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Decisione

32.2007.14

Valutazioni mediche contrastanti. Rinvio degli atti per accertamento peritale

10 dicembre 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I desmoidi interaddominali, la proctocolectomia totale

e iliostomia terminale e la comorbidità (psoriasi disseminate, gastrite B, st.

dopo urolistiasi recidivante, polmonite atipica bilaterale 2001, adiposità,

ritengo la paziente non in grado di svolgere un'attività fisica impegnativa.

(...)" (doc. AI 31-7)

● Scritto 27 marzo 2006 nel quale la

dr.ssa __________, FMH in gastroenterologia, ha rilevato che “(…) conoscendo

bene il suo caso clinico ritengo che un’incapacità lavorativa al 50-60% sia

senz’altro indicata. Con i dermoidi intra-addominali, l’intervento chirurgico

con colectomia e stomia persistente e il sovrapeso lei non è assolutamente in

grado di svolgere un’attività fisica impegnativa del 75%. (…)” (doc. AI 31/8).

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 7 giugno 2006 (doc. AI 34/1-2) – riassunti

gli atti medici sopra esposti e osservato che “(…) in data 16 febbraio 2006 ho

visitato l’assicurata presso l’SMR. I problemi particolari legati alla cura

dello stoma non sono emersi all’occasione del colloquio con l’assicurata. Essa

ha informato che l’ileostomia “funziona in modo soddisfacente” e che è seguita

regolarmente dall’infermiera specializzata, anche la documentazione a

disposizione non contiene le informazioni che riguardano i problemi particolari

in relazione all’ileostomia. (…)” – ha concluso che “(…) le indicazioni non

sono inequivocabili: il Dr. __________ propone una limitazione dell’orario

lavorativo per qualsiasi attività, anche leggera (1/2 giornata, ovviamente a

rendimento normale), la Dr.ssa __________ attesta un’inabili-tà lavorativa del

50-60% affermando che l’assicurata non è in grado di svolgere un’attività “fisicamente

impegnativa” nella misura del 75%, il Dr. __________ quantifica l’inabilità lavorativa

con 50% ed il Dr. __________ con 75% senza dettagli (riguardanti orario lavorativo,

rendimento e genere di lavoro). Appare plausibile una diminuzione del rendimento

per la cura dello stoma (cambiamenti di raccoglitori, igiene). Ho quantificato

questa diminuzione con 25%. Per quanto riguarda i limiti funzionali, propongo

la limitazione per pesi piuttosto a 5-10 kg che a 15 kg come indicato nel

rapporto ritenendola più adeguata a questa assicurata (e pur sempre compatibile

anche con l’attività abituale). Per il resto confermo la mia valutazione del 16

febbraio 2006.” (doc. AI 34/2).

Viste

le risultanze mediche appena esposte, questo Tribunale – considerato

l’assunto da cui è partito il dr. __________: “(…) l’assicurata non presentava

complicazioni nel decorso postoperatorio e l’ileostomia funziona in modo

soddisfacente (…)” (doc. AI 21/5), allorquando il dr. __________ ha attestato

che “(…) la signora RI 1 è portatrice di un’ileostomia sicuramente subottimale

a causa di problemi tecnici legati alla problematica dei desmoidi

intraddominali, che hanno solo permesso di eseguire un’ileostomia tecnicamente

non soddisfacente. Questa problematica di cura della sua ileostomia non è

paragonabile ad una normale ileostomia. In effetti dovuto alla poca lunghezza

intestinale per eseguirla, questa si è retratta in modo importante, ed è quindi

molto difficile da gestire, cosa che la costringe a dei cambiamenti di

sacchetti in tempi non prevedibili. (…)” (doc. AI 31/5) e il dr. __________ –

che già nel rapporto medico 29 novembre 2005 aveva concluso: “(…) ritengo

pertanto che sia difficile ipotizzare una ripresa dell’attività lavorativa, e

semmai questa dovrebbe essere limitata a poche ore della giornata e per sforzi

fisici pochi intensi.” (doc. AI 17/3) – ha osservato che “(…) da parte mia mi

preme sottolineare che la situazione post-chirurgica è sovente causa di algie

addominali. Questo impone alla paziente frequenti cambiamenti di posizione, e

ancora la necessità di coricarsi per alleviare i sintomi. (…)” (doc. AI 31/6) – ritiene che

non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità per un grado di

inabilità lavorativa del 25% in un’attività adeguata rispettosa delle

limitazioni funzionali poste.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che, da una parte, lo stesso

dr. __________ ha precisato che la diminuzione del rendimento del 25% è

riconducibile alla cura dello stoma: “(…) appare possibile una diminuzione del

rendimento per la cura dello stoma (cambiamenti di raccoglitori, igiene). Ho

quantificato questa diminuzione con 25%. (…)” (doc. AI 34/2) e, d’altra parte, che,

oltre al medico curante, anche tutti gli altri specialisti che si sono occupati

dell’assicurata hanno attestato un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività

almeno del 50%.

In

particolare neppure è possibile confermare il grado di inabilità lavorativa del

25% in attività adeguate per il solo fatto che il medico curante e gli altri

specialisti hanno attestato diversi gradi di inabilità lavorativa: “(…) le

indicazioni non sono inequivocabili (…)” (doc. AI 34/2).

Al

contrario, visti i diversi gradi di inabilità lavorativa, per potersi esprimere

compiutamente sul grado di capacità in attività adeguate è necessario un

accertamento specialistico peritale.

In

questo senso la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché, previo accertamento medico specialistico peritale, si

pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata.

2.6. Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ripetibili (cfr.

STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg.

consid. 2).

Di

conseguenza la domanda intesa ad essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa

pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007

nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03;

STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato

al consid. 2.5.

Considerandi

2.

Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.

L’Ufficio

AI verserà inoltre alla ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa) ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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