32.2007.136
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
3 luglio 2008Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.136
Data decisione, Autorità:
03.07.2008, TCA
Titolo:
Richiesta di aumento grado d'invalidità negata perché le condizioni di salute non sono peggiorate. Raffronto dei redditi. Riduzione del salario statistico da invalido perché il reddito da valido è inferiore al salario medio nazionale del settore. Istanza di assistenza giudiziaria respinta
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.136
TB
Lugano
3 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1963 e di professione manovale, il 6 ottobre 2004 (doc. AI 4) ha
postulato l'assegnazione di una
rendita d'invalidità a causa di
dolori alla colonna lombare e di un grave stato ansioso-depressivo che l'hanno reso completamente inabile al lavoro
dal 27 ottobre 2003 (doc. AI 12).
L'Ufficio assicurazione invalidità ha sottoposto l'assicurato sia ad una visita reumatologica
(doc. AI 23) sia psichiatrica (doc. AI 22). Il primo esperto ha concluso ad un'incapacità lavorativa del 40% come manovale
dall'ottobre 2003 (doc. AI 26),
il secondo ad un'inabilità lavorativa
del 20% in attività medio-leggere dal giugno 2004 (doc. AI 29).
B. Sulla
scorta del rapporto finale allestito dalla consulente in integrazione
professionale (doc. AI 34), con decisione del 13 marzo 2007 (doc. AI 39) l'Ufficio assicurazione invalidità ha assegnato
all'assicurato una rendita d'invalidità con grado del 40% a far tempo dal
1° ottobre 2004.
C. Rappresentato
sempre dall'avv. RA 1, il 27 aprile 2007 (doc. I) l'assicurato ha inoltrato uno scarno ricorso che è stato fatto completare dal TCA. Con atto dell'8 maggio 2007 (doc. III) il ricorrente ha postulato in via
principale il diritto ad una rendita AI del 50% ed in via subordinata il rinvio
degli atti all'UAI per l'espletamento di nuovi accertamenti medici con
successiva emissione di una decisione. Infatti, facendo valere
un certificato del 12 febbraio 2007 (doc. XIVbis) del dr. med. __________, chiede
che l'UAI accerti nuovamente la
sua situazione reumatologica visto l'insorgere di una fibromialgia e che quindi gli conceda una rendita d'invalidità del 50%.
D. Con
risposta del 20 giugno 2007 (doc. IX) l'Amministrazione ha osservato di non
avere mai ricevuto la valutazione del dr. med. __________, peraltro nemmeno allegata
al ricorso, e quindi di non avere potuto pronunciarsi in proposito. L'UAI,
ritenuta l'assenza di nuova documentazione medica e di nuovi elementi di
giudizio, ha confermato l'opinione della consulente in integrazione
professionale come pure la riduzione del 15% da essa determinata, giungendo
quindi alla conferma delle valutazioni espresse con la decisione impugnata. Pertanto,
l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi
mezzi di prova ma, su invito del TCA, unicamente il preannunciato certificato
medico del dr. med. __________ (doc. XIV), sul quale l'Amministrazione ha potuto
esprimersi (doc. XVI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento
dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1°
gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel
merito
3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente accordando al ricorrente il
diritto ad un quarto di rendita AI, ritenendo un grado d'invalidità del 40%.
4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal
1° gennaio 2007: TF] con sentenza del
14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
5. Con la decisione impugnata l'UAI ha concesso al ricorrente un
quarto di rendita d'invalidità, poiché dal lato medico è stato accertato che l'incapacità
lavorativa era del 40% dall'ottobre 2003 nella sua professione di
manovale, grado già comprensivo del 20% d'inabilità dal profilo psichiatrico.
La limitazione era riferita al tempo di lavoro, che era ridotto durante una
giornata lavorativa.
In attività adeguate, dal giugno 2004 è
stata accertata un'inabilità lavorativa del 25% comprendente sia le
limitazioni fisiche sia quelle psichiatriche intese come minore rendimento su
un orario ridotto all'80% del normale per un'attività medio-leggera che non
prevede di sollevare e trasportare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg (doc.
AI 32).
Sulla scorta di queste considerazioni
mediche, la consulente in integrazione professionale (doc. AI 34) ha stabilito
in Fr. 58'019.- il salario da valido del ricorrente nel 2004 senza il danno
alla salute se avesse ancora lavorato come manovale per il suo datore di lavoro.
Quanto al salario da invalido, quale
manovale avrebbe percepito Fr. 34'811.-, corrispondenti al 60% della predetta
somma, data un'incapacità lavorativa del 40%.
In altre attività adeguate, ritenuto
che a livello nazionale la media del salario ipotetico per gli uomini nel 2004
è di Fr. 57'258.- (categoria 4.2) e che lo stipendio percepito dal ricorrente
come manovale senza il danno alla salute è inferiore alla media statistica ticinese,
v'è una differenza del 4,5%.
Inoltre, la consulente in integrazione
ha considerato una riduzione del 5% per attività leggera e del 10% per
svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.
Partendo dunque da un reddito ipotetico
senza danno alla salute di Fr. 57'258.-, applicando una prima riduzione del
4,5% e poi del 15%, per una capacità di lavoro residua del 75% in attività adeguate
l'UAI ha ottenuto un reddito da invalido di Fr. 34'859.-. Basandosi sulla cifra
più alta che l'assicurato potrebbe guadagnare nonostante il danno alla salute,
l'Ufficio AI ha calcolato un grado d'invalidità del 40% ed una capacità di
guadagno residua del 60% ([Fr. 58'019.- - Fr. 34'859.-) : Fr. 58'019.-] x 100 =
39,92).
Nel ricorso l'assicurato sostiene che nel
febbraio 2007 il suo stato di salute era peggiore rispetto a quello accertato
dall'Ufficio AI nel febbraio e nel maggio 2006, poiché v'era anche la sindrome
fibromialgica che, a suo dire, era comunque preesistente all'emanazione della
decisione impugnata e che va quindi presa in considerazione. Pertanto, questo peggioramento necessita di essere ulteriormente indagato dall'Amministrazione dal profilo reumatologico e
neurologico, con successiva concessione di una mezza rendita d'invalidità.
A sostegno della
fondatezza del suo ricorso, l'assicurato
ha trasmesso a questo Tribunale il parere allestito il 12 febbraio 2007 (doc.
XIVbis) dal dr. med. __________ che l'ha visitato personalmente, rapporto che tuttavia l'UAI non ha mai ricevuto, in quanto prodotto
dall'insorgente per la prima
volta soltanto nelle more istruttoree dopo sollecito del TCA.
A suo dire, il salario
da valido di Fr. 58'019.- va
ridotto del 4,5% per ottenere Fr. 54'681.-. Questo importo deve essere ulteriormente decurtato del 40%
(15% [riduzione per la situazione personale] + 25% [grado d'incapacità lavorativa complessiva determinata
dall'UAI sommando l'aspetto psichiatrico e quello reumatologico]),
per giungere a Fr. 32'809.-
somma che, paragonata al reddito da valido, dà una perdita di guadagno del
43,5%. Sostenendo poi l'applicabilità
di una riduzione dal profilo personale del 20%, a suo dire si otterrebbe un'incapacità al guadagno del 47%. Ritenuta
poi la fibromialgia, l'insorgente
chiede la concessione di una mezza rendita d'invalidità.
Sulla scorta della
valutazione del 10 giugno 2008 (doc. XVIbis) del dr. med. __________, medico
presso il Servizio medico regionale (SMR), l'Ufficio AI ha concluso ad una capacità lavorativa del 64%, la quale
determina un reddito da invalido di Fr. 29'499.- e quindi un'invalidità
del 49% che conferma il diritto ad un quarto di rendita.
6. Il
16 febbraio 2006 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e
malattie reumatiche, incaricato dall'UAI ha esperito una perizia reumatologica sull'assicurato (doc. AI 26), basandosi sui
referti del dossier radiologico in possesso di quest'ultimo e sulle radiografie eseguite dal perito stesso, come pure
sulle dichiarazioni dell'interessato
e sui reperti clinici. Presentata l'anamnesi personale, sistemica, familiare, sociale, reumatologica da
terzi, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive (stato generale, sistema
locomotore, stato neurologico, laboratorio, radiologia), ha posto la diagnosi
di sindrome lombovertebrale e spondilogena cronica su leggere turbe statiche,
incipiente discopatia L4-L5, probabile componente funzionale ad origine dei dolori,
e di sindrome ansio-depressiva cronica con carattere fortemente somatoforme,
sindromi che hanno ripercussioni sulla capacità di lavoro del ricorrente. Nella
sua valutazione, l'esperto ha
sottolineato come l'assicurato
non presenti una sindrome algica diffusa di carattere fibromialgico, visto che
Fatti
i dolori sono almeno per il momento limitati alla colonna vertebrale. Inoltre,
gli esami radiologi e neuroradiologici non hanno mai potuto evidenziare
importanti alterazioni degenerative, perciò i dolori cronici alla colonna si
spiegano con lo sviluppo di una sindrome del dolore cronico di natura
somatoforme, nell'ambito di un
importante sviluppo ansioso-depressivo. Queste circostanze fanno emergere una
grossa discrepanza tra i dati oggettivi ed i forti dolori lamentati.
Tutto ben considerato,
in attività fisicamente pesanti per la colonna vertebrale, come nella sua
professione di operaio/ manovale in cantiere, l'esperto ha attestato un'incapacità lavorativa del 40% dall'ottobre 2003 (lavoro esigibile durante 5-6 ore al giorno, con
parziale limitazione qualitativa dell'attività svolta). L'assicurato
dovrebbe evitare di eseguire lavori fisicamente molto pesanti per la colonna
vertebrale, come sollevare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg, eseguire
movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, oppure lavori prolungati
in posizioni non ergonomiche.
Il perito ha ancora osservato
che questa inabilità è comunque principalmente dovuta alla patologia
psichiatrica piuttosto che a quella reumatologica, consigliando appunto l'esecuzione di una perizia psichiatrica.
Per quanto concerne
altre attività, il reumatologo ha ritenuto che, dal profilo medico-teorico, l'assicurato può svolgere lavori fisicamente
medio-leggeri, che non implicano una sollecitazione maggiore per la colonna
vertebrale, nella misura dell'80%
(lavoro durante l'intero arco
della giornata, con solo leggere limitazioni delle mansioni da svolgere e con
eventuali pause un po' più
prolungate). Quindi, la sua incapacità lavorativa è del 20%.
Non ha infine escluso
una riqualifica o un reinserimento professionale in attività fisicamente più
leggere.
Il 5 aprile 2006 il
dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha visitato
il ricorrente tenendo conto della documentazione medica preesistente ed il 24
aprile successivo (doc. AI 29) ha redatto il suo referto evidenziando l'anamnesi familiare ed individuale dell'assicurato, i dati soggettivi e le constatazioni
obbiettive. La diagnosi è stata di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10: F
41.2) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F 45.4). A
livello psicologico e mentale, l'assicurato presenta un assetto mentale tendenzialmente regredito e
privo di una spinta motivazionale particolare a ritrovare la propria originale
identità familiare e professionale, tendendo ad aspettarsi dall'esterno un intervento magico e risolutore.
I disturbi psichici riscontrati e la personalità concreta "psicosomatica"
limitano parzialmente la capacità professionale del ricorrente. Da un punto di
vista medico-psichiatrico, l'esperto
ha affermato che l'attività
svolta di manovale risulta potenzialmente praticabile nella misura parziale del
75% (6 ore e mezza al giorno). La diminuzione della capacità lavorativa,
fissata nel 20%, esiste dal giugno 2004.
Un miglioramento della
capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale è auspicabile, ma non
determinabile. A quel momento, secondo lo specialista, non risultava comunque
indicato effettuare provvedimenti di integrazione professionale.
Per quanto concerne la
possibilità di svolgere altre attività, il perito ha risposto affermativamente,
quali mansioni manuali, prive di responsabilità verso terze persone, in misura
dell'80% (sei ore e mezza/sette
ore al giorno). L'incapacità
lavorativa è del 20%.
Per il tramite del dr.
med. __________ il 2 agosto 2006 (doc. AI 32) l'SMR si è espresso sui summenzionati referti peritali, concludendo
che l'assicurato è da ritenere
inabile al lavoro al 40% nella sua attuale professione dall'ottobre 2003 e, in questo grado di
incapacità lavorativa, è compresa la componente psichiatrica del 20%; la
limitazione è da considerare sul tempo lavorativo.
Per quanto concerne le
attività adeguate, v'è un'incapacità lavorativa del 25% dal
giugno 2004, comprendente le limitazioni fisiche e psichiatriche intese come
ridotto rendimento su un orario di lavoro ridotto all'80%; ciò vale per delle attività medio-leggere che non prevedono di
sollevare e trasportare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg.
Il dr. med. __________,
curante dal 2003 del ricorrente, è specialista FMH in reumatologia e riabilitazione.
Il 12 febbraio 2007 (doc. XIVbis) egli ha presentato i dati soggettivi ed
oggettivi dell'assicurato, ha
analizzato la risonanza magnetica eseguita nell'ottobre 2006 individuando una discopatia moderata a livello L3-L4,
L4-L5 e L5-S1, con piccole ernie che non comprimono il midollo e le radici
nervose, modesta spondilartrosi accentuata a destra. Nella sua valutazione, lo
specialista ha diagnosticato una sindrome pan-vertebrale nell'ambito della diagnosi principale e su delle
alterazioni statiche e degenerative della colonna vertebrale, come pure una sindrome
dolorosa cronica tendenzialmente a carattere diffuso con componente fibromialgica.
In relazione a questa seconda sindrome, vi sono dei disturbi depressivi trattati con Saroten retard. Le
indagini cliniche eseguite hanno evidenziato dei dolori a carattere diffuso
alla palpazione della muscolatura ed alla presenza di quasi tutti i tender
points necessari per la diagnosi di una fibromialgia; inoltre, mostrano delle alterazioni
statiche della colonna vertebrale, con una certa limitazione della mobilità.
Questi elementi configurano una sindrome pan-vertebrale conosciuta da tempo. Le
discopatie a più livelli da L3 a S1, comunque di modesta entità, non spiegano a
suo dire in maniera esaustiva la sintomatologia invalidante dell'assicurato.
In conclusione, l'esperto ha proposto di continuare con la
terapia medicamentosa (Tilur retard, Saroten retard, Dafalgan) e con la
fisioterapia ambulatoriale. Ha poi aggiunto che "Per quanto riguarda la
problematica dell'incapacità
lavorativa e della rendita AI, i reperti clinici e radiologici sono tali da non
permettere di modificare a mio modo di vedere la decisione negativa da parte
dell'assicurazione invalidità
di attribuzione di una rendita al nostro paziente.".
Il dr. med. __________,
medico AI specialista FMH in medicina generale, il 10 giugno 2008 (doc. XVIbis)
ha esposto le sue considerazioni riassumendo i pareri del reumatologo dr. med. __________
e dello psichiatra dr. med. __________ ed ha valutato il referto del 12 luglio
2007 redatto dal reumatologo curante dr. med. __________. A mente del medico
SMR, quest'ultimo rapporto non
evidenzia una modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla valutazione peritale del dr. med. __________,
dato che già in occasione della perizia reumatologica esperita nel 2006 prevaleva
una problematica funzionale o somatoforme come evidenziato poi anche dallo
psichiatra dr. med. __________. L'indicazione della componente fibriomialgica evidenziata dal
reumatologo curante non permette comunque, sostiene il medico dell'AI, di rendere verosimile una modifica dello
stato di salute dell'assicurato,
anzi, conferma la prevalenza di una problematica con importante componente
somatoforme, ciò che ha in effetti portato il ricorrente ad essere valutato
anche dal lato psichiatrico.
Il medico SMR ha poi
criticato la riduzione del 25% della capacità lavorativa in attività adatte ammessa
dall'UAI. Riconoscendo all'assicurato, sulla base delle due perizie,
un orario ridotto del 20% per motivi psichiatrici e sempre del 20% per problemi
reumatologici, si ottiene un impedimento complessivo del 36%.
7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora
evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre
à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
8. Questo Tribunale, dopo attento esame degli atti all'inserto, ritenute le conclusioni a cui è
giunto il dr. med. __________ nella sua perizia del 16 febbraio 2006 – alla
quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza
citata (consid. 7) – e le considerazioni del 12 luglio 2007 rilasciate dal reumatologo
curante dr. med. __________, conferma le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato in ambito reumatologico.
Del resto, il medico
curante non ha contestato la valutazione peritale ma, nel suo parere, piuttosto
scarno nel suo insieme, riporta l'anamnesi soggettiva e personale dell'assicurato, riferisce dell'esito di una risonanza magnetica eseguita quattro mesi prima presso
un istituto radiologico - e di cui non è comunque stato allegato il referto - e
dà una breve valutazione complessiva delle sintomatologie riscontrate nell'insorgente. La sindrome pan-vertebrale dell'assicurato, comunque conosciuta da tempo
dallo specialista, si affianca alla sindrome dolorosa cronica a carattere
generalizzato con un aspetto di tipo fibromialgico, laddove sarebbero presenti
quasi tutti i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia.
A quest'ultimo proposito, un anno e mezzo prima il
perito aveva sottolineato che l'assicurato non presentava una sindrome algica diffusa di carattere
fibromialgico, dato che i dolori erano a quel momento limitati alla colonna
vertebrale (doc. AI 26-7).
Nell'analisi della risonanza magnetica eseguita nell'ottobre 2006, il dr. __________ ha
riscontrato che la colonna lombare mostrava delle discopatie a più livelli da
L3 fino a S1, che erano comunque di modesta entità tanto che, a suo stesso
dire, non spiegavano in modo esaustivo la sintomatologia invalidante del
ricorrente.
Ora, già il dr. __________
aveva osservato che gli esami radiologici e neuroradiologici eseguiti fino a
quel momento non avevano mostrato delle importanti alterazioni degenerative del
rachide lombare. Pertanto, il perito aveva concluso che i dolori cronici
lamentati alla colonna vertebrale potevano spiegarsi con lo sviluppo di una
sindrome del dolore cronico di natura somatoforme nell'ambito di un importante sviluppo ansioso-depressivo.
Pure il reumatologo
curante ha individuato nel luglio 2007 dei disturbi depressivi in relazione
alla sindrome dolorosa cronica a carattere generalizzato con aspetto fibromialgico.
Tutto ben considerato,
però, questo specialista ha concluso la sua valutazione affermando che non
vi sono riscontri clinici e radiologici per mettere in discussione la decisione
dell'UAI, definita dal dr. __________
erroneamente "negativa", dato che il 13 marzo 2007 è stata assegnata
al ricorrente una rendita AI di un quarto.
Ora, secondo il TCA, che è supportato nelle sue deduzioni anche
dal parere del medico SMR, le conclusioni a cui sono giunti entrambi i
reumatologi sono essenzialmente simili, nel senso che ad un anno e mezzo di
distanza da ciascun parere non sembra esserci stato un peggioramento documentato
delle condizioni di salute dell'insorgente. Inoltre, il curante nemmeno si è pronunciato sul grado
di abilità lavorativa dell'assicurato
né nella precedente attività né in altre più idonee al suo stato di salute. Egli
ha (solo) affermato che la documentazione medica a disposizione non è tale da
permettere di modificare la decisione (negativa) dell'UAI.
Tutto ben considerato,
quindi, da un punto di vista reumatologico, vanno confermate le conclusioni
peritali, secondo cui dall'ottobre
2003 l'assicurato era inabile
al lavoro nella misura del 40% nella precedente attività quale operaio edile,
mentre dal giugno 2004 era incapace ad eseguire delle altre attività medio-leggere
nella misura del 20% (doc. AI 26/9-10).
In conclusione,
dunque, d'avviso del TCA, l'aspetto reumatologico dell'affezione dell'assicurato
è stato sufficientemente chiarito.
Per
questo motivo, la richiesta di un'ulteriore perizia reumatologica formulata dal ricorrente (doc. III
pag. 5) va disattesa.
A
tal proposito va ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
Considerandi
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
9.
Per
quanto riguarda l'aspetto
psichiatrico, dagli atti di causa risulta quanto segue.
Questo Tribunale
constata che l'assicurato è
stato ricoverato presso l'Ospedale
__________ di __________ dal 12 al 28 luglio 2004 (doc. Cassa malati 1-19) per
sindrome ansiosa-depressiva e lombalgia cronica con discopatia L4-L5 con lieve
protrusione medio-laterale a sinistra senza contatto radicolare.
Lo psichiatra dr. med.
__________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha seguito il ricorrente
anche durante il suo soggiorno presso il summenzionato nosocomio, nel suo
rapporto medico del 7 marzo 2005 (doc. AI 17) ha riferito che da quando l'ha in cura, ossia dal 30 giugno 2004, era
presente una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva in
seguito a problemi organici-socio-familiari, la quale limitava l'assicurato nella sua capacità lavorativa
nella misura del 20-30%. Lo stato di salute era stazionario e dipendeva, già
allora, dall'evoluzione delle
sue patologie organiche e dalla sua situazione generale.
La perizia esperita il
5.
aprile 2006 (doc. AI 29) dal dr. med. __________ ha stabilito che l'attività di manovale precedentemente
esercitata dall'insorgente
poteva essere potenzialmente ancora praticabile nella misura del 75%, ovvero
per sei ore e mezza al giorno. Il perito ha riscontrato una diminuzione della
capacità di lavoro del 20% dal giugno 2004.
In particolare, il
parere dello psichiatra è molto approfondito e completo. Dal profilo
psichiatrico, l'esperto ha accuratamente
esaminato l'assicurato ed ha
stabilito che l'assicurato era
in grado di svolgere altre attività manuali prive di responsabilità verso terzi
nella misura dell'80%, ossia
per 6 ore e mezza/sette ore. Quindi, la sua incapacità lavorativa rimaneva del
20%.
Dal canto suo, il
ricorrente non ha invece minimamente messo in dubbio le conclusioni del perito.
Non ha mai prodotto un certificato di un medico psichiatra successivo né al
referto del 24 aprile 2006 e neppure alla decisione del 13 marzo 2007 dell'UAI. Nemmeno durante l'istruttoria davanti a questo Tribunale l'assicurato ha fornito indicazioni
supplementari in ambito psichiatrico.
La sola affermazione del
reumatologo curante – peraltro sia di carattere generale sia rilasciata ben quattro
mesi dopo la resa della presa di posizione formale dell'Amministrazione - secondo cui in relazione
alla sindrome dolorosa con aspetto di tipo fibromialgico vi sono dei disturbi
depressivi trattati con Saroten retard, non è certo sufficiente, di per se
stessa, per mettere in discussione le conclusioni complete, convincenti ed
esaurienti del perito psichiatra.
10.
Richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,
questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le argomentazioni
dei periti in reumatologia ed in psichiatria che hanno sia incontrato personalmente
l'assicurato il 16 febbraio 2006 rispettivamente il 5 aprile 2006, sia preso
visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente, dalla Cassa malati e dall'Ufficio AI. Le conclusioni di questi
esperti possono quindi essere definite chiare, complete ed attendibili.
Pertanto, vanno
condivise le considerazioni degli esperti secondo i quali dal giugno 2004 il
ricorrente va considerato abile al lavoro nella misura dell'80% in attività medio-leggere tanto dal profilo
reumatologico quanto psichiatrico (docc. AI 26-10 e 29-8).
11.
Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute
subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Accertata dal medico
SMR __________ (doc. AI 32) una capacità lavorativa globale del 75% (nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, sebbene
il perito psichiatrico abbia stabilito nel 20% il grado di incapacità
lavorativa così come il perito reumatologo) in attività leggere adeguate, con
rapporto del 1° dicembre 2006 (doc. AI 34) la consulente in integrazione
professionale, per la determinazione del grado d’invalidità, ha utilizzato il
consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il
danno alla salute quale manovale edile (reddito da valido) con quello
risultante da un'attività leggera
non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido).
Visto che la
giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 4), il
TCA, tenuto conto del disposto
di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2004,
come del resto riconosciuto dall’UAI (doc. AI 35) e non contestato dall'assicurato.
Riguardo al reddito
da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di
ricorso, l'UAI (doc. AI 35-1) ha
quantificato il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto percepire da sano, secondo quanto dichiarato dall’ex datore di
lavoro nel questionario del 4 febbraio 2004 (doc. Cassa malati 1-26), in Fr.
58'019.- (Fr. 4'463.- x 13
mesi).
12.
Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75,
che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da
invalido è determinante la situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti
in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il
reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno
in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il
livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come
una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede
da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non
può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
13.
Al
fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i
salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il
reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli
assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo
Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per
determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione
teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella
nostra regione (TA 13).
Nella sentenza del 12
ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni della Svizzera.
In un’altra sentenza
del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:
" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”.
Alla luce di questa
chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole
per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.),
il reddito da invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato
dal TCA in applicazione dei
valori nazionali (Tabella TA1) e non regionali (Tabella TA13).
In merito a questo
cambiamento, ancora di recente (il 23 aprile 2008 con STF 8C_399/2007 consid. 7)
la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a
questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per
scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)".
Recentemente, con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza
federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il
salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Nella citata sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l'adeguamento
va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004.
UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre
2007).
14.
Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante
il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella
sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla
tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva
(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali
nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV
Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde ad
un importo di Fr. 55'056.- (Fr. 4'588.- x 12 mesi).
Riportando questo dato
su 41,6 ore settimanali computabili nel 2004 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,
I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:
La Vie économique, 6-2008, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a
Fr. 4'771,52 mensili (Fr. 4'588.- : 40 x 41,6) oppure a Fr. 57'258.-
per l'intero anno 2004, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa
(STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
L'assicurato, quale manovale nel settore
edile presso la ditta __________, avrebbe guadagnato nel 2004 Fr. 58'019.- all'anno (cfr. consid. 11) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti a
Fr. 4'835.- al mese (Fr. 58'019.- : 12).
Tale reddito si situa,
per ragioni estranee all'invalidità,
sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al
100% nel 2004 da un uomo (cioè Fr. 60'266.- all'anno rispettivamente Fr. 5'022.- al mese: cfr. Tabella TA1 punto 45 “costruzione”, livello di
qualifica 4: Fr. 4'829.- x 12
mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 57'948.- ma che, riportato
su 41,6 ore/settimana per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2004, dà un
importo di Fr. 60'265,92, quindi superiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato).
Più precisamente, il
salario che il ricorrente avrebbe percepito la-vorando a tempo pieno presso la
summenzionata azienda è inferiore del 3,70% ([Fr. 60'266.- – Fr. 58'019.-] x 100 : Fr.
60'266.-) a quello
statistico svizzero di quel preciso settore professionale.
Sono perciò realizzati
i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido che RI
1.
avrebbe potuto realizzare nel 2004 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di
salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del
20.
febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.
Visto quanto precede,
il reddito statistico da considerare ammonta pertanto a Fr. 55'140.- (Fr. 57'258.- - [Fr. 57'258.- x 3,7 : 100]).
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,
cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del salario statistico medio.
Nella presente
evenienza, l'UAI ha applicato
una riduzione del 15% (5% per attività leggere e 10% per svantaggi salariali
derivanti da contingenze particolari, come un lungo periodo di inattività e
potenziale difficoltà di adattamento al nuovo posto di lavoro, un cambiamento
professionale dovuta all'esperienza
di lavoro maturata presso un unico datore di lavoro da quando l'assicurato è in Svizzera).
Alla luce della
giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1960 (non anziano), la sua nazionalità,
la scolarità e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute (medio-leggera) nella
misura del 75% (nell'ipotesi ad
esso più favorevole), il TCA
non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che
si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Visto quanto precede,
la riduzione del 20% proposta dall'insorgente non può essere ritenuta.
Partendo quindi da un
salario da invalido rivalutato di Fr. 55'140.- e ritenuta un'esigibilità
del 75% in altre attività (cfr. consid. 11), ammettendo una riduzione del 15%
per circostanze personali, nell'anno 2004 il reddito ipotetico da invalido
del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 33'084.- ([Fr. 55'140.- x 75 : 100] - [Fr. 55'140.- x 15 : 100]).
Confrontando
ora questo dato con l'ammontare di Fr. 58'019.- corrispondente al reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004, emerge un'incapacità al guadagno pari al 42,98 ([Fr. 58'019.- - Fr. 33'084.-] : Fr. 58'019.- x 100) che deve essere arrotondata al 43% (DTF
130.
V 121).
44112.
L'Ufficio
AI stesso, giungendo ad un grado d'invalidità del 39,92%, ha concesso al ricorrente
una rendita AI del 40%.
In concreto, anche se
si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, una riduzione personale del
20% a fronte di un'esigibilità
sempre del 75%, la soluzione proposta dal ricorrente non gioverebbe, poiché la
perdita di guadagno si attesterebbe al 47,73%, dandogli diritto ad un quarto di
rendita come tutt'ora.
Neppure la (generosa) riduzione
massima consentita dalla giurisprudenza federale, tenuto conto di un'esigibilità lavorativa dell'80% come stabilito dai periti interpellati
dall'UAI, porta l'assicurato a raggiungere il grado d'invalidità del 50% necessario per potere
pretendere – come il ricorrente sostiene - una mezza rendita di invalidità.
15.
Alla
luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso di invalidità del 43%, questo Tribunale non può che confermare il diritto ad un quarto
di rendita stabilito dall'Amministrazione
con la decisione del 13 marzo 2007 in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI.
Il ricorso va dunque respinto.
Al riguardo è comunque
utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla
valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti
intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04
dell’8 novembre 2005).
Un eventuale
aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può,
se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF
I 560/05 del 31 gennaio 2007).
16.
Il
ricorrente ha chiesto di far esperire sia una perizia reumatologica in
relazione alla fibromialgia di cui sarebbe affetto, sia ulteriori accertamenti
neurologici (doc. III punti 8 e 10).
Questo TCA, alla luce del convincente rapporto
medico del dr. med. __________ e delle evidenziate affermazioni del curante dr.
__________, come già indicato ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
e rinuncia all'allestimento di altre
perizie (cfr. a questo proposito, la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.
3.
).
17.
Contestualmente
al ricorso, l'assicurato ha
formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Di principio, anche se
un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6).
Il diritto all'assistenza
giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad
ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità
di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad
art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad
art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.
6.
cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale,
la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza
giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale disposto mantiene
il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b;
Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61
N. 86, pag. 626).
Le tre condizioni cumulative
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono adempiute qualora
l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente
si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole
(STF del 7 maggio 2007, I 134/06; STF del 12 febbraio 2007, I 562/05; STFA del
23.
maggio 2002, U 234/00; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e
riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120
Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a; Kieser,
op. cit., art. 61 N. 88 segg.).
Per quanto concerne la
procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all’art. 21 cpv. 2 LPTCA secondo cui la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).
I criteri posti nella
legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza
federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni
sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA del 28 novembre
2000, I 396/99).
In particolare, il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF del 12 febbraio 2007, I
562/05; DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi
citata; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi
di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.
cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto,
alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari, completi
e dettagliati rapporti allestiti dai periti in ambito reumatologico e
psichiatrico su incarico dell'UAI.
Formulando ugualmente ricorso con l'aiuto di un legale, ma non apportando novità particolari o specifici
mezzi di prova (in particolare documentazione medica) atti a contrastare la
presa di posizione dell'Amministrazione,
l'assicurato non aveva sin da
subito alcuna chance di successo.
Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.
18.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è
respinta.
3. Le
spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster