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Decisione

32.2007.152

Revisione. Rinvio atti all'Ufficio AI perché, stabilito il reddito da valido quale terapeuta indipendente e quello da invalido, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa d'ufficio

29 agosto 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I dati economici risultano pertanto

determinanti.

Al medico

compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del

tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

Compito

dell’orientatore professionale è invece quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento

dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che

l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei

redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione

contestata (cfr. consid. 2.4).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op

cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 p. 347).

Secondo la giurisprudenza del TFA, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa

G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività,

decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed

eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per

quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si

deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e

del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere

dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il

risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il

reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può

tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità

(RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito

che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will,

l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile

alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit.,

pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il

marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003 nella

causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc.

32.2003.15).

Per

quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui

esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique

VSI 2002 pag. 68 consid. 3b;

DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.

3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico

che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF

126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.9. Nel

caso in esame, per la determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione

ha utilizzato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito di fr.

41'807.-- – importo questo ritenuto dunque quale reddito che l’assicurata avrebbe

conseguito senza il danno alla salute nel 2004: “(…) nel Canton Ticino, i dati

più recenti si riferiscono all’anno 2004 e, per il personale di sesso

femminile, il reddito medio annuo è stato determinato in fr. 41'807.- annui

(…)” (doc. AI 56/4) – (reddito da valido) con quello risultante dalle attività dipendente

e indipendente esercitate dall’assicurata – “(…) a questo proposito, bisogna rilevare che, oltre all'attività

salariale che nell'anno in corso le consentirà di incamerare fr. 2'520.- lordi

mensili per 13 mensilità annue, totale verosimile equivalente a fr. 32'760.-

annui, lei continua regolarmente la sua attività parziale esplicata a domicilio

quale indipendente che le ha fruttato al netto nell'anno 2004 fr. 5'500.- e

nell'anno 2005 fr. 4'547.- (vedi notifiche fiscali) (…)” (doc. AI 56/3) – (reddito da invalido).

L’amministrazione

ha infatti concluso che: “(…) ora, se paragoniamo

questo reddito (ndr. si riferisce all’importo di fr. 41'807.--), seppure non

aggiornato, con quanto lei è in grado attualmente di guadagnare concretamente,

constatiamo chiaramente che non esistono più le condizioni legali per giustificare

ancora un pregiudizio economico tale da garantirle ulteriormente il diritto

alla rendita AI, situandosi il grado di invalidità in una percentuale del tutto

insufficiente ai fini pensionistici. (…)” (doc. AI 56/4).

L’assicurata

sostiene invece che – ritenuto il suo iter professionale e formativo,

considerato un salario mensile nel 2007 di fr. 2'520.-- per un grado di

occupazione del 40% e visto che senza il danno alla salute lavorerebbe al 100%

– il reddito da valido ammonterebbe a fr. 81'900.-- (salario mensile al 100% di

fr. 6'300.-- moltiplicato per tredici mensilità).

Riguardo

al reddito da invalido ella rileva che per l’anno 2005 il reddito da attività

indipendente sarebbe di fr. 1'787,69 ritenuto che al reddito di fr. 4'547.29 andrebbe

dedotto l’importo di fr. 2'759,60 quale ricavo della vendita dell’automobile.

Come

visto sopra, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurata

senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il

principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurata guadagnerebbe,

al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sana.

Nel

caso di specie, è con le decisioni 12 luglio 2001 che

l’amministrazione ha riconosciuto all’interessata, trascorso l’anno di attesa e

ritenuta la tardività della domanda, il diritto ad una rendita intera (grado

d’invalidità 100%) dal 1. novembre 1998 al 30 giugno 1999 ed ad una mezza

rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1. luglio 1999 (doc. AI 25/1-2, 26/1-2 e

27/1-2). L’Ufficio AI aveva infatti concluso che “(…) dagli accertamenti

medico-pluridisciplinari effettuati si rileva che l’assicurata presenta

globalmente un‘incapacità lavorativa del 50% sia nella consueta professione di

terapeuta sia in altre. La malattia di lunga durata si è manifestata durante il

mese di ottobre 1995, causando un’inabilità totale fino al 31 marzo 1999. Dal 1.

aprile 1999 in poi l’abilità lavorativa è stata ripristinata dapprima al 35% e

più tardi al 50%. Conformemente all’art. 29 lett. b LAI il diritto alla rendita

nasce dopo un anno di attesa, ovvero il 1 ottobre 1996. Da questa data e fino

al 30 giugno 1999 il grado d’invalidità corrisponde al 100%, mentre dal 1 luglio

1999 (tre mesi dopo il ripristino parziale della capacità lavorativa) il grado

d’invalidità è fissato al 50%. La richiesta di prestazioni AI è tardiva. Giusta

l’art. 48 cpv. 2 LAI le prestazioni possono essere recuperate al più presto a decorrere

da dodici mesi precedenti l’inoltro della domanda. Il versamento della rendita

decorrerà pertanto dal 1 novembre 1998. (…)” (doc. AI 23/2).

Al

momento della nascita del diritto alla rendita (ottobre 1996, versamento della

rendita dal novembre 1998 per domanda tardiva) l’assicurata esercitava ancora a

tempo parziale la sua attività di terapeuta indipendente.

Dalla

richiesta di prestazioni AI per adulti risulta infatti che l’attività di

terapeuta indipendente era svolta a tempo parziale (doc. AI 2/4, punto 6.3.1).

Alla domanda postale con lettera 19 novembre 1999 (doc. AI 5/1) circa il genere

d’attività svolto l’assicurata aveva poi risposto “(…) lavoro indipendente di terapeuta

(cura della pelle agopressione). Orario indicativo, variabile a dipendenza

delle richieste dei clienti. Lunedì, martedì, giovedì venerdì 8 ore al giorno.

Mercoledì 3 ore al mattino. Il pomeriggio libero per mio figlio. Ogni settimana

circa 35 ore. (…)” (doc. AI 7/2). Anche nella perizia del SAM 26 luglio 2000

(doc. AI 18/1-16), nell’anamnesi si legge che “(…) nel 1984 si reca in vacanza

a __________ con il suo nuovo amico. Rientrata apre con quest’ultimo uno studio

di terapia a __________ e vi lavora fino alla primavera del 1988. In seguito

lavora in casa propria a percentuale ridotta essendo sola con un bimbo.

Frequenta un corso come terapeuta JSD. Nel 1992 riprende a lavorare al 100%

fino al 1994. In seguito, per pochi mesi, lavora pure presso un naturopata,

dopo di che smette per riprendere l’attività in proprio. A partire dall’autunno

1995 non lavora più fino al 19.10.1998. Riprende dapprima in percentuale

ridotta (25%) fino al 21.3.1999 e al 50% dall’1.10.1999. Attualmente lavora al

50% nello studio della sua propria abitazione. (…)” (doc. AI 18/2-3).

La

decisione impugnata, oggetto della presente vertenza, è stata emanata

nell’ambito della revisione intrapresa nel marzo 2006 delle decisioni 12 luglio 2001. Pertanto, il reddito da valido da prendere in

considerazione deve corrispondere a quanto l’assicurata avrebbe potuto

guadagnare senza il danno alla salute come terapeuta indipendente.

Inoltre,

va rilevato che al momento in cui è subentrato il danno alla salute – nel rapporto

medico 15 dicembre 1999 (doc. AI 8/1-2) il dr. __________, posta la diagnosi di

“(…) morbo di Basedow e stati depressivi (…)”da febbraio 1995, ha attestato

un’incapacità lavorativa nella sua professione del 100% dal 11.10.1995 al

19.10.1998, del 75% dal 19.10.1998 al 31.3.1999, del 65% dal 1.4.1999 al

30.9.1999 e del 50% dal 1.10.1999 – l’assicurata lavorava come terapeuta indipendente

dal 1984, momento in cui ella con il suo amico ha aperto uno studio di terapia

a __________ dopo aver seguito un corso per la ditta __________ e esserne

diventata rappresentante (doc. AI 18/2). Stanti tali premesse, è del tutto

verosimile che, se non fossero subentrati i problemi alla salute, l’assicurata avrebbe

con ogni verosimiglianza continuato l’attività intrapresa di terapeuta indipendente.

In

particolare non è possibile concludere differentemente per il solo fatto che

l’assicurata avrebbe tentato di lavorare come dipendente con un naturopata nel

periodo 1994-1995. Al riguardo nell’anamnesi della perizia 26 luglio 2000 del

SAM si legge che “(…) in seguito, per pochi mesi, lavora pure presso un naturopata,

dopo di che smette per riprendere l’attività in proprio. (…)” (doc. AI 18/3).

Del resto non risultano e nemmeno sono stati addotti e documentati altri passi

alla ricerca di un’attività dipendente e, anche dal verbale di audizione 19

luglio 2006 (doc. AI 41/1-2), risulta solo che “(…) nello stesso periodo

(1994-1995) l’assicurata ha lavorato anche come dipendente presso un naturopata

a __________. Il naturopata è stato poi arrestato per problemi di abusi.

L’assicurata ha dovuto interrompere subito il lavoro. (…)” (doc. AI 41/1).

Anche

dallo scritto 2 settembre 2003 non è possibile evincere una regolare attività

dipendente svolta e dall’attestato del datore di lavoro risulta che solo dal 1°

gennaio 2005 è stata assunta quale dipendente al 40% a tempo indeterminato (doc.

AI 29/1 e 34/3-5).

Di

rilievo è poi il fatto che dagli estratti del conto individuale risulta che dal

1986 al 1998 sono stati versati dei contributi solo per un’attività

indipendente (doc. AI 1/4).

Di

conseguenza, per determinare il reddito da valido occorrerà, conformemente alla

giurisprudenza sopra riportata, prendere in considerazione quanto l’assicurata

avrebbe potuto guadagnare, senza il danno alla salute, quale terapeuta indipendente.

Del

resto, nel progetto di decisione 7 luglio 2006 (doc. AI 36/1-3), l’Ufficio AI

aveva considerato quale reddito da valido l’importo di fr. 7'038.-- – “(…)

l’assicurata nel 1994 (anno prima dell’insorgenza del danno alla salute) ha

avuto un reddito di Fr. 7'038.- da attività indipendente. (…)” (doc. AI 36/2) –

e nella decisione impugnata – visto che nelle osservazioni al verbale di audizione 19 luglio 2006

(doc. AI 38/1-3) in merito alla soppressione della rendita è stato rilevato che

“(…) qui il discorso si complica. Effettivamente l’assicurata ha avuto grossi

problemi famigliari (figlio da crescere da sola) ai tempi del danno alla salute

(1995). Oltre al fatto che dopo un mese di matrimonio l’assicurata viveva

separata (1994). Senza dimenticare che l’assicurata ha avuto dei redditi

(alimenti, sussidi, assistenza) nell’anno 1994 e pertanto credo che non si

possa valutare unicamente il reddito da attività indipendente come fatto in

precedenza. Se possiamo ritenere che l’assicurata avrebbe potuto e dovuto

lavorare e guadagnare in misura maggiore senza i problemi avvenuti nel 1994,

ritengo che possiamo tentare di rivalutare il caso prendendo un reddito da sano

differente (vedere 2a pagina verbale d’audizione). Ev. propongo di dare incarto

a OP per la ricerva di un reddito da sano confacente all’assicurata. (…)” (doc.

AI 38/1) – ha invece considerato l’importo di fr. 41'807.-- senza tuttavia

fornire alcuna valida argomentazione sulla mancata applicazione della

giurisprudenza federale relativa al calcolo del reddito da valido nel caso di

un indipendente.

Quanto

alla censura in merito al reddito da invalido e più precisamente riguardo

all’utile da attività indipendente conseguito nell’anno 2005, il TCA rileva che

l’importo di fr. 2'759.60, frutto della vendita dell’automobile (doc. AI 32/5),

non può essere considerato quale reddito dell’attività lucrativa di terapeuta

indipendente. Del resto, nel verbale di audizione 19 luglio 2006 (doc.

AI 41/1-2), si legge che “(…) nell’utile dell’attività indipendente figura

anche la vendita dell’auto per fr. 2'759.60, pertanto il reddito effettivo da

attività indipendente nel 2005 è di fr. 1'787.69. (…)” (doc.

AI 41/1).

In

simili circostanze la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI perché, stabiliti conformemente a quanto sopra esposto i redditi

da valido e da invalido, si pronunci nuovamente sulla revisione d’ufficio

intrapresa nel marzo 2006.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione 21 marzo 2007 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al consid. 2.9.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà inoltre all’assicurata fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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