32.2007.139
Domanda di una rendita d'invalidità a causa di patologie psichiche respinta poiché nel caso concreto non sono soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza
16 maggio 2008Italiano43 min
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Numero d'incarto:
32.2007.139
Data decisione, Autorità:
16.05.2008, TCA
Titolo:
Domanda di una rendita d'invalidità a causa di patologie psichiche respinta poiché nel caso concreto non sono soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
RENDITA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.139
cs
Lugano
16 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 28 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, nato nel __________, il 29 novembre 2004 ha postulato l’assegnazione di una
rendita d’invalidità a causa di una depressione e di una frattura terzo
prossimale dell’omero DX (doc. AI 5-5).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 28 marzo 2007,
l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita AI dal 1° agosto 2005 al
30 giugno 2006 (tre mesi dopo la visita medica di chiusura del medico della __________)
per l’inabilità lavorativa dovuta a “cause infortunistiche” e negato ulteriori
prestazioni poiché l’interessato, affetto da una psicopatologia riferibile a
dipendenza da sostanze alcoliche, è da considerare abile al lavoro in misura totale
sia nell’attività precedentemente svolta di radioelettricista, sia in altre attività
idonee. Nella citata decisione l’UAI ha rammentato che l’inabilità lavorativa
ha avuto inizio il 9 febbraio 2004 per cause extrainfortunistiche, che il 26
agosto 2004 l’assicurato, cadendo, si è procurato la frattura dell’omero
destro, che il 28 aprile 2005, mentre persisteva la precedente inabilità, si è
verificato un nuovo infortunio con ferimento in zona toracica e che l’interessato
dal 9 febbraio 2004 al 25 agosto 2004 ha beneficiato di indennità giornaliere
al 100% versate dall’assicuratore malattie del proprio datore di lavoro, dal 26
agosto 2004 al 29 gennaio 2006 di indennità della __________ e di cassa malati
per inabilità al 100% ed infine dal 30 gennaio 2006 al 31 luglio 2006 delle
sole indennità della __________ poiché il diritto ad indennità giornaliere in caso
di malattia si è estinto il 29 gennaio 2006.
B. Contro
questa decisione l’assicurato è tempestivamente insorto e, dopo aver elencato
le patologie di cui ritiene di essere affetto, ha chiesto di poter essere
sottoposto ad una visita presso l’Ospedale __________ di __________ al fine di
“arrivare al giusto riscontro dei fatti e trarne una definitiva conclusione”
(doc. I).
C. Con
risposta del 16 maggio 2007 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
D. Pendente
causa l’insorgente ha ribadito le sue richieste, affermando in particolare che
la sindrome da depressione è tutt’ora esistente e non deriva da abuso da sostanze
etiliche bensì da una causa complessa. Dopo aver indicato che “non ho potuto
adire alla diagnosi del dr. __________, in quanto la stessa mi è stata
rifiutata”, l’insorgente ha affermato che il danno alla salute fisica
(schiena in particolare) non è mai stato valutato poiché non è stato visitato
da medici del servizio AI (doc. VI e seguenti).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA.
nel
merito
Considerandi
2.
Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
3.
Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità
anche dopo il 30 giugno 2006. Non contestato è invece il periodo dal 1° agosto
2005.
al 30 giugno 2006 durante il quale all’interessato è stata riconosciuta
una rendita intera a causa dell’inabilità lavorativa derivante dagli infortuni
subiti nell’agosto 2004 e nell’aprile 2005.
4.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,
pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2°; DTF 114 V 313 consid. 3a).
5.
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984.
pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128, cfr anche sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
“ (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30
giugno 2004 nella
causa W., I 166/03, consid. 3C)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
Occorre
qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo,
l’abuso di consumo di medicamenti come pure la tossicodipendenza non possono di
per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione
AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un
infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno
alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa
stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 268 consid.
3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7
consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità).
6.
In
concreto dagli atti emerge innanzitutto che l’interessato è stato degente dal 5
dicembre 2003 al 15 dicembre 2003 e dal 22 marzo 2004 al 5 aprile 2004 presso
la Clinica __________ per una “sindrome depressiva ricorrente” e
“etilismo cronico” (doc. 13-1). Da un rapporto medico del 20
dicembre 2003 del dr. med. __________, specialista FMH medicina interna,
relativo alla prima degenza, risulta la diagnosi di “sindrome da dipendenza
alcolica, uso dannoso con pre-delirio” ed “epatopatia etilica steatosica”
e le diagnosi collaterali di “sindrome depressiva con tratti ansiosi” e
“sindrome di dipendenza da nicotina” (doc. 13-4). Il medico ha
evidenziato, nell’anamnesi, che l’insorgente è stato ricoverato “a causa
dell’aggravamento di una sintomatologia depressiva associata ad un aumentato
consumo di bevande alcoliche con tachicardia, insonnia e tremori corporei.
All’origine di questa situazione vi sarebbe una situazione conflittuale con la
moglie. Il paziente soffre di una sindrome di dipendenza alcolica da molti
anni, già oggetto di ripetuti tentativi di disintossicazione con anche un lungo
soggiorno a __________. E’ seguito regolarmente da una operatrice dell’__________
[….]”. Il dr. med. __________ ha inoltre evidenziato come l’interessato “ha
dunque presentato una recidiva di grave abuso etilico sullo sfondo di una
sintomatologia ansio-depressiva esacerbata da una situazione conflittuale con
la propria moglie. All’entrata il paziente presentava dei sintomi di
pre-delirio con importante nervosismo, diaforesi e tachicardia. Veniva dunque
intrapresa una cura disintossicante da bevande alcoliche con l’ausilio di Seresta
perorale fino a 180 mg al giorno. La sintomatologia depressiva veniva peraltro
curata con Seropram a dosaggio crescente con netto beneficio. Una ecografia
addominale mostrava una epatopatia steatosica compatibile con un abuso cronico
di etile.” (doc. AI 13-4).
A
proposito della seconda degenza il dr. med. __________, specialista FMH medicina
interna, ha diagnosticato un etilismo cronico, affermando che l’insorgente “si
è presentato in Clinica altamente bevuto, ha tuttavia accettato di buon grado
le cure prescritte.” e che “abbiamo ripetutamente insistito con il” ricorrente
“affinché egli si recasse a __________” (doc. AI 13-6).
Il
26.
agosto 2004 il ricorrente, cadendo nel bagno di casa sua, si è procurato una
frattura pluriframmentaria dell’omero a destra che ha comportato un’incapacità
lavorativa del 100%. Il dr. med. __________ ha indicato che “per una
valutazione della percentuale di capacità residua è difficile ancora
pronunciarsi in quanto non ha terminato il ciclo completo del programma di
fisioterapia necessario per una ripresa funziale della spalla. Certamente, non
sarà più abile a svolgere delle attività dove deve alzare e portare oggetti di
peso superiore ai 5 kg. Inoltre sarà da evitare un’attività con il braccio al
di sopra dell’orizzontale. Quindi si presuppone che per quanto riguarda la spalla,
potrà svolgere un’attività con le braccia accostate al tronco o dei lavori a
tavolino.” (doc. AI 15-1/2, cfr. anche doc. AI 1-2)
Nel
corso del mese di dicembre 2004 l’insorgente è stato visitato dalla dr. med. __________,
FMH psichiatria-psicoterapia, su incarico dell’assicuratore malattie che
versava le indennità di perdita di guadagno.
La
specialista, posta la diagnosi di sindrome depressiva grave, senza sintomi psicotici
(ICD-10 F 32.2) e uso dannoso di sostanze alcoliche (ICD-10 F 10.01) a scopo
ansiolitico (automedicazione), ha affermato che le cause della patologia
depressiva sono da ricercare in difficoltà famigliari, coniugali e lavorative.
“Le sofferenze attuali del paziente sono ansia, disforia, astenia, facile esauribilità,
apatia, abulia, anedonia, insonnia, facile irritabilità e nervosismo, ritiro
sociale. Lo stato attuale è caratterizzato da un quadro depressivo grave e
conclamato caratterizzato da una sindrome apatico, abulica, astenia, anedonica.”
(doc. AI 12-7)
La
specialista ha poi affermato:
"
Si tratta di una paziente che da 1
anno e mezzo circa presenta una patologia psichiatrica, caratterizzata
inizialmente da un importante sindrome ansiosa, con facile irritabilità e
nervosismo, complicatasi nel corso dell’ultimo da un quadro depressivo, con
sindrome apatico, abulica, astenia, anedonica, disturbi cognitivi in
particolare disturbi dell’attenzione e della concentrazione imputabili al
quadro ansioso depressivo.
Il paziente da anni fa uso dannoso di sostanze
alcoliche. Tale uso era peggiorato nel corso dell’ultimo anno e mezzo in
relazione all’aumento della quota d’ansia (il paziente utilizza l’alcool a
scopo terapeutico, ansiolitico). Attualmente fa uso di sostanze alcoliche solo
durante i pasti con moderazione.
Alla base dell’attuale stato depressivo vi è una
situazione personale/famigliare estremamente difficile e sofferta: dal gennaio
scorso il paziente e la moglie vivono in uno stato di separazione di fatto. Il
paziente sarebbe stato invitato dalla moglie ad uscire di casa, lo stesso
continua a mantenere economicamente la moglie e la figlia, (figlia di cui da un
anno non ha più contatti). Non è riuscito a superare la fine del proprio matrimonio.
Due tentativi di ricominciare la relazione, a detta del paziente, sono rapidamente
falliti, per un atteggiamento di ipercontrollo e di “rigidità” da parte della
moglie.
Da circa un mese la moglie ha iniziato le pratiche
per la separazione legale dal marito, fatto questo vissuto come fallimento
personale grave ed inaccettabile.
Il paziente si vergogna di vivere fuori dal
domicilio coniugale, si sente continuamente in colpa rispetto alla moglie e
alla figlia, non riesce a rielaborare tale fallimento.
La depressione attuale è anche in relazione a
difficoltà di ordine lavorativo; in particolare nel corso degli ultimi 2 anni,
secondo il vissuto del paziente, in relazione al cambio di gestione e di
strutturazione dell’__________ in cui lavora, sono sorti gravi conflitti con i
superiori ed i colleghi.
Il paziente in particolare non si sente stimato né
sostenuto, ma soprattutto nel corso degli ultimi mesi dell’attività lavorativa,
sempre messo sotto pressione per orari, mansioni e compiti.
Incapace di gestire i cambiamenti, il paziente era
sprofondato inizialmente in uno stato ansioso, complicatosi successivamente da
uno stato depressivo grave.
L’inabilità lavorativa al 100% è pienamente
giustificata dalla sindrome depressiva grave tuttora presente e caratterizzata
da astenia, facile esauribilità, apatia, abulia, difficoltà di concentrazione e
attenzione che impediscono al paziente di dare continuità e coerenza
all’attività lavorativa.
Purtroppo il quadro depressivo, sta evolvendo verso
la cronicità.
Il paziente appare attualmente disinserito non solo
dal mondo lavorativo ma anche dal mondo relazionale: si descrive in precedenza
come persona socievole, di facile contatto, amante della compagnia, nel corso
degli ultimi mesi il paziente vive da solo, non ha più contatti sociali, non
riesce a stare con le persone, per facile irritabilità, nervosismo, e per l’impressione
di non essere più nessuno.
Purtroppo l’evoluzione tendente alla conicità rende
sfavorevole la prognosi e medio e lungo termine.
Non è infatti ipotizzabile un ritorno al lavoro né
a medio né a lungo termine.
Il caso di inabilità lavorativa attuale, sembra
profilarsi come duraturo e permanente.
Il paziente si è annunciato all’invalidità per una
rendita.
Al momento attuale infatti appare prioritario il
recupero del paziente sul piano personale, per un miglioramento della qualità
di vita.
Quali sono le cause/sofferenze del paziente? Com’è
lo stato attuale? (sofferenza principale):
Le cause dell’attuale patologia depressiva sono da
ricercare in difficoltà famigliari, coniugali e lavorative.
Le sofferenze attuali del paziente sono ansia,
disforia, astenia, facile esauribilità, apatia, abulia, anedonia, insonnia,
facile irritabilità e nervosismo, ritiro sociale.
Lo stato attuale è caratterizzato da un quadro
depressivo grave e conclamato caratterizzato da una sindrome apatico, abulica,
astenia, anedonica.
La sofferenza principale del paziente è il dolore
morale.” (doc. AI 1-5/6)
La
specialista ha poi affermato che l’assicurato “al momento attuale”,
ossia nel dicembre 2004, “non è abile per nessuna professione, né per la
propria né in altre attività lavorative. L’inabilità lavorativa attuale
al 100% sarà di lunga durata. Non è pertanto al momento prospettabile alcun
reinserimento lavorativo.”
L’8
marzo 2005 l’insorgente si è recato al pronto soccorso dell’__________ di __________
in seguito ad un “trauma con colpo diretto nella parte antero-mediale del
ginocchio sx. Presenza di importante versamento.” (doc. AI 2-26). Il 14
marzo 2005 il dr. med. __________ ha attestato un’inabilità lavorativa al 100%
dal 15 marzo 2005 al 24 aprile 2005 per “la spalla dx e contusione gin sx.”
(doc. AI 2-27).
Il
14.
maggio 2005 il prof. Dr. med. __________, dopo aver rammentato che
l’insorgente è stato ricoverato presso il servizio di medicina interna dell’Ospedale
__________ di __________ dal 29 aprile 2005 al 14 maggio 2005 per un nuovo infortunio
(cfr. doc. AI 2-13, caduto mentre stava passeggiando), ha posto la diagnosi di
polmonite con versamento con/su pneumotorace e ematotorace a sx e versamento
residua e consolidazione del lobo polmonare inferiore di sinistra,
consolidazioni nel lobo polmonare inferiore anche a destra (doc. AI 2-9 e doc.
AI 2-13).
Il
21.
giugno 2005 la dr.ssa __________, FMH medicina interna, curante
dell’insorgente, ha posto la diagnosi di grave sindrome depressiva senza
sintomi psicotici, abuso etilico cronico con epatopatia etiltossica, polmonite
con/su pneumotorace ed ematorace a sinistra, versamento residuale e
consolidazione del lobo polmonare inferiore a sinistra, consolidazioni nel lobo
polmonare inferiore anche a destra aprile 2005, frattura terzo prossimale omero
destro agosto 2004 e rizartrosi bilaterale alle mani ed ha attestato
un’incapacità lavorativa al 100% dal 9 febbraio 2004 al 20 febbraio 2004 e dal
10.
marzo 2004 in maniera continuativa (doc. AI 24-4).
Al
fine di chiarire la fattispecie, l’UAI ha incaricato il Dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, di eseguire una perizia psichiatrica.
Nel
dettagliato referto psichiatrico del 12 settembre 2005, allestito dopo un
colloquio ed un esame psichiatrico di circa due ore, un colloquio telefonico con
la dr.ssa med. __________ e l’esame degli atti messi a disposizione dall’UAI, lo
specialista ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di
polmonite con/su pneumotorace ed ematorace a sinistra, versamento residuale e
consolidazione del lobo polmonare inferiore a sinistra, consolidazioni nel lobo
polmonare inferiore anche a destra esistente da aprile 2005 e diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa di stato dopo frattura terzo prossimale
omero destro nell’agosto 2004 e sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche,
uso continuo (ICD10 F10.25) esistente da anni (doc. AI 33-5).
Il
perito ha innanzitutto preso posizione sulla valutazione psichiatrica della dr.
med. __________ del dicembre 2004, affermando:
" Dall’anamnesi del peritando emerge innanzitutto
l’assenza di figure genitoriali valide e rassicuranti e ciò di fatto ha
contribuito da un lato alla perdita di processi di identificazione
stabilizzanti nello sviluppo psicologico, dall’altro alla genesi di una
affettività centrata sulla propria persona.
Caratterialmente fragile quindi, cerca
nei momenti di maggiore sollecitazione psico-fisica conforto nel consumo di
sostanze alcoliche. Sicuramente inizialmente le utilizza a scopo automedicativo,
per placare stati d’ansia e tensione nervosa, ma progressivamente esse finiscono
per condizionare pesantemente la sua esistenza perché le conseguenze del loro
consumo cominciano ad incidere pesantemente sulla serenità famigliare, sia per
le energie ed il tempo spesi a procurarsi l’alcool, assumerlo e poi riprendersi
dai suoi effetti; sia per i disordini comportamentali che l’etilismo comporta.
Non posso condividere tuttavia quanto
ritenuto dalla dr.ssa __________ nella propria valutazione psichiatrica del
mese di dicembre 2004 e questo per alcuni motivi.
Innanzitutto in occasione delle varie
degenze ospedaliere del peritando, presso la Clinica __________ così come la
più recente avvenuta nel mese di aprile di quest’anno presso l’Ospedale __________
di __________ dove si prospettava la possibilità di una degenza a __________, è
stato sempre posto l’accento soprattutto, se non esclusivamente, sulla
dipendenza da sostanze alcoliche. Questo vuol dire non che lo stato di
patimento psichico di tipo depressivo non ci fosse quanto il fatto che a
dominare la scena è sempre stata innanzitutto e primariamente la tendenza a
ricorrere a reiterati comportamenti di appetenza alcolica.
Affermare che l’etilismo in questo caso
sia secondario al disturbo affettivo appare pertanto piuttosto arduo. Quanto
obiettivato in occasione della attuale valutazione pone l’accento innanzitutto
su inveterati abusi di sostanze etiliche che, escludendo i recenti problemi internistici
conseguenti all’incidente subito lo scorso mese di aprile, rappresenta il
fattore che maggiormente interferisce con la funzionalità lucrativa del peritando,
divenuto ormai troppo dipendente dall’alcool e conseguentemente incostante ed inaffidabile.
Per quanto riguarda lo stato depressivo
va poi detto che i limiti da esso derivati sono sicuramente “mascherati” dalla
grave, reiterata e pressoché ininterrotta propensione al consumo di sostanze
alcoliche, comportamento che ha da tempo completamente monopolizzato le risorse
mentali del peritando e che rende quanto meno impossibile definire l’entità
dell’incidenza del deficit affettivo sulla sua capacità lavorativa. In altre parole
se non si cura la dipendenza da sostanze alcoliche risulta quanto mai arduo determinare
l’effettiva gravità del disturbo depressivo e quindi la sua responsabilità nel
determinismo della inabilità lavorativa. Va infine posto l’accento su un
ultimo, ma non meno importante, aspetto che rende la tesi della dr.ssa __________
poco condivisibile. Nell’ambito della dipendenza da sostanze alcoliche stati
ansiosi e depressivi sono condizioni tutt’altro che infrequenti da osservare e
questo perché solitamente nell’etilismo la gratificazione immediata del bere
lascia il posto, subito dopo aver bevuto, a sensi di colpa e quindi ansia e
depressione che determinano esse stesse un nuovo bisogno di bere.
Dispositivo
Per questi motivi ritengo il peritando
principalmente affetto da una problematica di dipendenza da sostanze alcoliche
che in quanto tale e per i motivi precedentemente esposti non va riconosciuta
come patologia psichiatrica invalidante, anche perché al momento egli non ha
evidenziato danni organici clinicamente significativi conseguenti alla propria
abitudine di appetenza etilica.”
In merito
alle conseguenze sulla capacità lavorativa il perito ha affermato:
"
1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute
ai disturbi constatati
Come precedentemente affermato il peritando risulta
essere affetto da una psicopatologia primariamente di dipendenza da sostanze alcoliche
non complicata da danni organici clinicamente rilevanti ed anche le attuali
conseguenze sulle funzioni cognitive, soprattutto per quanto riguarda la
memoria, non appaiono particolarmente inabilitanti.
2 Conseguenze dei disturbi sull’attività attuale
Sulla base di quanto descritto al punto A 5 il peritando
è da considerare attualmente abile, per esclusivi motivi psichici,
all’esercizio dell’attività precedentemente svolta di radioelettricista così
come in altre attività.
(…)
C. Conseguenze sulla capacità di integrazione
Non si vedono motivi psichici per cui il peritando
debba essere posto a beneficio di provvedimenti di integrazione essendo
totalmente abile, in base a quanto esposto al punto A 5, a continuare a
esercitare la professione di radioelettricista o una qualsiasi altra attività
lucrativa nell’ambito della competenze professionali acquisite.” (doc. AI 33-6)
Il 23 settembre 2005 la
dr.ssa __________ ha affermato:
" Con la presente certifico che il paziente citato a
margine rifiuta la proposta di una cura specialistica psichiatrica sia stazionaria
che ambulatoriale. Assume del Remeron 30 con beneficio dal 01.09.2005. L’abuso
etilico persiste e viene banalizzato dallo stesso.” (doc. AI 34-1).
Il
17 luglio 2006 la __________, dopo aver versato le prestazioni di legge in
seguito all’infortunio del 28 aprile 2005, ha chiuso il caso (doc. AI 3-1). La
decisione è stata presa in particolare sulla base dell’apprezzamento medico del
13 luglio 2006 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, il quale
ha evidenziato:
"
L’assicurato per le conseguenze
dell’infortunio del 28.4.2005, risp. (emato-) pneumotorace postraumatico a
sinistra fu trattato con drenaggio e pure con antibiotici per sospetta
polmonite basale bilaterale. Il 15.3.2006, il signor RI 1 fu sottoposto ad un approfondito
esame peritale specialistico (pneumologico), accertamento che non ha evidenziato
nessun segno per lo scambio gassoso né per alterazioni della ventilazione.
Con l’esame computer-tomografico fu già dimostrato
che l’assicurato non aveva riportato delle lesioni parenchimatose di
rilievo, in occasione dell’infortunio.
Non erano neppure riscontrabili delle alterazioni
cicatriziali.
Un lieve disturbo ventilatorio di tipo restrittivo,
non risulta di natura invalidante, caso mai è da imputare ad una marcata
scoliosi sinistro-convessa.
L’esame funzionale ha permesso di escludere pure
un’interstiziopatia polmonare.
In sintesi non è stato possibile dimostrare
un danno residuo, tanto meno di natura invalidante, per quanto riguarda
l’infortunio subito alla gabbia toracica il 28.4 2005.
Per questo motivo, l’assicurato non è bisognevole
di ulteriori accertamenti né di cure specifiche. Sintomatico è che l’assicurato
non ha nemmeno abbandonato il tabagismo (un 15 sigarette al giorno, in
precedenza 3 pacchetti di sigarette al giorno!).
Nella perizia vengono menzionate pure altre
affezioni, di natura extra-infortunistica, come etilismo cronico e sindrome
depressiva.
Sulla scorta di questi risultati è assodato che con
la realizzazione degli accertamenti peritali del 15.3.2006, il signor RI 1 per
le conseguenze infortunistiche del 28.04.2005 è da ritenere abile al lavoro
nella misura del 100% e la causalità per eventuali disturbi fatti valere a
livello toracico non hanno più niente a che vedere con questo incidente
(causalità ampiamente esaurita).” (doc. AI 3-3).
Nel
citato referto peritale del 3 luglio 2006 (esame avvenuto il 15 marzo 2006),
allestito dal dr. med. __________, specialista FMH malattie polmonari, viene
evidenziato che l’insorgente presenta “già a partire dagli anni ’80 dei
problemi di abuso etilico a cui si associano anche parallelamente dei problemi
di depressione per cui viene curato da diversi Colleghi e da ultimo dalla
Dr.ssa __________ e dal Dr. __________, poi dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________.
Per questi problemi legati al consumo etilico viene ricoverato una volta presso
la Clinica __________ tra il 1987 ed 1988.” (doc. AI 3-5). Lo specialista
ha poi evidenziato come il trauma “contusivo toracico non sia stato di
grande entità” e che “il disturbo ventilatorio di tipo restrittivo
leggero non trova riscontro in una sicura limitazione funzionale.” (Doc. AI
3-9).
Il
perito in conclusione ha affermato che “dal lato pneumologico costatiamo la
presenza di un leggero disturbo ventilatorio di tipo restrittivo su lieve
deformazione della gabbia toracica per una scoliosi senza sicuri segni per
sequele dovute al trauma toracico confusionale con emato-pneumotorace
dell’aprile 2005” e che “dal lato respiratorio medico, teorico
pneumologico, non sussistono elementi per giustificare un’incapacità lavorativa
completa rispettivamente un’invalidità quale radioelettricista rispettivamente
quale addetto alla vendita, rispettivamente per lavori fisici sedentari o
leggeri.” (doc. AI 3-9).
Agli
atti vi sono inoltre un referto radiologico del 9 dicembre 2003 della dr.ssa
med. __________ che ha diagnosticato una epatomegalia steatosica (doc. AI 24-9)
ed uno scritto del 17 marzo 2004 del dr. med. __________, allora curante
dell’insorgente, che ha ringraziato il dr. med. __________ per
l’ospedalizzazione per una “cura disintossicante da alcool”, “patologia
che dura da più di trentanni” (doc. AI 24-12).
Il
7 novembre 2006, dopo la trasmissione del progetto di decisione all’assicurato,
il __________ che lo rappresentava, ha inviato un certificato medico della
dr.ssa med. __________ del seguente tenore:
" Con la presente certifico che il paziente citato a
margine risulta inabile al lavoro al 100% dal marzo 2004 per un periodo
indeterminato.” (doc. AI 60-3)
Nelle
osservazioni l’insorgente ha inoltre evidenziato che prossimamente sarebbe
stato ricoverato in ambito psichiatrico presso l’Ospedale __________ come
suggerito dalla Dr.ssa med. __________ (doc. 60-2).
Da
parte sua il medico SMR, dr. med. __________, ha precisato che lo scritto della
dr.ssa med. __________ non contiene nessuna indicazione sulle ragioni cliniche
o diagnostiche di un possibile peggioramento, che d’altronde non viene citato
(doc. 62-1).
Il
16 dicembre 2006 è stato rilasciato un certificato medico sottoscritto
dall’amministrazione dell’Ospedale __________ da cui emerge che l’insorgente è
stato degente dal 17 novembre al 16 dicembre 2006 (con, scritta a mano,
l’indicazione: “medico: Dr. __________” e “psichiatra: Dr.ssa __________”).
Infine
va ancora evidenziato che con il ricorso l’insorgente fa valere altre
patologie, oltre a quella psichiatrica, che lo renderebbero inabile al lavoro
(doc. I). In particolare l’interessato sostiene che il problema legato
all’alcool non sarebbe più presente (con riferimento alla degenza di
novembre-dicembre 2006), che lo stato depressivo non sarebbe di origine
etilica, bensì deriverebbe da una causa complessa, che vi sarebbe una grave
alterazione scoliotica lombare dx-convessa con rotazione
metameri-poliartrosi-gonartrosi-coxalgia delle anche, la quale porterebbe
all’uso di stampelle (“a volte”), che vi sarebbe una rizartrosi
bilaterale alle mani (“faccio uso di tutore”), una rizartrosi alle
ginocchia, alterazioni degenerative di tutti e 3 i compartimenti e
dell’articolazione patello-femorale, e una frattura omero dx e relative cure
fisio e piscina, funzione braccio dx ridotta con costanti dolori alla spalla
(doc. I).
Agli
atti è stato prodotto un certificato medico del 16 aprile 2007 dei dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia e Dr. med. __________, da cui risulta che
l’insorgente è seguito dal servizio __________ di __________ dal 10 gennaio
2007 per la presa a carico di una sindrome da disadattamento con aspetti
depressivi, per la quale è in terapia con un antidepressivo che assume
regolarmente (doc. A3), un nuovo certificato del 14 aprile 2007 della dr.ssa __________
che attesta un’inabilità al 100% dal marzo 2006 (doc. A4), un certificato del 4
marzo 2004, già agli atti, del dr. med. __________ che attesta la presenza di
una rizartrosi bilaterale (doc. A5), un estratto della perizia della dr.ssa __________,
già agli atti (doc. A6), nonché un estratto di un certificato dell’__________
con l’elenco di esami eseguiti nel 2005, da cui risulta la presenza di una “grave
alterazione scoliotica lombare destro-convessa con rotazione dei metameri. Non
evidenti lesioni focali traumatiche. Conservati e di regolare ampiezza gli
spazi intersomatici. Calcificazione dei vasi arteriosi aorto-iliaci.” (doc.
A7).
7. Va
qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante
occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR
1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo
autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi
sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni
di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 27 settembre
2001, inc. 32.1999.124).
8. Nella
fattispecie l’UAI ha negato l’esistenza di un’affezione rilevante ai sensi
della LAI, essendo l’interessato abile, dal punto di vista psichico,
all’esercizio dell’attività precedentemente svolta e di altre attività idonee.
Questo
TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata,
non ha motivo per mettere in dubbio la perizia allestita dal dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, del 12 settembre 2005 (doc. AI 33-1). Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
In
ambito peritale è stato valutato l’aspetto psichiatrico con la conclusione che
l’assicurato presentava al momento della perizia, un’abilità lavorativa totale
sia nella precedente che in altre attività (doc. AI 33-6). Il perito ha
rilevato che la diagnosi di sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche uso
continuo (ICD 10 F 10.25), esistente da anni, non ha nessuna influenza sulla
capacità di lavoro.
Lo
specialista ha in particolare indicato, in maniera convincente, per quale
motivo la conclusione della Dr.ssa __________, che propendeva per un’inabilità
lavorativa in ambito psichiatrico a causa di una sindrome depressiva grave,
senza sintomi psicotici (ICD-10 F 32.2) e uso dannoso di sostanze alcoliche
(ICD-10 F 10.01) derivante da difficoltà famigliari, coniugali e lavorative non
possa essere seguita.
Il
perito ha in particolare rilevato che nell’ambito delle numerose degenze presso
centri specializzati cui è stato sottoposto l’insorgente, l’accento è sempre
stato posto sulla dipendenza da sostanze alcoliche ed ha ritenuto, in maniera
convincente e senza che questo sia stato messo in discussione da approfonditi
certificati medici, che “a dominare la scena è sempre stata primariamente la
tendenza a ricorrere a reiterati comportamenti di appetenza alcolica”. Lo
specialista ha infatti evidenziato che l’etilismo non è secondario al disturbo
affettivo poiché quanto obiettivato in sede peritale pone l’accento su
inveterati abusi di sostanze etiliche che rappresentano il fattore che
interferisce in maniera maggiore con la funzionalità lucrativa del ricorrente,
divenuto orami troppo dipendente dall’alcool e conseguentemente incostante ed
inaffidabile. Il perito ha evidenziato che se la dipendenza da sostanze
alcoliche non viene adeguatamente curata risulta quanto mai arduo determinare
l’effettiva gravità del disturbo depressivo e quindi la sua responsabilità nel
determinismo della inabilità lucrativa. Il dr. med. __________ ha infine
evidenziato un ultimo aspetto che rende poco condivisibile la conclusione della
dr.ssa med. __________, ossia che nell’ambito della dipendenza da sostanze
alcoliche stati ansiosi e depressivi sono condizioni tutt’altro che infrequenti
da osservare e questo perché solitamente nell’etilismo la gratificazione
immediata del bere lascia il posto, subito dopo aver bevuto, a sensi di colpa e
quindi ansia e depressione che determinano esse stesse un nuovo bisogno di bere.
Ne
segue che il ricorrente è principalmente affetto da una problematica di dipendenza
da sostanze alcoliche che in quanto tale non va riconosciuta come patologia psichiatrica
invalidante.
L’assicurato
ha criticato tali conclusioni, ritenendo che la sua inabilità lavorativa sia
stata causata non dall’abuso di alcool bensì da una malattia psichica,
derivante da problemi famigliari (separazione dalla moglie) e lavorativi.
Nel caso di specie
tuttavia la possibilità che l’abuso di sostanze alcoliche
abbia portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una
perdita di guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurato è da
respingere.
Senza
voler banalizzare la situazione psichica in cui si trova l’interessato, in concreto
non sono date le succitate restrittive condizioni giurisprudenziali per
ammettere, ai sensi dell’AI, l’esistenza di un danno alla salute psichica avente
carattere invalidante.
Infatti occorre rilevare che l’insorgente è afflitto dal problema
dell’abuso etilico da oltre trent’anni. Il 17 marzo 2004 l’allora medico
curante del ricorrente ha infatti ringraziato per “la cura disintossicante
da alcool” ricordando che si tratta di una “patologia che dura da più di
trentanni” (sottolineatura del redattore) e che “attualmente è
stato “buttato fuori di casa” dalla moglie e ha deciso per una cura
disintossicante in due tempi. Una in ospedale di pura disintossicazione e poi
un periodo di due mesi in una struttura speciale tipo __________.” Il
curante ha poi ricordato che in questo programma è previsto l’intervento di una
dipendente del servizio __________, che, notoriamente, interviene nel caso di
abuso di alcool (doc. AI 24-12). Nella precedente degenza presso la Clinica __________
(dicembre 2003) era stata posta la diagnosi di “abuso etilico” e dal
referto radiologico è emerso una epatomegalia steatosica (doc. AI 24-9). In
particolare il dr. __________ aveva posto la diagnosi principale di sindrome di
dipendenza alcolica, uso dannoso con pre-delirio ed epatopia etilica steatosica
e le diagnosi collaterali di sindrome depressiva con tratti ansiosi e sindrome
di dipendenza da nicotina (doc. AI 13-4: “il paziente soffre di una sindrome
di dipendenza alcolica da molti anni, già oggetto di ripetuti tentativi di
disintossicazione con anche un lungo soggiorno a __________. E’ seguito
regolarmente da un’operatrice dell’associazione alcolisti …” e “veniva
dunque intrapresa una cura disintossicante da bevande alcoliche […] la sintomatologia
depressiva veniva peraltro curata con Seropram a dosaggio crescente con netto
beneficio”, sottolineatura del redattore). Il ricorrente ha ancora dovuto
essere ricoverato, sempre presso la Clinica __________ dal 22 marzo 2004 al 5
aprile 2004 a causa di etilismo cronico, per una ricaduta (doc. AI 13-6).
Non
va poi dimenticato che il 23 settembre 2005 la stessa curante, dr.ssa med. __________,
ha attestato che l’abuso etilico “persiste e viene banalizzato dallo stesso”
(doc. AI 34-1).
Gli
ulteriori certificati medici prodotti dall’insorgente non sono atti a
sovvertire quanto concluso dal perito.
Infatti,
per quanto concerne il nuovo ricovero avvenuto presso l’Ospedale __________ dal
17 novembre al 16 dicembre 2006, va rilevato che il certificato medico nulla
dice circa una diversa valutazione effettuata dagli esperti rispetto alle convincenti
conclusioni cui è giunto il perito ed anche la circostanza che dal 10 gennaio
2007 l’insorgente sia in cura presso il servizio __________ per una sindrome da
disadattamento con aspetti depressivi per la quale è in terapia con un
antidepressivo che assume regolarmente non è tale da poter modificare la
valutazione peritale, trattandosi di un problema noto in precedenza (cfr. doc. 24-4:
diagnosi Dr.ssa __________ del 21.06.2005: grave sindrome depressiva senza
sintomi psicotici) e già preso in considerazione nella valutazioni dell’UAI.
Del resto i medici del servizio psico-sociale non hanno attestato la presenza
di un’inabilità lavorativa dovuta ad una patologia psichiatrica ma solamente la
presa a carico di una malattia curata, tra l’altro, “solo” con un antidepressivo.
Anche
il certificato medico della dr.ssa med. __________ del 14 aprile 2007 si limita
ad attestare un’inabilità lavorativa totale, senza tuttavia indicarne i motivi
(doc. A4). Del resto anche nei precedenti certificati medici della curante (per
quanto concerne la valutazione dei certificati dei medici curante cfr.
considerando precedente) sono state attestate inabilità lavorative continue per
malattie che i medici specialisti non hanno ritenuto invalidanti.
In
conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti
risultanze peritali, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.
8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che i
problemi di dipendenza dall’alcool che affliggono l’assicurato da diversi anni
(un trentennio), non sono la conseguenza di un preesistente danno alla salute
psichica.
Né
si può ritenere che l’abuso di sostanze alcoliche abbia
portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di
guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurato.
Per
quanto concerne le altre patologie indicate dall’assicurato va innanzitutto evidenziato
come dalla perizia allestita in ambito di assicurazione contro gli infortuni,
emerge che “dal lato respiratorio medico, teorico pneumologico, non
sussistono elementi per giustificare un’incapacità lavorativa completa rispettivamente
un’invalidità quale radioelettricista rispettivamente quale addetto alla
vendita, rispettivamente per lavori fisici sedentari o leggeri” (doc. AI
3-9).
Anche
la rizartrosi alle due mani è già stata valutata dai medici SMR dell’AI, i
quali hanno escluso un qualsiasi influsso sulla capacità lavorativa oltre il
periodo per il quale vi è stata un’inabilità derivante dall’infortunio (cfr.
doc. AI 29-1). In particolare il certificato medico del dr. med. __________ del
4 marzo 2004 dove viene attestata la presenza di una
rizartrosi delle due mani, prodotto con il ricorso e già trasmesso in
precedenza all’amministrazione, non fa stato di alcuna inabilità lavorativa derivante
dalla citata malattia e si riferisce ad un periodo precedente a quello per il
quale è stata concessa una rendita (dal 1° agosto 2005 al 30 giugno 2006).
Il
doc. A6 prodotto con il ricorso è un estratto della perizia della dr.ssa med. __________
(pag. 4) del 12 dicembre 2004 e già presa in considerazione anche dal perito
dr. med. __________. Il doc. A7, anch’esso già agli atti (doc. AI 47-11, che
descrive, tra l’altro, la presenza di una “grave alterazione scoliotica
lombare destro-convessa con rotazione dei metameri. Non evidenti lesioni focali
traumatiche. Conservati e di regolare ampiezza gli spazi intersomatici.
Calcificazione dei vasi arteriosi aorto-iliaci”) è invece verosimilmente un
estratto degli esami subiti dal ricorrente dopo l’infortunio del 28 aprile 2005
quando è stato degente presso l’Ospedale __________ di __________ dal 29 aprile
2005 al 14 maggio 2005 (cfr. doc. AI 2-9, nonché perizia del 3 luglio 2006 del
dr. med. __________, doc. AI 3-6: “E’ a disposizione tutto il dossier
radiografico su CD rispettivamente possiamo visionare sul PACS tutte le
radiografie eseguite durante la degenza dal 28.04.05 al 10.05.05 […]”), ma
comunque non dice nulla circa un’eventuale inabilità lavorativa, né vi sono
attestati specifici circa un’inabilità lavorativa derivante dalla patologia ivi
descritta.
Circa
la “rizartrosi ginocchia, alterazioni degenerative di tutti e 3
compartimenti e dell’articolazione patello femorale” (doc. I), diagnosticata
l’8 marzo 2005 dal dr. med. __________ (doc. AI 2-26), va evidenziato come lo
specialista aveva attestato un’inabilità totale oltre che per l’infortunio alla
spalla destra anche per la “contusione gin sx” in data 14 marzo 2005
(doc. AI 2-27). Tuttavia in occasione di una visita di cortesia di un ispettore
della __________, il 31 maggio 2005, nel rapporto redatto dal funzionario
figura che “il ginocchio sinistro va bene. Non ha dolori o versamento. Nessuna
limitazione ai movimenti, il ginocchio è stabile. Caso chiuso.” (doc. AI
2-19, cfr. anche doc. AI 2-1 dove la __________ ha precisato che per
l’infortunio del 26 agosto 2004 l’inabilità lavorativa è stata accertata fino
al 30 giugno 2005, nonché doc. AI 53-1). Anche in occasione della perizia
pneumologica del 3 luglio 2006 viene fatto riferimento all’infortunio del terzo
prossimale dell’omero destro, ma non all’ultima contusione del ginocchio sinistro
(doc. AI 3-5, il riferimento alla contusione del ginocchio sinistro curato dal
dr. med. __________ concerne un infortunio di alcuni anni prima, cfr. doc. AI
2-19; cfr. anche diagnosi della Dr.ssa med. __________ del 21 giugno 2005, doc.
AI 24-4, dove la contusione al ginocchio sinistro non figura).
Per
quanto concerne infine la frattura del terzo prossimale dell’omero destro e la
contusione alla spalla destra, la __________ ha ritenuto l’interessato inabile al
lavoro unicamente dal 26 agosto 2004 (data dell’infortunio) al 30 giugno 2005
(doc. AI 2-1 e doc. AI 2-11, doc. AI 2-15), chiudendo in seguito il caso poiché
non più inabile al lavoro a causa di questo infortunio (cfr. doc. AI 2-15 e
2-14, infortunio del 26.8.2004, n. __________: “0% 01.07.05”).
Ritenuto
che l’UAI ha assegnato all’insorgente una rendita dal 1° agosto 2005 (dopo un
anno di attesa dal mese in cui si è verificato l’infortunio) al 30 giugno 2006 (tre
mesi dopo la visita medica di chiusura del medico della __________), l’assicurato
non ha diritto ad ulteriori prestazioni.
In
queste circostanze, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso
va respinto.
9. Il
ricorrente chiede infine di poter essere sottoposto ad “un’adeguata visita”
presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. I, nonché doc. VI).
Questo
Tribunale, alla luce della documentazione medica prodotta dalle parti (incarto
AI, in particolare la perizia, nonché certificati medici trasmessi dal
ricorrente), ritiene superfluo assumere ulteriori prove.
Infatti
gli atti medici prodotti sono sufficienti per poter decidere nel merito della
vertenza senza che sia necessario, da parte di questo Tribunale, far capo ad
ulteriori accertamenti.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza,
le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato
ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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