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Decisione

32.2007.144

Rifiuto rendita per grado di invalidità non pensionabile

10 giugno 2008Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i casi, è bene precisarlo, si parla di "Episodio depressivo di grado lieve

..." e per stessa ammissione dell'A durante quest'arco di tempo non c'è

stato un miglioramento ma neanche un peggioramento del proprio stato di

patimento psichico.

In conclusione, da un punto di vista psichiatrico non

ci sono elementi clinici tali da limitare la CL in una misura superiore al 20%,

in qualsiasi attività a lei idonea. In questo senso l'A può continuare ad esercitare

la propria abituale attività di cameriera.

Va infine precisato che tale grado di IL per motivi

psichici non è addizionale a quella per cause oncologiche.

Risulta dunque che la globale IL sia per affezione psichiatrica

che organica non supera il 25% in qualsiasi attività." (Doc. AI 38-2)

Dal

canto suo la consulente per l’integrazione professionale, nel suo rapporto

finale del 7 febbraio 2007, ha esposto quanto segue:

" (...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Secondo il parere medico sarebbero esigibili tutte le

attività in misura del 75%, questo a causa del problema di salute che provoca

uno stato di insonnia e di astenia.

Preciso anzitutto che l'età relativamente avanzata

dell'assicurata ed il suo modesto bagaglio scolastico -professionale non

permettono di prendere in considerazione misure di riqualifica professionale

con frequenza scolastica.

Sarebbero per contro esigibili attività semplici e

poco qualificate nei settori terziario (industria alberghiera, vendita) e

secondario (operaia non qualificata nell'industria alimentare, farmaceutica,

della plastica, tessile, microelettronica) senza limitazioni funzionali se

non quelle di un ridotto rendimento per astenia.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Le summenzionata attività generiche sono largamente

presenti sul territorio e ben rappresentate, dal punto di vista salariale,

dai dati statistici delle tabelle RSS, a cui farò riferimento per effettuare

il calcolo dei redditi. Infatti:

"In conformità a recente giurisprudenza (la

sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio del 2000,

l'aggiornamento del TCA del 12 giugno 2006) alfine di determinare il salario

da invalido di un assicurato che non esercita in concreto professione alcuna

o comunque non sfrutta appieno le residue capacità di guadagno, è possibile

far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente

dall'Ufficio Federale di Statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro.

Ai fini del calcolo fa stato il valore centrale, o

mediano (DTV 126 V 77) della tabella TA 1 valori federali.

I dati sono periodicamente pubblicati dal UFS e sono

noti generalmente come "tabelle RSS".

Nel caso di assicurati che a causa di una particolare

situazione personale o professionale non possono mettere completamente a

frutto la loro residua capacità di guadagno nemmeno in attività non

qualificate, non riuscendo pertanto a raggiungere il livello medio dei salari

sul mercato, può essere operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un max del

25% (VSI 2002, p. 64).

Se la determinazione del reddito da invalido avviene

su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un elenco di

professioni in concreto esigibili, anche se si può supporre che nel caso

concreto il danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta della

professione".

Nel presente caso dovremo fare riferimento ai dati

statistici rilevati nel settore dell'industria e artigianato , in attività

semplici e ripetitive (categoria professionale 4, quartile 2) apportando le

seguenti riduzioni salariali

- del 25% su indicazione medica

Considerandi

II calcolo dei redditi risulta quindi come

segue:

RH 2005: secondo i dati forniti dal DL, 44'200.- frs annui

RI 2005: secondo tabelle RSS ed apportata la relativa deduzione, 36'803.-

frs annui

CGR: 83,26%

(...)"

(Doc. AI 40-2+3)

Con

progetto di decisione del 12 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha negato il diritto ad

una rendita di invalidità motivando come segue:

"

(...)

Esito degli accertamenti:

Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così

come dalla perizia specialistica esperita l'11.04.2006 dal Dr. __________,

risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le comporta una

parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella

misura massima del 17%. Più esplicitamente, secondo il parere medico lei è

stata ritenuta inabile nella misura massima del 25% in ogni attività, dunque

anche nella sua abituale attività di cameriera, così come in altre attività adeguate

rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute.

Ciò nonostante confrontando il guadagno che lei avrebbe

potuto percepire senza il danno alla salute, ossia Fr. 44'200 annui, con quello

che può raggiungere in attività adeguate, vale a dire 36'803 all'anno, si

ottiene un grado di invalidità massimo pari al 17%, o meglio come dallo schema

seguente.

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF

44'200.00

con invalidità CHF

36'803.00

Perdita di guadagno CHF 7'397.00

= Grado d'invalidità 17 %

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il

diritto alla rendita non esiste."

(Doc. AI 42-2)

In

data 12 marzo 2007 l’avv. RA 1 ha fatto pervenire un ulteriore certificato del

dr. __________ del 27 febbraio 2007, con il quale lo specialista in

psichiatria, ribadito come la paziente soffrisse di “un vissuto depressivo e

una vulnerabilità allo stress”, ha ritenuto invariato il suo stato di

salute considerando la medesima “di fatto” inabile al lavoro (doc. AI 44).

L’assicurata

ha fatto altresì pervenire un certificato datato 28 febbraio 2007 del dr. __________,

il quale ha attestato una sindrome ansioso-depressiva, carcinoma al seno destro

e ipertensione arteriosa, e dichiarato che “considerando tutte le patologie di

cui la paziente soffre e i referti specifici” riteneva l’interessata inabile al

lavoro (doc. AI 44).

Interpellato,

il dr. __________ del SMR ha comunicato in data 21 marzo 2007 che i nuovi

documenti non apportavano novità o fatti nuovi (doc. AI 47).

Di

conseguenza, con provvedimento 22 marzo 2007, l’Ufficio AI ha confermato il

diniego di una rendita (cfr. doc. AI 48; consid. 1.1)

2.7

Con

il presente ricorso l’assicurata ribadisce che il suo stato di salute sarebbe

tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera. Contestate le

conclusioni dell’amministrazione, adduce in sostanza che non avrebbe valutato

esaurientemente le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.3).

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V

161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996

nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1

p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo

servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un

vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare

considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non

pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001

p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di

principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione

su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8

Per

quanto concerne le patologie di cui è affetta la ricorrente, vale a dire gli

esiti da carcinoma del seno destro oltre a episodio depressivo di gravità lieve

con somatizzazioni, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti, da un lato, il medico

oncologo presso il quale è in cura la richiedente, e, dall’altro, il perito

incaricato dall’amministrazione, dr. __________, specialista in psichiatria,

che hanno compiutamente valutato il danno alla salute.

In

effetti, per quanto riguarda la patologia oncologica, il dr. __________,

internista specialista in oncologia e ematologia, interpellato dall’Ufficio AI,

nel suo rapporto del 14 giugno 2005, ha esposto che la ricorrente era affetta

dagli esiti del carcinoma del seno destro senza interessamento

linfonodale e senza complicazioni di rilievo operato e trattato e ha

comunque definito la prognosi positiva, ritenendo da un punto di vista oncologico

non giustificata l’assegnazione di una rendita. Lo specialista ha concluso

osservando che nel caso si giustificasse il riconoscimento di

una rendita psichiatrica si sarebbe allora potuto valutare l'inabilità

lavorativa causata dal tumore al seno attorno al 20% (cfr. doc. AI 21-2 e sopra

consid. 2.6). A tale certifcazione, ben motivata, che non evidenzia

lacune o contraddizioni ed è stata resa da uno specialista nella materia

interessata (l’oncologia), può essere attribuita forza probatoria piena.

Quanto

alle affezioni psichiatriche, il dr. __________ ha sottoposto la richiedente ad

una valutazione peritale approfondita, stilando l’11 aprile 2006 un dettagliato

rapporto peritale in cui ha esposto che la ricorrente, affetta da “stato dopo

mastectomia per carcinoma destro” oltre a “Episodio depressivo di gravità lieve

(ICD 10 F 32.0) con somatizzazioni, esistente dal dicembre 2003” - quest’ultima

diagnosi qualificata come non avente ripercussioni sulla capacità lavorativa -

manteneva comunque una capacità lavorativa dell’80% anche nella sua attività di

cameriera. Il perito precisava anche che l’inabilità per motivi psichici non

era cumulabile con quella eventualmente dovuta alla problematica oncologica

(doc. AI 34-5 e consid. 2.6).

Pure

a tale perizia, ben motivata, con ampia a dettagliata descrizione dello status

psichico della perizianda, che non evidenzia lacune o contraddizioni ed è

basata su accertamenti non censurabili, può essere attribuita forza probatoria

piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza

(consid. 2.7).

Dopo

l’emanazione del progetto di decisione del 12 febbraio 2007, l’assicurata ha di

fatto sostenuto, sulla base dei certificati del dr. __________ del 28 febbraio

2007.

e del dr. __________ del 27 febbraio 2007 (doc. AI 44-2 e 44-3; cfr. sopra

consid. 2.6) - certificati che la ricorrente ha nuovamente prodotto in questa

sede -, che le sue condizioni non erano tali da permetterle una ripresa

dell’attività lavorativa quantomeno non nella misura accertata

dall’amministrazione.

Ora,

detti certificati non sono tali da modificare le conclusioni cui è giunto l’Ufficio

AI e in particolare lo specialista incaricato dall’amministrazione nel suo

referto del 11 aprile 2006.

Per

quanto in particolare riguarda la patologia psichiatrica, tali referti non apportano

in effetti alcun elemento nuovo di valutazione nè permettono di stabilire con

chiarezza un peggioramento dello stato di salute da un punto di vista psichico

intervenuto tra la perizia del 11 aprile 2006 e la decisione del 22 marzo 2007,

la quale, sia ribadito, delimita il potere cognitivo del giudice (il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e

di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4; cfr. anche DTF 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

A

prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

(anche se specialisti; cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;

in proposito consid. 2.7) e dal tema di sapere se le, assai scarne,

certificazioni del dr. __________ e del dr. __________ siano comunque suscettibili

di essere prese in considerazione ai fini del presente giudizio con riferimento

ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di valore

probatorio di un rapporto medico (cfr. consid. 2.7), i medici curanti della

ricorrente non fanno altro che rielencare disturbi e diagnosi già noti,

limitandosi in definitiva a dare una valutazione diversa delle loro ripercussioni

sulla capacità lavorativa rispetto a quella tratta dal dr. __________ (e del

dr. __________).

Va

detto che comunque il quadro descritto dal dr. __________ e dal dr. __________

non muta la sostanza della situazione invalidante già precedentemente

accertata, come del resto pertinentemente osservato nelle Annotazioni del 21

marzo 2007 dal medico del SMR cui sono stati sottoposti per osservazioni i

certificati dei medici curanti dell’interessata (cfr. consid. 2.6; doc. AI

47-1). Pertinentemente infatti il dr. __________ del SMR ha osservato come la

documentazione medica prodotta dall’assicurata non apportasse elementi clinici

o diagnostici nuovi rispetto alla valutazione effettuata dal perito o

evidenziasse l’esistenza di una patologia psichiatrica maggiore di quella riconosciuta

dal dr. __________ (cfr. doc. AI 47-1).

D’altra

parte, nemmeno per quanto concerne la problematica oncologica, nel corso della

procedura ricorsuale è stata prodotta certificazione medica rilevante o fatti

valere elementi oggettivi che possano in qualche modo mettere in dubbio le

chiare conclusioni dell’amministrazione basate sul rapporto medico del 14

giugno 2005 del dr. __________, oncologo curante dell’assicurata (doc. AI 21;

cfr. consid. 2.6) o tali da attestare un peggioramento dello

stato di salute della ricorrente intervenuto tra detto rapporto medico e la

decisione impugnata. In effetti, nessun elemento concreto traspare dalla

certificazione del dr. __________ del 28 febbraio 2007. In realtà il dr. __________,

esposte le diagnosi di cui è affetta la ricorrente, si limita in definitiva a

dare, in modo peraltro assai stringato, una valutazione della capacità lavorativa

della paziente, senza tuttavia sostanziarla con motivazioni convincenti, ciò

che non consente di dipartirsi dalle conclusioni cui è giunta l’amministrazione

sulla base di un referto specialistico, al quale, sia nuovamente ribadito, va

dato pieno valore probatorio.

Del

resto nemmeno la diagnosi “nuova” di ipertensione arteriosa enunciata dal dr. __________

permette di concludere altrimenti, considerato come la stessa risulti del tutto

esente da motivazioni che possano in qualche modo lasciar supporre una valenza

invalidante della medesima.

Del

resto vale la pena di ricordare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)” (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella

causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Alle

valutazioni agli atti del medico del SMR dr. __________, eseguite dopo approfondito

esame degli atti e supportate da una esaustiva perizia specialistica, che non

evidenziano contraddizioni e non si possono affermare essere fondate su accertamenti

di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria

piena.

D’altra

parte, va ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

D’altra

parte già si è detto che la ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione

medica o fornito elementi idonei a dimostrare con alta verosimiglianza

l’intervento di un peggioramento rilevante delle sue condizioni di

salute rispetto alla situazione accertata nel referto peritale psichiatrico del

11.

aprile 2006, rispettivamente nel certificato oncologico del 14 giugno 2005 e

tantomeno elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare

inaffidabili o inattendibili le conclusioni tratte dal dr. __________ o dal dr.

__________ (sul valore delle perizie fatte allestire dall’amministrazione cfr.

sopra consid. 2.7).

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che sino al momento

dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità

lavorativa medico-teorica del 75% nella sua precedente attività professionale o

in altre attività adeguate.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, essa potrà in futuro presentare una nuona domanda di prestazioni.

2.9

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace

al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute

limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,

op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23.

maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il

reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b).

Nel

caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti

dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità

dell’assicurata.

In

particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al

raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi alle

attività lavorative svolte in precedenza dall’assicurata (da ultimo quale

cameriera ai piani), ha concluso quanto segue:

"

(...)

Nel presente caso dovremo fare riferimento ai dati

statistici rilevati nel settore dell'industria e artigianato , in attività

semplici e ripetitive (categoria professionale 4, quartile 2) apportando le

seguenti riduzioni salariali

- del 25% su indicazione medica

II calcolo dei redditi risulta quindi come segue:

RH 2005: secondo i dati forniti dal DL, 44'200.- frs

annui

RI 2005: secondo tabelle RSS ed apportata la relativa

deduzione, 36'803.- frs annui

CGR: 83,26%." (Doc. AI 40-3; cfr. sopra consid.

2.

)

L’ufficio

AI ha quindi stabilito un grado di invalidità del 17% (doc. AI 59-2).

Tali

accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla

ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione,

nella determinazione del reddito da invalido, dei dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza

de TF (cfr. sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04; sentenza

22.

agosto 2006 in re K, I 424/05).

2.10

Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione essendo

basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha rettamente negato il

diritto ad una rendita.

In

queste circostanze, dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.

2.11

L’assicurata,

per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori

accertamenti medici.

Al proposito

si osserva che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.8), la documentazione agli atti è

sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta

probatoria deve essere disattesa.

2.12

La

ricorrente ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della

relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op.

cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

In

casu, la ricorrente si trova nel bisogno. La medesima dispone in effetti,

quale unica entrata, di una prestazione assistenziale di fr. 2’187.- mensili

(cfr. doc. V/2). L’assicurata non possiede le necessarie conoscenze giuridiche,

per cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il

ricorso non pareva essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.

A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il

momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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