32.2007.147
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5 maggio 2008Italiano64 min
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Numero d'incarto:
32.2007.147
Data decisione, Autorità:
05.05.2008, TCA
Titolo:
Assicurata,al beneficio in passato di una rendita intera limitata nel tempo -poi soppressa in quanto abile al 100% in qualsiasi attività dal 09/04- presenta una nuova domanda,respinta giustamente dall'UAI in quanto ella è ancora abile al 100% in attività adatte,come risulta dalla perizia ortopedica
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.147
CR/sc
Lugano
5 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, precedentemente attiva quale operaia saldatrice, in
data 5 agosto 2003 ha
presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 1/1-7), a seguito dei
problemi ai piedi derivanti da un incidente della circolazione occorso nel
gennaio del 1981, che ha comportato numerosi interventi chirurgici, gli ultimi
dei quali hanno avuto luogo nel 2002 (doc. 2-24 inc. cassa malati).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione del 13 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurata una rendita intera (grado dell’80%) dal 1° giugno
2003 al 30 novembre 2004 (doc. 39-1), giustificata dal fatto che l’assicurata è
stata giudicata inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività dal mese di
giugno 2002 al mese di agosto 2004, ma poi abile al lavoro al 100% in attività
adeguate ai suoi limiti funzionali, ciò che comporta, dopo raffronto dei
redditi, un grado di invalidità del 10%, insufficiente per avere diritto a
prestazioni (doc. 36-2). Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Con scritto
del 25 agosto 2006 il dr. __________ ha indicato un peggioramento dello stato
di salute, che impedisce all’assicurata di riprendere un’attività lavorativa,
interrogandosi sulla necessità per l’UAI di sottoporre l’interessata ad una
rivalutazione medica (doc. 40).
Il 3
novembre 2006, l’assicurata, nel frattempo sottopostasi a curatela volontaria
(cfr. doc. 43), ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, cui ha allegato
il rapporto dell’intervento cui è stata sottoposta in data 27 aprile 2005,
eseguito dal dr. __________ (doc. 46/1-8).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia ortopedica a cura del dr. __________,
con decisione del 20 marzo 2007 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di
prestazioni, in quanto lo stato di salute dell’interessata non ha subito delle
modifiche rispetto alla precedente decisione del febbraio 2006, essendo la
stessa stata giudicata ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate alle
sue condizioni di salute (doc. 69).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando l’attribuzione di una rendita intera di
invalidità.
Ella ha inoltre
chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per
la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente
la ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione, laddove ha ritenuto
che dalla perizia del dr. __________ non è emerso che il suo stato di salute
abbia subito delle modifiche rispetto alla precedente decisione del febbraio
2006, evidenziando che il medico del SMR, nelle sue annotazioni del 23 novembre
2006, ha per contro osservato
che la documentazione prodotta oggettivava una modifica delle condizioni di
salute dell’interessata, che giustificava quindi una nuova istruttoria, tramite
esperimento di una perizia ortopedica a cura del dr. __________ (I).
La
patrocinatrice ha inoltre criticato l’agire dell’amministrazione, che non ha
convocato l’assicurata presso l’UAI al fine di valutare la sua collocabilità
nel mondo del lavoro (I).
Infine,
la patrocinatrice ha chiesto che l’interessata venga sottoposta ad un nuovo
esame peritale e che venga sentita dal TCA (I).
1.4. In data 24
maggio 2007 la patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso al TCA il
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (IV + bis).
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria
decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, osservando che dalla
perizia del dr. __________ è risultato che l’assicurata è pienamente abile al
lavoro in attività leggere adeguate, ragione per la quale non vi è motivo per
distanziarsi dalla valutazione della consulente IP del 1° giugno 2007 (V).
1.6. In
data 18 giugno 2007 la patrocinatrice dell’assicurata ha ribadito la richiesta
di sottoporre l’interessata ad una perizia giudiziaria, chiedendo inoltre di
richiamare la documentazione medica dei curanti (in particolare del dr. __________
presso l’Ospedale __________ di __________) e di procedere all’audizione
personale della ricorrente (VII).
Tale scritto è stato trasmesso all’UAI (VIII),
per conoscenza.
1.7. Su
richiesta del TCA, in data 19 febbraio 2008, l’UAI ha trasmesso il rapporto
finale della consulente IP del 1° giugno 2007, citato nella risposta di causa,
ma di cui non vi era traccia agli atti (IX).
1.8. La
patrocinatrice, con scritto del 5 marzo 2008, ha criticato il rapporto della
consulente IP, che a suo avviso non ha debitamente considerato i limiti fisici
presentati dall’assicurata agli arti superiori e alla schiena, indicati dal dr.
__________ nel suo referto peritale, ribadendo la richiesta di una perizia
giudiziaria. L’avv. RA 1 ha osservato che la maggior parte delle attività
indicate dalla consulente IP non sono esigibili - in quanto richiedono la
posizione eretta o l’uso degli arti superiori ben oltre le possibilità
dell’interessata - concludendo per l’inesistenza di un’attività adeguata allo
stato di salute sul mercato equilibrato del lavoro, richiedendo l’audizione
della consulente IP. La patrocinatrice ha infine definito assurdo, urtante e
aberrante ritenere, come ha fatto l’amministrazione, che l’assicurata, dopo il
danno alla salute, possa conseguire un salario più elevato di quello percepito
prima (XI).
1.9. Con
osservazioni del 25 marzo 2008 l’UAI ha confermato la validità della
valutazione operata dalla consulente IP (doc. XIII).
Tale scritto è stato trasmesso alla ricorrente
(XIV), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
1.10. Pendente
causa il TCA ha chiesto all’avv. RA 1 di produrre la documentazione comprovante
la difficile situazione economica della ricorrente (XV).
La patrocinatrice ha trasmesso al TCA quanto
richiesto in data 16 aprile 2008 (XVI/1-11).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la ricorrente, posta precedentemente - con decisione
del 13 febbraio 2006 - al beneficio di una rendita intera (grado dell’80%) dal
1° giugno 2003 al 30 novembre 2004 (doc. 39-1), abbia diritto ad una rendita
intera d’invalidità dopo tale periodo.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità
al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita
ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima
base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei
redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Nel caso di
specie, con la decisione del 13 febbraio 2006 l’assicurata è stata posta al
beneficio di una rendita intera (grado dell’80%) dal 1° giugno 2003 al 30
novembre 2004 (doc. 39-1) in quanto l’Ufficio AI ha ritenuto che ella sia stata
inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività dal mese di giugno 2002 al mese
di agosto 2004, ma che in seguito abbia presentato una capacità lavorativa del
100% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali, (doc. 36-2).
Tale conclusione si basava sul rapporto medico
del 30 novembre 2004 del dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul
diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,
cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), il quale, riferendosi a quanto
indicato dai curanti, aveva posto le diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di “esiti da incidente della circolazione il 5 gennaio 1981 con
lesioni complesse ai piedi; pseudoartrosi sottotalare a sinistra, stato dopo
artrodesi della sotto-astragalica e talo-scafoidea a sinistra; stato dopo
tripla artrodesi post-traumatica del piede destro, pseudoartrosi
calcaneo-cuboidale e lieve malunione in abductus, osteotomia di accorciamento
della colonna mediale, osteotomia d’adduzione e cura della pseudoartrosi
calcaneo-cuboidale (intervento del 18 febbraio 2004)” (doc. 26-1).
Nelle sue annotazioni del 9 dicembre 2004 il dr. __________
aveva quindi ritenuto l’assicurata abile al 100% in attività adeguate al suo
stato di salute, da svolgere prevalentemente in posizione sedentaria con
possibilità di alzarsi ogni ora per una decina di minuti (doc. 28-1). Nelle
annotazioni del 21 luglio 2005 il dr. __________ aveva poi precisato che, sulla
base della documentazione trasmessa dal Prof. dr. __________, l’assicurata, che
ha subito diversi interventi ai piedi (l’ultimo nel mese di febbraio 2004), a
partire dal mese di agosto 2004 poteva caricare normalmente il piede,
concludendo che un’attività leggera adeguata era esigibile a partire da tale
data (doc. 35-1).
Nel suo rapporto del 14 luglio 2004, infatti, il
Prof. dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, esaminando la
situazione dell’assicurata 6 mesi dopo la revisione del mediopiede destro e
reartodesi da lui eseguita nel febbraio 2004, aveva osservato un consolidamento
normale del mediopiede destro con un allineamento corretto. Di conseguenza, lo
specialista aveva ritenuto che l’assicurata potesse ricominciare a camminare
senza stampelle. Il Prof. __________ aveva aggiunto che “la paziente non
mostra “una complicità” o partecipazione attiva per il miglioramento della sua
condizione”, rilevando che a suo parere ella poteva raggiungere un’abilità
lavorativa completa in un’attività da svolgere prevalentemente in posizione
seduta (doc. 48-2).
Tale conclusione coincideva peraltro con quanto
valutato dal dr. __________, spec. FMH in ortopedia, che nel rapporto medico
del 9 luglio 2004 all’attenzione dell’UAI, aveva ritenuto l’assicurata
totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di operaia, ma abile
al lavoro in maniera completa in attività da svolgere da seduta (doc. 21-3).
Alla stessa conclusione era pure giunto il dr. __________,
spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, che nel suo rapporto peritale
del 13 novembre 2003, eseguito per conto dell’assicuratore malattia, aveva
considerato l’assicurata inabile al lavoro al 100% nella sua precedente
professione di operaia saldatrice (attività da svolgere costantemente in piedi
per 8 ore), ma abile al lavoro totalmente in un’attività adeguata, parzialmente
sedentaria, da effettuare in posizione seduta durante 45-50 minuti e in piedi
per 10-15 minuti, che non comporti spostamenti su terreni sconnessi, che non
preveda di dover salire e scendere le scale e portare pesi (doc. 3-11 inc.
cassa malati).
2.5. In occasione
della nuova domanda di prestazioni, l’assicurata ha inviato all’UAI un
certificato medico del 25 agosto 2006 indirizzato al dr. __________, spec. FMH
in medicina interna, da parte del dr. __________, medico capo del servizio di
ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, del seguente tenore:
"
Ti informo sulla visita eseguita presso il mio
ambulatorio della sopraccitata paziente.
Come tu ben sai in anamnesi è presente
l'infortunio del 05.01.1981; con pregressi interventi in modo bilaterale con
formazioni di pseudoartrosi al piede sinistro e trapianto di spongiosa nel
1997, asportazione materiale di osteosintesi e nuovo trapianto nel 2002,
artrodesi e osteosintesi piede destro 2002-2003.
Il 27.04.2005 riartrodesi della sottotalare
sinistra con trapianto di spongiosa prelevato dalla cresta iliaca destra con un
discreto risultato per quanto riguarda la sintomatologia algica; infatti a
questo livello sono sporadicamente presenti un dolore anteriore al collo della
caviglia, la mobilità della tibiotarsica attualmente risulta con una flesso-estensione
di 18-0-8, sottotalare bloccata, cicatrici guarite per prima intenzione senza
iperpatia, assenza di neurinomi, assenza di metatarsalgie.
A livello del piede destro le ferite anche se
sono guarite per prima intenzione senza presentare alcuna problematica è
presente una zona di ipercheratosi cutanea denunciante un ipercarico in
corrispondenza di tutto l'avampiede, lateralmente con importante metatarsalgia
a livello del V, a questo livello radiologicamente vi è uno stato dopo
artrodesi della talonavicolare calcaneotuboidea e sottotalare; i dolori sono
riproducibili solo in parte a livello della digitopressione in corrispondenza
del materiale di osteosintesi laterale.
La tibiotarsica anch'essa risulta limitata ad una
flesso-estensione di 22-0-0.
Radiologicamente si può notare il consolidamento
delle artrodesi in modo bilaterale ed una notevole degenerazione in corrispondenza della tibiotarsica e
bilateralmente con la formazione di osteofiti soprattutto a livello posteriore
destro. Al radiogramma in carico si nota un'orizzontalizzazione del talo che forma direttamente un conflitto anteriore con la tibia capendo quindi
perché non si raggiunge un’ulteriore estensione dorsale.
Ritengo che la situazione ortopedica della
paziente non sia del tutto chiara nel senso che i dolori a destra potrebbero essere spiegati solo in
parte per la presenza del materiale di osteosintesi e qualora si decidesse di
asportare tale materiale il beneficio risulterebbe unicamente parziale;
sovrapposta vi è la sintomatologia algica per degenerazione a livello della
tibiotarsica ma non ritengo opportuno procedere nel senso chirurgico sia a livello della caviglia
destra che sinistra; risulta il fatto che la paziente è
decisamente limitata dalla mancanza della motilità della sottotalare e dal deficit di motilità complessivo
bilaterale.
Mi chiedo se risulterà opportuno eseguire una
rivalutazione medica da parte dell'istituto Al in quanto non ritengo possibile la ripresa di
un'attività lavorativa; apparentemente sembra che alla paziente non è stata
nemmeno proposta una riqualifica professionale.
Resto quindi a disposizione per ulteriori
informazioni supplementari così come resto a disposizione della paziente qualora decidesse di asportare il materiale di
osteosintesi." (Doc. 40-1)
Inoltre, con certificato medico del 20 novembre
2006, il dr. __________ ha informato l’amministrazione di avere visitato
l’assicurata in data 10 novembre 2006 a causa di una sintomatologia dolorosa al piede destro, al piede
sinistro e a livello della spalla destra (doc. 49-1).
Sulla base di tali referti, il dr. __________ del
SMR, spec. FMH in medicina interna, nelle sue annotazioni del 23 novembre 2006, ha osservato:
"
A. 48enne, al beneficio di una rendita totale di
invalidità dal 1.06.2003 al 30.11.2004.
Il MC, Dr. __________, nel suo scritto del
20.11.2006, segnala che l’A. continua a lamentare una sintomatologia dolorosa
al piede dx, al piede sin e a livello della spalla dx. Non viene descritto lo
stato clinico attuale né certificata un'inabilità lavorativa.
Il MC allega una documentazione medica (Dr. __________,
14.07.2004, Dr. __________, 06.05.2005: già presa in considerazione nella
decisione dell'UAI del 22.07.2005 e Dr. __________, 25.08.2006)
Nel suo ultimo rapporto medico, il Dr. __________
(25.8.2006), ritiene che la situazione ortopedica dell'A. non sia del tutto
chiara nel senso che i dolori a destra potrebbero essere spiegati solo in parte
per la presenza del materiale di osteosintesi e, qualora si decidesse di
asportare tale materiale, il beneficio risulterebbe unicamente parziale:
sovrapposta vi è la sintomatologia algica per degenerazione a livello della
tibiotarsica; ma lo specialista non ritiene opportuno procedere nel senso
chirurgico sia a livello della caviglia dx che sin; risulta il fatto che l’A. è
decisamente limitata dalla mancanza della motilità della sottotalare e dal
deficit di motilità complessiva bilaterale.
Il medico ritiene opportuno eseguire una
rivalutazione medica da parte dell'AI, in quanto non sembra possibile la
ripresa di un'attività lavorativa; apparentemente sembra che all'A. non è stata
nemmeno proposta una riqualifica professionale.
Procedere: La documentazione prodotta oggettiva
una modifica dello stato di salute e dunque giustifica una nuova istruttoria,
prevedendo, in tempi brevi, una perizia ortopedica presso il Dr. __________, il
quale valuterà la patologia a livello dei due piedi ed ugualmente a livello
della spalla dx, patologia che
sembra di nuova insorgenza."
(Doc. 52-1)
Pertanto,
l’assicurata è stata sottoposta ad un esame peritale, a cura del dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Lo specialista, nel suo rapporto peritale dell’8
gennaio 2007, ha posto le
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “artrodesi della
sotto-astragalica piede sinistro; pseudo-artrosi calcagno-cuboidea, artrodesi
sotto-astragalica e talo-navicolare piede destro; da ambo i lati deficit
funzionale del retropiede, sindrome algica a riposo e sotto carico; stato dopo
infortunio della circolazione il 5 gennaio 1981 con lesioni complesse ad
ambedue i piedi, così come numerosi interventi di correzione e cura di
pseudo-artrosi” e quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
quelle di “sindrome di attrito sotto-acromiale / periartropatia tendinotica
spalla destra senza insufficienza focale della cuffia dei rotatori; sindrome
vertebrale lombare, disfunzione segmentale lombare-inferiore, rispettivamente
lombo-sacrale; obesità; disturbo residuale della sensibilità lungo il versante
anteriore della coscia destra in corrispondenza del territorio di distribuzione
dei nervi cutaneo e femorale” (doc. 57-4).
Il dr. __________ ha ritenuto che la natura e
l'entità delle menomazioni fisiche presentate dall’assicurata non
rendono medicalmente più esigibile lo svolgimento di attività lavorative che
richiedono il mantenimento di
una posizione in piedi oppure degli spostamenti (cfr. doc. 57-5 risposta 2.1).
Lo specialista ha quindi indicato che le attività
di venditrice oppure di operaia in fabbrica, con mansioni in posizione
prevalentemente in piedi, non sono medicalmente più esigibili (cfr. doc. 57-5
risposta 2.3).
Il dr. __________
ha poi osservato che le funzioni e la capacità di carico sono conservate per
quanto attiene all'ingaggio degli arti superiori al di sotto dell'orizzontale,
anche per attività fini e di precisione. Anche la caricabilità del rachide è conservata
nello svolgimento di attività leggere e sedentarie (cfr. doc. 57-5 risposta
2.2).
Pertanto, lo specialista ha concluso che, con
riferimento al quadro ortopedico complessivo riscontrato, la signora RI 1
potrebbe svolgere in misura completa e sull'arco di tutta una giornata delle
attività lavorative leggere da svolgersi in posizione prettamente, o per lo
meno prevalentemente sedentaria, senza necessità di elevazione ripetuta degli
arti superiori al di sopra dell'orizzontale, senza necessità di spostamenti
frequenti anche senza carico e su superfici piane. Quale casalinga ella è per
contro inabile al lavoro al 60%
(cfr. doc. 57-6).
Al riguardo, nelle sue annotazioni mediche del 6
febbraio 2007 il dr. __________ del SMR ha evidenziato:
"
Perizia Dr. __________ (19.12.2006)
- Diagnosi:
- Artrodesi della sotto-astralgica piede
sinistro
- Pseudo-artrosi calcagno-cuboidea, artrodesi sotto-astralgica e
talo-navicolare piede destro
- Da ambo i lati deficit funzionale del retropiede, sindrome
algica a riposo e sotto carico
- Stato dopo infortunio della circolazione il 05.01.1981 con
lesioni complesse ad ambedue i piedi, così come numerosi interventi di
correzione e cura di pseudoartrosi
- Sindrome di attrito sotto-acromiale / periartropatia tendinotica spalla destra senza insufficienza focale
della cuffia dei rotatori
- Sindrome vertebrale lombare, disfunzione segmentale
lombare-inferiore, rispettivamente lombo-sacrale
- Obesità
- Disturbo residuale della sensibilità lungo il versante anteriore
della coscia destra in corrispondenza del territorio di distribuzione dei nervi
cutaneo e femorale
Conseguenze sulla
capacità di lavoro / d'integrazione:
Inabile al 100% quale operaia
Abile al 100% in attività adeguata, senza
necessità di spostarsi, di mantenere una posizione in piedi. Funzioni e
capacità di carico conservate per quanto attiene all'ingaggio degli arti
superiori al di sotto dell'orizzontale, anche per attività fini e di precisione.
Caricabilità del rachide conservata nello svolgimento di attività leggere e
sedentarie.
- IL lavorativa completa a decorrere dal
24.06.2002.
- IL dell’80% dal 01.06.2003 al 30.11.2004
Nel decorso del 2005 e fino alla data della
perizia ulteriori attestazioni di IL completa da parte del MC.
Dal punto di vista ortopedico, l'A. possiederebbe
sufficienti possibilità per poter prevedere l'esecuzione di provvedimenti
d'integrazione. Questo tenuto in particolare conto della conservata
caricabilità degli arti superiori nello svolgimento di attività effettuate in
posizione sedentaria, anche ripetitive e di precisione.
L'A. potrebbe svolgere altre attività lavorative
leggere in posizione prettamente, o per lo meno prevalentemente sedentaria,
senza necessità di elevazione ripetuta degli arti superiori al di sopra
dell'orizzontale, senza necessità di spostamenti frequenti anche senza carico e
su superfici piane.
Alla luce di questa valutazione peritale, si può
dunque ancora applicare la valutazione CIP del 05.07.2005." (Doc. 62-1)
Lo stesso medico del SMR ha poi nuovamente
confermato la sua precedente valutazione nelle sue annotazioni del 12 marzo 2007, in cui ha osservato:
"
Trattasi di osservazioni al progetto di
decisione
In data 06.03.2007, il __________ di __________,
a nome dell'A., inoltra le sue osservazioni al progetto di decisione dell'UAI
del 09.02.2007, basato sulla perizia del Dr. __________ del 19.12.2006.
Alla luce della documentazione medica agli atti,
si conferma la precedente valutazione." (Doc. 68-1)
2.6. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C 13/2007
del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.
4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c
pag. 314; 105 V 156 consid. 1
pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, pag. 228 seg.).
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e
il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
2.7. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere
in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________, che soddisfa i
requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno
valore probatorio (cfr. consid. 2.6.) e può quindi validamente servire da base
al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori
misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).
Il dr. __________
ha debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui
l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni in merito alla incapacità lavorativa del 100% in tutte quelle
professioni che richiedano il mantenimento di una posizione in piedi o che
comportino degli spostamenti, precisando che l’attività “di venditrice o di
operaia in fabbrica con mansioni in posizione prevalentemente in piedi non sono
medicalmente più esigibili” (cfr. doc. 57-5).
Il dr. __________
ha invece ritenuto l’interessata pienamente abile al lavoro in attività
leggere, da svolgere in posizione prettamente o per lo meno prevalentemente
sedentaria, senza necessità di elevazione ripetuta degli arti superiori al di
sopra dell’orizzontale, senza necessità di spostamenti frequenti anche senza
carico e su superfici piane (doc. 57-6).
Tali conclusioni sono poi state confermate dal
dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 6 febbraio 2007 (doc. 62-1) e
del 12 marzo 2007 (doc. 68-1).
Nel suo
consulto ortopedico dell’8 gennaio 2007 il dr. __________ ha attentamente
esaminato le patologie dell’assicurata - che a causa di un incidente della
circolazione nel 1981 ha subito
delle lesioni ad ambedue i piedi, per le quali ha dovuto essere sottoposta
complessivamente a tre interventi al piede sinistro e a due al piede destro –
giungendo alla conclusione che l’entità delle menomazioni presentate
dall’interessata non rendono medicalmente più esigibile lo svolgimento di
attività che richiedano il mantenimento della posizione eretta o che comportino
degli spostamenti (doc. 57-5). Il dr. __________ ha riscontrato una capacità di
carico conservata per quanto riguarda l’ingaggio degli arti superiori al di
sotto dell’orizzontale, anche per attività fini e di precisione, oltre ad una
caricabilità del rachide conservata nello svolgimento di attività leggere e sedentarie,
ritenendo quindi l’assicurata pienamente abile al lavoro, sull’arco di tutta
una giornata, in attività leggere, da svolgere in posizione prevalentemente
sedentaria, senza necessità di elevazione ripetuta degli arti superiori al di
sopra dell’orizzontale e senza necessità di spostamenti frequenti (doc. 57-6).
Queste
dettagliate ed approfondite valutazioni non sono del resto state smentite da
altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente
una diversa situazione clinica o un aggravamento rilevante delle sintomatologie
presentate dall’assicurata.
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Tutto ben
considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle
conclusioni peritali del dr. __________, alle quali deve essere attribuita,
secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.), forza
probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.
Pertanto,
il TCA ritiene dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che la ricorrente
è inabile al lavoro al 100% in attività da svolgere in posizione eretta o che
comportino degli spostamenti, ma abile al 100% in attività leggere adeguate, da
svolgere prevalentemente in posizione sedentaria, rispettose dei suoi limiti
funzionali di natura ortopedica.
La
questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di
competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C 13/2007 del 31 marzo 2008 citata al
consid. 2.6.).
Ora, nel
caso concreto, la consulente IP
ha stabilito che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività,
essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessata, malgrado il
danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.
Al riguardo, nel suo rapporto del 1° giugno 2007, ha indicato quali attività esigibili,
nel rispetto delle limitazioni mediche, attività semplici e ripetitive,
leggere, riservate ad un personale femminile non qualificato o
semi-qualificato, con possibilità di cambiare frequentemente posizione. La
consulente, a titolo di esempio, ha indicato quali attività esigibili quella di
addetta alla vendita di carburanti, con compiti essenzialmente di incasso; di operaia
ausiliaria in attività leggere non qualificate (addetta al controllo,
imballaggio, etichettatura, spedizioni) nelle categorie del campo
dell’abbigliamento, della confezione, della maglieria e simili; di operaia
generica nell’industria cioccolatiera e in quella farmaceutica; di operaia
assemblatrice nel campo della componentistica elettromeccanica ed elettronica e
nell’orologeria industriale; di impacchettatrice e imballatrice (doc. IX).
La rappresentante dell’assicurata ha contestato
tali conclusioni, rilevando innanzitutto che lo stato di salute riportato dalla
consulente nel suo rapporto è incompleto, in quanto “manca ogni e qualsiasi
riferimento ai problemi lombari e agli arti superiori, segnalati dal dr. __________”
aggiungendo che “anzi, la consulente osserva addirittura che le funzioni e
le capacità di carico dell’assicurata sono conservate per quanto attiene
all’ingaggio degli arti superiori, quando in realtà non è così” (I).
Tali argomentazioni non possono essere fatte
proprie dal TCA, ritenuto che nel suo rapporto la consulente ha sì indicato che
le funzioni e le capacità di carico degli arti superiori sono conservate,
precisando tuttavia, così come rilevato dal dr. __________ nel suo referto
peritale, “per quanto attiene all’ingaggio degli arti superiori al di
sotto dell’orizzontale” (doc. IX, sottolineatura della redattrice).
Inoltre, la patrocinatrice ha criticato
l’esigibilità delle attività elencate dalla consulente, indicando che “la
maggior parte delle attività indicate dalla consulente professionale non
possono essere affatto espletate con posizione prevalentemente sedentaria”,
ma comportano per lo più la posizione eretta e l’uso degli arti superiori ben
oltre le possibilità dell’assicurata. Secondo la patrocinatrice, le attività
indicate dalla consulente sono inesigibili, “si pensi all’addetta alla
vendita in una stazione di benzina, attività che presuppone la necessità di
frequenti spostamenti per disporre la merce, servire il cliente, ecc. e dunque
non è esigibile viste le condizioni di salute dell’assicurata” e il fatto
che “l’attività di impacchettatore / imballatore non risulta più sussistere,
essendo stata sostituita dall’impiego di macchine” (I).
Il TCA constata
innanzitutto che la consulente, nel suo rapporto del 1° giugno 2007, ha ritenuto esigibile l’attività di addetta alla vendita di carburanti ed altri prodotti in
stazioni combinate del tipo servisol, precisando “con compiti
essenzialmente di incasso”, proprio per tener conto delle limitazioni
funzionali dell’interessata (doc. IX pag. 2).
Inoltre, nel caso di
specie, secondo questo Tribunale, all’assicurata può essere
ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei
settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,
con mansioni semplici e ripetitive.
Specialmente nell’ambito
industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in
effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che
non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono
essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura.
Tali attività sono senz’altro esigibili, in
quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessata e compatibili con le
sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurata incombe l’obbligo di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht
zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
Al
riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se
è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U
329/01, consid. 4.7).
2.8. Essendo
quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa,
del 100%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.8.1. Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). Posto che in
caso di nuova domanda il punto di riferimento temporale per valutare se si è in
presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima
decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto
alla rendita, nel caso concreto sono determinanti i dati del 2004 (dato che
nella precedente decisione del 13 febbraio 2006 la rendita è stata negata a
partire dal 1° dicembre 2004).
2.8.2. Per quel che concerne il reddito da valido, nella
decisione impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo
annuo di fr. 34’229.- (2004) riferito all’attività svolta in qualità di operaia
presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. IX pag. 3), aggiornato al
2005, pari a fr. 34’882 (cfr. doc. IX pag. 3).
L’assicurata non ha contestato il reddito da
valido ritenuto dall’Ufficio AI.
2.8.3. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di
sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.8.4. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati
salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal
TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone
in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,
ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente
percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,
questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,
pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito
costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni
sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e
assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere
dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,
ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"
pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito
nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla
salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta
per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,
Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin
à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,
"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in
Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.
e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le
motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena
citata:
"
(...)
8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di
trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone
Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex
ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento
e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa
delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a
un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti
regioni.
8.3 Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel
Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il
reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che
spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione
di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però,
si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità
per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti
ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si
creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo
tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste
regioni e lavora in un'altra.
8.4. A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5 Non può pertanto
ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché
una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di
parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni
invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito
ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel
settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per
ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi
giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino
cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche
sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso
d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RtiD II-2006
pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA
applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17
dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una
domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato
che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions
de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la
structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations
régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier
trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances
sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice
circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une
circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes
collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,
comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va
vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo
Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza
di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des
distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de
soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre
elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un
traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss.
(89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel
suisse", Vol. II, Stämpfli Editions
SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del
20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione
sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.
2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il
salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore
semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro
dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.
25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello
realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della
costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di
qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =
66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il
2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta
Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12
Considerandi
ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3
Giova inoltre ricordare che nel caso
in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei
salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre
motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi
di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che
hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche
per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR
2004.
UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%
rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola
media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2
con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta
sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base
dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente
rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario
medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con
qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto
dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per
l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello
desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di
esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento
all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x
41.
[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie
économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza
richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato
ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual
misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,
può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della
determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2
A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,
pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato
del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo
Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto
al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1
e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia
relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3
Mancando in concreto indicazioni economiche
effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui
allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati
statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per
determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta
in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui
all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di
fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,
adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4
Operando una prima riduzione del 9.58% da
quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è
detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non
oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze
particolari del caso (DTF 126 V 75; in
concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di
frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e
guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un
grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di
conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale
(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in
particolare pag. 326-327).
2.8.5
Per determinare
il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno alla salute,
l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati statistici
nazionali della Tabella TA1.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel
2004.
una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 3-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'049
mensili oppure a fr. 48’588 per l'intero anno (fr. 4'049 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurata,
se avesse continuato a lavorare presso la __________ in qualità di operaia,
avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 34’229 (cfr. consid. 2.8.2).
Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei
salari per un'attività equivalente (cioè fr. 45'577.-- / anno e 3'798.-- /
mese, cfr. Tabella TA1 p.to 36-37 “altre industrie manifatturiere”, livello di
qualifica 4: fr. 3'652.-- X 12 mesi = 43'824.--, riportato su 41.6 ore/settimana = 45'577.--).
Più
precisamente il salario che avrebbe percepito la ricorrente, qualora fosse
rimasta attiva presso i suoi ex datori di lavoro, è inferiore a quello
statistico di quel preciso settore professionale del 24.9% (2004).
Sono,
perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,
in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20
febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.
Il
reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 36'489.6 (fr.
48'588.-- decurtati del 24.9%).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In concreto,
la consulente ha applicato la riduzione massima consentita del 25% - come già
effettuato dal precedente consulente IP nel rapporto del 5 luglio 2005 - in
considerazione dei diversi limiti funzionali dell’assicurata, del limite per
attività leggera, dell’età che può causare difficoltà di adattamento ad una
nuova attività professionale e del lungo periodo di inattività (cfr. doc. IX
pag. 3).
Tale
percentuale, sicuramente generosa, va confermata da questo Tribunale.
Partendo,
quindi, da un salario da invalido di fr. 36'489.6, ammettendo la riduzione del 25%, il reddito ipotetico
dell'insorgente nel 2004 risulta, quindi, essere pari a Fr. 27'367.-- (Fr. 36'489.6 - (Fr. 36'489.6 x 25 : 100)).
Confrontando ora questo dato con l'importo di
Fr. 34’229.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da
valido nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.8.2.), emerge un’incapacità al guadagno
pari a 20.05 ([Fr. 34’229.- – Fr. 27’367.--] x 100 : Fr. 34’229.-), arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), dunque in ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita
dall’art. 28 cpv. 1 LAI per avere diritto ad una rendita.
Con
riferimento al 2005, il salario da valido, pari a fr. 34'882 (cfr. consid. 2.8.2.),
è inferiore a quello statistico di quel preciso settore professionale (cioè
fr. 46’143 all’anno, pari a fr. 3’652 x 12 : 40 x 41.7 [v. La Vie économique,
12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,
tabella 10.2]) del 24.4%. Pertanto, il reddito da invalido del
2005, pari a fr. 49'119.89, va ridotto del 24.4%, per un importo pari a fr. 37'134.6,
cui va ancora applicata la riduzione del 25% stabilita dalla consulente IP, per
un ammontare globale di fr. 27'851.
Dal raffronto tra questo dato e quello di fr.
34’882 corrispondente
al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido
nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.8.2.), emerge un’incapacità
al guadagno pari al 20.16 ([Fr. 34’882.- – Fr. 27’851.--] x 100 : Fr. 34’882.-), arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), dunque in ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita
dall’art. 28 cpv. 1 LAI per avere diritto ad una rendita.
Analogo discorso vale con riferimento al 2006.
Il salario da valido, aggiornato al 2006, sarebbe
pari a fr. 35'300.6 (+1.2% per
il 2006, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari
nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2006, pubblicati sul
sito dell’Ufficio federale di statistica).
Tale
importo è inferiore del 27.46% rispetto a quello statistico di quel preciso
settore (cioè fr. 48'664.-- / anno e 4’055.-- / mese, cfr. Tabella TA1 p.to
36-37 “altre industrie manifatturiere”, livello di qualifica 4: fr. 3'890.-- X 12 mesi =
46'680.--, riportato su 41.7 ore/settimana = 48'664.--).
Partendo
da un salario da invalido di fr. 50’277.69, da ridurre del 27.46% (per un
importo pari a fr. 36’471) e ammettendo
la riduzione del 25%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2006
risulta, quindi, essere pari a fr. 27'353.6.
Confrontando ora questo dato con l'importo di
Fr. 35’300.6 corrispondente
al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido
nell'anno 2006, emerge un’incapacità al guadagno pari a 22.51 ([Fr. 35’300.6
– Fr. 27’353.6.--] x 100 : Fr. 35’300.6), arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), dunque in
ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1
LAI per avere diritto ad una rendita.
Alla
medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo
aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2007 (dato che, come
visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al
momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).
Pertanto,
nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto a una
rendita di invalidità dopo il 30 novembre 2004, la sua decisione formale del 28
marzo 2007, nel suo risultato, merita conferma in questa sede.
2.9
Con la propria impugnativa
l’assicurata ha chiesto che venga esperita una nuova valutazione peritale,
oltre alla sua audizione personale e quella della consulente IP.
A tal
proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel caso
in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza, né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la
valutazione del perito medico, motivo per cui non appare necessario procedere
all’allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato. Alla luce
di quanto sopra esposto, anche l’audizione della consulente IP e quella
dell’assicurata appaiono superflue.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.11.).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere
gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati
interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito
delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso
AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio
in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le
controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti
di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di
politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore
litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di
spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.11
L’assicurata ha pure chiesto
di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio (I).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del
vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre
2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto
di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f
LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110.
V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.
88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito
positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Dal
certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, risulta che
l’assicurata, classe 1958, è divorziata ed ha due figlie (__________, nata nel
1990.
e __________, nata nel 1993).
Dal
certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria emerge poi che, quale
unica entrata, ella dispone di due rendite semplici per figli, di fr. 1’862,
oltre ad un assegno integrativo di fr. 688, per delle entrate totali di fr.
2’550 mensili (cfr. doc. IV bis e doc. XVI/1-2).
Non è
stata dichiarata alcuna sostanza, tranne una __________ di proprietà
dell’istante (cfr. doc. IV bis).
Le spese
mensili per il fabbisogno familiare sono da quantificare come segue: fr.
1'250.-- corrispondenti all'importo mensile per debitore monoparentale con
obblighi di mantenimento stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF
dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza
cantonale e valido dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso oltre a fr. 500 per la
figlia __________ e fr. 500 per la figlia __________. Tali importi comprendono
già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura,
salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella
per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del
1° gennaio 2001).
Bisogna
poi computare il canone di locazione per l’abitazione a carico dell’istante,
che ammonta a fr. 1’200 al mese (cfr. doc. IV bis e doc. XVI/4).
Già solo
tenendo conto di tali importi, le uscite familiari sono pari a fr. 3'450,
quindi superiori alle entrate. A tale importo occorre poi ancora aggiungere i
premi afferenti all'assicurazione contro le malattie (che, dedotti i sussidi,
sono pari a fr. 87.85 mensili, cfr. doc. XVI/7) e le imposte.
Inoltre, nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria la
ricorrente ha dichiarato di avere in corso delle esecuzioni per fr. 6'511.90 e
degli attestati di carenza beni per fr. 64'715.--.
A tal proposito
va rilevato che l’ammortamento dei debiti non viene tenuto in considerazione
nel calcolo del minimo esistenziale processuale, salvo gli importi già oggetto
di pignoramento (cfr. RJJ pag. 179 come pure “Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetriebung und Konkurs”, Basilea 1998, ad art. 93 N.33 pag. 949).
Nel caso di specie,
dunque, la domanda d’assistenza giudiziaria va accolta.
La ricorrente si trova
infatti nel bisogno.
Inoltre, l’assicurata non
dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un
rappresentante, in casu l’avv. RA 1, appare senz’altro giustificato e le
argomentazioni ricorsuali non apparivano palesemente destituite di fondamento.
Pertanto
il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.
Il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301,
consid. 6).
L'assicurata è pure per il
momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. consid. 2.10. e
STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata. A seguito della
concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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