32.2007.133
Assicurata con affezioni di natura psichica e oftalmologica
29 aprile 2008Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.133
Data decisione, Autorità:
29.04.2008, TCA
Titolo:
Assicurata con affezioni di natura psichica e oftalmologica
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.133
BS/td
Lugano
29 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, in precedenza professionalmente attiva quale assistente
di laboratorio, nel luglio 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti (doc. AI 4).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una valutazione
psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione 5 agosto 2005 l’Ufficio
AI le ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1° febbraio 2004 e
ad una mezza rendita dal 1° maggio 2004 sulla base delle seguenti motivazioni:
" Dall'esito
della documentazione medico-specialistica ed economica acquisita agli atti,
risulta oggettivamente un'inabilità lavorativa nella misura del 50% in
qualsiasi attività lucrativa a partire dal mese di agosto 2003.
Per
il periodo precedente, a causa di una patologia infortunistica, lei presentava un'incapacità
lavorativa del 25% a decorrere dal 01.06.1994. La pratica viene quindi valutata
a norma della cifra marginale 2023 e seguenti della Circolare sull'invalidità e
la grande invalidità, applicando il calcolo della media retrospettiva.
L'anno
di carenza con inabilità media di almeno il 40% (art. 29 LAI) viene pertanto
raggiunto a far capo dal 01.02.2004." (Doc. AI 36)
Con
decisione 28 marzo 2007 l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione
dell’assicurata. Confermato il grado d’invalidità del 50%, l’Ufficio AI ha
stabilito che già dal 1° febbraio 2004 sussiste il diritto ad una mezza
rendita, in quanto:
" Secondo
l'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto nel momento
in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno
al 40%, oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro per almeno il 40% in media.
Il
termine di attesa è ritenuto iniziato nel momento in cui è stato possibile
constatare un'incapacità di lavoro significativa. Questo di revole avviene
quando ci si trova di fronte ad un'incapacità di lavoro duratura (vale a dire
ininterrotta ai sensi dell'art. 29 ter OAI) di almeno il 20%.
Secondo
l'art. 29 ter OAI, vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo
l'articolo 29 cpv. 1 LAI, se l'assicurato è stato interamente atto al lavoro
durante almeno 30 giorni consecutivi.
La
signora RI 1, differentemente da quanto deciso dall'amministrazione il 5 agosto
2005, ha diritto ad una mezza rendita già a partire da febbraio 2004 (a questo
momento, ella presentava infatti un'incapacità di guadagno del 50% e vantava un
anno d'incapacità lavorativa media pari al 40% almeno)." (Doc. AI 58)
1.2. Con
il presente ricorso l’assicurata ha chiesto il riesame della decisione amministrativa.
Sostanzialmente essa contesta il grado d’invalidità del 50% in quanto a causa
del peggioramento dell’affezione oculare ha perso il posto di lavoro ed inoltre
il suo psichiatra curante ed il suo medico hanno certificato un’incapacità
lavorativa nella misura del 100%.
L’insorgente
ha poi evidenziato che nel calcolo della rendita non è stato considerato il
periodo lavorativo in __________ (agosto 2005 – marzo 2007), paese membro
dell’Unione europea (UE). Riguardo a questo punto va già detto che con
l'entrata in vigore (1° giugno 2002) degli Accordi tra la Svizzera e l'UE sulla
libera circolazione delle persone (ALC), è applicabile il regolamento CEE
1408/71, che permette alla Svizzera di mantenere il calcolo autonomo delle
rendite, secondo il principio prorata (cfr. anche DTF 130 V 51 dove il TFA, in
applicazione dell'ALC, ha stabilito che i periodi di assicurazione compiuti in
un altro Stato contraente non sono da considerare per il calcolo di una rendita
di vecchiaia, rispettivamente d’invalidità).
1.3. Con
risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione contestata.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3.
Nel caso in esame, oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto
ad una prestazione maggiore della mezza rendita erogata con la decisione contestata.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, pp. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp.
200ss.).
2.5. Nell’evenienza
concreta, l’assicurata è stata perita dal punto di vista psichiatrico una prima
volta dal dr. __________, allora attivo presso il SMR (Servizio medico
regionale dell’AI). Nel rapporto 14 giugno 2005, diagnosticata
una sindrome mista ansioso depressiva (ICD F41.2), sulla base di una valutazione
psichiatria egli ha concluso:
" Dal
punto di vista psicopatologico l'attuale valutazione ha permesso di definire la
persistenza di uno stato di patimento insorto primariamente nell'ambito di un
disturbo di disadattamento e che con il tempo è sfociato in uno stato
ansio-depressivo persistente per la cui presenza in corso ritengo l'assicurata
parzialmente inabile al lavoro. Su questa base reputo pertanto una incapacità
lavorativa per motivi psichici del 50% a partire dal mese di agosto 2003, epoca
in cui il deficit psichico la costringe ad interrompere definitivamente le
proprie prestazioni professionali. Per il rimanente 50%, da un punto di vista
medico-teorico e sempre per motivi psichici, l'assicurata risulta abile allo
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Infine
la identificata limitazione della capacità lucrativa per cause psichiche non è
addizionale a quella per motivi fisici." (Doc. AI 31)
La
succitata valutazione è stata confermata nel rapporto 6 febbraio 2007 sempre del
dr. __________, nel frattempo divenuto specialista FMH in psichiatria e psicoterapia
con studio proprio, il quale sulla residua capacità lavorativa ha evidenziato:
" Le
menomazioni qualitative e quantitative a livello psicologico e mentale sono
dovute alla persistenza della sintomatologia clinica caratterizzata dalla
componente ansiosa e depressiva, che appare attualmente cronicizzata e tuttavia
sostanzialmente immodificata rispetto alla valutazione SMR del mese di giugno
2005.
La
peritanda continua pertanto ad essere limitata nelle proprie competenze
lucrative in misura del 50% per esclusive cause psichiche.
Ella
è in grado di fornire prestazioni lavorative a metà tempo, esercitate per circa
5 ore al giorno, in occupazioni che possano essere svolte in ambiente
tranquilli e con contatti interpersonali che non la costringano a relazioni
intensive ed estensive. In una sede lavorativa che tenga conto di tali
presupposti è teoricamente possibile per la peritanda riprendere l'attività
precedentemente esercitata di laborantine chimica, con ovviamente i limiti di
tempo indicati. Analogamente ed ammesso che si trovi un'occupazione adeguata,
ella può lavorare con un rendimento ridotto del 50% sull'arco dell'intera
giornata." (Doc. AI 55)
Alla
succitata valutazione la ricorrente contrappone il rapporto 9 marzo 2005 dello
psichiatra curante, dr. __________ avente il seguente tenore:
" Il medico sottoscritto
attesta che la situazione psichiatrica e psicosomatica è rimasta stazionaria e
ora è in via di aggravamento per l'incertezza socio economica familiare.
Sul piano
sintomatico ella riferisce di disturbi di sonno di problemi di socializzazione,
di sempre più profondi sentimenti depressivi con ideazioni malsane. Se prima
aveva timore ora ella ha terrore di dovere reinserirsi in un contesto
lavorativo poiché non si sente in grado. Ribadisco anche che le sue capacità visive
diminuite e in fase di degrado influiscono in modo negativo sulla sua emotività
e le sue eventuali competenze reintegrative.
La paziente ha
sempre seguito con regolarità la terapia proposta con Efexor 150 mg al giorno,
Temesta 1 mg al bisogno e Loramet 1 mg alla sera.
In conclusione lo
stato di salute dell'assicurata è in fase di peggioramento. Mantengo la mia
opinione che la signora __________ resta inabile al lavoro e questo nella misura
del 100% come già espresso nei miei precedenti rapporti." (Doc. AI 59)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I
162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.7. Ritornando
al caso in esame, secondo questa Corte non vi sono motivi per mettere in dubbio
le valutazioni psichiatriche effettuate dal dr. __________ nel 2005 e 2007.
In
questo contesto, il citato rapporto 9 marzo 2005 del dr. __________ non è sufficiente
per scostarsi dalle puntuali ed complete conclusioni peritali, alle quali va attribuito
valore probatorio pieno.
Va
infatti evidenziato che l’aggravamento “per incertezza socio-economica” attestato
dallo psichiatra curante non può essere considerato rilevante ai fini del giudizio.
Infatti, per costante giurisprudenza, i fattori psicosociali o socioculturali
non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare
un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite
del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I
404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del
29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi
sanciti in DTF 127 V 294).
Va
poi rilevato che già in data 19 ottobre 2004 il dr. __________ aveva spiegato all’Ufficio
AI che il peggioramento della capacità lavorativa (dal 50% attestato il 25
maggio 2004 all’assicuratore malattia al 100% certificato il 25 agosto 2004 all’Ufficio
AI) era dovuto alla diluita acuità visiva e ai problemi sociali e intrafamigliari
(doc. AI 19-1).
2.8. Necessita
invece di approfondimenti la problematica oftalmologia, la quale, secondo il
perito dr. __________, non è comulabile al danno alla salute psichico.
Dagli
atti della __________ presenti nell’incarto AI si evince che, a seguito all’infortunio
subito il 16 marzo 1984 che ha interessato l’occhio sinistro, con decisione 5
settembre 1994, cresciuta in giudicato, l’assicuratore contro gli infortuni
aveva riconosciuto all’assicurata una rendita d’invalidità del 25%.
A
seguito di una ricaduta, con decisione su opposizione 17 giugno 1998, divenuta
definitiva, l’assicuratore LAINF ha confermato la decisione 22 maggio 1998
mediante la quale aveva escluso un peggioramento, nonostante l’assicurata avesse
sostenuto di poter lavorare unicamente al 50% (doc. AI 2).
Dopo
un’ulteriore ricaduta nel 2001 il dr. __________, specialista in oftamologia,
ha certificato un’incapacità lavorativa del 50% (cfr. rapporti intermedi 18
settembre 2002, 15 aprile 2003 e 9 aprile 2004; atti LAINF in doc. AI 1-4 sino
1-9).
Infine,
con lettera 2 aprile 2004 il datore di lavoro comunicava all’assicurata la
disdetta del rapporto di lavoro per il 31 luglio 2004 a motivo delle sue
condizioni di salute, evidenziando:
" La
sua posizione nella nostra ditta (laboratorio di analisi) richiede particolare
attenzione e massima concentrazione. La scorsa estate lei ha cercato di
riprendere il lavoro almeno al 50%, i risultati a causa della sua instabilità
ed insicurezza sono stati però negativi e dal 4.8.2003 è inabile al lavoro al
100%" (Doc. AI 37)
Ora, se secondo il rapporto medico 5 gennaio 2005 del SMR l’assicurata
- clinicamente cieca all’occhio sinistro ma con ridotta acuità all’occhio
destro (amaurosi traumatica sinistra, riduzione capacità visiva a destra) - può
svolgere un’attività lucrativa che non richiede una visione binoculare, è poco
verosimile che l’insorgente possa essere ritenuta abile al 25% nella sua
abituale attività di assistente di laboratorio (doc. AI 24-1), professione che
richiede una particolare dose di concentrazione e buona acuità visiva.
Visti
gli ultimi sviluppi, rispetto al 1998 (decisione su opposizione LAINF) la situazione
appare pertanto peggiorata.
Per
questi motivi è indispensabile eseguire una perizia oftalmologica volta ad
accertare le ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata sia nella
sua professione di assistente di laboratorio che in attività adeguate. Per
contro, come visto, l’aspetto psichiatrico non necessita di ulteriori valutazioni.
Di
conseguenza, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda a quanto sopra.
Terminati gli accertamenti, esso dovrà nuovamente pronunciarsi sulla domanda di
prestazioni dell’assicurata.
Occorre
inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il
grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie
non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far
capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria
fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la
questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del
caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella
causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza
inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre
precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va
di regola eseguito nell’ambito di una perizia.
Ne
consegue che, annullata la decisione impugnata, il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
Fatti
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
Considerandi
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per
complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione 29 marzo 2007 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda agli
accertamenti conformemente
ai considerandi e renda una nuova decisione.
2. Le
spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster