32.2007.132
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29 maggio 2008Italiano91 min
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Numero d'incarto:
32.2007.132
Data decisione, Autorità:
29.05.2008, TCA
Titolo:
Corretta l'attribuzione all'assicurato di una rendita intera dal 01/04 al 08/04 e di un quarto di rendita dal 09/04, vista la capacità lavorativa residua del 90% in attività adeguate, come stabilita dal SAM e considerato che dal raffronto dei redditi è emerso un grado di invalidità del 41%
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.132
cr/DC/sc
Lugano
29 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'8 marzo
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, allora attivo in qualità di manovale-autista, in data 15 giugno
1989 ha presentato una prima
richiesta di prestazioni AI per adulti, a seguito dell’ernia discale che lo
affliggeva (doc. 1/1-7).
Con decisione del 23 luglio 1992 l’Ufficio AI ha
respinto tale richiesta (cfr. doc. 38-1).
1.2. In data 1°
marzo 2004 l’assicurato, attivo quale manovale-locomotorista, ha presentato una
nuova domanda di prestazioni AI per adulti, a causa dei disturbi provocatigli
dall’ernia discale di cui è affetto (doc. 40/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 18 agosto 2004
l’Ufficio AI - constatato che dalla perizia allestita per conto
dell’assicuratore malattia da parte del dr. __________ è emersa un’incapacità
al lavoro totale nella precedente professione di manovale-locomotorista, ma una
capacità lavorativa del 100% in attività adeguate e dopo aver proceduto al
raffronto dei redditi, giungendo ad un grado di invalidità del 9% – ha respinto
la domanda di prestazioni, in quanto l’assicurato presenta un grado di
invalidità inferiore al 40% e quindi insufficiente per ottenere il diritto a
prestazioni (doc. 58-1).
1.3. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dalla __________ –
con la quale ha osservato che il suo stato di salute ha subito un
peggioramento, essendo in cura a partire dal 23 settembre 2005 presso il dr. __________
(cfr. doc. 76-1) - l’amministrazione, dopo aver disposto l’esperimento di una
perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico
dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione su opposizione dell’8 marzo
2007, accogliendo parzialmente l’opposizione, ha attribuito all’assicurato una
rendita intera di invalidità (grado del 100%) dal 1° gennaio 2004 al 31 agosto
2004 e un quarto di rendita di invalidità (grado del 49%) dal 1° settembre 2004
(doc. B).
1.4. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha presentato
ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità
(doc. I).
Egli ha
inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria limitatamente all’esonero
dal pagamento delle spese processuali (doc. I).
Sostanzialmente
il ricorrente ha contestato il reddito da invalido calcolato
dall’amministrazione, applicando una riduzione solo del 10% anziché, come
avrebbe dovuto, secondo il suo parere, quella massima consentita del 25% (doc.
I).
Egli ha
in particolare sottolineato come la decisione del 18 agosto 2004 - con la quale
l’amministrazione aveva respinto la sua richiesta di prestazioni, ritenendolo
invalido al 9% - si basasse sul confronto dei redditi eseguito dalla
segretaria-ispettrice in data 11 agosto 2004, operando sul reddito da invalido
la riduzione massima consentita del 25%, chiedendo che la stessa riduzione
venga applicata anche in sede di decisione su opposizione. L’assicurato ha poi
aggiunto che l’attribuzione di una riduzione del 25% è comunque giustificata, vista
la presenza cumulativa di più fattori (possibilità di svolgere unicamente
lavori leggeri, in posizione ergonomica, difficoltà di reintegrazione,
possibilità di lavorare solo a tempo parziale, salario per primo impiego non
qualificato, nazionalità straniera e età).
1.5. L’UAI, in
risposta, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già
trattate in sede di opposizione, ha proposto di confermare la decisione impugnata
e conseguentemente di respingere l’impugnativa, evidenziando che il consulente
in integrazione professionale, nel suo rapporto del 22 dicembre 2006, ha esposto le ragioni che lo hanno
indotto ad applicare al reddito da invalido una riduzione del 10% anziché
quella del 25%.
L’amministrazione
ha pure aggiunto che la riduzione del 25% applicata dalla consulente nel
rapporto dell’11 agosto 2004 era erronea ed immotivata (IV).
1.6. In data 4
giugno 2007 la rappresentante dell’assicurato si è riconfermata nella richiesta
di accoglimento del ricorso. Ella ha inoltre rilevato che il rapporto dell’11
agosto 2004 è stato redatto da una persona competente ed abilitata ad
effettuare consulenze in integrazione professionale in ambito AI e riveste
pertanto un valore probatorio superiore rispetto ad una tabella di calcolo,
standard, non sottoscritta e non motivata (VI).
Tale scritto è stato trasmesso
all’amministrazione (VII), con facoltà di presentare osservazioni scritte.
1.7. In corso di
causa, questa Corte si è rivolta ai consulenti IP, chiedendo loro di precisare
se l’età dell’assicurato costituisce un fattore di riduzione e di spiegare i
motivi per i quali non hanno ritenuto di applicare al reddito statistico una
riduzione per tenere conto del fatto che la capacità lavorativa residua
dell’interessato non è del 100%, ma solo del 70% (VIII).
La
risposta dei consulenti, datata 29 febbraio 2008 (IX/1), è stata trasmessa dall’UAI
al TCA con scritto del 29 febbraio 2008 (IX).
Tali
scritti sono stati trasmessi all’assicurato (X), per conoscenza.
L’11 marzo 2008 la rappresentante dell’assicurato
ha insistito nel richiedere l’applicazione di una riduzione del 25%, che tenga
conto anche del fattore età (doc. XII).
Tali osservazioni sono state trasmesse all’amministrazione
(doc. XIII), per conoscenza.
1.8. Il TCA,
constatato che l’assicurato è stato giudicato inabile al lavoro al 30% a causa
di una sindrome somatoforme da dolore persistente, ha chiesto all’avv. __________
dell’UAI di precisare quale applicazione è stata fatta dei criteri richiesti
dalla giurisprudenza del Tribunale federale sulla sindrome somatoforme dolorosa
(doc. XI).
Con scritto del 25 marzo 2008 l’UAI ha osservato
di avere sottoposto la questione relativa al carattere invalidante della sindrome
somatoforme dolorosa di cui è affetto l’assicurato, come emerge dalla perizia
psichiatrica del dr. __________, al vaglio del SMR. Al riguardo, la dr.ssa __________,
medico SMR, ha constatato che il disturbo da dolore somatoforme non
presenta una gravità tale da giustificare un’incapacità lavorativa anche solo
parziale (doc. XIV + bis).
Tale scritto è stato trasmesso al ricorrente
(XVIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
1.9. Pendente
causa il TCA ha chiesto al dr. __________ di precisare se la sola diagnosi di
“sindrome depressiva ansiosa (ICD10-F41.2) dopo stato da disadattamento”,
figurante nel suo referto peritale del 15 maggio 2006, giustifica o meno una
riduzione della capacità lavorativa e, nell’affermativa, in che misura (XV).
La sua risposta è pervenuta al TCA in data 23
aprile 2008 (XVII).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni al riguardo l’8 maggio 2008 (XXI), mentre
l’assicurato, da parte sua, con scritto del 13 maggio 2008, al quale ha pure
allegato il certificato medico del 3 maggio 2006 inviato dal dr. __________ al
SAM, poco prima dell’esame peritale (XX).
Queste
osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XXII, XXIII), per
conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU
2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche
dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.5. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.6. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133
ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf
Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,
en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité
de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale
importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère
probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et
comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur
le droit à la rente. Mais cela
ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf.
aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque
l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen
suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de
leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se
trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9
mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente
entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique
toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être
qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les
différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont
pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où
cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels
permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques
émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces
conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des
autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une
personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid.
3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare
la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF
130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.8. Nella
decisione su opposizione dell’8 marzo 2007 l’UAI, accogliendo parzialmente
l’opposizione, ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità
(grado del 100%) dal 1° gennaio 2004 al 31 agosto 2004 e un quarto di rendita
di invalidità (grado del 49%) dal 1° settembre 2004 (doc. B).
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3.,
2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno ridotto ad un quarto la rendita
spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° settembre 2004.
2.9. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la
patologia ortopedica (dr. __________), quella psichiatrica (dr. __________), e
infine, quella neurologica (dr. __________).
L’aspetto ortopedico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, che nel suo referto del 21 agosto 2006 ha posto le diagnosi di “sindrome vertebrale/spondilogena
lombare-inferiore, rispettivamente lombo-sacrale, a destra più che a sinistra,
in presenza di marcate alterazioni degenerative pluri-segmentali, così come di
uno stato dopo discectomia L4/L5 in presenza di un grosso reperto erniario
lussato sia cranialmente che caudalmente; condropatia delle ginocchia
bilaterali, non esclusa una meniscectomia mediale degenerativa; lieve sindrome
vertebrale cervicale, funzionale, in presenza di zone d’irritazione segmentale
sub-occipitale e medio-cervicale” (doc. 84-27).
Sulla base di tali patologie, il dr. __________ ha
ritenuto l’interessato totalmente inabile al lavoro nell’attività di manovale
nell’ambito dell’edilizia e, con riferimento all’attività di autista,
totalmente inabile quale autista di veicoli da cantiere presso __________, ma
abile al lavoro al 100% nell’attività di autista di bus su di una linea regolare,
con possibilità di pause/spostamenti una volta giunto al capolinea. Il dr. __________
ha inoltre considerato l’assicurato totalmente abile al lavoro in attività
leggere, con possibilità di cambiamento regolare o libera scelta della
posizione di lavoro, senza trasporto di pesi superiori a talvolta 10 kg, senza esecuzione di movimenti o
presa di posizioni inergonomiche per il tronco e senza movimenti frequenti o
mantenimento di posizioni inginocchiate (doc. 84/28-29).
L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr.
__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel suo referto
del 15 maggio 2006, posta la diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD10-F45.4) e sindrome depressiva ansiosa (ICD10-F41.2) dopo stato
da disadattamento”, ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 30%
(doc. 84-20). Il dr. __________ ha evidenziato che l’interessato presenta
una sintomatologia algica che è chiaramente obiettivabile e che presenta una
valenza invalidante. In concomitanza, lo specialista ha riscontrato la presenza
di una lieve sindrome depressiva ansiosa che sarebbe insorta a seguito
dell’intervento neurochirurgico al quale è stato sottoposto nel maggio 2003. Il
dr. __________ ha rilevato che questa componente psicopatologica presenta una
doppia causalità: da un lato deriva dal dolore cronico che egli presenta, ma
d’altra parte è causata dalla perdita del suo ruolo sociale professionale - in
quanto disoccupato - e familiare - come marito nei confronti della moglie (doc.
84/20-21).
Infine, l’aspetto neurologico è stato vagliato
dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, che nel suo rapporto peritale del 9
maggio 2006 ha posto le
diagnosi di “stato da discectomia L4/L5 in seguito ad apparizione di sindrome
radicolare L5 a destra; attuale sindrome lombo-vertebrale cronica, senza
deficit rilevanti dal punto di vista neurologico” (doc. 84-23).
Il dr. __________ ha rilevato che a seguito
dell’apparizione acuta di sintomi radicolari L5 a destra, dovuti ad una grossa
ernia discale mediana-paramediana destra a livello L4/L5, l’assicurato era
stato operato con discectomia L4/L5 il 22 maggio 2003. Al momento dell’esame
peritale, il dr. __________ ha riscontrato l’assenza di deficit oggettivabili
che facciano sospettare una rilevante sindrome radicolare residua, evidenziando
che anche l’esame di RM lombare post-operatoria eseguito nel 2004 ha mostrato un reperto soddisfacente,
senza lesioni evidenti delle strutture nervose lombari. Il dr. __________ ha
quindi concluso che, dal punto di vista strettamente neurologico, non vi sono
elementi oggettivi indicanti una rilevante lesione delle strutture lombari o in
altre regioni, ritenendo quindi l’assicurato abile al lavoro al 100% in
qualsiasi attività (doc. 84-23).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 31 agosto 2006, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome vertebrale/spondilogena lombare
inferiore, rispettivamente lombosacrale a destra più che a sinistra in presenza
di marcate alterazioni degenerative plurisegmentali e stato dopo discectomia
L4-L5 per grosso reperto erniario lussato sia cranialmente che caudalmente;
sindrome somatoforme da dolore persistente; sindrome depressiva ansiosa dopo
sindrome da disadattamento” mentre, quali diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa, quelle di “condropatia bilaterale alle ginocchia; lieve
sindrome vertebrale cervicale, funzionale in presenza di zone di irritazione
segmentale suboccipitale e medio cervicale; obesità corporea (BMI 27%); stato
dopo intervento di emorroidectomia per prolasso emorroidale recidivante l’11
aprile 2005” (doc. 84-11).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente
attività di manovale e locomotorista di veicoli presso il cantiere __________ e
in altre attività pesanti, ma abile al lavoro al 70% in attività leggere
adeguate alle sue condizioni di salute (doc. 84-14).
2.10. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e
il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en
cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que
c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre
à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait
d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.11. Nell’evenienza
concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale
deve rilevare quanto segue in merito alla valutazione medica delle patologie
dell’interessato operata dal SAM.
2.11.1. Nell’ambito
della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame sia
ortopedico che neurologico, grazie ai consulti specialistici del dr. __________
e del dr. __________, dai quali è emerso che egli presenta, in ambito
ortopedico, delle patologie invalidanti con influsso sulla capacità lavorativa,
che lo rendono, inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività, ma
pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, mentre da un punto di
vista neurologico non presenta delle patologie invalidanti, di modo che va
considerato pienamente abile al lavoro (cfr. doc. 84/22-29).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del
resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire ulteriormente sulla
capacità lavorativa residua dell’interessato.
In
particolare, nel suo consulto ortopedico del 10 maggio 2006, il dr. __________
ha attentamente esaminato le patologie dell’assicurato, giungendo alla
conclusione che l’interessato sia da ritenere totalmente inabile al lavoro in
attività pesanti, come quella svolta in qualità di manovale locomotorista
presso il cantiere __________, dato che egli presenta una ridotta caricabilità
statica, funzionale e ponderale (doc. 84-28). Per contro, l’assicurato è da
considerare abile al lavoro al 100% in attività leggere, con possibilità di
cambiamento regolare della posizione o libera scelta della posizione di lavoro,
senza trasporto di pesi superiori a 10 kg, senza esecuzione di movimenti o
mantenimento di posizioni inergonomiche per il tronco e senza dover assumere la
posizione inginocchiata (doc. 84-29).
Tali conclusioni non sono state contestate
dall’assicurato.
Esse coincidono, del resto, con quelle alle quali
è giunto anche il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, nel suo
rapporto sulla visita di controllo del 7 gennaio 2004 eseguita per conto
dell’assicuratore malattia, nel quale ha evidenziato che a suo avviso
l’assicurato è da considerare abile al lavoro al 100% in attività
medio-leggere, nelle quali non debba sollevare pesi superiori a 10 kg e dove possa cambiare la posizione
regolarmente (cfr. doc. 2/4-5 inc. cassa malati).
Il TCA ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato,
dal profilo ortopedico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente
vagliato dal dr. __________.
L’aspetto
neurologico è invece stato analizzato dal dr. __________, che nel suo referto
peritale del 9 maggio 2006 ha
rilevato che, dal punto di vista strettamente neurologico, non vi sono deficit oggettivi
che stiano ad indicare un’inabilità lavorativa anche solo parziale (doc. 84-23).
Anche queste conclusioni non sono state
contestate dall’assicurato.
Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi
dall’apprezzamento del dr. __________, che del resto non è stato smentito da
certificati medico-specialistici attestanti delle patologie neurologiche
invalidanti, in grado di influire sulla sua capacità lavorativa.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.11.2. L’aspetto
psichiatrico è stato vagliato nel contesto della perizia del SAM, tramite il
consulto specialistico del dr. __________, che nel suo rapporto peritale del 15
maggio 2006, dopo aver riscontrato la presenza di una patologia depressiva ansiosa
di lieve entità e di una sindrome somatoforme da dolore persistente, ha
ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 30%, giustificando la diminuzione
della capacità lavorativa con il dolore e il vissuto psicologico
pseudoregressivo messo in atto dall’interessato, eseguendo in maniera lenta ed
imprecisa le sue mansioni e presentando una maggior tendenza all’affaticabilità
(doc. 84-21).
Il TCA sottolinea che il dr. __________ ha posto
la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, ritenuta
invalidante, senza procedere ad un esame dei presupposti richiesti dalla
giurisprudenza federale per ritenere eccezionalmente inesigibile lo
sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
(sull’applicabilità dei principi restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza
per ammettere, a titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme
comporti una limitazione duratura della capacità
lavorativa suscettiva di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, cfr. consid. 2.7.
e in particolare la sentenza del Tribunale federale I 683/03 del 12
marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352 e le successive STF I 1093/06 del 3
dicembre 2007; STF I 404/03 del 23 aprile 2004 e I 702/03 del
28 maggio 2004. Sulla non applicabilità di tali principi in caso di revisione
della rendita, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 901/06 del 23 novembre
2007).
Va infatti sottolineato che, secondo la
giurisprudenza federale, la diagnosi di sindrome del dolore somatoforme
persistente non costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad
un’invalidità. Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da
una sindrome somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.3. e STF
I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), per
ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa da
parte di un’assicurato che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la
giurisprudenza esige l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
Al
riguardo, rispondendo ad un’esplicita richiesta in tal senso da parte del TCA,
l’UAI ha comunicato che la sindrome somatoforme dolorosa di cui è affetto
l’assicurato non è da considerare, secondo i criteri stabiliti dal Tribunale
federale, eccezionalmente invalidante (doc. XIV).
L’UAI ha
infatti sottoposto la questione al proprio SMR. Sull’argomento, nelle sue
annotazioni del 20 marzo 2008, la dr.ssa __________, medico SMR, con
formazione in psichiatria terminata in Svizzera (sul diritto
per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr.
SVR 2008 IV Nr. 13), si è così espressa:
"
In merito alla perizia psichiatrica SAM è
possibile ritenere che l’assicurato risulta essere affetto da un disturbo
somatoforme da dolore persistente. Tale disturbo risulta essere associato ad
una lieve sindrome depressiva ansiosa, classificata secondo ICD10-F41.2,
categoria utilizzata quando i postumi dell’ansia e della depressione sono
contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti, di
gravità tale da giustificare una diagnosi se considerati separatamente.
Il quadro clinico risulta infatti caratterizzato
da un tono dell’umore lievemente deflesso, da funzioni cognitive conservate,
non presenza di idee a sfondo fobico né ossessivo, non idee di
auto-colpevolezza, non idee suicidali, né autolesionistiche, presenti invece
pensieri pessimistici che riguardano la sua condizione di disoccupato, e di non
essere in grado di rendere felice la moglie sul piano intimo (al riguardo da
segnalare che la libido è conservata, presente un disturbo dell’erezione,
conservato il desiderio sessuale).
Non risulta pertanto manifesta in concomitanza al
disturbo somatoforme una morbosità psichiatrica di notevole gravità o
intensità; la condizione di disoccupato, i problemi coniugali, sono fattori psicosociali
che il perito tiene in considerazione, ma non costituiscono un danno alla
salute conducente ad una limitazione della capacità lavorativa.
Non viene inoltre descritto un ritiro totale
dalla vita sociale con perdita di integrazione sociale nei vari ambiti della
vita.
Il disturbo da dolore somatoforme secondo gli
accertamenti medici non presenta pertanto una gravità tale da giustificare
un’incapacità lavorativa anche solo parziale, sussistendo le condizioni
necessarie affinché si possa esigere dall’assicurato uno sforzo di volontà per
superare i propri dolori.
Da segnalare inoltre che il disturbo somatoforme
da dolore persistente implica la presenza di un dolore persistente intenso e
penoso che non può essere spiegato completamente da un processo fisiologico o
da una malattia somatica; sorprende però che sia il perito ortopedico, che
neurologo, nella loro perizia SAM non descrivino o accennino ad una discrepanza
tra il reperto obiettivo ed i disturbi lamentati dall’assicurato – il perito
psichiatra stesso evidenzia una sintomatologia algica chiaramente obiettivabile.”
(Doc. XIV/bis)
Tali considerazioni del medico SMR possono essere
condivise dal TCA, per le seguenti ragioni.
Nel caso
di specie, è pacifico che l’assicurato non abbia presentato una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata (cfr. sul tema la sentenza del
Tribunale federale I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).
Dalla perizia del dr. __________, infatti, emerge
che l’assicurato non è affetto da patologie psichiatriche di importante gravità
e durata, presentando solo una lieve sindrome depressiva ansiosa (cfr.
doc. 84-20).
Quanto agli altri criteri qualificati
indicati dalla giurisprudenza, va evidenziato che in una
sentenza I 1093/2006 del 3 dicembre 2007 il Tribunale federale, in un caso
concernente un’assicurata affetta da sindrome somatoforme dolorosa, constatata
l’assenza di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata,
ha proceduto alla valutazione della presenza o meno degli altri criteri
richiesti dalla giurisprudenza per considerare eccezionalmente inesigibile per
l’assicurata lo sfruttamento della capacità lavorativa. In quell’occasione, la nostra Massima Istanza è
giunta alla conclusione che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi
giudici, il disturbo somatoforme non presentava una gravità tale da
rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo
sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.
L’Alta Corte ha infatti osservato:
"
(…)
3.
3.1Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al.
1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165;
arrêt I 138/98 du 31 janvier 2000, consid. 2b et les références, public
in: VSI 2001 p. 223; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine p. 298).
3.2 La reconnaissance de l'existence d'une
atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux
persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6 p. 398). Comme
pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas
encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il
existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le
caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut
résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la persone incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas,
en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs.
La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de
différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352
consid. 3.3.1 in fine p. 358; voir aussi arrêt I 805/04 du 20 avril 2006,
consid. 5.2.1 et les références). D'autres critères peuvent être déterminants.
Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique
(profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même
avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de
la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères
se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra
l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
Si les limitations liées à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant
de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible
l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper,
Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische
Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler
et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).
3.3 Dans un arrêt récent (ATF 132 V 65), le
Tribunal fédéral a considéré que la fibromyalgie présentait de nombreux points
communs avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il se justifiait,
sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par
analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie.
4.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée
souffre d'un syndrome
douloureux, nommé tantôt syndrome douloureux
somatoforme persistant, tantôt fibromyalgie, et qu'elle ne présente pas une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Le
litige porte sur le point de savoir si, à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence, l'assurée est en mesure de fournir l'effort de volonté
raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de sa symptomatologie
douloureuse. Il s'agit-là d'une question de droit que le Tribunal fédéral
examine librement.
5.
5.1Les premiers juges ont estimé qu'à l'exception
du critère relatif à la perte d'intégration sociale, les autres critères se
manifestaient à un degré suffisant pour que l'on ne puisse exiger de l'assurée
qu'elle exerce une activité lucrative allant au-delà de son temps de travail
actuel.
Considerandi
5.2
En l'occurrence, il convient d'admettre
l'existence d'affections corporelles chroniques (cervico-dorsalgies et symptomatologie
digestive) qui, sans avoir pour elle-mêmes un caractère invalidant, perturbent
depuis de nombreuses années le fonctionnement personnel et professionnel de
l'assurée.
De même convient-il de suivre la juridiction
cantonale lorsque celle-ci
estime que l'assurée ne subit pas de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de sa vie. Malgré un
retrait social marqué, l'assurée bénéficie d'une vie familiale conservée et est
en mesure d'exercer, certes à temps partiel, une activité professionnelle qui
nécessite des compétences relationnelles importantes.
Pour le reste, l'argumentation des premiers juges
ne convainc pas. Lorsqu'ils considèrent, à la lumière d'éléments biographiques
difficiles (attouchements sexuels durant l'enfance, harcèlement moral sur le
lieu de travail ayant entraîné un état dépressif réactionnel avec tentative de
suicide médicamenteuse, violences conjugales), que l'assurée présente un état
psychique cristallisé, ils émettent des considérations qui ressortissent au
domaine médical et qui ne sont corroborées par aucune pièce médicale versée au
dossier. Ni le docteur C.________ (rapport du 13 avril 2006) ni le docteur
O.________ (rapport du 22 août 2006) ne mettent en évidence d'éléments plaidant
pour l'existence actuelle chez l'assurée d'un conflit intra-psychique
permettant d'expliquer la persistance du syndrome douloureux.
De même, les explications de la doctoresse U.________ restent trop sommaires pour
que l'on puisse admettre la réalisation de ce critère (rapport du 18 octobre
2005). On ne saurait par ailleurs considérer que la symptomatologie présentée
actuellement par l'assurée ne serait plus susceptible d'évolution sur le plan
thérapeutique, comme le soutiennent pourtant les docteurs U.________ et
O.________ (rapports des 18 octobre 2005 et 22 août 2006).
Certes l'assurée bénéficie, sans effets
apparents, d'une psychothérapie de soutien à raison d'une séance toutes les
trois semaines auprès de la doctoresse U.________ depuis le mois de janvier 2004. Il ressort cependant des
constatations de fait de la Cour cantonale que l'assurée n'a guère suivi le
traitement médicamenteux antidépresseur qui lui a été régulièrement prescrit,
par crainte d'effets secondaires importants malgré les bénéfices qu'il pouvait
apporter (rapports de la doctoresse U.________ du 29 septembre 2003 et du professeur G.________ du
4.
octobre 2005). De même, les suggestions thérapeutiques faites par les
docteurs U.________ (thérapie cognitivo-comportementale) et
G.________ (approche multidisciplinaire) n'ont pas été mises en oeuvre.
5.3
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que
le trouble somatoforme ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un
point de vue objectif, la mise en valeur complète de la capacité de travail de
l'assurée ne peut plus être raisonnablement exigée de sa part. L'appréciation
du tribunal cantonal des assurances se révèle par conséquent contraire au droit
fédéral (consid. 2.2). Bien fondé, le recours de l'office AI doit être admis.”
Nel caso di specie, analogamente a quanto
ritenuto dal Tribunale federale nella sentenza appena citata (STF I 1093/2006
del 3 dicembre 2007) e conformemente a quanto valutato dalla dr.ssa __________
del SMR (cfr. doc. XIV/bis), secondo questo Tribunale non sono adempiuti
neppure gli altri criteri sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere, a
titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme abbia carattere
invalidante.
Infatti,
contrariamente a quanto sostenuto dalla patrocinatrice dell'assicurato (cfr.
doc. XX), egli non presenta una perdita di integrazione sociale. L’affermazione
della patrocinatrice circa il fatto che l’interessato “si è completamente
ritirato dalla società”, come indicato dagli stessi medici del SAM nel
referto peritale, rilevando che “egli vive isolato nel piccolo appartamento
e trascorre le proprie giornate in modo piuttosto ritirato”, è contraddetta
dalla descrizione fornita dagli stessi medici del SAM riguardo allo svolgimento
della giornata dell’assicurato, il quale trascorre le proprie giornate uscendo verso
le nove del mattino “regolarmente per una passeggiata di circa due
ore” e poi, prima di cena, “esce talvolta al bar” (cfr. doc. 84-6).
Inoltre, il decorso della malattia
dell’interessato è stato descritto dallo stesso dr. __________ come “fluttuante”
(cfr. doc. 84-21) – circostanza che non depone quindi per l’esistenza di uno
stato psichico cristallizzato – e il trattamento in atto è ritenuto corretto,
con l’indicazione di procedere con l’intento di diminuire la tendenza
dell’assicurato a vivere il suo processo di adattamento con una modalità
vittimistica (cfr. doc. 84-21) – lasciando quindi intendere che vi siano ancora
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico.
Visto
quanto sopra esposto, non sono quindi in concreto realizzati i presupposti fissati dalla giurisprudenza federale per poter ritenere
eccezionalmente inesigibile dall'assicurato, che soffre di una sindrome
somatoforme dolorosa, lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato
del lavoro (cfr. consid. 2.7.).
Ritenuto che nel suo referto peritale del 15
maggio 2006 il dr. __________ ha posto, oltre alla diagnosi di sindrome
somatoforme da dolore persistente, anche quella di sindrome depressiva ansiosa
dopo stato da disadattamento (cfr. doc. 84-20), il TCA ha quindi chiesto al
perito psichiatra di precisare se la sola diagnosi di “sindrome depressiva
ansiosa (ICD10-F41.2) dopo stato da disadattamento” giustifica o meno una
riduzione della capacità lavorativa dell’interessato e, nell’affermativa in che
misura (doc. XV).
Nella sua risposta del 21 aprile 2008 il dr. __________
ha rilevato:
"
Nella mia conclusione ho riconosciuto
all’assicurato un grado di incapacità lavorativa nella misura del 30% sia nella
sua attività abituale sia per altre attività medico teoriche. Nella mia valutazione
tale grado d’incapacità comprendeva l’intero quadro psicopatologico, ossia
quello somatoforme e quello ansioso depressivo.
Si tratta di un quadro psicopatologico
complessivo in cui si constata una doppia sinergia in cui la componente
depressiva ansiosa influenza la sindrome somatoforme da dolore persistente e
viceversa. Ho riferito inoltre che la maggior parte delle sue limitazioni
funzionali sono rappresentate dal dolore somatizzato che presenta.
Alla sua domanda se la sola diagnosi di “sindrome
depressiva ansiosa (ICD10-F41.2), dopo stato da disadattamento” giustifica una
riduzione della capacità lavorativa e in che misura, rispondo affermativamente
e che da un punto di vista teorico per tale diagnosi egli presenta un grado di
incapacità lavorativa nella misura del 10%.” (Doc. XVII)
Pertanto, visto quanto sopra, questo Tribunale
ritiene da una parte che la sindrome somatoforme da dolore persistente che
affligge l’interessato non possa essere considerata invalidante, secondo i
criteri richiesti dalla giurisprudenza federale; d’altra parte, rileva che la
sola diagnosi di sindrome depressiva ansiosa (ICD10-F41.2) dopo stato da
disadattamento, posta dal perito, comporta un’incapacità lavorativa del 10%,
come precisato dallo stesso dr. __________ (cfr. doc. XVII).
Occorre quindi concludere che, dal profilo
strettamente psichiatrico, l’assicurato presenta un grado di incapacità al
lavoro del 10%.
2.11.3
Alla luce di
quanto appena esposto, ritenuto che dal punto di vista ortopedico e
neurologico, l’assicurato è abile al lavoro al 100% in attività leggere
adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, mentre presenta una
limitazione della capacità lavorativa del 10% dal profilo psichico, il
TCA ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente è inabile al lavoro al 100%
nella sua precedente occupazione, ma è abile al 90% in attività adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali di natura reumatologica.
Al
riguardo va sottolineato che sul mercato generale del lavoro esistono delle
attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessato,
malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 90%.
I consulenti IP, al riguardo, nel loro rapporto
del 22 dicembre 2006, hanno indicato quali attività esigibili, nel rispetto
delle limitazioni mediche, sia attività nel settore secondario (operaio
generico nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni di
assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo e sorveglianza del
funzionamento e della qualità, ecc.), sia nel settore terziario (venditore,
cassiere non qualificato, collaboratore tuttofare in alberghi, negozi di
alimentari, ecc.) (doc. 88-3).
La rappresentante dell’assicurato non ha del
resto contestato tali conclusioni.
Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può dunque essere
ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei
settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,
con mansioni semplici e ripetitive.
Tali attività sono senz’altro esigibili, in
quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le
sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117.
V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht
zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
Al
riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se
è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U
329/01, consid. 4.7).
2.12
Essendo
quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa,
del 90%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.12.1
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2004 (visto che l’assicurato è abile al
lavoro al 90% a partire dal giugno 2004 ed in quell’anno è avvenuta la
riduzione della rendita).
2.12.2
Per quel che concerne il reddito da valido, nella decisione
impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 70’356.-
(2004) riferito all’attività svolta in qualità di manovale locomotorista presso
la __________ di __________ (cfr. doc. 88-4). Tale importo è stato espressamente
confermato dallo stesso datore di lavoro, con scritto del 26 gennaio 2007 (cfr.
doc. 93-1).
L’assicurato non ha del resto contestato il
reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI.
2.12.3
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.12.4
Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati
salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal
TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone
in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,
ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente
percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,
questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,
pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito
costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni
sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e
assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere
dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,
ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"
pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito
per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta
per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,
Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,
"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in
Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &
Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.
e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le
motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena
citata:
"
(...)
8.2
In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di
trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone
Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex
ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento
e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa
delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a
un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti
regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni
determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa
maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o
l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e
nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione
abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che
abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in
una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito
ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel
settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per
ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi
giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino
cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche
sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso
d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006
pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA
applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22 giugno
2007.
il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no.
06.3466
del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17
dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una
domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato
che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions
de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la
structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des
différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour
le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des
assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una
semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une
circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes
collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,
comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va
vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo
Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio
dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre
divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma
anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui
présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre
nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005
p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9
("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.
, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione
con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3:
fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito
annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto
riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella
causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
2.12.5
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno
alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati
statistici nazionali della Tabella TA1.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel
2004.
una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.
4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale manovale-locomotorista presso la __________, avrebbe guadagnato, nel
2004, fr. 70’356.-/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.12.2.),
corrispondenti a fr. 5'412.-/mese.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè
fr. 60’266.--/ anno e 5’022.--/mese; cfr. Tabella TA1 2004 p.to 45
“Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 4’829.-- X 12 mesi = 57’948.--,
riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 60’266).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando
precedente.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.11.3.), da un punto di vista medico, l’assicurato
può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 90%, il
reddito statistico citato va ridotto del 10% e ammonta a fr. 51’532.4 (fr. 57’258.24 ridotti del 10%).
2.12.6
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die
arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.
Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen
Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,
lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die
Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung
erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).
Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint
- gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit
hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen,
so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse
un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.12.7
In concreto, nel
loro rapporto del 22 dicembre 2006 i consulenti IP hanno applicato una
riduzione del 10% in considerazione del fatto che l’assicurato può svolgere
solo un lavoro medio leggero (5% di riduzione) e per tener conto delle
difficoltà di reintegrazione dovute agli anni di inattività e, in parte,
all’età (ulteriore 5% di riduzione) (cfr. doc. 88-4).
L’assicurato ha contestato la riduzione del 10%,
accordata dai consulenti, evidenziando che nel precedente rapporto dell’11
agosto 2004 (che aveva portato alla decisione del 18 agosto 2004, poi impugnata
dall’interessato) la segretaria ispettrice aveva applicato una riduzione del
25%, corrispondente alla riduzione massima consentita (I).
Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che,
come giustamente sottolineato dai consulenti IP nel loro rapporto del 22
dicembre 2006, la riduzione del 25% accordata dalla segretaria-ispettrice nella
precedente decisione - poi impugnata – era eccessiva e pertanto ingiustificata
(cfr. doc. 88-4).
Oltretutto, contrariamente a quanto richiesto
dalla giurisprudenza (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5 dd)), essa non era motivata.
Quanto
alla riduzione del 10% accordata nel loro rapporto del 22 dicembre 2006,
chiamati dal TCA ad indicare se l’età costituisce un fattore di riduzione e a
spiegare i motivi per i quali non hanno ritenuto di applicare un’ulteriore
riduzione per tener conto del fatto che l’assicurato, in attività adatte, non
dispone di una capacità lavorativa del 100%, i consulenti, con scritto del 29
febbraio 2008, hanno rilevato che l’età dell’assicurato è stata presa in
considerazione nella valutazione economica, mentre invece essi hanno
riconosciuto di non avere, a torto, tenuto conto del fatto che l’assicurato
possa lavorare solo a tempo parziale. Prendendo in considerazione anche la
riduzione – valutata del 10% - necessaria per tener conto del fatto che la
capacità lavorativa residua dell’interessato concerne unicamente un’attività a
tempo parziale, i consulenti hanno quindi ritenuto giustificata una riduzione
globale del 20%, così motivata:
"
Per quanto riguarda la riduzione per attività a
tempo parziale, dopo rivalutazione del caso e riconoscendo che non è stata
tenuta in considerazione nel nostro precedente rapporto, si conclude che la
riduzione globale da applicare al salario statistico ammonta al 20%.
Allegato al rapporto si trova la tabella “T6
Salaire mensuel brut standardisé (valeur centrale) en francs, selon le taux
d’occupation, le niveau des qualifications requises pour le poste de travail et
le sexe” pubblicata dall’Ufficio Federale di Statistica nell’ambito
dell’Inchiesta Svizzera sulla struttura dei salari (RSS) per l’anno 2004.
Grazie a tale tabella (differenza percentuale tra
il salario a tempo pieno e il salario a tempo parziale standardizzato) è
possibile determinare la differenza salariale di una persona impiegata a tempo
parziale rispetto ad una impiegata a tempo pieno.
Nel caso degli uomini impiegati in attività
semplici e non qualificate impiegate con un tasso di occupazione dal 50% al 70%
percepiscono in media il 10% in meno rispetto a persone impiegate a tempo pieno.”
(Doc. IX/1)
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dalla percentuale di riduzione del 20% (10% per
gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, 10% per il fatto di
poter lavorare soltanto a tempo parziale).
Tale
percentuale, alla luce della capacità lavorativa residua del 90%
dell’interessato in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, appare anzi generosa.
Nessun
altro fattore di riduzione può entrare in considerazione ai sensi della
giurisprudenza (cfr. DTF 126 V 78ss.), in particolare, non quelli relativi
all’età dell’insorgente (52 anni al momento determinante).
Partendo,
quindi, da un salario da invalido di fr. 57’258.24 e ritenuta un’esigibilità del 90%, ammettendo la
riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2004
risulta, quindi, essere pari a fr. 41'225.93 (fr. 51’532.4 - (fr. 51’532.4
x 20 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l'importo di Fr. 70’356.-- corrispondente al reddito che l’insorgente
avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.12.2.),
emerge un’incapacità al guadagno pari a 41.4 ([fr. 70’356.-
– fr. 41'225.93] x 100 : fr. 70’356.-),
arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita
di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Dovendo poi, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.3. in fine), valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento sino al momento della decisione impugnata, occorre
aggiornare il reddito da valido e da invalido al 2006 (ultimi dati
disponibili).
Adeguando il reddito da valido di fr. 70'356
riferito all’anno 2004 (cfr. consid. 2.12.2.) al 2006, si otterrebbe un reddito
di fr. 71’912 (+1.0% per il
2005.
e +1.2% per il 2006, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari
reali, 1990-2006, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica)
Quanto al
reddito da invalido, secondo i dati forniti dalla tabella elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr.
4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un
salario da invalido di fr. 59'197.-- e ritenuta un’esigibilità del 90%, ammettendo la
riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente risulta, quindi,
essere pari a Fr. 42’621.84 (Fr. 53’277.-- -
(Fr. 53’277.-- x 20 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l'importo di
Fr. 71’912.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da
valido nell'anno 2006, emerge un’incapacità al
guadagno pari a 40.73 ([Fr. 71’912.- – Fr. 42’621.84] x 100 : Fr. 71’912.-), arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà in ogni caso diritto ad un quarto di rendita di
invalidità.
Alla
medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo
aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2007 (dato che, come
visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al
momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).
La
decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico del ricorrente, il quale ha fatto presente di beneficiare di prestazioni
dell’assistenza pubblica, come emerge dal certificato per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria e dalla relativa documentazione (cfr. doc. D e doc.
D1), chiedendo quindi di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
limitatamente all’esonero dal pagamento delle spese processuali (cfr. doc. C).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I presupposti
(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati
rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art.
14.
cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.
anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura
in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a
con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag);
Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nel caso
in esame, l’assicurato si trova del bisogno visto che, come da conferma del 2
aprile 2007 del Comune di __________ (doc. D) e dalla decisione del 19 gennaio
2007.
dell’Ufficio __________ (doc. D1), percepisce della prestazioni da parte
della pubblica assistenza.
Ritenuto
come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, il
ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali
(cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente. A seguito della concessione dell’esonero dal pagamento delle spese
di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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