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Decisione

32.2007.15

Viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM - A. abile al 100% nella sua precedente attività - a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni. Imparzialità del SAM

25 gennaio 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità totale al lavoro nell’attività da ultimo svolta quale

venditore e riparatore di apparecchi radio-TV.

I

periti, precisando che “(…) per quanto riguarda la diminuzione della vista come

descritto dall’A. abbiamo ricevuto copia della cartella clinica

dell’oftalmologo dr. __________, da cui risulta un visus sin. 0,8 con

correzione nella vicinanza (datato 14.05.2002 e dall’ottico del 03.06).

Riteniamo quindi che anche questa problematica non limita in modo sostanziale

la capacità lavorativa nelle attività da ultimo svolte. Da segnalare che è

indicata una nuova visita oftalmologica per una nuova correzione degli

occhiali. (…)” (doc. AI 23/9), hanno infatti evidenziato che:

"

(…)

Dai dati anamestici di quest’A., sappiamo che nel corso

della sua vita ha avuto un tentamen medicamentoso che ha causato

un’ospedalizzazione all’Ospedale __________ di __________. Seguono cure (poche

sedute) presso la dr.ssa __________ del Sevizio psicosociale di __________.

L’A. spiega di non aver mai assunto una terapia psicofarmacologica. L’A. è

quindi stato presentato alla nostra consulente dr.ssa __________ (consulto

allegato). Nell’introduzione la nostra consulente fa notare che l’A. dichiara

di non voler più parlare dell’episodio dell’aprile 2004. Allo stato psichico fa

notare che non sono presenti fenomeni dispercettivi, né alterazioni del

contenuto o della forma del pensiero. L’esame di realtà è conservato. Non

emergono deficit cognitivi. Fa notare l’assenza di segni astinenziali e/o di

intossicazione da sostanze alcoliche o stupefacenti. Presente invece un abuso

nicotinico. Nella valutazione conclude che non è presente una patologia

psichiatrica maggiore. Il funzionamento psicologico è caraterrizzato da

un’instabilità affettiva e progettuale con scarsa tolleranza alle frustrazioni.

Si esclude dunque la presenza di un disturbo postraumatico da stress, di norma

connotato dalla presenza di un grave malessere generale con flash back ricorrenti,

ipervigilanza, ottundimento emotivo e ripiegamento su di sé. Vale la pena

ricordare che tali sintomi sono generalmente vissuti in modo egodistonico dalla

persona stessa, che pertanto chiede aiuto e rassicurazione. Sottolinea che il periziando

non solo non avrebbe dato più seguito agli incontri con la specialista, ma

avrebbe rifiutato qualsiasi prescrizione farmacologica. Tale modalità conferma

d’altra parte una discreta capacità di autogestione dei sintomi che pure

vengono lamentati dallo stesso (per esempio insonnia). Secondo la nostra

consulente, l’A. è pertanto da considerare totalmente abile dal punto di vista eminentemente

psichico. Pone la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di disturbo

borderline di personalità (F60.3).

(…)." (doc. AI 23/8-9)

e

che:

" (…)

Dal medico curante dr. __________, viene segnalato che

nell’estate del 2004 l’A. è stato vittima di un grave infortunio con contusione

ed escoriazioni multiple e lesioni ligamentari alle spalle ed alle ginocchia.

Abbiamo dunque presentato l’A. al nostro consulente dr. __________ per le

problematiche all’apparato muscoloschelettrico. Il dr. __________ riprende

l’anamnesi, descrive poi i dati soggettivi e l’affezione attuale. Nello stato

reumatologico fa notare una buona mobilità della colonna toracale e della

colonna lombare. A livello lombare vi sono dolori nella fase finale

dell’estensione. Il nostro consulente nota dolenzia alla palpazione alle zone

d’irritazione cervicale, alla muscolatura paravertebrale cervicale, nonché al

muscolo trapezio a sin.. La mobilità della spalla sin. è attivamente ridotta a

140°, con un arco dolente a sin., test di Jobe ed un test d’inpingement

positivi a sin.. A livello della mano sin. vi è un deficit di flessione ed

estensione all’articolazione interfalangea prossimale del IV dito. Alla chiusura

del pugno ed al V dito a sin. vi è una difficoltà con deficit di 2 cm circa. Vi

è un’iniziale Morbo di Dupuytren a livello del IV raggio della mano sin..

Descrive le radiografie (vedi punto 4.2.2) e le diagnosi (da noi riassunte al

capitolo 5 della perizia). Il nostro consulente conclude ritenendo che questi

reperti sia clinici che radiologici, di modesta entità dal punto di vista reumatologico,

in un’attività lavorativa adatta in cui l’A. non debba alzare il braccio sin.

ripetutamente sopra l’orrizontale, non debba tenere oggettivi [ndr. recte:

oggetti] pesanti con la mano sin., e non eseguire lavori contro resistenza,

permettono una capacità lavorativa completa. In questo senso, anche l’attività

professionale svolta ultimamente quale venditore e riparatore di apparecchi radio-TV

è eseguibile nella forma completa. Anche nell’attività lavorativa quale

panettiere e pasticciere, vi sarebbe per quanto riguarda la valutazione

medico-teorica, una capacità lavorativa nella forma completa.

(…)." (doc. AI 23/9)

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un

peggioramento delle sintomatologie.

In

particolare il dr. __________, nel certificato medico 7 febbraio 2007 – a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

(cfr. in proposito consid. 2.7) – non attesta un peggioramento della situazione

valetudinaria e tantomeno espone le ragioni per le quali egli si discosta dalle

conclusioni peritali limitandosi ad attestare, in modo del tutto generico, che

“(…) RI 1, __________, soffre di postumi contusivi agli arti superiori e

inferiori con difficoltà deambulatoria e inabilità al 50%.” (doc. B).

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare

le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia pluridisciplinare 10 luglio 2006 del SAM, è da ritenere dimostrato, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato è abile al 100% nell’attività da ultimo svolta quale

venditore e riparatore di apparecchi radio-TV.

2.9. L’assicurato

ha chiesto l’allestimento di una perizia medica neutra: “(…) chiedo che il

Tribunale disponga una perizia neutra che valuti, questa volta in modo indipendente,

il mio stato di salute (…)” (doc. IV).

A

tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da

specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno

valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano

dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C.,

U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

Inoltre

va ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.

2.10. Visto

quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso

va respinto.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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