32.2007.142
A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto il grado d'invalidità non pensionabile
14 agosto 2008Italiano44 min
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Numero d'incarto:
32.2007.142
Data decisione, Autorità:
14.08.2008, TCA
Titolo:
A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto il grado d'invalidità non pensionabile
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.142
FS/sc
Lugano
14 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 aprile
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo parzialmente attiva quale venditrice presso la __________
(doc. AI 10/1-3), nel novembre 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI
per adulti in quanto affetta da fibromialgia (doc. AI 4/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica
e un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI
31/1-10 e 34/1-7), con decisione 25 aprile 2006 (doc. AI 35/1-3) l’Ufficio AI
ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dal RA 1 (doc.
AI 38/1-2), – visto il rapporto 30 maggio 2006 del medico SMR a cui è stata
sottoposta la documentazione medica prodotta nonché il rapporto finale 31 ottobre
2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 42/1-2 e 53/1-4) –
l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 4 aprile 2007 (doc. AI 55/1-5), fissato
un grado d’invalidità del 21%, ha negato il diritto ad una rendita motivando:
"
(...)
4. In sede d'opposizione, spetta
all'assicurato presentare delle prove atte a giustificare una differente
valutazione delle circostanze.
Ora,
la nuova documentazione medica (scritti 8 maggio 2006 della psichiatra e
psicoterapeuta Dott.ssa __________ e 9 maggio 2006 del Dott. __________) è
stata sottoposta al giudizio del SMR.
Il
27 aprile 2006 i medici dell'assicurazione per l'invalidità hanno constatato: "per
quanto concerne il peggioramento indicato dalla dr.ssa __________ questo è
precedente le visite peritali eseguite in dicembre 2005 e quindi è stato valutato
debitamente in occasione della perizia. La lettera del dr. __________ elenca le
note diagnosi reumatologiche già valutate in sede peritale da parte del dr. __________,
Per quanto concerne l'indicata sindrome di Morton al piede (...) va detto che
si tratta di regola di patologia non invalidante di natura passeggera
trattabile in prima linea con supporti plantari adatti (dolori a livello dei piedi
in posizione eretta, patologia sovente associata ad una fibromialgia). Nella
decisione dell'ufficio non si è però tenuto conto dei limiti funzionali indicati
dal perito dr. __________ che attestava una IL del 33,3% (rendimento ridotto)
nell'attività di cassiera, riduzione del rendimento che si aggiunge all'orario
ridotto per motivi psichiatrici" (cfr. perizia 12 aprile 2004 del
Dott. __________ svolta per conto dell'Assicurazione __________: "in un
lavoro idoneo allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro nella
misura del 100% con un rendimento massimo al 100% da quando ha interrotto il
lavoro").
5. Stante quanto precede, è stato ritenuto
corretto sottoporre il caso al Servizio integrazione, onde valutare la
correttezza del grado d'invalidità considerato finora dall'amministrazione.
Con rapporto 31 ottobre 2006, confrontati un reddito
annuo senza invalidità di fr. 25'351.-- mentre d'invalida di fr. 21'377.-- (in
attività adeguate allo stato di salute, con "riferimento ai dati
statistici (...) in attività semplici e ripetitive (...) apportando le seguenti
riduzioni (...) - del 50% su indicazione psichiatrica - del 2% per la leggera
limitazione del porto di pesi - del 10% per le limitazioni a livello ergonomico"),
la consulente d'integrazione professionale (CIP) incaricata ha calcolato una capacità
di guadagno residua dell'81%.
Nel caso concreto, incontestati i tassi d'attività
lucrativa e d'attività nell'economia domestica, l'invalidità totale va quindi
calcolata secondo il seguente metodo.
Attività Limitazione Grado
parziale d'invalidità
Casalinga al 39% 24.5% 9.55%
Salariata al 61% 19% 11.6%
e
grado d'invalidità: 21%
Risulta pertanto giustificato il rifiutare il quarto di
rendita d'invalidità preteso. La decisione impugnata è corretta e va
confermata.
(…)" (doc. AI 55/4-5)
1.2. Contro
questa decisione, sempre tramite il RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e sostenuto che
se fosse sana lavorerebbe al 100% – ha chiesto di essere posta al beneficio di
almeno una mezza rendita a decorrere da novembre 2003.
1.3. Con
la risposta di causa, ritenuto che l’assicurata solleva le medesime censure già
trattate in sede di opposizione e sulla base delle annotazioni 15 maggio 2007
del medico SMR, l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.4. Con
scritto 25 maggio 2007 il rappresentante dell’assicurata si è confermato nelle
proprie allegazioni.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il
diritto ad una rendita d’invalidità essendo il grado d’invalidità non
pensionabile.
L’assicurata
postula il diritto ad almeno una mezza rendita dal mese di novembre 2003.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi
sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile
l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003) secondo cui:
"
Qualora l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità
patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
La
giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I
156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa
è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07
del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504).
2.7. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno
esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;
AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF
120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag.
109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht,
BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130
V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del
21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI
2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo
2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Infine,
va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e
l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio
2006 nella causa O. (I 873/05).
2.9. L’Ufficio
AI ha qualificato l’assicurata quale salariata al 61% e casalinga al 39%.
L’assicurata
ha contestato questa qualificazione e sostenuto che “(…) se fosse sana
lavorerebbe al 100%. (…)” (I).
Dagli
accertamenti effettuati dall’amministrazione è emerso che l’assicurata dal 17
giugno 1996, quindi prima dell’insorge-re dell’incapacità lavorativa subentrata
nel mese di settembre 2003 (vedi in particolare la documentazione prodotta con
l’incarto Cassa Malati), lavorava già al 60,98% (doc. AI 10/1-3, punto 3.4).
Dall’inchiesta
per le persone che si occupano dell’economia domestica risulta inoltre che se
non fosse intervenuto il danno alla salute l’assicurata avrebbe continuato ad
esercitare la sua attività lavorativa quale venditrice in misura di 25 ore settimanali
come riportato sul questionario del datore di lavoro da lei confermato (doc. AI
34/2).
Dagli
atti non appare infine che il grado di occupazione del 61% fosse dettato da
ragioni aziendali riconducibili al datore di lavoro né che questi abbia mai
offerto un’assunzione al 100% e tantomeno che l’assicurata abbia cercato
un’attività in quella misura.
Per
queste ragioni la qualificazione quale salariata al 61% e casalinga al 19% va
dunque confermata.
2.10. Nell’evenienza
concreta il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 6 luglio 2005 (doc. AI
20/1-2) – posta la diagnosi di “(…) sindrome fibromialgica – sindrome
ansio-depressiva di media gravità (…)”, considerati i seguenti limiti funzionali:
“(…) limiti di carico, rispetto delle regole ergonomiche per la schiena, limiti
d’ordine psi (…)” e ritenuto l’inizio di un’incapacità lavorativa duratura
nella sua attività del “(…) 100% dal 9.03 (…)” –, ha espresso la seguente
raccomandazione:
"
(...)
Trattasi di un'A 46enne che presenta una problematica
reumatologica di tipo fibromialgico con un disturbo psi concomitante.
Il MC motiva una IL del 75%. Il reumatologo determina
una riduzione del rendimento del 33% in qualità di salariata e del 25% come
casalinga. Il psi curante non prende posizione sulla CL e determina che il
disturbo depressivo non causa inabilità.
Una valutazione reumatologica fiduciaria determina
un'attività adatta esigibile in maniera completa, e un'IL del 33% nella sua
ultima professione. L'attività adatta non deve essere pesante, deve evitare
frequenti anteflessioni/rotazioni del tronco, con possibilità di alternare le
posizioni statiche ogni ora.
Una valutazione psi fiduciaria viene effettuata e
determina una IL del 50% in qualsiasi attività. La psi indica che tale
valutazione dovrebbe migliorare con il tempo con ripristino della completa CL.
Con la documentazione presente si può determinare che
l'A presenta una CL del 50% nella sua attività o in attività adatta. Quale
casalinga giustificato ritenere l'A limitata al 25% nelle attività che superano
Fatti
i limiti indicati dell'attività adeguata.
Malgrado la buona documentazione la componente psi
risulta la variabile di tale situazione.
Ritengo necessaria una perizia psi per determinare un
eventuale cambiamento della situazione (dott. __________)." (doc. AI 20/2)
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc.
AI 21/1-2).
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 3 febbraio
2006 (doc. AI 31/1-10) – esposte dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni
obiettive, posta la diagnosi di “(…) stato depressivo cronico in nevrosi
conversiva (ICD-10: F33.1; F44.81) – fibromialgia (…)” (doc. AI 31/8) – ha
rilevato che “(…) nella peritanda constato comunque un disturbo nevrotico di
tipo isterico foriero di una depressione ormai cronica resistente a
farmacoterapia ma difficile da curare anche dal punto di vista psicoterapico.
Sin dall’infanzia sono presenti importanti segni nevrotici quale l’enuresi
nocturna e dall’adolescenza lo sviluppo di una fantasia di doppia personalità
di tipica colorazione isterica. In queste condizioni l’inabilità lavorativa al
50% è assolutamente giustificata. La prognosi è cattiva, è comunque indicato
rivedere la peritanda fra due anni circa per constatare eventuali
miglioramenti. Il paziente isterico infatti può “drammaticamente” ammalarsi
come “drammaticamente” guarire. La riduzione della capacità lavorativa in
qualità di casalinga è a mio avviso diminuita soltanto del 10%. (…)” (doc. AI
31/8-9).
Rispondendo
alle domande il dr. __________ ha concluso per una capacità lavorativa del 50%
nella sua precedente attività e attestato che “(…) una limitazione della
capacità lavorativa approvata a livello medico di almeno il 20% sussiste dal
settembre 2003. Da allora la capacità lavorativa è stata valutata alternativamente
al 50% e al 100% dal punto di vista psichiatrico. […] La capacità lavorativa
dal punto di vista psichiatrico deve essere valutata al 50% dal 05.05.2004 come
indicato dal rapporto della Dr.ssa __________. Questa limitazione è a mio
avviso valida fino a data odierna e protratta fino al 2008. (…)” (doc. AI
31/9).
L’Ufficio
AI – visti gli esiti degli accertamenti medici, le annotazioni 29 marzo 2006
del dr. __________, medico SMR, che ha confermato una incapacità lavorativa del
50% in qualsiasi attività dal maggio 2004 (doc. AI 32/1) e sulla base delle
risultanze dell’inchiesta a domicilio (doc. AI 34/1-7) –, con decisione 25 aprile
2006 (doc. AI 35/1-3) ha quindi negato all’assicurata il diritto ad una rendita
in quanto il grado d’invalidità non pensionabile.
In
sede di opposizione (doc. AI 38/1-2) l’assicurata ha prodotto i certificati
medici 8 e 9 maggio 2006 della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, e del dr. __________, FMH in medicina generale, (doc. AI 38/5-6 e
38/7).
Al
riguardo, nelle annotazioni 30 maggio 2006 (doc. AI 42/1-2), il dr. __________,
medico SMR, si è così espresso:
"
(...)
rapporto dr.ssa __________ del 8.5.2006:
- viene indicato un peggioramento dello stato
psichiatrico da 11.2005
- viene valutata una capacità lavorativa residuale
del 20-30%
dr. __________, 9.5.2006:
vengono menzionate le diagnosi di fibromialgia,
sindrome lombovertebrale, poliartrosi delle dita, sindrome di Morton con
seguente impedimento del 80%
nota: il dr. __________ attesta una IL del
100% dal 12.9.2003 continua (vedi certificati __________)
valutazione:
per quanto concerne il peggioramento indicato dalla
dr.ssa __________ questo è precedente le visite peritali eseguite in dicembre
2005 e quindi è stato valutato debitamente in occasione della perizia.
La lettera del dr. __________ elenca le note diagnosi
reumatologiche già valutate in sede peritale da parte del dr. __________. Per
quanto concerne l'indicata sindrome di Morton al piede (sinistro ?? destro ??)
va detto che si tratta di regola di patologia non invalidante di natura
passeggera trattabile in prima linea con supporti plantari adatti (dolori a
livello dei piedi in posizione eretta, patologia sovente associata ad una fibromialgia).
Nella decisione dell'ufficio non si è però
tenuto conto dei limiti funzionali indicati dal perito dr. __________ che
attesta una IL del 33,3% (rendimento ridotto) nell'attività di cassiera,
riduzione del rendimento che si aggiunge all'orario ridotto per motivi
psichiatrici." (doc.
AI 42/2)
L’Ufficio
AI – visto il rapporto finale 31 ottobre 2006 della consulente in integrazione
professionale (doc. AI 53/1-4) –, con decisione su opposizione 4 aprile 2007
(doc. AI 55/1-5), ha quindi confermato il rifiuto del diritto a una rendita ritenuto
il grado d’invalidità (21%) non pensionabile.
2.11. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M
[I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.12. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI sulla base
delle risultanze degli atti medici e della perizia psichiatrica a cura del dr. __________.
2.12.1. Per
quanto riguarda la valutazione psichiatrica, nella perizia 3 febbraio 2006
(doc. AI 31/1-10), il dr. __________ – dopo aver visitato l’assicurata in tre
occasioni (9 e 27 dicembre 2005 e 20 gennaio 2006; cfr. doc. AI 31/3) e previo
colloquio telefonico del 12 gennaio 2006 con la dr.ssa __________ – ha concluso
per un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività intrapresa e in qualsiasi
altra attività adeguata.
Il
dr. __________, in merito al colloquio telefonico del 12 gennaio 2006 avuto con
la specialista curante, ha osservato che “(…) la Dr.ssa __________ mi descrive
un quadro di depressione dissociata importante, che ha necessitato un lungo
lavoro per trovare una terapia antidepressiva sopportabile con il minor numero
di effetti collaterali possibili. Durante questi due anni di trattamento la
Dr.ssa __________ ha potuto constatare una patologia più grave di quanto
sembrasse all’inizio e accompagnata da uno stato dissociativo di doppia personalità
inquietante. Per la Dr.ssa __________ una invalidità al 50% è assolutamente
giustificata. (…)” (doc. AI 31/6).
La
dr.ssa __________, nella relazione medica 1. aprile 2004 all’intenzione della
cassa malati (doc. 1/29-30 dell’incarto Cassa Malati), posta la diagnosi di
“(…) episodio depressivo di media gravità senza sintomi biologici (ICD-10
F32.10) – sindrome fibromialgica (…)”, aveva, in particolare, attestato una
incapacità lavorativa del 100% dal 15 gennaio 2004 e osservato che “(…) la
prognosi è stazionaria e suscettibile di miglioramento con possibile ripresa al
60% che era la sua percentuale di lavoro precedente. (…)”.
Nel
rapporto 30 novembre 2004 (doc. AI 9/1-3) – posta la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) fibromialgia (…)” e senza
ripercussioni di “(…) episodio depressivo di media gravità senza sintomi
biologici (ICD-10 F32.10) dal dicembre 2003 – disturbo d’ansia generalizzata
(ICD-10 F41.1) da circa 8 anni – tratti di dipendenza di personalità (…)” (doc.
AI 9/1) – la dr.ssa __________ non si è espressa chiaramente sulla
capacità lavorativa e ha osservato che “(…) dal punto di vista della capacità
lavorativa non vi è una conseguenza per la problematica psichica. E’ da valutare
invece la problematica fibromialgica. (…)” e che “(…) la prognosi rispetto alla
capacità lavorativa per la problematica psichica è buona. (…)” (doc. AI 9/2).
Sempre
la dr.ssa __________, nel certificato 8 maggio 2006 (doc. AI 38/5-6), ha poi
osservato che “(…) dal novembre 2005, è da segnalare un peggioramento
della sintomatologia: la paziente ha ammesso di avere idee suicidali che riesce
a controllare grazie al pensiero alla sua figlia minore. Le idee suicidali le
ha manifestate in tale data ma le sentirebbe espresse da una sua parte
dissociata di personalità che ha dato segno di sé da qualche anno in
concomitanza con il conflitto coniugale. Come già discusso con il dr. __________
di __________ si tratterebbe di una sindrome dissociativa di personalità (F44.7
ICD:10) accanto agli episodi ricorrenti. […] Ho sempre sostenuto la paziente
alla ripresa della capacità lavorativa al 50% come attestato nel primo
certificato per il vostro Ufficio e per l’Assicurazione __________ ma in considerazione
del recente peggioramento la prognosi a medio termine per la capacità
lavorativa appare stazionaria al 20-30% residuale come salariata per la facile
affaticabilità e il tono depresso. (…)” (doc. 38/5, sottolineature del
redattore).
Visto
quanto appena esposto vi è dunque da concludere che da una parte il dr. __________,
nella sua perizia 3 febbraio 2006, ha già tenuto debitamente conto del
peggioramento riscontrato nel novembre 2005, d’altra parte che la dr.ssa __________
non attesta né documenta un ulteriore peggioramento intervenuto dopo la perizia
e si limita ad esprimere una valutazione diversa.
In
simili circostanze, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8
e 2.11), la capacità lavorativa del 50% nella sua attività e in qualsiasi
attività adeguata valutata dal perito va quindi confermata.
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato 26
aprile 2007 (doc. A3), che ricalca sostanzialmente il precedente certificato 8
maggio 2006 (doc. AI 38/5-6), nel quale la dr.ssa __________ ancora una volta
non ha documentato in alcun modo un peggioramento intervenuto dopo la perizia psichiatrica
e ha ribadito semplicemente la sua diversa valutazione. In particolare non è
possibile concludere per un peggioramento con effetti sulla capacità lavorativa
solo per il fatto che dal 26 aprile 2006 vi è stato un aumento della terapia
medicamentosa.
2.12.2. Per
quanto riguarda la patologia reumatologica il dr. __________, FMH in reumatologia
e medicina interna, nel rapporto 12 aprile 2004 all’intenzione della cassa
malati (doc. 1/19-24 dell’in-carto Cassa Malati), ha espresso la seguente
valutazione circa la capacità lavorativa nella sua professione e in un’attività
adeguata: “(…) considero come lavoro adatto allo stato di salute, un’attività
che tiene conto della capacità funzionale residua descritta nell’allegato. In
un lavoro idoneo alla stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro
nella misura del 100% con un rendimento massimo al 100% da quando ha interrotto
il lavoro. Nella sua attività principale di venditrice e cassiera presso la __________,
giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa
normale di 8 – 9 ore, ma con una riduzione del rendimento di 1/3, da subito.
Come casalinga la giudico abile sull’arco di una giornata lavorativa usuale ma
con una diminuzione del rendimento del 25% da subito. (…)” (doc. 1/21, incarto
Cassa Malati).
ll
dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto 22 novembre
2004 (doc. AI 8/1-2), ha in particolare precisato che “(…) non ho in questa
paziente mai certificato un’inabilità lavorativa (…)” e, nell’allegato 18
novembre 2004 (doc. AI 8/3), ha attestato una capacità lavorativa in un'altra
attività, avuto riguardo all’ergonomia per la colonna vertebrale, del 100% da
subito.
Il
dr. __________ – dopo aver attestato nel rapporto 2 febbraio 2005 un’incapacità
lavorativa del 100% nella sua attività dal settembre 2003 e l’impossibilità di
esercitare altre attività (doc. AI 12/1-3) –, nel certificato 9 maggio 2006, nonostante
oltre alle diagnosi note abbia aggiunto quella di “(…) poliartrosi alle dita
delle mani, documentata radiologicamente (…)”(doc. AI 38/7), ha attestato
un’incapacità lavorativa dell’80% almeno.
Nell’ulteriore
certificato 30 aprile 2007, poste le diagnosi note, il dr. __________ non si è
espresso sulla capacità lavorativa e ha precisato che “(…) soprattutto la
poliartrosi delle mani è attualmente molto sintomatica e causa parecchio
fastidio nelle attività quotidiane. Ritengo quindi giustificato rivalutare la
posizione della paziente (…)”(doc. A4).
Il
dr. __________, nelle annotazioni 30 maggio 2008 (doc. AI 48/1-2), riferendosi
al certificato 9 maggio 2006, ha osservato che “(…) la lettera del dr. __________
elenca le note diagnosi reumatologiche già valutate in sede peritale da parte
del dr. __________. Per quanto concerne l’indicata sindrome di Morton al piede
(sinistro? destro?) va detto che si tratta di regola di patologia non
invalidante di natura passeggera trattabile in prima linea con supporti
plantari adatti (dolori a livello dei piedi in posizione eretta, patologia
sovente associata ad una fibromialgia). (…)” (doc. AI 42/2).
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006
nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne
saurait certes mettre sur le
même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de
l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance
à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et
un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui
du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,
aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
In
merito poi alla diagnosi di poliartrosi alle dita della mano il TCA rileva
quanto segue.
Il
dr. __________ è caduto in contraddizione allorquando, dopo aver attestato in
precedenza un’incapacità lavorativa del 100% dal settembre 2003, ha attestato
un’incapacità lavorativa di almeno l’80% nonostante questa nuova diagnosi posta.
Non
vanno poi dimenticate le considerazioni generali che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati
oltretutto se non specialisti (cfr. in proposito consid. 2.11).
Ricordato
che il giudice delle assicurazioni sociali
valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e
di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130
V 140, 129 V 4, 121 V 366
consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3 e 99 V 102), infine va ancora osservato che nel
certificato 30 aprile 2007, in un momento quindi posteriore alla decisione impugnata,
il dr. __________ ha precisato che “(…) la poliartrosi delle mani è attualmente
molto sintomatica (…)” (doc. A4, sottolineatura del redattore).
2.12.3. In
conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l'assicurata
è abile al lavoro al 50% nella sua attività e in qualsiasi altra attività adeguata.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda.
2.13. Con
il ricorso l’assicurata ha contestato la limitazione complessiva del 24.5% fissata
dall’assistente sociale nell’inchie-sta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica 13 aprile 2006 (doc. AI 34/1-7).
Questo
Tribunale rileva che, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio
dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,
l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 24.5% (doc.
AI 34/6).
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire
talune mansioni domestiche.
Considerato
che l’insorgente non ha formulato alcuna precisa contestazione e, riferendosi
anche all’inchiesta a domicilio, con il proprio ricorso si è limitata a
sostenere in modo del tutto generico che “(…) la ricorrente contesta questa valutazione
(…)” (I, pag. 2), questo Tribunale ritiene che alla valutazione dell’assistente
sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia
compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri
di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia
domestica.
Conforme
alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del
resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti
all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione
dell’economia domestica da parte dei familiari.
2.14. In
merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute va qui rilevato quanto
segue.
2.14.1. Per
quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali
emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr.
26’351.--, riferito all’anno 2004 e considerato un grado di occupazione del
60,98% (doc. AI 53/3, 54/1 e il questionario per il datore di lavoro sub. doc.
AI 10/1-4, in particolare il punto 3.4 che riporta la percentuale del 60,98% e
il punto 7 che riporta un salario mensile di fr. 2’027.60 per 13 mensilità).
Questo
importo non è stato contestato dall’assicurata.
2.14.2. Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg..
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Il
reddito da invalido va poi calcolato in base alla giurisprudenza
federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04, vedi inoltre
sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità",
in RTiD II-2006, p. 311ss.).
D’altra
parte, in una sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C. (U
8/07), il TF ha stabilito che quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione e non vi è inoltre motivo
che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un
guadagno modesto, anche il reddito da invalido va ridotto
nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).
2.14.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,
un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a fr. 4'048.93
mensili oppure a fr. 48'587.16 per l'intero anno (fr. 4'048.93 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio
1999, consid. 3a).
Vista
la capacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività adeguata e applicata una
riduzione del 12% – “(…) del 2% per la leggera limitazione nel porto di pesi –
del 10% per le limitazioni a livello ergonomico che sono molteplici pur
essendo, per lo più, di lieve entità. (…)” (doc. AI 53/3) –, il reddito statistico
da invalido corrisponde a fr. 21'378.35 (risultato intermedio).
Questo
Tribunale constata che il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2004
quale venditrice presso il suo ultimo datore di lavoro (fr. 26’351.--, cfr. consid.
2.14.1), è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello
svizzero dai lavoratori del settore commercio al dettaglio e riparazioni (Tabella
TA1 2004, p.to 52, livello di qualifica 4: fr. 3'792.-- riportato su 41.6
ore/settimana e considerato un grado di occupazione del 60.98% = 2'404.86 x 12
mesi = 28’858.32).
Ora,
conformemente alla giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.14.2),
posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione
dell’assicu-rata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da
invalido (fr. 21'378.35) va dunque ridotto del 8.69%, percentuale corrispondente
al gap salariale (fr. 26’351.-- contro fr. 28’858.32), e si attesta pertanto
a fr. 19'520.57.
In
conclusione, la limitazione da applicare alla parte di salariata – determinata
confrontando i fr. 19'520.57 al reddito che ella avrebbe potuto conseguire qualora
non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 26’351, risulta essere del
25.92% ([26’351 – 19'520.57] x 100 : 26’351).
2.14.4. Poste
infine le quote parti tra attività salariata (61%) e casalinga (39%) (cfr. consid.
2.9) e ritenute le limitazioni del 24.5% quale casalinga (cfr. consid. 2.13) e
del 25.92% quale salariata (cfr. consid. 2.14.3), il grado d’invalidità globale
è del 25.36% (39 x 24.5% + 61 x 25.92%).
Inferiore
alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4), il grado d’invalidità della
ricorrente non apre il diritto ad una rendita di invalidità.
Allo
stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine
con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2007.
Nella
misura in cui l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di
invalidità, la decisione su opposizione 4 aprile 2007 va quindi confermata.
2.15. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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