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Decisione

32.2007.139

Domanda di una rendita d'invalidità a causa di patologie psichiche respinta poiché nel caso concreto non sono soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza

16 maggio 2008Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nato nel __________, il 29 novembre 2004 ha postulato l’assegnazione di una

rendita d’invalidità a causa di una depressione e di una frattura terzo

prossimale dell’omero DX (doc. AI 5-5).

Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 28 marzo 2007,

l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita AI dal 1° agosto 2005 al

30 giugno 2006 (tre mesi dopo la visita medica di chiusura del medico della __________)

per l’inabilità lavorativa dovuta a “cause infortunistiche” e negato ulteriori

prestazioni poiché l’interessato, affetto da una psicopatologia riferibile a

dipendenza da sostanze alcoliche, è da considerare abile al lavoro in misura totale

sia nell’attività precedentemente svolta di radioelettricista, sia in altre attività

idonee. Nella citata decisione l’UAI ha rammentato che l’inabilità lavorativa

ha avuto inizio il 9 febbraio 2004 per cause extrainfortunistiche, che il 26

agosto 2004 l’assicurato, cadendo, si è procurato la frattura dell’omero

destro, che il 28 aprile 2005, mentre persisteva la precedente inabilità, si è

verificato un nuovo infortunio con ferimento in zona toracica e che l’interessato

dal 9 febbraio 2004 al 25 agosto 2004 ha beneficiato di indennità giornaliere

al 100% versate dall’assicuratore malattie del proprio datore di lavoro, dal 26

agosto 2004 al 29 gennaio 2006 di indennità della __________ e di cassa malati

per inabilità al 100% ed infine dal 30 gennaio 2006 al 31 luglio 2006 delle

sole indennità della __________ poiché il diritto ad indennità giornaliere in caso

di malattia si è estinto il 29 gennaio 2006.

B. Contro

questa decisione l’assicurato è tempestivamente insorto e, dopo aver elencato

le patologie di cui ritiene di essere affetto, ha chiesto di poter essere

sottoposto ad una visita presso l’Ospedale __________ di __________ al fine di

“arrivare al giusto riscontro dei fatti e trarne una definitiva conclusione”

(doc. I).

C. Con

risposta del 16 maggio 2007 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. IV).

D. Pendente

causa l’insorgente ha ribadito le sue richieste, affermando in particolare che

la sindrome da depressione è tutt’ora esistente e non deriva da abuso da sostanze

etiliche bensì da una causa complessa. Dopo aver indicato che “non ho potuto

adire alla diagnosi del dr. __________, in quanto la stessa mi è stata

rifiutata”, l’insorgente ha affermato che il danno alla salute fisica

(schiena in particolare) non è mai stato valutato poiché non è stato visitato

da medici del servizio AI (doc. VI e seguenti).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1

LPTCA.

nel

merito

Considerandi

2.

Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al

1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono

applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento

al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

3.

Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità

anche dopo il 30 giugno 2006. Non contestato è invece il periodo dal 1° agosto

2005.

al 30 giugno 2006 durante il quale all’interessato è stata riconosciuta

una rendita intera a causa dell’inabilità lavorativa derivante dagli infortuni

subiti nell’agosto 2004 e nell’aprile 2005.

4.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit

suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31

dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono

invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%

o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore

in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,

pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza

citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2°; DTF 114 V 313 consid. 3a).

5.

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984.

pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128, cfr anche sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

“ (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30

giugno 2004 nella

causa W., I 166/03, consid. 3C)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

Occorre

qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo,

l’abuso di consumo di medicamenti come pure la tossicodipendenza non possono di

per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.

L’assicurazione

AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un

infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno

alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa

stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 268 consid.

3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7

consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità).

6.

In

concreto dagli atti emerge innanzitutto che l’interessato è stato degente dal 5

dicembre 2003 al 15 dicembre 2003 e dal 22 marzo 2004 al 5 aprile 2004 presso

la Clinica __________ per una “sindrome depressiva ricorrente” e

“etilismo cronico” (doc. 13-1). Da un rapporto medico del 20

dicembre 2003 del dr. med. __________, specialista FMH medicina interna,

relativo alla prima degenza, risulta la diagnosi di “sindrome da dipendenza

alcolica, uso dannoso con pre-delirio” ed “epatopatia etilica steatosica”

e le diagnosi collaterali di “sindrome depressiva con tratti ansiosi” e

“sindrome di dipendenza da nicotina” (doc. 13-4). Il medico ha

evidenziato, nell’anamnesi, che l’insorgente è stato ricoverato “a causa

dell’aggravamento di una sintomatologia depressiva associata ad un aumentato

consumo di bevande alcoliche con tachicardia, insonnia e tremori corporei.

All’origine di questa situazione vi sarebbe una situazione conflittuale con la

moglie. Il paziente soffre di una sindrome di dipendenza alcolica da molti

anni, già oggetto di ripetuti tentativi di disintossicazione con anche un lungo

soggiorno a __________. E’ seguito regolarmente da una operatrice dell’__________

[….]”. Il dr. med. __________ ha inoltre evidenziato come l’interessato “ha

dunque presentato una recidiva di grave abuso etilico sullo sfondo di una

sintomatologia ansio-depressiva esacerbata da una situazione conflittuale con

la propria moglie. All’entrata il paziente presentava dei sintomi di

pre-delirio con importante nervosismo, diaforesi e tachicardia. Veniva dunque

intrapresa una cura disintossicante da bevande alcoliche con l’ausilio di Seresta

perorale fino a 180 mg al giorno. La sintomatologia depressiva veniva peraltro

curata con Seropram a dosaggio crescente con netto beneficio. Una ecografia

addominale mostrava una epatopatia steatosica compatibile con un abuso cronico

di etile.” (doc. AI 13-4).

A

proposito della seconda degenza il dr. med. __________, specialista FMH medicina

interna, ha diagnosticato un etilismo cronico, affermando che l’insorgente “si

è presentato in Clinica altamente bevuto, ha tuttavia accettato di buon grado

le cure prescritte.” e che “abbiamo ripetutamente insistito con il” ricorrente

“affinché egli si recasse a __________” (doc. AI 13-6).

Il

26.

agosto 2004 il ricorrente, cadendo nel bagno di casa sua, si è procurato una

frattura pluriframmentaria dell’omero a destra che ha comportato un’incapacità

lavorativa del 100%. Il dr. med. __________ ha indicato che “per una

valutazione della percentuale di capacità residua è difficile ancora

pronunciarsi in quanto non ha terminato il ciclo completo del programma di

fisioterapia necessario per una ripresa funziale della spalla. Certamente, non

sarà più abile a svolgere delle attività dove deve alzare e portare oggetti di

peso superiore ai 5 kg. Inoltre sarà da evitare un’attività con il braccio al

di sopra dell’orizzontale. Quindi si presuppone che per quanto riguarda la spalla,

potrà svolgere un’attività con le braccia accostate al tronco o dei lavori a

tavolino.” (doc. AI 15-1/2, cfr. anche doc. AI 1-2)

Nel

corso del mese di dicembre 2004 l’insorgente è stato visitato dalla dr. med. __________,

FMH psichiatria-psicoterapia, su incarico dell’assicuratore malattie che

versava le indennità di perdita di guadagno.

La

specialista, posta la diagnosi di sindrome depressiva grave, senza sintomi psicotici

(ICD-10 F 32.2) e uso dannoso di sostanze alcoliche (ICD-10 F 10.01) a scopo

ansiolitico (automedicazione), ha affermato che le cause della patologia

depressiva sono da ricercare in difficoltà famigliari, coniugali e lavorative.

“Le sofferenze attuali del paziente sono ansia, disforia, astenia, facile esauribilità,

apatia, abulia, anedonia, insonnia, facile irritabilità e nervosismo, ritiro

sociale. Lo stato attuale è caratterizzato da un quadro depressivo grave e

conclamato caratterizzato da una sindrome apatico, abulica, astenia, anedonica.”

(doc. AI 12-7)

La

specialista ha poi affermato:

"

Si tratta di una paziente che da 1

anno e mezzo circa presenta una patologia psichiatrica, caratterizzata

inizialmente da un importante sindrome ansiosa, con facile irritabilità e

nervosismo, complicatasi nel corso dell’ultimo da un quadro depressivo, con

sindrome apatico, abulica, astenia, anedonica, disturbi cognitivi in

particolare disturbi dell’attenzione e della concentrazione imputabili al

quadro ansioso depressivo.

Il paziente da anni fa uso dannoso di sostanze

alcoliche. Tale uso era peggiorato nel corso dell’ultimo anno e mezzo in

relazione all’aumento della quota d’ansia (il paziente utilizza l’alcool a

scopo terapeutico, ansiolitico). Attualmente fa uso di sostanze alcoliche solo

durante i pasti con moderazione.

Alla base dell’attuale stato depressivo vi è una

situazione personale/famigliare estremamente difficile e sofferta: dal gennaio

scorso il paziente e la moglie vivono in uno stato di separazione di fatto. Il

paziente sarebbe stato invitato dalla moglie ad uscire di casa, lo stesso

continua a mantenere economicamente la moglie e la figlia, (figlia di cui da un

anno non ha più contatti). Non è riuscito a superare la fine del proprio matrimonio.

Due tentativi di ricominciare la relazione, a detta del paziente, sono rapidamente

falliti, per un atteggiamento di ipercontrollo e di “rigidità” da parte della

moglie.

Da circa un mese la moglie ha iniziato le pratiche

per la separazione legale dal marito, fatto questo vissuto come fallimento

personale grave ed inaccettabile.

Il paziente si vergogna di vivere fuori dal

domicilio coniugale, si sente continuamente in colpa rispetto alla moglie e

alla figlia, non riesce a rielaborare tale fallimento.

La depressione attuale è anche in relazione a

difficoltà di ordine lavorativo; in particolare nel corso degli ultimi 2 anni,

secondo il vissuto del paziente, in relazione al cambio di gestione e di

strutturazione dell’__________ in cui lavora, sono sorti gravi conflitti con i

superiori ed i colleghi.

Il paziente in particolare non si sente stimato né

sostenuto, ma soprattutto nel corso degli ultimi mesi dell’attività lavorativa,

sempre messo sotto pressione per orari, mansioni e compiti.

Incapace di gestire i cambiamenti, il paziente era

sprofondato inizialmente in uno stato ansioso, complicatosi successivamente da

uno stato depressivo grave.

L’inabilità lavorativa al 100% è pienamente

giustificata dalla sindrome depressiva grave tuttora presente e caratterizzata

da astenia, facile esauribilità, apatia, abulia, difficoltà di concentrazione e

attenzione che impediscono al paziente di dare continuità e coerenza

all’attività lavorativa.

Purtroppo il quadro depressivo, sta evolvendo verso

la cronicità.

Il paziente appare attualmente disinserito non solo

dal mondo lavorativo ma anche dal mondo relazionale: si descrive in precedenza

come persona socievole, di facile contatto, amante della compagnia, nel corso

degli ultimi mesi il paziente vive da solo, non ha più contatti sociali, non

riesce a stare con le persone, per facile irritabilità, nervosismo, e per l’impressione

di non essere più nessuno.

Purtroppo l’evoluzione tendente alla conicità rende

sfavorevole la prognosi e medio e lungo termine.

Non è infatti ipotizzabile un ritorno al lavoro né

a medio né a lungo termine.

Il caso di inabilità lavorativa attuale, sembra

profilarsi come duraturo e permanente.

Il paziente si è annunciato all’invalidità per una

rendita.

Al momento attuale infatti appare prioritario il

recupero del paziente sul piano personale, per un miglioramento della qualità

di vita.

Quali sono le cause/sofferenze del paziente? Com’è

lo stato attuale? (sofferenza principale):

Le cause dell’attuale patologia depressiva sono da

ricercare in difficoltà famigliari, coniugali e lavorative.

Le sofferenze attuali del paziente sono ansia,

disforia, astenia, facile esauribilità, apatia, abulia, anedonia, insonnia,

facile irritabilità e nervosismo, ritiro sociale.

Lo stato attuale è caratterizzato da un quadro

depressivo grave e conclamato caratterizzato da una sindrome apatico, abulica,

astenia, anedonica.

La sofferenza principale del paziente è il dolore

morale.” (doc. AI 1-5/6)

La

specialista ha poi affermato che l’assicurato “al momento attuale”,

ossia nel dicembre 2004, “non è abile per nessuna professione, né per la

propria né in altre attività lavorative. L’inabilità lavorativa attuale

al 100% sarà di lunga durata. Non è pertanto al momento prospettabile alcun

reinserimento lavorativo.”

L’8

marzo 2005 l’insorgente si è recato al pronto soccorso dell’__________ di __________

in seguito ad un “trauma con colpo diretto nella parte antero-mediale del

ginocchio sx. Presenza di importante versamento.” (doc. AI 2-26). Il 14

marzo 2005 il dr. med. __________ ha attestato un’inabilità lavorativa al 100%

dal 15 marzo 2005 al 24 aprile 2005 per “la spalla dx e contusione gin sx.”

(doc. AI 2-27).

Il

14.

maggio 2005 il prof. Dr. med. __________, dopo aver rammentato che

l’insorgente è stato ricoverato presso il servizio di medicina interna dell’Ospedale

__________ di __________ dal 29 aprile 2005 al 14 maggio 2005 per un nuovo infortunio

(cfr. doc. AI 2-13, caduto mentre stava passeggiando), ha posto la diagnosi di

polmonite con versamento con/su pneumotorace e ematotorace a sx e versamento

residua e consolidazione del lobo polmonare inferiore di sinistra,

consolidazioni nel lobo polmonare inferiore anche a destra (doc. AI 2-9 e doc.

AI 2-13).

Il

21.

giugno 2005 la dr.ssa __________, FMH medicina interna, curante

dell’insorgente, ha posto la diagnosi di grave sindrome depressiva senza

sintomi psicotici, abuso etilico cronico con epatopatia etiltossica, polmonite

con/su pneumotorace ed ematorace a sinistra, versamento residuale e

consolidazione del lobo polmonare inferiore a sinistra, consolidazioni nel lobo

polmonare inferiore anche a destra aprile 2005, frattura terzo prossimale omero

destro agosto 2004 e rizartrosi bilaterale alle mani ed ha attestato

un’incapacità lavorativa al 100% dal 9 febbraio 2004 al 20 febbraio 2004 e dal

10.

marzo 2004 in maniera continuativa (doc. AI 24-4).

Al

fine di chiarire la fattispecie, l’UAI ha incaricato il Dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, di eseguire una perizia psichiatrica.

Nel

dettagliato referto psichiatrico del 12 settembre 2005, allestito dopo un

colloquio ed un esame psichiatrico di circa due ore, un colloquio telefonico con

la dr.ssa med. __________ e l’esame degli atti messi a disposizione dall’UAI, lo

specialista ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di

polmonite con/su pneumotorace ed ematorace a sinistra, versamento residuale e

consolidazione del lobo polmonare inferiore a sinistra, consolidazioni nel lobo

polmonare inferiore anche a destra esistente da aprile 2005 e diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa di stato dopo frattura terzo prossimale

omero destro nell’agosto 2004 e sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche,

uso continuo (ICD10 F10.25) esistente da anni (doc. AI 33-5).

Il

perito ha innanzitutto preso posizione sulla valutazione psichiatrica della dr.

med. __________ del dicembre 2004, affermando:

" Dall’anamnesi del peritando emerge innanzitutto

l’assenza di figure genitoriali valide e rassicuranti e ciò di fatto ha

contribuito da un lato alla perdita di processi di identificazione

stabilizzanti nello sviluppo psicologico, dall’altro alla genesi di una

affettività centrata sulla propria persona.

Caratterialmente fragile quindi, cerca

nei momenti di maggiore sollecitazione psico-fisica conforto nel consumo di

sostanze alcoliche. Sicuramente inizialmente le utilizza a scopo automedicativo,

per placare stati d’ansia e tensione nervosa, ma progressivamente esse finiscono

per condizionare pesantemente la sua esistenza perché le conseguenze del loro

consumo cominciano ad incidere pesantemente sulla serenità famigliare, sia per

le energie ed il tempo spesi a procurarsi l’alcool, assumerlo e poi riprendersi

dai suoi effetti; sia per i disordini comportamentali che l’etilismo comporta.

Non posso condividere tuttavia quanto

ritenuto dalla dr.ssa __________ nella propria valutazione psichiatrica del

mese di dicembre 2004 e questo per alcuni motivi.

Innanzitutto in occasione delle varie

degenze ospedaliere del peritando, presso la Clinica __________ così come la

più recente avvenuta nel mese di aprile di quest’anno presso l’Ospedale __________

di __________ dove si prospettava la possibilità di una degenza a __________, è

stato sempre posto l’accento soprattutto, se non esclusivamente, sulla

dipendenza da sostanze alcoliche. Questo vuol dire non che lo stato di

patimento psichico di tipo depressivo non ci fosse quanto il fatto che a

dominare la scena è sempre stata innanzitutto e primariamente la tendenza a

ricorrere a reiterati comportamenti di appetenza alcolica.

Affermare che l’etilismo in questo caso

sia secondario al disturbo affettivo appare pertanto piuttosto arduo. Quanto

obiettivato in occasione della attuale valutazione pone l’accento innanzitutto

su inveterati abusi di sostanze etiliche che, escludendo i recenti problemi internistici

conseguenti all’incidente subito lo scorso mese di aprile, rappresenta il

fattore che maggiormente interferisce con la funzionalità lucrativa del peritando,

divenuto ormai troppo dipendente dall’alcool e conseguentemente incostante ed inaffidabile.

Per quanto riguarda lo stato depressivo

va poi detto che i limiti da esso derivati sono sicuramente “mascherati” dalla

grave, reiterata e pressoché ininterrotta propensione al consumo di sostanze

alcoliche, comportamento che ha da tempo completamente monopolizzato le risorse

mentali del peritando e che rende quanto meno impossibile definire l’entità

dell’incidenza del deficit affettivo sulla sua capacità lavorativa. In altre parole

se non si cura la dipendenza da sostanze alcoliche risulta quanto mai arduo determinare

l’effettiva gravità del disturbo depressivo e quindi la sua responsabilità nel

determinismo della inabilità lavorativa. Va infine posto l’accento su un

ultimo, ma non meno importante, aspetto che rende la tesi della dr.ssa __________

poco condivisibile. Nell’ambito della dipendenza da sostanze alcoliche stati

ansiosi e depressivi sono condizioni tutt’altro che infrequenti da osservare e

questo perché solitamente nell’etilismo la gratificazione immediata del bere

lascia il posto, subito dopo aver bevuto, a sensi di colpa e quindi ansia e

depressione che determinano esse stesse un nuovo bisogno di bere.

Dispositivo

Per questi motivi ritengo il peritando

principalmente affetto da una problematica di dipendenza da sostanze alcoliche

che in quanto tale e per i motivi precedentemente esposti non va riconosciuta

come patologia psichiatrica invalidante, anche perché al momento egli non ha

evidenziato danni organici clinicamente significativi conseguenti alla propria

abitudine di appetenza etilica.”

In merito

alle conseguenze sulla capacità lavorativa il perito ha affermato:

"

1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute

ai disturbi constatati

Come precedentemente affermato il peritando risulta

essere affetto da una psicopatologia primariamente di dipendenza da sostanze alcoliche

non complicata da danni organici clinicamente rilevanti ed anche le attuali

conseguenze sulle funzioni cognitive, soprattutto per quanto riguarda la

memoria, non appaiono particolarmente inabilitanti.

2 Conseguenze dei disturbi sull’attività attuale

Sulla base di quanto descritto al punto A 5 il peritando

è da considerare attualmente abile, per esclusivi motivi psichici,

all’esercizio dell’attività precedentemente svolta di radioelettricista così

come in altre attività.

(…)

C. Conseguenze sulla capacità di integrazione

Non si vedono motivi psichici per cui il peritando

debba essere posto a beneficio di provvedimenti di integrazione essendo

totalmente abile, in base a quanto esposto al punto A 5, a continuare a

esercitare la professione di radioelettricista o una qualsiasi altra attività

lucrativa nell’ambito della competenze professionali acquisite.” (doc. AI 33-6)

Il 23 settembre 2005 la

dr.ssa __________ ha affermato:

" Con la presente certifico che il paziente citato a

margine rifiuta la proposta di una cura specialistica psichiatrica sia stazionaria

che ambulatoriale. Assume del Remeron 30 con beneficio dal 01.09.2005. L’abuso

etilico persiste e viene banalizzato dallo stesso.” (doc. AI 34-1).

Il

17 luglio 2006 la __________, dopo aver versato le prestazioni di legge in

seguito all’infortunio del 28 aprile 2005, ha chiuso il caso (doc. AI 3-1). La

decisione è stata presa in particolare sulla base dell’apprezzamento medico del

13 luglio 2006 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, il quale

ha evidenziato:

"

L’assicurato per le conseguenze

dell’infortunio del 28.4.2005, risp. (emato-) pneumotorace postraumatico a

sinistra fu trattato con drenaggio e pure con antibiotici per sospetta

polmonite basale bilaterale. Il 15.3.2006, il signor RI 1 fu sottoposto ad un approfondito

esame peritale specialistico (pneumologico), accertamento che non ha evidenziato

nessun segno per lo scambio gassoso né per alterazioni della ventilazione.

Con l’esame computer-tomografico fu già dimostrato

che l’assicurato non aveva riportato delle lesioni parenchimatose di

rilievo, in occasione dell’infortunio.

Non erano neppure riscontrabili delle alterazioni

cicatriziali.

Un lieve disturbo ventilatorio di tipo restrittivo,

non risulta di natura invalidante, caso mai è da imputare ad una marcata

scoliosi sinistro-convessa.

L’esame funzionale ha permesso di escludere pure

un’interstiziopatia polmonare.

In sintesi non è stato possibile dimostrare

un danno residuo, tanto meno di natura invalidante, per quanto riguarda

l’infortunio subito alla gabbia toracica il 28.4 2005.

Per questo motivo, l’assicurato non è bisognevole

di ulteriori accertamenti né di cure specifiche. Sintomatico è che l’assicurato

non ha nemmeno abbandonato il tabagismo (un 15 sigarette al giorno, in

precedenza 3 pacchetti di sigarette al giorno!).

Nella perizia vengono menzionate pure altre

affezioni, di natura extra-infortunistica, come etilismo cronico e sindrome

depressiva.

Sulla scorta di questi risultati è assodato che con

la realizzazione degli accertamenti peritali del 15.3.2006, il signor RI 1 per

le conseguenze infortunistiche del 28.04.2005 è da ritenere abile al lavoro

nella misura del 100% e la causalità per eventuali disturbi fatti valere a

livello toracico non hanno più niente a che vedere con questo incidente

(causalità ampiamente esaurita).” (doc. AI 3-3).

Nel

citato referto peritale del 3 luglio 2006 (esame avvenuto il 15 marzo 2006),

allestito dal dr. med. __________, specialista FMH malattie polmonari, viene

evidenziato che l’insorgente presenta “già a partire dagli anni ’80 dei

problemi di abuso etilico a cui si associano anche parallelamente dei problemi

di depressione per cui viene curato da diversi Colleghi e da ultimo dalla

Dr.ssa __________ e dal Dr. __________, poi dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________.

Per questi problemi legati al consumo etilico viene ricoverato una volta presso

la Clinica __________ tra il 1987 ed 1988.” (doc. AI 3-5). Lo specialista

ha poi evidenziato come il trauma “contusivo toracico non sia stato di

grande entità” e che “il disturbo ventilatorio di tipo restrittivo

leggero non trova riscontro in una sicura limitazione funzionale.” (Doc. AI

3-9).

Il

perito in conclusione ha affermato che “dal lato pneumologico costatiamo la

presenza di un leggero disturbo ventilatorio di tipo restrittivo su lieve

deformazione della gabbia toracica per una scoliosi senza sicuri segni per

sequele dovute al trauma toracico confusionale con emato-pneumotorace

dell’aprile 2005” e che “dal lato respiratorio medico, teorico

pneumologico, non sussistono elementi per giustificare un’incapacità lavorativa

completa rispettivamente un’invalidità quale radioelettricista rispettivamente

quale addetto alla vendita, rispettivamente per lavori fisici sedentari o

leggeri.” (doc. AI 3-9).

Agli

atti vi sono inoltre un referto radiologico del 9 dicembre 2003 della dr.ssa

med. __________ che ha diagnosticato una epatomegalia steatosica (doc. AI 24-9)

ed uno scritto del 17 marzo 2004 del dr. med. __________, allora curante

dell’insorgente, che ha ringraziato il dr. med. __________ per

l’ospedalizzazione per una “cura disintossicante da alcool”, “patologia

che dura da più di trentanni” (doc. AI 24-12).

Il

7 novembre 2006, dopo la trasmissione del progetto di decisione all’assicurato,

il __________ che lo rappresentava, ha inviato un certificato medico della

dr.ssa med. __________ del seguente tenore:

" Con la presente certifico che il paziente citato a

margine risulta inabile al lavoro al 100% dal marzo 2004 per un periodo

indeterminato.” (doc. AI 60-3)

Nelle

osservazioni l’insorgente ha inoltre evidenziato che prossimamente sarebbe

stato ricoverato in ambito psichiatrico presso l’Ospedale __________ come

suggerito dalla Dr.ssa med. __________ (doc. 60-2).

Da

parte sua il medico SMR, dr. med. __________, ha precisato che lo scritto della

dr.ssa med. __________ non contiene nessuna indicazione sulle ragioni cliniche

o diagnostiche di un possibile peggioramento, che d’altronde non viene citato

(doc. 62-1).

Il

16 dicembre 2006 è stato rilasciato un certificato medico sottoscritto

dall’amministrazione dell’Ospedale __________ da cui emerge che l’insorgente è

stato degente dal 17 novembre al 16 dicembre 2006 (con, scritta a mano,

l’indicazione: “medico: Dr. __________” e “psichiatra: Dr.ssa __________”).

Infine

va ancora evidenziato che con il ricorso l’insorgente fa valere altre

patologie, oltre a quella psichiatrica, che lo renderebbero inabile al lavoro

(doc. I). In particolare l’interessato sostiene che il problema legato

all’alcool non sarebbe più presente (con riferimento alla degenza di

novembre-dicembre 2006), che lo stato depressivo non sarebbe di origine

etilica, bensì deriverebbe da una causa complessa, che vi sarebbe una grave

alterazione scoliotica lombare dx-convessa con rotazione

metameri-poliartrosi-gonartrosi-coxalgia delle anche, la quale porterebbe

all’uso di stampelle (“a volte”), che vi sarebbe una rizartrosi

bilaterale alle mani (“faccio uso di tutore”), una rizartrosi alle

ginocchia, alterazioni degenerative di tutti e 3 i compartimenti e

dell’articolazione patello-femorale, e una frattura omero dx e relative cure

fisio e piscina, funzione braccio dx ridotta con costanti dolori alla spalla

(doc. I).

Agli

atti è stato prodotto un certificato medico del 16 aprile 2007 dei dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia e Dr. med. __________, da cui risulta che

l’insorgente è seguito dal servizio __________ di __________ dal 10 gennaio

2007 per la presa a carico di una sindrome da disadattamento con aspetti

depressivi, per la quale è in terapia con un antidepressivo che assume

regolarmente (doc. A3), un nuovo certificato del 14 aprile 2007 della dr.ssa __________

che attesta un’inabilità al 100% dal marzo 2006 (doc. A4), un certificato del 4

marzo 2004, già agli atti, del dr. med. __________ che attesta la presenza di

una rizartrosi bilaterale (doc. A5), un estratto della perizia della dr.ssa __________,

già agli atti (doc. A6), nonché un estratto di un certificato dell’__________

con l’elenco di esami eseguiti nel 2005, da cui risulta la presenza di una “grave

alterazione scoliotica lombare destro-convessa con rotazione dei metameri. Non

evidenti lesioni focali traumatiche. Conservati e di regolare ampiezza gli

spazi intersomatici. Calcificazione dei vasi arteriosi aorto-iliaci.” (doc.

A7).

7. Va

qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante

occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si

fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.

108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione

e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità

di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V

157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo

autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi

sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni

di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 27 settembre

2001, inc. 32.1999.124).

8. Nella

fattispecie l’UAI ha negato l’esistenza di un’affezione rilevante ai sensi

della LAI, essendo l’interessato abile, dal punto di vista psichico,

all’esercizio dell’attività precedentemente svolta e di altre attività idonee.

Questo

TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata,

non ha motivo per mettere in dubbio la perizia allestita dal dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, del 12 settembre 2005 (doc. AI 33-1). Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

In

ambito peritale è stato valutato l’aspetto psichiatrico con la conclusione che

l’assicurato presentava al momento della perizia, un’abilità lavorativa totale

sia nella precedente che in altre attività (doc. AI 33-6). Il perito ha

rilevato che la diagnosi di sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche uso

continuo (ICD 10 F 10.25), esistente da anni, non ha nessuna influenza sulla

capacità di lavoro.

Lo

specialista ha in particolare indicato, in maniera convincente, per quale

motivo la conclusione della Dr.ssa __________, che propendeva per un’inabilità

lavorativa in ambito psichiatrico a causa di una sindrome depressiva grave,

senza sintomi psicotici (ICD-10 F 32.2) e uso dannoso di sostanze alcoliche

(ICD-10 F 10.01) derivante da difficoltà famigliari, coniugali e lavorative non

possa essere seguita.

Il

perito ha in particolare rilevato che nell’ambito delle numerose degenze presso

centri specializzati cui è stato sottoposto l’insorgente, l’accento è sempre

stato posto sulla dipendenza da sostanze alcoliche ed ha ritenuto, in maniera

convincente e senza che questo sia stato messo in discussione da approfonditi

certificati medici, che “a dominare la scena è sempre stata primariamente la

tendenza a ricorrere a reiterati comportamenti di appetenza alcolica”. Lo

specialista ha infatti evidenziato che l’etilismo non è secondario al disturbo

affettivo poiché quanto obiettivato in sede peritale pone l’accento su

inveterati abusi di sostanze etiliche che rappresentano il fattore che

interferisce in maniera maggiore con la funzionalità lucrativa del ricorrente,

divenuto orami troppo dipendente dall’alcool e conseguentemente incostante ed

inaffidabile. Il perito ha evidenziato che se la dipendenza da sostanze

alcoliche non viene adeguatamente curata risulta quanto mai arduo determinare

l’effettiva gravità del disturbo depressivo e quindi la sua responsabilità nel

determinismo della inabilità lucrativa. Il dr. med. __________ ha infine

evidenziato un ultimo aspetto che rende poco condivisibile la conclusione della

dr.ssa med. __________, ossia che nell’ambito della dipendenza da sostanze

alcoliche stati ansiosi e depressivi sono condizioni tutt’altro che infrequenti

da osservare e questo perché solitamente nell’etilismo la gratificazione

immediata del bere lascia il posto, subito dopo aver bevuto, a sensi di colpa e

quindi ansia e depressione che determinano esse stesse un nuovo bisogno di bere.

Ne

segue che il ricorrente è principalmente affetto da una problematica di dipendenza

da sostanze alcoliche che in quanto tale non va riconosciuta come patologia psichiatrica

invalidante.

L’assicurato

ha criticato tali conclusioni, ritenendo che la sua inabilità lavorativa sia

stata causata non dall’abuso di alcool bensì da una malattia psichica,

derivante da problemi famigliari (separazione dalla moglie) e lavorativi.

Nel caso di specie

tuttavia la possibilità che l’abuso di sostanze alcoliche

abbia portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una

perdita di guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurato è da

respingere.

Senza

voler banalizzare la situazione psichica in cui si trova l’interessato, in concreto

non sono date le succitate restrittive condizioni giurisprudenziali per

ammettere, ai sensi dell’AI, l’esistenza di un danno alla salute psichica avente

carattere invalidante.

Infatti occorre rilevare che l’insorgente è afflitto dal problema

dell’abuso etilico da oltre trent’anni. Il 17 marzo 2004 l’allora medico

curante del ricorrente ha infatti ringraziato per “la cura disintossicante

da alcool” ricordando che si tratta di una “patologia che dura da più di

trentanni” (sottolineatura del redattore) e che “attualmente è

stato “buttato fuori di casa” dalla moglie e ha deciso per una cura

disintossicante in due tempi. Una in ospedale di pura disintossicazione e poi

un periodo di due mesi in una struttura speciale tipo __________.” Il

curante ha poi ricordato che in questo programma è previsto l’intervento di una

dipendente del servizio __________, che, notoriamente, interviene nel caso di

abuso di alcool (doc. AI 24-12). Nella precedente degenza presso la Clinica __________

(dicembre 2003) era stata posta la diagnosi di “abuso etilico” e dal

referto radiologico è emerso una epatomegalia steatosica (doc. AI 24-9). In

particolare il dr. __________ aveva posto la diagnosi principale di sindrome di

dipendenza alcolica, uso dannoso con pre-delirio ed epatopia etilica steatosica

e le diagnosi collaterali di sindrome depressiva con tratti ansiosi e sindrome

di dipendenza da nicotina (doc. AI 13-4: “il paziente soffre di una sindrome

di dipendenza alcolica da molti anni, già oggetto di ripetuti tentativi di

disintossicazione con anche un lungo soggiorno a __________. E’ seguito

regolarmente da un’operatrice dell’associazione alcolisti …” e “veniva

dunque intrapresa una cura disintossicante da bevande alcoliche […] la sintomatologia

depressiva veniva peraltro curata con Seropram a dosaggio crescente con netto

beneficio”, sottolineatura del redattore). Il ricorrente ha ancora dovuto

essere ricoverato, sempre presso la Clinica __________ dal 22 marzo 2004 al 5

aprile 2004 a causa di etilismo cronico, per una ricaduta (doc. AI 13-6).

Non

va poi dimenticato che il 23 settembre 2005 la stessa curante, dr.ssa med. __________,

ha attestato che l’abuso etilico “persiste e viene banalizzato dallo stesso”

(doc. AI 34-1).

Gli

ulteriori certificati medici prodotti dall’insorgente non sono atti a

sovvertire quanto concluso dal perito.

Infatti,

per quanto concerne il nuovo ricovero avvenuto presso l’Ospedale __________ dal

17 novembre al 16 dicembre 2006, va rilevato che il certificato medico nulla

dice circa una diversa valutazione effettuata dagli esperti rispetto alle convincenti

conclusioni cui è giunto il perito ed anche la circostanza che dal 10 gennaio

2007 l’insorgente sia in cura presso il servizio __________ per una sindrome da

disadattamento con aspetti depressivi per la quale è in terapia con un

antidepressivo che assume regolarmente non è tale da poter modificare la

valutazione peritale, trattandosi di un problema noto in precedenza (cfr. doc. 24-4:

diagnosi Dr.ssa __________ del 21.06.2005: grave sindrome depressiva senza

sintomi psicotici) e già preso in considerazione nella valutazioni dell’UAI.

Del resto i medici del servizio psico-sociale non hanno attestato la presenza

di un’inabilità lavorativa dovuta ad una patologia psichiatrica ma solamente la

presa a carico di una malattia curata, tra l’altro, “solo” con un antidepressivo.

Anche

il certificato medico della dr.ssa med. __________ del 14 aprile 2007 si limita

ad attestare un’inabilità lavorativa totale, senza tuttavia indicarne i motivi

(doc. A4). Del resto anche nei precedenti certificati medici della curante (per

quanto concerne la valutazione dei certificati dei medici curante cfr.

considerando precedente) sono state attestate inabilità lavorative continue per

malattie che i medici specialisti non hanno ritenuto invalidanti.

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti

risultanze peritali, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che i

problemi di dipendenza dall’alcool che affliggono l’assicurato da diversi anni

(un trentennio), non sono la conseguenza di un preesistente danno alla salute

psichica.

si può ritenere che l’abuso di sostanze alcoliche abbia

portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di

guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurato.

Per

quanto concerne le altre patologie indicate dall’assicurato va innanzitutto evidenziato

come dalla perizia allestita in ambito di assicurazione contro gli infortuni,

emerge che “dal lato respiratorio medico, teorico pneumologico, non

sussistono elementi per giustificare un’incapacità lavorativa completa rispettivamente

un’invalidità quale radioelettricista rispettivamente quale addetto alla

vendita, rispettivamente per lavori fisici sedentari o leggeri” (doc. AI

3-9).

Anche

la rizartrosi alle due mani è già stata valutata dai medici SMR dell’AI, i

quali hanno escluso un qualsiasi influsso sulla capacità lavorativa oltre il

periodo per il quale vi è stata un’inabilità derivante dall’infortunio (cfr.

doc. AI 29-1). In particolare il certificato medico del dr. med. __________ del

4 marzo 2004 dove viene attestata la presenza di una

rizartrosi delle due mani, prodotto con il ricorso e già trasmesso in

precedenza all’amministrazione, non fa stato di alcuna inabilità lavorativa derivante

dalla citata malattia e si riferisce ad un periodo precedente a quello per il

quale è stata concessa una rendita (dal 1° agosto 2005 al 30 giugno 2006).

Il

doc. A6 prodotto con il ricorso è un estratto della perizia della dr.ssa med. __________

(pag. 4) del 12 dicembre 2004 e già presa in considerazione anche dal perito

dr. med. __________. Il doc. A7, anch’esso già agli atti (doc. AI 47-11, che

descrive, tra l’altro, la presenza di una “grave alterazione scoliotica

lombare destro-convessa con rotazione dei metameri. Non evidenti lesioni focali

traumatiche. Conservati e di regolare ampiezza gli spazi intersomatici.

Calcificazione dei vasi arteriosi aorto-iliaci”) è invece verosimilmente un

estratto degli esami subiti dal ricorrente dopo l’infortunio del 28 aprile 2005

quando è stato degente presso l’Ospedale __________ di __________ dal 29 aprile

2005 al 14 maggio 2005 (cfr. doc. AI 2-9, nonché perizia del 3 luglio 2006 del

dr. med. __________, doc. AI 3-6: “E’ a disposizione tutto il dossier

radiografico su CD rispettivamente possiamo visionare sul PACS tutte le

radiografie eseguite durante la degenza dal 28.04.05 al 10.05.05 […]”), ma

comunque non dice nulla circa un’eventuale inabilità lavorativa, né vi sono

attestati specifici circa un’inabilità lavorativa derivante dalla patologia ivi

descritta.

Circa

la “rizartrosi ginocchia, alterazioni degenerative di tutti e 3

compartimenti e dell’articolazione patello femorale” (doc. I), diagnosticata

l’8 marzo 2005 dal dr. med. __________ (doc. AI 2-26), va evidenziato come lo

specialista aveva attestato un’inabilità totale oltre che per l’infortunio alla

spalla destra anche per la “contusione gin sx” in data 14 marzo 2005

(doc. AI 2-27). Tuttavia in occasione di una visita di cortesia di un ispettore

della __________, il 31 maggio 2005, nel rapporto redatto dal funzionario

figura che “il ginocchio sinistro va bene. Non ha dolori o versamento. Nessuna

limitazione ai movimenti, il ginocchio è stabile. Caso chiuso.” (doc. AI

2-19, cfr. anche doc. AI 2-1 dove la __________ ha precisato che per

l’infortunio del 26 agosto 2004 l’inabilità lavorativa è stata accertata fino

al 30 giugno 2005, nonché doc. AI 53-1). Anche in occasione della perizia

pneumologica del 3 luglio 2006 viene fatto riferimento all’infortunio del terzo

prossimale dell’omero destro, ma non all’ultima contusione del ginocchio sinistro

(doc. AI 3-5, il riferimento alla contusione del ginocchio sinistro curato dal

dr. med. __________ concerne un infortunio di alcuni anni prima, cfr. doc. AI

2-19; cfr. anche diagnosi della Dr.ssa med. __________ del 21 giugno 2005, doc.

AI 24-4, dove la contusione al ginocchio sinistro non figura).

Per

quanto concerne infine la frattura del terzo prossimale dell’omero destro e la

contusione alla spalla destra, la __________ ha ritenuto l’interessato inabile al

lavoro unicamente dal 26 agosto 2004 (data dell’infortunio) al 30 giugno 2005

(doc. AI 2-1 e doc. AI 2-11, doc. AI 2-15), chiudendo in seguito il caso poiché

non più inabile al lavoro a causa di questo infortunio (cfr. doc. AI 2-15 e

2-14, infortunio del 26.8.2004, n. __________: “0% 01.07.05”).

Ritenuto

che l’UAI ha assegnato all’insorgente una rendita dal 1° agosto 2005 (dopo un

anno di attesa dal mese in cui si è verificato l’infortunio) al 30 giugno 2006 (tre

mesi dopo la visita medica di chiusura del medico della __________), l’assicurato

non ha diritto ad ulteriori prestazioni.

In

queste circostanze, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso

va respinto.

9. Il

ricorrente chiede infine di poter essere sottoposto ad “un’adeguata visita”

presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. I, nonché doc. VI).

Questo

Tribunale, alla luce della documentazione medica prodotta dalle parti (incarto

AI, in particolare la perizia, nonché certificati medici trasmessi dal

ricorrente), ritiene superfluo assumere ulteriori prove.

Infatti

gli atti medici prodotti sono sufficienti per poter decidere nel merito della

vertenza senza che sia necessario, da parte di questo Tribunale, far capo ad

ulteriori accertamenti.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza,

le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato

ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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