32.2007.144
Rifiuto rendita per grado di invalidità non pensionabile
10 giugno 2008Italiano48 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.144
Data decisione, Autorità:
10.06.2008, TCA
Titolo:
Rifiuto rendita per grado di invalidità non pensionabile
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.144
FC/sc
Lugano
10 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Dopo
che nel dicembre 2004 e nel gennaio 2005 l’Ufficio AI le aveva
riconosciuto il diritto a mezzi ausiliari, nell’aprile 2005 RI 1, nata nel 1957,
già attiva come cameriera, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per
adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da
“depressione, esiti di un tumore al seno e discopatia cervicale” (doc. AI 12).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia psichiatrica, mediante
progetto di decisione 12 febbraio 2007 l’Ufficio AI, accertato un grado di
invalidità del 17%, ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita
d’invalidità (doc. AI 42).
1.2. Dopo
aver preso atto delle osservazioni presentate dall’assicu-rata, rappresentata
dall’avv. RA 1, e valutata la nuova documentazione medica prodotta
dall’interessata, con decisione 22 marzo 2007 l’amministrazione ha confermato
il rifiuto della prestazione motivando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisiti agli atti, così
come dalla perizia specialistica esperita l'11.04.2006 dal Dr. __________,
risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le comporta una
parziale incapacità di lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella
misura massima del 17%. Più esplicitamente, secondo il parere medico lei è
stata ritenuta inabile nella misura massima del 25% in ogni attività, dunque
anche nelle sue abituali attività di cameriera, così come in altre attività adeguate
rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno della salute. Ciò
nonostante confrontando il guadagno che lei avrebbe potuto percepire senza il
danno alla salute, ossia Fr. 44'200 annui, con quello che può raggiungere in
attività adeguate, vale a dire 36'803 all'anno, si ottiene un grado di
invalidità massimo pari al 17%, o meglio come dallo schema seguente.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 44'200.00
con invalidità CHF 36'803.00
Perdita di guadagno CHF 7'397.00
=Grado d'invalidità 17%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste
Decidiamo pertanto:
Le osservazioni presentate in seguito al nostro
progetto di decisione del 12.02.2007 non apportano elementi oggettivi per i
quali è possibile modificare la nostra precedente presa di posizione.
La richiesta di prestazioni, preso in considerazione
quanto sopra esposto, è respinta."(Doc AI 48-2)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, assistita dal suo legale, ha
contestato il provvedimento amministrativo e chiesto l’attribuzione di una
rendita intera d'invalidità, previa effettuazione di una perizia e riconosciuta
l’assistenza giudiziaria, allegando due certificati medici e motivando tra
l’altro come segue:
"
(...)
1.
Nella decisione contestata, confermando il progetto del
12 febbraio 2007, l'UAI afferma che:
" Dalla documentazione medica acquisita agli atti,
così come dalla perizia specialistica esperita l'11 aprile 2006 dal Dr. __________,
risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le comporta una parziale
incapacità al lavoro e dunque al guadagno quantificabile nella misura massima
del 17% (doc. B).
Oltre alla perizia del dott. __________, agli atti
risultano però in particolare anche due ulteriori certificati medici, inviati
all'UAI in data 12 marzo 2007, che non sono stati assolutamente considerati.
Si tratta di quelli del dott. __________ del 28
febbraio 2007 e del dott. __________ del 27 febbraio 2007 che da anni seguono
la ricorrente (doc. C, D, E).
Prove: c.s.
2.
Nel certificato medico citato, il dott. __________
indica quale diagnosi:
- una sindrome ansioso-depressiva
- un carcinoma del seno dx multifocale T1 NO
MO
- un'ipertensione arteriosa
Egli considera la ricorrente inabile al lavoro nella
misura del 100%.
Alla medesima conclusione giunge pure il dott. __________,
psichiatra e psicoterapeuta, secondo cui
" la paziente continua ad essere in cura per un
vissuto depressivo ed una vulnerabilità allo stress che di fatto la rendono
inabile al lavoro".
Prove: c.s.
3.
Alla luce di quanto diagnosticato dai due medici
citati, appare corretto procedere ad una perizia medica pluridisciplinare che
permetta di qualificare e quantificare al meglio l'effettivo danno alla salute
della ricorrente.
Sulla base di disturbi fisici e psichici all'origine
della sua domanda di rendita del 15 aprile 2005 e di quanto diagnosticato e
stabilito dal dott. __________ e dal dott. __________, la ricorrente conferma
la sua richiesta di una rendita intera d'invalidità.
Prove:
c.s." (Doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione impugnata,
ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:
"
(...)
Con il ricorso l'assicurata contesta la valutazione del
suo danno alla salute fatta dall'Ufficio AI. Esso ha definito un grado
d'invalidità del 17% e di conseguenza ha negato l'attribuzione di una rendita
d'invalidità (doc. 48-1, inc. AI) alla luce della valutazione della perizia
medica del Dr. __________ dell'11 aprile 2006 (doc. 34-1 inc. AI).
Detta perizia, completa e coerente nelle sue
valutazioni, considerata e ponderata anche la valutazione del Dr. __________ di
incapacità lavorativa del 25% per il danno alla salute oncologico, ha stabilito
per il danno alla salute psichico dell'assicurata un'incapacità lavorativa del
20% nella precedente attività di cameriera. Il Perito ha precisato che tale
grado di incapacità non si somma al 25% per il danno alla salute oncologico. Ne
discende che dal profilo medico è stata accertata sia per l'affezione
psichiatrica che organica un'incapacità lavorativa del 25% in qualsiasi
attività, come indicato dal Servizio medico regionale dell'AI (doc. 38-2, inc.
AI). La consulente in integrazione professionale dell'Ufficio AI ha quindi
individuato le attività esigibili per l'assicurata e, svolto il confronto fra
il reddito senza invalidità e il reddito da invalido in attività idonea, ha
calcolato la perdita di guadagno e quindi un grado d'invalidità del 17%.
Il ricorso non aggiunge argomenti nè oggettiva
ulteriori danni alla salute che giustifichino una diversa valutazione
dell'incapacità lavorativa dell'assicurata rispetto a quella ritenuta nella
decisione impugnata. I certificati medici 27 febbraio 2007 del Dr. __________
(doc. 44-3, inc. AI) e 28 febbraio 2007 del Dr. __________ (doc. 44-2, inc.
AI), prodotti con il ricorso quali doc. E e doc. E, erano stati prodotti
dall'assicurata per le osservazioni al progetto di decisione dell'Ufficio AI ed
erano stati sottoposti alla valutazione del Servizio medico regionale dell'AI
(SMR). L'SMR ha valutato i certificati e ha rilevato l'assenza di elementi che
attestassero un cambiamento dello stato di salute atto a giustificare una
diversa valutazione rispetto alla precedente (doc. 47-1 inc. AI).
In conclusione il ricorso non indica elementi che non
siano già stati ponderati dall'Ufficio AI e non sostanzia nè dimostra un danno
alla salute che giustifica una diversa valutazione rispetto alla decisione
impugnata." (Doc. VI)
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA
del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella
causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del
29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente
a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità
con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543
consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA: metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministra-zione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza
di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è
quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni
caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità
e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri
sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")
ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi
alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA
inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re
P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155
consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfä-higkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
2.6. Nella fattispecie al fine di istruire l’aspetto medico,
l’amministra-zione ha richiamato agli atti la documentazione dall’assicuratore
malattia e dalla cassa disoccupazione e ha interpellato l'ultimo datore di
lavoro dell'assicurata (doc. AI 1-15).
In
data 6 maggio 2005 il dr. __________, generalista e medico curante, nel suo
rapporto medico all’Ufficio AI, ha posto come diagnosi “Carcinoma del seno
destro multifocale, mastectomia, terapia adiuvante, sindrome ansioso
depressiva” concludendo per un’in-capacità lavorativa totale a far tempo dal 28
dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e dal 7 ottobre 2004 in avanti (doc. AI 16-1).
Nel
suo rapporto medico all’Ufficio AI del 4 maggio 2005 il dr. __________, psichiatra
curante, diagnosticato un “Episodio depressivo di grado lieve con importanti
somatizzazioni”, ha fissato un’inabilità lavorativa completa dal 23 febbraio
2005 “soprattutto anche per motivi somatici” (doc. AI 18-1).
Nel
suo rapporto medico del 14 giugno 2005 il dr. __________, oncologo curante, ha
affermato quanto segue:
"
La paziente in epigrafe,
che a quanto mi risulta è in trattamento dal dr. __________ che avrebbe già richiesto
una rendita d'invalidità, si è ammalata di carcinoma al seno nel mese di
ottobre 2004. Si tratta di un tumore a basso rischio di ricaduta, senza interessamento
linfonodale, a fattori prognostici positivi, che è stata trattata con una
chemioterapia ridotta e poi con terapia ormonale. Da un punto di vista oncologico
non vi è ragione per riconoscere al momento una rendita, questa potrà venire comunque
commisurata nell'ambito della richiesta psichiatrica. Se vi fosse ragione per un
riconoscimento di una rendita psichiatrica si potrebbe valutare l'inabilità
lavorativa causata dal tumore al seno senza interessamento linfonodale e senza
complicazioni di rilievo attorno al 20%." (Doc. AI 21-2)
Alla
luce di questi atti, nelle sue Annotazioni del 24 novembre 2005 il dr. __________
del Servizio medico regionale dell’Assicurazio-ne invalidità (in seguito: SMR),
ha reputato indicato procedere ad una perizia psichiatrica (doc. AI 27-1).
L’Ufficio
AI ha quindi affidato il compito di esperire una perizia al dr. __________,
specialista in psichiatria, il quale, nel suo dettagliato rapporto peritale
dell’11 aprile 2006, ha posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
4 Diagnosi
4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di
lavoro. Esistenti da quando?
- Stato dopo mastectomia per
carcinoma del seno destro multifocale TI NOMO a ottobre 2004
4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di
lavoro. Esistenti da quando?
- Episodio depressivo di gravità lieve
(ICD10 F32.0) con somatizzazioni
Esistente da dicembre 2003. (...)"
(Doc. AI 34-4)
esponendo
le seguenti valutazioni e conclusioni:
"
(...)
5 Valutazione e prognosi
Si tratta di una donna 49enne di origine serba che alla
fine degli anni 70 arriva in Svizzera spinta dalla necessità di garantirsi un
futuro sociale, essendo stata "rifiutata" dalla propria famiglia per
avere interrotto gli studi contro il loro volere e dal desiderio di migliorare
il proprio standard di vita attraverso più adeguate condizioni economiche.
Senza antecedenti psichiatrici o famigliarità per
patologie di questa natura si attiva in una occupazione poco qualificata ma che
esercita con il dovuto impegno e la necessaria adattabilità per 25 anni, mantenendo
la adeguata resa lavorativa anche durante il periodo matrimoniale,
caratterizzato da una relazione coniugale inconsistente e conflittuale, grazie
ad un ambiente lavorativo accettante e disponibile nei confronti delle sue
esigenze.
Aldilà di questi aspetti l'impressione è di una persona
che nonostante risieda in Svizzera da molti, anni si sia di fatto poco
integrata nel tessuto sociale, vivendo "ai margini" ed esercitando,
perchè sprovvista di una formazione professionale specifica, appunto un lavoro
poco qualificato ma funzionando per molti anni. La tragica scomparsa dell'unica
persona dalla quale si sarebbe sentita capita e sostenuta finisce però per
catalizzare il disagio derivante da quello che verosimilmente è uno pseudoadattamento
ad un contesto socio-lavorativo che probabilmente ha sempre e solo accettato
per motivi economici e la porta a costruirsi una nuova identità attraverso il
ruolo di ammalata. In questo ruolo si chiude in una posizione regressiva che comporta
la progressiva compromissione delle proprie abituali competenze lucrative, aspetto
che però va interpretato non come effettiva perdita della capacità di funzionare
sul piano lavorativo ma come tendenza ad accentuare le proprie esperienze negative
allo scopo di attirare l'attenzione sulla propria situazione di disagio sociale
che vive e sulle conseguenze finanziare da essa derivanti.
Nell'ambito dell'attuale valutazione clinica è stato
evidenziato un quadro depressivo di entità modesta ed aspetti di somatizzazione
che a mio avviso devono chiaramente essere inseriti nel contesto precedentemente
descritto.
Non appare pertanto condivisibile l'inabilità
lavorativa completa identificata dallo psichiatra curante nel proprio rapporto
AI del mese di maggio 2005 sulla base di un quadro psicopatologico e di una
diagnosi del tutto sovrapponibili a quelli evidenziati durante il ricovero alla
Clinica __________ di maggio 2004, ove si faceva riferimento alla ritrovata
progettualità e riacquisita volontà della peritanda di rientrare nel mondo del
lavoro attivo. In entrambi i casi, è bene precisarlo, si parla di "Episodio
depressivo di grado lieve..." e per stessa ammissione della peritanda
durante quest'arco di tempo non c'è stato un miglioramento ma neanche un
peggioramento del proprio stato di patimento psichico.
In conclusione quanto attualmente obiettivato conferma
la presenza di una sintomatologia depressiva di grado lieve in relazione ad una
situazione socio-economica difficile. Nella genesi del disturbo algico inoltre
giocano certamente un ruolo fattori culturali, ma anche una certa tendenza
all'aggravamento dei sintomi. Ci sono peraltro evidenti aspetti dimostrativi da
beneficio secondario. Il dolore infatti non sembra precluderle la possibilità
di soddisfare le proprie necessità quotidiane, compreso fare i lavori di casa o
frequentare qualche amica e anche la mobilità della regione cervicale, almeno
durante il colloquio avuto con lo scrivente, non sembra causarle disturbi
particolari. (...)" (Doc. AI 34-4+5)
concludendo
quanto segue:
"
(...)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
Le menomazioni qualitative e quantitative, a livello
psicologico e mentale, sono legate alla sintomatologia depressiva e agli
aspetti di somatizzazione. Tale quadro psicopatologico non è però di entità
tale da compromettere in misura significativa la capacità lavorativa della
peritanda. Non è stata invèce evidenziata una patologia psichiatrica maggiore o
una sintomatologia depressiva clinicamente significativa e tale da influenzare
negativamente il suo funzionamento lavorativo. Da un punto di vista
psichiatrico non ci sono pertanto elementi clinici tali da limitare la capacità
lucrativa in una misura superiore al 20%. In questo senso la peritanda può
continuare ad esercitare la propria abituale attività di cameriera.
Va infine precisato che tale grado di inabilità
lavorativa per motivi psichici, non è addizionale a quella per cause
oncologiche.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
In base a quanto precedentemente esposto non è
necessario procedere alla messa in opera di provvedimenti di
integrazione." (Doc. AI 34-5)
Sulla
base di questi riscontri, nel suo rapporto medico del 2 agosto 2006 il dr. __________
del SMR, posta la diagnosi di “Carci-noma del seno destro multifocale T1 NO
MO retrocapezzale curato con mastectomia e chemioterapia adiuvante, ottobre
2004” oltre a “Episodio depressivo di gravità lieve con somatizzazioni
esistente da dicembre 2003”, quest’ultima diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa, ha affermato:
"
(...)
Raccomandazioni, proposte SMR
A 49enne, di origine serba, in Svizzera dalla fine
degli anni 70. Per 25 anni è attiva quale cameriera ai piani presso un albergo
di __________, fino al mese di dicembre 2003 quando, in seguito al tragico
decesso per annegamento del titolare dell'albergo, l'A avrebbe subito un
contraccolpo psicologico che le avrebbe impedito di fatto di continuare a
rimanere attiva.
Durante il mese di ottobre 2004 viene diagnosticato un
carcinoma al seno destro per il quale è sottoposta a mastectomia con ulteriore
chemioterapia adiuvante.
L'oncologo, Dr. __________, nel suo rapporto medico Al
del 14.06.2005, valuta l'IL causata dal tumore al seno senza interessamento
linfonodale e senza complicazioni di rilievo attorno al 25%.
In data 11.04.2006, l'A è stata sottoposta a perizia
psichiatrica presso il Dr __________. Lo specialista conferma la presenza di
una sintomatologia depressiva di grado lieve in relazione ad una situazione socio-economica
difficile. Secondo lui, l'A si è poco integrata nel tessuto sociale ed ha
sempre accettato il suo lavoro poco qualificato solo per motivi economici. Ciò
la porta a costruirsi una nuova identità attraverso il ruolo di ammalata, che
comporta la progressiva compromissione delle proprie competenze lucrative,
aspetto che però va interpretato non come effettiva perdita delle capacità di
funzionare sul piano lavorativo ma come tendenza ad accentuare le proprie
esperienze negative allo scopo di attirare l'attenzione sulla propria
situazione di disagio sociale che vive e sulle conseguenze finanziare da essa
derivanti.
Nell'ambito dell'attuale valutazione clinica è stato
evidenziato un quadro depressivo di entità modesta ed aspetti di somatizzazione
che devono chiaramente essere inseriti nel contesto precedentemente descritto.
Non appare pertanto condivisibile l'IL completa
identificata dallo psichiatra curante nel proprio rapporto Al del mese di
maggio 2005 sulla base di un quadro psicopatologico e di una diagnosi del tutto
sovrapponibili a quelli evidenziati durante il ricovero alla Clinica __________
di maggio 2004, ove si faceva riferimento alla ritrovata progettualità e
riacquisita volontà dell'A di rientrare nel mondo del lavoro attivo. In entrambi
Fatti
i casi, è bene precisarlo, si parla di "Episodio depressivo di grado lieve
..." e per stessa ammissione dell'A durante quest'arco di tempo non c'è
stato un miglioramento ma neanche un peggioramento del proprio stato di
patimento psichico.
In conclusione, da un punto di vista psichiatrico non
ci sono elementi clinici tali da limitare la CL in una misura superiore al 20%,
in qualsiasi attività a lei idonea. In questo senso l'A può continuare ad esercitare
la propria abituale attività di cameriera.
Va infine precisato che tale grado di IL per motivi
psichici non è addizionale a quella per cause oncologiche.
Risulta dunque che la globale IL sia per affezione psichiatrica
che organica non supera il 25% in qualsiasi attività." (Doc. AI 38-2)
Dal
canto suo la consulente per l’integrazione professionale, nel suo rapporto
finale del 7 febbraio 2007, ha esposto quanto segue:
" (...)
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Secondo il parere medico sarebbero esigibili tutte le
attività in misura del 75%, questo a causa del problema di salute che provoca
uno stato di insonnia e di astenia.
Preciso anzitutto che l'età relativamente avanzata
dell'assicurata ed il suo modesto bagaglio scolastico -professionale non
permettono di prendere in considerazione misure di riqualifica professionale
con frequenza scolastica.
Sarebbero per contro esigibili attività semplici e
poco qualificate nei settori terziario (industria alberghiera, vendita) e
secondario (operaia non qualificata nell'industria alimentare, farmaceutica,
della plastica, tessile, microelettronica) senza limitazioni funzionali se
non quelle di un ridotto rendimento per astenia.
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Le summenzionata attività generiche sono largamente
presenti sul territorio e ben rappresentate, dal punto di vista salariale,
dai dati statistici delle tabelle RSS, a cui farò riferimento per effettuare
il calcolo dei redditi. Infatti:
"In conformità a recente giurisprudenza (la
sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio del 2000,
l'aggiornamento del TCA del 12 giugno 2006) alfine di determinare il salario
da invalido di un assicurato che non esercita in concreto professione alcuna
o comunque non sfrutta appieno le residue capacità di guadagno, è possibile
far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente
dall'Ufficio Federale di Statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro.
Ai fini del calcolo fa stato il valore centrale, o
mediano (DTV 126 V 77) della tabella TA 1 valori federali.
I dati sono periodicamente pubblicati dal UFS e sono
noti generalmente come "tabelle RSS".
Nel caso di assicurati che a causa di una particolare
situazione personale o professionale non possono mettere completamente a
frutto la loro residua capacità di guadagno nemmeno in attività non
qualificate, non riuscendo pertanto a raggiungere il livello medio dei salari
sul mercato, può essere operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un max del
25% (VSI 2002, p. 64).
Se la determinazione del reddito da invalido avviene
su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un elenco di
professioni in concreto esigibili, anche se si può supporre che nel caso
concreto il danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta della
professione".
Nel presente caso dovremo fare riferimento ai dati
statistici rilevati nel settore dell'industria e artigianato , in attività
semplici e ripetitive (categoria professionale 4, quartile 2) apportando le
seguenti riduzioni salariali
- del 25% su indicazione medica
Considerandi
II calcolo dei redditi risulta quindi come
segue:
RH 2005: secondo i dati forniti dal DL, 44'200.- frs annui
RI 2005: secondo tabelle RSS ed apportata la relativa deduzione, 36'803.-
frs annui
CGR: 83,26%
(...)"
(Doc. AI 40-2+3)
Con
progetto di decisione del 12 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha negato il diritto ad
una rendita di invalidità motivando come segue:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così
come dalla perizia specialistica esperita l'11.04.2006 dal Dr. __________,
risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le comporta una
parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella
misura massima del 17%. Più esplicitamente, secondo il parere medico lei è
stata ritenuta inabile nella misura massima del 25% in ogni attività, dunque
anche nella sua abituale attività di cameriera, così come in altre attività adeguate
rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute.
Ciò nonostante confrontando il guadagno che lei avrebbe
potuto percepire senza il danno alla salute, ossia Fr. 44'200 annui, con quello
che può raggiungere in attività adeguate, vale a dire 36'803 all'anno, si
ottiene un grado di invalidità massimo pari al 17%, o meglio come dallo schema
seguente.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF
44'200.00
con invalidità CHF
36'803.00
Perdita di guadagno CHF 7'397.00
= Grado d'invalidità 17 %
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste."
(Doc. AI 42-2)
In
data 12 marzo 2007 l’avv. RA 1 ha fatto pervenire un ulteriore certificato del
dr. __________ del 27 febbraio 2007, con il quale lo specialista in
psichiatria, ribadito come la paziente soffrisse di “un vissuto depressivo e
una vulnerabilità allo stress”, ha ritenuto invariato il suo stato di
salute considerando la medesima “di fatto” inabile al lavoro (doc. AI 44).
L’assicurata
ha fatto altresì pervenire un certificato datato 28 febbraio 2007 del dr. __________,
il quale ha attestato una sindrome ansioso-depressiva, carcinoma al seno destro
e ipertensione arteriosa, e dichiarato che “considerando tutte le patologie di
cui la paziente soffre e i referti specifici” riteneva l’interessata inabile al
lavoro (doc. AI 44).
Interpellato,
il dr. __________ del SMR ha comunicato in data 21 marzo 2007 che i nuovi
documenti non apportavano novità o fatti nuovi (doc. AI 47).
Di
conseguenza, con provvedimento 22 marzo 2007, l’Ufficio AI ha confermato il
diniego di una rendita (cfr. doc. AI 48; consid. 1.1)
2.7
Con
il presente ricorso l’assicurata ribadisce che il suo stato di salute sarebbe
tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera. Contestate le
conclusioni dell’amministrazione, adduce in sostanza che non avrebbe valutato
esaurientemente le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.3).
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V
161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996
nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1
p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001
p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di
principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione
su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza
di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite
dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8
Per
quanto concerne le patologie di cui è affetta la ricorrente, vale a dire gli
esiti da carcinoma del seno destro oltre a episodio depressivo di gravità lieve
con somatizzazioni, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti, da un lato, il medico
oncologo presso il quale è in cura la richiedente, e, dall’altro, il perito
incaricato dall’amministrazione, dr. __________, specialista in psichiatria,
che hanno compiutamente valutato il danno alla salute.
In
effetti, per quanto riguarda la patologia oncologica, il dr. __________,
internista specialista in oncologia e ematologia, interpellato dall’Ufficio AI,
nel suo rapporto del 14 giugno 2005, ha esposto che la ricorrente era affetta
dagli esiti del carcinoma del seno destro senza interessamento
linfonodale e senza complicazioni di rilievo operato e trattato e ha
comunque definito la prognosi positiva, ritenendo da un punto di vista oncologico
non giustificata l’assegnazione di una rendita. Lo specialista ha concluso
osservando che nel caso si giustificasse il riconoscimento di
una rendita psichiatrica si sarebbe allora potuto valutare l'inabilità
lavorativa causata dal tumore al seno attorno al 20% (cfr. doc. AI 21-2 e sopra
consid. 2.6). A tale certifcazione, ben motivata, che non evidenzia
lacune o contraddizioni ed è stata resa da uno specialista nella materia
interessata (l’oncologia), può essere attribuita forza probatoria piena.
Quanto
alle affezioni psichiatriche, il dr. __________ ha sottoposto la richiedente ad
una valutazione peritale approfondita, stilando l’11 aprile 2006 un dettagliato
rapporto peritale in cui ha esposto che la ricorrente, affetta da “stato dopo
mastectomia per carcinoma destro” oltre a “Episodio depressivo di gravità lieve
(ICD 10 F 32.0) con somatizzazioni, esistente dal dicembre 2003” - quest’ultima
diagnosi qualificata come non avente ripercussioni sulla capacità lavorativa -
manteneva comunque una capacità lavorativa dell’80% anche nella sua attività di
cameriera. Il perito precisava anche che l’inabilità per motivi psichici non
era cumulabile con quella eventualmente dovuta alla problematica oncologica
(doc. AI 34-5 e consid. 2.6).
Pure
a tale perizia, ben motivata, con ampia a dettagliata descrizione dello status
psichico della perizianda, che non evidenzia lacune o contraddizioni ed è
basata su accertamenti non censurabili, può essere attribuita forza probatoria
piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza
(consid. 2.7).
Dopo
l’emanazione del progetto di decisione del 12 febbraio 2007, l’assicurata ha di
fatto sostenuto, sulla base dei certificati del dr. __________ del 28 febbraio
2007.
e del dr. __________ del 27 febbraio 2007 (doc. AI 44-2 e 44-3; cfr. sopra
consid. 2.6) - certificati che la ricorrente ha nuovamente prodotto in questa
sede -, che le sue condizioni non erano tali da permetterle una ripresa
dell’attività lavorativa quantomeno non nella misura accertata
dall’amministrazione.
Ora,
detti certificati non sono tali da modificare le conclusioni cui è giunto l’Ufficio
AI e in particolare lo specialista incaricato dall’amministrazione nel suo
referto del 11 aprile 2006.
Per
quanto in particolare riguarda la patologia psichiatrica, tali referti non apportano
in effetti alcun elemento nuovo di valutazione nè permettono di stabilire con
chiarezza un peggioramento dello stato di salute da un punto di vista psichico
intervenuto tra la perizia del 11 aprile 2006 e la decisione del 22 marzo 2007,
la quale, sia ribadito, delimita il potere cognitivo del giudice (il giudice delle assicurazioni sociali
valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e
di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4; cfr. anche DTF 121
V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
A
prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati
(anche se specialisti; cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;
in proposito consid. 2.7) e dal tema di sapere se le, assai scarne,
certificazioni del dr. __________ e del dr. __________ siano comunque suscettibili
di essere prese in considerazione ai fini del presente giudizio con riferimento
ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di valore
probatorio di un rapporto medico (cfr. consid. 2.7), i medici curanti della
ricorrente non fanno altro che rielencare disturbi e diagnosi già noti,
limitandosi in definitiva a dare una valutazione diversa delle loro ripercussioni
sulla capacità lavorativa rispetto a quella tratta dal dr. __________ (e del
dr. __________).
Va
detto che comunque il quadro descritto dal dr. __________ e dal dr. __________
non muta la sostanza della situazione invalidante già precedentemente
accertata, come del resto pertinentemente osservato nelle Annotazioni del 21
marzo 2007 dal medico del SMR cui sono stati sottoposti per osservazioni i
certificati dei medici curanti dell’interessata (cfr. consid. 2.6; doc. AI
47-1). Pertinentemente infatti il dr. __________ del SMR ha osservato come la
documentazione medica prodotta dall’assicurata non apportasse elementi clinici
o diagnostici nuovi rispetto alla valutazione effettuata dal perito o
evidenziasse l’esistenza di una patologia psichiatrica maggiore di quella riconosciuta
dal dr. __________ (cfr. doc. AI 47-1).
D’altra
parte, nemmeno per quanto concerne la problematica oncologica, nel corso della
procedura ricorsuale è stata prodotta certificazione medica rilevante o fatti
valere elementi oggettivi che possano in qualche modo mettere in dubbio le
chiare conclusioni dell’amministrazione basate sul rapporto medico del 14
giugno 2005 del dr. __________, oncologo curante dell’assicurata (doc. AI 21;
cfr. consid. 2.6) o tali da attestare un peggioramento dello
stato di salute della ricorrente intervenuto tra detto rapporto medico e la
decisione impugnata. In effetti, nessun elemento concreto traspare dalla
certificazione del dr. __________ del 28 febbraio 2007. In realtà il dr. __________,
esposte le diagnosi di cui è affetta la ricorrente, si limita in definitiva a
dare, in modo peraltro assai stringato, una valutazione della capacità lavorativa
della paziente, senza tuttavia sostanziarla con motivazioni convincenti, ciò
che non consente di dipartirsi dalle conclusioni cui è giunta l’amministrazione
sulla base di un referto specialistico, al quale, sia nuovamente ribadito, va
dato pieno valore probatorio.
Del
resto nemmeno la diagnosi “nuova” di ipertensione arteriosa enunciata dal dr. __________
permette di concludere altrimenti, considerato come la stessa risulti del tutto
esente da motivazioni che possano in qualche modo lasciar supporre una valenza
invalidante della medesima.
Del
resto vale la pena di ricordare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006
nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)” (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella
causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Alle
valutazioni agli atti del medico del SMR dr. __________, eseguite dopo approfondito
esame degli atti e supportate da una esaustiva perizia specialistica, che non
evidenziano contraddizioni e non si possono affermare essere fondate su accertamenti
di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria
piena.
D’altra
parte, va ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
D’altra
parte già si è detto che la ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione
medica o fornito elementi idonei a dimostrare con alta verosimiglianza
l’intervento di un peggioramento rilevante delle sue condizioni di
salute rispetto alla situazione accertata nel referto peritale psichiatrico del
11.
aprile 2006, rispettivamente nel certificato oncologico del 14 giugno 2005 e
tantomeno elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare
inaffidabili o inattendibili le conclusioni tratte dal dr. __________ o dal dr.
__________ (sul valore delle perizie fatte allestire dall’amministrazione cfr.
sopra consid. 2.7).
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che sino al momento
dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità
lavorativa medico-teorica del 75% nella sua precedente attività professionale o
in altre attività adeguate.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, essa potrà in futuro presentare una nuona domanda di prestazioni.
2.9
Per
quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace
al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita
in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo
la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,
op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla
rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e
23.
maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.
3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito
dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il
reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b).
Nel
caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità
dell’assicurata.
In
particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al
raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi alle
attività lavorative svolte in precedenza dall’assicurata (da ultimo quale
cameriera ai piani), ha concluso quanto segue:
"
(...)
Nel presente caso dovremo fare riferimento ai dati
statistici rilevati nel settore dell'industria e artigianato , in attività
semplici e ripetitive (categoria professionale 4, quartile 2) apportando le
seguenti riduzioni salariali
- del 25% su indicazione medica
II calcolo dei redditi risulta quindi come segue:
RH 2005: secondo i dati forniti dal DL, 44'200.- frs
annui
RI 2005: secondo tabelle RSS ed apportata la relativa
deduzione, 36'803.- frs annui
CGR: 83,26%." (Doc. AI 40-3; cfr. sopra consid.
2.
)
L’ufficio
AI ha quindi stabilito un grado di invalidità del 17% (doc. AI 59-2).
Tali
accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla
ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione,
nella determinazione del reddito da invalido, dei dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza
de TF (cfr. sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04; sentenza
22.
agosto 2006 in re K, I 424/05).
2.10
Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione essendo
basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una
rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha rettamente negato il
diritto ad una rendita.
In
queste circostanze, dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.
2.11
L’assicurata,
per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori
accertamenti medici.
Al proposito
si osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.8), la documentazione agli atti è
sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta
probatoria deve essere disattesa.
2.12
La
ricorrente ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della
relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op.
cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
In
casu, la ricorrente si trova nel bisogno. La medesima dispone in effetti,
quale unica entrata, di una prestazione assistenziale di fr. 2’187.- mensili
(cfr. doc. V/2). L’assicurata non possiede le necessarie conoscenze giuridiche,
per cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il
ricorso non pareva essere privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Ne
consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.
A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il
momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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