32.2007.146
Revisione. La modifica del metodo di calcolo dell'invalidità giustifica una revisione. In casu l'A. va ritenuta salariata al 100%. Rinvio atti per accertare la capacità lavorativa residua da un punto
13 agosto 2008Italiano51 min
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Numero d'incarto:
32.2007.146
Data decisione, Autorità:
13.08.2008, TCA
Titolo:
Revisione. La modifica del metodo di calcolo dell'invalidità giustifica una revisione. In casu l'A. va ritenuta salariata al 100%. Rinvio atti per accertare la capacità lavorativa residua da un punto di vista extra somatico
METODO MISTO DI CALCOLO
REVISIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.146
FS
Lugano
13 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, di professione docente di __________, con decisione 25
maggio 1999, cresciuta incontestata in giudicato, è stata posta al beneficio di
una rendita intera (grado d’invalidità 71%) dal 1. settembre 1997 (doc. AI
38/1-2).
1.2. Nell’ambito
della prima procedura di revisione, avviata nel mese di aprile 2002 (doc. AI
39/1-2), l’Ufficio AI – vista la proposta 3 ottobre 2002 del dr. __________
(doc. AI 43/1) –, con comunicazione 9 ottobre 2002 (doc. AI 44/1), ha confermato
il diritto alla rendita intera.
1.3. Nella
procedura di revisione del dicembre 2004 – viste le annotazioni 24 marzo 2005
del dr. __________ (doc. AI 53/1) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia a cura
del servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 54/1-2).
Sulla
base delle risultanze della perizia pluridisciplinare 16 agosto 2005 del SAM
(doc. AI 57/1-62) e dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica 6 dicembre 2005 (doc. AI 59/1-6), l’Ufficio AI, con decisione 28
marzo 2007 (doc. A), preavvisata con progetto 4 dicembre 2006 (doc. AI 75/1-3),
ha deciso di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad un quarto di
rendita con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.4. Contro
questa decisione l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la ripartizione tra salariata e casalinga,
la valutazione medica e il grado d’invalidità stabilito nell’inchiesta a domicilio
– ha chiesto: “(…) il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione
dell’Ufficio AI del Cantone Ticino del 28 marzo 2007 è annullata, e alla
signora RI 1 viene riconosciuta e confermata una rendita AI intera, sulla base
di un grado d’invalidità del 100%, e subordinatamente almeno nella misura del
70%. Il tutto ai sensi dei considerandi. (…)” (I, pag. 6).
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato che “(…) preso atto delle osservazioni
e della nuova documentazione medica presentata in obiezione alla nostra
decisione, rilevato come il Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR) ritenga indicato
completare l’istruttoria procedendo ad una nuova valutazione peritale (cfr.
annotazioni del 4 giugno 2007), si propone a codesto lodevole Tribunale di
voler retrocedere gli atti all’UAI al fine d’espletare i necessari accertamenti
atti a meglio definire i diritti dell’assicurato. (…)” (VI).
1.6. Con
lettera 30 luglio 2007 il rappresentante dell’assicurata ha comunicato al TCA
che: “(…) non sono contrario a che il SAM abbia ad effettuare un complemento di
perizia. Non sono comunque d’accordo sul fatto che l’Ufficio AI reputi che non esista
alcuna patologia somatica di tipo invalidante. In ogni caso, mantengo quanto
già affermato in sede di ricorso (e ciò anche in relazione a tutte le
altre argomentazioni ivi riportate, alle quali rinvio espressamente), e mi
riservo di produrre nuovi mezzi di prova nel corso della procedura. Confermo
poi pure integralmente quanto affermato dal dottor __________ in data 26 aprile
2007. (…)” (IX).
Con
scritto 19 dicembre 2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA copia del rapporto 17
dicembre 2007 del dr. __________ a lui indirizzato.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione,
la corrente prestazione (rendita intera) a un quarto di rendita con effetto dal
primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 28 marzo
2007 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
L’assicurata
chiede che il diritto alla rendita intera venga confermato.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
revisione può in particolare giustificarsi se un altro metodo di valutazione
d’invalidità s’impone (DTF 119 V 475 consid. 1b/aa con riferimenti; cfr. pure
STF del 20 maggio 2008 nella causa concernente P.R.S., [9C_293/2007], consid. 2
e STFA del 24 aprile 2006 nella causa H., [I 276/05], pubblicata in Plädoyer
2006/5 pag. 54, consid. 2.2).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 133 V 108
e DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che
si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht,
1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.6. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze
locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella
con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un
coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile
l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003) secondo cui:
"
Qualora l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità
patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
La
giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I
156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa
è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007 e nella STF I 126/07
del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504).
2.8. Nella
fattispecie l’assicurata contesta innanzitutto l’applicabili-tà in concreto del
metodo misto in base al quale l’amministra-zione ha stabilito un tasso complessivo
d’invalidità del 48%, che dà diritto all’erogazione di un quarto rendita.
L’insorgente sostiene che, essendo essa da considerare esclusivamente quale
salariata, il calcolo dell’invalidità debba avvenire unicamente secondo il
metodo ordinario, ciò che le consentirebbe di continuare a beneficiare di una
rendita intera.
A
sostegno di questa tesi l’avv. RA 1 ha, in particolare, addotto che “(…) prima
della malattia l’assicurata aveva lavorato a tempo pieno, ed è solo con la
nascita della figlia che aveva ridotto la sua attività professionale. E’ quindi
più che logico sostenere che l’assicurata, senza la malattia ed a far tempo dal
momento in cui la figlia avrebbe avuto meno bisogno della madre, quest’ultima
avrebbe ripreso l’attività professionale a tempo pieno (come era il caso prima
della nascita della figlia). (…)” (I, pag. 3).
L’Ufficio
AI, nella decisione impugnata (doc. A), per contro – osservato che “(…) l’esame
dei cespiti e dell’assetto economico della sua economia domestica ha permesso
di stabilire che il minimo vitale viene rispettato e di conseguenza la ripartizione
quale casalinga e salariata viene equamente confermata nella misura del 50%
come si evince dalla precedente decisione. Tale ripartizione è invariata
rispetto al momento dell’assegnazione della rendita, peraltro mai contestata e
quindi cresciuta in giudicato. (…)” – ha concluso che “(…) è dunque d’uopo confermare
la suddivisione fra casalinga e salariata nella misura 50% - 50% in quanto il
reddito percepito lavorando come prima dell’insorgenza del danno sarebbe sufficiente
per il mantenimento di se stessa e della figlia, anche in considerazione del
contributo di mantenimento alimentare per la prole versato dall’ex-marito. Di
fatto la situazione attuale è sovrapponibile alla situazione al momento della
prima decisione con una separazione già effettiva e un accordo alimentare di
Fr. 750.-- mensili. (…)”.
2.9. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno
esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;
AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF
120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag.
109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht,
BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza
del 24 aprile 2006 nella causa H. (I 276/05), il TFA ha stabilito che:
"
(…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente
qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées
(méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation
avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en
corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis
LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du
bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois
catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si
l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient
d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité
à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière
de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle
était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière
du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF
117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la
question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la
situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore
que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative
partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement
en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
(…)." (STFA del 24 aprile 2006 nella causa H, I
276/05, consid. 2.3))
2.9.1. Nel
caso concreto dagli atti emerge quanto segue.
L’assicurata
era stata posta al beneficio di una rendita intera, a partire dal 1. settembre
1997, in quanto – poste le quote parti tra attività salariata (50%) e casalinga
(50%) e ritenute le limitazioni del 100% quale salariata e del 42% quale casalinga
(cfr. inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica 22 febbraio 1999 prodotta sub doc. AI 35/1-7) –, in applicazione del
metodo misto, il grado d’invalidità globale era del 71% (doc. AI 36/1-2 e
38/1-2).
Nell’ambito
della prima procedura di revisione, avviata nel mese di aprile 2002 (doc. AI
39/1-2), l’Ufficio AI – vista la proposta 3 ottobre 2002 del dr. __________:
“(…) quadro depressivo da decenni (già noto nel 1982 secondo atti medici
psichiatrici) con inoltre apparizione di sospetta patologia somatica tipo
cronic fatigue syndrom che ulteriormente riporta un quadro di massiccia astenia
e affaticabilità in A.ta con personalità di tipo narcisistico. Con queste
premesse ed il rapporto di decorso del medico curante penso sia totalmente inutile
e quindi non giustificato procedere a approfondimenti peritali poiché non
varierebbero l’attuale rendita. A conferma dell’attuale rendita. (…)” (doc. AI
43/1) –, con comunicazione 9 ottobre 2002 (doc. AI 44/1), aveva confermato il
diritto alla rendita intera.
2.9.2. Nella procedura di revisione del dicembre 2004 – viste le risultanze
della perizia pluridisciplinare 16 agosto 2005 del SAM (doc. AI 57/1-62) e
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
6 dicembre 2005 (doc. AI 59/1-6) – l’Ufficio AI, con decisione 28 marzo 2007
(doc. A), preavvisata con progetto 4 dicembre 2006 (doc. AI 75/1-3), ha deciso
di ridurre la corrente prestazione (rendita intera) ad un quarto di rendita con
effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione
e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
L’amministrazione
é giunta a questa conclusione in applicazione del metodo misto e confermando le
quote di salariata (50%) e casalinga (50%).
Tale
suddivisione non può essere confermata dal TCA.
Come visto sopra (cfr. consid. 2.9), secondo la giurisprudenza, per
determinare lo statuto di un'assicurata,
occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua
situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid.
3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere
in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto
interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06
del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Nella
fattispecie occorre innanzitutto rilevare che, prima della nascita della figlia
(1989) e dei problemi di salute – manifestatisi già dopo tre mesi dall’inizio
degli studi al __________ e successivamente negli anni 1982, 1989 e 1996, cfr.
la perizia 16 agosto 2005 del SAM, in particolare il punto 3.2 “anamnesi personale – sociale”, doc. AI 57/4-5) –,
l’assicurata era attiva al 100%.
Fatti
I
periti del SAM, nell’anamnesi professionale, hanno, in particolare, rilevato
che l’assicurata “(…) nel 1982 apre un proprio studio di restauro e consulenza
di oggetti d’arte a __________ e nello stesso tempo viene assunta quale docente
di tedesco e di italiano presso la __________ di __________. Scontenta ed oberata
da troppi impegni, dopo qualche anno abbandona queste attività ed è assunta
presso la __________ in qualità di responsabile del rep. didattico per audiovisivi.
Dopo un anno la __________ si scioglie e l’A. tenta di impiegarsi nel marketing
presso una ditta produttrice di caschi a __________, ma pure in
quest’occasione, dopo diverbi con i superiori, abbandona. Ritorna pertanto
all’insegnamento presso la __________ di __________, dove rimane attiva fino al
mese di agosto 1996, quand’è dichiarata totalmente inabile al lavoro dallo psichiatra
curante dr. __________ di __________. All’inizio dell’anno scolastico 1998-99
tenta di riprendere l’insegnamento, ma dopo quattro giorni (dal 2 al 6
settembre 1998) deve di nuovo abbandonare ed è dichiarata totalmente inabile al
lavoro. Da allora non ha più esercitato alcuna attività lucrativa. (…)” (doc.
AI 57/6).
Da
una nota per l’incarto 2 giugno 1998 – riguardo alla domanda 14 aprile 1998 con
la quale è stata invitata ad esprimersi sui suoi gradi di occupazione dal 1981
(doc. AI 20/1) –, che riporta il contenuto di un colloquio avvenuto allo
sportello, risulta, in particolare, che l’assicurata “(…) fino al 1989, compreso,
aveva lavorato a tempo pieno. Dopo la nascita della figlia, in settembre 1989 e
concluso l’anno di congedo per maternità, l’A. aveva ripreso l’attività al 50%,
come da lei espressamente richiesto. Voleva infatti occuparsi personalmente
dell’educazione della figlia il più possibile. Quando si presentarono i
problemi matrimoniali e conseguentemente finanziari, l’A. aveva inoltrato
richiesta di aumento dell’orario di lavoro, ponendo tuttavia alcune limitazioni
sempre in relazione alle sue funzioni di madre. La richiesta era stata
respinta. (…)” (doc. 21/1).
L’assicurata,
con lettera 2 dicembre 1998 – rispondendo alla precisa domanda: “(…) in
considerazione della sua situazione familiare, senza il danno alla salute, in
che percentuale avrebbe svolto l’attività lucrativa 100% - 50% o altro? (…)”
(doc. AI 27/1) –, ha inoltre dichiarato che: “(…) in riferimento al suo scritto
20.11.98 rispondo che l’attività lucrativa che avrei svolto in questi anni
sarebbe stata del 100%, se due fattori non fossero intervenuti a limitarlo: la
salute, per cui non sempre avrei avuto le energie di rientrare e occuparmi
della famiglia e della bambina, e l’insegnamento stesso nel modo attualmente organizzato,
per cui la scuola riusciva a malapena ad organizzare un orario al 50%
lasciandomi libera sino alle 830 e dopo le 1600
(precedentemente le 1530). Durante il mio matrimonio non ho potuto
far conto sul sostentamento di mio marito, per cui ho sempre cercato di
lavorare come prima che lei nascesse cioè al 100% ma come detto, non è stato
possibile. (…)” (doc. AI 29/1-2).
Dall’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 11 dicembre
1998 (doc. AI 35/1-7) – riguardo alla domanda volta a sapere se oggi
eserciterebbe un’attività lucrativa se non fosse intervenuto il danno alla salute
– risulta che l’assicurata ha risposto di “(…) si (…)” (doc. AI 35/2).
Anche
dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
6 dicembre 2005 (doc. AI 59/1-6) – riguardo alla stessa domanda –, risulta più
precisamente, che “(…) si, la signora RI 1 dichiara che, in assenza del danno
alla salute, avrebbe lavorato al 100%; insegnare le piaceva molto inoltre, con
una maggior disponibilità economica, potrebbe garantire alla figlia, oramai
cresciuta, un futuro scolastico meno incerto. (…)” (doc. AI 59/2).
L’assicurata,
nelle osservazioni 22 gennaio 2007 contro il progetto 4
dicembre 2006 (doc. AI 75/1-3) – che stabilisce di ridurre la corrente
prestazione (rendita intera) ad un quarto di rendita –, ha ribadito che “(…)
fino alla nascita di mia figlia __________ ho lavorato al 100%. Le riduzioni di
nomina sono state richieste di seguito in fasi progressive, dapprima al 75% e
in seguito al 50%, a causa dell’esigenza da parte di mia figlia che io fossi
completamente presente al di fuori degli orari d’asilo ed in seguito
scolastici. Infatti, quale docente di una materia a livelli, non riuscivo ad
avere un orario settimanale abbastanza compatto da poter lavorare di più. Le
situazioni conflittuali in casa e una separazione combattuta hanno in seguito
determinato un peggioramento dello stato psicologico di mia figlia tale da
indurmi a posporre qualsiasi altra necessità. Il deterioramento del mio stato
di salute mi ha infine portata a dover essere inattiva per forza e a discapito di
qualsiasi altri progetti o necessità riguardanti la mia vita. Ora mia figlia
entra nel diciottesimo anno di età e per fortuna è più autonoma. La situazione
quindi è diversa e sicuramente, nella situazione di divorziata che non
percepisce alimenti dall’ex-marito e il sussistere di debiti arretrati,
lavorerei a tempo pieno, come avrei fatto da sempre se ciò fosse stato
possibile. In base a queste considerazioni ritengo che questa proposta vada
riveduta poiché basata su una situazione non più attuale. (…)” (doc. AI 79/1).
In
sede ricorsuale il suo patrocinatore – dopo aver, tra l’altro, osservato che secondo
l’Ufficio AI “(…) se il salario conseguito supera il limite LEF, allora ciò significa
che l’assicurata non ha bisogno di aumentare il tempo di lavoro e dunque si
continua a ritenerla casalinga al 50%. (…)” e evidenziato che “(…) il limite
LEF non è comunque l’unico indizio. In effetti, un altro indizio importante è
costituito dalla questione a sapere quale era la percentuale di lavoro
dell’assicurata prima che fosse subentrata la malattia. (…)” (I, pag. 3) – ha ancora
sostenuto che “(…) prima della malattia l’assicurata aveva lavorato a lungo a
tempo pieno, ed è solo con la nascita della figlia che aveva ridotto la sua
attività professionale. E’ quindi più che logico sostenere che l’assicurata,
senza la malattia ed a far tempo dal momento in cui la figlia avrebbe avuto
meno bisogno della madre, quest’ultima avrebbe ripreso l’attività professionale
a tempo pieno (come era il caso prima della nascita della figlia). Ciò a
maggiore ragione se si considera pure il fatto che, nella professione di
insegnante, “tempo pieno” significa di fatto “solo” 24 ore a settimana, con
oltre 4 mesi di vacanza complessivi durante un anno. (…)” (I, pag. 3 e 4).
Visto
tutto quanto precede – ritenuta la
formazione scolastica e professionale: “(…) scuole dell’obbligo – liceo –
formazione di docente di tedesco – formazione di restauratrice seguita a __________
(…)” (doc. AI 35/2), considerata l’attività lavorativa al 100% svolta fino alla
nascita della figlia nel 1989 e visto il danno alla salute peggioratosi nel
tempo fino a giustificare una inabilità totale nella sua attività dal settembre
1996 –, appare verosimile ritenere che senza il danno alla salute
l’assicurata avrebbe ripreso la sua attività a tempo pieno.
Occorre
qui rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni
fornite dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa
costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la
volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato
in assenza del danno alla salute.
Nella
STF del 20 novembre 2007 nella causa P. (9C_428/2007), il
Tribunale federale (TF), proprio alla luce delle dichiarazioni fornite da
un’assicurata durante la procedura amministrativa, ha ritenuto arbitraria la
valutazione del grado di invalidità effettuata dai giudici di prima istanza, secondo
il metodo ordinario del raffronto dei redditi (avendo considerato l’assicurata
salariata a tempo pieno), anziché secondo il metodo misto di calcolo, come
invece ritenuto a ragione dall’amministrazione. In quell’occasione l’Alta Corte
ha sottolineato quanto segue:
"
(…)
4.3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des pièces
du dossier que la situation financière de l'assurée se soit modifiée entre le
moment où elle a indiqué au recourant (questionnaire daté du 1er juillet 2004)
puis déclaré à l'enquêtrice (rapport d'enquête du 4 janvier 2005) qu'elle
aurait exercé une activité à 75 % sans la survenance de son atteinte à la santé
et celui où elle s'est opposée à la décision initiale en affirmant qu'elle
aurait travaillé à 100 %. Ainsi, l'intimée mentionnait-elle à la collaboratrice
de l'office AI qu'elle s'était retrouvée depuis mai 2001 à devoir assumer seule
ses besoins et avait dû demander l'assistance de l'Hospice général. Elle n'a au
demeurant pas allégué ni cherché à établir par la suite en cours de procédure
que les revenus tirés d'une activité exercée à 75 % ne lui auraient pas suffi
pour couvrir ses besoins.
En l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer de
manière convaincante pour quelles raisons l'intimée avait modifié ses premières
déclarations en cours de procédure d'opposition, il n'y avait pas de motif de
s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et
contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique -, la préférence doit
être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle en ignorait
peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être,
consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201
[I 321/98]). A cet égard, les raisons alléguées par l'intimée dans son mémoire
de réponse pour expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas convaincantes.
Le fait d'avoir rempli une partie du
questionnaire qui ne la concernait pas, selon elle, n'enlève rien à la clarté
de sa réponse à la question du taux d'activité sans atteinte à la santé. Elle a
par ailleurs confirmé ultérieurement cette réponse à l'enquêtrice, dont le
rapport est, quoi qu'elle en dise, un élément de preuve déterminant.
Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce rapport ne se limite pas aux
seules questions sur les activités de la vie quotidienne, mais comprend
également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais contesté la teneur -
sur son activité professionnelle hypothétique et effective. Enfin, l'application
de la jurisprudence citée ne se limite pas aux situations dans lesquelles l'intéressé
souffrirait d'une atteinte somatique et non pas psychique.
4.3.3 Il résulte de ce qui précède que l'appréciation
des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est arbitraire, en ce
qu'elle a méconnu un moyen de preuve pertinent qui aurait dû la conduire à
conclure que P.________ aurait travaillé à 75 % sans atteinte à la santé.
En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait dû
être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui exercent
une activité à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI). Il convient dès lors
d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle procède à une telle évaluation et rende un nouveau
jugement.
(…)." (STFA del 20 novembre 2007 nella causa P.,9C_428/2007,
consid. 4.3.2 e 4.3.3)
Nel
caso di specie, come visto, sin dalla prima volta che è stata interpellata precisamente
al proposito (cfr. scritto 20 novembre 1998 sub doc. AI 27/1), con lettera 2
dicembre 1998 (doc. AI 29/1-2), l’assicurata ha dichiarato che, senza il danno
alla salute e gli impegni con la figlia, avrebbe lavorato al 100%.
Tale affermazione – fornita in un periodo non sospetto (si trattava
della procedura aperta dopo la domanda di prestazioni AI del settembre 1997 e
nella quale il dr. __________, medico SMR, in una lettera 1. febbraio 1999
indirizzata al __________, aveva dichiarato che “(…) possiamo comunque
confermare che per un’attività professionale l’incapacità lavorativa è, dal
lato medico, giustificata al 100%; questo anche dopo un tentativo di
reintegrazione nelle funzioni di docente avvenuto con il sostegno dello
specialista curante (…)” –, in seguito sempre ribadita e riportata nell’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 6 dicembre
2005 : “(…) si, la signora RI 1 dichiara che, in assenza del danno alla salute,
avrebbe lavorato al 100%; insegnare le piaceva molto inoltre, con una maggior
disponibilità economica, potrebbe garantire alla figlia, oramai cresciuta, un
futuro scolastico meno incerto. (…)” (doc. AI 59/2), deve essere
debitamente considerata al fine di stabilire l’ipotetica volontà
dell’interessata circa il grado di occupazione che ella avrebbe scelto, in
assenza del danno alla salute, dopo la nascita della figlia.
Tutto ben considerato, dunque, questo Tribunale ritiene provato,
perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (DTF 130 V 396 consid. 3.3 non
pubblicato, 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che
l’assicurata, senza il danno alla salute, tenuto conto dei suoi nuovi oneri
familiari – “(…) figlia entra nel diciottesimo anno di età e per fortuna è più
autonoma (…)” (doc. AI 79/1) –, avrebbe ripreso la sua attività
nella misura del 100%.
In
particolare – ricordata la situazione personale sopra descritta e i motivi che,
dopo una graduale riduzione, le hanno impedito totalmente di svolgere la sua attività
– nemmeno è possibile concludere, come fatto dall’Ufficio AI e avuto riguardo
al solo elemento economico, che “(…) l’esame dei cespiti e dell’assetto economico
della sua economia domestica ha permesso di stabilire che il minimo vitale
viene rispettato e di conseguenza la ripartizione quale casalinga e salariata
viene equamente confermata nella misura del 50% come si evince dalla precedente
decisione (…)” (doc. A).
Pertanto,
contrariamente a quanto stabilito nella decisione impugnata,
nella quale figura una suddivisione del 50% come salariata e del 50% come
casalinga, occorre dunque ritenere l’assicurata quale salariata al 100% e per
il calcolo della rendita va quindi applicato il consueto metodo del raffronto
dei redditi.
2.10. Le
contestazioni circa l’impedimento del 15.45% quale casalinga (doc. AI 59/6 e I
pag. 5 e 6) – ribadito che l’assicurata va considerata quale salariata al 100%
e che pertanto per il calcolo dell’invalidità si deve procedere al consueto metodo
del raffronto dei redditi – non devono qui essere analizzate in quanto divenute
del tutto irrilevanti.
2.11. Per
quanto riguarda la valutazione medica, viste le annotazioni 24 marzo 2005 del
dr. __________, medico SMR – “(...) in considerazione dei dubbi circa l’entità
della patologia invalidante, patologia che in sé potrebbe anche subire variazioni
favorevoli ad perizia SAM. (…)” (doc. AI 53/1) –, l’Ufficio AI ha ordinato una
perizia a cura del Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 54/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 16 agosto 2006 (doc. AI 57/1-62) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni
obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di
natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Disturbo depressivo ricorrente.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Leggera sindrome cervicoscapolare e cervicocefalica
cronica, attualmente poco sintomatica su:
- iniziale discopatia a livello C5-C6.
Nota pollinosi su ipersensibilità ai pollini di
frassino e di graminacee.
Pregressa infezione da EBV, CMV e toxoplasmosi."
(doc. AI 57/9)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM – posta la seguente valutazione medico teorico globale
dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa,
dal punto di vista medico teorico globale dell’A. nella sua attività da ultimo
svolta di docente di __________, è valutabile nella misura massima del 20%. In
qualità di casalinga la capacità lavorativa dell’A., dal punto di vista medico
– teorico, non risulta limitata (capacità lavorativa 100%). (…)” (doc. AI 57/12)
– hanno concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Si manifestano a riguardo delle menomazioni dovute ai
disturbi constatati a livello psicologico e mentale. Il nostro consulente
psichiatra, in occasione dell’attuale esauriente esplorazione, conferma quanto
descritto a suo tempo dallo psichiatra curante dr. __________, vale a dire che
l’A., già da tempo, vive episodi depressivi ricorrenti. I disturbi evidenziati
si ripercuotono provocando un chiaro rallentamento ideoverbale, difficoltà di
concentrazione, problemi di socializzazione, nonché facile affaticabilità.
L’attività di insegnante presso una __________ è quindi esigibile unicamente
nella misura massima del 20%. Questa limitazione della capacità di lavoro è
presente dal mese di settembre 1996. Da allora non vi sono stati sviluppi
positivi e lo stato valetudinario, dal punto di vista psichiatrico, è rimasto
stazionario.
9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In considerazione della cronicità dei disturbi psichici
e mentali non riteniamo possibile effettuare provvedimenti d’integrazione
professionale.
La capacità di lavoro, nell’attività da ultimo svolta
dall’A. (insegnante presso la __________) non è migliorabile. Facciamo notare
come già nel 1998 lo psichiatra curante riteneva impossibile in futuro per l’A.
occuparsi in qualità di docente (atto 27.11.1998).
Per quanto riguarda l’esigibilità a svolgere altre
attività, il nostro consulente psichiatra fa notare come l’A. stia ora
seguendo, da poco tempo, un iter terapeutico presso il dr. __________. Aggiunge
che forse in un ambito più vicino al suo domicilio e con una con una conoscenza
delle capacità integrative il dr. __________ potrà intervenire, sperando, in
modo positivo, sulle risorse e le eventuali competenze reinseritive dell’A.
10. OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolare non sono poste.
(…)." (doc. AI 57/12-13)
2.12. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio
2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.13. Circa
la valutazione medica, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale deve concludere che da
un punto di vista somatico non esiste alcuna patologia invalidante mentre che
l’aspetto psichiatrico deve essere ulteriormente indagato.
I
periti del SAM, in sede di discussione, riguardo alla patologia reumatologica,
hanno infatti rilevato che “(…) agli atti in nostro possesso viene descritta
una fibromialgia probabilmente primaria (atto del 5.08.2002) nonché una
sindrome cervicovertebrale. L’A. è quindi stata presentata al nostro consulente
reumatologo dr. __________ (vedasi consulto allegato). Egli prende in
considerazione il rapporto del collega di specialità dr. __________ (atto del
5.08.2002) nonché il rapporto del dr. __________, FMH medicina interna, il
quale, nel giugno 2002 poneva la diagnosi di una possibile sindrome da stanchezza
cronica. Dopo la descrizione dei dati soggettivi dell’A. espone, in dettaglio,
lo stato clinico, dove non riscontra un quadro fibromialgico, evoca solo
leggeri dolori a livello cervicoscapolare ed all’avambraccio sin., senza segni
per una radicolopatia né a livello cervicale, né tanto meno lombare, senza
segni per artropatie infiammatorie o per altre patologie infiammatorie di
natura reumatologica. Non espone quindi alcuna diagnosi reumatologica con
influsso sulla capacità lavorativa, ma segnala unicamente una leggera sindrome
cervicoscapolare e cervicocefalica cronica attualmente poco sintomatica nell’ambito
di un’iniziale discopatia a livello C5-C6. Nella sua valutazione finale
ribadisce pertanto un quadro reumatologico assai blando, non giustificante, in
nessun modo, un’incapacità lavorativa, soprattutto anche in considerazione
della formazione scolastica e professionale dell’A. Precisa di non aver
riscontrato sintomatologie tali che permettano di porre la diagnosi di una
fibromialgia e non conferma neppure la possibile diagnosi di una sindrome della
stanchezza cronica, in quanto i disturbi sono nettamente migliorati e l’A. è
rimasta abbastanza attiva nell’ambito domestico e nell’ambito dell’equitazione.
Fa notare infine che il riconoscimento di una rendita AI per un grado del 71%
non è mai stato giustificato da patologie reumatologiche, bensì psichiatriche.
(…)” (doc. AI 57/11-12).
Con
scritto 30 luglio 2007 l’avv. RA 1, senza tuttavia produrre alcuna documentazione
medica, ha precisato che “(…) non sono comunque d’accordo sul fatto che
l’Ufficio AI reputi che non esista alcuna patologia somativa (ndr. recte:
somatica) di tipo invalidante. (…)” (IX).
Al
riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ritenuto
che i periti del SAM si sono espressi avuto riguardo a tutta la documentazione
medica concernente l’assicurata e che, in particolare, hanno escluso le
diagnosi di fibromialgia primaria e di sindrome della stanchezza cronica,
questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha concluso che non
vi è alcuna patologia somatica invalidante.
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 26
aprile 2007, indirizzato all’avv. RA 1 (doc. C), nel quale il dr. __________, FMH
in medicina interna – come già fatto in precedenza nei rapporti 8 luglio 2002 e
18 febbraio 2005 (doc. AI 41/1 e 51/1-2 atti questi menzionati e ritenuti dai
periti del SAM) –, ha solo ribadito la diagnosi di sindrome da affaticamento
cronico senza addurre le ragioni per le quali si scosta dalle conclusioni del
SAM e non si è espresso compiutamente circa gli effetti sulla capacità lavorativa.
Per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, nel consulto 8 luglio 2005 (doc. AI 57/14-16), posta la diagnosi
di disturbo depressivo ricorrente, ha attestato che “(…) il rallentamento ideo
verbale, le difficoltà di concentrazione, i problemi di socializzazione non
permettono più a questa paziente di reinserirsi nel suo abitaule processo
lavorativo. Considero l’A. inabile al lavoro in misura superiore all’80%. (…)”
(doc. AI 57/15).
Alla
domanda volta a sapere se l’assicurata è in grado di svolgere altre attività il
dr. __________ ha risposto di “(…) no (…)” (doc. AI 57/16, punto 7) rilevando tuttavia
che “(…) la paziente sta seguendo da poco tempo un iter terapeutico nuovo
presso il dr. __________ forse in un ambito contestuale più vicino al suo domicilio
e con una conoscenza delle capacità integrative il dr. __________ potrà intervenire,
sperando, in modo positivo, sulle sue risorse ed eventuali competenze
reinseritive. (…)” (doc. AI 57/16).
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 16 novembre
2006 (doc. AI 74/1-2) – posta la diagnosi di “(…) F33.1 Disturbo affettivo ricorrente,
ultimo episodio depressivo di media gravità. Il disturbo descritto ha ripercussuioni
sulla capacità lavorativa fin dagli anni 80 (…)” e attestata un’inca-pacità
lavorativa del “(…) 100% in qualità d’insegnante da più di 5 anni (…)” (doc. AI
74/1) –, alle domande volte a sapere se è in grado di svolgere un’altra attività,
da quando e con quale rendimento ha risposto: “(…) si. […] Anche da subito.
Queste attività potrebbero essere proposte negli ambienti protetti per esempio
nell’ambito della ippoterapia e in tutte le attività legate alla gestione di
animali. Queste attività potrebbero essere svolte a tempo parziale. […] Si. Il
rendimento dovrebbe essere definito nell’ambito di un periodo di prova. (…)”
(doc. AI 74/2).
Il
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 4 giugno 2007, ha concluso che
“(…) in pratica la perizia SAM ha confermato uno stato di salute in pratica invariato
con problematica psichica con ripercussioni sostanziali sulla capacità lavorativa
quale salariata. L’impedimento quale casalinga invece ha subito delle modifiche
non in ultimo in considerazione della figlia cresciuta in età. Qui la valutazione
psichiatrica in ambito SAM si scontra invece con le osservazioni pratiche (in
particolare inchiesta a domicilio dove si parla di depressioni episodiche della
durata di 3 settimane, circa 3 volte all’anno). Questo fatto non è stato
debitamente valutato in ambito SAM e ritengo quindi doveroso che si proceda a
nuova valutazione peritale (solamente psichiatrica in considerazione del fatto
che non è mai stata riscontrata una patologia somatica di tipo invalidante).”
(VI/Bis).
Al
riguardo il dr. __________, nello scritto 17 dicembre 2007 indirizzato all’avv.
RA 1, si è così espresso: “(…) nel corso del 2007 ho avuto occasione di osservare
uno scompenso depressivo molto più intenso e molto più lungo di quanto sia stato
affermato nell’ambito dell’inchiesta a domicilio (tra l’altro fatta da una persona
senza formazione psichiatrica). Trattandosi di un disturbo depressivo ricorrente,
esistono anche gli impedimenti funzionali ricorrenti i quali non permettono
alla paziente di mantenere un rendimento costante nell’ambito dell’insegnamento
e nell’ambito delle attività che un insegnante normalmente svolge a domicilio
(correzione dei compiti, preparazione delle lezioni, ecc). Sono d’accordo con
l’opinione del Dr. __________ che nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,
come quella fatta dal SAM, gli aspetti psichiatrici non vengono indagati a
fondo poiché l’intervento dello psichiatra si riduce soltanto ad un consulto
mentre una perizia psichiatrica offre delle risposte molto più esaurienti soprattutto
per quanto concerne l’impedimento funzionale. […] L’ultima cosa preoccupante è
che le proposte del Dr. med. __________ sono state formulate 6 mesi fa e la
paziente per quanto mi risulta fino a tutt’oggi non ha nemmeno ricevuto una
convocazione per una perizia psichiatrica, sebbene nel frattempo è stato creato
il centro per le perizie psichiatriche il quale si avvale anche della
collaborazione di vari colleghi privati. Durante questi lunghi mesi di attesa
soltanto il medico curante è il testimone delle ricadute e della difficile
situazione economica e sociale della paziente. Si tratta evidentemente di un
caso che richiede una particolare attenzione ed una valutazione corretta al più
presto possibile. (…)” (XI/Bis).
Viste
le risultanze appena esposte, questo Tribunale rileva che se da una parte è
chiaro che nella sua attività di insegnante l’assicurata è inabile almeno nella
misura dell’80% (100% secondo il dr. __________), dall’altra deve essere compiutamente
stabilito se vi è o meno, da quando e in quale misura una capacità lavorativa
in altre attività.
Il
dr. __________ esclude infatti una capacità lavorativa in altre attività
precisando tuttavia che “(…) la paziente sta seguendo da poco tempo un iter
terapeutico nuovo presso il dr. __________ forse in un ambito contestuale più
vicino al suo domicilio e con una conoscenza delle capacità integrative il dr. __________
potrà intervenire, sperando, in modo positivo, sulle sue risorse ed eventuali
competenze reinseritive. (…)” (doc. AI 57/16).
Il
dr. __________, oltre a condividere la necessità di una perizia psichiatrica,
ha riconosciuto la possibilità di svolgere altre attività anche da subito
precisando che “(…) queste attività potrebbero essere proposte negli ambienti
protetti per esempio nell’ambito della ippoterapia e in tutte le attività
legate alla gestione di animali. Queste attività potrebbero essere svolte a
tempo parziale. […] Il rendimento dovrebbe essere definito nell’ambito di un periodo
di prova. (…)” (doc. AI 74/2).
In
simili circostanze si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti all’amministrazione affinché, effettuati i necessari
accertamenti di natura psichiatrica, si pronunci nuovamente sulla revisione
intrapresa nel dicembre 2004.
Va
qui inoltre ribadito che per il calcolo del grado d’invalidità – fatto questo
che già da solo giustifica una revisione (cfr. consid. 2.5) – l’amministrazione
dovrà applicare il metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid.
2.9.2) e non più il metodo misto.
2.14. Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
Il
TCA sottolinea comunque già sin d’ora che nel momento in cui procederà alla
valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza
sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D.
(32.2007.165).
Infatti,
questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha
stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327) (…)”.
2.15. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid.
2.13 e 2.14.
Considerandi
2.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà inoltre all’assicurata fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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