32.2007.152
Revisione. Rinvio atti all'Ufficio AI perché, stabilito il reddito da valido quale terapeuta indipendente e quello da invalido, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa d'ufficio
29 agosto 2008Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.152
Data decisione, Autorità:
29.08.2008, TCA
Titolo:
Revisione. Rinvio atti all'Ufficio AI perché, stabilito il reddito da valido quale terapeuta indipendente e quello da invalido, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa d'ufficio
REVISIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 48 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.152
FS/sc
Lugano
29 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, di professione terapeuta indipendente a tempo parziale,
con decisioni 12 luglio 2001, cresciute incontestate in giudicato, è stata
posta al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1.
novembre 1998 al 30 giugno 1999 ed ad una mezza rendita (grado d’invalidità
50%) dal 1. luglio 1999 (doc. AI 25/1-2, 26/1-2 e 27/1-2).
1.2. L’Ufficio
AI, nell’ambito della procedura di revisione avviata nel marzo 2006 (doc. AI
31/1), esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 21 marzo 2007 (doc. AI
56/1-5), preavvisata con progetto 7 luglio 2006 (doc. AI 36/1-3), ha deciso di
sopprimere il diritto alla mezza rendita con effetto dal primo giorno del
secondo mese che segue la notifica della decisione e tolto l’effetto sospensivo
ad un eventuale ricorso, argomentando:
"
(...)
3 - Alla luce delle nuove e più complete informazioni
raccolte in sede di procedura di audizione, occorre innanzitutto precisare che
in effetti gli accertamenti eseguiti hanno permesso di constatare come lei
abbia in verità annunciato in modo tempestivo la sua ripresa dell'attività
lucrativa alla Cassa __________ (__________), trasmettendo in data 20 dicembre
2004, via Fax, copia del contratto di lavoro firmato dalle parti il 19 novembre
2004.
Da questo profilo pertanto, sulla scorta delle
disposizioni vigenti (Direttive sulle rendite, cifre marginali 10611 e 11003)
non le si può in alcun modo imputare il mancato obbligo di informare e pertanto
il preavvisato ordine di restituzione non può trovare conferma in questa sede.
4 - Per quanto attiene invece all'ulteriore diritto alla
rendita, occorre purtroppo rilevare che gli atti assicurativi acquisiti all'incarto
AI non consentono più tale erogazione di prestazione, venendo a mancare il
presupposto fondamentale legato alle conseguenze di natura economica provocate
dal danno alla salute, ovvero alla diminuzione della capacità di guadagno in
misura di almeno il 40%.
A questo proposito, bisogna rilevare che, oltre
all'attività salariale che nell'anno in corso le consentirà di incamerare fr.
2'520.- lordi mensili per 13 mensilità annue, totale verosimile equivalente a
fr. 32'760.- annui, lei continua regolarmente la sua attività parziale
esplicata a domicilio quale indipendente che le ha fruttato al netto nell'anno
2004 fr. 5'500.- e nell'anno 2005 fr. 4'547.- (vedi notifiche fiscali).
Per determinare il suo grado di invalidità, a questo
punto si impone un confronto fra i succitati redditi effettivamente conseguiti
ed il cosiddetto reddito di persona non invalida, ovvero il reddito che lei avrebbe
probabilmente conseguito oggigiorno, considerato l'insieme delle circostanze,
se non fosse diventata invalida.
Giusta le cifre marginali 3002 e seguenti della
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità, come riferimento può servire
il reddito che conseguirebbe una persona mentalmente, psichicamente, e fisicamente
sana della stessa età, con la stessa formazione, in condizioni di lavoro
equivalenti o simili e in un luogo con caratteristiche identiche (RCC 1989 p.
456, 1986 p. 432).
Fa parte del reddito ipotetico di persona non invalida
anche l'eventuale reddito di un'attività lucrativa accessoria se
presumibilmente svolta regolarmente e per un lungo periodo (RCC 1980 p. 557).
Vanno considerati inoltre i seguenti casi speciali:
- in caso di variazioni molto forti del
reddito ad intervalli relativamente brevi, il reddito d'invalido è determinato
in base al guadagno medio di un periodo sufficientemente lungo (RCC 1985 p.
474).
- Per gli assicurati parzialmente o
totalmente disoccupati si considera reddito ipotetico di una persona non
invalida quello che essi probabilmente conseguirebbero in una situazione
equilibrata del mercato del lavoro se non fosse disoccupata.
- Se un reddito di persona non invalida è
molto basso, occorre verificare se vi era già prima un danno alla salute
invalidante (p.es. se era già stata inoltrata una domanda all'AI; se oltre al
danno alla salute che ha indotto alla domanda vi erano altri disturbi; se in
base al genere del disturbo si può presumere che esso abbia pregiudicato già
prima la capacità di guadagno; RCC 1985, p. 659).
Nel suo caso, valutando l'iter professionale che lei ha
maturato negli anni e sviluppato sino all'insorgenza della malattia,
rispettivamente dopo, non appare assolutamente sostenibile l'ipotesi da lei
formulata e tendente a dimostrare che in assenza del danno alla salute avrebbe
potuto conseguire un salario annuo di oltre 80'000.-, lavorando ad esempio
presso l'attuale datore di lavoro ma a tempo ed orario pieno.
Si tratta di una sua valutazione soggettiva ma non
suffragata dagli elementi necessari a renderla plausibile e pertanto alla
stessa non è possibile dar credito.
Nella fattispecie, a livello assicurativo, è invece
realisticamente più ragionevole affermare che la determinazione del reddito
ipotetico da valida possa essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali,
editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nazionali nelle principali categorie di lavoro ((VSI 2002 p. 68 consid.
3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Nel Canton Ticino, i dati più recenti si riferiscono
all'anno 2004 e, per il personale di sesso femminile, il reddito medio annuo è
stato determinato in fr. 41'807.- annui.
Ora, se paragoniamo questo reddito, seppure non
aggiornato, con quanto lei è in grado attualmente di guadagnare concretamente,
constatiamo chiaramente che non esistono più le condizioni legali per
giustificare ancora un pregiudizio economico tale da garantirle ulteriormente
il diritto alla rendita AI, situandosi il grado di invalidità in una
percentuale del tutto insufficiente ai fini pensionistici.
Ne discende di conseguenza che il diritto alla
prestazione deve essere estinto.
(…)" (doc. AI 56/3-4)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione economica
(redditi da valida e invalida) – ha chiesto l’annullamento della decisione
impugnata e la conferma del diritto ad una mezza rendita.
Delle
argomentazioni sviluppate dall’assicurata si dirà, se necessario, nel merito.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) fino al 1995 dunque
all’età di 44 anni, quando è subentrato il danno alla salute, l’assicurata ha
svolto sostanzialmente attività indipendente. Dieci anni dopo, nel 2004/5,
quando l’impresa ha avuto bisogno di una collaboratrice dipendente con caratteristiche
corrispondenti, essa è stata assunta quale dipendente. Non si può sostenere che
il danno alla salute abbia impedito la realizzazione della carriera di
dipendente a tempo pieno concretamente in corso nel 1995. Non si può quindi ritenere
che senza l’invalidità, per il danno alla salute presente dal 1995, il reddito
da valida sarebbe stato il salario da dipen-dente a tempo pieno indicato dalla
ricorrente in fr. 81'900.--. La decisione impugnata si è dunque basata sulla
situazione reale, con una corretta valutazione del concreto andamento
professionale dell’assicurata. (…)” (IV, pag. 4) – ha chiesto di respingere il
ricorso.
1.5. Con
osservazioni 18 giugno 2007, con argomentazioni di cui si dirà se necessario
nel prosieguo, l’insorgente si è confermata nelle proprie allegazioni.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, in via di
revisione, la corrente prestazione (mezza rendita) con effetto dal primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione 22 marzo 2007 (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
L’assicurata
chiede che il diritto alla mezza rendita venga mantenuto.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
Secondo giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è
applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei
redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
2.6. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
revisione può in particolare giustificarsi se un altro metodo di valutazione
d’invalidità s’impone (DTF 119 V 475 consid. 1b/aa con riferimenti; cfr. pure
STF del 20 maggio 2008 nella causa concernente P.R.S., [9C_293/2007], consid. 2
e STFA del 24 aprile 2006 nella causa H., [I 276/05], pubblicata in Plädoyer
2006/5 pag. 54, consid. 2.2).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 133 V 108
e DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che
si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125
V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht,
1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.7. Nel
caso in esame va evidenziato che rispetto alle precedenti decisioni 12
luglio 2001 (doc. AI 25/1-2, 26/1-2 e 27/1-2) lo stato
di salute dell’assicurata è rimasto invariato.
Il
dr. __________, medico omeopatico presso la clinica __________ di __________,
nel rapporto di decorso 27 aprile 2006 (doc. AI 33/1), ha indicato uno stato di
salute stazionario.
Dal
verbale 2 marzo 2007 risulta che “(…) dal profilo medico, si trova costantemente
in cura presso il Dr. __________, medico omeopatico (ultime consultazioni
avvenute il 23.01.2007 e il 13.02.2007), il quale le aveva prescritto una psicoterapia,
messa in atto settimanalmente dal novembre 2006 presso la psicoterapeuta Sig.a __________,
__________. Un eventuale incremento lavorativo nell’attuale impiego è ritenuto
assolutamente impossibile per ragioni di salute, visto anche che trattasi di
una professione che richiede particolare impegno. (…)” (doc. AI 52/1).
Gli
atti non contengono del resto documentazione attestante un miglioramento o un
peggioramento dello stato di salute.
E’
invece subentrata una modifica della situazione economica. L’interessata, dopo
la concessione della rendita AI, oltre all’attività indipendente di terapeuta,
ha infatti iniziato a svolgere un’attività lucrativa dipendente al 40% dal mese
di gennaio 2005 presso la __________ GmbH (doc. AI 32/6).
Vista
questa nuova situazione – osservato riguardo al reddito da invalido che “(…)
oltre all’attività salariale che nell’anno in corso le consentirà di incamerare
fr. 2'520.-- lordi mensili per 13 mensilità annue, totale verosimile
equivalente a fr. 32'670.-- annui, lei continua regolarmente la sua attività parziale
esplicata a domicilio quale indipendente che le ha fruttato al netto nell’anno
2004 fr. 5'500.-- e nell’anno 2005 fr. 4'547.-- (vedi notifiche fiscali) (…)”
(doc. AI 61/16) e ritenuto un reddito da valido di fr. 41'807.-- [“(…) nel
Canton Ticino, i dati più recenti si riferiscono all’anno 2004 e, per il
personale di sesso femminile, il reddito medio annuo è stato determinato in fr.
41'807.-- annui (…)” (doc. AI 61/17)] – l’Ufficio AI ha concluso che “(…) ora,
se paragoniamo questo questo reddito, seppure non aggiornato, con quanto lei è
in grado attualmente di guadagnare concretamente, constatiamo chiaramente che
non esistono più le condizioni legali per giustificare ancora un pregiudizio
economico tale da garantire ulteriormente il diritto alla rendita AI,
situandosi il grado d’invalidità in una percentuale del tutto insufficiente ai
fini pensionistici. Ne discende di conseguenza che il diritto alla prestazione
deve essere estinto. (…)” (doc. AI 61/17).
Occorre
dunque esaminare se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il
diritto alla mezza rendita avuto riguardo alla modifica del reddito da invalido
vista l’attività dipendente intrapresa nella misura del 40%.
2.8. Ribadito
come per costante giurisprudenza le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (cfr. sopra consid. 2.6; DTF 130 V 349; STFA non pubbl.
28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116,
105 V 30; cfr. sopra consid. ), nella specie si tratta di esaminare se nel caso
concreto le condizioni economiche dell’assicurata abbiano conosciuto un
miglioramento tale da giustificare una revisione ex art. 17 LPGA.
Per
quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato
l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.4 e 2.5 che precedono, va
ricordato che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico – giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.
4a).
Fatti
I dati economici risultano pertanto
determinanti.
Al medico
compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del
tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.
227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
Compito
dell’orientatore professionale è invece quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.
228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento
dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che
l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei
redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione
contestata (cfr. consid. 2.4).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op
cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 p. 347).
Secondo la giurisprudenza del TFA, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa
G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).
Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività,
decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed
eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per
quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si
deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e
del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere
dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il
risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il
reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può
tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità
(RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito
che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will,
l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile
alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit.,
pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il
marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003 nella
causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc.
32.2003.15).
Per
quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui
esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique
VSI 2002 pag. 68 consid. 3b;
DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.
3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.9. Nel
caso in esame, per la determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione
ha utilizzato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito di fr.
41'807.-- – importo questo ritenuto dunque quale reddito che l’assicurata avrebbe
conseguito senza il danno alla salute nel 2004: “(…) nel Canton Ticino, i dati
più recenti si riferiscono all’anno 2004 e, per il personale di sesso
femminile, il reddito medio annuo è stato determinato in fr. 41'807.- annui
(…)” (doc. AI 56/4) – (reddito da valido) con quello risultante dalle attività dipendente
e indipendente esercitate dall’assicurata – “(…) a questo proposito, bisogna rilevare che, oltre all'attività
salariale che nell'anno in corso le consentirà di incamerare fr. 2'520.- lordi
mensili per 13 mensilità annue, totale verosimile equivalente a fr. 32'760.-
annui, lei continua regolarmente la sua attività parziale esplicata a domicilio
quale indipendente che le ha fruttato al netto nell'anno 2004 fr. 5'500.- e
nell'anno 2005 fr. 4'547.- (vedi notifiche fiscali) (…)” (doc. AI 56/3) – (reddito da invalido).
L’amministrazione
ha infatti concluso che: “(…) ora, se paragoniamo
questo reddito (ndr. si riferisce all’importo di fr. 41'807.--), seppure non
aggiornato, con quanto lei è in grado attualmente di guadagnare concretamente,
constatiamo chiaramente che non esistono più le condizioni legali per giustificare
ancora un pregiudizio economico tale da garantirle ulteriormente il diritto
alla rendita AI, situandosi il grado di invalidità in una percentuale del tutto
insufficiente ai fini pensionistici. (…)” (doc. AI 56/4).
L’assicurata
sostiene invece che – ritenuto il suo iter professionale e formativo,
considerato un salario mensile nel 2007 di fr. 2'520.-- per un grado di
occupazione del 40% e visto che senza il danno alla salute lavorerebbe al 100%
– il reddito da valido ammonterebbe a fr. 81'900.-- (salario mensile al 100% di
fr. 6'300.-- moltiplicato per tredici mensilità).
Riguardo
al reddito da invalido ella rileva che per l’anno 2005 il reddito da attività
indipendente sarebbe di fr. 1'787,69 ritenuto che al reddito di fr. 4'547.29 andrebbe
dedotto l’importo di fr. 2'759,60 quale ricavo della vendita dell’automobile.
Come
visto sopra, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurata
senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurata guadagnerebbe,
al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sana.
Nel
caso di specie, è con le decisioni 12 luglio 2001 che
l’amministrazione ha riconosciuto all’interessata, trascorso l’anno di attesa e
ritenuta la tardività della domanda, il diritto ad una rendita intera (grado
d’invalidità 100%) dal 1. novembre 1998 al 30 giugno 1999 ed ad una mezza
rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1. luglio 1999 (doc. AI 25/1-2, 26/1-2 e
27/1-2). L’Ufficio AI aveva infatti concluso che “(…) dagli accertamenti
medico-pluridisciplinari effettuati si rileva che l’assicurata presenta
globalmente un‘incapacità lavorativa del 50% sia nella consueta professione di
terapeuta sia in altre. La malattia di lunga durata si è manifestata durante il
mese di ottobre 1995, causando un’inabilità totale fino al 31 marzo 1999. Dal 1.
aprile 1999 in poi l’abilità lavorativa è stata ripristinata dapprima al 35% e
più tardi al 50%. Conformemente all’art. 29 lett. b LAI il diritto alla rendita
nasce dopo un anno di attesa, ovvero il 1 ottobre 1996. Da questa data e fino
al 30 giugno 1999 il grado d’invalidità corrisponde al 100%, mentre dal 1 luglio
1999 (tre mesi dopo il ripristino parziale della capacità lavorativa) il grado
d’invalidità è fissato al 50%. La richiesta di prestazioni AI è tardiva. Giusta
l’art. 48 cpv. 2 LAI le prestazioni possono essere recuperate al più presto a decorrere
da dodici mesi precedenti l’inoltro della domanda. Il versamento della rendita
decorrerà pertanto dal 1 novembre 1998. (…)” (doc. AI 23/2).
Al
momento della nascita del diritto alla rendita (ottobre 1996, versamento della
rendita dal novembre 1998 per domanda tardiva) l’assicurata esercitava ancora a
tempo parziale la sua attività di terapeuta indipendente.
Dalla
richiesta di prestazioni AI per adulti risulta infatti che l’attività di
terapeuta indipendente era svolta a tempo parziale (doc. AI 2/4, punto 6.3.1).
Alla domanda postale con lettera 19 novembre 1999 (doc. AI 5/1) circa il genere
d’attività svolto l’assicurata aveva poi risposto “(…) lavoro indipendente di terapeuta
(cura della pelle agopressione). Orario indicativo, variabile a dipendenza
delle richieste dei clienti. Lunedì, martedì, giovedì venerdì 8 ore al giorno.
Mercoledì 3 ore al mattino. Il pomeriggio libero per mio figlio. Ogni settimana
circa 35 ore. (…)” (doc. AI 7/2). Anche nella perizia del SAM 26 luglio 2000
(doc. AI 18/1-16), nell’anamnesi si legge che “(…) nel 1984 si reca in vacanza
a __________ con il suo nuovo amico. Rientrata apre con quest’ultimo uno studio
di terapia a __________ e vi lavora fino alla primavera del 1988. In seguito
lavora in casa propria a percentuale ridotta essendo sola con un bimbo.
Frequenta un corso come terapeuta JSD. Nel 1992 riprende a lavorare al 100%
fino al 1994. In seguito, per pochi mesi, lavora pure presso un naturopata,
dopo di che smette per riprendere l’attività in proprio. A partire dall’autunno
1995 non lavora più fino al 19.10.1998. Riprende dapprima in percentuale
ridotta (25%) fino al 21.3.1999 e al 50% dall’1.10.1999. Attualmente lavora al
50% nello studio della sua propria abitazione. (…)” (doc. AI 18/2-3).
La
decisione impugnata, oggetto della presente vertenza, è stata emanata
nell’ambito della revisione intrapresa nel marzo 2006 delle decisioni 12 luglio 2001. Pertanto, il reddito da valido da prendere in
considerazione deve corrispondere a quanto l’assicurata avrebbe potuto
guadagnare senza il danno alla salute come terapeuta indipendente.
Inoltre,
va rilevato che al momento in cui è subentrato il danno alla salute – nel rapporto
medico 15 dicembre 1999 (doc. AI 8/1-2) il dr. __________, posta la diagnosi di
“(…) morbo di Basedow e stati depressivi (…)”da febbraio 1995, ha attestato
un’incapacità lavorativa nella sua professione del 100% dal 11.10.1995 al
19.10.1998, del 75% dal 19.10.1998 al 31.3.1999, del 65% dal 1.4.1999 al
30.9.1999 e del 50% dal 1.10.1999 – l’assicurata lavorava come terapeuta indipendente
dal 1984, momento in cui ella con il suo amico ha aperto uno studio di terapia
a __________ dopo aver seguito un corso per la ditta __________ e esserne
diventata rappresentante (doc. AI 18/2). Stanti tali premesse, è del tutto
verosimile che, se non fossero subentrati i problemi alla salute, l’assicurata avrebbe
con ogni verosimiglianza continuato l’attività intrapresa di terapeuta indipendente.
In
particolare non è possibile concludere differentemente per il solo fatto che
l’assicurata avrebbe tentato di lavorare come dipendente con un naturopata nel
periodo 1994-1995. Al riguardo nell’anamnesi della perizia 26 luglio 2000 del
SAM si legge che “(…) in seguito, per pochi mesi, lavora pure presso un naturopata,
dopo di che smette per riprendere l’attività in proprio. (…)” (doc. AI 18/3).
Del resto non risultano e nemmeno sono stati addotti e documentati altri passi
alla ricerca di un’attività dipendente e, anche dal verbale di audizione 19
luglio 2006 (doc. AI 41/1-2), risulta solo che “(…) nello stesso periodo
(1994-1995) l’assicurata ha lavorato anche come dipendente presso un naturopata
a __________. Il naturopata è stato poi arrestato per problemi di abusi.
L’assicurata ha dovuto interrompere subito il lavoro. (…)” (doc. AI 41/1).
Anche
dallo scritto 2 settembre 2003 non è possibile evincere una regolare attività
dipendente svolta e dall’attestato del datore di lavoro risulta che solo dal 1°
gennaio 2005 è stata assunta quale dipendente al 40% a tempo indeterminato (doc.
AI 29/1 e 34/3-5).
Di
rilievo è poi il fatto che dagli estratti del conto individuale risulta che dal
1986 al 1998 sono stati versati dei contributi solo per un’attività
indipendente (doc. AI 1/4).
Di
conseguenza, per determinare il reddito da valido occorrerà, conformemente alla
giurisprudenza sopra riportata, prendere in considerazione quanto l’assicurata
avrebbe potuto guadagnare, senza il danno alla salute, quale terapeuta indipendente.
Del
resto, nel progetto di decisione 7 luglio 2006 (doc. AI 36/1-3), l’Ufficio AI
aveva considerato quale reddito da valido l’importo di fr. 7'038.-- – “(…)
l’assicurata nel 1994 (anno prima dell’insorgenza del danno alla salute) ha
avuto un reddito di Fr. 7'038.- da attività indipendente. (…)” (doc. AI 36/2) –
e nella decisione impugnata – visto che nelle osservazioni al verbale di audizione 19 luglio 2006
(doc. AI 38/1-3) in merito alla soppressione della rendita è stato rilevato che
“(…) qui il discorso si complica. Effettivamente l’assicurata ha avuto grossi
problemi famigliari (figlio da crescere da sola) ai tempi del danno alla salute
(1995). Oltre al fatto che dopo un mese di matrimonio l’assicurata viveva
separata (1994). Senza dimenticare che l’assicurata ha avuto dei redditi
(alimenti, sussidi, assistenza) nell’anno 1994 e pertanto credo che non si
possa valutare unicamente il reddito da attività indipendente come fatto in
precedenza. Se possiamo ritenere che l’assicurata avrebbe potuto e dovuto
lavorare e guadagnare in misura maggiore senza i problemi avvenuti nel 1994,
ritengo che possiamo tentare di rivalutare il caso prendendo un reddito da sano
differente (vedere 2a pagina verbale d’audizione). Ev. propongo di dare incarto
a OP per la ricerva di un reddito da sano confacente all’assicurata. (…)” (doc.
AI 38/1) – ha invece considerato l’importo di fr. 41'807.-- senza tuttavia
fornire alcuna valida argomentazione sulla mancata applicazione della
giurisprudenza federale relativa al calcolo del reddito da valido nel caso di
un indipendente.
Quanto
alla censura in merito al reddito da invalido e più precisamente riguardo
all’utile da attività indipendente conseguito nell’anno 2005, il TCA rileva che
l’importo di fr. 2'759.60, frutto della vendita dell’automobile (doc. AI 32/5),
non può essere considerato quale reddito dell’attività lucrativa di terapeuta
indipendente. Del resto, nel verbale di audizione 19 luglio 2006 (doc.
AI 41/1-2), si legge che “(…) nell’utile dell’attività indipendente figura
anche la vendita dell’auto per fr. 2'759.60, pertanto il reddito effettivo da
attività indipendente nel 2005 è di fr. 1'787.69. (…)” (doc.
AI 41/1).
In
simili circostanze la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI perché, stabiliti conformemente a quanto sopra esposto i redditi
da valido e da invalido, si pronunci nuovamente sulla revisione d’ufficio
intrapresa nel marzo 2006.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata
DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione 21 marzo 2007 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al consid. 2.9.
Considerandi
2.
Le
spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà inoltre all’assicurata fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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