32.2007.137
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30 maggio 2008Italiano18 min
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Numero d'incarto:
32.2007.137
Data decisione, Autorità:
30.05.2008, TCA
Titolo:
Revisione di una rendita AI (non concessa).Nuova domanda AI.Tra la decisione impugnata e la nuova domanda è trascorso appena un mese e mezzo.Il certificato medico allegato non attesta un peggioramento rilevante del grado d'invalidità tanto da influire sulla perdita di guadagno.Non entrata in materia
NON ENTRATA IN MATERIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 87 cpv. 3 LAI
art. 87 cpv. 4 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.137
TB
Lugano
30 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
Fatti
A. RI
1, nato nel 1958, il 9 luglio 2001 ha postulato l'assegnazione di una rendita d'invalidità per dolori lombardi, problemi al ginocchio destro,
obesità ed artrite diffusa (doc. AI 6).
Nell'ambito degli accertamenti medici ed
economici del caso, il 16 giugno 2006 (doc. AI 56) l'Ufficio assicurazione invalidità ha ordinato all'assicurato di sottoporsi ad un
provvedimento d'integrazione,
ossia ad un accertamento professionale della durata di 4 settimane presso il
Centro d'osservazione BEFAS di __________,
a partire dal 9 ottobre 2006. Diffidato il 3 ottobre 2006 (doc. AI 72) dall'UAI a recarvisi anche se in presenza di un
certificato medico che attestava che il paziente (soggettivamente) non era
trasportabile (doc. H), giunto in loco accompagnato dalla ex moglie l'assicurato si è sottoposto ad un
accertamento medico e poi è rientrato a casa, non essendo né d'accordo né in grado di fermarsi da solo
presso questo centro per 4 settimane (doc. D).
B. Sulla
scorta del rapporto allestito dal BEFAS che ha sottolineato l'indisponibilità dell'assicurato a sottoporsi a degli
accertamenti professionali, riferendosi all'art. 10 LAI il 19 ottobre 2006 (doc. AI 76) l'UAI ha proposto di non assumersi i
provvedimenti professionali né di erogare una rendita d'invalidità all'interessato.
Con decisione del 1°
dicembre 2006 (doc. AI 78-1) l'UAI
ha respinto la richiesta di prestazioni confermando la citata presa di
posizione. A suo dire, il rientro a casa il giorno stesso dell'arrivo al Centro dopo la visita del medico
BEFAS, ha significato che dal lato medico è stato accertato che non v'era alcun motivo che impediva l'assicurato di effettuare l'accertamento professionale ordinato. Oltre
a ciò, ritenuto come il termine di 30 giorni per l'inoltro delle osservazioni non poteva essere prorogato, l'Amministrazione ha invitato il
patrocinatore dell'assicurato a
produrre nell'ambito di una
nuova richiesta la documentazione medica aggiornata di cui ha accennato in sede
di osservazioni.
C. Così
il 18 gennaio 2007 (doc. AI 79), trasmettendo in allegato il rapporto del dr.
med. __________ del 16 gennaio 2007 (doc. AI 79-2/3), l'assicurato ha implicitamente formulato una nuova richiesta di prestazioni.
Tuttavia, secondo l'Ufficio assicurazione
invalidità, questo nuovo certificato non fa valere nessun elemento medico
oggettivo a comprova di un cambiamento dello stato di salute dell'assicurato con influsso o possibile
influsso sulla sua capacità lavorativa. Ha pertanto deciso il 12 marzo 2007
(doc. A) di non entrare nel merito della richiesta di prestazioni.
D. Con
ricorso del 27 aprile 2007 (doc. I) l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato da un lato l'esperimento di una perizia specialistica multidisciplinare con
attinenza agli ambiti reumatologico ed ortopedico, d'altro lato il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Riferendosi alle conclusioni
tratte dal medico BEFAS che l'ha
visitato nell'ottobre 2006,
secondo cui ci sarebbe stato un forte peggioramento dei dolori dal profilo
reumatologico, il ricorrente ha sostenuto di non potere svolgere a tempo pieno
neppure delle attività leggere, come quelle generiche di ufficio, motivo per il
quale si giustifica la concessione di una rendita intera.
E. L'Ufficio assicurazione invalidità ha
risposto negativamente il 14 maggio 2007 (doc. III), ribadendo che dagli atti
prodotti non risulta sufficientemente verosimile un peggioramento dello stato
di salute dell'insorgente, così
come richiesto dall'art. 87
cpv. 4 OAI.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di
prova (doc. V).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
Considerandi
2.
Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento
dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1°
gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel
merito
3.
Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se tale condizione non
è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117.
V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR
2002.
IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in
der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag.
84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109.
V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire
sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non
tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28
cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione
invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,
rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.
38.
consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
Nella sentenza
pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato
non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta
essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente
domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione,
facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici,
non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130.
V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.
1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va
applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il
nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8
marzo 2006).
4.
In
concreto, l'assicurato sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto
accertato in occasione della procedura sfociata nella decisione del 1° dicembre
2006.
(doc. AI 78), abbia subìto un peggioramento che necessita
di essere ulteriormente indagato mediante una perizia pluridisciplinare. Con
la predetta decisione l'Amministrazione gli ha negato l'attribuzione di una
rendita, poiché dal lato medico è stato accertato che non v'era alcun motivo
che impediva al ricorrente di effettuare l'accertamento professionale ordinato,
ciò che ha comportato l'applicazione dell'art. 7 LAI (e non dell'10 LAI come
erroneamente sostenuto dall'UAI) e quindi il rifiuto della concessione di una
rendita d'invalidità.
A sostegno della
fondatezza della sua nuova domanda, l'assicurato ha trasmesso all'UAI il parere allestito il 16 gennaio 2007 (doc. AI 79) dal dr. med.
__________ a seguito della visita medica effettuata quello stesso giorno,
rapporto che il ricorrente aveva preannunciato all'Amministrazione, ma di cui ancora non disponeva nel periodo di 30
giorni durante i quali poteva inoltrare le proprie osservazioni al progetto di
decisione del 19 ottobre 2006 (doc. AI 76).
Vista questa
circostanza, è stata l'Amministrazione
a suggerire all'assicurato di ripresentare
un'ulteriore richiesta
corredata dalla necessaria documentazione medica, ciò che l'interessato ha concretizzato con l'invio, il 18 gennaio 2007, del summenzionato
certificato medico alla base della nuova domanda, oggetto della decisione di
non entrata in materia qui in esame.
5.
Il
TCA rileva innanzitutto che all'epoca del rifiuto della chiesta rendita di
invalidità, l'Amministrazione si è essenzialmente fondata sulle conclusioni
della perizia eseguita il 6 aprile 2005 (doc. AI 48-3) dal dr. med. __________,
malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, medicina manuale, e sul
rapporto peritale del 26 gennaio 2006 (doc. AI 53) del dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. Sulla scorta di questi pareri,
vista la complessità del danno alla salute dell'assicurato e data la difficoltà
di configurare un'attività esigibile sufficientemente presente sul territorio,
la consulente in integrazione professionale ha chiesto che l'interessato fosse
sottoposto ad un mese di accertamento della sua capacità lavorativa presso l'apposito
Centro BEFAS di __________ (doc. AI 55). Scopo di questo accertamento era l'individuazione
di attività semplici e ripetitive esigibili dall'assicurato nella misura dell'80%,
ritenuta dal maggio 2005 un'inabilità lavorativa del 20% dal profilo psichico.
Con certificato medico del 25 settembre
2006.
(doc. AI 68-2), l'assicurato ha comunicato all'Ufficio assicurazione
invalidità la sua indisponibilità a recarsi ad __________ per il 9 ottobre
2006, chiedendo la fissazione di una nuova data. Eseguiti alcuni accertamenti
direttamente presso il medico curante, il 3 ottobre 2006 (doc. AI 72) l'UAI ha
diffidato l'assicurato, intimandogli di presentarsi come convenuto il 9 ottobre
2006.
presso il Centro BEFAS, pena l'emanazione di una decisione sulle
conseguenze derivanti dall'art. 21 cpv. 4 LPGA, ovvero circa il comportamento
dell'assicurato di non sottoporsi spontaneamente ad una cura o ad un provvedimento
d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole
miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno.
Il giorno previsto il ricorrente si è
presentato ad __________ accompagnato dalla ex moglie ed è stato esaminato dal
medico, il quale ha diagnosticato un forte peggioramento della malattia e dei
dolori alla schiena ed alla spalla come pure la parvenza di una stanchezza
generalizzata. Durante la visita, l'assicurato riusciva ad alzarsi, sedersi e
chinarsi soltanto a fatica e lentamente, sebbene sia riuscito autonomamente a
svestirsi rispettivamente a rivestirsi, comprese le calze e le scarpe. Entrambe
le ginocchia non presentavano versamenti di liquidi, mentre v'erano indicazioni
di leggeri disturbi nei settori del braccio e della gamba sinistri. D'avviso
del medico del BEFAS, c'era un forte peggioramento dei dolori esistenti dal
profilo reumatologico. Non condividendo né l'idea stessa né l'obbligo di
permanere in questo Centro per il necessario accertamento professionale
ordinato dall'Amministrazione cantonale, l'assicurato se ne è andato senza
nemmeno volere ascoltare le spiegazioni fornite dagli specialisti del Centro
riguardo alla necessità di questo esame ed è rientrato subito al suo domicilio.
Unitamente alla circostanza che dal
lato medico è stato così accertato che non v'era alcun motivo che impediva al
ricorrente di sottoporsi a questo esame professionale, questo suo atteggiamento
ha comportato l'emanazione della decisione del 1° dicembre 2006 (doc. AI 78) con
la quale, in applicazione dell'art. 7 LAI, l'UAI ha rifiutato di erogargli una
rendita d'invalidità.
Questa decisione è cresciuta
incontestata in giudicato.
6.
Contestualmente
alla decisione del 1° dicembre 2006, l'Amministrazione ha osservato che l'assicurato
avrebbe potuto produrre, insieme ad una nuova richiesta di prestazioni, la
documentazione medica che avrebbe di lì a poco raccolto non appena si fosse
sottoposto ad un nuovo esame reumatologico atto, a dire dell'assicurato, a
comprovare la sua impossibilità di svolgere le necessarie mansioni per vivere
da solo un mese presso il predetto Centro d'accertamento professionale.
Il rapporto medico del 16 gennaio 2007 (doc.
B) redatto dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, ha posto la diagnosi
di gonartrosi bilaterale con versamenti recidivanti, lombalgie su turbe
statico-degenerative e discopatie, periartropatia scapolo-omerale sinistra.
Dopo avere esposto l'anamnesi
soggettiva e storica dell'assicurato, il medico ha rilevato che quest'ultimo
"è limitato essenzialmente per problemi alla schiena con una
caricabilità molto limitata e alle ginocchia con un perimetro di marcia molto
limitato. Ha gonfiori recidivanti alle ginocchia che vengono regolarmente punzonate
ed infiltrate con derivati cortisonici. Assume fans ed antidolorifici. Nel
resto dell'anamnesi niente in favore di un reumatismo
generalizzato o malattia infiammatoria". Presentato lo status del
paziente, lo specialista ha poi discusso il caso evidenziando una poli-patologia
osteo-articolare rilevante già da diversi anni, così pure una periartropatia
scapolo-omerale sinistra tuttavia ora in secondo piano. Oltre ai problemi
lombari, il medico ha riscontrato – esistenti da 5-6 anni – dei dolori alle ginocchia
a causa di gonartrosi bilaterale e versamenti a ripetizione, che il giorno della
visita si sono manifestati in maniera importante al ginocchio sinistro, con
conseguente punzonatura e prelievo di 45 ml di liquido d'origine meccanica e
senza cristalli. "Per una valutazione corretta del caso rifarò venire
il paziente con i documenti radiologici e bisognerà escludere una malattia
reumatica infiammatoria anche se appare poco probabile. Dal punto di vista
delle attività lavorative, viste la poli-patologia ed in particolare l'importanza
della problematica al livello delle ginocchia con versamenti cronici su cui terapie
medicamentose e chirurgiche non potranno avere che pochi effetti, risultano
essere limitate anche in un'attività leggera. In effetti
possibile (e neanche in misura totale) sarebbe unicamente un'attività
d'ufficio, cosa praticamente impossibile visto la scolarità del paziente.".
Ora, vista la nuova documentazione
prodotta, consistente in un unico rapporto medico di due pagine che espone la
diagnosi, lo status ed una discussione sulle condizioni di salute del paziente,
questo TCA ritiene che la situazione reumatologica dell'assicurato non abbia
subìto una modifica rilevante tale da potere giustificare l'introduzione della
nuova domanda del 18 gennaio 2007 giusta l'art. 87 cpv. 4 OAI in connessione
con l'art. 87 cpv. 3 OAI. Infatti, determinante per potersi pronunciare su tale
mutazione è il periodo intercorso fra la decisione del 1° dicembre 2006, che si
era basata sulle perizie dei dottori __________ e __________, e la
presentazione della nuova domanda avvenuta il 18 gennaio 2007, la quale era accompagnata
dal rapporto medico del dr. __________.
A mente di questo Tribunale, in questo
lasso di tempo di solo un mese e mezzo non si sono realizzate le premesse per
potere ammettere che vi sia stato un peggioramento importante delle
condizioni di salute del ricorrente.
Prova ne è che dal profilo
reumatologico, il parere del medico curante ricorda gli antefatti ed espone la
situazione (stato nel gennaio 2007), evidenziando un importante versamento al ginocchio
sinistro che ha dovuto essere punzonato. Questo inconveniente, tuttavia, era
già conosciuto ed era già stato preso in considerazione dallo specialista __________
nella sua perizia del 2005 (doc. AI 48-9), il quale aveva dato atto che la
situazione clinica era peggiorata rispetto al suo precedente parere reso due
anni prima e ne aveva tenuto conto nella sua valutazione conclusiva, in cui era
giunto comunque ad ammettere un'abilità lavorativa normale per un lavoro consono
alle sue condizioni attuali.
Altre particolarità cliniche non sono
state rilevate dal curante, il quale ha in sostanza riscontrato le stesse
limitazioni osservate nelle precedenti perizie fatte esperire dall'UAI. Anzi,
il dr. med. __________ ha rimarcato che "Nel resto dell'anamnesi
niente in favore di un reumatismo generalizzato o malattia infiammatoria".
Infine, non può non essere evidenziato
che il ricorrente, nella nuova domanda di prestazioni, neppure ha accennato
alla questione psichica, che in passato l'aveva reso inabile a qualsiasi lavoro
nella misura del 20%.
7.
Esaminato
il nuovo certificato medico prodotto, questo Tribunale
deve concludere che l'assicurato non ha reso verosimile una modifica rilevante
delle sue condizioni di salute.
Va rammentato che,
nell'ambito dell'art. 87 OAI, è sufficiente rendere
verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen im Sinne
des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis
nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit
Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind
vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern
1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525
Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit
der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung
eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten
rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch
wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender
Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen
lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten
Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob
die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und
dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen
stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10
consid 1c/aa).
In concreto, la certificazione medica versata
agli atti non contiene elementi idonei a far ritenere come attendibile, con
riferimento alla componente reumatologica, una modifica rilevante delle
circostanze, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo -
peggioramento intervenuto successivamente alle constatazioni mediche effettuate
nell'aprile 2005 e poste alla base della precedente procedura amministrativa
sfociata nella decisione negativa del 1° dicembre 2006.
Questo Tribunale deve quindi concludere
che RI 1 non ha reso verosimile che dal 1° dicembre 2006 al 18 gennaio 2007 non
poteva provvedere a se stesso poiché la sua incapacità lavorativa si era
modificata in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art.
87.
cpv. 3 e 4 OAI.
Di conseguenza, è a giusta ragione che
l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni
presentata dall'assicurato il 18 gennaio 2007.
La decisione impugnata va confermata ed
il ricorso respinto.
8.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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