32.2007.141
Determinazione del grado d'invalidità di un assicurato, esercitante un'attività lucrativa indipendente, mediante il metodo ordinario (raffronto dei redditi)
16 giugno 2008Italiano22 min
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Numero d'incarto:
32.2007.141
Data decisione, Autorità:
16.06.2008, TCA
Titolo:
Determinazione del grado d'invalidità di un assicurato, esercitante un'attività lucrativa indipendente, mediante il metodo ordinario (raffronto dei redditi)
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.141
BS/td
Lugano
16 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, muratore indipendente, nell’aprile 2005 ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 1):
A
seguito degli accertamenti medici ed economici eseguiti durante l’istruttoria, con
decisione 13 marzo 2007, preavvisata il 10 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha respinto
la domanda di prestazione, evidenziando in particolare quanto segue:
"
La documentazione medica
acquisita all'incarto oggettiva l'inabilità del 50% nella professione abituale
di muratore dal dicembre 2003 con alcuni periodi al 100%.
Sono esigibili in misura completa attività generiche
che non richiedono qualifiche professionali specifiche e rispecchiano le indicazioni
mediche (non stare sempre in piedi senza poter alternare le posizioni, non
sollevare/portare pesi superiori ai 10 kg, non eseguire attività in ginocchio
regolarmente, non dover effettuare manipolazioni sopra l'orizzontale
specialmente con la sinistra, regolarmente, non dover effettuare manipolazioni
sopra l'orizzontale specialmente con la sinistra, non dover effettuare
spostamenti regolari su tragitti superiori ai 100m oppure su scale a pioli e
cantiere), potrebbe ad esempio svolgere lavori come ad esempio: autista/fattorino/addetto
alle consegne di merce leggera, venditore, magazziniere (merce leggera e
magazzini semi-automatizzati o nei quali si utilizza prevalentemente il
muletto), sorvegliante/custode/addetto alla piccola manutenzione, operaio nel
settore industriale, …
Considerando una capacità di lavoro residua del 100%,
praticando una riduzione massima del 25% (per attività leggera, le limitazioni
a livello ergonomico e le diminuite adattabilità e flessibilità dovute all'età
e alla situazione socio-professionale), sulla base delle statistiche teoriche
RSS (categoria 4, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in
base alla recente giurisprudenza e alle conseguenti disposizioni d'Ufficio)
risulta un reddito d'invalidità di 42'944.- (riferito al 2004).
Di seguito si riporta il calcolo effettuato per
determinare il grado d'invalidità.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 44'000.00
con invalidità CHF 42'944.00
Perdita di guadagno CHF 1'056.00 = grado
d'invalidità 2%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 39)
1.2. Avverso
la succitata decisione amministrativa, l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha
postulato il riconoscimento di una mezza rendita dal mese di aprile 2004. Egli
ha sostenuto:
"
Il ricorrente contesta
questa valutazione e fa valere di essere notevolmente limitato anche nello svolgimento
di un'attività confacente. A suo vedere i notevoli problemi osteo-articolari a
carico delle ginocchia, delle spalle, della schiena anche in un lavoro leggero
come definito dal servizio medico dell'intimata costituiscono un impedimento di
almeno la metà. A sostegno di questa sua affermazione allega un certificato
medico Dr. __________ della clinica __________ del 27 aprile 2007. E' pertanto
da ammettere un diritto a una mezza rendita d'invalidità." (Doc. I)
1.3. Con
risposta di causa l’Ufficio AI, allegando la presa di posizione del SMR (Servizio
medico regionale) sul nuovo rapporto medico prodotto, ha invece postulato la
reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.
1.4. Con
osservazioni 19 giugno 2007 il ricorrente ha ribadito la propria posizione (IX).
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità
o meno.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique
VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5.
2.5.1. Nel
caso in esame, sulla base della documentazione medica raccolta durante
l’istruttoria, con rapporto 24 ottobre 2005 il dr. __________, attivo presso il
SMR, ha posto le seguenti diagnosi principalI: periartropatia alla spalla
sinistra con impingement, stato dopo meniscectomia al ginocchio destro,
sospetta meniscopatia al ginocchio sinistro, artrosi incipiente al gomito destro;
quale affezione non invalidante: stato dopo artrite gottosa alla caviglia
sinistra. Il medico SMR ha inoltre evidenziato che dal mese di dicembre 2003 l’assicurato
presentava un periodo d’incapacità lavorativa nella propria attività alternato
tra il 50% e 100% e che dal marzo 2005 l’inabilità si è attestata stabilmente
al 50%. In attività confacenti le limitazioni funzionali dell’insorgente (evitare
di stare in piedi senza poter alternare le posizioni, non sollevare/portare
pesi superiori ai 10 Kg, non eseguire attività in ginocchio regolarmente, non dover
effettuare manipolazioni sopra l’orizzontale specialmente con la sinistra, non
dover effettuare spostamenti regolari su tratti superiori ai 100 metri oppure
su scale a pioli e cantiere) l’esigibilità è stata valutata nella misura del
100% (doc. AI 14-2). A ragione.
Vero
che nel rapporto 21 aprile 2005 il medico curante, dr. __________, ha sostenuto
che l’assicurato poteva svolgere un’altra attività con un rendimento del 50%
(doc. AI 6-3). Tuttavia, nel rapporto 18 aprile 2005 il dr. __________, specialista
in chirurgia ortopedica alla Clinica __________, limitatamente alla problematica
alla spalle ed ai gomiti, ha ritenuto l’assicurato abile in attività sedentaria
per otto ore al giorno (doc. 5-3). Per quel che concerne l’affezione alla tibia
tarsica, seppur nel rapporto 18 ottobre 2005 il dr. __________, specialista in
ortopedia, non ha saputo indicare un’incapacità lavorativa, egli ha tuttavia
considerato la probabile artrite urica non invalidante (doc. AI 13-1).
2.5.2. Non
vi è inoltre da ritenere subentrato un rilevante peggioramento dello stato di
salute dell’assicurato.
Se
da un lato, nel rapporto 22 febbraio 2006 il dr. __________ ha sostenuto che altre
attività non entrano in linea di conto, dall’altra egli non ha spiegato il
motivo per cui le limitazioni alle spalle impediscono lo svolgimento di una professione
adeguata (doc. AI 23-3).
Analogo
discorso vale per lo scritto 6 febbraio 2007 del medico curante, avente il
seguente tenore:
"
A seguito della vostra
decisione come cui il paziente sarebbe abile per lavori leggeri malgrado la sua
problematica, ritengo che lo stesso avrebbe comunque grosse difficoltà a poter
effettuare questa attività in quanto i dolori di cui soffre ne impedirebbero
l'esecuzione.
E' da notare che attualmente nell'ambito del lavoro che
il paziente effettua come indipendente egli può lavorare a tempo limitato e
anche fare pause di uno o due giorni dopo acutizzazione delle problematiche di
cui soffre, in quanto lui stesso è il suo datore di lavoro.
La cosa sarebbe impensabile se fosse sotto un altro
tipo di datore di lavoro.
Bisogna considerare che il paziente soffre di:
- gonalgia bilaterale con stato dopo
artroscopia per una lesione meniscale
- meniscectomia mediale parziale a destra
- attualmente a sinistra una lesione del menisco
- periartropatia omero-scapolare cronica
tendinotica sinistra con un distacco parziale del labbro con borsite sotto
deltoidea
- limitazione funzionale del gomito destro
- artrite urica del gomito destro
- dispepsia con esofagite distale
Ritengo quindi improponibile un lavoro leggero sulla
base di tutta la giornata in quanto nei momenti di acutizzazione della sintomatologia
il paziente non potrebbe continuare la sua attività.
E solo unicamente in quanto indipendente al 50% che lo
stesso può effettuare il lavoro a seconda della sintomatologia decidendo i suoi
orari e sui recuperi che farebbe per riprendersi da un'eventuale acutizzazione
della problematica ortopedica di cui soffre." (Doc. AI 35)
Al
riguardo, giustamente nella nota 25 maggio 2007 il medico del SMR (VII) ritiene
non plausibile che l’assicurato possa presentare un’inabilità lavorativa in professioni
che non sollecitano le articolazioni (ginocchia e spalle) interessate dalle
note affezioni (doc. VII). Nel caso concreto, come verrà esposto più diffusamente
nel prosieguo, va fatto riferimento a tutte le attività sedentarie, leggere e
di sorveglianza elencate nel rapporto 14 dicembre 2006 del consulente
integrazione professionale (doc. AI 28). Infatti, secondo questa Corte possono
essere prese in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni
legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non
comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione
(vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella causa G., I 535/05, consid. 4.4.
e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5
con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2.).
Inoltre,
il SMR, sempre con riferimento al succitato rapporto del medico curante, ha ben
evidenziato che i disturbi di tipo intermittente (ad esempio, artrite urica del
gomito destro, dispespsia ) non adempiono i criteri di malattia di lunga durata
e quindi non sono invalidanti.
Non
rilevante per la valutazione della residua capacità in attività adeguate è il
rapporto 31 gennaio 2007 del dr. __________, poiché, esposte le note diagnosi e
limitazioni, egli riferisce che l’assicurato è “limitato fortemente nella
sua attività di muratore non potendo eseguire lavori pesanti” (doc. AI
35-5).
All’allegato
al ricorso l’assicurato ha infine prodotto il certificato 27 aprile 2007 del
dr. __________:
"
Con la presente intendo
prendere posizione in merito allo stato di salute del paziente a margine che
conosco dal 2004. Nella qualità di muratore indipendente (lavora da solo) con attività
tipo muri in sasso, tetti in piode, …, tenuto conto dei vari problemi
osteo-articolari, alterazioni degenerative con meniscopatia al ginocchio sx, al
ginocchio dx (stato dopo artroscopia), una nota rottura della cuffia alla
spalla sx, non è a mio parere possibile una ripresa del lavoro superiore al
50%. Neanche per lavori specificamente meno impegnativi che necessitano ad
esempio di spostamenti frequenti, cambi di posizione, il rendimento è a mio parere
superiore a tale %. Ritengo dunque giustificata l'opposizione del paziente alla
presa di posizione dell'assicurazione invalidità." (Doc. A3)
Rispetto
al precedente rapporto 18 aprile 2005, contenente anche diverse cartelle
cliniche, il succitato ortopedico non evidenzia alcuna modifica dello stato di
salute. In entrambi i rapporti (quelli del 18 aprile 2005 e del 27 aprile 2007)
sono state menzionate le stesse problematiche osteo-articolari, compresa la
rottura alla spalla destra. Se nel primo referto il dr. __________ aveva
ritenuto da subito esigibile una professione sedentaria, nel secondo scritto egli
ritiene che in lavori meno impegnativi il rendimento non è superiore al 50%. In
questo modo egli equipara di fatto l’attività pesante di muratore con quella
leggera ed adeguata.
Quanto
alla fedefacenza della valutazione 24 ottobre 2005 del SMR, va detto che, in
ambito LAINF, il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________
hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in
base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del
10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa
A., U 49/95).
Analogamente,
visto come il medico SMR si fondi su validi reperti medici di specialisti e
sugli esiti di indagini svolte, bisogna concludere che la sua valutazione ha
valore anche se non ha visitato il paziente. Va poi ricordato che il TFA, in
una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il
valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in
caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia.
2.5.3. In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SMR, non smentite
da ulteriori rapporti medici successivi che attestino l’esistenza di altre
patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre
l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che, per lo meno fino all’emissione della decisione impugnata, l'assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 50% nell’abituale
professione di muratore, ma del 100% in attività leggere e confacenti al
suo stato di salute.
2.6. Accertata
dunque, dal punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa in attività
leggere adeguate del 100%, come anticipato al consid. 2.5.2., mediante rapporto
14 dicembre 2006 il consulente, tenuto conto dei dati medici presenti
nell’inserto, ha rettamente individuato alcune possibilità reintegrative
dell’assicurato, più precisamente:
"
Dal punto di vista
puramente teorico in base alla descrizione medica delle limitazioni funzionali
esisterebbe una gamma di attività esigibili sufficientemente ampia e tale da
giustificare l'utilizzo delle statistiche teoriche RSS per la determinazione
del reddito da invalido. A titolo esemplificativo si potrebbero citare i lavori
di autista/fattorino/addetto alle consegne di merce leggera, venditore, magazziniere
(merce leggera e magazzini semi-automatizzati o nei quali si utilizza prevalentemente
il muletto), sorvegliante/ custode/addetto alla piccola manutenzione, operaio
nel settore industriale.
Concretamente e realisticamente credo sia opportuno
chiedersi se ha senso pretendere che l'A. interrompa la propria attività in
proprio per ricercare una alquanto ipotetica attività adeguata." (Doc. AI
28)
Al
riguardo va evidenziato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato
del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da
una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,
dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma
di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in
caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità
di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una
rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere
negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente
ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano
reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali
appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276
consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer
1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per
la determinazione del grado d’invalidità, non contestata dall’assicurato, il
consulente ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il
reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale
muratore indipendente (reddito da valido) con quello risultante da un’attività
leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido). Il calcolo in dettaglio è stato ripreso
nella decisione contestata (cfr. consid. 1.1).
2.6.1. Riguardo
all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella
causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più
concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato
avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure
delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali
la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi
sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635
consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato
come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe
continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno
conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari
(RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, nella determinazione del reddito da valido, la media
degli utili conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute
va maggiorata dei contributi sociali, e questo per tener conto che i dati statistici
salariali raffrontati come reddito da invalido tengono conto di tali oneri
(cfr. in proposito le STFA del 17 dicembre 1998 nella causa G., I 304/98 e del
27 agosto 2004 nella causa I., I 543/2003; cfr. anche STCA del 4 maggio 2007 nella
causa P. 32.2006.70).
Ritornando
al caso in esame, con nota 9 gennaio 2007 il funzionario dell’Ufficio AI, facendo
riferimento alle tassazioni 1999-2003, relative quindi ad un periodo precedente
l’insorgenza del danno alla salute, ha determinato una media di fr. 44'000.--
(doc. AI 30-1). Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza ritiene adeguato tener
conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi (cfr. AJP
1999 p. 484), ciò che, come visto, corrisponde al caso in esame.
Occorre
tuttavia sottolineare che l’Ufficio AI non ha aggiunto al reddito medio aziendale
Fatti
i contributi sociali, così come richiesto dalla giurisprudenza. Questa omissione,
come verrà detto più avanti, nulla muta all'esito della presente causa.
2.6.2. Conformemente
la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
Considerandi
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel
caso di specie, per la determinazione del reddito da invalido, in applicazione
della succitata giurisprudenza, il consulente ha fatto
riferimento ai dati salariali statistici nazionali (tabella TA1) ed ha tenuto
conto di una riduzione massima del 25% del salario statistico. Con una capacità
lavorativa al 100% il reddito da invalido, stato al 2004, ammonta a fr. 42’944.--.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 44’000.-- con il reddito
ipotetico da invalido di fr. 42’944.-- risulta un grado d’invalidità del 2%
([44’000- 42’944] x 100 : 44’000) che non dà diritto ad una rendita. Allo
stesso risultato si giunge considerando i relativi contributi sociali che non
sono stati aggiunti al reddito da valido, come pure volendo procedere
all’aggiornamento al 2007 (anno di emissione della decisione contestata) dei redditi
di riferimento.
Tenuto
conto di quanto precede, la decisione impugnata va pertanto confermata e il
ricorso respinto.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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