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Decisione

32.2007.140

Confermata la valutazione medico-teorica del medico SMR e raffronto dei redditi. L'assicurata non raggiunge un grado d'invalidità pensionabile e la decisione di reiezione della domanda di prestazione

17 giugno 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SMR, non smentite

da ulteriori rapporti medici successivi che attestino l’esistenza di altre

patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell’insorgente sino

all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre

l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno

alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti

ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo

una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che, per lo meno fino

all’emissione della decisione impugnata, l'assicurata può

svolgere la sua originaria attività lucrativa, ritenuta adeguata alle sue

condizioni di salute, in misura completa, al massimo con una riduzione del 15%

come sostenuto nella valutazione economica 15 gennaio 2007.

Infine,

come verrà esposto al prossimo considerando, anche volendo considerare, per

ipotesi di lavoro, l’assicurata abile al 50% quale assistente medico, essa

sfrutterebbe meglio la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate che

escluderebbero comunque un grado d’incapacità al guadagno pensionabile.

2.9. Quanto

alla determinazione del grado d’invalidità, con rapporto 29 gennaio 2007 la

consulente in integrazione professionale ha proceduto al seguente calcolo:

"

Salario da valido:

Come assistente di studio medico presso il Dr. __________

nel 2005 l'A. avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 59'800.--.

Salario da invalido:

In considerazione del fatto che l'attività abituale

risulta esigibile in misura completa e che essa permette all'assicurata di

sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua, si considera che l'A.

potrebbe riprendere la sua attività nella misura del 100% (attualmente lavora

solamente al 50%) percependo lo stesso stipendio. In considerazione del fatto

che tale possibilità concretamente potrebbe non essere attuabile (il DL ha già

assunto un'altra persona che sostituisce l'altro 50%) farò riferimento al

contratto collettivo per gli assistenti di studio medico che indica un salario

minimo di Fr. 57'447.- con 8 anni di esperienza.

Grado d'invalidità:

59'800 - 57'447 x 100 = 4%

59'800

La signora RI 1 presenta una capacità di guadagno

residua del 96% ed un grado d'invalidità del 4%." (Doc. AI 20)

Ora,

come anticipato sopra, pur ammettendo che l’insorgente sia da considerare abile

al 50% nella sua abituale professione, secondo questo TCA, possono comunque essere

in concreto prese in considerazione, quali attività adeguate, quelle

professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni

di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non

comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione

(vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella causa G., I 535/05, consid. 4.4.

e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5

con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid.

2).

Va

poi ricordato che, conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido

è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.

Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da

una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie, la ricorrente, potendo svolgere una professione

che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare,

in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile

lordo pari a fr. 3'893.-- (stato 2004).

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’058 mensili

oppure a fr. 48’648 per l'intero anno (fr. 4’054 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Ammettendo

una riduzione massima del 25% per motivi legati alle condizioni personali (in

particolare vista la giovane età dell’assicurata una simile percentuale non

sarebbe comunque giustificata), il reddito da invalido corrisponderebbe a fr.

36'486 (75% di 48'648). Dal raffronto tra tale dato ed il reddito da valido di

fr. 59'800.-- risulterebbe un grado d’invalidità del 39% (59'800 – 36'486 x 100

: 59'800), non giustificante l’erogazione di una rendita.

2.10 Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico della

ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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