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Decisione

32.2007.150

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 agosto 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52;

STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del

22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005

nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio

2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti.

Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio

una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato

(DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere

d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare

ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13

agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

In

una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta

Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la

quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di

invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava

una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).

Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, Tribunale federale dal

1. gennaio 2007) vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle

cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che

potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza

della volontà di cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe

invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando

un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

Anche

nella sentenza 28 marzo 2006 nella causa M. (I 302/04) il TFA ha ritenuto come

errore manifesto l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente

inabile al lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il

diritto ad una rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista

medico egli era stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e

senza procedere alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.

Giusta

l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa

in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui

avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche

in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad

art. 41, pag. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione

necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione

o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui

l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica

ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,

119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio

della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione

analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza

del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il

raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta

Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo

all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Nel

caso concreto il TCA rileva che sulla sola base degli atti di causa non è ancora

possibile concludere che le decisioni 24 novembre 1999 (doc. AI 27/1-2 e

28/1-2), con le quali l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato il diritto

ad una rendita intera dal 1. marzo 1998, fossero manifestamente errate ai sensi

dell’art. 53 cpv. 2 LPGA e della giurisprudenza federale sviluppata al riguardo

(cfr. consid. 2.5).

Infatti,

se da una parte è vero che nella procedura sfociata con le decisioni 24

novembre 1999 (doc. AI 27/1-2 e 28/1-2) l’Ufficio AI non ha appurato compiutamente

un’eventuale capacità lavorativa residua dell’assicurato in un’attività adeguata:

● il dr. __________, FMH in chirurgia, nel rapporto 27 marzo 1998

(doc. AI 9/1-3), se da una parte aveva risposto negativamente alla domanda

circa la proponibilità di altre attività, d’altra parte aveva rilevato che in

questo caso bisognerebbe particolarmente fare attenzione a “(…) non alzare pesi

e cambiare la posizione del corpo (…) precisando che “(…) il paziente ha

appuntamento con il __________ il 31.03.1998, per discutere di un eventuale

intervento chirurgico. (…)” (doc. AI 9/3);

● il dr. __________, capo servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________

di __________, riferendosi alla visita ambulatoriale del 31 marzo 1998, con

scritto 3 aprile 1998 aveva, tra l’altro, indicato che “(…) abbiamo proposto al

paziente un nuovo ricevero nel nostro Servizio per una valutazione, ma per

problemi famigliari il signor RI 1 preferisce per il momento aspettare. Abbiamo

convenuto che egli ci contatterà al momento opportuno. (…)” (doc. AI 11/9).

Nel

rapporto 21 luglio 1998 il dr. __________ non si era poi espresso sulla

capacità lavorativa nella professione esercitata e in un’attività adeguata osservando

che “(…) aspettiamo il risultato della valutazione neuro-ortopedica prevista

(…)” (doc. AI 11/3);

● il dr. __________, primario di neurochirurgia, riferendosi alla

visita ambulatoriale del 22 febbraio, nello scritto 26 febbraio 1999

all’Ufficio AI aveva concluso che “(…) al momento della nostra valutazione, quasi

un anno dalla precedente (2 anni di inabilità lavorativa completa) il suo

atteggiamento non è mutato anche se attualmente i dolori interessano sia il

rachide lombare inferiore (blocco subtotale) che gli arti inferiori in senso

pseudoradicolare e radicolare con dominanza del lato destro. Egli non accetta

nemmeno la proposta di sottoporsi ad una valutazione interdisciplinare e questo

malgrado una spiegazione approfondita del problema. A nostro modo di vedere

infatti nel caso in cui riempisse le condizioni per una decompressione-stabilizzazione

l’intervento dovrebbe essere proposto soltanto qualora un reinserimento professionale

nella misura di almeno il 50% (nell’attività originaria oppure in un’attività

adeguata) fosse concepibile. Sulla base di questa constatazioni pensiamo che

non esistano le premesse per ulteriori trattamenti, specie nelle modalità che

richiedono malgrado tutto una collaborazione attiva del paziente

rispettivamente una volontà di guarigione evidente. In tal senso riteniamo il

problema chiuso dal punto di vista neurochirurgico e Vi invitiamo a valutare la

questione dal punto di vista assicurativo.” (doc. AI 20/1-2);

d’altra

parte il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia

reumatologica 28 giugno 2006 (doc. AI 69/1-10), non ha specificato da quando esattamente

“(…) in un’attività rispettosa di questi presupposti è da considerare, dal

punto di vista medico-teorico, una capacità lavorativa residua del 50% per

un’attività lavorativa residua del 50% a metà tempo oppure a tempo pieno con

rendimento ridotto della metà. (…)” (doc. AI 69/9-10).

Inoltre

– viste anche le seguenti valutazioni del dr. __________ del 26 febbraio 1999:

“(…) attualmente i dolori interessano sia il rachide lombare inferiore (blocco

subtotale) che gli arti inferiori in senso pseudoradicolare e radicolare con dominanza

del lato destro. (…)” (doc. AI 20/1) e del dr. __________ nella perizia

reumatologica 28 giugno 2006: “(…) attualmente il paz. presenta una sindrome

lombo-vertebrale di grado da moderato a medio e che concerne principalmente le

flessioni laterali e la flessione posteriore, meno la flessione anteriore.

All’esame non sono stati trovati segni radicolari irritativi o deficitari agli

arti inferiori. La sintomatologia è dunque ormai presente da 8 anni e deve

essere considerata cronicizzata con scarsa possibilità di miglioramento. (…)”

(doc. AI 69/8) – l’Ufficio AI, senza nemmeno interpellare il perito e neppure

sulla base di un rapporto del proprio servizio medico, non poteva, oltretutto

senza motivare, concludere con la sufficiente certezza che la capacità lavorativa

del 50% in un’attività adeguata “(…) era certamente già presente all’epoca

dell’attribu-zione del diritto alla rendita intera. (…)” (doc. A/1).

Nemmeno

sulla base delle conclusioni del dr. __________ in merito alla RMN lombare del

31.01.2007 è possibile concludere differentemente. Infatti, nello scritto 1.

marzo 2007 (doc. AI 92/1) il perito non si è espresso sulla questione

principale ovvero sapere da quando esattamente va riconosciuta una capacità

lavorativa residua del 50% in un’attività adeguata.

L’Ufficio

AI non ha poi nemmeno verificato se, ammesso che già al momento in cui gli è

stata riconosciuta la rendita intera fosse effettivamente abile al 50% in una

attività lavorativa adeguata, tale errore manifesto

risulti in concreto rilevante, circostanza questa che l’amministrazione dovrà

nuovamente esaminare alla luce degli esiti degli accertamenti medici che vorrà

eseguire e, se del caso, in applicazione dei principi giurisprudenziali in

materia di riconsiderazione dianzi evocati, fondandosi sulla situazione di

fatto e di diritto, giurisprudenza inclusa (compresa quella determinante per la

definizione del reddito da invalido; cfr. in proposito STCA inedita del 17 dicembre

2001 in re C., 32.2000.105; cfr. SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11),

esistente al momento in cui è stata resa la decisione da riesaminare.

Al

riguardo Il Tribunale federale in una sentenza del 18 ottobre 2007 nella causa

concernente S. (9C_575/2007) ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

Der Umstand allein, dass bei der Invaliditätsbemessung

von der Arbeits- auf die Erwerbsunfähigkeit gefolgert wird, gestattet - auch

wenn dieses Vorgehen nach der Rechtsprechung grundsätzlich unzulässig ist (BGE

114 V 310 E. 3c S. 314) und nur ausnahmsweise zur Anwendung gelangen darf (s.

etwa Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 35/01 vom 30. Mai 2001,

E. 3a) - noch nicht den Schluss auf zweifellose Unrichtigkeit der sich darauf

stützenden Rentenverfügungen. Hierfür genügt auch nicht, wenn beim der

Rentenzusprechung zu Grunde gelegten Einkommensvergleich nur auf den angestammten

Beruf - als Verweisungstätigkeit - abgestellt wurde. Um eine zugesprochene

Rente wiedererwägungsweise aufheben zu können, müsste vielmehr - nach damaliger

Sach- und Rechtslage - erstellt sein, dass eine korrekte Invaliditätsbemessung

hinsichtlich des Leistungsanspruchs zu einem anderen Ergebnis geführt hätte

(vgl. etwa Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 353/04 vom 26.

September 2005, E.2.4 und I 276/04 vom 9. Mai 2005, E. 5.2). Dies trifft hier

nicht zu.

(...)" (STF 18 ottobre 2007, nella causa

concernente S.,9C_575/2007)

2.7. In

simili circostanze, visto quanto precede, si giustifica l’annullamento della

decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, effettuati

i necessari accertamenti medici e procedendo come indicato al consid. 2.6,

renda un nuovo provvedimento.

Va qui ancora rilevato che nella motivazione alla decisione

l’Ufficio AI ha rettamente indicato che la diminuzione della prestazione

decorre dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione

(art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). Tuttavia, erroneamente – il primo giorno del

secondo mese che segue la notifica della decisione è infatti il 1. giugno 2007

– nella decisione impugnata ha fissato l’effetto al 1. maggio 2007 (doc. A/1).

Di conseguenza, a prescindere dal fatto che la decisione impugnata, per i

motivi sopra indicati, va annullata, in ogni caso per il mese di maggio 2007

all’assicurato va versata una rendita intera.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dal RA 1, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione 13 aprile

2007 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà inoltre all’assicurato fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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