Lexipedia

Decisione

32.2007.146

Revisione. La modifica del metodo di calcolo dell'invalidità giustifica una revisione. In casu l'A. va ritenuta salariata al 100%. Rinvio atti per accertare la capacità lavorativa residua da un punto

13 agosto 2008Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti del SAM, nell’anamnesi professionale, hanno, in particolare, rilevato

che l’assicurata “(…) nel 1982 apre un proprio studio di restauro e consulenza

di oggetti d’arte a __________ e nello stesso tempo viene assunta quale docente

di tedesco e di italiano presso la __________ di __________. Scontenta ed oberata

da troppi impegni, dopo qualche anno abbandona queste attività ed è assunta

presso la __________ in qualità di responsabile del rep. didattico per audiovisivi.

Dopo un anno la __________ si scioglie e l’A. tenta di impiegarsi nel marketing

presso una ditta produttrice di caschi a __________, ma pure in

quest’occasione, dopo diverbi con i superiori, abbandona. Ritorna pertanto

all’insegnamento presso la __________ di __________, dove rimane attiva fino al

mese di agosto 1996, quand’è dichiarata totalmente inabile al lavoro dallo psichiatra

curante dr. __________ di __________. All’inizio dell’anno scolastico 1998-99

tenta di riprendere l’insegnamento, ma dopo quattro giorni (dal 2 al 6

settembre 1998) deve di nuovo abbandonare ed è dichiarata totalmente inabile al

lavoro. Da allora non ha più esercitato alcuna attività lucrativa. (…)” (doc.

AI 57/6).

Da

una nota per l’incarto 2 giugno 1998 – riguardo alla domanda 14 aprile 1998 con

la quale è stata invitata ad esprimersi sui suoi gradi di occupazione dal 1981

(doc. AI 20/1) –, che riporta il contenuto di un colloquio avvenuto allo

sportello, risulta, in particolare, che l’assicurata “(…) fino al 1989, compreso,

aveva lavorato a tempo pieno. Dopo la nascita della figlia, in settembre 1989 e

concluso l’anno di congedo per maternità, l’A. aveva ripreso l’attività al 50%,

come da lei espressamente richiesto. Voleva infatti occuparsi personalmente

dell’educazione della figlia il più possibile. Quando si presentarono i

problemi matrimoniali e conseguentemente finanziari, l’A. aveva inoltrato

richiesta di aumento dell’orario di lavoro, ponendo tuttavia alcune limitazioni

sempre in relazione alle sue funzioni di madre. La richiesta era stata

respinta. (…)” (doc. 21/1).

L’assicurata,

con lettera 2 dicembre 1998 – rispondendo alla precisa domanda: “(…) in

considerazione della sua situazione familiare, senza il danno alla salute, in

che percentuale avrebbe svolto l’attività lucrativa 100% - 50% o altro? (…)”

(doc. AI 27/1) –, ha inoltre dichiarato che: “(…) in riferimento al suo scritto

20.11.98 rispondo che l’attività lucrativa che avrei svolto in questi anni

sarebbe stata del 100%, se due fattori non fossero intervenuti a limitarlo: la

salute, per cui non sempre avrei avuto le energie di rientrare e occuparmi

della famiglia e della bambina, e l’insegnamento stesso nel modo attualmente organizzato,

per cui la scuola riusciva a malapena ad organizzare un orario al 50%

lasciandomi libera sino alle 830 e dopo le 1600

(precedentemente le 1530). Durante il mio matrimonio non ho potuto

far conto sul sostentamento di mio marito, per cui ho sempre cercato di

lavorare come prima che lei nascesse cioè al 100% ma come detto, non è stato

possibile. (…)” (doc. AI 29/1-2).

Dall’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 11 dicembre

1998 (doc. AI 35/1-7) – riguardo alla domanda volta a sapere se oggi

eserciterebbe un’attività lucrativa se non fosse intervenuto il danno alla salute

– risulta che l’assicurata ha risposto di “(…) si (…)” (doc. AI 35/2).

Anche

dall’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

6 dicembre 2005 (doc. AI 59/1-6) – riguardo alla stessa domanda –, risulta più

precisamente, che “(…) si, la signora RI 1 dichiara che, in assenza del danno

alla salute, avrebbe lavorato al 100%; insegnare le piaceva molto inoltre, con

una maggior disponibilità economica, potrebbe garantire alla figlia, oramai

cresciuta, un futuro scolastico meno incerto. (…)” (doc. AI 59/2).

L’assicurata,

nelle osservazioni 22 gennaio 2007 contro il progetto 4

dicembre 2006 (doc. AI 75/1-3) – che stabilisce di ridurre la corrente

prestazione (rendita intera) ad un quarto di rendita –, ha ribadito che “(…)

fino alla nascita di mia figlia __________ ho lavorato al 100%. Le riduzioni di

nomina sono state richieste di seguito in fasi progressive, dapprima al 75% e

in seguito al 50%, a causa dell’esigenza da parte di mia figlia che io fossi

completamente presente al di fuori degli orari d’asilo ed in seguito

scolastici. Infatti, quale docente di una materia a livelli, non riuscivo ad

avere un orario settimanale abbastanza compatto da poter lavorare di più. Le

situazioni conflittuali in casa e una separazione combattuta hanno in seguito

determinato un peggioramento dello stato psicologico di mia figlia tale da

indurmi a posporre qualsiasi altra necessità. Il deterioramento del mio stato

di salute mi ha infine portata a dover essere inattiva per forza e a discapito di

qualsiasi altri progetti o necessità riguardanti la mia vita. Ora mia figlia

entra nel diciottesimo anno di età e per fortuna è più autonoma. La situazione

quindi è diversa e sicuramente, nella situazione di divorziata che non

percepisce alimenti dall’ex-marito e il sussistere di debiti arretrati,

lavorerei a tempo pieno, come avrei fatto da sempre se ciò fosse stato

possibile. In base a queste considerazioni ritengo che questa proposta vada

riveduta poiché basata su una situazione non più attuale. (…)” (doc. AI 79/1).

In

sede ricorsuale il suo patrocinatore – dopo aver, tra l’altro, osservato che secondo

l’Ufficio AI “(…) se il salario conseguito supera il limite LEF, allora ciò significa

che l’assicurata non ha bisogno di aumentare il tempo di lavoro e dunque si

continua a ritenerla casalinga al 50%. (…)” e evidenziato che “(…) il limite

LEF non è comunque l’unico indizio. In effetti, un altro indizio importante è

costituito dalla questione a sapere quale era la percentuale di lavoro

dell’assicurata prima che fosse subentrata la malattia. (…)” (I, pag. 3) – ha ancora

sostenuto che “(…) prima della malattia l’assicurata aveva lavorato a lungo a

tempo pieno, ed è solo con la nascita della figlia che aveva ridotto la sua

attività professionale. E’ quindi più che logico sostenere che l’assicurata,

senza la malattia ed a far tempo dal momento in cui la figlia avrebbe avuto

meno bisogno della madre, quest’ultima avrebbe ripreso l’attività professionale

a tempo pieno (come era il caso prima della nascita della figlia). Ciò a

maggiore ragione se si considera pure il fatto che, nella professione di

insegnante, “tempo pieno” significa di fatto “solo” 24 ore a settimana, con

oltre 4 mesi di vacanza complessivi durante un anno. (…)” (I, pag. 3 e 4).

Visto

tutto quanto precede – ritenuta la

formazione scolastica e professionale: “(…) scuole dell’obbligo – liceo –

formazione di docente di tedesco – formazione di restauratrice seguita a __________

(…)” (doc. AI 35/2), considerata l’attività lavorativa al 100% svolta fino alla

nascita della figlia nel 1989 e visto il danno alla salute peggioratosi nel

tempo fino a giustificare una inabilità totale nella sua attività dal settembre

1996 –, appare verosimile ritenere che senza il danno alla salute

l’assicurata avrebbe ripreso la sua attività a tempo pieno.

Occorre

qui rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni

fornite dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa

costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la

volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato

in assenza del danno alla salute.

Nella

STF del 20 novembre 2007 nella causa P. (9C_428/2007), il

Tribunale federale (TF), proprio alla luce delle dichiarazioni fornite da

un’assicurata durante la procedura amministrativa, ha ritenuto arbitraria la

valutazione del grado di invalidità effettuata dai giudici di prima istanza, secondo

il metodo ordinario del raffronto dei redditi (avendo considerato l’assicurata

salariata a tempo pieno), anziché secondo il metodo misto di calcolo, come

invece ritenuto a ragione dall’amministrazione. In quell’occasione l’Alta Corte

ha sottolineato quanto segue:

"

(…)

4.3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des pièces

du dossier que la situation financière de l'assurée se soit modifiée entre le

moment où elle a indiqué au recourant (questionnaire daté du 1er juillet 2004)

puis déclaré à l'enquêtrice (rapport d'enquête du 4 janvier 2005) qu'elle

aurait exercé une activité à 75 % sans la survenance de son atteinte à la santé

et celui où elle s'est opposée à la décision initiale en affirmant qu'elle

aurait travaillé à 100 %. Ainsi, l'intimée mentionnait-elle à la collaboratrice

de l'office AI qu'elle s'était retrouvée depuis mai 2001 à devoir assumer seule

ses besoins et avait dû demander l'assistance de l'Hospice général. Elle n'a au

demeurant pas allégué ni cherché à établir par la suite en cours de procédure

que les revenus tirés d'une activité exercée à 75 % ne lui auraient pas suffi

pour couvrir ses besoins.

En l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer de

manière convaincante pour quelles raisons l'intimée avait modifié ses premières

déclarations en cours de procédure d'opposition, il n'y avait pas de motif de

s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et

contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique -, la préférence doit

être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle en ignorait

peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être,

consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201

[I 321/98]). A cet égard, les raisons alléguées par l'intimée dans son mémoire

de réponse pour expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas convaincantes.

Le fait d'avoir rempli une partie du

questionnaire qui ne la concernait pas, selon elle, n'enlève rien à la clarté

de sa réponse à la question du taux d'activité sans atteinte à la santé. Elle a

par ailleurs confirmé ultérieurement cette réponse à l'enquêtrice, dont le

rapport est, quoi qu'elle en dise, un élément de preuve déterminant.

Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce rapport ne se limite pas aux

seules questions sur les activités de la vie quotidienne, mais comprend

également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais contesté la teneur -

sur son activité professionnelle hypothétique et effective. Enfin, l'application

de la jurisprudence citée ne se limite pas aux situations dans lesquelles l'intéressé

souffrirait d'une atteinte somatique et non pas psychique.

4.3.3 Il résulte de ce qui précède que l'appréciation

des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est arbitraire, en ce

qu'elle a méconnu un moyen de preuve pertinent qui aurait dû la conduire à

conclure que P.________ aurait travaillé à 75 % sans atteinte à la santé.

En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait dû

être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui exercent

une activité à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI). Il convient dès lors

d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction

cantonale pour qu'elle procède à une telle évaluation et rende un nouveau

jugement.

(…)." (STFA del 20 novembre 2007 nella causa P.,9C_428/2007,

consid. 4.3.2 e 4.3.3)

Nel

caso di specie, come visto, sin dalla prima volta che è stata interpellata precisamente

al proposito (cfr. scritto 20 novembre 1998 sub doc. AI 27/1), con lettera 2

dicembre 1998 (doc. AI 29/1-2), l’assicurata ha dichiarato che, senza il danno

alla salute e gli impegni con la figlia, avrebbe lavorato al 100%.

Tale affermazione – fornita in un periodo non sospetto (si trattava

della procedura aperta dopo la domanda di prestazioni AI del settembre 1997 e

nella quale il dr. __________, medico SMR, in una lettera 1. febbraio 1999

indirizzata al __________, aveva dichiarato che “(…) possiamo comunque

confermare che per un’attività professionale l’incapacità lavorativa è, dal

lato medico, giustificata al 100%; questo anche dopo un tentativo di

reintegrazione nelle funzioni di docente avvenuto con il sostegno dello

specialista curante (…)” –, in seguito sempre ribadita e riportata nell’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 6 dicembre

2005 : “(…) si, la signora RI 1 dichiara che, in assenza del danno alla salute,

avrebbe lavorato al 100%; insegnare le piaceva molto inoltre, con una maggior

disponibilità economica, potrebbe garantire alla figlia, oramai cresciuta, un

futuro scolastico meno incerto. (…)” (doc. AI 59/2), deve essere

debitamente considerata al fine di stabilire l’ipotetica volontà

dell’interessata circa il grado di occupazione che ella avrebbe scelto, in

assenza del danno alla salute, dopo la nascita della figlia.

Tutto ben considerato, dunque, questo Tribunale ritiene provato,

perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (DTF 130 V 396 consid. 3.3 non

pubblicato, 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che

l’assicurata, senza il danno alla salute, tenuto conto dei suoi nuovi oneri

familiari – “(…) figlia entra nel diciottesimo anno di età e per fortuna è più

autonoma (…)” (doc. AI 79/1) –, avrebbe ripreso la sua attività

nella misura del 100%.

In

particolare – ricordata la situazione personale sopra descritta e i motivi che,

dopo una graduale riduzione, le hanno impedito totalmente di svolgere la sua attività

– nemmeno è possibile concludere, come fatto dall’Ufficio AI e avuto riguardo

al solo elemento economico, che “(…) l’esame dei cespiti e dell’assetto economico

della sua economia domestica ha permesso di stabilire che il minimo vitale

viene rispettato e di conseguenza la ripartizione quale casalinga e salariata

viene equamente confermata nella misura del 50% come si evince dalla precedente

decisione (…)” (doc. A).

Pertanto,

contrariamente a quanto stabilito nella decisione impugnata,

nella quale figura una suddivisione del 50% come salariata e del 50% come

casalinga, occorre dunque ritenere l’assicurata quale salariata al 100% e per

il calcolo della rendita va quindi applicato il consueto metodo del raffronto

dei redditi.

2.10. Le

contestazioni circa l’impedimento del 15.45% quale casalinga (doc. AI 59/6 e I

pag. 5 e 6) – ribadito che l’assicurata va considerata quale salariata al 100%

e che pertanto per il calcolo dell’invalidità si deve procedere al consueto metodo

del raffronto dei redditi – non devono qui essere analizzate in quanto divenute

del tutto irrilevanti.

2.11. Per

quanto riguarda la valutazione medica, viste le annotazioni 24 marzo 2005 del

dr. __________, medico SMR – “(...) in considerazione dei dubbi circa l’entità

della patologia invalidante, patologia che in sé potrebbe anche subire variazioni

favorevoli ad perizia SAM. (…)” (doc. AI 53/1) –, l’Ufficio AI ha ordinato una

perizia a cura del Servizio accertamento medico (SAM) (doc. AI 54/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 16 agosto 2006 (doc. AI 57/1-62) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni

obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di

natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa

Disturbo depressivo ricorrente.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa

Leggera sindrome cervicoscapolare e cervicocefalica

cronica, attualmente poco sintomatica su:

- iniziale discopatia a livello C5-C6.

Nota pollinosi su ipersensibilità ai pollini di

frassino e di graminacee.

Pregressa infezione da EBV, CMV e toxoplasmosi."

(doc. AI 57/9)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM – posta la seguente valutazione medico teorico globale

dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa,

dal punto di vista medico teorico globale dell’A. nella sua attività da ultimo

svolta di docente di __________, è valutabile nella misura massima del 20%. In

qualità di casalinga la capacità lavorativa dell’A., dal punto di vista medico

– teorico, non risulta limitata (capacità lavorativa 100%). (…)” (doc. AI 57/12)

– hanno concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Si manifestano a riguardo delle menomazioni dovute ai

disturbi constatati a livello psicologico e mentale. Il nostro consulente

psichiatra, in occasione dell’attuale esauriente esplorazione, conferma quanto

descritto a suo tempo dallo psichiatra curante dr. __________, vale a dire che

l’A., già da tempo, vive episodi depressivi ricorrenti. I disturbi evidenziati

si ripercuotono provocando un chiaro rallentamento ideoverbale, difficoltà di

concentrazione, problemi di socializzazione, nonché facile affaticabilità.

L’attività di insegnante presso una __________ è quindi esigibile unicamente

nella misura massima del 20%. Questa limitazione della capacità di lavoro è

presente dal mese di settembre 1996. Da allora non vi sono stati sviluppi

positivi e lo stato valetudinario, dal punto di vista psichiatrico, è rimasto

stazionario.

9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

In considerazione della cronicità dei disturbi psichici

e mentali non riteniamo possibile effettuare provvedimenti d’integrazione

professionale.

La capacità di lavoro, nell’attività da ultimo svolta

dall’A. (insegnante presso la __________) non è migliorabile. Facciamo notare

come già nel 1998 lo psichiatra curante riteneva impossibile in futuro per l’A.

occuparsi in qualità di docente (atto 27.11.1998).

Per quanto riguarda l’esigibilità a svolgere altre

attività, il nostro consulente psichiatra fa notare come l’A. stia ora

seguendo, da poco tempo, un iter terapeutico presso il dr. __________. Aggiunge

che forse in un ambito più vicino al suo domicilio e con una con una conoscenza

delle capacità integrative il dr. __________ potrà intervenire, sperando, in

modo positivo, sulle risorse e le eventuali competenze reinseritive dell’A.

10. OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolare non sono poste.

(…)." (doc. AI 57/12-13)

2.12. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio

2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.13. Circa

la valutazione medica, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale deve concludere che da

un punto di vista somatico non esiste alcuna patologia invalidante mentre che

l’aspetto psichiatrico deve essere ulteriormente indagato.

I

periti del SAM, in sede di discussione, riguardo alla patologia reumatologica,

hanno infatti rilevato che “(…) agli atti in nostro possesso viene descritta

una fibromialgia probabilmente primaria (atto del 5.08.2002) nonché una

sindrome cervicovertebrale. L’A. è quindi stata presentata al nostro consulente

reumatologo dr. __________ (vedasi consulto allegato). Egli prende in

considerazione il rapporto del collega di specialità dr. __________ (atto del

5.08.2002) nonché il rapporto del dr. __________, FMH medicina interna, il

quale, nel giugno 2002 poneva la diagnosi di una possibile sindrome da stanchezza

cronica. Dopo la descrizione dei dati soggettivi dell’A. espone, in dettaglio,

lo stato clinico, dove non riscontra un quadro fibromialgico, evoca solo

leggeri dolori a livello cervicoscapolare ed all’avambraccio sin., senza segni

per una radicolopatia né a livello cervicale, né tanto meno lombare, senza

segni per artropatie infiammatorie o per altre patologie infiammatorie di

natura reumatologica. Non espone quindi alcuna diagnosi reumatologica con

influsso sulla capacità lavorativa, ma segnala unicamente una leggera sindrome

cervicoscapolare e cervicocefalica cronica attualmente poco sintomatica nell’ambito

di un’iniziale discopatia a livello C5-C6. Nella sua valutazione finale

ribadisce pertanto un quadro reumatologico assai blando, non giustificante, in

nessun modo, un’incapacità lavorativa, soprattutto anche in considerazione

della formazione scolastica e professionale dell’A. Precisa di non aver

riscontrato sintomatologie tali che permettano di porre la diagnosi di una

fibromialgia e non conferma neppure la possibile diagnosi di una sindrome della

stanchezza cronica, in quanto i disturbi sono nettamente migliorati e l’A. è

rimasta abbastanza attiva nell’ambito domestico e nell’ambito dell’equitazione.

Fa notare infine che il riconoscimento di una rendita AI per un grado del 71%

non è mai stato giustificato da patologie reumatologiche, bensì psichiatriche.

(…)” (doc. AI 57/11-12).

Con

scritto 30 luglio 2007 l’avv. RA 1, senza tuttavia produrre alcuna documentazione

medica, ha precisato che “(…) non sono comunque d’accordo sul fatto che

l’Ufficio AI reputi che non esista alcuna patologia somativa (ndr. recte:

somatica) di tipo invalidante. (…)” (IX).

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ritenuto

che i periti del SAM si sono espressi avuto riguardo a tutta la documentazione

medica concernente l’assicurata e che, in particolare, hanno escluso le

diagnosi di fibromialgia primaria e di sindrome della stanchezza cronica,

questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha concluso che non

vi è alcuna patologia somatica invalidante.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 26

aprile 2007, indirizzato all’avv. RA 1 (doc. C), nel quale il dr. __________, FMH

in medicina interna – come già fatto in precedenza nei rapporti 8 luglio 2002 e

18 febbraio 2005 (doc. AI 41/1 e 51/1-2 atti questi menzionati e ritenuti dai

periti del SAM) –, ha solo ribadito la diagnosi di sindrome da affaticamento

cronico senza addurre le ragioni per le quali si scosta dalle conclusioni del

SAM e non si è espresso compiutamente circa gli effetti sulla capacità lavorativa.

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, nel consulto 8 luglio 2005 (doc. AI 57/14-16), posta la diagnosi

di disturbo depressivo ricorrente, ha attestato che “(…) il rallentamento ideo

verbale, le difficoltà di concentrazione, i problemi di socializzazione non

permettono più a questa paziente di reinserirsi nel suo abitaule processo

lavorativo. Considero l’A. inabile al lavoro in misura superiore all’80%. (…)”

(doc. AI 57/15).

Alla

domanda volta a sapere se l’assicurata è in grado di svolgere altre attività il

dr. __________ ha risposto di “(…) no (…)” (doc. AI 57/16, punto 7) rilevando tuttavia

che “(…) la paziente sta seguendo da poco tempo un iter terapeutico nuovo

presso il dr. __________ forse in un ambito contestuale più vicino al suo domicilio

e con una conoscenza delle capacità integrative il dr. __________ potrà intervenire,

sperando, in modo positivo, sulle sue risorse ed eventuali competenze

reinseritive. (…)” (doc. AI 57/16).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 16 novembre

2006 (doc. AI 74/1-2) – posta la diagnosi di “(…) F33.1 Disturbo affettivo ricorrente,

ultimo episodio depressivo di media gravità. Il disturbo descritto ha ripercussuioni

sulla capacità lavorativa fin dagli anni 80 (…)” e attestata un’inca-pacità

lavorativa del “(…) 100% in qualità d’insegnante da più di 5 anni (…)” (doc. AI

74/1) –, alle domande volte a sapere se è in grado di svolgere un’altra attività,

da quando e con quale rendimento ha risposto: “(…) si. […] Anche da subito.

Queste attività potrebbero essere proposte negli ambienti protetti per esempio

nell’ambito della ippoterapia e in tutte le attività legate alla gestione di

animali. Queste attività potrebbero essere svolte a tempo parziale. […] Si. Il

rendimento dovrebbe essere definito nell’ambito di un periodo di prova. (…)”

(doc. AI 74/2).

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 4 giugno 2007, ha concluso che

“(…) in pratica la perizia SAM ha confermato uno stato di salute in pratica invariato

con problematica psichica con ripercussioni sostanziali sulla capacità lavorativa

quale salariata. L’impedimento quale casalinga invece ha subito delle modifiche

non in ultimo in considerazione della figlia cresciuta in età. Qui la valutazione

psichiatrica in ambito SAM si scontra invece con le osservazioni pratiche (in

particolare inchiesta a domicilio dove si parla di depressioni episodiche della

durata di 3 settimane, circa 3 volte all’anno). Questo fatto non è stato

debitamente valutato in ambito SAM e ritengo quindi doveroso che si proceda a

nuova valutazione peritale (solamente psichiatrica in considerazione del fatto

che non è mai stata riscontrata una patologia somatica di tipo invalidante).”

(VI/Bis).

Al

riguardo il dr. __________, nello scritto 17 dicembre 2007 indirizzato all’avv.

RA 1, si è così espresso: “(…) nel corso del 2007 ho avuto occasione di osservare

uno scompenso depressivo molto più intenso e molto più lungo di quanto sia stato

affermato nell’ambito dell’inchiesta a domicilio (tra l’altro fatta da una persona

senza formazione psichiatrica). Trattandosi di un disturbo depressivo ricorrente,

esistono anche gli impedimenti funzionali ricorrenti i quali non permettono

alla paziente di mantenere un rendimento costante nell’ambito dell’insegnamento

e nell’ambito delle attività che un insegnante normalmente svolge a domicilio

(correzione dei compiti, preparazione delle lezioni, ecc). Sono d’accordo con

l’opinione del Dr. __________ che nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

come quella fatta dal SAM, gli aspetti psichiatrici non vengono indagati a

fondo poiché l’intervento dello psichiatra si riduce soltanto ad un consulto

mentre una perizia psichiatrica offre delle risposte molto più esaurienti soprattutto

per quanto concerne l’impedimento funzionale. […] L’ultima cosa preoccupante è

che le proposte del Dr. med. __________ sono state formulate 6 mesi fa e la

paziente per quanto mi risulta fino a tutt’oggi non ha nemmeno ricevuto una

convocazione per una perizia psichiatrica, sebbene nel frattempo è stato creato

il centro per le perizie psichiatriche il quale si avvale anche della

collaborazione di vari colleghi privati. Durante questi lunghi mesi di attesa

soltanto il medico curante è il testimone delle ricadute e della difficile

situazione economica e sociale della paziente. Si tratta evidentemente di un

caso che richiede una particolare attenzione ed una valutazione corretta al più

presto possibile. (…)” (XI/Bis).

Viste

le risultanze appena esposte, questo Tribunale rileva che se da una parte è

chiaro che nella sua attività di insegnante l’assicurata è inabile almeno nella

misura dell’80% (100% secondo il dr. __________), dall’altra deve essere compiutamente

stabilito se vi è o meno, da quando e in quale misura una capacità lavorativa

in altre attività.

Il

dr. __________ esclude infatti una capacità lavorativa in altre attività

precisando tuttavia che “(…) la paziente sta seguendo da poco tempo un iter

terapeutico nuovo presso il dr. __________ forse in un ambito contestuale più

vicino al suo domicilio e con una conoscenza delle capacità integrative il dr. __________

potrà intervenire, sperando, in modo positivo, sulle sue risorse ed eventuali

competenze reinseritive. (…)” (doc. AI 57/16).

Il

dr. __________, oltre a condividere la necessità di una perizia psichiatrica,

ha riconosciuto la possibilità di svolgere altre attività anche da subito

precisando che “(…) queste attività potrebbero essere proposte negli ambienti

protetti per esempio nell’ambito della ippoterapia e in tutte le attività

legate alla gestione di animali. Queste attività potrebbero essere svolte a

tempo parziale. […] Il rendimento dovrebbe essere definito nell’ambito di un periodo

di prova. (…)” (doc. AI 74/2).

In

simili circostanze si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il

rinvio degli atti all’amministrazione affinché, effettuati i necessari

accertamenti di natura psichiatrica, si pronunci nuovamente sulla revisione

intrapresa nel dicembre 2004.

Va

qui inoltre ribadito che per il calcolo del grado d’invalidità – fatto questo

che già da solo giustifica una revisione (cfr. consid. 2.5) – l’amministrazione

dovrà applicare il metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid.

2.9.2) e non più il metodo misto.

2.14. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Il

TCA sottolinea comunque già sin d’ora che nel momento in cui procederà alla

valutazione economica l’Ufficio AI dovrà considerare la giurisprudenza

sviluppata da questo Tribunale nella STCA 7 aprile 2008 nella causa D.

(32.2007.165).

Infatti,

questa Corte, fondandosi sulla STF 20 febbraio 2008 nella causa C. (U 8/7), ha

stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327) (…)”.

2.15. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid.

2.13 e 2.14.

Considerandi

2.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà inoltre all’assicurata fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster