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32.2007.147

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 maggio 2008Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). Posto che in

caso di nuova domanda il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima

decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto

alla rendita, nel caso concreto sono determinanti i dati del 2004 (dato che

nella precedente decisione del 13 febbraio 2006 la rendita è stata negata a

partire dal 1° dicembre 2004).

2.8.2. Per quel che concerne il reddito da valido, nella

decisione impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo

annuo di fr. 34’229.- (2004) riferito all’attività svolta in qualità di operaia

presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. IX pag. 3), aggiornato al

2005, pari a fr. 34’882 (cfr. doc. IX pag. 3).

L’assicurata non ha contestato il reddito da

valido ritenuto dall’Ufficio AI.

2.8.3. Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.8.4. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati

salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal

TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone

in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,

ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente

percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,

questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,

pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito

costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e

assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere

dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,

ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"

pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito

nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla

salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta

per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,

Bellinzona 2004, p. 124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin

à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,

"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in

Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.

e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le

motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena

citata:

"

(...)

8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di

trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone

Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex

ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento

e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa

delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a

un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti

regioni.

8.3 Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione

di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però,

si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità

per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti

ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si

creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo

tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste

regioni e lavora in un'altra.

8.4. A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5 Non può pertanto

ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché

una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di

parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni

invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito

ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della

tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel

settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per

ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi

giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino

cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche

sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso

d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RtiD II-2006

pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA

applicando i valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17

dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una

domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato

che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions

de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la

structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations

régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier

trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances

sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice

circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une

circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes

collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,

comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va

vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo

Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza

di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des

distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de

soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre

elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un

traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss.

(89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel

suisse", Vol. II, Stämpfli Editions

SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione

sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid.

2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il

salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore

semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro

dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr.

25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello

realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della

costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di

qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =

66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il

2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta

Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12

Considerandi

ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei

salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre

motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi

di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che

hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche

per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR

2004.

UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10%

rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola

media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2

con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con

qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.

[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato

ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per

determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere

stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta

in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui

all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di

fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,

adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,

tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327).

2.8.5

Per determinare

il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno alla salute,

l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati statistici

nazionali della Tabella TA1.

Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel

2004.

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 3-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'049

mensili oppure a fr. 48’588 per l'intero anno (fr. 4'049 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurata,

se avesse continuato a lavorare presso la __________ in qualità di operaia,

avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 34’229 (cfr. consid. 2.8.2).

Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei

salari per un'attività equivalente (cioè fr. 45'577.-- / anno e 3'798.-- /

mese, cfr. Tabella TA1 p.to 36-37 “altre industrie manifatturiere”, livello di

qualifica 4: fr. 3'652.-- X 12 mesi = 43'824.--, riportato su 41.6 ore/settimana = 45'577.--).

Più

precisamente il salario che avrebbe percepito la ricorrente, qualora fosse

rimasta attiva presso i suoi ex datori di lavoro, è inferiore a quello

statistico di quel preciso settore professionale del 24.9% (2004).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

Il

reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 36'489.6 (fr.

48'588.-- decurtati del 24.9%).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto,

la consulente ha applicato la riduzione massima consentita del 25% - come già

effettuato dal precedente consulente IP nel rapporto del 5 luglio 2005 - in

considerazione dei diversi limiti funzionali dell’assicurata, del limite per

attività leggera, dell’età che può causare difficoltà di adattamento ad una

nuova attività professionale e del lungo periodo di inattività (cfr. doc. IX

pag. 3).

Tale

percentuale, sicuramente generosa, va confermata da questo Tribunale.

Partendo,

quindi, da un salario da invalido di fr. 36'489.6, ammettendo la riduzione del 25%, il reddito ipotetico

dell'insorgente nel 2004 risulta, quindi, essere pari a Fr. 27'367.-- (Fr. 36'489.6 - (Fr. 36'489.6 x 25 : 100)).

Confrontando ora questo dato con l'importo di

Fr. 34’229.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da

valido nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.8.2.), emerge un’incapacità al guadagno

pari a 20.05 ([Fr. 34’229.- – Fr. 27’367.--] x 100 : Fr. 34’229.-), arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), dunque in ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita

dall’art. 28 cpv. 1 LAI per avere diritto ad una rendita.

Con

riferimento al 2005, il salario da valido, pari a fr. 34'882 (cfr. consid. 2.8.2.),

è inferiore a quello statistico di quel preciso settore professionale (cioè

fr. 46’143 all’anno, pari a fr. 3’652 x 12 : 40 x 41.7 [v. La Vie économique,

12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,

tabella 10.2]) del 24.4%. Pertanto, il reddito da invalido del

2005, pari a fr. 49'119.89, va ridotto del 24.4%, per un importo pari a fr. 37'134.6,

cui va ancora applicata la riduzione del 25% stabilita dalla consulente IP, per

un ammontare globale di fr. 27'851.

Dal raffronto tra questo dato e quello di fr.

34’882 corrispondente

al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido

nell'anno 2005 (cfr. consid. 2.8.2.), emerge un’incapacità

al guadagno pari al 20.16 ([Fr. 34’882.- – Fr. 27’851.--] x 100 : Fr. 34’882.-), arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), dunque in ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita

dall’art. 28 cpv. 1 LAI per avere diritto ad una rendita.

Analogo discorso vale con riferimento al 2006.

Il salario da valido, aggiornato al 2006, sarebbe

pari a fr. 35'300.6 (+1.2% per

il 2006, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari

nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2006, pubblicati sul

sito dell’Ufficio federale di statistica).

Tale

importo è inferiore del 27.46% rispetto a quello statistico di quel preciso

settore (cioè fr. 48'664.-- / anno e 4’055.-- / mese, cfr. Tabella TA1 p.to

36-37 “altre industrie manifatturiere”, livello di qualifica 4: fr. 3'890.-- X 12 mesi =

46'680.--, riportato su 41.7 ore/settimana = 48'664.--).

Partendo

da un salario da invalido di fr. 50’277.69, da ridurre del 27.46% (per un

importo pari a fr. 36’471) e ammettendo

la riduzione del 25%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2006

risulta, quindi, essere pari a fr. 27'353.6.

Confrontando ora questo dato con l'importo di

Fr. 35’300.6 corrispondente

al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido

nell'anno 2006, emerge un’incapacità al guadagno pari a 22.51 ([Fr. 35’300.6

– Fr. 27’353.6.--] x 100 : Fr. 35’300.6), arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), dunque in

ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1

LAI per avere diritto ad una rendita.

Alla

medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2007 (dato che, come

visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al

momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).

Pertanto,

nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto a una

rendita di invalidità dopo il 30 novembre 2004, la sua decisione formale del 28

marzo 2007, nel suo risultato, merita conferma in questa sede.

2.9

Con la propria impugnativa

l’assicurata ha chiesto che venga esperita una nuova valutazione peritale,

oltre alla sua audizione personale e quella della consulente IP.

A tal

proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel caso

in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della vertenza, né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la

valutazione del perito medico, motivo per cui non appare necessario procedere

all’allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato. Alla luce

di quanto sopra esposto, anche l’audizione della consulente IP e quella

dell’assicurata appaiono superflue.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.11.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.11

L’assicurata ha pure chiesto

di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio (I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f

LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110.

V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Dal

certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, risulta che

l’assicurata, classe 1958, è divorziata ed ha due figlie (__________, nata nel

1990.

e __________, nata nel 1993).

Dal

certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria emerge poi che, quale

unica entrata, ella dispone di due rendite semplici per figli, di fr. 1’862,

oltre ad un assegno integrativo di fr. 688, per delle entrate totali di fr.

2’550 mensili (cfr. doc. IV bis e doc. XVI/1-2).

Non è

stata dichiarata alcuna sostanza, tranne una __________ di proprietà

dell’istante (cfr. doc. IV bis).

Le spese

mensili per il fabbisogno familiare sono da quantificare come segue: fr.

1'250.-- corrispondenti all'importo mensile per debitore monoparentale con

obblighi di mantenimento stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF

dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza

cantonale e valido dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso oltre a fr. 500 per la

figlia __________ e fr. 500 per la figlia __________. Tali importi comprendono

già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura,

salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella

per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del

1° gennaio 2001).

Bisogna

poi computare il canone di locazione per l’abitazione a carico dell’istante,

che ammonta a fr. 1’200 al mese (cfr. doc. IV bis e doc. XVI/4).

Già solo

tenendo conto di tali importi, le uscite familiari sono pari a fr. 3'450,

quindi superiori alle entrate. A tale importo occorre poi ancora aggiungere i

premi afferenti all'assicurazione contro le malattie (che, dedotti i sussidi,

sono pari a fr. 87.85 mensili, cfr. doc. XVI/7) e le imposte.

Inoltre, nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria la

ricorrente ha dichiarato di avere in corso delle esecuzioni per fr. 6'511.90 e

degli attestati di carenza beni per fr. 64'715.--.

A tal proposito

va rilevato che l’ammortamento dei debiti non viene tenuto in considerazione

nel calcolo del minimo esistenziale processuale, salvo gli importi già oggetto

di pignoramento (cfr. RJJ pag. 179 come pure “Kommentar zum Bundesgesetz über

Schuldbetriebung und Konkurs”, Basilea 1998, ad art. 93 N.33 pag. 949).

Nel caso di specie,

dunque, la domanda d’assistenza giudiziaria va accolta.

La ricorrente si trova

infatti nel bisogno.

Inoltre, l’assicurata non

dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un

rappresentante, in casu l’avv. RA 1, appare senz’altro giustificato e le

argomentazioni ricorsuali non apparivano palesemente destituite di fondamento.

Pertanto

il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.

Il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301,

consid. 6).

L'assicurata è pure per il

momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. consid. 2.10. e

STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata. A seguito della

concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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