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Decisione

32.2007.142

A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni in quanto il grado d'invalidità non pensionabile

14 agosto 2008Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti indicati dell'attività adeguata.

Malgrado la buona documentazione la componente psi

risulta la variabile di tale situazione.

Ritengo necessaria una perizia psi per determinare un

eventuale cambiamento della situazione (dott. __________)." (doc. AI 20/2)

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc.

AI 21/1-2).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 3 febbraio

2006 (doc. AI 31/1-10) – esposte dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni

obiettive, posta la diagnosi di “(…) stato depressivo cronico in nevrosi

conversiva (ICD-10: F33.1; F44.81) – fibromialgia (…)” (doc. AI 31/8) – ha

rilevato che “(…) nella peritanda constato comunque un disturbo nevrotico di

tipo isterico foriero di una depressione ormai cronica resistente a

farmacoterapia ma difficile da curare anche dal punto di vista psicoterapico.

Sin dall’infanzia sono presenti importanti segni nevrotici quale l’enuresi

nocturna e dall’adolescenza lo sviluppo di una fantasia di doppia personalità

di tipica colorazione isterica. In queste condizioni l’inabilità lavorativa al

50% è assolutamente giustificata. La prognosi è cattiva, è comunque indicato

rivedere la peritanda fra due anni circa per constatare eventuali

miglioramenti. Il paziente isterico infatti può “drammaticamente” ammalarsi

come “drammaticamente” guarire. La riduzione della capacità lavorativa in

qualità di casalinga è a mio avviso diminuita soltanto del 10%. (…)” (doc. AI

31/8-9).

Rispondendo

alle domande il dr. __________ ha concluso per una capacità lavorativa del 50%

nella sua precedente attività e attestato che “(…) una limitazione della

capacità lavorativa approvata a livello medico di almeno il 20% sussiste dal

settembre 2003. Da allora la capacità lavorativa è stata valutata alternativamente

al 50% e al 100% dal punto di vista psichiatrico. […] La capacità lavorativa

dal punto di vista psichiatrico deve essere valutata al 50% dal 05.05.2004 come

indicato dal rapporto della Dr.ssa __________. Questa limitazione è a mio

avviso valida fino a data odierna e protratta fino al 2008. (…)” (doc. AI

31/9).

L’Ufficio

AI – visti gli esiti degli accertamenti medici, le annotazioni 29 marzo 2006

del dr. __________, medico SMR, che ha confermato una incapacità lavorativa del

50% in qualsiasi attività dal maggio 2004 (doc. AI 32/1) e sulla base delle

risultanze dell’inchiesta a domicilio (doc. AI 34/1-7) –, con decisione 25 aprile

2006 (doc. AI 35/1-3) ha quindi negato all’assicurata il diritto ad una rendita

in quanto il grado d’invalidità non pensionabile.

In

sede di opposizione (doc. AI 38/1-2) l’assicurata ha prodotto i certificati

medici 8 e 9 maggio 2006 della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, e del dr. __________, FMH in medicina generale, (doc. AI 38/5-6 e

38/7).

Al

riguardo, nelle annotazioni 30 maggio 2006 (doc. AI 42/1-2), il dr. __________,

medico SMR, si è così espresso:

"

(...)

rapporto dr.ssa __________ del 8.5.2006:

- viene indicato un peggioramento dello stato

psichiatrico da 11.2005

- viene valutata una capacità lavorativa residuale

del 20-30%

dr. __________, 9.5.2006:

vengono menzionate le diagnosi di fibromialgia,

sindrome lombovertebrale, poliartrosi delle dita, sindrome di Morton con

seguente impedimento del 80%

nota: il dr. __________ attesta una IL del

100% dal 12.9.2003 continua (vedi certificati __________)

valutazione:

per quanto concerne il peggioramento indicato dalla

dr.ssa __________ questo è precedente le visite peritali eseguite in dicembre

2005 e quindi è stato valutato debitamente in occasione della perizia.

La lettera del dr. __________ elenca le note diagnosi

reumatologiche già valutate in sede peritale da parte del dr. __________. Per

quanto concerne l'indicata sindrome di Morton al piede (sinistro ?? destro ??)

va detto che si tratta di regola di patologia non invalidante di natura

passeggera trattabile in prima linea con supporti plantari adatti (dolori a

livello dei piedi in posizione eretta, patologia sovente associata ad una fibromialgia).

Nella decisione dell'ufficio non si è però

tenuto conto dei limiti funzionali indicati dal perito dr. __________ che

attesta una IL del 33,3% (rendimento ridotto) nell'attività di cassiera,

riduzione del rendimento che si aggiunge all'orario ridotto per motivi

psichiatrici." (doc.

AI 42/2)

L’Ufficio

AI – visto il rapporto finale 31 ottobre 2006 della consulente in integrazione

professionale (doc. AI 53/1-4) –, con decisione su opposizione 4 aprile 2007

(doc. AI 55/1-5), ha quindi confermato il rifiuto del diritto a una rendita ritenuto

il grado d’invalidità (21%) non pensionabile.

2.11. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M

[I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.12. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI sulla base

delle risultanze degli atti medici e della perizia psichiatrica a cura del dr. __________.

2.12.1. Per

quanto riguarda la valutazione psichiatrica, nella perizia 3 febbraio 2006

(doc. AI 31/1-10), il dr. __________ – dopo aver visitato l’assicurata in tre

occasioni (9 e 27 dicembre 2005 e 20 gennaio 2006; cfr. doc. AI 31/3) e previo

colloquio telefonico del 12 gennaio 2006 con la dr.ssa __________ – ha concluso

per un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività intrapresa e in qualsiasi

altra attività adeguata.

Il

dr. __________, in merito al colloquio telefonico del 12 gennaio 2006 avuto con

la specialista curante, ha osservato che “(…) la Dr.ssa __________ mi descrive

un quadro di depressione dissociata importante, che ha necessitato un lungo

lavoro per trovare una terapia antidepressiva sopportabile con il minor numero

di effetti collaterali possibili. Durante questi due anni di trattamento la

Dr.ssa __________ ha potuto constatare una patologia più grave di quanto

sembrasse all’inizio e accompagnata da uno stato dissociativo di doppia personalità

inquietante. Per la Dr.ssa __________ una invalidità al 50% è assolutamente

giustificata. (…)” (doc. AI 31/6).

La

dr.ssa __________, nella relazione medica 1. aprile 2004 all’intenzione della

cassa malati (doc. 1/29-30 dell’incarto Cassa Malati), posta la diagnosi di

“(…) episodio depressivo di media gravità senza sintomi biologici (ICD-10

F32.10) – sindrome fibromialgica (…)”, aveva, in particolare, attestato una

incapacità lavorativa del 100% dal 15 gennaio 2004 e osservato che “(…) la

prognosi è stazionaria e suscettibile di miglioramento con possibile ripresa al

60% che era la sua percentuale di lavoro precedente. (…)”.

Nel

rapporto 30 novembre 2004 (doc. AI 9/1-3) – posta la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) fibromialgia (…)” e senza

ripercussioni di “(…) episodio depressivo di media gravità senza sintomi

biologici (ICD-10 F32.10) dal dicembre 2003 – disturbo d’ansia generalizzata

(ICD-10 F41.1) da circa 8 anni – tratti di dipendenza di personalità (…)” (doc.

AI 9/1) – la dr.ssa __________ non si è espressa chiaramente sulla

capacità lavorativa e ha osservato che “(…) dal punto di vista della capacità

lavorativa non vi è una conseguenza per la problematica psichica. E’ da valutare

invece la problematica fibromialgica. (…)” e che “(…) la prognosi rispetto alla

capacità lavorativa per la problematica psichica è buona. (…)” (doc. AI 9/2).

Sempre

la dr.ssa __________, nel certificato 8 maggio 2006 (doc. AI 38/5-6), ha poi

osservato che “(…) dal novembre 2005, è da segnalare un peggioramento

della sintomatologia: la paziente ha ammesso di avere idee suicidali che riesce

a controllare grazie al pensiero alla sua figlia minore. Le idee suicidali le

ha manifestate in tale data ma le sentirebbe espresse da una sua parte

dissociata di personalità che ha dato segno di sé da qualche anno in

concomitanza con il conflitto coniugale. Come già discusso con il dr. __________

di __________ si tratterebbe di una sindrome dissociativa di personalità (F44.7

ICD:10) accanto agli episodi ricorrenti. […] Ho sempre sostenuto la paziente

alla ripresa della capacità lavorativa al 50% come attestato nel primo

certificato per il vostro Ufficio e per l’Assicurazione __________ ma in considerazione

del recente peggioramento la prognosi a medio termine per la capacità

lavorativa appare stazionaria al 20-30% residuale come salariata per la facile

affaticabilità e il tono depresso. (…)” (doc. 38/5, sottolineature del

redattore).

Visto

quanto appena esposto vi è dunque da concludere che da una parte il dr. __________,

nella sua perizia 3 febbraio 2006, ha già tenuto debitamente conto del

peggioramento riscontrato nel novembre 2005, d’altra parte che la dr.ssa __________

non attesta né documenta un ulteriore peggioramento intervenuto dopo la perizia

e si limita ad esprimere una valutazione diversa.

In

simili circostanze, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8

e 2.11), la capacità lavorativa del 50% nella sua attività e in qualsiasi

attività adeguata valutata dal perito va quindi confermata.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato 26

aprile 2007 (doc. A3), che ricalca sostanzialmente il precedente certificato 8

maggio 2006 (doc. AI 38/5-6), nel quale la dr.ssa __________ ancora una volta

non ha documentato in alcun modo un peggioramento intervenuto dopo la perizia psichiatrica

e ha ribadito semplicemente la sua diversa valutazione. In particolare non è

possibile concludere per un peggioramento con effetti sulla capacità lavorativa

solo per il fatto che dal 26 aprile 2006 vi è stato un aumento della terapia

medicamentosa.

2.12.2. Per

quanto riguarda la patologia reumatologica il dr. __________, FMH in reumatologia

e medicina interna, nel rapporto 12 aprile 2004 all’intenzione della cassa

malati (doc. 1/19-24 dell’in-carto Cassa Malati), ha espresso la seguente

valutazione circa la capacità lavorativa nella sua professione e in un’attività

adeguata: “(…) considero come lavoro adatto allo stato di salute, un’attività

che tiene conto della capacità funzionale residua descritta nell’allegato. In

un lavoro idoneo alla stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro

nella misura del 100% con un rendimento massimo al 100% da quando ha interrotto

il lavoro. Nella sua attività principale di venditrice e cassiera presso la __________,

giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa

normale di 8 – 9 ore, ma con una riduzione del rendimento di 1/3, da subito.

Come casalinga la giudico abile sull’arco di una giornata lavorativa usuale ma

con una diminuzione del rendimento del 25% da subito. (…)” (doc. 1/21, incarto

Cassa Malati).

ll

dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel rapporto 22 novembre

2004 (doc. AI 8/1-2), ha in particolare precisato che “(…) non ho in questa

paziente mai certificato un’inabilità lavorativa (…)” e, nell’allegato 18

novembre 2004 (doc. AI 8/3), ha attestato una capacità lavorativa in un'altra

attività, avuto riguardo all’ergonomia per la colonna vertebrale, del 100% da

subito.

Il

dr. __________ – dopo aver attestato nel rapporto 2 febbraio 2005 un’incapacità

lavorativa del 100% nella sua attività dal settembre 2003 e l’impossibilità di

esercitare altre attività (doc. AI 12/1-3) –, nel certificato 9 maggio 2006, nonostante

oltre alle diagnosi note abbia aggiunto quella di “(…) poliartrosi alle dita

delle mani, documentata radiologicamente (…)”(doc. AI 38/7), ha attestato

un’incapacità lavorativa dell’80% almeno.

Nell’ulteriore

certificato 30 aprile 2007, poste le diagnosi note, il dr. __________ non si è

espresso sulla capacità lavorativa e ha precisato che “(…) soprattutto la

poliartrosi delle mani è attualmente molto sintomatica e causa parecchio

fastidio nelle attività quotidiane. Ritengo quindi giustificato rivalutare la

posizione della paziente (…)”(doc. A4).

Il

dr. __________, nelle annotazioni 30 maggio 2008 (doc. AI 48/1-2), riferendosi

al certificato 9 maggio 2006, ha osservato che “(…) la lettera del dr. __________

elenca le note diagnosi reumatologiche già valutate in sede peritale da parte

del dr. __________. Per quanto concerne l’indicata sindrome di Morton al piede

(sinistro? destro?) va detto che si tratta di regola di patologia non

invalidante di natura passeggera trattabile in prima linea con supporti

plantari adatti (dolori a livello dei piedi in posizione eretta, patologia

sovente associata ad una fibromialgia). (…)” (doc. AI 42/2).

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

In

merito poi alla diagnosi di poliartrosi alle dita della mano il TCA rileva

quanto segue.

Il

dr. __________ è caduto in contraddizione allorquando, dopo aver attestato in

precedenza un’incapacità lavorativa del 100% dal settembre 2003, ha attestato

un’incapacità lavorativa di almeno l’80% nonostante questa nuova diagnosi posta.

Non

vanno poi dimenticate le considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

oltretutto se non specialisti (cfr. in proposito consid. 2.11).

Ricordato

che il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e

di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130

V 140, 129 V 4, 121 V 366

consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3 e 99 V 102), infine va ancora osservato che nel

certificato 30 aprile 2007, in un momento quindi posteriore alla decisione impugnata,

il dr. __________ ha precisato che “(…) la poliartrosi delle mani è attualmente

molto sintomatica (…)” (doc. A4, sottolineatura del redattore).

2.12.3. In

conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l'assicurata

è abile al lavoro al 50% nella sua attività e in qualsiasi altra attività adeguata.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda.

2.13. Con

il ricorso l’assicurata ha contestato la limitazione complessiva del 24.5% fissata

dall’assistente sociale nell’inchie-sta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica 13 aprile 2006 (doc. AI 34/1-7).

Questo

Tribunale rileva che, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio

dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,

l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 24.5% (doc.

AI 34/6).

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire

talune mansioni domestiche.

Considerato

che l’insorgente non ha formulato alcuna precisa contestazione e, riferendosi

anche all’inchiesta a domicilio, con il proprio ricorso si è limitata a

sostenere in modo del tutto generico che “(…) la ricorrente contesta questa valutazione

(…)” (I, pag. 2), questo Tribunale ritiene che alla valutazione dell’assistente

sociale vada prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia

compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica.

Conforme

alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del

resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti

all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione

dell’economia domestica da parte dei familiari.

2.14. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute va qui rilevato quanto

segue.

2.14.1. Per

quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali

emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr.

26’351.--, riferito all’anno 2004 e considerato un grado di occupazione del

60,98% (doc. AI 53/3, 54/1 e il questionario per il datore di lavoro sub. doc.

AI 10/1-4, in particolare il punto 3.4 che riporta la percentuale del 60,98% e

il punto 7 che riporta un salario mensile di fr. 2’027.60 per 13 mensilità).

Questo

importo non è stato contestato dall’assicurata.

2.14.2. Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Il

reddito da invalido va poi calcolato in base alla giurisprudenza

federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04, vedi inoltre

sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità",

in RTiD II-2006, p. 311ss.).

D’altra

parte, in una sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C. (U

8/07), il TF ha stabilito che quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione e non vi è inoltre motivo

che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un

guadagno modesto, anche il reddito da invalido va ridotto

nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

2.14.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,

un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a fr. 4'048.93

mensili oppure a fr. 48'587.16 per l'intero anno (fr. 4'048.93 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a).

Vista

la capacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività adeguata e applicata una

riduzione del 12% – “(…) del 2% per la leggera limitazione nel porto di pesi –

del 10% per le limitazioni a livello ergonomico che sono molteplici pur

essendo, per lo più, di lieve entità. (…)” (doc. AI 53/3) –, il reddito statistico

da invalido corrisponde a fr. 21'378.35 (risultato intermedio).

Questo

Tribunale constata che il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2004

quale venditrice presso il suo ultimo datore di lavoro (fr. 26’351.--, cfr. consid.

2.14.1), è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello

svizzero dai lavoratori del settore commercio al dettaglio e riparazioni (Tabella

TA1 2004, p.to 52, livello di qualifica 4: fr. 3'792.-- riportato su 41.6

ore/settimana e considerato un grado di occupazione del 60.98% = 2'404.86 x 12

mesi = 28’858.32).

Ora,

conformemente alla giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.14.2),

posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione

dell’assicu-rata accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da

invalido (fr. 21'378.35) va dunque ridotto del 8.69%, percentuale corrispondente

al gap salariale (fr. 26’351.-- contro fr. 28’858.32), e si attesta pertanto

a fr. 19'520.57.

In

conclusione, la limitazione da applicare alla parte di salariata – determinata

confrontando i fr. 19'520.57 al reddito che ella avrebbe potuto conseguire qualora

non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr. 26’351, risulta essere del

25.92% ([26’351 – 19'520.57] x 100 : 26’351).

2.14.4. Poste

infine le quote parti tra attività salariata (61%) e casalinga (39%) (cfr. consid.

2.9) e ritenute le limitazioni del 24.5% quale casalinga (cfr. consid. 2.13) e

del 25.92% quale salariata (cfr. consid. 2.14.3), il grado d’invalidità globale

è del 25.36% (39 x 24.5% + 61 x 25.92%).

Inferiore

alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4), il grado d’invalidità della

ricorrente non apre il diritto ad una rendita di invalidità.

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe infine

con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i dati salariali al 2007.

Nella

misura in cui l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di

invalidità, la decisione su opposizione 4 aprile 2007 va quindi confermata.

2.15. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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