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32.2007.131

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 febbraio 2008Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi psichici dell'assicurata (deficit

delle capacità di concentrazione ed attenzione, perdita della propria identità

professionale, con vissuti di incapacità ed insufficienza, stress rispetto alle

relazioni interpersonali con scarsa tolleranza alle critiche, tendenza al

ritiro sociale), si ripercuotono sull'attività attuale, nel senso di limitarne

le capacità di funzionamento, sia lavorativo che interpersonale in ambito

professionale.

2.2. L'attività attuale è ancora

praticabile?

Sì.

2.3. Se sì, in quale misura?

Nella misura parziale del 60% (4-5 ore al

giorno).

2.4. È constatabile una diminuzione della

capacità di lavoro?

Sì.

2.5. Se sì, in che misura?

Nella misura del 40%.

2.6. Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro

provata a livello medico di almeno il 20%?

Esiste un'incapacità lavorativa al guadagno del

40% dall'agosto 2003, fino a tutt'oggi. Resta a tutt'oggi la necessità di

procedere in un processo di elaborazione psichica, rispetto alla propria

perdita di funzionalità professionale, ed alla conseguente ferita narcisistica,

ma anche rispetto alle sue ideazioni di rovina individuale e familiare.

Indicata, da un punto di vista psichiatrico, una rivalutazione a distanza di un

anno.

3. L'ambiente di lavoro dell'assicurata è in grado di

sopportare i disturbi psichici?

L'ambiente di lavoro dell'assicurata non sembra

in grado di sopportarne i disturbi psichici, non essendovi più alcuna

possibilità di spazio e collocamento dell'assicurata stessa, essendo previsto

un licenziamento professionale futuro.

C. CONSEGUENZE

SULLA CAPACITA' D'INTEGRAZIONE.

1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne

sono in corso? Ne sono previsti?

No. Tenuto conto dell'età dell'assicurata, 56

anni, della formazione professionale acquisita da quest'ultima (scuola di

commercio) e della professione di impiegata di commercio esercitata per 30

anni, tenuto conto dell'attuale incapacità al guadagno nella misura del 40%,

non risulta indicato effettuare provvedimenti di integrazione professionale.

Considerandi

2.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale?

Non è possibile migliorare la capacità di lavoro

sul posto di lavoro attuale, essendo previsto un futuro licenziamento, non

essendovi spazio alcuno di collocamento per l'assicurata, dato anche il piano

di ristrutturazione interna presso il proprio datore di lavoro (__________, __________).

3.

L'assicurata è in grado di svolgere

altre attività?

Sì. Nella misura del 60% (4-5 ore al giorno)."

(Doc. 14/8-10)

L’UAI ha poi affidato al dr. __________, spec. FMH

in reumatologia, il compito di esperire una perizia specialistica.

Nel suo referto peritale del 6 marzo 2006 il dr. __________

ha posto le diagnosi di “sindrome toraco-vertebrale cronica su marcate

alterazioni statico-degenerative con scoliosi toracica sinistra-convessa di 35°

secondo Cobb (Th 8/9), scoliosi dorsolombare destra-convessa di 45° secondo

Cobb (L1), dorso piatto e sbilanciamento del bacino e delle spalle a favore

della sinistra di 1 cm” (doc.

57-6).

Il dr. __________ ha poi osservato:

"

(...)

A.5 Valutazione e prognosi:

La paz. presenta dunque una nota problematica

statica alla colonna vertebrale per cui le era già stato proposto un intervento

ortopedico nell'adolescenza. La situazione è rimasta relativamente compensata

fino ad un'età di 40-50 anni, con disturbi in seguito peggiorati. Ciò

corrisponde in effetti ad un'evoluzione relativamente classica di queste

scoliosi strutturali che evolvono soprattutto nell'età della crescita per poi

rimanere stabili per un lungo periodo e ripresentarsi o peggiorare a partire

dai 50-60 anni. La scoliosi si accompagna inoltre di alterazioni degenerative

evidenti sulla parte concava della scoliosi sia a livello toracico che lombare,

ciò che potrebbe naturalmente spiegare il peggioramento dei dolori in questi

ultimi 10-15 anni.

Le indicazioni soggettive della paz. sono dunque senz'altro coerenti e

correlabili alle alterazioni statiche e degenerative visibili sulle Rx.

In effetti il peggioramento clinico della paz.,

oltre alle considerazioni morfologiche appena fatte, è stato dovuto anche ad un

cambiamento sul posto di lavoro in quanto era obbligata a rimanere davanti al

PC per 8 ore consecutive senza poter cambiare posizione, se non occasionalmente

per andare al bagno (sembra inoltre che le sia stato rinfacciato anche di

andarci troppo spesso).

La paz. stessa afferma che se potesse ancora fare

il lavoro di prima, in cui poteva muoversi e cambiare posizione più

regolarmente, la sua situazione sarebbe stata senz'altro migliore.

La situazione è tutto sommato da ritenere stabile

in questi ultimi anni, anche se a medio-lungo termine vi sarà molto

probabilmente una certa evoluzione della scoliosi e delle affezioni

degenerative. Queste ultime non sono tuttavia necessariamente accompagnate da

un peggioramento clinico, per cui una prognosi è estremamente difficile se non

impossibile da fare in questi casi.

Per quanto riguarda i dolori al braccio dx,

questi sono una irradiazione di una problematica tendinotica della spalla dx,

che non risulta dalle Rx ma che corrisponde in fondo bene alla clinica. In

questo momento non vi sono delle evidenze per una lesione maggiore della

cuffia. In una situazione di riposo o di attività leggere si tratta di una

sintomatologia non rilevante. In assenza di calcificazioni radiologiche i

disturbi sono quasi certamente dovuti ad una irritazione della cuffia dei

rotatori (tendinite). In assenza di un'attività lavorativa pesante la prognosi

è da valutare favorevolmente. (...)" (Doc. 56-6+7)

In merito alla capacità lavorativa

dell’interessata, lo specialista si è così espresso:

"

(...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI

LAVORO

B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi

constatati:

La paz., nella sua

attività di impiegata di banca, è dunque limitata quasi esclusivamente a causa

della sua problematica vertebrale, di natura originariamente statica e poi con

il tempo divenuta statico-degenerativa. In questo senso la paz. è

effettivamente limitata nel tenere a lungo la stessa postura (seduta o eretta)

senza poter cambiare posizione o muoversi almeno una volta ogni ora. E' inoltre

limitata nel tenere o assumere frequentemente posizioni inergonomiche

(flessione o torsione lombare), sollevare o trasportare frequentemente pesi

superiori a 10 kg. Per la

spalla dx è limitata per dei lavori da eseguire sopra il piano delle spalle,

nel manipolare oggetti medi o pesanti o che generano vibrazioni, così come

sollevare o trasportare pesi superiori a 10-15 kg soprattutto se distanti dal corpo.

B.2 Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale:

La paz. è dunque

rimasta in malattia dal giungo 2003 con incapacità lavorativa certificata dal

punto di vista psichiatrico. Dopo disdetta del suo contratto di lavoro le è

stato riconosciuto un grado di invalidità del 40% a partire dall'agosto 2005.

Alla luce delle

considerazioni anamnestiche, cliniche e radiologiche sopra elencate occorre

tuttavia ritenere che la paz. è limitata professionalmente anche dalla sua

problematica vertebrale, soprattutto in un'attività prevalentemente statica, a

cui era stata adibita negli ultimi anni e che mal si addice all'assicurata. Dal

punto di vista reumatologico la severa scoliosi, accompagnata da alterazioni

degenerative sia a livello toracico che lombare, giustifica una incapacità lavorativa

del 50% anche in un'attività di ufficio, valutazione che corrisponde d'altronde

a quella del collega Dr. __________ (27.10.2005). Questa attività lavorativa al

50% può essere svolta sia a tempo pieno con una limitazione del rendimento del

50%, sia a metà giornata (senza limitazione di rendimento).

Quale casalinga la

paz. è limitata principalmente per le attività lavorative pesanti, che sono

tuttavia solo occasionali. Può per contro occuparsi di tutte le attività

domestiche usuali e giornaliere in modo completo, anche se talvolta

necessitando di un lasso di tempo maggiore. In definitiva riterrei dunque una

incapacità lavorativa del 10% al massimo quale casalinga.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:

C.1 É possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono

in corso o previsti?

Non intravedo delle

particolari misure terapeutiche suscettibili di migliorare sostanzialmente i

disturbi e dunque la capacità lavorativa della paz.

C.2 É possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale?

No.

C.3 L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

In pratica la paz.

può essere ritenuta abile in misura del 50% per un'attività lavorativa leggera,

variata, con possibilità di cambiare posizione, muoversi e anche talvolta di

riposare. Un'attività lavorativa in ufficio è di per sé da ritenere già una

attività idonea alle possibilità della paz., per cui non vedrei in questo caso

delle altre attività in cui sia possibile raggiungere una capacità lavorativa

superiore al 50%.

D OSSERVAZIONI:

Dal mio punto di

vista ritengo che non sarebbe corretto sommare l'incapacità lavorativa

psichiatrica con quella reumatologica." (Doc. 57/7-9)

Nelle sue annotazioni del 22 marzo 2006 il dr. __________,

medico del SMR, ha osservato:

"

(...)

Perizia reumatologica Dr. __________ del 3

febbraio 2006:

Diagnosi:

- Sindrome toracovertebrale cronica su marcate alterazioni

statico-degenerative:

○ Scoliosi toracica

sinistro-convessa di 35° sec. Cobb (D8-D9)

○ Scoliosi dorsolombare

destro-convessa di 45° sec. Cobb (L1)

○ Dorso piatto

○ Sbilanciamento

di bacino e spalle a favore del lato sinistro di 1 cm

- Periartropatia omeroscapolare destra.

La sintomatologia soggettiva è in correlazione

con i referti radiologici. Il decorso dell'affezione con peggioramento dei

disturbi negli ultimi 10-15 anni è tipico.

Limiti funzionali: Non può mantenere posizioni

statiche (seduta o eretta) senza cambiare o muoversi almeno ogni ora, non può

assumere posizioni inergonomiche (flessione o torsione lombare), non può alzare

o spostare frequentemente pesi >10 kg, non può eseguire lavori sopra il

livello della spalla con il braccio destro, non può manipolare oggetti medi o

pesanti o generanti vibrazioni.

In conclusione, l'incapacità lavorativa è da

considerare del 50% (che può essere a metà tempo oppure a mezzo rendimento)

dall'agosto 2004 per ogni attività esigibile. Inabilità lavorativa come

casalinga = 10%. L'inabilità lavorativa dal punto di vista reumatologico non si

aggiunge a quella per le affezioni di tipo psichiatrico." (Doc. 46-1)

2.6

Con il

ricorso l’assicurata ha contestato le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________

del __________ in merito ad una sua capacità lavorativa del 60% in qualsiasi

attività, ritenendo di non potere lavorare più di 2-3 ore al giorno, come

attestato dal suo curante, dr. __________.

Rispondendo ad una richiesta in tal senso da

parte della rappresentante dell’assicurata, il dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, con scritto del 29 ottobre 2005, aveva osservato:

"

In risposta alla sua lettera del 25 ottobre

scorso, tesa a meglio chiarire la posizione della sua assistita in merito al

contenzioso con l'Assicurazione Invalidità, le invio come richiesto alcune

osservazioni in merito alla perizia svolta dal Dr. __________ del __________ di

__________, ed alle conclusioni peritali tratte dallo stesso.

Conosco e seguo con colloqui regolari la signora RI

1.

dal 13.08.2003, in seguito ad una segnalazione da parte del suo medico di

famiglia Dr. __________, a causa dello svilupparsi di un quadro depressivo di

una certa gravità, che aveva comportato un'interruzione dell'attività

lavorativa nei mesi precedenti la mia presa a carico, e che aveva necessitato

fin da subito l'instaurarsi di una terapia antidepressiva ed ansiolitica.

Non mi soffermo sui dati anamnestici, peraltro

già ampiamente illustrati con dovizia di particolari nella perizia del collega.

Concordo con il Dr. __________ sulla descrizione

del quadro psico-patologico, in particolare sul fatto che il tono dell'umore

risulti tuttora deflesso verso il polo negativo, associato a notevole fragilità

emotiva e disturbi del sonno. Sono presenti pensieri di morte ed impulsi

autolesionistici. La paziente manifesta inoltre una notevole difficoltà di

concentrazione e di attenzione, con facile affaticabilità sia dal punto di

vista mentale che dal punto di vista fisico. In particolare, l'affaticabilità

psichica e fisica risulta essere tanto marcata da limitare l'ipotetica capacità

lavorativa ben al di sotto delle quattro ore al giorno (non più di 2-3 ore), e

questo sia nella propria professione, che in altre attività. Sono inoltre

effettivamente presenti sentimenti di fallimento e vergogna rispetto al proprio

ruolo professionale d'impiegata, peraltro rinforzati e confermati dal

licenziamento deciso dalla __________, ufficialmente motivato da ragioni di

riorganizzazione e ristrutturazione. Concordo con il collega sul fatto che la

paziente non presenti in modo evidente e solido un registro autocritico

rispetto alle proprie scelte di vita, denotando una difficoltà elaborativa

rispetto a contenuti così angoscianti, fonte di ansia intollerabile. Ritengo in

ogni caso che questo fatto non abbia condizionato in modo rilevante

l'evoluzione della patologia. D'altro canto, la paziente ha seguito e continua

a seguire le indicazioni terapeutiche, assumendo regolarmente le varie

farmacoterapie prescritte, a base di antidepressivi, ansiolitici,

ipnoinducenti, neurolettici atipici.

Malgrado il trattamento, la paziente lamenta

sintomi tali da fare in modo che non si senta di svolgere alcuna attività,

seppur a tempo parziale, in modo regolare e continuativo.

In base a quanto posso osservare, ritengo che la

signora RI 1 presenti un quadro sintomatico d'intensità tale, sia sul piano

depressivo che ansioso, da determinare un'incapacità lavorativa in misura, se

non completa, ben superiore al 50%." (Doc. 36-7+8)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto

2006.

si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota

158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto

dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale

della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere

a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001).

2.8

Nella concreta evenienza,

chiamata a pronunciarsi, questa Corte osserva che gli accertamenti posti in

atto dall’amministrazione hanno consentito di assodare che l’assicurata presenta due distinte patologie: l’una di natura reumatologica,

l’altra di natura psichica.

Ora,

secondo il TFA, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve fare capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

Nel caso

di specie, le affezioni di cui soffre la ricorrente sono state valutate

mediante due perizie indipendenti tra loro, e quindi non nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In

particolare, la questione riguardante la pretesa mancata cumulabilità, almeno

parziale, delle due inabilità lavorative accertate, non ha fatto oggetto

di una “ponderata discussione plenaria fra tutti gli

esperti interessati”.

Al

riguardo, il reumatologo, dr. __________, ha semplicemente affermato, senza

fornire la benché minima motivazione, che “dal mio punto di vista ritengo

che non sarebbe corretto sommare l’incapacità lavorativa psichiatrica con

quella reumatologica” (doc. 57-9), opinione che è poi stata ripresa come

tale dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 22 marzo 2006 (cfr.

doc. 46-1, in cui ha indicato “l’inabilità

lavorativa dal punto di vista reumatologico non si aggiunge a quella per le

affezioni di tipo psichiatrico”).

Una

spiegazione è tanto più necessaria se si considera che, secondo il dr. __________,

la patologia reumatologica, di natura vertebrale, impedisce all’assicurata di

tenere a lungo la stessa postura (seduta o eretta) senza poter cambiare

posizione, di tenere o assumere frequentemente posizioni inergonomiche (con

flessione o torsione lombare) e di trasportare o sollevare pesi superiori ai 10 kg (doc. 57-7), mentre quella psichica,

stando a quanto esposto dal dr. __________ del __________, ha un’incidenza

negativa, in particolare, sulla capacità di concentrazione e di attenzione,

sulla relazioni interpersonali con scarsa tolleranza alle critiche e sulla

tendenza al ritiro sociale (doc. 14-9).

La

fattispecie sub judice presenta quindi più di un’analogia con quella

oggetto della sentenza federale I 606/03 del 19 agosto 2005, riguardante il

caso di un assicurato, anch’egli sofferente da un profilo reumatologico e

psichico, al quale l’amministrazione, avvalendosi delle risultanze di due perizie indipendenti tra loro, aveva negato il cumulo delle

incapacità parziali e, pertanto, il riconoscimento di una rendita di invalidità

di maggiore entità.

In quella sede, il TFA

aveva censurato proprio la circostanza che l’apprezzamento del

grado complessivo dell’incapacità lavorativa non aveva avuto luogo nell’ambito

di una perizia pluridisciplinare e, d’altra parte, l’assenza di una qualsiasi

motivazione a supporto della pretesa non cumulabilità delle inabilità lavorative

attestate medicalmente.

In esito

alle considerazioni che precedono, alla documentazione medica su cui si è

fondato l’UAI per riconoscere a RI 1 una mezza rendita di invalidità, non può

essere riconosciuto un pieno valore probatorio.

Annullata

la decisione su opposizione del 7 marzo 2007, la causa va dunque retrocessa all’amministrazione

affinché disponga l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (reumatologica

e psichiatrica), e si pronunci nuovamente sul grado d'invalidità della

ricorrente.

Al riguardo, occorre

evidenziare che il referto peritale del dr. __________ del __________, del 1°

aprile 2005, concernente la visita peritale del 17 febbraio 2005 (doc. 14), è

anteriore di ben due anni alla data di emanazione della decisione su

opposizione impugnata (del 7 marzo 2007).

Inoltre, lo stesso dr. __________,

nel suo referto peritale, ha ritenuto indicato, dal punto di vista

psichiatrico, procedere ad una rivalutazione del caso a distanza di un anno,

vista la necessità per l’interessata di continuare in un processo di

elaborazione psichica, rispetto alla propria perdita di funzionalità

professionale e alle sue ideazioni di rovina individuale e familiare (doc.

14-9, punto 2.6. in fine).

Una tale rivalutazione non

ha tuttavia avuto luogo, nonostante il lungo tempo trascorso prima

dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata.

Va inoltre rilevato come lo psichiatra curante dell’assicurata,

dr. __________, che segue l’interessata dal 13 agosto 2003, nel suo scritto del

29.

ottobre 2005, dopo aver indicato di essere d’accordo con la descrizione del

quadro psico-patologico operata dal perito, dr. __________ del __________ – in

particolare circa il tono dell’umore deflesso verso il polo negativo, associato

a notevole fragilità emotiva e disturbi del sonno, la presenza di pensieri di

morte ed impulsi autolesionistici, una notevole difficoltà di concentrazione e

di attenzione, con facile affaticabilità sia dal punto di vista mentale che

fisico, oltre alla presenza di sentimenti di fallimento e di vergogna rispetto

al proprio ruolo professionale di impiegata – ha ritenuto che l’interessata, malgrado

il trattamento in corso (con assunzione regolare di antidepressivi,

ansiolitici, ipnoinducenti e neurolettici atipici), presenti un quadro

sintomatico d’intensità tale, sia dal profilo depressivo che da quello ansioso,

da determinare un’incapacità lavorativa in misura superiore al 50% (doc.

36/7-8).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è rinviata all’UAI affinché proceda ai sensi del considerando

2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’UAI dovrà

inoltre versare all’assicurata l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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