Lexipedia

Decisione

32.2007.143

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 agosto 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.6 Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Nella

fattispecie il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 8 giugno 2005 (doc. AI

23/1-2) – poste le diagnosi di “(…) stato dopo mastectomia per neoplasia

mammaria sinistra – stato dopo chemio + radioterapia – stato dopo stent

cardiaco 2002 (…)” e ritenuta, nell’attività abituale di operaia, una incapacità

lavorativa del 100% dal mese di maggio 2003 e del 50% dal mese di settembre

2004 –, ha espesso la seguente raccomandazione:

"

(…)

Trattasi di un'A 42enne che presenta uno stato dopo

mastectomia sinistra.

Per la presenza di un linfedema all’arto superiore

sinistro l’attività non ha potuto essere ripresa più del 50%.

Dalla documentazione presente risulta che l’attività

svolta è di tipo leggera con possibilità di cambiare posizione.

Lo specialista definisce una capacità lavorativa

normale in un’attività che non comporti l’uso del braccio sinistro prolungato e

con carichi.

L’attività svolta risulta essere compatibile con il

danno presente solo al 50%.

Una certa componente psi è anche presente.

Si può ritenere giustificata la completa inabilità in

qualsiasi attività dal 5.03 al 9.04 e un’abilità al 50% dal 9.04.

Un’attività prevalentemente leggera senza l’ingaggio

prolungato dell’arto superiore sinistro è esigibile in maniera completa dal

10.04.

(…)." (doc. AI 23/2)

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto 22 giugno 2004 indirizzato

alla Cassa malati (doc. 2/8-10 dell’incarto Cassa Malati), – posta la diagnosi

di “(…) ► mastectomia in

data del 05.06.2003, curata con: radioterapia, chemioterapia, linfedema residuo

al braccio sinistro ► sindrome

ansiosodepressiva reattiva su problemi post-mastectomia ► dito a scatto pollice destro. Operazione in previsione

► stato dopo posa stent cardiaco nel 2002 (…)” – non si è espresso sulla

capacità lavorativa in un’attività adeguata e, per quanto riguarda l’attività

esercitata, ha concluso che “(…) come d’accordo con il Dr. __________ una

ripresa almeno al 50% per il lavoro che esegue attualmente dovrebbe essere

possibile a partire dal 01.09 o dal 01.10.2004. (…)” (doc. 2/10 dell’incarto

Cassa Malati).

La

dr.ssa __________, Capo clinica di oncologia, nel rapporto 27 agosto 2004 (doc.

AI 14/3-5), ha attestato che l’attività abituale è ancora proponibile nella misura

del 50% e, senza tuttavia specificare in quale misura, che altre attività possono

essere svolte: “(…) dal prossimo mese di ottobre. Un’attività che non comporti

l’uso prolungato dell’arto superiore sx. (…)” (doc. AI 14/5, punto 2.2.1).

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto 20 settembre 2004 (doc.

AI 15/1-2), poste le diagnosi note, non si è espresso sulla capacità lavorativa

in un’attività adeguata e ha attestato un’incapacità nella sua professione di

orologiaia del 100% dal 28.5.2003 e del 50% dal 20.9.2004.

Ora,

viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la suevocata giurisprudenza

in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.7), questo

Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti di causa, oltretutto senza

nemmeno visitarla, il dr. __________ non poteva concludere con la sufficiente

tranquillità per una capacità lavorativa del 100% in “(…) un’attività prevalentemente

leggera senza l’ingaggio prolungato dell’arto superiore sinistro (…)” (doc. AI

23/2) dal mese di ottobre 2004.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che lo stesso dr. __________

ha ritenuto leggera l’attività svolta dall’assicurata, che non risulta che questa

attività richiedesse un uso prolungato del braccio sinistro e che il dr. __________,

rispondendo all’Ufficio AI, con lettera 12 ottobre 2004 ha attestato che una

ripresa del lavoro a tempo pieno “(…) è da prevedere probabilmente solo tra 2-3

mesi. (…)” (doc. AI 19/1) e, con lettera 18 gennaio 2005, che “(…) vista la

cronicità della sintomatologia, ritengo che la paziente sia abile al lavoro

solo al 50%, ancora per 6-12 mesi. (…)” (doc. AI 21/1).

Sempre

il dr. __________, nel certificato 13 marzo 2007, ha attestato che l’assicurata

“(…) aveva iniziato l’attività lavorativa al 50%. Successivamente è apparsa una

sindrome ansioso-depressiva cronica, resistente a terapia ansiolitica ed antidepressiva.

La paziente è attualmente in cura dal Dr. __________. Persiste un’inabilità

lavorativa del 100% dal 20.10.2005 per tempo indeterminato.” (doc. AI 50/1).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 26 settembre

2006 (doc. A/5), posta la diagnosi di “(…) disturbo ansioso depressivo reattivo

alla sua malattia somatica F41.2 ICD 10 (…)”, ha concluso che “(…) ritengo che

questa paziente sia soprattutto affetta da un disturbo ansioso con depressività

ed incapacità di riorganizzare la propria vita. (…)”.

In

un successivo rapporto 30 marzo 2007, dopo aver rilevato di averla già incontrata

un anno fa, il dr. __________ ha proposto al dr. __________ un nuovo schema

terapeutico (doc. A/4).

Sempre

il dr. __________, con scritto 2 maggio 2007 indirizzato all’assicurata, ha

certificato che “(…) a complemento del mio ultimo scritto inviato al Dr. med. __________

in data 30.03.2007 posso asserire che nulla è cambiato riguardo il suo stato

depressivo anche con l’introduzione di Efexor. La paziente tuttora presenta una

psicopatologia depressiva e ansiosa che le impedisce di svolgere qualsiasi tipo

di attività lavorativa e questo al 100%. Per me il problema della signora RI 1

non ha alcun rilievo sulla pesantezza lavorativa ma sul suo contesto socio

integrativo. E’ per questo che la considero inabile al lavoro e questo per

tutte le attività anche leggere per un periodo ancora imprecisato. Riterrei

importante una presa a carico psicoterapeutica ambulatoriale o anche semistazionaria

però la situazione economica della signora RI 1 non glielo permette. (…)” (doc.

A/3).

Dalle

risultanze appena esposte, anche per quanto riguarda l’aspetto extra somatico,

non è dunque possibile concludere con sufficiente chiarezza quando esattamente

è subentrata una patologia psichiatrica rispettivamente quale è stato e/o è il

suo effetto (e la sua evoluzione) sulla capacità lavorativa.

Per

queste ragioni si giustifica dunque il rinvio degli atti all’Ufficio AI

affinché, effettuati i necessari accertamenti medici, si pronunci nuovamente

sul diritto a prestazioni dopo il 31 dicembre 2004.

Questo

vale a maggiore ragione visto che anche il dr. __________, medico SMR, nelle

annotazioni 30 maggio 2007, ha, tra l’altro, concluso che “(…) dall’attuale

documentazione risulta esservi da ottobre 2005 una problematica psichica (e

socio-integrativa). L’entità di questa problematica dovrà ancora essere

stabilita tramite istruttoria adeguata e probabilmente anche tramite perizia

psichiatrica in considerazione della documentazione psichiatrica incoerente

(diagnosi vs. grado di incapacità lavorativa). (…)” (IV/Bis).

Rilevato

che l’Ufficio AI dovrà accertare compiutamente la capacità lavorativa in

un’attività adeguata e la sua evoluzione avuto riguardo sia all’aspetto

somatico che a quello psichiatrico, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte,

per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

2.9. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Il

TCA sottolinea comunque già sind’ora che nel momento in cui procederà alla

valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza

sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D.

(32.2007.165).

Infatti,

questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha

stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dal RA 1, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid. 2.8 e 2.9.

Considerandi

2.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio

AI verserà inoltre all’assicurata fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster