo con tendenza al ritiro
sociale, e a vissuti intollerabili di inutilità e fallimento nella professione,
con profondi sentimenti di vergogna.
Durante questo periodo e fino a tutt'oggi ha
resistito alle offerte di ricovero in ambito ospedaliero psichiatrico indicate
dallo psichiatra curante, sia per bisogni di controllo e rifiuto ad abdicare la
propria funzione di riferimento familiare per il coniuge ed il figlio, sia in
quanto durante il suo periodo di malattia con assenza dal lavoro, ha condiviso
con il figlio uno spazio di ascolto e parola, in cui si è costruito un senso
rispetto alle loro vicissitudini familiari ed esistenziali, motivo per cui
l'assicurata ha potuto parzialmente riparare al proprio ruolo di madre.
In questo senso negli ultimi quattro mesi, ha
potuto riscontrare il riemergere di un certo piacere nello svolgere un ruolo di
"baby-sitter", seppure soltanto per quattro ore alla settimana, che
ha rappresentato comunque una scoperta di un nuovo piacere nella vita ed in se
stessa, nonostante crescenti preoccupazioni relative al suo prossimo futuro e a
quello dei propri familiari. L'assicurata si trova impreparata a tollerare ed
elaborare questo "lutto professionale", presentando una certa
"ferita narcisistica" non del tutto elaborata, che l'ha portata a
regredire in una posizione passiva di angoscia rispetto alla propria
professione originaria di impiegata, che peraltro ha svolto per 30 anni in modo
soddisfacente. (...)" (Doc. 14-7+8)
Quanto alla capacità lavorativa, lo specialista
del __________ ha rilevato:
"
(...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi
constatati:
1.1. A livello psicologico e mentale:
L'assicurata presenta difficoltà di
concentrazione ed attenzione con facile stancabilità nel contesto di un
prolungato impegno lavorativo, ma soprattutto non ha del tutto elaborato i propri
sentimenti di vergogna e fallimento rispetto al proprio ruolo professionale di
impiegata, avendo disinvestito l'interesse e il piacere originario nella
propria professione, oltre a faticare nell'adeguarsi alle nuove richieste
professionali sia informatiche che nei carichi di lavoro.
1.2. A livello fisico:
Vedi medico curante dr. __________, __________.
1.3. Menomazioni nell'ambito sociale:
L'assicurata presenta vissuti di inutilità e
ferita narcisistica in ambito professionale, presenta una difficoltà nel
mantenere delle relazioni sociali, fonte di angoscia e stress, e mette in atto
una tendenza al ritiro sociale.
2. Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale:
2.1. Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale
dell'assicurato?
Fatti
I disturbi psichici dell'assicurata (deficit
delle capacità di concentrazione ed attenzione, perdita della propria identità
professionale, con vissuti di incapacità ed insufficienza, stress rispetto alle
relazioni interpersonali con scarsa tolleranza alle critiche, tendenza al
ritiro sociale), si ripercuotono sull'attività attuale, nel senso di limitarne
le capacità di funzionamento, sia lavorativo che interpersonale in ambito
professionale.
2.2. L'attività attuale è ancora
praticabile?
Sì.
2.3. Se sì, in quale misura?
Nella misura parziale del 60% (4-5 ore al
giorno).
2.4. È constatabile una diminuzione della
capacità di lavoro?
Sì.
2.5. Se sì, in che misura?
Nella misura del 40%.
2.6. Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro
provata a livello medico di almeno il 20%?
Esiste un'incapacità lavorativa al guadagno del
40% dall'agosto 2003, fino a tutt'oggi. Resta a tutt'oggi la necessità di
procedere in un processo di elaborazione psichica, rispetto alla propria
perdita di funzionalità professionale, ed alla conseguente ferita narcisistica,
ma anche rispetto alle sue ideazioni di rovina individuale e familiare.
Indicata, da un punto di vista psichiatrico, una rivalutazione a distanza di un
anno.
3. L'ambiente di lavoro dell'assicurata è in grado di
sopportare i disturbi psichici?
L'ambiente di lavoro dell'assicurata non sembra
in grado di sopportarne i disturbi psichici, non essendovi più alcuna
possibilità di spazio e collocamento dell'assicurata stessa, essendo previsto
un licenziamento professionale futuro.
C. CONSEGUENZE
SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE.
1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne
sono in corso? Ne sono previsti?
No. Tenuto conto dell'età dell'assicurata, 56
anni, della formazione professionale acquisita da quest'ultima (scuola di
commercio) e della professione di impiegata di commercio esercitata per 30
anni, tenuto conto dell'attuale incapacità al guadagno nella misura del 40%,
non risulta indicato effettuare provvedimenti di integrazione professionale.
Considerandi
2.
È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro attuale?
Non è possibile migliorare la capacità di lavoro
sul posto di lavoro attuale, essendo previsto un futuro licenziamento, non
essendovi spazio alcuno di collocamento per l'assicurata, dato anche il piano
di ristrutturazione interna presso il proprio datore di lavoro (__________, __________).
3.
L'assicurata è in grado di svolgere
altre attività?
Sì. Nella misura del 60% (4-5 ore al giorno)."
(Doc. 14/8-10)
L’UAI ha poi affidato al dr. __________, spec. FMH
in reumatologia, il compito di esperire una perizia specialistica.
Nel suo referto peritale del 6 marzo 2006 il dr. __________
ha posto le diagnosi di “sindrome toraco-vertebrale cronica su marcate
alterazioni statico-degenerative con scoliosi toracica sinistra-convessa di 35°
secondo Cobb (Th 8/9), scoliosi dorsolombare destra-convessa di 45° secondo
Cobb (L1), dorso piatto e sbilanciamento del bacino e delle spalle a favore
della sinistra di 1 cm” (doc.
57-6).
Il dr. __________ ha poi osservato:
"
(...)
A.5 Valutazione e prognosi:
La paz. presenta dunque una nota problematica
statica alla colonna vertebrale per cui le era già stato proposto un intervento
ortopedico nell'adolescenza. La situazione è rimasta relativamente compensata
fino ad un'età di 40-50 anni, con disturbi in seguito peggiorati. Ciò
corrisponde in effetti ad un'evoluzione relativamente classica di queste
scoliosi strutturali che evolvono soprattutto nell'età della crescita per poi
rimanere stabili per un lungo periodo e ripresentarsi o peggiorare a partire
dai 50-60 anni. La scoliosi si accompagna inoltre di alterazioni degenerative
evidenti sulla parte concava della scoliosi sia a livello toracico che lombare,
ciò che potrebbe naturalmente spiegare il peggioramento dei dolori in questi
ultimi 10-15 anni.
Le indicazioni soggettive della paz. sono dunque senz'altro coerenti e
correlabili alle alterazioni statiche e degenerative visibili sulle Rx.
In effetti il peggioramento clinico della paz.,
oltre alle considerazioni morfologiche appena fatte, è stato dovuto anche ad un
cambiamento sul posto di lavoro in quanto era obbligata a rimanere davanti al
PC per 8 ore consecutive senza poter cambiare posizione, se non occasionalmente
per andare al bagno (sembra inoltre che le sia stato rinfacciato anche di
andarci troppo spesso).
La paz. stessa afferma che se potesse ancora fare
il lavoro di prima, in cui poteva muoversi e cambiare posizione più
regolarmente, la sua situazione sarebbe stata senz'altro migliore.
La situazione è tutto sommato da ritenere stabile
in questi ultimi anni, anche se a medio-lungo termine vi sarà molto
probabilmente una certa evoluzione della scoliosi e delle affezioni
degenerative. Queste ultime non sono tuttavia necessariamente accompagnate da
un peggioramento clinico, per cui una prognosi è estremamente difficile se non
impossibile da fare in questi casi.
Per quanto riguarda i dolori al braccio dx,
questi sono una irradiazione di una problematica tendinotica della spalla dx,
che non risulta dalle Rx ma che corrisponde in fondo bene alla clinica. In
questo momento non vi sono delle evidenze per una lesione maggiore della
cuffia. In una situazione di riposo o di attività leggere si tratta di una
sintomatologia non rilevante. In assenza di calcificazioni radiologiche i
disturbi sono quasi certamente dovuti ad una irritazione della cuffia dei
rotatori (tendinite). In assenza di un'attività lavorativa pesante la prognosi
è da valutare favorevolmente. (...)" (Doc. 56-6+7)
In merito alla capacità lavorativa
dell’interessata, lo specialista si è così espresso:
"
(...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI
LAVORO
B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi
constatati:
La paz., nella sua
attività di impiegata di banca, è dunque limitata quasi esclusivamente a causa
della sua problematica vertebrale, di natura originariamente statica e poi con
il tempo divenuta statico-degenerativa. In questo senso la paz. è
effettivamente limitata nel tenere a lungo la stessa postura (seduta o eretta)
senza poter cambiare posizione o muoversi almeno una volta ogni ora. E' inoltre
limitata nel tenere o assumere frequentemente posizioni inergonomiche
(flessione o torsione lombare), sollevare o trasportare frequentemente pesi
superiori a 10 kg. Per la
spalla dx è limitata per dei lavori da eseguire sopra il piano delle spalle,
nel manipolare oggetti medi o pesanti o che generano vibrazioni, così come
sollevare o trasportare pesi superiori a 10-15 kg soprattutto se distanti dal corpo.
B.2 Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale:
La paz. è dunque
rimasta in malattia dal giungo 2003 con incapacità lavorativa certificata dal
punto di vista psichiatrico. Dopo disdetta del suo contratto di lavoro le è
stato riconosciuto un grado di invalidità del 40% a partire dall'agosto 2005.
Alla luce delle
considerazioni anamnestiche, cliniche e radiologiche sopra elencate occorre
tuttavia ritenere che la paz. è limitata professionalmente anche dalla sua
problematica vertebrale, soprattutto in un'attività prevalentemente statica, a
cui era stata adibita negli ultimi anni e che mal si addice all'assicurata. Dal
punto di vista reumatologico la severa scoliosi, accompagnata da alterazioni
degenerative sia a livello toracico che lombare, giustifica una incapacità lavorativa
del 50% anche in un'attività di ufficio, valutazione che corrisponde d'altronde
a quella del collega Dr. __________ (27.10.2005). Questa attività lavorativa al
50% può essere svolta sia a tempo pieno con una limitazione del rendimento del
50%, sia a metà giornata (senza limitazione di rendimento).
Quale casalinga la
paz. è limitata principalmente per le attività lavorative pesanti, che sono
tuttavia solo occasionali. Può per contro occuparsi di tutte le attività
domestiche usuali e giornaliere in modo completo, anche se talvolta
necessitando di un lasso di tempo maggiore. In definitiva riterrei dunque una
incapacità lavorativa del 10% al massimo quale casalinga.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:
C.1 É possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono
in corso o previsti?
Non intravedo delle
particolari misure terapeutiche suscettibili di migliorare sostanzialmente i
disturbi e dunque la capacità lavorativa della paz.
C.2 É possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro attuale?
No.
C.3 L'assicurato è in grado di svolgere
altre attività?
In pratica la paz.
può essere ritenuta abile in misura del 50% per un'attività lavorativa leggera,
variata, con possibilità di cambiare posizione, muoversi e anche talvolta di
riposare. Un'attività lavorativa in ufficio è di per sé da ritenere già una
attività idonea alle possibilità della paz., per cui non vedrei in questo caso
delle altre attività in cui sia possibile raggiungere una capacità lavorativa
superiore al 50%.
D OSSERVAZIONI:
Dal mio punto di
vista ritengo che non sarebbe corretto sommare l'incapacità lavorativa
psichiatrica con quella reumatologica." (Doc. 57/7-9)
Nelle sue annotazioni del 22 marzo 2006 il dr. __________,
medico del SMR, ha osservato:
"
(...)
Perizia reumatologica Dr. __________ del 3
febbraio 2006:
Diagnosi:
- Sindrome toracovertebrale cronica su marcate alterazioni
statico-degenerative:
○ Scoliosi toracica
sinistro-convessa di 35° sec. Cobb (D8-D9)
○ Scoliosi dorsolombare
destro-convessa di 45° sec. Cobb (L1)
○ Dorso piatto
○ Sbilanciamento
di bacino e spalle a favore del lato sinistro di 1 cm
- Periartropatia omeroscapolare destra.
La sintomatologia soggettiva è in correlazione
con i referti radiologici. Il decorso dell'affezione con peggioramento dei
disturbi negli ultimi 10-15 anni è tipico.
Limiti funzionali: Non può mantenere posizioni
statiche (seduta o eretta) senza cambiare o muoversi almeno ogni ora, non può
assumere posizioni inergonomiche (flessione o torsione lombare), non può alzare
o spostare frequentemente pesi >10 kg, non può eseguire lavori sopra il
livello della spalla con il braccio destro, non può manipolare oggetti medi o
pesanti o generanti vibrazioni.
In conclusione, l'incapacità lavorativa è da
considerare del 50% (che può essere a metà tempo oppure a mezzo rendimento)
dall'agosto 2004 per ogni attività esigibile. Inabilità lavorativa come
casalinga = 10%. L'inabilità lavorativa dal punto di vista reumatologico non si
aggiunge a quella per le affezioni di tipo psichiatrico." (Doc. 46-1)
2.6
Con il
ricorso l’assicurata ha contestato le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________
del __________ in merito ad una sua capacità lavorativa del 60% in qualsiasi
attività, ritenendo di non potere lavorare più di 2-3 ore al giorno, come
attestato dal suo curante, dr. __________.
Rispondendo ad una richiesta in tal senso da
parte della rappresentante dell’assicurata, il dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, con scritto del 29 ottobre 2005, aveva osservato:
"
In risposta alla sua lettera del 25 ottobre
scorso, tesa a meglio chiarire la posizione della sua assistita in merito al
contenzioso con l'Assicurazione Invalidità, le invio come richiesto alcune
osservazioni in merito alla perizia svolta dal Dr. __________ del __________ di
__________, ed alle conclusioni peritali tratte dallo stesso.
Conosco e seguo con colloqui regolari la signora RI
1.
dal 13.08.2003, in seguito ad una segnalazione da parte del suo medico di
famiglia Dr. __________, a causa dello svilupparsi di un quadro depressivo di
una certa gravità, che aveva comportato un'interruzione dell'attività
lavorativa nei mesi precedenti la mia presa a carico, e che aveva necessitato
fin da subito l'instaurarsi di una terapia antidepressiva ed ansiolitica.
Non mi soffermo sui dati anamnestici, peraltro
già ampiamente illustrati con dovizia di particolari nella perizia del collega.
Concordo con il Dr. __________ sulla descrizione
del quadro psico-patologico, in particolare sul fatto che il tono dell'umore
risulti tuttora deflesso verso il polo negativo, associato a notevole fragilità
emotiva e disturbi del sonno. Sono presenti pensieri di morte ed impulsi
autolesionistici. La paziente manifesta inoltre una notevole difficoltà di
concentrazione e di attenzione, con facile affaticabilità sia dal punto di
vista mentale che dal punto di vista fisico. In particolare, l'affaticabilità
psichica e fisica risulta essere tanto marcata da limitare l'ipotetica capacità
lavorativa ben al di sotto delle quattro ore al giorno (non più di 2-3 ore), e
questo sia nella propria professione, che in altre attività. Sono inoltre
effettivamente presenti sentimenti di fallimento e vergogna rispetto al proprio
ruolo professionale d'impiegata, peraltro rinforzati e confermati dal
licenziamento deciso dalla __________, ufficialmente motivato da ragioni di
riorganizzazione e ristrutturazione. Concordo con il collega sul fatto che la
paziente non presenti in modo evidente e solido un registro autocritico
rispetto alle proprie scelte di vita, denotando una difficoltà elaborativa
rispetto a contenuti così angoscianti, fonte di ansia intollerabile. Ritengo in
ogni caso che questo fatto non abbia condizionato in modo rilevante
l'evoluzione della patologia. D'altro canto, la paziente ha seguito e continua
a seguire le indicazioni terapeutiche, assumendo regolarmente le varie
farmacoterapie prescritte, a base di antidepressivi, ansiolitici,
ipnoinducenti, neurolettici atipici.
Malgrado il trattamento, la paziente lamenta
sintomi tali da fare in modo che non si senta di svolgere alcuna attività,
seppur a tempo parziale, in modo regolare e continuativo.
In base a quanto posso osservare, ritengo che la
signora RI 1 presenti un quadro sintomatico d'intensità tale, sia sul piano
depressivo che ansioso, da determinare un'incapacità lavorativa in misura, se
non completa, ben superiore al 50%." (Doc. 36-7+8)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella
causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto
2006.
si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota
158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto
dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale
della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere
a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001).
2.8
Nella concreta evenienza,
chiamata a pronunciarsi, questa Corte osserva che gli accertamenti posti in
atto dall’amministrazione hanno consentito di assodare che l’assicurata presenta due distinte patologie: l’una di natura reumatologica,
l’altra di natura psichica.
Ora,
secondo il TFA, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve fare capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
Nel caso
di specie, le affezioni di cui soffre la ricorrente sono state valutate
mediante due perizie indipendenti tra loro, e quindi non nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
In
particolare, la questione riguardante la pretesa mancata cumulabilità, almeno
parziale, delle due inabilità lavorative accertate, non ha fatto oggetto
di una “ponderata discussione plenaria fra tutti gli
esperti interessati”.
Al
riguardo, il reumatologo, dr. __________, ha semplicemente affermato, senza
fornire la benché minima motivazione, che “dal mio punto di vista ritengo
che non sarebbe corretto sommare l’incapacità lavorativa psichiatrica con
quella reumatologica” (doc. 57-9), opinione che è poi stata ripresa come
tale dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 22 marzo 2006 (cfr.
doc. 46-1, in cui ha indicato “l’inabilità
lavorativa dal punto di vista reumatologico non si aggiunge a quella per le
affezioni di tipo psichiatrico”).
Una
spiegazione è tanto più necessaria se si considera che, secondo il dr. __________,
la patologia reumatologica, di natura vertebrale, impedisce all’assicurata di
tenere a lungo la stessa postura (seduta o eretta) senza poter cambiare
posizione, di tenere o assumere frequentemente posizioni inergonomiche (con
flessione o torsione lombare) e di trasportare o sollevare pesi superiori ai 10 kg (doc. 57-7), mentre quella psichica,
stando a quanto esposto dal dr. __________ del __________, ha un’incidenza
negativa, in particolare, sulla capacità di concentrazione e di attenzione,
sulla relazioni interpersonali con scarsa tolleranza alle critiche e sulla
tendenza al ritiro sociale (doc. 14-9).
La
fattispecie sub judice presenta quindi più di un’analogia con quella
oggetto della sentenza federale I 606/03 del 19 agosto 2005, riguardante il
caso di un assicurato, anch’egli sofferente da un profilo reumatologico e
psichico, al quale l’amministrazione, avvalendosi delle risultanze di due perizie indipendenti tra loro, aveva negato il cumulo delle
incapacità parziali e, pertanto, il riconoscimento di una rendita di invalidità
di maggiore entità.
In quella sede, il TFA
aveva censurato proprio la circostanza che l’apprezzamento del
grado complessivo dell’incapacità lavorativa non aveva avuto luogo nell’ambito
di una perizia pluridisciplinare e, d’altra parte, l’assenza di una qualsiasi
motivazione a supporto della pretesa non cumulabilità delle inabilità lavorative
attestate medicalmente.
In esito
alle considerazioni che precedono, alla documentazione medica su cui si è
fondato l’UAI per riconoscere a RI 1 una mezza rendita di invalidità, non può
essere riconosciuto un pieno valore probatorio.
Annullata
la decisione su opposizione del 7 marzo 2007, la causa va dunque retrocessa all’amministrazione
affinché disponga l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (reumatologica
e psichiatrica), e si pronunci nuovamente sul grado d'invalidità della
ricorrente.
Al riguardo, occorre
evidenziare che il referto peritale del dr. __________ del __________, del 1°
aprile 2005, concernente la visita peritale del 17 febbraio 2005 (doc. 14), è
anteriore di ben due anni alla data di emanazione della decisione su
opposizione impugnata (del 7 marzo 2007).
Inoltre, lo stesso dr. __________,
nel suo referto peritale, ha ritenuto indicato, dal punto di vista
psichiatrico, procedere ad una rivalutazione del caso a distanza di un anno,
vista la necessità per l’interessata di continuare in un processo di
elaborazione psichica, rispetto alla propria perdita di funzionalità
professionale e alle sue ideazioni di rovina individuale e familiare (doc.
14-9, punto 2.6. in fine).
Una tale rivalutazione non
ha tuttavia avuto luogo, nonostante il lungo tempo trascorso prima
dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata.
Va inoltre rilevato come lo psichiatra curante dell’assicurata,
dr. __________, che segue l’interessata dal 13 agosto 2003, nel suo scritto del
29.
ottobre 2005, dopo aver indicato di essere d’accordo con la descrizione del
quadro psico-patologico operata dal perito, dr. __________ del __________ – in
particolare circa il tono dell’umore deflesso verso il polo negativo, associato
a notevole fragilità emotiva e disturbi del sonno, la presenza di pensieri di
morte ed impulsi autolesionistici, una notevole difficoltà di concentrazione e
di attenzione, con facile affaticabilità sia dal punto di vista mentale che
fisico, oltre alla presenza di sentimenti di fallimento e di vergogna rispetto
al proprio ruolo professionale di impiegata – ha ritenuto che l’interessata, malgrado
il trattamento in corso (con assunzione regolare di antidepressivi,
ansiolitici, ipnoinducenti e neurolettici atipici), presenti un quadro
sintomatico d’intensità tale, sia dal profilo depressivo che da quello ansioso,
da determinare un’incapacità lavorativa in misura superiore al 50% (doc.
36/7-8).
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è rinviata all’UAI affinché proceda ai sensi del considerando
2.8..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’UAI dovrà
inoltre versare all’assicurata l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo
di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster