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Decisione

32.2007.155

Attribuzione di 1/4 di rendita dal 10/01 e poi di una rendita intera dal 1/02:valutazione della patologia psichiatrica non sufficientemente chiarita,a fronte di 2 perizie psichiatriche,svolte su incar

17 aprile 2008Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.5. Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 1 vLAI:

"

il diritto alla rendita secondo l'articolo 28

nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40

per cento, oppure

b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al

lavoro per almeno il 40 per cento in media."

Dal 1°

gennaio 2003, l’art. 29 cpv. 1 lett. a fa riferimento, in relazione

all’incapacità permanente di guadagno di cui alla lett. a, all’art. 7 LPGA e,

per quanto concerne l’incapacità al lavoro di cui alla lett. b, all’art. 6

LPGA.

Per

quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, i presupposti per un’incapacità

al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né

un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non

debba – secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva – intervenire in

futuro (art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di

conseguenza allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente

stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare

la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere

permanente è in particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da

provvedimenti di cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25

novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N.,

I 154/05).

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI

nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e

senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in

media.

La lett.

b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati

patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un

peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA

del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

Di regola

il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una

diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a

quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato

non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa

(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità

di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Dall’art.

29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato

patologico labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del

diritto alla rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo,

benché sono applicabili delle condizioni differenti.

Pertanto,

un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non

fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità

lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.

Al

contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è

di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò

seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.

Tutto ciò

vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.

Il tasso

medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente

alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il

grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121

V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid.

4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid.

3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una

perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia

la patologia reumatologica (dr. __________), sia quella psichiatrica (dr. __________),

sia infine quella neurologica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, che nel suo referto del 9 ottobre 2003 ha posto le diagnosi di “sindrome cervicospondilogena

cronica con tendomiosi a catena degli arti superiori, restringimento importante

prevalentemente di origine ossea del canale spinale in C6/C7 e dei neuroforami

C7 ddp, stato da trauma con colpo di frusta cervicale nel 1996; lieve scoliosi

dorsolombare con abbassamento del bacino a destra di 1.5 cm” (doc. 113-19).

Sulla base di tali patologie, lo specialista ha osservato

che, rispetto al 1996, le indagini neuroradiologiche a disposizione hanno

mostrato un peggioramento delle alterazioni degenerative in C6/C7, che si

ripercuote sul canale spinale, concludendo quindi per un oggettivo peggioramento,

rispetto alla precedente perizia del SAM del 29 agosto 1997, della situazione

della colonna cervicale (doc. 113-20). Il dr. __________ ha pertanto ritenuto

l’assicurato inabile al lavoro al 50% in attività leggere e adatte, che

permettano il rispetto delle regole di ergonomia, che evitino i movimenti

ripetitivi con la colonna cervicale o con gli arti superiori, che permettano

idealmente l’alternanza delle posizioni in piedi e seduta o almeno la

possibilità di sgranchirsi per qualche minuto ogni mezz’ora-un’ora. Lo

specialista ha evidenziato che l’attività svolta in precedenza, di controllo

della produzione in una ditta farmaceutica, così come descritta

dall’assicurato, rappresenta un’attività ideale (doc. X pag. 4).

L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr.

__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel suo referto

del 2 ottobre 2003, posta la diagnosi di “evoluzione depressiva in un soggetto

con tratti paranoidi di personalità (ICD10-F60.0)”, ha ritenuto l’interessato

inabile al lavoro al 100% (doc. 140-4).

Il dr. __________ ha spiegato che a partire dal

1995 una serie di eventi stressanti (malattia della moglie, licenziamento dalla

ditta, responsabilità di dover accudire tre figli) hanno messo in crisi

l’equilibrio di personalità dell’assicurato, facendo emergere una serie di

disturbi funzionali tra i quali una sindrome depressiva da esaurimento. In

seguito, il rifiuto della moglie di seguirlo in __________ ha inferto un duro

colpo alla personalità dell’interessato. A mente del dr. __________ l’incidente

della circolazione stradale del maggio del 1996 è giunto in un momento

cruciale, allorquando era già in corso una disgregazione della personalità

dell’interessato, facendogli assumere una condotta paranoide quanto al problema

della sua sopravvivenza materiale (doc. 140-4).

Infine, l’aspetto neurologico è stato vagliato

dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale nel suo rapporto peritale

del 10 ottobre 2003 ha posto la

diagnosi di “sindrome cervico-cefalica e cervico-brachialgie sinistre croniche”

(doc. X/bis pag. 4).

Quanto all’evoluzione dei disturbi, il dr. __________

ha rilevato che, dalla descrizione dei vari esami neurologici effettuati in

passato, il decorso è costante, senza grossi cambiamenti. Il dr. __________ ha

ritenuto l’assicurato inabile al lavoro, da un punto di vista neurologico, al 50%

nella sua precedente attività di operaio chimico presso il settore di ricerca

biologica della ditta __________, descritta dall’assicurato stesso come

attività non particolarmente pesante, che non comportava grossi sforzi o il trasporto

di pesi importanti (doc. X/bis pag. 4). Lo specialista ha ritenuto l’assicurato

abile al 50% anche in altre attività con le stesse caratteristiche (doc.

X/bis pag. 4). Il dr. __________ ha infine ritenuto molto scarsa la prognosi

per un reinserimento lavorativo, dato che il dolore è ormai largamente

cronicizzato e ritenuto che il paziente si ritiene inabile al lavoro in maniera

completa, escludendo categoricamente una componente psichiatrica somatoforme

dei suoi disturbi (doc. X/bis pag. 5).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 21 ottobre 2003, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “evoluzione depressiva in un soggetto con

tratti paranoidi di personalità (ICD10-F60.0); sindrome cervicospondilogena

cronica su tendomiosi a catena degli arti superiori, restringimento importante

prevalentemente di origine ossea del canale spinale in C6-C7 e dei neuroforami

C7 dai due lati, stato dopo trauma con colpo di frusta cervicale il 2 maggio

1996; sindrome cervicocefalica cronica” mentre, quali diagnosi senza influsso

sulla capacità lavorativa, quelle di “lieve scoliosi dorsolombare, con

abbassamento del bacino a destra di circa 1,5 cm; ipertensione arteriosa nota dal

2001 e ben controllata dal trattamento in atto; diabete mellito tipo 2 non

insulino-dipendente, noto dal 2000, ben equilibrato dal trattamento in atto,

senza complicazioni degli organi bersaglio; iniziali segni per broncopatia

cronica su tabagismo (P/Y 40-50)” (doc. 113-12).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente

attività di operaio elettrotecnico e in qualsiasi altra attività, soprattutto a

causa dei suoi problemi di carattere psicopatologico (doc. 113-14+15).

Nelle sue annotazioni del 30 ottobre 2003 il responsabile

del SMR, dr. __________, medico generico (sul diritto per gli assicurati

di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

" Non

riassumo l'iter clinico e assicurativo già contenuto almeno nelle perizie SAM dell'agosto 1997 e settembre 2003.

Si evidenzia unicamente che a seguito della

perizia SAM 1997 l'UAI aveva negato il diritto a rendita del soggetto.

Con la domanda dell'ottobre 2000 si poteva

costatare che il curante di base attestava che sarebbe stato difficile inserire

il soggetto nel mondo del lavoro al 50%. Menzionava la presenza di una nevrosi

da rendita che sarebbe stata difficile da guarire.

La decisione di riconoscere il diritto a mezza

rendita (febbraio 2003) veniva contestata, per cui, in accordo con il med. SMR

si chiedeva una valutazione pluridisciplinare al SAM.

La perizia SAM giunta all'UAI il 24.10.03

descrive uno stato clinico che porta al riconoscimento di un'IL del 50% per le

componenti somatiche e risulta dalla stessa che un peggioramento è intervenuto

dopo la data della prima perizia SAM.

Per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico si

conclude con un'IL del 100% a far stato da periodo imprecisato tra il 1995 e il

1996, per l'impossibilità di datare in modo più puntuale.

Non è facile valutare l'evoluzione dello stato

psichico dal 1997 ad ora e poter determinare l'influsso che la patologia ha

avuto, dal lato medico teorico, sulla CL dell'assicurato.

La difficoltà risiede soprattutto nel fatto che

nella perizia attuale si definisce l'inesigibilità per qualsiasi attività

lavorativa dal periodo 95-96, mentre nella prima perizia dello stesso istituto

l'IL riconosciuta in modo globale (somatico + psichico) era del 25%.

Secondo la nostra esperienza e in presenza di una

perizia alla quale si è dato valore probante, la dimostrazione che vi sia stato

un peggioramento dello stato di salute può essere considerata solo dal momento

della seconda domanda di prestazioni.

Dall'atto peritale attuale si possono proporre i

seguenti quesiti:

1. motivazione dell'IL attuale

Considerandi

2.

evoluzione della stessa e sua

motivazione

3.

elementi di critica medica sulle

valutazioni divergenti

Propongo che il caso sia discusso in ambito UAI -

pluridisciplinare per chiarire le modalità sul procedere." (Doc. 115-1)

Rispondendo alla richiesta di chiarimenti del dr.

__________, con scritto del 20 febbraio 2004 il dr. __________ del SAM ha

rilevato:

"

Ho letto con interesse la sua presa di posizione

del 16.02.2004 riguardo la perizia suindicata, che solleva il problema della

retrodatazione di un giudizio valetudinario globale.

In effetti, questa valutazione in qualità di

periti ci pone sempre difficoltà, in special modo quando mancano descrizioni

mediche precise e così é pure l'opinione dei nostri colleghi attivi in altri

SAM (dr. __________, __________).

Nel caso in questione, tuttavia, abbiamo segnalazioni

mediche riguardanti le allora incipienti problematiche psichiatriche,

psicosomatiche e psicosociali dell'A. già a partire dal 1995 (dr. __________,

dr. __________, dr. __________, dr. __________, __________). L'A. in questione

era valutato totalmente inabile al lavoro.

In occasione della prima perizia SAM del

29.08.1997

il consulente psichiatra dr. __________, pur confermando quanto

descritto dagli altri colleghi psichiatri (pag. 12 della perizia), sottolinea

la probabilità di una reazione tendenziosa alla malattia e valuta pertanto solo

una modica limitazione della capacità lavorativa dal lato puramente

psichiatrico (20%).

Alla luce dell'ulteriore evoluzione

caratterizzata da:

- "sviluppo di una cronicizzazione dei sintomi con tendenza

ad estendersi e complicarsi" (dr. __________, 22.12.1997);

- "situazione complessa che deve di nuovo essere presentata

all'AI" (dr. __________, 11.08.1998);

- "sindrome ansiosodepressiva con disturbi credibili (dr. __________,

22.06

);

- "la situazione dell'A. é peggiorata" (servizio medico

regionale - AI, dr. __________, 12.07.2002),

abbiamo concordato con la valutazione del ns.

consulente psichiatra dr. __________2.10.2003), vale a dire che "l'A. ha

mostrato un buono stato di salute ed un funzionamento psicologico

apparentemente ottimale sino al 1995, anno in cui eventi stressanti in serie

(la malattia della moglie, più volte operata alla schiena, il licenziamento da

parte della ditta, l'accudimento dei tre figli) hanno messo in crisi il suo equilibrio

di personalità, facendo emergere tutta una serie di disturbi funzionali tra i

quali una sindrome depressiva da esaurimento".

Come discusso e descritto nella perizia in

questione (pag. 13, pag. 14, capitolo 8), siamo convinti che il trauma subito

dall'A. il 2.05.1996 sia giunto in un momento cruciale, allorquando già era in

corso una disgregazione della personalità e ciò é testimoniato dai numerosi

certificati d'incapacità lavorativa ottenuti nell'ambito del tentativo di una

presa a carico psichiatrica.

Ciò ha chiaramente favorito la sindrome

disforicoansiosa confermata in occasione della prima perizia SAM, ma

facilitando (alla luce di quanto sappiamo ora) un'evoluzione depressiva e

l'assunzione di una condotta paranoide da parte dell'A., interpretata allora

come "probabile reazione tendenziosa alla malattia".

In considerazione, quindi, della descritta

perniciosa evoluzione nell'ambito psicologico, mentale e sociale (concordiamo

con Lei che il danno alla salute dal lato prettamente somatico possa essere considerato

come stazionario), abbiamo giudicato sostenibile retrodatare le limitazioni

della capacità lavorativa dell'A. all'inizio del 1996.

Pur comprendendo la sua presa di posizione, non

riteniamo vi sia una vera e propria contraddizione tra le conclusioni della

prima e della seconda perizia SAM, in quanto quest'ultima si basa su importanti

elementi evolutivi, che per forza di cose non potevano essere presi in

considerazione nella prima perizia SAM." (Doc. 118-1+2)

A fronte di tali risposte, nelle sue annotazioni

del 15 luglio 2004, il dr. __________, dopo aver riassunto il caso, ha

indicato:

"

(...)

Si deve osservare che la valutazione SAM attuale potrebbe suggerire l'idea

di una "riconsiderazione" della precedente decisione Al (decisione

cresciuta in giudicato e con ricorso TCA stralciato dai ruoli). Per questo

pongo l'accento sulla documentazione medica. Rilevo innanzitutto che la perizia SAM del 1997, completa nella descrizione,

non viene per nulla contraddetta dalla perizia SAM attuale. Ne consegue che non

si può parlare di errore nella valutazione clinica e valetudinaria.

Da allora vi è stata un'evoluzione negativa,

oggettivabile, consistente nell'aumento dei disturbi alla colonna cervicale,

corrispondenti a un aumento dell'importanza delle lesioni degenerative.

Cosa sia successo con l'evoluzione dello stato

psichico non è per nulla chiaro poiché lo psichiatra non fa alcun raffronto tra

lo stato clinico di allora e quello attuale. Non descrive neppure i caratteri

che potrebbero confermare ora la gravità dello stato psichico.

Non ha neppure tenuto conto del fatto che il

soggetto ha rifiutato cure specialistiche e se queste avrebbero potuto avere un

influsso sullo stato di salute ed ev. sulla capacità lavorativa. La valutazione

di IL appare dunque come semplice ammissione che il soggetto non ha mai più

ripreso attività dopo il licenziamento.

Non si pone, dunque, soltanto la questione

giuridica a sapere se vi è una diversa valutazione dell'IL per stato di salute

invariato (questo è molto evidente per quanto riguarda il periodo 1995-97), ma

anche quella medica a sapere se lo stato di salute dal lato psichiatrico è

mutato, e, se del caso, come e quanto.

Le carenze della valutazione psichiatrica mi

fanno proporre un complemento istruttorio nel senso di una perizia

psichiatrica, che sarà poi integrata con le componenti reumatologiche e

neurologiche. Propongo pure che l'incarto sia sottoposto all'attenzione

dell'UFAS." (Doc. 121-3)

Con scritto del 4 agosto 2004 l’UFAS ha

comunicato, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, di

ritenere necessario un complemento istruttorio nella forma di una nuova perizia

psichiatrica, aggiungendo che al momento dell’attribuzione di una mezza rendita

(decisione del 22 giugno 2002 secondo quanto scritto dall’UFAS), non erano

subentrate modifiche dello stato di salute dell’assicurato, se non un

irrilevante peggioramento delle condizioni psichiche, motivo per il quale

l’assegnazione di una mezza rendita non era legittima (doc. 123-1).

L’UAI ha quindi affidato al dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia, l’incarico di eseguire una valutazione

peritale.

Nel suo rapporto peritale del 30 settembre 2004,

il dr. __________ ha evidenziato di non aver rilevato la presenza di alcun

disturbo di tipo psichiatrico che possa avere delle ripercussioni sulla

capacità lavorativa (doc. 130-4). Lo specialista ha così motivato il suo

apprezzamento:

"

(...)

Discussione sull'evoluzione dello stato

psichico dell'assicurato

La prima diagnosi posta da uno psichiatra risale,

per quanto mi risulta dalla documentazione messami a disposizione, al 1995 da

parte del dr. med. __________ che indica, in un suo rapporto all'intenzione

dell'Assicurazione __________, la presenza di una sindrome ansioso depressiva

reattiva. L'inabilità lavorativa è del 100% sino alla fine del 1995. In seguito

il medico ritiene l'A. abile al 100%.

La stessa diagnosi è riportata dal dr. med. __________

nel suo rapporto all'intenzione dell'AI del 17.07.96 ed è messa in relazione

con "una conflittualità importante con la moglie".

Accanto a questa diagnosi il dr. med. __________

pone la diagnosi di Disturbo di personalità con tratti di immaturità ed altri

di tipo aggressivo-passivo. Questa diagnosi verrà confermata nei successivi

rapporti all'AI fino al 1997. Si ritiene in tutti i rapporti del __________ di __________

che l'A. sia inabile al lavoro al 100%.

Il dr. med. __________ nel suo consulto

psichiatrico del 1997 pone la diagnosi di sindrome disforico ansiosa reattiva a

problemi esistenziali con disturbo di personalità di tipo aggressivo-passivo e

probabile reazione tendenziosa alla malattia (neurosi da rendita). Ritiene l'A.

capace al lavoro al 75% a partire dal 1995.

Dal 1997 all'ottobre 2003 l'A. non è più stato seguito né tanto

meno valutato da psichiatri. In alcuni rapporti dei medici somatici si indica

l'opportunità di un sostegno psicologico a cui l'A. non dà seguito perché non

lo ritiene necessario.

In occasione della rivalutazione presso il SAM il

dr. med. __________ visita l'A. in data 2.10.03 e pone la diagnosi di

"Evoluzione depressiva in un soggetto con tratti paranoidi di

personalità". Egli ritiene l'A. inabile al lavoro 100% a causa

dell'affezione psichiatrica.

Le mie osservazioni riguardo l'evoluzione dello

stato psichico dell'A. sono le seguenti:

Ø Non è più presente la

sindrome ansioso-depressiva descritta nel passato (vedi certificato del dr.

med. __________ all'intenzione dell’Ass. __________, consulto del dr. __________

del 1997 e certificati dei medici del __________ di __________ negli anni

'96-'97). Anche il dr. med. D. __________ non cita più questa diagnosi

nell'ottobre 2003.

Ø Mi è difficile sulla

base del colloquio con il paziente confermare la presenza di un Disturbo di

personalità di tipo aggressivo-passivo. La diagnosi viene riportata dal dr.

med. __________ senza ulteriori specificazioni, ed il dr. med. __________ la

riprende pure senza entrare nei dettagli.

Il dr. med. __________ non ne parla nelle

sue conclusioni.

Indipendentemente da

questi miei dubbi sulla correttezza della diagnosi si può ritenere, per

definizione, che l'eventuale Disturbo di personalità aggressivo-passivo sia

insorto fin dall'adolescenza e che, sulla base dei dati a disposizione, non

avrebbe impedito un'attività lavorativa normale fino al 1996.

Ø Per quanto attiene la

diagnosi di Disturbo di personalità con tratti di immaturità posta dal dr. med.

__________, osservo che non è una diagnosi riportata dai manuali diagnostici.

Gli altri colleghi

che hanno avuto modo di valutare l'A. non hanno mai posto questa diagnosi.

Ø Non ho potuto

rilevare la presenza di una evoluzione depressiva, come indicato dal dr. med. __________

nel suo rapporto del 2.10.04. In ogni caso segnalo che il termine utilizzato

non è chiaro dal punto di vista diagnostico perché non specifica se si tratti

di un episodio depressivo unico (ICD 10 - F32) o di una sindrome depressiva

ricorrente (ICD 10 - F33), e nemmeno è indicata la data precisa dell'inizio di

questa "evoluzione".

Il

dr. med. __________ ed il dr. med. __________ non segnalano nei loro rapporti

(fino al 1997) disturbi dell'ordine depressivo.

Ø Non posso confermare

la presenza di un disturbo di personalità di tipo paranoide, come indicato dal

dr. med. __________ nello stesso rapporto. I colleghi che hanno visitato I'A.

tra il 1995 ed il 1997 non hanno segnalato questo Disturbo di personalità.

L'interpretazione da

parte dell'A. dei comportamenti dell'ex datore di lavoro, della ex moglie e

delle Assicurazioni (in particolare la __________) esprimono il suo vissuto soggettivo

di fronte a dei fatti oggettivi (licenziamento, divorzio e rifiuto delle

prestazioni assicurative __________), e non possono essere interpretati come espressione di sintomi

persecutori nell'ambito di un disturbo di personalità di tipo paranoide.

Nella storia dell'A.

non vi sono altri elementi psicopatologici sufficienti per poter giustificare

la diagnosi di disturbo di personalità di tipo paranoide.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO

Nessuna.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI

INTEGRAZIONE

Nessuna.

D. ALTRE INDICAZIONI

Nessuna." (Doc. 130-4+5+6)

Nelle sue annotazioni del 13 ottobre 2004 il dr. __________,

medico SMR, specialista FMH in medicina generale, ha indicato:

"

La perizia psi determina l'assenza di affezioni

psi che alterano la CL.

L'IL era del 25% dal 6.95 sino il 3.01.

Riconosciuto un peggioramento dal 3.01 con relativa mezza rendita.

La perizia SAM del 10.03

determina una completa IL per motivi psi e un’IL del 50% dal lato somatico.

La rivalutazione psi nega ora la presenza del

precedente impedimento. Giustificato confermare la stessa rendita.

La problematica cervicale giustifica una

limitazione nelle attività che richiedono una iperestensione prolungata della

cervicale e delle attività prolungate sopra l'orizzontale." (Doc. 131-1)

Nelle successive annotazioni del 16 novembre 2004, in risposta ad una richiesta di

precisazioni da parte del funzionario incaricato in merito alla capacità

lavorativa residua dell’interessato in attività adeguate (doc. 132-1), il dr. __________

ha rilevato:

"

Assicurato al beneficio di una ½ rendita dal

3.02

Viene posta opposizione a tale valutazione. Per

meglio definire il caso si effettua una valutazione SAM che determina l’A.

completamente inabile per motivi psi e al 50% per motivi organici. La valutazione

psi viene contestata e una nuova valutazione peritale psi annulla la precedente

valutazione determinando una completa CL per il lato psi. Rimane ora valido dal

2001.

l'impedimento del 50%

dovuto all'affezione reumatologica e neurologica nella sua professione che

permette di rispettare le limitazioni indicate come attività adatta.

Tale attività dovrebbe essere leggera, che

permetta il rispetto delle regole ergonomiche, che eviti movimenti ripetitivi

con la colonna cervicale o con gli arti superiori, con la possibilità di

alternare le posture erette/sedute, con possibilità di sgranchirsi per qualche

minuto ogni ½/-1 ora. Tale

attività è esigibile al 50%.

Si può ritenere l’A. abile al 50% nella sua

professione che rispetta i limiti indicati da marzo 01. Spero che sia un po'

più chiaro anche se la valutazione dell'attività adatta descritta esigibile al

50% non sembra compatibile con l'attività svolta. Se è cosi si dovrà indagare

sul mansionario di cosa si intende con operaio addetto ai turni reparto

ecologia (?)." (Doc. 133-1)

In un’annotazione per l’incarto del 19 novembre

2004.

il funzionario incaricato ha indicato che “per quanto concerne

l’abilità lavorativa nella professione svolta, attestata al 50% a livello

medico-teorico, non disponendo di un mansionario dettagliato, la si ritiene

nulla in riferimento alle limitazioni funzionali” (doc. 134-1).

Il caso è quindi stato sottoposto al consulente

IP, al fine di calcolare il grado di invalidità in attività adeguate, esigibili

al 50% (doc. 156-1).

Nel suo rapporto finale del 28 marzo 2007 il

consulente IP ha ritenuto l’assicurato non più reintegrabile sul mercato

equilibrato del lavoro, osservando:

"

(...)

Attività esigibili

Nella configurazione di attività che potrebbero

ritenersi esigibili bisogna tener conto del tipo di danno alla salute e

conseguenti limiti funzionali nonché del profilo socio­professionale

dell'assicurato. Nel caso specifico si tratta di un uomo di 61 anni che,

nonostante abbia svolto degli studi medio-superiori, ha prevalentemente svolto

attività poco qualificate nel settore industriale. A livello medico-teorico

viene ora indicato che il signor RI 1, nonostante il danno alla salute,

potrebbe ancora svolgere lavori leggeri e che non impegnano gli arti superiori

nella misura del 50%.

Nel caso in questione per quanto riguarda la

definizione di eventuali attività esigibili faccio riferimento alla sentenza

del TFA del 17 gennaio 2006. In

tale sentenza viene indicato che "...tutte le circostanze d'ordine

sociale e personale dell'assicurato di per sé non sono determinanti per la

valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la

fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA

14.

febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p.64)".

Tuttavia, per quanto riguarda gli assicurati

prossimi all'età del pensionamento viene fatta rilevare un'eccezione: "...la

più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si

tratta di valutare l'invalidità di un assicurato prossimo all'età del

pensionamento, occorre procedere ad un'analisi globale della situazione e

domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un

impiego sul mercato equilibrato del lavoro". Più concretamente viene

definito quanto segue: "indipendentemente dall'esame della condizione

relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre quindi stabilire

se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad

assumere l'assicurato, tenendo conto delle attività da esso ancora esigibili a

causa delle sue affezioni, dell'eventuale adattamento del posto di lavoro,

della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue

capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali

da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del

rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003

nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02)".

Sulla base di queste indicazioni si può

ipotizzare che il signor RI 1 incontrerebbe grosse difficoltà ad intraprendere

una nuova attività professionale e pertanto ad inserirsi nel mercato del

lavoro. Un cambiamento di professione necessiterebbe infatti di una grande

flessibilità ed adattabilità, fattori questi che sono difficilmente

riscontrabili nel caso del signor RI 1. Infatti egli è affetto da varie

patologie con conseguenti ed importanti limiti funzionali, situazione questa

che potrebbe influenzare negativamente un effettivo reinserimento nel mercato

del lavoro. Inoltre, l'età avanzata (61 anni) e la lunga inattività lavorativa

non permettono all'A. di adattarsi ad una nuova realtà lavorativa e di

acquisire nuovi "savoir faire" in tempi ragionevoli.

Pur riconoscendo che a livello medico - teorico

viene indicata una capacità lavorativa residua del 50% in un'attività

rispettosa dei limiti funzionali, è improbabile che la situazione del signor RI

1.

possa garantirgli un inserimento lavorativo adeguato e che permetta di

conseguire un salario rilevante dal punto di vista lucrativo/economico.

Calcolo CGR

Considerando che non sono state individuate delle

attività lavorative che rispettino i combinati criteri di esigibilità (medico,

professionale e sociale) non si ritiene necessario procedere ad un calcolo

della capacità di guadagno residua poiché non sarebbe possibile determinare il

salario da invalido.

Proposte

In quanto il signor RI 1 non risulta

reintegrabile nel mercato del lavoro può essergli attribuito un grado

d'invalidità del 100%.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore

informazione."

(Doc. 158-2+3)

2.8

In corso di

causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli il rapporto

peritale del dr. __________, con invito ad apprezzare se tale referto è atto a

modificare le sue conclusioni peritali (XI).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 12 marzo 2008:

"

Ho preso visione del rapporto peritale da me

redatto in data 02.10.2003 e delle osservazioni riportate dal collega

psichiatra Dr. __________ nel suo referto peritale del 30.09.2004. Per quanto

attiene alle osservazioni fornite dal Dr. __________ rispondo qui di seguito.

1- Nel

mio rapporto peritale non è citata la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva

ma ho descritto una evoluzione depressiva in soggetto con tratti paranoidi di

personalità. Prendo atto del fatto che successivamente alla mia valutazione

peritale il collega __________ ha constatato l'assenza della sindrome

ansioso-depressiva descritta nel passato.

2- Nel

mio rapporto peritale non ho evidenziato la presenza di un disturbo di

personalità di tipo passivo-aggressivo bensì di un disturbo della personalità

di tipo paranoide.

3- Nel

mio rapporto peritale non ho evidenziato la presenza del disturbo di

personalità con tratti di immaturità descritto dal collega psichiatra __________.

4- Nel

mio rapporto peritale ho segnalato la presenza di una evoluzione depressiva

nell'ambito di un soggetto con tratti paranoidi di personalità. La nozione

"evoluzione depressiva" pur non essendo codificata sui manuali

diagnostici di riferimento sta nella fattispecie ad indicare uno stato di

sofferenza psicologica del soggetto che insieme agli altri disturbi funzionali

evidenziati rappresentano l'equivalente sintomatologico della messa in crisi dell'equilibrio

di personalità nel suo stato normale. L'evoluzione depressiva rappresenta

quindi uno dei sintomi della disgregazione della personalità venutasi a creare

a seguito degli eventi stressanti in serie subiti dal Sig. RI 1. Per quel che

riguarda la precisazione temporale ritengo che l'alterazione del funzionamento

psicologico vada fatta risalire a partire dal '95 in avanti.

5- Sulla

base degli elementi a mia disposizione confermo integralmente l'inquadramento

diagnostico citato nel referto peritale del 02.10.2003." (Doc. XII)

2.9

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,

sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V

160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y

a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10

Nell’evenienza

concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale non

può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica

psichica non è stata sufficientemente chiarita.

Da una

parte, nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un

accurato esame sia reumatologico che neurologico, grazie ai consulti

specialistici del dr. __________ e del dr. __________, dai quali è emerso che egli

presenta, in tali ambiti, delle patologie invalidanti con influsso sulla

capacità lavorativa, che lo rendono, sia dal punto di vista neurologico, che da

quello reumatologico, abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività (cfr.

doc. X e X/bis).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del

resto state smentite da certificati medico-spe-cialistici attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire ulteriormente sulla

capacità lavorativa residua dell’interessato.

D’altra

parte, l’aspetto psichiatrico è stato vagliato dapprima nel contesto della

perizia del SAM, tramite il consulto specialistico del dr. __________ -

ritenuto carente dal dr. __________ del SMR (dato che lo specialista non si

esprimeva sull’evoluzione dello stato di salute rispetto al precedente consulto

peritale del dr. __________ del 26 agosto 1997) - e, successivamente, tramite il

consulto specialistico del dr. __________, eseguito su incarico dell’UAI - che

ha completamente disatteso le precedenti conclusioni del dr. __________.

Nell’incarto

figurano infatti, da un canto, l’apprezzamento peritale del dr. __________, che

ritiene l’assicurato totalmente inabile al lavoro e, d'altro canto, la valutazione

peritale del dr. __________ - fatta propria dal medico del SMR, dr. __________ -

che giudica l’assicurato pienamente abile al lavoro, non presentando, da un

punto di vista psichico, alcun tipo di disturbo invalidante.

Nel

suo consulto del 2 ottobre 2003, il dr. __________ ha posto la diagnosi di

“evoluzione depressiva in un soggetto con tratti paranoidi di personalità

(ICD10-F60.0)”, considerando l’assicurato, a causa di tale patologia,

totalmente inabile al lavoro (doc. 140-4).

Il dr. __________ ha spiegato che l’incidente della circolazione

stradale del 1996 è giunto in un momento cruciale, allorquando era già in corso

una disgregazione della personalità dell’assicurato, dando modo allo stesso di

indirizzare la sua rabbia nei confronti dell’assicuratore infortuni e

facendogli assumere una condotta paranoide (doc. 140-4).

Di parere opposto il dr. __________, che nel suo consulto del 30

settembre 2004, non ha riscontrato la presenza di alcun tipo di disturbo psichiatrico

invalidante, ritenendo quindi l’assicurato totalmente abile al lavoro (doc.

130-4). Il dr. __________ ha in particolare escluso l’esistenza sia di una

evoluzione depressiva, sia di un disturbo di personalità paranoide (doc.

130/5-6), patologie per contro entrambe evidenziate dal dr. __________ nel suo

consulto peritale del 2 ottobre 2003.

Rispondendo ad

un’esplicita richiesta in tal senso da parte del TCA, il dr. __________, al

quale è stata sottoposta la valutazione del dr. __________ per una presa di

posizione e per indicare se tale apprezzamento è atto a

modificare le sue conclusioni peritali (XI), con scritto dell’8 marzo 2008 ha confermato il suo apprezzamento peritale del 2 ottobre 2003 (doc. XII). Il dr. __________ ha

rilevato che l’evoluzione depressiva indicata nel suo referto peritale – non

condivisa dal dr. __________ – stava ad indicare “uno stato di sofferenza

psicologica dell’interessato, che unito agli altri disturbi funzionali

evidenziati, rappresentavano l’equivalente sintomatologico della messa in crisi

dell’equilibrio di personalità nel suo stato normale”. L’evoluzione

depressiva costituiva quindi uno dei sintomi della disgregazione della

personalità, venutasi a creare a seguito degli eventi stressanti subiti in

serie, uno dopo l’altro, dall’assicurato. Il dr. __________ ha fatto risalire

l’inizio dell’alterazione del funzionamento psicologico dell’interessato al

1995.

(cfr. doc. XII).

Tutto ben considerato,

vista la divergenza, insanabile, di opinione tra il dr. __________ e il dr. __________

entrambi specialisti in psichiatria e psicoterapia, che hanno avuto modo di

valutare, in sede peritale, l’interessato, questo Tribunale ritiene che il presente caso non

possa essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia del dr. __________.

Vista la discrepanza di posizioni dei due medici specialisti,

periti dell’UAI, il TCA ritiene necessario procedere ad un approfondimento

peritale di natura psichiatrica, al fine di determinare con precisione le

patologie che affliggono l’assicurato e il loro influsso sulla sua capacità

lavorativa.

È vero che i medici del SMR, e meglio il dr. __________

e il dr. __________, hanno ritenuto l’uno (dr. __________), la valutazione

peritale del dr. __________ carente e quindi bisognosa di un complemento

istruttorio (doc. 121-3) e, l’altro (dr. __________), il referto peritale del

dr. __________ probante, ritenendo dunque l’assicurato pienamente abile al

lavoro dal profilo psichiatrico (cfr. doc. 131-1 e 133-1).

Nelle sue annotazioni del 15 luglio 2004 il dr. __________,

medico generico, ha affermato infatti che “le carenze nella valutazione

psichiatrica mi fanno proporre un complemento istruttorio nel senso di una

perizia psichiatrica, che sarà poi integrata con le componenti reumatologiche e

neurologiche” (doc. 121-3).

Il dr. __________, spec. FMH in medicina generale,

dal canto suo, nelle annotazioni del 13 ottobre 2004, ha osservato che “la perizia psichiatrica determina

l’assenza di affezioni psichiatriche che alterano la capacità lavorativa. (…) La perizia SAM dell’ottobre 2003 determina una completa inabilità lavorativa per

motivi psichiatrici e un’incapacità lavorativa del 50% dal lato somatico. La

rivalutazione psichiatrica nega ora la presenza del precedente impedimento. Giustificato

confermare la stessa rendita” (doc. 131-1). Ancora, nelle

sue annotazioni del 16 novembre 2004, il dr. __________ ha indicato che “per

meglio definire il caso si effettua una valutazione SAM che determina

l’assicurato completamente inabile per motivi psichiatrici e al 50% per motivi

organici. La valutazione psichiatrica viene contestata e una nuova valutazione

peritale psichiatrica annulla la precedente valutazione determinando una completa

capacità lavorativa per il lato psichiatrico. Rimane ora valido dal 2001

l’impedimento del 50% dovuto all’affezione reumatologica e neurologica nella

sua professione, che permette di rispettare le limitazioni indicate come

attività adatta” (doc. 133-1).

Al riguardo, il TCA rileva tuttavia che non

essendo specialista in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento del valore

maggiormente probante della perizia del dr. __________, a fronte della

precedente valutazione peritale del dr. __________, non era di competenza del

dr. __________ (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I

142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza insormontabile

esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________ e del dr. __________,

non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con

sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto

di vista psichiatrico, era tale da giustificare una capacità lavorativa del 100%.

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro

peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l’aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.11

Il rinvio

degli atti all'UAI si giustifica pure per un altro motivo.

Il TCA

rileva infatti che nella decisione impugnata l’UAI ha ritenuto l’assicurato,

che da un punto di vista medico è stato considerato inabile al lavoro al 50%

sia nella precedente attività, sia in attività adeguate, non più reintegrabile

sul mercato generale del lavoro e quindi inabile al lavoro al 100%.

Tale decisione si fonda, da un canto, sulle

annotazioni per l’incarto del 19 novembre 2004 del funzionario incaricato, il

quale ha osservato che “per quanto concerne l’abilità lavorativa nella

professione svolta, attestata al 50% a livello medico teorico, non disponendo

di un mansionario dettagliato, la si ritiene nulla in riferimento alle

limitazioni funzionali” (doc. 134-1).

D’altro canto essa si basa sul rapporto del 28

marzo 2007 del consulente IP, il quale ha indicato che l’assicurato, di 61 anni

e che ha prevalentemente svolto delle attività poco qualificate nel settore

industriale, nonostante abbia effettuato degli studi medio-superiori, “si

può ipotizzare che incontrerebbe grosse difficoltà ad intraprendere una nuova

attività professionale e pertanto ad inserirsi nel mercato del lavoro. Un

cambiamento di professione necessiterebbe infatti di una grande flessibilità ed

adattabilità, fattori questi che sono difficilmente riscontrabili nel caso del

signor RI 1. Infatti egli è affetto da varie patologie con conseguenti ed

importanti limiti funzionali, situazione questa che potrebbe influenzare

negativamente un effettivo reinserimento nel mercato del lavoro. Inoltre, l’età

avanzata (61 anni) e la lunga inattività lavorativa non permettono

all’assicurato di adattarsi ad una nuova realtà lavorativa e di acquisire nuovi

“savoir faire” in tempi ragionevoli. Pur riconoscendo che a livello

medico-teorico viene indicata una capacità lavorativa residua del 50% in

un’attività rispettosa dei limiti funzionali, è improbabile che la situazione

del signor RI 1 possa garantirgli un reinserimento lavorativo adeguato e che

permetta di conseguire un salario rilevante dal punto di vista

lucrativo-economico” (doc. 158-2, riportato per esteso al consid. 2.7.).

Al riguardo, questo Tribunale rileva innanzitutto

che non spettava al funzionario dell’UAI stabilire che l’assicurato, ritenuto da

un punto di vista medico abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività,

in realtà fosse da considerare totalmente inabile al lavoro nella sua attività

di operaio addetto ai turni presso una ditta biochimica a causa della mancanza

di un mansionario dettagliato (doc. 134-1, sottolineatura della

redattrice).

Tale giustificazione non è sufficiente e, così

formulata, non può essere ritenuta accettabile.

Va peraltro rilevato che, nel suo referto

peritale reumatologico del 9 ottobre 2003, il dr. __________ ha evidenziato che

l’attività svolta in precedenza, di controllo della produzione in una ditta

farmaceutica, così come descritta dall’assicurato, rappresenta un’attività

ideale (doc. X pag. 4). Anche il dr. __________, nel suo referto peritale

neurologico del 10 ottobre 2003, ha rilevato che la precedente attività di operaio chimico presso il

settore di ricerca biologica della ditta __________ è stata descritta

dall’assicurato stesso come attività non particolarmente pesante, che non

comportava grossi sforzi o il trasporto di pesi importanti (doc. X/bis pag. 4).

Spetterà quindi all’UAI, cui gli atti sono

rinviati per un complemento istruttorio, verificare se l’assicurato, da un

punto di vista medico, è ancora abile o meno nella sua precedente attività e in

che misura. Qualora fosse accertata l’esistenza di una capacità lavorativa

residua nella sua precedente attività, l’UAI dovrà pure determinare se in tale

attività l’assicurato è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità

lavorativa.

2.12

Con il complemento al ricorso del 1° giugno 2007 l’assicurato ha

chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (III).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione del 29 marzo 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.10. e 2.11..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria

e gratuito patrocinio del 1° giugno 2007.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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