32.2007.155
Attribuzione di 1/4 di rendita dal 10/01 e poi di una rendita intera dal 1/02:valutazione della patologia psichiatrica non sufficientemente chiarita,a fronte di 2 perizie psichiatriche,svolte su incar
17 aprile 2008Italiano55 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.155
Data decisione, Autorità:
17.04.2008, TCA
Titolo:
Attribuzione di 1/4 di rendita dal 10/01 e poi di una rendita intera dal 1/02:valutazione della patologia psichiatrica non sufficientemente chiarita,a fronte di 2 perizie psichiatriche,svolte su incarico dell'UAI,che giungono a conclusioni opposte.Necessità di ulteriori accertamenti
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 29 cpv. 1 let. a LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.155
cr/DC/sc
Lugano
17 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel __________, da ultimo attivo in qualità di operaio addetto ai turni
presso una ditta biochimica, ha presentato una prima domanda di prestazioni AI
per adulti in data 21 maggio 1996 (doc. 2/1-6).
Esperiti gli accertamenti del caso, in
particolare una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento
Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione del 31 marzo 1998
l’Ufficio AI ha respinto tale richiesta, dato che l’assicurato è stato
considerato ancora abile al lavoro al 75% nella sua precedente attività (doc.
42). Tale decisione è cresciuta in giudicato.
1.2. In data 31
ottobre 2000 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per
adulti, facendo valere un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. 56/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 13 febbraio
2003 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita
di invalidità (grado del 50%) dal 1° marzo 2002 (doc. 96 e 93). A seguito
dell’opposizione dell’interessato, l’UAI, con decisione su opposizione del 9
aprile 2003, ha parzialmente
accolto l’opposizione, ritenendo necessario procedere ad un complemento
istruttorio (doc. 110).
1.3. Dopo avere
effettuato gli accertamenti del caso, tra i quali una seconda perizia
pluridisciplinare affidata al SAM e una successiva valutazione psichiatrica da
parte dell’__________, con decisione del 14 febbraio 2005 l’UAI ha quindi
riconosciuto all’assicurato, in base al calcolo della media retrospettiva, il
diritto ad un quarto di rendita dal 1° agosto 2001, per un grado del 42% (dopo
un anno di carenza con inabilità media almeno del 40% ex art. 29 LAI) e ad una
mezza rendita a partire dal 1° novembre 2001, per un grado di invalidità del
58% (in base all’art. 88 OAI) (doc. 142 e 136).
1.4. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 – con
la quale ha chiesto l’attribuzione di una rendita intera per un grado di
invalidità del 100% con effetto dalla fine del 1995, in base a quanto attestato dal dr. __________
nel suo referto peritale del 2 ottobre 2003 (cfr. doc. 147) -
l’amministrazione, dopo aver sottoposto l’incarto al Servizio integrazione, che
ha ritenuto l’assicurato non reintegrabile sul mercato del lavoro, con
decisione su opposizione del 29 marzo 2007, accogliendo parzialmente
l’opposizione, ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità
(grado del 42%) dal 1° ottobre 2001, successivamente aumentato ad una rendita
intera di invalidità (grado del 100%) dal 1° gennaio 2002, ossia tre mesi dopo
il peggioramento dello stato di salute ex art. 88a OAI (doc. A).
1.5. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dallo studio legale RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità
a partire dalla presentazione della prima domanda di prestazioni nel 1996 (III).
Egli ha
inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (III).
Sostanzialmente
il ricorrente ha contestato il fatto che l’UAI si sia distanziato dalle
conclusioni peritali cui è giunto il SAM in data 21 ottobre 2003 - allorquando
ha considerato l’interessato inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività a
partire dal mese di gennaio 1996 - dando maggior credito alla perizia del dr. __________.
A mente del ricorrente l’UAI, a fronte di conclusioni diverse, avrebbe dovuto
sottoporre le conclusioni del dr. __________ ai medici del SAM o, in
alternativa, richiedere un terzo parere.
L’assicurato
ha poi aggiunto di dover essere ritenuto inabile al lavoro al 100% fin dal
momento di presentazione della prima domanda (21 maggio 1996), dato che allora
egli era affetto dagli stessi disturbi che lo affliggono ancora attualmente e
che egli andava considerato già allora non reintegrabile sul mercato del lavoro,
così come riconosciuto dal consulente IP nel suo rapporto del 28 marzo 2007,
con conseguente diritto ad una rendita intera (III).
1.6. L’UAI, in
risposta, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già
trattate in sede di opposizione, ha proposto di confermare la decisione
impugnata e conseguentemente di respingere l’impugnativa. L’amministrazione ha
comunque evidenziato che durante l’istruttoria esperita a seguito della prima
richiesta di prestazioni, l’aspetto medico era stato valutato tramite una
perizia pluridisciplinare affidata al SAM, dalla quale emergeva che
l’interessato era totalmente abile al lavoro fino al 6 giugno 1995 e abile al
lavoro al 75% nella sua precedente attività a far tempo dal 7 giugno 1995.
Sulla base di tale esame medico, con decisione del 31 marzo 1998, cresciuta in
giudicato, l’UAI aveva quindi ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 75%
nella sua professione di operaio turnista, negandogli il diritto a prestazioni
(VI).
1.7. In data 24
agosto 2007 lo studio legale RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (IX +
1-6).
1.8. In corso di
causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli la
valutazione peritale del 30 settembre 2004 del dr. __________ per una presa di
posizione, indicando in particolare se tale apprezzamento è atto a modificare
le sue conclusioni peritali (XI).
La sua
risposta è datata 8 marzo 2008 (doc. XII).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni al riguardo il 25 marzo 2008 (XV), mentre
l’assicurato, da parte sua, con scritto del 20 marzo 2008 (XIV).
Tali
osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XVI, XVII), per
conoscenza.
in
diritto
2.1. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU
2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'UAI ha correttamente oppure no determinato il grado
d'invalidità dell'assicurato (cfr. consid. 1.4.).
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità
al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita
ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima
base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei
redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.5. Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 1 vLAI:
"
il diritto alla rendita secondo l'articolo 28
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40
per cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Dal 1°
gennaio 2003, l’art. 29 cpv. 1 lett. a fa riferimento, in relazione
all’incapacità permanente di guadagno di cui alla lett. a, all’art. 7 LPGA e,
per quanto concerne l’incapacità al lavoro di cui alla lett. b, all’art. 6
LPGA.
Per
quanto attiene all’art. 29 cpv. 1 lett. a LAI, i presupposti per un’incapacità
al guadagno permanente si ritengono adempiuti allorché si può presumere che né
un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non
debba – secondo un’analisi prognostica e non retrospettiva – intervenire in
futuro (art. 29 OAI). La lett. a dell’art. 29 cpv. 1 LAI si applica di
conseguenza allorché il danno alla salute dell’assicurato si è largamente
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare
la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente. Il carattere
permanente è in particolare dato se non sono da attendersi miglioramenti né da
provvedimenti di cura né da provvedimenti d’integrazione (cfr. STFA del 25
novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio 2005 nella causa N.,
I 154/05).
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media.
La lett.
b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati
patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un
peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA
del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).
Di regola
il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Dall’art.
29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato
patologico labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del
diritto alla rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo,
benché sono applicabili delle condizioni differenti.
Pertanto,
un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non
fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità
lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.
Al
contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è
di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò
seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.
Tutto ciò
vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.
Il tasso
medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente
alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il
grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121
V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid.
4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid.
3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia
la patologia reumatologica (dr. __________), sia quella psichiatrica (dr. __________),
sia infine quella neurologica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, che nel suo referto del 9 ottobre 2003 ha posto le diagnosi di “sindrome cervicospondilogena
cronica con tendomiosi a catena degli arti superiori, restringimento importante
prevalentemente di origine ossea del canale spinale in C6/C7 e dei neuroforami
C7 ddp, stato da trauma con colpo di frusta cervicale nel 1996; lieve scoliosi
dorsolombare con abbassamento del bacino a destra di 1.5 cm” (doc. 113-19).
Sulla base di tali patologie, lo specialista ha osservato
che, rispetto al 1996, le indagini neuroradiologiche a disposizione hanno
mostrato un peggioramento delle alterazioni degenerative in C6/C7, che si
ripercuote sul canale spinale, concludendo quindi per un oggettivo peggioramento,
rispetto alla precedente perizia del SAM del 29 agosto 1997, della situazione
della colonna cervicale (doc. 113-20). Il dr. __________ ha pertanto ritenuto
l’assicurato inabile al lavoro al 50% in attività leggere e adatte, che
permettano il rispetto delle regole di ergonomia, che evitino i movimenti
ripetitivi con la colonna cervicale o con gli arti superiori, che permettano
idealmente l’alternanza delle posizioni in piedi e seduta o almeno la
possibilità di sgranchirsi per qualche minuto ogni mezz’ora-un’ora. Lo
specialista ha evidenziato che l’attività svolta in precedenza, di controllo
della produzione in una ditta farmaceutica, così come descritta
dall’assicurato, rappresenta un’attività ideale (doc. X pag. 4).
L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr.
__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel suo referto
del 2 ottobre 2003, posta la diagnosi di “evoluzione depressiva in un soggetto
con tratti paranoidi di personalità (ICD10-F60.0)”, ha ritenuto l’interessato
inabile al lavoro al 100% (doc. 140-4).
Il dr. __________ ha spiegato che a partire dal
1995 una serie di eventi stressanti (malattia della moglie, licenziamento dalla
ditta, responsabilità di dover accudire tre figli) hanno messo in crisi
l’equilibrio di personalità dell’assicurato, facendo emergere una serie di
disturbi funzionali tra i quali una sindrome depressiva da esaurimento. In
seguito, il rifiuto della moglie di seguirlo in __________ ha inferto un duro
colpo alla personalità dell’interessato. A mente del dr. __________ l’incidente
della circolazione stradale del maggio del 1996 è giunto in un momento
cruciale, allorquando era già in corso una disgregazione della personalità
dell’interessato, facendogli assumere una condotta paranoide quanto al problema
della sua sopravvivenza materiale (doc. 140-4).
Infine, l’aspetto neurologico è stato vagliato
dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale nel suo rapporto peritale
del 10 ottobre 2003 ha posto la
diagnosi di “sindrome cervico-cefalica e cervico-brachialgie sinistre croniche”
(doc. X/bis pag. 4).
Quanto all’evoluzione dei disturbi, il dr. __________
ha rilevato che, dalla descrizione dei vari esami neurologici effettuati in
passato, il decorso è costante, senza grossi cambiamenti. Il dr. __________ ha
ritenuto l’assicurato inabile al lavoro, da un punto di vista neurologico, al 50%
nella sua precedente attività di operaio chimico presso il settore di ricerca
biologica della ditta __________, descritta dall’assicurato stesso come
attività non particolarmente pesante, che non comportava grossi sforzi o il trasporto
di pesi importanti (doc. X/bis pag. 4). Lo specialista ha ritenuto l’assicurato
abile al 50% anche in altre attività con le stesse caratteristiche (doc.
X/bis pag. 4). Il dr. __________ ha infine ritenuto molto scarsa la prognosi
per un reinserimento lavorativo, dato che il dolore è ormai largamente
cronicizzato e ritenuto che il paziente si ritiene inabile al lavoro in maniera
completa, escludendo categoricamente una componente psichiatrica somatoforme
dei suoi disturbi (doc. X/bis pag. 5).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 21 ottobre 2003, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “evoluzione depressiva in un soggetto con
tratti paranoidi di personalità (ICD10-F60.0); sindrome cervicospondilogena
cronica su tendomiosi a catena degli arti superiori, restringimento importante
prevalentemente di origine ossea del canale spinale in C6-C7 e dei neuroforami
C7 dai due lati, stato dopo trauma con colpo di frusta cervicale il 2 maggio
1996; sindrome cervicocefalica cronica” mentre, quali diagnosi senza influsso
sulla capacità lavorativa, quelle di “lieve scoliosi dorsolombare, con
abbassamento del bacino a destra di circa 1,5 cm; ipertensione arteriosa nota dal
2001 e ben controllata dal trattamento in atto; diabete mellito tipo 2 non
insulino-dipendente, noto dal 2000, ben equilibrato dal trattamento in atto,
senza complicazioni degli organi bersaglio; iniziali segni per broncopatia
cronica su tabagismo (P/Y 40-50)” (doc. 113-12).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente
attività di operaio elettrotecnico e in qualsiasi altra attività, soprattutto a
causa dei suoi problemi di carattere psicopatologico (doc. 113-14+15).
Nelle sue annotazioni del 30 ottobre 2003 il responsabile
del SMR, dr. __________, medico generico (sul diritto per gli assicurati
di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" Non
riassumo l'iter clinico e assicurativo già contenuto almeno nelle perizie SAM dell'agosto 1997 e settembre 2003.
Si evidenzia unicamente che a seguito della
perizia SAM 1997 l'UAI aveva negato il diritto a rendita del soggetto.
Con la domanda dell'ottobre 2000 si poteva
costatare che il curante di base attestava che sarebbe stato difficile inserire
il soggetto nel mondo del lavoro al 50%. Menzionava la presenza di una nevrosi
da rendita che sarebbe stata difficile da guarire.
La decisione di riconoscere il diritto a mezza
rendita (febbraio 2003) veniva contestata, per cui, in accordo con il med. SMR
si chiedeva una valutazione pluridisciplinare al SAM.
La perizia SAM giunta all'UAI il 24.10.03
descrive uno stato clinico che porta al riconoscimento di un'IL del 50% per le
componenti somatiche e risulta dalla stessa che un peggioramento è intervenuto
dopo la data della prima perizia SAM.
Per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico si
conclude con un'IL del 100% a far stato da periodo imprecisato tra il 1995 e il
1996, per l'impossibilità di datare in modo più puntuale.
Non è facile valutare l'evoluzione dello stato
psichico dal 1997 ad ora e poter determinare l'influsso che la patologia ha
avuto, dal lato medico teorico, sulla CL dell'assicurato.
La difficoltà risiede soprattutto nel fatto che
nella perizia attuale si definisce l'inesigibilità per qualsiasi attività
lavorativa dal periodo 95-96, mentre nella prima perizia dello stesso istituto
l'IL riconosciuta in modo globale (somatico + psichico) era del 25%.
Secondo la nostra esperienza e in presenza di una
perizia alla quale si è dato valore probante, la dimostrazione che vi sia stato
un peggioramento dello stato di salute può essere considerata solo dal momento
della seconda domanda di prestazioni.
Dall'atto peritale attuale si possono proporre i
seguenti quesiti:
1. motivazione dell'IL attuale
Considerandi
2.
evoluzione della stessa e sua
motivazione
3.
elementi di critica medica sulle
valutazioni divergenti
Propongo che il caso sia discusso in ambito UAI -
pluridisciplinare per chiarire le modalità sul procedere." (Doc. 115-1)
Rispondendo alla richiesta di chiarimenti del dr.
__________, con scritto del 20 febbraio 2004 il dr. __________ del SAM ha
rilevato:
"
Ho letto con interesse la sua presa di posizione
del 16.02.2004 riguardo la perizia suindicata, che solleva il problema della
retrodatazione di un giudizio valetudinario globale.
In effetti, questa valutazione in qualità di
periti ci pone sempre difficoltà, in special modo quando mancano descrizioni
mediche precise e così é pure l'opinione dei nostri colleghi attivi in altri
SAM (dr. __________, __________).
Nel caso in questione, tuttavia, abbiamo segnalazioni
mediche riguardanti le allora incipienti problematiche psichiatriche,
psicosomatiche e psicosociali dell'A. già a partire dal 1995 (dr. __________,
dr. __________, dr. __________, dr. __________, __________). L'A. in questione
era valutato totalmente inabile al lavoro.
In occasione della prima perizia SAM del
29.08.1997
il consulente psichiatra dr. __________, pur confermando quanto
descritto dagli altri colleghi psichiatri (pag. 12 della perizia), sottolinea
la probabilità di una reazione tendenziosa alla malattia e valuta pertanto solo
una modica limitazione della capacità lavorativa dal lato puramente
psichiatrico (20%).
Alla luce dell'ulteriore evoluzione
caratterizzata da:
- "sviluppo di una cronicizzazione dei sintomi con tendenza
ad estendersi e complicarsi" (dr. __________, 22.12.1997);
- "situazione complessa che deve di nuovo essere presentata
all'AI" (dr. __________, 11.08.1998);
- "sindrome ansiosodepressiva con disturbi credibili (dr. __________,
22.06
);
- "la situazione dell'A. é peggiorata" (servizio medico
regionale - AI, dr. __________, 12.07.2002),
abbiamo concordato con la valutazione del ns.
consulente psichiatra dr. __________2.10.2003), vale a dire che "l'A. ha
mostrato un buono stato di salute ed un funzionamento psicologico
apparentemente ottimale sino al 1995, anno in cui eventi stressanti in serie
(la malattia della moglie, più volte operata alla schiena, il licenziamento da
parte della ditta, l'accudimento dei tre figli) hanno messo in crisi il suo equilibrio
di personalità, facendo emergere tutta una serie di disturbi funzionali tra i
quali una sindrome depressiva da esaurimento".
Come discusso e descritto nella perizia in
questione (pag. 13, pag. 14, capitolo 8), siamo convinti che il trauma subito
dall'A. il 2.05.1996 sia giunto in un momento cruciale, allorquando già era in
corso una disgregazione della personalità e ciò é testimoniato dai numerosi
certificati d'incapacità lavorativa ottenuti nell'ambito del tentativo di una
presa a carico psichiatrica.
Ciò ha chiaramente favorito la sindrome
disforicoansiosa confermata in occasione della prima perizia SAM, ma
facilitando (alla luce di quanto sappiamo ora) un'evoluzione depressiva e
l'assunzione di una condotta paranoide da parte dell'A., interpretata allora
come "probabile reazione tendenziosa alla malattia".
In considerazione, quindi, della descritta
perniciosa evoluzione nell'ambito psicologico, mentale e sociale (concordiamo
con Lei che il danno alla salute dal lato prettamente somatico possa essere considerato
come stazionario), abbiamo giudicato sostenibile retrodatare le limitazioni
della capacità lavorativa dell'A. all'inizio del 1996.
Pur comprendendo la sua presa di posizione, non
riteniamo vi sia una vera e propria contraddizione tra le conclusioni della
prima e della seconda perizia SAM, in quanto quest'ultima si basa su importanti
elementi evolutivi, che per forza di cose non potevano essere presi in
considerazione nella prima perizia SAM." (Doc. 118-1+2)
A fronte di tali risposte, nelle sue annotazioni
del 15 luglio 2004, il dr. __________, dopo aver riassunto il caso, ha
indicato:
"
(...)
Si deve osservare che la valutazione SAM attuale potrebbe suggerire l'idea
di una "riconsiderazione" della precedente decisione Al (decisione
cresciuta in giudicato e con ricorso TCA stralciato dai ruoli). Per questo
pongo l'accento sulla documentazione medica. Rilevo innanzitutto che la perizia SAM del 1997, completa nella descrizione,
non viene per nulla contraddetta dalla perizia SAM attuale. Ne consegue che non
si può parlare di errore nella valutazione clinica e valetudinaria.
Da allora vi è stata un'evoluzione negativa,
oggettivabile, consistente nell'aumento dei disturbi alla colonna cervicale,
corrispondenti a un aumento dell'importanza delle lesioni degenerative.
Cosa sia successo con l'evoluzione dello stato
psichico non è per nulla chiaro poiché lo psichiatra non fa alcun raffronto tra
lo stato clinico di allora e quello attuale. Non descrive neppure i caratteri
che potrebbero confermare ora la gravità dello stato psichico.
Non ha neppure tenuto conto del fatto che il
soggetto ha rifiutato cure specialistiche e se queste avrebbero potuto avere un
influsso sullo stato di salute ed ev. sulla capacità lavorativa. La valutazione
di IL appare dunque come semplice ammissione che il soggetto non ha mai più
ripreso attività dopo il licenziamento.
Non si pone, dunque, soltanto la questione
giuridica a sapere se vi è una diversa valutazione dell'IL per stato di salute
invariato (questo è molto evidente per quanto riguarda il periodo 1995-97), ma
anche quella medica a sapere se lo stato di salute dal lato psichiatrico è
mutato, e, se del caso, come e quanto.
Le carenze della valutazione psichiatrica mi
fanno proporre un complemento istruttorio nel senso di una perizia
psichiatrica, che sarà poi integrata con le componenti reumatologiche e
neurologiche. Propongo pure che l'incarto sia sottoposto all'attenzione
dell'UFAS." (Doc. 121-3)
Con scritto del 4 agosto 2004 l’UFAS ha
comunicato, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, di
ritenere necessario un complemento istruttorio nella forma di una nuova perizia
psichiatrica, aggiungendo che al momento dell’attribuzione di una mezza rendita
(decisione del 22 giugno 2002 secondo quanto scritto dall’UFAS), non erano
subentrate modifiche dello stato di salute dell’assicurato, se non un
irrilevante peggioramento delle condizioni psichiche, motivo per il quale
l’assegnazione di una mezza rendita non era legittima (doc. 123-1).
L’UAI ha quindi affidato al dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, l’incarico di eseguire una valutazione
peritale.
Nel suo rapporto peritale del 30 settembre 2004,
il dr. __________ ha evidenziato di non aver rilevato la presenza di alcun
disturbo di tipo psichiatrico che possa avere delle ripercussioni sulla
capacità lavorativa (doc. 130-4). Lo specialista ha così motivato il suo
apprezzamento:
"
(...)
Discussione sull'evoluzione dello stato
psichico dell'assicurato
La prima diagnosi posta da uno psichiatra risale,
per quanto mi risulta dalla documentazione messami a disposizione, al 1995 da
parte del dr. med. __________ che indica, in un suo rapporto all'intenzione
dell'Assicurazione __________, la presenza di una sindrome ansioso depressiva
reattiva. L'inabilità lavorativa è del 100% sino alla fine del 1995. In seguito
il medico ritiene l'A. abile al 100%.
La stessa diagnosi è riportata dal dr. med. __________
nel suo rapporto all'intenzione dell'AI del 17.07.96 ed è messa in relazione
con "una conflittualità importante con la moglie".
Accanto a questa diagnosi il dr. med. __________
pone la diagnosi di Disturbo di personalità con tratti di immaturità ed altri
di tipo aggressivo-passivo. Questa diagnosi verrà confermata nei successivi
rapporti all'AI fino al 1997. Si ritiene in tutti i rapporti del __________ di __________
che l'A. sia inabile al lavoro al 100%.
Il dr. med. __________ nel suo consulto
psichiatrico del 1997 pone la diagnosi di sindrome disforico ansiosa reattiva a
problemi esistenziali con disturbo di personalità di tipo aggressivo-passivo e
probabile reazione tendenziosa alla malattia (neurosi da rendita). Ritiene l'A.
capace al lavoro al 75% a partire dal 1995.
Dal 1997 all'ottobre 2003 l'A. non è più stato seguito né tanto
meno valutato da psichiatri. In alcuni rapporti dei medici somatici si indica
l'opportunità di un sostegno psicologico a cui l'A. non dà seguito perché non
lo ritiene necessario.
In occasione della rivalutazione presso il SAM il
dr. med. __________ visita l'A. in data 2.10.03 e pone la diagnosi di
"Evoluzione depressiva in un soggetto con tratti paranoidi di
personalità". Egli ritiene l'A. inabile al lavoro 100% a causa
dell'affezione psichiatrica.
Le mie osservazioni riguardo l'evoluzione dello
stato psichico dell'A. sono le seguenti:
Ø Non è più presente la
sindrome ansioso-depressiva descritta nel passato (vedi certificato del dr.
med. __________ all'intenzione dell’Ass. __________, consulto del dr. __________
del 1997 e certificati dei medici del __________ di __________ negli anni
'96-'97). Anche il dr. med. D. __________ non cita più questa diagnosi
nell'ottobre 2003.
Ø Mi è difficile sulla
base del colloquio con il paziente confermare la presenza di un Disturbo di
personalità di tipo aggressivo-passivo. La diagnosi viene riportata dal dr.
med. __________ senza ulteriori specificazioni, ed il dr. med. __________ la
riprende pure senza entrare nei dettagli.
Il dr. med. __________ non ne parla nelle
sue conclusioni.
Indipendentemente da
questi miei dubbi sulla correttezza della diagnosi si può ritenere, per
definizione, che l'eventuale Disturbo di personalità aggressivo-passivo sia
insorto fin dall'adolescenza e che, sulla base dei dati a disposizione, non
avrebbe impedito un'attività lavorativa normale fino al 1996.
Ø Per quanto attiene la
diagnosi di Disturbo di personalità con tratti di immaturità posta dal dr. med.
__________, osservo che non è una diagnosi riportata dai manuali diagnostici.
Gli altri colleghi
che hanno avuto modo di valutare l'A. non hanno mai posto questa diagnosi.
Ø Non ho potuto
rilevare la presenza di una evoluzione depressiva, come indicato dal dr. med. __________
nel suo rapporto del 2.10.04. In ogni caso segnalo che il termine utilizzato
non è chiaro dal punto di vista diagnostico perché non specifica se si tratti
di un episodio depressivo unico (ICD 10 - F32) o di una sindrome depressiva
ricorrente (ICD 10 - F33), e nemmeno è indicata la data precisa dell'inizio di
questa "evoluzione".
Il
dr. med. __________ ed il dr. med. __________ non segnalano nei loro rapporti
(fino al 1997) disturbi dell'ordine depressivo.
Ø Non posso confermare
la presenza di un disturbo di personalità di tipo paranoide, come indicato dal
dr. med. __________ nello stesso rapporto. I colleghi che hanno visitato I'A.
tra il 1995 ed il 1997 non hanno segnalato questo Disturbo di personalità.
L'interpretazione da
parte dell'A. dei comportamenti dell'ex datore di lavoro, della ex moglie e
delle Assicurazioni (in particolare la __________) esprimono il suo vissuto soggettivo
di fronte a dei fatti oggettivi (licenziamento, divorzio e rifiuto delle
prestazioni assicurative __________), e non possono essere interpretati come espressione di sintomi
persecutori nell'ambito di un disturbo di personalità di tipo paranoide.
Nella storia dell'A.
non vi sono altri elementi psicopatologici sufficienti per poter giustificare
la diagnosi di disturbo di personalità di tipo paranoide.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO
Nessuna.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI
INTEGRAZIONE
Nessuna.
D. ALTRE INDICAZIONI
Nessuna." (Doc. 130-4+5+6)
Nelle sue annotazioni del 13 ottobre 2004 il dr. __________,
medico SMR, specialista FMH in medicina generale, ha indicato:
"
La perizia psi determina l'assenza di affezioni
psi che alterano la CL.
L'IL era del 25% dal 6.95 sino il 3.01.
Riconosciuto un peggioramento dal 3.01 con relativa mezza rendita.
La perizia SAM del 10.03
determina una completa IL per motivi psi e un’IL del 50% dal lato somatico.
La rivalutazione psi nega ora la presenza del
precedente impedimento. Giustificato confermare la stessa rendita.
La problematica cervicale giustifica una
limitazione nelle attività che richiedono una iperestensione prolungata della
cervicale e delle attività prolungate sopra l'orizzontale." (Doc. 131-1)
Nelle successive annotazioni del 16 novembre 2004, in risposta ad una richiesta di
precisazioni da parte del funzionario incaricato in merito alla capacità
lavorativa residua dell’interessato in attività adeguate (doc. 132-1), il dr. __________
ha rilevato:
"
Assicurato al beneficio di una ½ rendita dal
3.02
Viene posta opposizione a tale valutazione. Per
meglio definire il caso si effettua una valutazione SAM che determina l’A.
completamente inabile per motivi psi e al 50% per motivi organici. La valutazione
psi viene contestata e una nuova valutazione peritale psi annulla la precedente
valutazione determinando una completa CL per il lato psi. Rimane ora valido dal
2001.
l'impedimento del 50%
dovuto all'affezione reumatologica e neurologica nella sua professione che
permette di rispettare le limitazioni indicate come attività adatta.
Tale attività dovrebbe essere leggera, che
permetta il rispetto delle regole ergonomiche, che eviti movimenti ripetitivi
con la colonna cervicale o con gli arti superiori, con la possibilità di
alternare le posture erette/sedute, con possibilità di sgranchirsi per qualche
minuto ogni ½/-1 ora. Tale
attività è esigibile al 50%.
Si può ritenere l’A. abile al 50% nella sua
professione che rispetta i limiti indicati da marzo 01. Spero che sia un po'
più chiaro anche se la valutazione dell'attività adatta descritta esigibile al
50% non sembra compatibile con l'attività svolta. Se è cosi si dovrà indagare
sul mansionario di cosa si intende con operaio addetto ai turni reparto
ecologia (?)." (Doc. 133-1)
In un’annotazione per l’incarto del 19 novembre
2004.
il funzionario incaricato ha indicato che “per quanto concerne
l’abilità lavorativa nella professione svolta, attestata al 50% a livello
medico-teorico, non disponendo di un mansionario dettagliato, la si ritiene
nulla in riferimento alle limitazioni funzionali” (doc. 134-1).
Il caso è quindi stato sottoposto al consulente
IP, al fine di calcolare il grado di invalidità in attività adeguate, esigibili
al 50% (doc. 156-1).
Nel suo rapporto finale del 28 marzo 2007 il
consulente IP ha ritenuto l’assicurato non più reintegrabile sul mercato
equilibrato del lavoro, osservando:
"
(...)
Attività esigibili
Nella configurazione di attività che potrebbero
ritenersi esigibili bisogna tener conto del tipo di danno alla salute e
conseguenti limiti funzionali nonché del profilo socioprofessionale
dell'assicurato. Nel caso specifico si tratta di un uomo di 61 anni che,
nonostante abbia svolto degli studi medio-superiori, ha prevalentemente svolto
attività poco qualificate nel settore industriale. A livello medico-teorico
viene ora indicato che il signor RI 1, nonostante il danno alla salute,
potrebbe ancora svolgere lavori leggeri e che non impegnano gli arti superiori
nella misura del 50%.
Nel caso in questione per quanto riguarda la
definizione di eventuali attività esigibili faccio riferimento alla sentenza
del TFA del 17 gennaio 2006. In
tale sentenza viene indicato che "...tutte le circostanze d'ordine
sociale e personale dell'assicurato di per sé non sono determinanti per la
valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto rilevanti di principio per la
fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido (DTF 126 V 78; STFA
14.
febbraio 2004 nella causa T, I 594/04; Pratique VSI 2002 p.64)".
Tuttavia, per quanto riguarda gli assicurati
prossimi all'età del pensionamento viene fatta rilevare un'eccezione: "...la
più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si
tratta di valutare l'invalidità di un assicurato prossimo all'età del
pensionamento, occorre procedere ad un'analisi globale della situazione e
domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un
impiego sul mercato equilibrato del lavoro". Più concretamente viene
definito quanto segue: "indipendentemente dall'esame della condizione
relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre quindi stabilire
se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad
assumere l'assicurato, tenendo conto delle attività da esso ancora esigibili a
causa delle sue affezioni, dell'eventuale adattamento del posto di lavoro,
della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue
capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali
da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del
rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003
nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02)".
Sulla base di queste indicazioni si può
ipotizzare che il signor RI 1 incontrerebbe grosse difficoltà ad intraprendere
una nuova attività professionale e pertanto ad inserirsi nel mercato del
lavoro. Un cambiamento di professione necessiterebbe infatti di una grande
flessibilità ed adattabilità, fattori questi che sono difficilmente
riscontrabili nel caso del signor RI 1. Infatti egli è affetto da varie
patologie con conseguenti ed importanti limiti funzionali, situazione questa
che potrebbe influenzare negativamente un effettivo reinserimento nel mercato
del lavoro. Inoltre, l'età avanzata (61 anni) e la lunga inattività lavorativa
non permettono all'A. di adattarsi ad una nuova realtà lavorativa e di
acquisire nuovi "savoir faire" in tempi ragionevoli.
Pur riconoscendo che a livello medico - teorico
viene indicata una capacità lavorativa residua del 50% in un'attività
rispettosa dei limiti funzionali, è improbabile che la situazione del signor RI
1.
possa garantirgli un inserimento lavorativo adeguato e che permetta di
conseguire un salario rilevante dal punto di vista lucrativo/economico.
Calcolo CGR
Considerando che non sono state individuate delle
attività lavorative che rispettino i combinati criteri di esigibilità (medico,
professionale e sociale) non si ritiene necessario procedere ad un calcolo
della capacità di guadagno residua poiché non sarebbe possibile determinare il
salario da invalido.
Proposte
In quanto il signor RI 1 non risulta
reintegrabile nel mercato del lavoro può essergli attribuito un grado
d'invalidità del 100%.
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione."
(Doc. 158-2+3)
2.8
In corso di
causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, sottoponendogli il rapporto
peritale del dr. __________, con invito ad apprezzare se tale referto è atto a
modificare le sue conclusioni peritali (XI).
Questa è
stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 12 marzo 2008:
"
Ho preso visione del rapporto peritale da me
redatto in data 02.10.2003 e delle osservazioni riportate dal collega
psichiatra Dr. __________ nel suo referto peritale del 30.09.2004. Per quanto
attiene alle osservazioni fornite dal Dr. __________ rispondo qui di seguito.
1- Nel
mio rapporto peritale non è citata la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva
ma ho descritto una evoluzione depressiva in soggetto con tratti paranoidi di
personalità. Prendo atto del fatto che successivamente alla mia valutazione
peritale il collega __________ ha constatato l'assenza della sindrome
ansioso-depressiva descritta nel passato.
2- Nel
mio rapporto peritale non ho evidenziato la presenza di un disturbo di
personalità di tipo passivo-aggressivo bensì di un disturbo della personalità
di tipo paranoide.
3- Nel
mio rapporto peritale non ho evidenziato la presenza del disturbo di
personalità con tratti di immaturità descritto dal collega psichiatra __________.
4- Nel
mio rapporto peritale ho segnalato la presenza di una evoluzione depressiva
nell'ambito di un soggetto con tratti paranoidi di personalità. La nozione
"evoluzione depressiva" pur non essendo codificata sui manuali
diagnostici di riferimento sta nella fattispecie ad indicare uno stato di
sofferenza psicologica del soggetto che insieme agli altri disturbi funzionali
evidenziati rappresentano l'equivalente sintomatologico della messa in crisi dell'equilibrio
di personalità nel suo stato normale. L'evoluzione depressiva rappresenta
quindi uno dei sintomi della disgregazione della personalità venutasi a creare
a seguito degli eventi stressanti in serie subiti dal Sig. RI 1. Per quel che
riguarda la precisazione temporale ritengo che l'alterazione del funzionamento
psicologico vada fatta risalire a partire dal '95 in avanti.
5- Sulla
base degli elementi a mia disposizione confermo integralmente l'inquadramento
diagnostico citato nel referto peritale del 02.10.2003." (Doc. XII)
2.9
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,
sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V
160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e
il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y
a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10
Nell’evenienza
concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale non
può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la problematica
psichica non è stata sufficientemente chiarita.
Da una
parte, nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un
accurato esame sia reumatologico che neurologico, grazie ai consulti
specialistici del dr. __________ e del dr. __________, dai quali è emerso che egli
presenta, in tali ambiti, delle patologie invalidanti con influsso sulla
capacità lavorativa, che lo rendono, sia dal punto di vista neurologico, che da
quello reumatologico, abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività (cfr.
doc. X e X/bis).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tali valutazioni peritali, che non sono del
resto state smentite da certificati medico-spe-cialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire ulteriormente sulla
capacità lavorativa residua dell’interessato.
D’altra
parte, l’aspetto psichiatrico è stato vagliato dapprima nel contesto della
perizia del SAM, tramite il consulto specialistico del dr. __________ -
ritenuto carente dal dr. __________ del SMR (dato che lo specialista non si
esprimeva sull’evoluzione dello stato di salute rispetto al precedente consulto
peritale del dr. __________ del 26 agosto 1997) - e, successivamente, tramite il
consulto specialistico del dr. __________, eseguito su incarico dell’UAI - che
ha completamente disatteso le precedenti conclusioni del dr. __________.
Nell’incarto
figurano infatti, da un canto, l’apprezzamento peritale del dr. __________, che
ritiene l’assicurato totalmente inabile al lavoro e, d'altro canto, la valutazione
peritale del dr. __________ - fatta propria dal medico del SMR, dr. __________ -
che giudica l’assicurato pienamente abile al lavoro, non presentando, da un
punto di vista psichico, alcun tipo di disturbo invalidante.
Nel
suo consulto del 2 ottobre 2003, il dr. __________ ha posto la diagnosi di
“evoluzione depressiva in un soggetto con tratti paranoidi di personalità
(ICD10-F60.0)”, considerando l’assicurato, a causa di tale patologia,
totalmente inabile al lavoro (doc. 140-4).
Il dr. __________ ha spiegato che l’incidente della circolazione
stradale del 1996 è giunto in un momento cruciale, allorquando era già in corso
una disgregazione della personalità dell’assicurato, dando modo allo stesso di
indirizzare la sua rabbia nei confronti dell’assicuratore infortuni e
facendogli assumere una condotta paranoide (doc. 140-4).
Di parere opposto il dr. __________, che nel suo consulto del 30
settembre 2004, non ha riscontrato la presenza di alcun tipo di disturbo psichiatrico
invalidante, ritenendo quindi l’assicurato totalmente abile al lavoro (doc.
130-4). Il dr. __________ ha in particolare escluso l’esistenza sia di una
evoluzione depressiva, sia di un disturbo di personalità paranoide (doc.
130/5-6), patologie per contro entrambe evidenziate dal dr. __________ nel suo
consulto peritale del 2 ottobre 2003.
Rispondendo ad
un’esplicita richiesta in tal senso da parte del TCA, il dr. __________, al
quale è stata sottoposta la valutazione del dr. __________ per una presa di
posizione e per indicare se tale apprezzamento è atto a
modificare le sue conclusioni peritali (XI), con scritto dell’8 marzo 2008 ha confermato il suo apprezzamento peritale del 2 ottobre 2003 (doc. XII). Il dr. __________ ha
rilevato che l’evoluzione depressiva indicata nel suo referto peritale – non
condivisa dal dr. __________ – stava ad indicare “uno stato di sofferenza
psicologica dell’interessato, che unito agli altri disturbi funzionali
evidenziati, rappresentavano l’equivalente sintomatologico della messa in crisi
dell’equilibrio di personalità nel suo stato normale”. L’evoluzione
depressiva costituiva quindi uno dei sintomi della disgregazione della
personalità, venutasi a creare a seguito degli eventi stressanti subiti in
serie, uno dopo l’altro, dall’assicurato. Il dr. __________ ha fatto risalire
l’inizio dell’alterazione del funzionamento psicologico dell’interessato al
1995.
(cfr. doc. XII).
Tutto ben considerato,
vista la divergenza, insanabile, di opinione tra il dr. __________ e il dr. __________
entrambi specialisti in psichiatria e psicoterapia, che hanno avuto modo di
valutare, in sede peritale, l’interessato, questo Tribunale ritiene che il presente caso non
possa essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia del dr. __________.
Vista la discrepanza di posizioni dei due medici specialisti,
periti dell’UAI, il TCA ritiene necessario procedere ad un approfondimento
peritale di natura psichiatrica, al fine di determinare con precisione le
patologie che affliggono l’assicurato e il loro influsso sulla sua capacità
lavorativa.
È vero che i medici del SMR, e meglio il dr. __________
e il dr. __________, hanno ritenuto l’uno (dr. __________), la valutazione
peritale del dr. __________ carente e quindi bisognosa di un complemento
istruttorio (doc. 121-3) e, l’altro (dr. __________), il referto peritale del
dr. __________ probante, ritenendo dunque l’assicurato pienamente abile al
lavoro dal profilo psichiatrico (cfr. doc. 131-1 e 133-1).
Nelle sue annotazioni del 15 luglio 2004 il dr. __________,
medico generico, ha affermato infatti che “le carenze nella valutazione
psichiatrica mi fanno proporre un complemento istruttorio nel senso di una
perizia psichiatrica, che sarà poi integrata con le componenti reumatologiche e
neurologiche” (doc. 121-3).
Il dr. __________, spec. FMH in medicina generale,
dal canto suo, nelle annotazioni del 13 ottobre 2004, ha osservato che “la perizia psichiatrica determina
l’assenza di affezioni psichiatriche che alterano la capacità lavorativa. (…) La perizia SAM dell’ottobre 2003 determina una completa inabilità lavorativa per
motivi psichiatrici e un’incapacità lavorativa del 50% dal lato somatico. La
rivalutazione psichiatrica nega ora la presenza del precedente impedimento. Giustificato
confermare la stessa rendita” (doc. 131-1). Ancora, nelle
sue annotazioni del 16 novembre 2004, il dr. __________ ha indicato che “per
meglio definire il caso si effettua una valutazione SAM che determina
l’assicurato completamente inabile per motivi psichiatrici e al 50% per motivi
organici. La valutazione psichiatrica viene contestata e una nuova valutazione
peritale psichiatrica annulla la precedente valutazione determinando una completa
capacità lavorativa per il lato psichiatrico. Rimane ora valido dal 2001
l’impedimento del 50% dovuto all’affezione reumatologica e neurologica nella
sua professione, che permette di rispettare le limitazioni indicate come
attività adatta” (doc. 133-1).
Al riguardo, il TCA rileva tuttavia che non
essendo specialista in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento del valore
maggiormente probante della perizia del dr. __________, a fronte della
precedente valutazione peritale del dr. __________, non era di competenza del
dr. __________ (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I
142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Alla luce
di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza insormontabile
esistente tra le valutazioni specialistiche del dr. __________ e del dr. __________,
non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con
sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto
di vista psichiatrico, era tale da giustificare una capacità lavorativa del 100%.
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro
peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia l’aspetto
diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del
ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.11
Il rinvio
degli atti all'UAI si giustifica pure per un altro motivo.
Il TCA
rileva infatti che nella decisione impugnata l’UAI ha ritenuto l’assicurato,
che da un punto di vista medico è stato considerato inabile al lavoro al 50%
sia nella precedente attività, sia in attività adeguate, non più reintegrabile
sul mercato generale del lavoro e quindi inabile al lavoro al 100%.
Tale decisione si fonda, da un canto, sulle
annotazioni per l’incarto del 19 novembre 2004 del funzionario incaricato, il
quale ha osservato che “per quanto concerne l’abilità lavorativa nella
professione svolta, attestata al 50% a livello medico teorico, non disponendo
di un mansionario dettagliato, la si ritiene nulla in riferimento alle
limitazioni funzionali” (doc. 134-1).
D’altro canto essa si basa sul rapporto del 28
marzo 2007 del consulente IP, il quale ha indicato che l’assicurato, di 61 anni
e che ha prevalentemente svolto delle attività poco qualificate nel settore
industriale, nonostante abbia effettuato degli studi medio-superiori, “si
può ipotizzare che incontrerebbe grosse difficoltà ad intraprendere una nuova
attività professionale e pertanto ad inserirsi nel mercato del lavoro. Un
cambiamento di professione necessiterebbe infatti di una grande flessibilità ed
adattabilità, fattori questi che sono difficilmente riscontrabili nel caso del
signor RI 1. Infatti egli è affetto da varie patologie con conseguenti ed
importanti limiti funzionali, situazione questa che potrebbe influenzare
negativamente un effettivo reinserimento nel mercato del lavoro. Inoltre, l’età
avanzata (61 anni) e la lunga inattività lavorativa non permettono
all’assicurato di adattarsi ad una nuova realtà lavorativa e di acquisire nuovi
“savoir faire” in tempi ragionevoli. Pur riconoscendo che a livello
medico-teorico viene indicata una capacità lavorativa residua del 50% in
un’attività rispettosa dei limiti funzionali, è improbabile che la situazione
del signor RI 1 possa garantirgli un reinserimento lavorativo adeguato e che
permetta di conseguire un salario rilevante dal punto di vista
lucrativo-economico” (doc. 158-2, riportato per esteso al consid. 2.7.).
Al riguardo, questo Tribunale rileva innanzitutto
che non spettava al funzionario dell’UAI stabilire che l’assicurato, ritenuto da
un punto di vista medico abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività,
in realtà fosse da considerare totalmente inabile al lavoro nella sua attività
di operaio addetto ai turni presso una ditta biochimica a causa della mancanza
di un mansionario dettagliato (doc. 134-1, sottolineatura della
redattrice).
Tale giustificazione non è sufficiente e, così
formulata, non può essere ritenuta accettabile.
Va peraltro rilevato che, nel suo referto
peritale reumatologico del 9 ottobre 2003, il dr. __________ ha evidenziato che
l’attività svolta in precedenza, di controllo della produzione in una ditta
farmaceutica, così come descritta dall’assicurato, rappresenta un’attività
ideale (doc. X pag. 4). Anche il dr. __________, nel suo referto peritale
neurologico del 10 ottobre 2003, ha rilevato che la precedente attività di operaio chimico presso il
settore di ricerca biologica della ditta __________ è stata descritta
dall’assicurato stesso come attività non particolarmente pesante, che non
comportava grossi sforzi o il trasporto di pesi importanti (doc. X/bis pag. 4).
Spetterà quindi all’UAI, cui gli atti sono
rinviati per un complemento istruttorio, verificare se l’assicurato, da un
punto di vista medico, è ancora abile o meno nella sua precedente attività e in
che misura. Qualora fosse accertata l’esistenza di una capacità lavorativa
residua nella sua precedente attività, l’UAI dovrà pure determinare se in tale
attività l’assicurato è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità
lavorativa.
2.12
Con il complemento al ricorso del 1° giugno 2007 l’assicurato ha
chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio (III).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione su opposizione del 29 marzo 2007 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.10. e 2.11..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria
e gratuito patrocinio del 1° giugno 2007.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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