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32.2007.136

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 luglio 2008Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori sono almeno per il momento limitati alla colonna vertebrale. Inoltre,

gli esami radiologi e neuroradiologici non hanno mai potuto evidenziare

importanti alterazioni degenerative, perciò i dolori cronici alla colonna si

spiegano con lo sviluppo di una sindrome del dolore cronico di natura

somatoforme, nell'ambito di un

importante sviluppo ansioso-depressivo. Queste circostanze fanno emergere una

grossa discrepanza tra i dati oggettivi ed i forti dolori lamentati.

Tutto ben considerato,

in attività fisicamente pesanti per la colonna vertebrale, come nella sua

professione di operaio/ manovale in cantiere, l'esperto ha attestato un'incapacità lavorativa del 40% dall'ottobre 2003 (lavoro esigibile durante 5-6 ore al giorno, con

parziale limitazione qualitativa dell'attività svolta). L'assicurato

dovrebbe evitare di eseguire lavori fisicamente molto pesanti per la colonna

vertebrale, come sollevare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg, eseguire

movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, oppure lavori prolungati

in posizioni non ergonomiche.

Il perito ha ancora osservato

che questa inabilità è comunque principalmente dovuta alla patologia

psichiatrica piuttosto che a quella reumatologica, consigliando appunto l'esecuzione di una perizia psichiatrica.

Per quanto concerne

altre attività, il reumatologo ha ritenuto che, dal profilo medico-teorico, l'assicurato può svolgere lavori fisicamente

medio-leggeri, che non implicano una sollecitazione maggiore per la colonna

vertebrale, nella misura dell'80%

(lavoro durante l'intero arco

della giornata, con solo leggere limitazioni delle mansioni da svolgere e con

eventuali pause un po' più

prolungate). Quindi, la sua incapacità lavorativa è del 20%.

Non ha infine escluso

una riqualifica o un reinserimento professionale in attività fisicamente più

leggere.

Il 5 aprile 2006 il

dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha visitato

il ricorrente tenendo conto della documentazione medica preesistente ed il 24

aprile successivo (doc. AI 29) ha redatto il suo referto evidenziando l'anamnesi familiare ed individuale dell'assicurato, i dati soggettivi e le constatazioni

obbiettive. La diagnosi è stata di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10: F

41.2) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F 45.4). A

livello psicologico e mentale, l'assicurato presenta un assetto mentale tendenzialmente regredito e

privo di una spinta motivazionale particolare a ritrovare la propria originale

identità familiare e professionale, tendendo ad aspettarsi dall'esterno un intervento magico e risolutore.

I disturbi psichici riscontrati e la personalità concreta "psicosomatica"

limitano parzialmente la capacità professionale del ricorrente. Da un punto di

vista medico-psichiatrico, l'esperto

ha affermato che l'attività

svolta di manovale risulta potenzialmente praticabile nella misura parziale del

75% (6 ore e mezza al giorno). La diminuzione della capacità lavorativa,

fissata nel 20%, esiste dal giugno 2004.

Un miglioramento della

capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale è auspicabile, ma non

determinabile. A quel momento, secondo lo specialista, non risultava comunque

indicato effettuare provvedimenti di integrazione professionale.

Per quanto concerne la

possibilità di svolgere altre attività, il perito ha risposto affermativamente,

quali mansioni manuali, prive di responsabilità verso terze persone, in misura

dell'80% (sei ore e mezza/sette

ore al giorno). L'incapacità

lavorativa è del 20%.

Per il tramite del dr.

med. __________ il 2 agosto 2006 (doc. AI 32) l'SMR si è espresso sui summenzionati referti peritali, concludendo

che l'assicurato è da ritenere

inabile al lavoro al 40% nella sua attuale professione dall'ottobre 2003 e, in questo grado di

incapacità lavorativa, è compresa la componente psichiatrica del 20%; la

limitazione è da considerare sul tempo lavorativo.

Per quanto concerne le

attività adeguate, v'è un'incapacità lavorativa del 25% dal

giugno 2004, comprendente le limitazioni fisiche e psichiatriche intese come

ridotto rendimento su un orario di lavoro ridotto all'80%; ciò vale per delle attività medio-leggere che non prevedono di

sollevare e trasportare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg.

Il dr. med. __________,

curante dal 2003 del ricorrente, è specialista FMH in reumatologia e riabilitazione.

Il 12 febbraio 2007 (doc. XIVbis) egli ha presentato i dati soggettivi ed

oggettivi dell'assicurato, ha

analizzato la risonanza magnetica eseguita nell'ottobre 2006 individuando una discopatia moderata a livello L3-L4,

L4-L5 e L5-S1, con piccole ernie che non comprimono il midollo e le radici

nervose, modesta spondilartrosi accentuata a destra. Nella sua valutazione, lo

specialista ha diagnosticato una sindrome pan-vertebrale nell'ambito della diagnosi principale e su delle

alterazioni statiche e degenerative della colonna vertebrale, come pure una sindrome

dolorosa cronica tendenzialmente a carattere diffuso con componente fibromialgica.

In relazione a questa seconda sindrome, vi sono dei disturbi depressivi trattati con Saroten retard. Le

indagini cliniche eseguite hanno evidenziato dei dolori a carattere diffuso

alla palpazione della muscolatura ed alla presenza di quasi tutti i tender

points necessari per la diagnosi di una fibromialgia; inoltre, mostrano delle alterazioni

statiche della colonna vertebrale, con una certa limitazione della mobilità.

Questi elementi configurano una sindrome pan-vertebrale conosciuta da tempo. Le

discopatie a più livelli da L3 a S1, comunque di modesta entità, non spiegano a

suo dire in maniera esaustiva la sintomatologia invalidante dell'assicurato.

In conclusione, l'esperto ha proposto di continuare con la

terapia medicamentosa (Tilur retard, Saroten retard, Dafalgan) e con la

fisioterapia ambulatoriale. Ha poi aggiunto che "Per quanto riguarda la

problematica dell'incapacità

lavorativa e della rendita AI, i reperti clinici e radiologici sono tali da non

permettere di modificare a mio modo di vedere la decisione negativa da parte

dell'assicurazione invalidità

di attribuzione di una rendita al nostro paziente.".

Il dr. med. __________,

medico AI specialista FMH in medicina generale, il 10 giugno 2008 (doc. XVIbis)

ha esposto le sue considerazioni riassumendo i pareri del reumatologo dr. med. __________

e dello psichiatra dr. med. __________ ed ha valutato il referto del 12 luglio

2007 redatto dal reumatologo curante dr. med. __________. A mente del medico

SMR, quest'ultimo rapporto non

evidenzia una modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla valutazione peritale del dr. med. __________,

dato che già in occasione della perizia reumatologica esperita nel 2006 prevaleva

una problematica funzionale o somatoforme come evidenziato poi anche dallo

psichiatra dr. med. __________. L'indicazione della componente fibriomialgica evidenziata dal

reumatologo curante non permette comunque, sostiene il medico dell'AI, di rendere verosimile una modifica dello

stato di salute dell'assicurato,

anzi, conferma la prevalenza di una problematica con importante componente

somatoforme, ciò che ha in effetti portato il ricorrente ad essere valutato

anche dal lato psichiatrico.

Il medico SMR ha poi

criticato la riduzione del 25% della capacità lavorativa in attività adatte ammessa

dall'UAI. Riconoscendo all'assicurato, sulla base delle due perizie,

un orario ridotto del 20% per motivi psichiatrici e sempre del 20% per problemi

reumatologici, si ottiene un impedimento complessivo del 36%.

7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre

à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

8. Questo Tribunale, dopo attento esame degli atti all'inserto, ritenute le conclusioni a cui è

giunto il dr. med. __________ nella sua perizia del 16 febbraio 2006 – alla

quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza

citata (consid. 7) – e le considerazioni del 12 luglio 2007 rilasciate dal reumatologo

curante dr. med. __________, conferma le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato in ambito reumatologico.

Del resto, il medico

curante non ha contestato la valutazione peritale ma, nel suo parere, piuttosto

scarno nel suo insieme, riporta l'anamnesi soggettiva e personale dell'assicurato, riferisce dell'esito di una risonanza magnetica eseguita quattro mesi prima presso

un istituto radiologico - e di cui non è comunque stato allegato il referto - e

dà una breve valutazione complessiva delle sintomatologie riscontrate nell'insorgente. La sindrome pan-vertebrale dell'assicurato, comunque conosciuta da tempo

dallo specialista, si affianca alla sindrome dolorosa cronica a carattere

generalizzato con un aspetto di tipo fibromialgico, laddove sarebbero presenti

quasi tutti i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia.

A quest'ultimo proposito, un anno e mezzo prima il

perito aveva sottolineato che l'assicurato non presentava una sindrome algica diffusa di carattere

fibromialgico, dato che i dolori erano a quel momento limitati alla colonna

vertebrale (doc. AI 26-7).

Nell'analisi della risonanza magnetica eseguita nell'ottobre 2006, il dr. __________ ha

riscontrato che la colonna lombare mostrava delle discopatie a più livelli da

L3 fino a S1, che erano comunque di modesta entità tanto che, a suo stesso

dire, non spiegavano in modo esaustivo la sintomatologia invalidante del

ricorrente.

Ora, già il dr. __________

aveva osservato che gli esami radiologici e neuroradiologici eseguiti fino a

quel momento non avevano mostrato delle importanti alterazioni degenerative del

rachide lombare. Pertanto, il perito aveva concluso che i dolori cronici

lamentati alla colonna vertebrale potevano spiegarsi con lo sviluppo di una

sindrome del dolore cronico di natura somatoforme nell'ambito di un importante sviluppo ansioso-depressivo.

Pure il reumatologo

curante ha individuato nel luglio 2007 dei disturbi depressivi in relazione

alla sindrome dolorosa cronica a carattere generalizzato con aspetto fibromialgico.

Tutto ben considerato,

però, questo specialista ha concluso la sua valutazione affermando che non

vi sono riscontri clinici e radiologici per mettere in discussione la decisione

dell'UAI, definita dal dr. __________

erroneamente "negativa", dato che il 13 marzo 2007 è stata assegnata

al ricorrente una rendita AI di un quarto.

Ora, secondo il TCA, che è supportato nelle sue deduzioni anche

dal parere del medico SMR, le conclusioni a cui sono giunti entrambi i

reumatologi sono essenzialmente simili, nel senso che ad un anno e mezzo di

distanza da ciascun parere non sembra esserci stato un peggioramento documentato

delle condizioni di salute dell'insorgente. Inoltre, il curante nemmeno si è pronunciato sul grado

di abilità lavorativa dell'assicurato

né nella precedente attività né in altre più idonee al suo stato di salute. Egli

ha (solo) affermato che la documentazione medica a disposizione non è tale da

permettere di modificare la decisione (negativa) dell'UAI.

Tutto ben considerato,

quindi, da un punto di vista reumatologico, vanno confermate le conclusioni

peritali, secondo cui dall'ottobre

2003 l'assicurato era inabile

al lavoro nella misura del 40% nella precedente attività quale operaio edile,

mentre dal giugno 2004 era incapace ad eseguire delle altre attività medio-leggere

nella misura del 20% (doc. AI 26/9-10).

In conclusione,

dunque, d'avviso del TCA, l'aspetto reumatologico dell'affezione dell'assicurato

è stato sufficientemente chiarito.

Per

questo motivo, la richiesta di un'ulteriore perizia reumatologica formulata dal ricorrente (doc. III

pag. 5) va disattesa.

A

tal proposito va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

Considerandi

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

9.

Per

quanto riguarda l'aspetto

psichiatrico, dagli atti di causa risulta quanto segue.

Questo Tribunale

constata che l'assicurato è

stato ricoverato presso l'Ospedale

__________ di __________ dal 12 al 28 luglio 2004 (doc. Cassa malati 1-19) per

sindrome ansiosa-depressiva e lombalgia cronica con discopatia L4-L5 con lieve

protrusione medio-laterale a sinistra senza contatto radicolare.

Lo psichiatra dr. med.

__________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha seguito il ricorrente

anche durante il suo soggiorno presso il summenzionato nosocomio, nel suo

rapporto medico del 7 marzo 2005 (doc. AI 17) ha riferito che da quando l'ha in cura, ossia dal 30 giugno 2004, era

presente una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva in

seguito a problemi organici-socio-familiari, la quale limitava l'assicurato nella sua capacità lavorativa

nella misura del 20-30%. Lo stato di salute era stazionario e dipendeva, già

allora, dall'evoluzione delle

sue patologie organiche e dalla sua situazione generale.

La perizia esperita il

5.

aprile 2006 (doc. AI 29) dal dr. med. __________ ha stabilito che l'attività di manovale precedentemente

esercitata dall'insorgente

poteva essere potenzialmente ancora praticabile nella misura del 75%, ovvero

per sei ore e mezza al giorno. Il perito ha riscontrato una diminuzione della

capacità di lavoro del 20% dal giugno 2004.

In particolare, il

parere dello psichiatra è molto approfondito e completo. Dal profilo

psichiatrico, l'esperto ha accuratamente

esaminato l'assicurato ed ha

stabilito che l'assicurato era

in grado di svolgere altre attività manuali prive di responsabilità verso terzi

nella misura dell'80%, ossia

per 6 ore e mezza/sette ore. Quindi, la sua incapacità lavorativa rimaneva del

20%.

Dal canto suo, il

ricorrente non ha invece minimamente messo in dubbio le conclusioni del perito.

Non ha mai prodotto un certificato di un medico psichiatra successivo né al

referto del 24 aprile 2006 e neppure alla decisione del 13 marzo 2007 dell'UAI. Nemmeno durante l'istruttoria davanti a questo Tribunale l'assicurato ha fornito indicazioni

supplementari in ambito psichiatrico.

La sola affermazione del

reumatologo curante – peraltro sia di carattere generale sia rilasciata ben quattro

mesi dopo la resa della presa di posizione formale dell'Amministrazione - secondo cui in relazione

alla sindrome dolorosa con aspetto di tipo fibromialgico vi sono dei disturbi

depressivi trattati con Saroten retard, non è certo sufficiente, di per se

stessa, per mettere in discussione le conclusioni complete, convincenti ed

esaurienti del perito psichiatra.

10.

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le argomentazioni

dei periti in reumatologia ed in psichiatria che hanno sia incontrato personalmente

l'assicurato il 16 febbraio 2006 rispettivamente il 5 aprile 2006, sia preso

visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente, dalla Cassa malati e dall'Ufficio AI. Le conclusioni di questi

esperti possono quindi essere definite chiare, complete ed attendibili.

Pertanto, vanno

condivise le considerazioni degli esperti secondo i quali dal giugno 2004 il

ricorrente va considerato abile al lavoro nella misura dell'80% in attività medio-leggere tanto dal profilo

reumatologico quanto psichiatrico (docc. AI 26-10 e 29-8).

11.

Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute

subìto dal ricorrente dal profilo economico.

Accertata dal medico

SMR __________ (doc. AI 32) una capacità lavorativa globale del 75% (nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, sebbene

il perito psichiatrico abbia stabilito nel 20% il grado di incapacità

lavorativa così come il perito reumatologo) in attività leggere adeguate, con

rapporto del 1° dicembre 2006 (doc. AI 34) la consulente in integrazione

professionale, per la determinazione del grado d’invalidità, ha utilizzato il

consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il

danno alla salute quale manovale edile (reddito da valido) con quello

risultante da un'attività leggera

non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido).

Visto che la

giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 4), il

TCA, tenuto conto del disposto

di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2004,

come del resto riconosciuto dall’UAI (doc. AI 35) e non contestato dall'assicurato.

Riguardo al reddito

da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di

ricorso, l'UAI (doc. AI 35-1) ha

quantificato il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto percepire da sano, secondo quanto dichiarato dall’ex datore di

lavoro nel questionario del 4 febbraio 2004 (doc. Cassa malati 1-26), in Fr.

58'019.- (Fr. 4'463.- x 13

mesi).

12.

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75,

che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti

in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il

reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, anni

di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno

in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il

livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come

una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

13.

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12

ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni della Svizzera.

In un’altra sentenza

del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”.

Alla luce di questa

chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole

per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.),

il reddito da invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato

dal TCA in applicazione dei

valori nazionali (Tabella TA1) e non regionali (Tabella TA13).

In merito a questo

cambiamento, ancora di recente (il 23 aprile 2008 con STF 8C_399/2007 consid. 7)

la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a

questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per

scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)".

Recentemente, con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza

federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il

salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Nella citata sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l'adeguamento

va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre

2007).

14.

Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante

il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV

Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde ad

un importo di Fr. 55'056.- (Fr. 4'588.- x 12 mesi).

Riportando questo dato

su 41,6 ore settimanali computabili nel 2004 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,

I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:

La Vie économique, 6-2008, pag. 90), il salario lordo medio ammonta a

Fr. 4'771,52 mensili (Fr. 4'588.- : 40 x 41,6) oppure a Fr. 57'258.-

per l'intero anno 2004, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

L'assicurato, quale manovale nel settore

edile presso la ditta __________, avrebbe guadagnato nel 2004 Fr. 58'019.- all'anno (cfr. consid. 11) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti a

Fr. 4'835.- al mese (Fr. 58'019.- : 12).

Tale reddito si situa,

per ragioni estranee all'invalidità,

sotto la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al

100% nel 2004 da un uomo (cioè Fr. 60'266.- all'anno rispettivamente Fr. 5'022.- al mese: cfr. Tabella TA1 punto 45 “costruzione”, livello di

qualifica 4: Fr. 4'829.- x 12

mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 57'948.- ma che, riportato

su 41,6 ore/settimana per un tempo di lavoro medio esigibile nel 2004, dà un

importo di Fr. 60'265,92, quindi superiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato).

Più precisamente, il

salario che il ricorrente avrebbe percepito la-vorando a tempo pieno presso la

summenzionata azienda è inferiore del 3,70% ([Fr. 60'266.- – Fr. 58'019.-] x 100 : Fr.

60'266.-) a quello

statistico svizzero di quel preciso settore professionale.

Sono perciò realizzati

i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido che RI

1.

avrebbe potuto realizzare nel 2004 lavorando a tempo pieno in un'altra attività confacente al suo stato di

salute, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del

20.

febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

Visto quanto precede,

il reddito statistico da considerare ammonta pertanto a Fr. 55'140.- (Fr. 57'258.- - [Fr. 57'258.- x 3,7 : 100]).

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,

cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione

percentuale del salario statistico medio.

Nella presente

evenienza, l'UAI ha applicato

una riduzione del 15% (5% per attività leggere e 10% per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari, come un lungo periodo di inattività e

potenziale difficoltà di adattamento al nuovo posto di lavoro, un cambiamento

professionale dovuta all'esperienza

di lavoro maturata presso un unico datore di lavoro da quando l'assicurato è in Svizzera).

Alla luce della

giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1960 (non anziano), la sua nazionalità,

la scolarità e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute (medio-leggera) nella

misura del 75% (nell'ipotesi ad

esso più favorevole), il TCA

non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che

si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Visto quanto precede,

la riduzione del 20% proposta dall'insorgente non può essere ritenuta.

Partendo quindi da un

salario da invalido rivalutato di Fr. 55'140.- e ritenuta un'esigibilità

del 75% in altre attività (cfr. consid. 11), ammettendo una riduzione del 15%

per circostanze personali, nell'anno 2004 il reddito ipotetico da invalido

del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 33'084.- ([Fr. 55'140.- x 75 : 100] - [Fr. 55'140.- x 15 : 100]).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 58'019.- corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004, emerge un'incapacità al guadagno pari al 42,98 ([Fr. 58'019.- - Fr. 33'084.-] : Fr. 58'019.- x 100) che deve essere arrotondata al 43% (DTF

130.

V 121).

44112.

L'Ufficio

AI stesso, giungendo ad un grado d'invalidità del 39,92%, ha concesso al ricorrente

una rendita AI del 40%.

In concreto, anche se

si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, una riduzione personale del

20% a fronte di un'esigibilità

sempre del 75%, la soluzione proposta dal ricorrente non gioverebbe, poiché la

perdita di guadagno si attesterebbe al 47,73%, dandogli diritto ad un quarto di

rendita come tutt'ora.

Neppure la (generosa) riduzione

massima consentita dalla giurisprudenza federale, tenuto conto di un'esigibilità lavorativa dell'80% come stabilito dai periti interpellati

dall'UAI, porta l'assicurato a raggiungere il grado d'invalidità del 50% necessario per potere

pretendere – come il ricorrente sostiene - una mezza rendita di invalidità.

15.

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso di invalidità del 43%, questo Tribunale non può che confermare il diritto ad un quarto

di rendita stabilito dall'Amministrazione

con la decisione del 13 marzo 2007 in funzione dell'art. 28 cpv. 1 LAI.

Il ricorso va dunque respinto.

Al riguardo è comunque

utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla

valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti

intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04

dell’8 novembre 2005).

Un eventuale

aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può,

se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF

I 560/05 del 31 gennaio 2007).

16.

Il

ricorrente ha chiesto di far esperire sia una perizia reumatologica in

relazione alla fibromialgia di cui sarebbe affetto, sia ulteriori accertamenti

neurologici (doc. III punti 8 e 10).

Questo TCA, alla luce del convincente rapporto

medico del dr. med. __________ e delle evidenziate affermazioni del curante dr.

__________, come già indicato ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

e rinuncia all'allestimento di altre

perizie (cfr. a questo proposito, la STF U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.

3.

).

17.

Contestualmente

al ricorso, l'assicurato ha

formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Di principio, anche se

un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

Il diritto all'assistenza

giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad

ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità

di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad

art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.

6.

cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale,

la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza

giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b;

Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61

N. 86, pag. 626).

Le tre condizioni cumulative

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono adempiute qualora

l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente

si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole

(STF del 7 maggio 2007, I 134/06; STF del 12 febbraio 2007, I 562/05; STFA del

23.

maggio 2002, U 234/00; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e

riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120

Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a; Kieser,

op. cit., art. 61 N. 88 segg.).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all’art. 21 cpv. 2 LPTCA secondo cui la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I criteri posti nella

legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni

sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA del 28 novembre

2000, I 396/99).

In particolare, il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF del 12 febbraio 2007, I

562/05; DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi

citata; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi

di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto,

alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari, completi

e dettagliati rapporti allestiti dai periti in ambito reumatologico e

psichiatrico su incarico dell'UAI.

Formulando ugualmente ricorso con l'aiuto di un legale, ma non apportando novità particolari o specifici

mezzi di prova (in particolare documentazione medica) atti a contrastare la

presa di posizione dell'Amministrazione,

l'assicurato non aveva sin da

subito alcuna chance di successo.

Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.

18.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1’000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è

respinta.

3. Le

spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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