32.2007.151
Viste le risultanze della perizia del SAM l'assicurato va ritenuto abile al lavoro al 65% nella sua precedente attività. A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni
22 ottobre 2008Italiano35 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.151
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, TCA
Titolo:
Viste le risultanze della perizia del SAM l'assicurato va ritenuto abile al lavoro al 65% nella sua precedente attività. A ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 29 COST
art. 4 let. lai LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.151
FS
Lugano
22 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attivo quale specialista della manutenzione
presso l’__________ (doc. AI 13/1-3), nel mese di giugno 2005 ha inoltrato una
richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) aneurisma
cerebrale – ictus (…)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio
di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM), con decisione 30
marzo 2007 (doc. AI 39/1-2), preavvisata con progetto 21 febbraio 2007 (doc. AI
30/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il dirito a una rendita, l’invalidità
accertata non essendo di grado pensionabile.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – lamentati il ritardo della procedura
amministrativa, la violazione del diritto di essere sentito e l’assenza della
firma della responsabile sulla perizia del SAM; contestata la valutazione
medica e censurata la possibilità di un lavoro al 65% presso il suo datore di
lavoro – ha chiesto il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita.
1.4. Con
la risposta l’Ufficio AI – evidenziati gli accertamenti effettuati prima di emettere
la decisione, osservato che per reddito da invalido si intende il reddito dal
lavoro ancora conseguibile in un mercato normale del lavoro e ribadita la
validità della perizia pluridisciplinare del SAM correttamente sottoscritta
dagli stessi medici, – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 15 ottobre 2007 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA i nominativi dei testi
di cui chiede l’assunzione e ribadito la necessità di una nuova perizia.
1.6. Con
scritto 14 agosto 2008 il TCA ha chiesto alla SUVA Divisione assicurazione
militare l’incarto completo concernente l’assicurato.
Il
TCA, dopo aver ricevuto l’incarto e l’autorizzazione di mostrarne gli atti
(XII, XII/1, XII/2 e XIII), ha assegnato alle parti un termine per prenderne
visione e presentare osservazioni scritte (XV).
Con
lettera 13 ottobre 2008 l’Ufficio AI si è confermato nella propria risposta di
causa.
L’assicurato
è rimasto silente.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 30 marzo 2007 – con la quale
all’assicurato è stato negato il diritto a una rendita – è conforme o meno alla
legislazione federale.
E’
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413,
consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274,
consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
Al
riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una
decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa
contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente
procedura di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una
concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione
coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura
amministrativa (DTF 130 V 389).
Di
conseguenza, relativamente alla seguente richiesta formulata nel ricorso: “(…)
per le stesse ragioni va annullata la comunicazione – di fatto una presa di posizione
vincolante – dell’Assicurazione militare che ha deciso di adeguarsi alla procedura
AI. (…)” (I, pag. 11), il gravame deve essere dichiarato irricevibile.
2.3. L’assicurato
ha sostenuto che la procedura in sede amministrativa sarebbe stata troppo
lunga.
Al
riguardo, a prescindere dal fatto che l’assicurato non ha introdotto un ricorso
per denegata e/o ritardata giustizia ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA,
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può
essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il
caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti
probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione
della costituzione può essere am-messa soltanto se determinati provvedimenti
sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4
BV, tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti giurisprudenziali).
In
una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129
V pag. 411 e seg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio
2007 Tribunale federale) ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento
in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata
resa la sentenza impugnata).
Nella
DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto
ad emanare la decisione di sua competenza.
In
RAMI 1997 U 286, pag. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata
giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente
inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere
giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In
questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era
stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische
Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen
Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches
Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil
G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom
12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange,
verneinte jedoch eine unrecht-mässige Verzögerung, weil besondere Umstände
hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer
Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella
causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è
stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che
aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
Nel
caso concreto, conformemente alla giurisprudenza succitata e considerati i
tempi nei quali ha effettuato i propri accertamenti – l’Ufficio AI, dopo la
domanda pervenuta il 14 giugno 2005, lo stesso giorno ha richiamato l’incarto
dall’assicurazio-ne militare e viste le risultanze degli accertamenti medici effettuati,
il 14 giugno 2006, ha ordinato una perizia a cura del SAM. In seguito
l’amministrazione, sulla base della perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006
e delle annotazioni 19 febbraio 2007 del medico del servizio medico regionale (SMR),
ha trasmesso all’assicurato il progetto di decisione 21 febbraio 2007.
L’Ufficio AI, viste poi le osservazioni 16 e 26 marzo 2007, ha infine emesso la
decisione 30 marzo 2007 oggetto del presente contendere –, all'autorità
amministrativa non può essere imputato un ingiustificato ritardo nei confronti
dell’assicurato.
2.4. L’assicurato
fa valere una lesione del diritto di essere sentito in quanto, a suo dire, agli
atti non figurerebbero i rapporti del SMR: “(…) non è chiaro dove siano nel
caso concreto i rapporti del SMR, dacché se ne chiede l’edizione con la richiesta
di spiegazioni circa il fatto che non siano state compiegate all’insorgente e
questo in violazione del diritto di essere sentito. (…)” (I, pag. 6).
Il
diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. comprende
l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo
scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione
di causa e, dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia
tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni
addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio,
atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
Dagli
atti risulta che la documentazione medica raccolta in sede amministrativa è
stata sottoposta ai medici SMR che si sono espressi in merito (doc. AI 18/1-2 e
29/1).
L’intero
incarto AI, come richiesto (doc. AI 31/1), è stato poi trasmesso all’assicurato
il 23 febbraio 2007 (doc. AI 32/1).
Va
poi qui ricordato che, in ogni caso, questo Tribunale è dotato di potere cognitivo
pieno.
Non
è dunque possibile concludere per una (insanabile) violazione del diritto di
essere sentito (vedi in questo senso anche la STF del 29 agosto 2008 nella causa
G.,9C_738/2007).
Quanto
all’asserita mancanza della firma della responsabile sulla perizia del SAM, il
TCA si limita qui a rilevare che, come del resto già evidenziato dall’Ufficio
AI nella risposta, la perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 è stata
correttamente sottoscritta dai medici indicati sulla carta intestata del SAM
(cfr. doc. AI 26/1 e 26/11).
Nel
merito
2.5. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.6. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va ricordato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.
10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Nel
rapporto medico 9 giugno 2006 (doc. AI 18/1-2), il dr. __________, medico SMR,
ha concluso che “(…) in questa situazione ritengo indicata per definire le
diagnosi in particolare anche quella psichiatrica una perizia pluridisciplinare
SAM (in alternativa in perizia neurologica accompagnata da una psichiatrica).”
(doc. AI 18/2).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 21/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 29 dicembre 2006 (doc. AI 26/1-18) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica
(dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa
Sindrome da disadattamento con reazione mista ansiodepressiva
(F 43.22).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa
Sindrome da attacchi di panico (F 41.0).
Cefalee tensionali.
Pregressa occlusione per via endovascolare di aneurisma
congenito dell’arteria cerebri media destra (posa di colis, 17.03.1999).
Pregresso ictus ischemico in territorio dell’arteria
cerebri media dopo angiografia (aprile 2000).
Ipertensione arteriosa." (doc. AI 26/8)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 65% come
impiegato federale addetto alla manutenzione di opere militari (specialista
nella manutenzione. (…)” (doc. AI 26/10), hanno concluso:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
l’A. è limitato nella sua attività lavorativa dal
problema psichiatrico (sindrome da disadattamento, con reazione mista
ansiodepressiva; disturbi della memoria recente, concentrazione; labilità
emotiva, affettività depressiva, apatia, rallentamento psicomotorio). Invece
dal profilo neurologico non v’è alcuna incapacità lavorativa. Nel passato l’A.
aveva presentato una sindrome da attacchi di panico che attualmente non ha
alcun influsso sulla capacità lavorativa. Dunque l’A. presenta una capacità
lavorativa del 65% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento
ridotto) come impiegato federale nella manutenzione di opere militari
(specialista della manutenzione) dal maggio 2005 (inizio della prolungata incapacità
lavorativa) e continua.
E’ importante che l’A. continui le cure in atto
(psicologo e psichiatra). Si consiglia l’introduzione di un antidepressivo a
base di SSRI. E’ possibile che la patologia psichiatrica migliori e che l’A.
possa raggiungere una capacità lavorativa totale. Si consiglia di rivalutare il
caso tra un anno.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
L’A. presenta una capacità lavorativa del 65% (presenza
durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) dal maggio 2005 e continua,
anche in altre attività leggere e medio - pesanti. Anche in queste attività
l’A. potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 100% se migliorasse la
patologia psichiatrica.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Si consiglia di rivalutare il caso tra un anno dopo
aver preso contatto con i curanti.
Al medico di famiglia abbiamo già inviato una copia
degli esami di laboratorio.
Lasciamo ai medici SMR, rispettivamente all’UAI la
decisione di inviare eventualmente una copia di questa perizia ai curanti.
E’ importante che l’A. riprenda al più presto
un’attività lavorativa per migliorare anche la sua situazione psichica, l’autostima,
creare una fiducia in se stesso, sentirsi utile e positivo …
Auspicabile sarebbe una presa di contatto con il datore
di lavoro e con l’Ass. Militare.
Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(...)" (doc. AI 26/10-11)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze della perizia del SAM e le annotazioni 19 febbraio
2007 del dr. __________ (doc. AI 29/1), medico SMR – con progetto di decisione
21 febbraio 2007 (doc. AI 30/1-2) ha negato all’assicurato il diritto a una rendita.
Con
scritto 16 marzo 2007 l’assicurato si è opposto al progetto di decisione osservando
che “(…) non sono soddisfatto da come si sono svolti gli accertamenti cui mi
sono sottoposto nei giorni 1, 5 e 7 dicembre 2006, specialmente con il Dr. __________
e il Dr. __________. Non mi sento soddisfatto in quanto mi sono parsi degli
accertamenti molto superficiali. Pertanto vorrei chiedere un’altra perizia
esterna.” (doc. AI 36/1).
Anche
l’avv. RA 1, con scritto 26 marzo 2007 (doc. AI 37/1), ha confermato
l’intenzione del suo assistito di contestare il progetto di decisione e chiesto
l’emanazione della decisione formale precisando che verranno chiesti complementi
peritali.
Con
decisione 30 marzo 2007 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni (doc.
AI 39/1-3).
2.9. Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,
1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.10. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato
è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla sua capacità residua al lavoro del 65% nella sua precedente occupazione
e in altre attività leggere e medio-pesanti, dal mese di maggio 2005.
I
periti hanno infatti evidenziato che:
"
(...)
Dal punto di vista psichiatro L'A. è seguito da
uno psicologo e da uno psichiatra. Nel passato l’A. aveva presentato una
depressione reattiva (guarita). L’A. presenta un atteggiamento teso, un eloquio
rallentato, una labilità emotiva, un’affettività di tipo depressiva, un’apatia
ed un rallentamento psicomotorio. Vi sono pure una leggera diminuzione della
memoria recente, sia della concentrazione. Il nostro consulente pone la
diagnosi di sindrome da disadattamento, con reazione mista ansiodepressiva; nel
passato aveva presentato vari disturbi neurovegetativi ed una sindrome da
attacchi di panico. L’A. presenta un’incapacità lavorativa del 30-40%. Non
assume in modo regolare Paroxetina, ma preferisce la terapia ansiolitica con
Alprozolam. L’A. vorrebbe riprendere un’attività lavorativa adeguata, questo
gli permetterebbe di uscire di casa ed avere contatti sociali. Una ripresa
lavorativa migliorerebbe la sua situazione psichica, l’autostima e creerebbe un
atmosfera di fiducia e permetterebbe all’A. di sentirsi ancora utile e
positivo. E’ importante che l’A. sia seguito regolarmente dal punto di vista
psicologico e psichiatrico e varrebbe la pena di tentare una terapia
antidepressiva con SSRI.
Dal punto di vista neurologico l’A. è abile al
lavoro al 100%. La minima riapertura dell’aneurisma di ca. 3 mm è invariata e
questo reperto può essere considerato asintomatico e senza alcun influenza sulla
capacità lavorativa dell’A.. Riguardo all’ictus ischemico parietale a destra, è
ancora presente una ipoestesia faccio-branchiocrurale a sinistra ed una lieve
accentuazione dei riflessi da questo lato. Questi sintomi hanno permesso all’A.
di lavorare al 100% e non si sono modificati nel tempo. Questa sintomatologia è
minima per il lavoro svolto dall’A.
Le patologie citate al punto 5.2 non limitano la
capacità lavorativa dell’A. Al SAM abbiamo constatato valori della pressione
arteriosa ancora al di sopra delle norme OMS (l’A. sarà ricontrollato dal medico
di famiglia, e, se necessario, si procederà ad una modifica della terapia).
Come fattore non medico vi è la mancanza di contatti
tra l’A. ed il datore di lavoro (capo del personale).
(…)" (doc. AI 26/9-10)
La
dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata
smentita da altri validi certificati da parte di medici specialisti attestanti
un peggioramento delle sintomatologie.
Il
dr. __________, viceprimario di neurochirurgia, nella lettera 8 marzo 2007 indirizzata
al SAM, ha concluso che “(…) per quel che riguarda la patologia cerebrale, il
paziente è abile al lavoro nella misura del 100%. (…)” (doc. AI 34/1).
Anche
il dr. __________, FMH in medicina generale – poste le medesime diagnosi
ritenute nel precedente rapporto medico 1. settembre 2005 già considerato dai
periti del SAM –, nella lettera 9 marzo 2007 indirizzata all’Ufficio Federale
dell’Assi-curazione Militare, ritenuto un decorso della malattia stabile e
favorevole e considerate le angoscie ed ansie croniche e le cefalee ricorrenti
riferite dal paziente, ha concluso che “(…) in considerazione del quadro
clinico globale e soggettivo ritengo che il signor RI 1 potrebbe con ogni
probabilità svolgere un’attività almeno nella misura del 50%, metà
rendimento sull’arco di tutta la giornata, attività senza troppo impegno
psichico, sempre nell’ambito della sua professione di operaio presso l’__________,
possibilmente in un __________ della regione, evitando così pure lo stress del
viaggio giornaliero casa-lavoro lavoro-casa. (…)” (doc. AI 35/2-3,
sottolineatura del redattore).
Non
è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al certificato
medico 20 febbraio 2007 del dr. __________, menzionato nello scritto 30 marzo
2007 dell’assicurazio-ne militare (doc. 42/2-3), e di cui al doc. 237
dell’incarto assicurazione militare richiamato dal TCA.
Infatti,
il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, senza minimamente
motivare, ha solo attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1. febbraio
2007 a tempo indeterminato (doc. 237 dell’incarto militare).
Anche
nel rapporto particolareggiato richiestogli dall’assicura-zione militare il dr.
__________, con lettera 18 aprile 2007, non contesta puntualmente la perizia
del SAM e si é limitato ad osservare che “(…) in relazione alla discrepanza tra
la perizia pluridisciplinare del SAM e i miei certificati, ritengo che probabilmente
non si è tenuto conto del grado di insicurezza ed inibizione dei quali il paziente
è affetto. In ogni modo, sebbene anch’io consideri importante la ripresa
dell’attività lavorativa, sono però altresì consapevole dei pericoli insiti nel
sottoporre il paziente ad un livello di stress e tensione superiori alle sue
capacità di elaborazione degli stessi. Mi permetto perciò di raccomandare che
previamente si faccia un periodo di prova a tempo parziale, a scopo di valutare
in maniera appropriata le reali capacità residue. Questa soluzione lavorativa
dovrebbe inoltre considerare la grave difficoltà del signor RI 1 negli
spostamenti dal domicilio a causa delle crisi di panico che sopraggiungono e
gli impediscono di conseguenza di spostarsi. Sarà da valutare se il paziente è
in grado di svolgere le sue mansioni nonché di spostarsi giornalmente da e per
il suo domicilio senza le difficoltà attuali. In quel momento e solo allora si
potrà valutare l’effettiva idoneità lavorativa o un eventuale aumento della
capacità lavorativa.” (doc. 252 dell’incarto militare).
Al
riguardo, il dr. __________, medico della SUVA assicurazione militare e FMH in
medicina interna, ha osservato che “(…) il dr. __________ non apporta fatti o
considerazioni nuove e rilevanti. Va bene quindi la ripresa lavorativa parziale
al 65% (= presenza tutto il giorno con rendimento ridotto al 35%) al più
presto, in Ticino se possibile più vicino a casa v. doc. 214.” (cfr. nota a
mano 25 aprile 2007 del dr. __________ posta in calce al doc. 252 dell’incarto
militare).
2.11. In
conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato è abile al lavoro nella
misura del 65% nella sua precedente occupazione e in
altre attività leggere medio-pesanti, dal mese di maggio 2005.
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Alla
luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presentava da maggio 2005, secondo la perizia
pluridisciplinare del SAM, tra l’altro, una capacità al lavoro nella misura del 65% nella sua precedente occupazione, egli, per ridurre il danno,
doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente
professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei
redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto
2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo
1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa
del 35% del ricorrente nella precedente attività non raggiunge il grado minimo
di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli il
diritto a prestazioni.
Quanto
alla censura circa la possibilità di un’occupazione al 65% presso il suo datore
di lavoro – a prescindere dal fatto che non risulta che il rapporto di impiego
sia stato rescisso e che l’esercito gli ha offerto ancora un lavoro al 100% dal
1. marzo 2008 (cfr. doc. 269 dell’incarto militare) – il TCA rileva quanto segue.
Le
difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero rappresentano un elemento
estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,
l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità
di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96
consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti).
Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’in-teressato non è reperibile
in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né lassicurazione per
l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V
276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, P. Omlin,
op. cit., pag. 83).
In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la
disoccupazione.
2.12. Nei
propri allegati l’avv. RA 1 ha chiesto l’esecuzione di una perizia neutra e l’audizione
di testi (I e VI).
A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto
loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che
facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella
causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Inoltre
va ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223
consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto che le difficoltà che presenta il
mercato del lavoro svizzero rappresentano un elemento estraneo all’invalidità e
che la documentazione agli atti non dimostra un peggioramento dello stato di
salute, con influsso sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la perizia
pluridisciplinare 29 dicembre del SAM e prima della decisione impugnata. Né vi
sono validi motivi per ritenere inaffidabile suddetta perizia.
Tanto
la richiesta di una perizia neutra quanto l’audizione dei testi indicati, vanno
pertanto disattese.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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