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Decisione

32.2007.151

Viste le risultanze della perizia del SAM l'assicurato va ritenuto abile al lavoro al 65% nella sua precedente attività. A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni

22 ottobre 2008Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.

10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.8. Nel

rapporto medico 9 giugno 2006 (doc. AI 18/1-2), il dr. __________, medico SMR,

ha concluso che “(…) in questa situazione ritengo indicata per definire le

diagnosi in particolare anche quella psichiatrica una perizia pluridisciplinare

SAM (in alternativa in perizia neurologica accompagnata da una psichiatrica).”

(doc. AI 18/2).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 21/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 (doc. AI 26/1-18) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica

(dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa

Sindrome da disadattamento con reazione mista ansiodepressiva

(F 43.22).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa

Sindrome da attacchi di panico (F 41.0).

Cefalee tensionali.

Pregressa occlusione per via endovascolare di aneurisma

congenito dell’arteria cerebri media destra (posa di colis, 17.03.1999).

Pregresso ictus ischemico in territorio dell’arteria

cerebri media dopo angiografia (aprile 2000).

Ipertensione arteriosa." (doc. AI 26/8)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 65% come

impiegato federale addetto alla manutenzione di opere militari (specialista

nella manutenzione. (…)” (doc. AI 26/10), hanno concluso:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

l’A. è limitato nella sua attività lavorativa dal

problema psichiatrico (sindrome da disadattamento, con reazione mista

ansiodepressiva; disturbi della memoria recente, concentrazione; labilità

emotiva, affettività depressiva, apatia, rallentamento psicomotorio). Invece

dal profilo neurologico non v’è alcuna incapacità lavorativa. Nel passato l’A.

aveva presentato una sindrome da attacchi di panico che attualmente non ha

alcun influsso sulla capacità lavorativa. Dunque l’A. presenta una capacità

lavorativa del 65% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento

ridotto) come impiegato federale nella manutenzione di opere militari

(specialista della manutenzione) dal maggio 2005 (inizio della prolungata incapacità

lavorativa) e continua.

E’ importante che l’A. continui le cure in atto

(psicologo e psichiatra). Si consiglia l’introduzione di un antidepressivo a

base di SSRI. E’ possibile che la patologia psichiatrica migliori e che l’A.

possa raggiungere una capacità lavorativa totale. Si consiglia di rivalutare il

caso tra un anno.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

L’A. presenta una capacità lavorativa del 65% (presenza

durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) dal maggio 2005 e continua,

anche in altre attività leggere e medio - pesanti. Anche in queste attività

l’A. potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 100% se migliorasse la

patologia psichiatrica.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Si consiglia di rivalutare il caso tra un anno dopo

aver preso contatto con i curanti.

Al medico di famiglia abbiamo già inviato una copia

degli esami di laboratorio.

Lasciamo ai medici SMR, rispettivamente all’UAI la

decisione di inviare eventualmente una copia di questa perizia ai curanti.

E’ importante che l’A. riprenda al più presto

un’attività lavorativa per migliorare anche la sua situazione psichica, l’autostima,

creare una fiducia in se stesso, sentirsi utile e positivo …

Auspicabile sarebbe una presa di contatto con il datore

di lavoro e con l’Ass. Militare.

Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(...)" (doc. AI 26/10-11)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze della perizia del SAM e le annotazioni 19 febbraio

2007 del dr. __________ (doc. AI 29/1), medico SMR – con progetto di decisione

21 febbraio 2007 (doc. AI 30/1-2) ha negato all’assicurato il diritto a una rendita.

Con

scritto 16 marzo 2007 l’assicurato si è opposto al progetto di decisione osservando

che “(…) non sono soddisfatto da come si sono svolti gli accertamenti cui mi

sono sottoposto nei giorni 1, 5 e 7 dicembre 2006, specialmente con il Dr. __________

e il Dr. __________. Non mi sento soddisfatto in quanto mi sono parsi degli

accertamenti molto superficiali. Pertanto vorrei chiedere un’altra perizia

esterna.” (doc. AI 36/1).

Anche

l’avv. RA 1, con scritto 26 marzo 2007 (doc. AI 37/1), ha confermato

l’intenzione del suo assistito di contestare il progetto di decisione e chiesto

l’emanazione della decisione formale precisando che verranno chiesti complementi

peritali.

Con

decisione 30 marzo 2007 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni (doc.

AI 39/1-3).

2.9. Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,

1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.10. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità residua al lavoro del 65% nella sua precedente occupazione

e in altre attività leggere e medio-pesanti, dal mese di maggio 2005.

I

periti hanno infatti evidenziato che:

"

(...)

Dal punto di vista psichiatro L'A. è seguito da

uno psicologo e da uno psichiatra. Nel passato l’A. aveva presentato una

depressione reattiva (guarita). L’A. presenta un atteggiamento teso, un eloquio

rallentato, una labilità emotiva, un’affettività di tipo depressiva, un’apatia

ed un rallentamento psicomotorio. Vi sono pure una leggera diminuzione della

memoria recente, sia della concentrazione. Il nostro consulente pone la

diagnosi di sindrome da disadattamento, con reazione mista ansiodepressiva; nel

passato aveva presentato vari disturbi neurovegetativi ed una sindrome da

attacchi di panico. L’A. presenta un’incapacità lavorativa del 30-40%. Non

assume in modo regolare Paroxetina, ma preferisce la terapia ansiolitica con

Alprozolam. L’A. vorrebbe riprendere un’attività lavorativa adeguata, questo

gli permetterebbe di uscire di casa ed avere contatti sociali. Una ripresa

lavorativa migliorerebbe la sua situazione psichica, l’autostima e creerebbe un

atmosfera di fiducia e permetterebbe all’A. di sentirsi ancora utile e

positivo. E’ importante che l’A. sia seguito regolarmente dal punto di vista

psicologico e psichiatrico e varrebbe la pena di tentare una terapia

antidepressiva con SSRI.

Dal punto di vista neurologico l’A. è abile al

lavoro al 100%. La minima riapertura dell’aneurisma di ca. 3 mm è invariata e

questo reperto può essere considerato asintomatico e senza alcun influenza sulla

capacità lavorativa dell’A.. Riguardo all’ictus ischemico parietale a destra, è

ancora presente una ipoestesia faccio-branchiocrurale a sinistra ed una lieve

accentuazione dei riflessi da questo lato. Questi sintomi hanno permesso all’A.

di lavorare al 100% e non si sono modificati nel tempo. Questa sintomatologia è

minima per il lavoro svolto dall’A.

Le patologie citate al punto 5.2 non limitano la

capacità lavorativa dell’A. Al SAM abbiamo constatato valori della pressione

arteriosa ancora al di sopra delle norme OMS (l’A. sarà ricontrollato dal medico

di famiglia, e, se necessario, si procederà ad una modifica della terapia).

Come fattore non medico vi è la mancanza di contatti

tra l’A. ed il datore di lavoro (capo del personale).

(…)" (doc. AI 26/9-10)

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri validi certificati da parte di medici specialisti attestanti

un peggioramento delle sintomatologie.

Il

dr. __________, viceprimario di neurochirurgia, nella lettera 8 marzo 2007 indirizzata

al SAM, ha concluso che “(…) per quel che riguarda la patologia cerebrale, il

paziente è abile al lavoro nella misura del 100%. (…)” (doc. AI 34/1).

Anche

il dr. __________, FMH in medicina generale – poste le medesime diagnosi

ritenute nel precedente rapporto medico 1. settembre 2005 già considerato dai

periti del SAM –, nella lettera 9 marzo 2007 indirizzata all’Ufficio Federale

dell’Assi-curazione Militare, ritenuto un decorso della malattia stabile e

favorevole e considerate le angoscie ed ansie croniche e le cefalee ricorrenti

riferite dal paziente, ha concluso che “(…) in considerazione del quadro

clinico globale e soggettivo ritengo che il signor RI 1 potrebbe con ogni

probabilità svolgere un’attività almeno nella misura del 50%, metà

rendimento sull’arco di tutta la giornata, attività senza troppo impegno

psichico, sempre nell’ambito della sua professione di operaio presso l’__________,

possibilmente in un __________ della regione, evitando così pure lo stress del

viaggio giornaliero casa-lavoro lavoro-casa. (…)” (doc. AI 35/2-3,

sottolineatura del redattore).

Non

è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al certificato

medico 20 febbraio 2007 del dr. __________, menzionato nello scritto 30 marzo

2007 dell’assicurazio-ne militare (doc. 42/2-3), e di cui al doc. 237

dell’incarto assicurazione militare richiamato dal TCA.

Infatti,

il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, senza minimamente

motivare, ha solo attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1. febbraio

2007 a tempo indeterminato (doc. 237 dell’incarto militare).

Anche

nel rapporto particolareggiato richiestogli dall’assicura-zione militare il dr.

__________, con lettera 18 aprile 2007, non contesta puntualmente la perizia

del SAM e si é limitato ad osservare che “(…) in relazione alla discrepanza tra

la perizia pluridisciplinare del SAM e i miei certificati, ritengo che probabilmente

non si è tenuto conto del grado di insicurezza ed inibizione dei quali il paziente

è affetto. In ogni modo, sebbene anch’io consideri importante la ripresa

dell’attività lavorativa, sono però altresì consapevole dei pericoli insiti nel

sottoporre il paziente ad un livello di stress e tensione superiori alle sue

capacità di elaborazione degli stessi. Mi permetto perciò di raccomandare che

previamente si faccia un periodo di prova a tempo parziale, a scopo di valutare

in maniera appropriata le reali capacità residue. Questa soluzione lavorativa

dovrebbe inoltre considerare la grave difficoltà del signor RI 1 negli

spostamenti dal domicilio a causa delle crisi di panico che sopraggiungono e

gli impediscono di conseguenza di spostarsi. Sarà da valutare se il paziente è

in grado di svolgere le sue mansioni nonché di spostarsi giornalmente da e per

il suo domicilio senza le difficoltà attuali. In quel momento e solo allora si

potrà valutare l’effettiva idoneità lavorativa o un eventuale aumento della

capacità lavorativa.” (doc. 252 dell’incarto militare).

Al

riguardo, il dr. __________, medico della SUVA assicurazione militare e FMH in

medicina interna, ha osservato che “(…) il dr. __________ non apporta fatti o

considerazioni nuove e rilevanti. Va bene quindi la ripresa lavorativa parziale

al 65% (= presenza tutto il giorno con rendimento ridotto al 35%) al più

presto, in Ticino se possibile più vicino a casa v. doc. 214.” (cfr. nota a

mano 25 aprile 2007 del dr. __________ posta in calce al doc. 252 dell’incarto

militare).

2.11. In

conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato è abile al lavoro nella

misura del 65% nella sua precedente occupazione e in

altre attività leggere medio-pesanti, dal mese di maggio 2005.

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava da maggio 2005, secondo la perizia

pluridisciplinare del SAM, tra l’altro, una capacità al lavoro nella misura del 65% nella sua precedente occupazione, egli, per ridurre il danno,

doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente

professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei

redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto

2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo

1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa

del 35% del ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo

di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli il

diritto a prestazioni.

Quanto

alla censura circa la possibilità di un’occupazione al 65% presso il suo datore

di lavoro – a prescindere dal fatto che non risulta che il rapporto di impiego

sia stato rescisso e che l’esercito gli ha offerto ancora un lavoro al 100% dal

1. marzo 2008 (cfr. doc. 269 dell’incarto militare) – il TCA rileva quanto segue.

Le

difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero rappresentano un elemento

estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,

l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità

di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96

consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è reperibile

in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né lassicurazione per

l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V

276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, P. Omlin,

op. cit., pag. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la

disoccupazione.

2.12. Nei

propri allegati l’avv. RA 1 ha chiesto l’esecuzione di una perizia neutra e l’audizione

di testi (I e VI).

A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto

loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che

facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella

causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

Inoltre

va ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel caso in esame, già si è detto che le difficoltà che presenta il

mercato del lavoro svizzero rappresentano un elemento estraneo all’invalidità e

che la documentazione agli atti non dimostra un peggioramento dello stato di

salute, con influsso sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la perizia

pluridisciplinare 29 dicembre del SAM e prima della decisione impugnata. Né vi

sono validi motivi per ritenere inaffidabile suddetta perizia.

Tanto

la richiesta di una perizia neutra quanto l’audizione dei testi indicati, vanno

pertanto disattese.

2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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