32.2007.157
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
15 maggio 2008Italiano81 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.157
Data decisione, Autorità:
15.05.2008, TCA
Titolo:
In via di revisione,è a torto che l'UAI ha ridotto da intera a mezza la rendita spettante all'assicurata,ancora abile al 50% nella sua professione di tassista e in altre adeguate:dal confronto dei redditi,emerge diritto a tre quarti di rendita
AFFEZIONE PSICHICA
PERIZIA
RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.157
cr/DC/sc
Lugano
15 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 22 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, precedentemente attiva in qualità di ausiliaria di pulizie e
tassista – dopo aver presentato numerose richieste di prestazioni AI, la prima
volta nel 1989, tutte respinte dall’UAI, con decisioni confermate sia dal TCA
(cfr. doc. 22/1-6; doc. 77/1-5), che dal TFA (cfr. doc. 28/1-5; doc. 82/1-9) - dal
1° gennaio 2001 beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del
50% (doc. 125 e doc. 118).
1.2. In esito
alla procedura di revisione avviata su domanda dell’assicurata nel settembre
2002, con decisione del 13 ottobre 2004 (doc. 156 e 154), confermata con
successiva decisione su opposizione del 21 marzo 2005, l’Ufficio AI - riscontrando,
sulla base della perizia eseguita dal reumatologo dr. __________ nel febbraio
2004, un peggioramento della situazione invalidante limitatamente al periodo
luglio-dicembre 2002 - ha assegnato all’interessata una rendita intera d’invalidità
dal 1° ottobre 2002, con successivo ripristino della mezza rendita a contare
dal 1° aprile 2003 (doc. 163).
Adito dall’assicurata, con sentenza del 5
settembre 2005, il TCA ha ritenuto che, fino al momento di emanazione della
perizia reumatologica del dr. __________ (del 20 febbraio 2004), conformemente
a quanto valutato dallo stesso perito, lo stato di salute dell’interessata
avesse subito temporaneamente un peggioramento, a partire dal mese di luglio
2002, rendendo l’assicurata inabile al lavoro al 100% fino al mese di dicembre
2002, mentre a partire dal mese di gennaio 2003 ella fosse da considerare nuovamente
inabile al lavoro al 50%.
Il TCA ha per contro ritenuto che, con
riferimento alla valutazione della situazione invalidante posteriormente alla
data dell’esame peritale – antecedente di ben oltre un anno rispetto all’emanazione
della decisione impugnata – agli atti fossero presenti sufficienti indizi per
far ritenere verosimile una modifica dello stato di salute dell’assicurata, che
andava ulteriormente indagato. Di conseguenza, il TCA, annullata la decisione
impugnata, ha rinviato l'incarto all'Ufficio AI per procedere ad un’accurata
valutazione medica della componente psichica ed eventualmente anche di quella
somatica del disturbo fibromialgico di cui l’assicurata è portatrice (doc.
183/1-9).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del
caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento
medico dell’AI (in seguito SAM), con decisione del 22 marzo 2007, l’Ufficio AI
ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre
2002 (ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute, ex art. 88a
OAI) al 31 marzo 2003, mentre a partire dal 1° aprile 2003 ella ha nuovamente
diritto ad una mezza rendita di invalidità, per un grado di invalidità del 50%
(a norma dell’art. 88a OAI, tre mesi dopo il miglioramento dello stato di
salute) (doc. A).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, allora rappresentata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’attribuzione di una
rendita intera di invalidità anche dopo il 31 marzo 2003.
Sostanzialmente
la ricorrente ha criticato la perizia del SAM, che a suo avviso non ha tenuto
conto di tutte le patologie che la affliggono, con riferimento in special modo
alla fibromialgia e ai suoi forti e continui dolori al capo.
Ella
ha inoltre contestato di poter svolgere, al 50%, la sua precedente attività di
tassista, attività quest’ultima non rispettosa di uno dei suoi limiti
funzionali - vale a dire la necessità di non sollevare pesi superiori a 8 kg - dato che un tassista non si limita a
guidare, ma deve pure sollevare e trasportare ripetutamente valigie di peso
superiore a 8 kg.
Infine,
l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione - che l’ha
ritenuta abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di tassista, con
diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2003 - evidenziando
che la consulente IP, dopo aver
proceduto al consueto raffronto dei redditi, aveva per contro proposto di
assegnarle tre quarti di rendita (I).
1.4. In
data 15 maggio 2007 è giunta al TCA copia di uno scritto, datato 11 maggio
2007, inviato dall’assicurata direttamente all’UAI, in cui ella espone le
ragioni per le quali, a suo avviso, avrebbe diritto a tre quarti di rendita,
osservando inoltre di non avere bisogno di cure psichiatriche (IV).
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, osservando che
lo stato di salute dell’interessata è stato minuziosamente esaminato tramite la
perizia pluridisciplinare del SAM, dalla quale emerge una capacità lavorativa
del 50% nella precedente attività di tassista e in altre attività adeguate.
L’amministrazione ha inoltre evidenziato che la valutazione della consulente IP
non è stata presa in considerazione, potendo l’assicurata sfruttare al meglio
la sua capacità lavorativa residua nell’attività di tassista, esigibile al 50%
(VI).
1.6. In
data 12 luglio 2007 l’allora patrocinatore dell’assicurata ha inviato al TCA
copia di una prescrizione di medicamenti da parte del dr. __________ (doc.
VIII/bis).
L’avv.
RA 1 ha inoltre chiesto al TCA l’audizione di alcuni medici (dr. __________,
dr. __________ e dr. __________, l’edizione delle rispettive cartelle cliniche
dell’interessata, oltre all’audizione della consulente IP, che nel suo rapporto
aveva proposto l’attribuzione di tre quarti di rendita (VIII + bis).
1.7. Con scritto
del 6 agosto 2007 l’UAI ha osservato che la ricetta medica del dr. __________
non fornisce alcuna nuova valutazione del danno alla salute dell’assicurata,
rilevando altresì che la richiesta di assunzione di prove indicata dall’allora
patrocinatore è ingiustificata (X).
Tale scritto è stato trasmesso all’UAI (XI), per
conoscenza.
1.8. In corso di
causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________, chiedendogli di precisare
quali medicamenti assume l’assicurata, da quanto tempo, con quale scopo, in
quali quantità e con quale frequenza, indicando pure quali conseguenze vi
sarebbero sulla capacità lavorativa residua dell’interessata nel caso in cui
non si attenesse a tale farmacoterapia (XII).
La
risposta del dr. __________ è datata 5 marzo 2008 (XIII).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni al riguardo il 25 marzo 2008 (XVI + bis),
mentre l’assicurata, da parte sua, con scritto del 12 marzo 2008, nel quale ha
pure indicato di avere revocato il mandato all’avv. RA 1 (XV).
Queste
osservazioni sono state trasmesse alla relativa controparte (XVII, XVIII), con la
facoltà di presentare osservazioni scritte.
1.9. In data 9
aprile 2008 l’assicurata ha nuovamente contestato la validità della perizia del
SAM, così come pure le annotazioni del dr. __________ del 14 marzo 2008,
indicando che dal 2002 in poi
il suo stato di salute è andato sempre più peggiorando.
L’insorgente ha poi rilevato che, come attestato
dal dr. __________, per trattare i dolori cronici al rachide lombare che la
affliggono, ella deve assumere da anni Voltaren, con i conseguenti gravi
effetti collaterali che tale farmaco comporta. Inoltre, l’interessata ha
indicato che l’assunzione, da anni, di ansiolitici le ha causato una
farmacodipendenza. Ella ha pure affermato di soffrire da anni di forti mal di
testa. In conclusione, quindi, l’assicurata ha ribadito la richiesta di
beneficiare di tre quarti di rendita, come valutato dalla consulente IP (XIX).
Tale scritto è stato trasmesso
all’amministrazione (XXII), per conoscenza.
1.10. Con scritto
dell’11 aprile 2008 l’UAI ha indicato che, secondo il parere del SMR, al quale
è stata sottoposta la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata, vi
è un possibile peggioramento della problematica ansiosa. La decisione impugnata
è tuttavia da considerare corretta, essendo il peggioramento posteriore all’emanazione
della stessa (XX + bis).
Tali
osservazioni sono state trasmesse all’assicurata (XXI), per conoscenza.
In data 23 aprile 2008 è pervenuta al TCA copia
di uno scritto inviato dall’assicurata direttamente all’UAI, in cui ella
contesta le osservazioni dell’amministrazione e le annotazioni del dr. __________,
rilevando di essersi recata in data 6 marzo 2008 alla Clinica __________ di __________,
ma di aver deciso di ritornare a casa il giorno stesso, dato che l’ambiente era
molto triste e non avrebbe giovato al suo carattere (XXIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità
di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e
cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI
è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato
abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109
V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 258).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da
un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito
che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid.
4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992
pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F.
consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nel caso in
esame, nella perizia del 25 marzo 2002 i medici del SAM, poste le diagnosi di
“sindrome somatoforme del dolore persistente; cervicalgia cronica, con
incipiente discopatia C5-C6 e C6-C7; sindrome del tunnel carpale bilaterale
senza deficit neurologici; stato da politrauma nel 1980, con frattura delle
branchie ischiopubiche DDP, frattura temporale e distorsione cervicale;
emicrania senz’aura, che si ripete con una certa frequenza; fibromialgia” (doc.
116-10), avevano ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 50% sia nella sua
attività di tassista, sia in tutte le altre attività precedentemente svolte
(doc. 116-13).
Fatti
I medici
del SAM avevano indicato che l’assicurata presentava menomazioni sia a livello
psichiatrico, sia a livello fisico, con i disturbi reumatologici e neurologici.
Il grado
di incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi professione era stato stabilito
sulla base di diversi consulti: uno psichiatrico a cura della dr.ssa __________
(incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico del 40%), uno reumatologico
affidato al dr. __________ (incapacità lavorativa rispettivamente del 30% in
attività pesanti e del 10% nella precedente attività e in altre adeguate) e uno
neurologico, svolto dal dr. __________ (incapacità lavorativa neurologica del
25%).
Con
decisione dell’11 luglio 2002 l’assicurata era quindi stata posta al beneficio
di una mezza rendita di invalidità (grado del 50%) a partire dal 1° gennaio
2001 (doc. 125).
Successivamente,
in sede di revisione, l’assicurata è stata sottoposta, in data 18 febbraio 2004,
ad un esame peritale a cura del dr. __________, spec. FMH in reumatologia. Nel
suo referto del 20 febbraio 2004 il dr. __________ ha posto le diagnosi di “fibromialgia
nota dal 2002; sindrome somatoforme da dolore persistente nota dal 2002;
sindrome lombospondilogena cronica attualmente senza evidenza per una
problematica radicolare con irritazione dell’articolazione sacroiliaca destra,
del muscolo piriforme e periartropatia dell’anca destra e con stato dopo
microdiscectomia L5/S1 il 28 agosto 2002 per ernia discale; sindrome
cervicospondilogena cronica con osteocondrosi C5/C6 e C6/C7 con lieve
restringimento bilaterale dei neuroforami, attualmente senza evidenza clinica
per neurocompressione; epicondilite cronica radiale bilaterale; alluce valgo e
rigido (artrosi da alluce valgo) sintomatico a sinistra” (doc. 139/6-7).
Il dr. __________ ha ritenuto che le menomazioni
a livello psicologico e mentale erano già state chiarite nella perizia
psichiatrica del 2002 (nell’ambito di una perizia SAM). Quanto alle
problematiche reumatologiche, a mente del dr. __________ queste ultime erano
peggiorate rispetto alla perizia reumatologica del 25 marzo 2002, a partire dal mese di luglio 2002.
Dopo l’operazione e la relativa convalescenza, la situazione dell’interessata
si era stabilizzata e a partire dal 1° gennaio 2003 non ha più subito modifiche
di rilievo. Lo specialista ha quindi considerato l’assicurata abile al lavoro
al 50% sia nella precedente attività di tassista, sia come autista o corriere
nell’ambito di trasporti leggeri, sia in altre attività leggere, che evitino
movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione / estensione o rotazione del
tronco, che permettano il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, che
evitino posizioni eccessivamente inergonomiche e prolungate con la colonna
cervicale (doc. 139-9).
Con decisione su opposizione del 21 marzo 2005 l’UAI
ha quindi attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1°
ottobre 2002 al 31 marzo 2003, mentre a partire dal 1° aprile 2003 è stato
ripristinato il diritto a mezza rendita di invalidità (doc. 163).
Con sentenza del 5 settembre 2005 il TCA,
ritenuta, fino al momento del suo allestimento (il 20 febbraio 2004), probante
la perizia reumatologica del dr. __________, ha per contro ritenuto che, con
riferimento alla valutazione della situazione invalidante nel periodo
successivo all’esame peritale – antecedente di ben oltre un anno rispetto
all’emanazione della decisione impugnata – agli atti fossero presenti
sufficienti indizi per far ritenere verosimile una modifica dello stato di
salute dell’assicurata, che andava ulteriormente indagato, rinviando quindi
l'incarto all'Ufficio AI per procedere ad un’accurata valutazione medica della
componente psichica ed eventualmente anche di quella somatica del disturbo fibromialgico
di cui l’assicurata è portatrice (doc. 183/1-9).
2.7. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione all’assicurata di una mezza rendita di invalidità.
Si tratta
ora di esaminare se, successivamente all’esame peritale del dr. __________ del
20 febbraio 2004, le condizioni di salute dell’assicurata sono rimaste tali da
giustificare, dopo un tempora-neo peggioramento dello stato di salute, con
conseguente diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003,
la conferma del diritto alla mezza rendita dal 1° aprile 2003 oppure no.
Conformemente
a quanto stabilito dal TCA, l’UAI ha quindi sottoposto l’assicurata ad una
nuova valutazione peritale pluridisciplinare a cura del SAM. In tale ambito, i
medici del SAM hanno valutato sia la patologia ortopedica (dr. __________), sia
quella psichiatrica (dr. __________), sia infine quella neurologica (dr. __________).
L’aspetto
ortopedico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica, che nel suo referto del 5 luglio 2006 ha posto le diagnosi di “sindrome
lombovertebrale cronica, stato dopo discectomia mini-invasiva per ernia discale
lombosacrale L5/S1 a destra; osteocondrosi e spondilosi lombosacrale L5/S1,
spondilartrosi moderata L4/L5 e L5/S1; sindrome cervicale vertebrale cronica in
modesta osteocondrosi C5/C6/C7; tendomialgie multiple, omeroscapolari e
pelvi-femorali, nel quadro di una fibromialgia; leggero incipiente alluce valgo
bilaterale, alluce sinistro parzialmente rigido” (doc. 192-26).
Il dr. __________
ha evidenziato che la situazione, dal punto di vista strettamente ortopedico, è
rimasta stazionaria negli ultimi anni. Egli ha poi aggiunto che a breve
termine, con misure riabilitative stazionarie, sarebbe possibile un
miglioramento funzionale della colonna vertebrale, mentre a medio-lungo
termine, le alterazioni degenerative del rachide cervicale e lombosacrale
tenderanno ad una lenta progressione (doc. 192-28).
Il dr. __________
ha ritenuto l’assicurata, da un punto di vista strettamente ortopedico, abile
al lavoro al 50% nella sua precedente attività di tassista, giustificando la
diminuzione della capacità lavorativa con la presenza di una limitazione
funzionale di un certo rilievo della colonna vertebrale lombosacrale e con una
più moderata limitazione funzionale del rachide cervicale, oltre che per tener
conto del fatto che in qualità di tassista non è possibile evitare di sollevare
valigie ed oggetti talora pesanti (doc. 192-27).
Lo specialista ha pure considerato l’interessata
abile al lavoro al 50% in attività alternative, quali quella di
autista-corriere, attività nell’ambito della vendita e quale ausiliaria di
ufficio. Il dr. __________ ha indicato che, nei limiti del possibile,
l’assicurata dovrebbe evitare il sollevamento ripetuto ed il trasporto di pesi
superiori a 7-8 kg, la
deambulazione su terreni accidentati e attività lavorative in posizioni coatte
prolungate, ritenendo opportuna un’attività, fisicamente non pesante, con
possibilità di movimento e di cambiamento di posizione (doc. 192-29).
L’aspetto psichiatrico è stato vagliato dal dr. __________,
medico Capo-clinica del __________ (__________) di __________. Nel suo rapporto
peritale del 30 giugno 2006 il dr. __________, posta la diagnosi di “sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F43.4)”, ha indicato che in
considerazione dei dati anamnestici e della sintomatologia, la situazione
psicopatologica complessiva è rimasta invariata rispetto alla valutazione psichiatrica
peritale del febbraio 2002 (eseguita dalla dr.ssa __________).
Il dr. __________ ha pure riscontrato la presenza
di un significativo isolamento sociale, che persiste invariato dal febbraio del
2002 e di una generale atmosfera di rivendicatività, ritenendo opportuna una
presa a carico specialistica, di non facile attuazione per il generale
disconoscimento delle problematiche psicologiche da parte dell’interessata.
In conclusione, il dr. __________ ha ritenuto
l’assicurata inabile al lavoro al 40% (doc. 192-19).
La patologia neurologica è stata valutata dal dr.
__________, spec. FMH in neurologia. Nel suo referto peritale del 12 luglio
2006 il dr. __________ ha posto le diagnosi di “cefalee croniche nell’ambito di
una emicrania senza aura, con abuso di analgesici e possibile associata cefalea
tensionale; sindrome lombovertebrale cronica, attualmente senza deficit
neurologici, in stato dopo discectomia L5/S1 a destra nel 2002” (doc. 192-16). Lo specialista ha
ritenuto che, dal punto di vista neurologico, le cefalee possono limitare la
capacità lavorativa dell’interessata nella sua precedente attività al massimo
nella misura del 20%, ammettendo che possano esservi delle cefalee più intense
causanti una transitoria interruzione della capacità lavorativa (doc. 192-16).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 27 luglio 2006, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale cronica su
pregressa discectomia mini-invasiva per ernia discale L5-S1 a destra (28 agosto
2002), osteocondrosi e spondilosi lombosacrale L5-S1, spondilartrosi moderata
L4-S1; sindrome cervicovertebrale cronica su modesta osteocondrosi C5-C7;
sindrome somatoforme da dolore persistente (F43.4); cefalee croniche
nell’ambito di emicrania senz’aura su abuso di analgesici e con possibile
associata cefalea tensionale” e quali diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa quelle di “leggero incipiente alluce valgo bilaterale con
alluce sinistro parzialmente rigido; fibromialgia” (doc. 192-11).
I medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata
globalmente abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di tassista,
indicando che ella è limitata da problemi ortopedici (alterazioni della colonna
vertebrale), da disturbi psichici e, in misura minore, da problematiche
neurologiche (doc. 192-12).
I periti del SAM hanno rilevato che non vi è stato
un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata, osservando che la
capacità lavorativa del 50% è presente dal 1° aprile 2003, così come deciso
dall’UAI nella precedente decisione del 16 settembre 2004. Essi hanno pure
aggiunto che non vi è stato un peggioramento rispetto alla perizia
reumatologica del dr. __________ del 20 febbraio 2004 (doc. 192-13).
I medici del SAM hanno pure evidenziato che le
percentuali di incapacità lavorativa ortopedica-reumatologica e psichiatrica
non possono essere sommate, in quanto entrambi i campi della medicina hanno
valutato il sintomo principale dell’assicurata, vale a dire il dolore (doc.
192-13).
Infine, i medici del SAM hanno considerato
l’assicurata abile al lavoro al 50% anche in altre attività adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali, nelle quali non debba sollevare e
trasportare ripetutamente pesi al di sopra degli 8 kg, in cui possa alternare la posizione
di lavoro, in cui possa rispettare le regole di ergonomia della schiena, in cui
non debba deambulare prolungatamente su terreni accidentati (doc. 192-13).
L’assicurata è invece da considerare abile al
lavoro al 60% quale casalinga (doc. 192-13).
Tali capacità lavorative “partono dal 1° marzo
2003 (si veda decisione UAI) e continua” (doc. 192-13).
Nelle sue annotazioni del 21 agosto 2006 il dr. __________
del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13),
ha rilevato:
"
Nella sentenza del TCA si lamentava principalmente
la mancanza di una valutazione psichiatrica, per cui si è proceduto ad una
valutazione globale mediante perizia SAM.
La valutazione SAM si
basa su perizie ortopedica, neurologica e psichiatrica, le conclusioni sono
esaustive e, per quanto ci riguarda, condivisibili.
Per cui riprendendo i punti conclusivi del
rapporto SAM, possiamo stabilire:
IL 50% nell’attuale attività di tassista (orario
completo, rendimento ridotto) dal gennaio 2003;
IL 50% in attività adeguata secondo le
limitazioni espresse al punto 9 dal gennaio 2003.
Per quanto riguarda la capacità come casalinga (che
viene citata al 60%) la valutazione è da ritenersi orientativa in quanto
occorre invece una indagine domiciliare per una corretta conclusione, tenendo
conto sempre delle limitazioni espresse al punto 9.
Nota: l’attuale attività è da ritenersi adeguata
concordando le capacità residue con le limitazioni espresse, inoltre vi è
l’obbligo di sottoporsi a cure psichiatriche in quanto viene riferita una
prognosi favorevole (almeno parzialmente) in tale direzione.” (Doc. 194-1)
In data 17 gennaio 2007 il dr. __________, spec.
FMH in medicina interna, ha trasmesso all’UAI due nuovi referti medici e
meglio:
-
rapporto medico del 25 ottobre 2006 del dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, indirizzato al dr. __________, in cui, poste
le diagnosi di “dolori nella regione dell’anca sinistra probabilmente da
mettere in relazione ad una tendinosi del tratto ileo-tibiale con borsite
trocanterica”, ha osservato:
" Dopo
l’infiltrazione locale sul grande trocantere sinistro con Carbostesina e
Diprophos la paziente ha notato un importante miglioramento della
sintomatologia. Da segnalare, comunque, una reazione allergica durata per
alcuni giorni probabilmente da mettere in relazione alla Carbostesina oppure al
Diprophos. Da alcune settimane lamenta ancora dolori abbastanza importanti
nella regione dell’anca sinistra come pure alla schiena. Vorrebbe ripetere
l’infiltrazione locale. Personalmente ho consigliato anche una valutazione
della schiena presso il dr. __________, che mi legge in copia.
Prego il
segretariato del dr. __________ di convocare direttamente la paziente.
Rammento
un’operazione per ernia discale lombare nel 2002.
Durante la visita
odierna viene eseguita un’infiltrazione locale sul grande trocantere sinistro
con una fiala di Diprophos.
Ulteriori controlli
nel mio studio al bisogno.” (Doc. 197-5+6)
-
rapporto medico del 20 dicembre 2006 del dr. __________,
spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, indirizzato al dr. __________, nel
quale, poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale con componente
spondilogena a sinistra in stato dopo sindrome irritativa radicolare a livello
della gamba destra per ernia discale L5/S1 ed intervento chirurgico di
discectomia nell’anno 2004; sindrome cervicovertebrale su discopatia a livello
C5/C6 e C6/C7; fibromialgia”, ha osservato:
" Valutazione:
Questa paziente
presenta due patologie croniche invalidanti con evoluzione di dolori
persistenti ed insistenti e resistenti a tutte le terapie fino a qui
instaurate. Da una parte vi sono delle problematiche di tipo degenerativo
soprattutto a livello della colonna lombare, con un’importante osteocondrosi a
livello L5/S1, con una sindrome lombovertebrale a carattere anche spondilogena.
Clinicamente si può avere il sospetto di una leggera instabilità lombosacrale.
Radiologicamente vi è un’importante discopatia. Non vi sono segni compressivi o
irritativi radicolari o segni deficitari sensitivo motorici residuali. In
associazione troviamo un quadro a carattere fibromialgico con dolori diffusi
con la presenza di tutti i tender points necessari per questa diagnosi. Da
segnalare il dolore particolarmente spiccato nella zona del trocantere di
sinistra, che potrebbe essere in parte relazionato a delle tendo-mioghelosi a
catena, relazionate a dei problemi a livello lombo-vertebrale, ma potrebbe
anche essere nell’ambito della fibromialgia essendo il trocantere un classico
tender point. Non vi sono patologie a livello dell’anca sia dal punto di vista
clinico che radiologico.
Procedere:
Tenendo in
considerazione quindi queste due patologie, ritengo che bisogna essere
estremamente prudenti per quanto riguarda gli approcci terapeutici che di
solito hanno dei risultati negativi. Un intervento chirurgico a livello della
colonna lombare per il momento mi sembra non opportuno. Un procedimento di tipo
fisioterapico è stato negato dalla paziente per delle esperienze negative avute
antecedentemente. Consiglierei comunque della fisioterapia in particolar modo
con della ginnastica dolce per il quadro fibromialgico e con rinforzo muscolare
isometrico lombare. Non massaggi, ma applicazioni di peloidi calde. Per quanto
riguarda la terapia medicamentosa, la paziente è piuttosto restia
all’assunzione di qualsiasi medicamento in particolar modo comunque di
anti-infiammatori non sferoidali ed analgesici in generale. Si potrebbe tenere
in considerazione eventualmente anche una terapia con medicamenti omeopatici
oppure con dell’agopuntura se desiderato dalla paziente.” (Doc. 197-4)
Nelle sue annotazioni mediche del 5 febbraio 2007
il dr. __________ ha osservato:
"
L’assicurata era stata adeguatamente valutata
mediante il SAM, l’ultimo certificato prodotto in visione, redatto dal dr. __________
e quello del dr. __________, attestano un miglioramento della sintomatologia
dopo l’infiltrazione a livello del grande trocantere di sinistra, questo
sintomo è riferito come tender point nell’ambito della fibromialgia, non vi è
un aggravamento della condizione reumatico-ortopedica, precedentemente valutata.
In sostanza la condizione clinica, sotto
l’aspetto somatico, è la medesima già valutata in ambito SAM, per cui non vi
sono altre considerazioni da parte nostra da aggiungere.
Per quanto riguarda il quesito inerente la IL dal
luglio 2002 al dicembre 2002, è giustificata una completa IL; dalla perizia,
agli atti, del dr. __________ del 20 aprile 2004, si evince che alla specifica
domanda nelle conclusioni a pag. 9, il peggioramento vi è stato e a partire dal
1° gennaio 2003, dopo operazione e convalescenza, la condizione clinica si è
stabilizzata.” (Doc. 202-1)
In data 15 febbraio 2007 il dr. __________ ha
inviato all’UAI uno scritto del seguente tenore:
"
Con stupore ho preso atto della vostra decisione
concernente la sopraccitata paziente. In particolare sono colpito dal fatto che
non si è tenuto in minima considerazione il rapporto del dr. med. __________,
FMH in reumatologia, che vi avevo indirizzato e il rapporto del dr. __________,
che vi avevo pure indirizzato.
I due colleghi ed in particolare il dr. __________
ha chiaramente indicato che la patologia presentata dalla paziente è
invalidizzante.
Da parte mia ritengo che la paziente dovrebbe
essere considerata inabile al lavoro in misura completa.” (Doc. 205-1)
Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni
del 5 marzo 2007, ha indicato:
"
Rimango perplesso dello stupore del dr. __________
nel prendere atto della nostra decisione; i certificati da lui prodotti
contengono i rapporti del dr. __________ e del dr. __________, che nella
sostanza ricalcano i contenuti delle perizie svolte in ambito SAM; in tale
contesto vi era il riconoscimento della condizione clinica attestata e
conseguenti calcoli per valutare l’invalidità, queste valutazioni non sono di
pertinenza medica, le basi, sulle quali sono stati fatti, sono corrette sotto
il profilo medico teorico.
Dal punto di vista medico-assicurativo la
decisione è sostenibile.” (Doc. 209-1)
In data 12 luglio 2007 l’allora patrocinatore
dell’assicurata ha trasmesso al TCA copia della prescrizione medica del 14
giugno 2007 del dr. __________, relativa ad alcuni medicamenti di cui necessita
l’interessata (doc. VIII/bis), indicando che gli stessi hanno numerosi effetti
collaterali e provocano dolori allo stomaco e disturbi di digestione (doc.
VIII).
Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da
parte del TCA in merito alla terapia farmacologica dell’assicurata, con scritto
del 5 marzo 2008 il dr. __________ ha osservato:
"
(…)
Quali sono i medicamenti che l’assicurata deve
assumere?
Tranxilium 20 mg
Temesta 2.5 mg
Voltaren supposte al bisogno
Qual è il loro scopo?
Terapia ansiolitica – antidepressiva.
Terapia antalgica
In quali quantità e con quale frequenza deve
assumere tali medicamenti?
Voltaren supposte 2-3 volte al giorno
Tranxilium 20 mg alla sera
Temesta 2.5 mg alla sera
Da quando assume tale farmacoterapia?
Voltaren e Temesta da anni, Tranxilium da pochi
giorni
Se l’assicurata non assumesse tali medicamenti,
quali conseguenze vi sarebbero sulla sua capacità lavorativa residua?
Ulteriore riduzione della sua capacità
lavorativa. Attualmente comunque la sua capacità lavorativa è nulla, è previsto
un ricovero presso la Clinica __________ di __________.” (Doc. XIII)
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 14 marzo
2008 il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
"
SAM 7.2006:
Allora a beneficio rendita AI ½
Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa:
- Sindrome lombovertebrale cronica con/su:
▪ pregressa
discectomia mini-invasiva per ernia discale L5-S1 a destra (28.08.2002)
▪ osteocondrosi
e spondilosi lombosacrale L5-S1
▪ spondilartrosi
moderata L4-S1
- Sindrome cervicovertebrale cronica con/su:
▪ modesta osteocondrosi C5-C7
- Sindrome somatoforme da dolore persistente
F43.4
- Cefalee croniche nell’ambito di emicrania senza
aura con/su:
▪ abuso di analgesici
▪ possibile associata cefalea tensionale
Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa:
- Leggero incipiente alluce valgo bilaterale
con/su.
▪ alluce
sinistro parzialmente rigido. Fibromialgia.
Il SAM valuta uno stato valetudinario invariato,
confermando una IL del 50% quale tassista (rendimento ridotto)
Valutazione:
La documentazione medica prodotta dopo la perizia SAM non evidenzia nessuna modifica dello
stato di salute dell’assicurata rispetto al momento della perizia SAM.
Per quanto concerne i medicamenti prescritti in
data 14.6.2007 faccio notare che la ricetta si riferisce ai medesimi
medicamenti già presi in occasione della perizia SAM, ossia Voltaren 50 mg,
Temesta expidet 1.0 mg e bustine di Magnesio.
Questa ricetta è in contrasto con l’attuale
certificato del dr. __________, dove viene certificato che l’assicurata
attualmente assume del Tranxilium 20 mg e Temesta 2.5 mg. Come indicato dal dr.
__________, questi medicamenti vengono assunti solo da pochi giorni, ossia da
marzo 2008. Da notare che il Tranxilium è un ansiolitico, quindi un medicamento
indicato per trattare i sintomi dell’ansia e non per trattare problemi
derivanti dal rachide dorsale.” (Doc. XVI/bis)
L’assicurata ha trasmesso al TCA il rapporto del
27 febbraio 2008, redatto dalla dr.ssa __________, assistente di medicina del
Servizio di Pronto soccorso di __________. In tale referto la dr.ssa __________,
poste le diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva con attuale esacerbazione;
cefalea recidivante nota da anni; lombalgia cronica con stato dopo intervento
chirurgico per ernia discale”, ha osservato:
"
Si tratta di una paziente nota per sindrome
ansioso-depressiva e che da anni beneficia dell’invalidità per dolori cronici
lombari con stato dopo intervento chirurgico per ernia discale, che giunge alla
nostra osservazione per intensificazione dello stato d’ansia che le provoca
un’esacerbazione della nota cefalea. La paziente era già stata vista dal dr. __________
presso il nostro __________ circa 15 giorni fa e aveva provveduto ad
organizzarle un ricovero presso la Clinica __________ a __________, ma la
paziente lo rifiuta. All’entrata la paziente lamenta nausea e cefalea, inoltre
riferisce importante esaurimento psicofisico.
All’esame obiettivo d’entrata paziente in ridotte
condizioni generali, prostrata sia dal punto di vista fisico che psichico,
orientata nel tempo e nello spazio, lucida e collaborante, normotesa (130/70
mmHg), normocardica (90 bpm), afebbrile ed eupnoica con saturazione di O2 al
dito in aria a 99%. All’auscultazione cardiaca i toni sono validi e le pause
apparentemente libere. All’auscultazione polmonare MVU, senza rumori aggiunti.
Esame neurologico cursorio: pupille isocoriche, isocicliche e normoreagenti
alla luce, velo palatino simmetrico, movimenti oculari normoconservati; nessun
nistagmo evocabile con lo sguardo; ROT normoipervivi sia agli arti superiori
che inferiori; forza muscolare, tono muscolare e sensibilità tattile
superficiale nella norma; prove di posizione, prove dita-naso e
tallone-ginocchio nella norma; babinski negativo bilateralmente.
La paziente presenta una chiara esacerbazione
dello stato ansioso con coinvolgimento somatico importante. Come consigliato
dal dr. __________ abbiamo somministrato del Tranxilium 10 mg perorale e
successivamente 25 mg per via endovenosa con parziale beneficio sulla cefalea e
scomparsa della nausea. Quasi certamente la paziente avrà un posto presso la
clinica __________ di __________ il prossimo 29 febbraio. Nel frattempo
offriamo alla paziente un ricovero presso l’Ospedale __________ di __________,
che la stessa rifiuta. In accordo con il dr. __________ dimettiamo la paziente
a domicilio in attesa della sua entrata a breve presso la clinica __________,
come già organizzato.” (Doc. C2)
A tal proposito, nelle sue annotazioni dell’11
aprile 2008, il dr. __________ ha osservato:
"
Vedi nota riassuntiva del 14.03.2008
Attuale nuova certificazione medica:
rapporto concernente consultazione pronto
soccorso __________ del 27.02.2008.
- Da questo rapporto risulta imminente un ricovero presso la
Clinica __________
- Inoltre,
si parla di una esacerbazione dello stato ansioso che ha portato già ad un’altra
consultazione del PS due settimane prima.
Valutazione:
Dalla documentazione risulta un possibile
peggioramento della problematica ansiosa da metà febbraio 2008 con previsto
ricovero presso la __________, peggioramento questo posteriore alla decisione
impugnata e di durata ancora da stabilire (evoluzione da valutare dopo la prevista
degenza alla __________).” (Doc. XX/bis)
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U
329/01 ed S., U 330/01; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122
V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.
123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31). A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha
già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.
106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y
a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile esso deve adempiere diverse condizioni (D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità
dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa
A., inc. 32.1999.124).
2.9. Nella
fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.6. e 2.7.) e
richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(consid. 2.8.), questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI,
dopo aver attribuito all’assicurata una rendita intera limitatamente al periodo
dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2003, per un peggioramento dello stato di
salute intervenuto da luglio 2002 a dicembre 2002 - che l’ha resa totalmente inabile al lavoro - ha ritenuto
l’interessata, dal mese di gennaio 2003, inabile al 50% sia nella sua
precedente attività di tassista, sia in altre attività adeguate.
Innanzitutto
va osservato che alla perizia del 27 luglio 2006 del SAM, completa e priva di
contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.
I medici
del SAM hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di
cui l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 50%, a partire dal 1°
gennaio 2003, sia nella sua precedente attività di tassista, sia in altre in
attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
Tali conclusioni sono poi state confermate dal
dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 21 agosto 2006 (doc. 194-1),
del 5 febbraio 2007 (doc. 202-1) e del 5 marzo 2007 (doc. 209-1).
I medici del SAM hanno ben evidenziato che
l’assicurata, da un punto di vista strettamente ortopedico, presenta una
capacità lavorativa del 50%, a causa della limitazione funzionale di un certo
rilievo della colonna vertebrale lombosacrale, più moderata a livello del
rachide cervicale; presenta poi una limitazione della capacità lavorativa del
40% dal profilo psichico, che potrebbe migliorare almeno in parte con una presa
a carico psichiatrica, mentre da un punto di vista neurologico, è inabile al
lavoro al 20% a causa delle cefalee che la affliggono (doc. 192-12).
Essi hanno inoltre osservato che non vi è stato
un peggioramento rispetto alla perizia reumatologica del dr. __________ del 20
febbraio 2004 (doc. 192-13), il quale aveva a sua volta considerato l’assicurata
abile al lavoro al 50% sia nella precedente attività di tassista, sia in altre
attività leggere adeguate, a partire dal 1° gennaio 2003 (doc. 139-9).
Nel suo
consulto ortopedico del 5 luglio 2006 il dr. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica, poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale cronica,
stato dopo discectomia mini-invasiva per ernia discale lombosacrale L5/S1 a
destra; osteocondrosi e spondilosi lombosacrale L5/S1, spondilartrosi moderata
L4/L5 e L5/S1; sindrome cervicale vertebrale cronica in modesta osteocondrosi
C5/C6/C7; tendomialgie multiple, omeroscapolari e pelvi-femorali, nel quadro di
una fibromialgia; leggero incipiente alluce valgo bilaterale, alluce sinistro
parzialmente rigido” (doc. 192-26), ha evidenziato che la situazione, dal punto
di vista strettamente ortopedico, è rimasta stazionaria negli ultimi anni
(doc. 192-28, sottolineatura della redattrice).
Il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata, da un
punto di vista strettamente ortopedico, abile al lavoro al 50% sia nella sua
precedente attività di tassista, che in attività alternative, quali quella di
autista-corriere, attività nell’ambito della vendita e quale ausiliaria di
ufficio, indicando, quali limiti funzionali, il sollevamento ripetuto ed il trasporto
di pesi superiori a 7-8 kg, la
deambulazione su terreni accidentati e attività lavorative in posizioni coatte
prolungate (doc. 192-29).
Tale conclusione, analoga a quella posta dal dr. __________
Considerandi
nella sua perizia del 20 febbraio 2004, non è del resto stata contraddetta, in
sede ricorsuale, da certificati medico-specialistici attestanti patologie
maggiormente invalidanti.
Quanto al certificato del dr. __________ del 25
ottobre 2006 (doc. 197-5) e a quello del dr. __________ del 20 dicembre 2006
(doc. 197-2), prodotti in sede amministrativa, come correttamente affermato dal
dr. __________ nelle sue annotazioni del 5 febbraio 2007, gli stessi non
attestano un peggioramento delle patologie dell’assicurata. Il dr. __________
ha infatti indicato un miglioramento della sintomatologia dopo un’infiltrazione
a livello del grande trocantere di sinistra. Il dr. __________, dal canto suo,
ha ribadito le diagnosi già poste dal dr. __________.
Come giustamente rilevato dal dr. __________, non
vi è pertanto un aggravamento della condizione reumatico-ortopedica
dell’interessata, già valutata in precedenza dal SAM (doc. 202-1).
Tali considerazioni del medico SMR possono essere
condivise dal TCA.
Anche il certificato medico del 15 febbraio 2007
del dr. __________, che ritiene la paziente inabile al lavoro in misura
completa (doc. 205-1), senza motivare le ragioni di tale sua affermazione, ma
rifacendosi ai certificati medici del dr. __________ e del dr. __________, non
è atto a dimostrare un peggioramento dello stato di salute dell’interessata. Inoltre,
la sua contestazione riguardo al fatto che il dr. __________ ha chiaramente
indicato che la patologia dell’interessata è invalidante, risulta superflua,
posto che anche il dr. __________, così come il dr. __________, hanno
considerato invalidanti le patologie dell’interessata, ritenendola abile al
lavoro al 50% sia nella sua precedente attività di tassista, che in attività
alternative.
La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito
che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U
202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto,
ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Come indicato dal dr. __________, nelle sue
annotazioni del 5 marzo 2007, il certificato del dr. __________ e quelli da lui
prodotti del dr. __________ e del dr. __________ “ricalcano nella sostanza i
contenuti delle perizie svolte in ambito SAM” (doc. 209-1).
Anche queste considerazioni possono essere fatte
proprie dal TCA.
Infine, quanto alla censura ricorsuale relativa
al fatto che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente tenuto conto della
fibromialgia che affligge l’interessata, ritenuta ininfluente sulla capacità
lavorativa (doc. I), occorre rilevare che già nel suo consulto peritale del 20
febbraio 2004 il dr. __________ ha posto, tra le altre, la diagnosi di
fibromialgia, nota dal 2002. Tale diagnosi, a mente del perito reumatologo, unitamente
alle altre, limita l’attività lavorativa dell’assicurata, da considerare abile
al lavoro al 50% nella sua professione e in attività adatte (cfr. doc. 139-9).
Anche il dr. __________, nel suo referto peritale
del 5 luglio 2006, ha indicato
che l’assicurata soffre, tra l’altro, di tendomialgie multiple, omeroscapolari
e pelvi-femorali, nel quadro di una fibromialgia (doc. 192-26). Lo specialista
ha ritenuto che, sulla base di tutte le patologie riscontrate, l’assicurata è
da ritenere inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività e in altre
adeguate (doc. 192-27).
Il dr. __________ ha poi evidenziato la presenza
di una componente somatoforme (doc. 192-27).
Al riguardo, va ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, anche in presenza di una fibromialgia (come nel
caso di un disturbo del dolore somatoforme) si deve presumere che tale affezione
o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali
ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 49).
Solo eccezionalmente, in presenza di determinati
presupposti fissati dalla giurisprudenza, si può ritenere inesigibile
dall'assicurato, affetto da una fibromialgia, lo sfruttamento della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro.
La giurisprudenza esige infatti l'esistenza di
una "comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata"
oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura,
l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto
tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un
insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi
(sull’applicabilità dei principi restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza
per ammettere, a titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme
comporti una limitazione duratura della capacità
lavorativa suscettiva di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, cfr. la
sentenza del Tribunale federale I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF
130.
V 352 e le successive STF I 1093/06 del 3 dicembre 2007; STF I 404/03 del
23.
aprile 2004 e I 702/03 del 28 maggio 2004. Sulla non
applicabilità di tali principi in caso di revisione della rendita, cfr. la
sentenza del Tribunale federale I 901/06 del 23 novembre 2007).
Nel caso di specie, dall’accurato esame
psichiatrico del dr. __________, è stato confermato che la sindrome somatoforme
che affligge l’assicurata influisce sulla sua capacità lavorativa, rendendola
inabile al lavoro al 40% (doc. 192-19).
La fibromialgia dell’interessata è dunque
invalidante, come ritenuto dal dr. __________.
La critica dell’allora patrocinatore dell’assicurata
non può quindi essere ritenuta meritevole di ulteriori approfondimenti.
L’aspetto
psichiatrico è stato vagliato dal dr. __________, medico Capo-clinica del __________,
che nel suo rapporto peritale del 30 giugno 2006, posta la diagnosi di “sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F43.4)”, ha ritenuto l’assicurata
inabile al lavoro al 40% (doc. 192-19), sottolineando che la situazione
psicopatologica complessiva è rimasta invariata rispetto alla valutazione
psichiatrica peritale del febbraio 2002, eseguita dalla dr.ssa __________
(doc. 192-18, sottolineatura della redattrice).
Anche queste conclusioni possono essere fatte
proprie dal TCA, per lo meno con riferimento al momento di emanazione della
decisione su opposizione impugnata (22 marzo 2007), che delimita, il potere
cognitivo del giudice.
Per quanto concerne invece il periodo successivo
alla decisione impugnata, va rilevato che nel referto del 27 febbraio 2008 la
dr.ssa __________ ha riscontrato un’esacerbazione dello stato ansioso
dell’assicurata, per la quale è previsto un ricovero presso la Clinica __________
di __________ (cfr. doc. C2).
Al riguardo, nelle sue annotazioni dell’11 aprile
2008, il dr. __________ ha osservato che “dalla documentazione risulta un
possibile peggioramento della problematica ansiosa da metà febbraio 2008 con
previsto ricovero presso la __________, peggioramento questo posteriore alla
decisione impugnata e di durata ancora da stabilire” (doc. XX/bis).
In concreto, il possibile
peggioramento, dal profilo psichico, dello dello stato di salute
dell’interessata è successivo alla decisione impugnata, come correttamente
osservato dal medico SMR.
Si giustifica pertanto la retrocessione degli
atti all’UAI, affinché valuti la documentazione prodotta quale richiesta di
revisione su cui l’amministrazione dovrà pronunciarsi.
Da notare, inoltre, al riguardo, che, come
comunicato dal dr. __________ nel suo scritto del 5 marzo 2008, l’assicurata
assume “da pochi giorni” un nuovo ansiolitico (Tranxilium) (cfr. doc.
XIII).
Va qui ricordato che per costante
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento
in cui essa venne emanata – in concreto il 22 marzo 2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;
DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b).
L’assunzione di nuovi farmaci, in un periodo
successivo alla decisione impugnata, non può quindi essere presa in
considerazione nel caso di specie e dovrà, se del caso, essere oggetto di
valutazione in sede di revisione.
Infine, nel suo referto peritale del 12 luglio
2006.
il dr. __________, spec. FMH in neurologia, poste le diagnosi di “cefalee
croniche nell’ambito di una emicrania senza aura, con abuso di analgesici,
possibile associata cefalea tensionale; sindrome lombovertebrale cronica,
attualmente senza deficit neurologici, in stato dopo discectomia L5/S1 a destra
nel 2002” (doc. 192-16), ha
ritenuto che, dal punto di vista neurologico, le cefalee possono limitare la
capacità lavorativa dell’interessata nella sua precedente attività al massimo
nella misura del 20% (doc. 192-16).
Lo specialista ha quindi di fatto confermato la
precedente valutazione peritale del 4 marzo 2002, eseguita nell’ambito di una
perizia SAM, del dr. __________ (che aveva ritenuto l’interessata inabile al
lavoro al massimo al 25%).
Al riguardo, la contestazione ricorsuale relativa
alla mancata presa in considerazione dei forti e continui dolori al capo, che
costringono l’assicurata a letto (doc. I), non ha ragione d’essere, ritenuto
che nel suo consulto peritale il dr. __________ ha espressamente indicato che “le
cefalee possono essere al limite all’origine di un’incapacità lavorativa
massima del 20%, ammettendo che possano esservi delle crisi di cefalea più
intensa causanti una transitoria interruzione della capacità lavorativa”
(doc. 192-16).
Il dr. __________ ha poi evidenziato che la
paziente ha osservato di avere avuto cefalee molto frequenti fin dall’età di 16
anni e che queste non le hanno comunque impedito di svolgere un’attività
lavorativa a tempo pieno perlomeno fino al 1997 (doc. 192-16).
Stante quanto sopra, l’assicurata va quindi
considerata abile al lavoro al 50% sia nella sua precedente attività di
tassista, sia in altre attività adeguate, a partire dal 1° gennaio 2003.
Nella decisione impugnata del 22 marzo 2007,
l’UAI ha riconosciuto che, come accertato nella perizia reumatologica del 20
febbraio 2004 del dr. __________, vi è stato, rispetto alla precedente
decisione dell’11 luglio 2002 - con la quale era stato riconosciuto il diritto
ad una mezza rendita di invalidità dal 1° gennaio 2001, per un grado di
invalidità del 50% (doc. 125-1) - un temporaneo peggioramento dello stato
reumatologico dell’interessata, nel periodo compreso fra il mese di luglio del
2002.
e il mese di dicembre del 2002, giustificante una completa inabilità
lavorativa in qualsiasi attività e la conseguente attribuzione di una rendita
intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° ottobre 2002 e
il 31 marzo 2003 (doc. 65-10). In seguito, tuttavia, a partire dal 1° gennaio
2003, essendosi le condizioni di salute dell’interessata stabilizzate (dopo
l’operazione di ernia discale e la relativa convalescenza), senza subire
ulteriori peggioramenti - come rilevato dal medici del SAM nel consulto
peritale del 27 luglio 2006 - l’UAI ha ripristinato, a decorrere dal 1° aprile
2003, il diritto ad una mezza rendita, posto che l’assicurata è stata
considerata nuovamente inabile al lavoro al 50% sia come tassista, sia in altre
attività adatte.
L’attribuzione, da parte dell’UAI, di una rendita
intera limitata nel tempo, poi ridotta visto il ripristino di una capacità
lavorativa del 50% dell’assicurata, è corretta. Come visto in precedenza,
infatti, dalla perizia del dr. __________ del 20 febbraio 2004 – sul cui valore
probatorio il TCA si è già espresso nella decisione del 5 settembre 2005 (cfr.
doc. 183) - emerge in maniera chiara e ben motivata che, rispetto al precedente
consulto peritale dello stesso dr. __________ dell’8 marzo 2002 (nell’ambito
della perizia SAM del 25 marzo 2002, cfr. doc. 116-17), vi è stato un temporaneo
peggioramento dello stato di salute dell’interessata a partire dal mese di
luglio del 2002 (doc. 139-7). A causa di tale deterioramento, l’assicurata è
stata sottoposta il 28 agosto 2002 ad un intervento di ernia discale, con esito
favorevole.
Nel suo
referto peritale del 20 febbraio 2002 il dr. __________ ha tenuto a precisare
che dopo l’operazione e la relativa convalescenza, la situazione si è
stabilizzata e che a partire dal 1° gennaio 2003 la capacità lavorativa
dell’assicurata non ha più subito modifiche di rilievo (doc. 139-9,
sottolineatura della redattrice).
Nella
successiva perizia pluridisciplinare del 27 luglio 2006 i medici del SAM hanno
poi confermato che, dopo un temporaneo peggioramento dello stato di salute
dell’assicurata attestato dal dr. __________, a partire dal 1° gennaio 2003, lo
stato di salute dell’interessata è tornato sovrapponibile a quello precedente,
già valutato dal SAM nel referto peritale del 25 marzo 2002 e dal dr. __________
nella perizia del 20 febbraio 2004, con un’inabilità lavorativa del 50% in
qualsiasi attività.
Pertanto, considerato un peggioramento dello
stato di salute limitatamente al periodo compreso fra il mese di luglio 2002 e
il mese di dicembre 2002 e ritenuto che successivamente, dopo il 1° gennaio
2003, non è più intervenuto, per lo meno fino al momento di emanazione della
decisione impugnata, alcun peggioramento dello stato di salute, è a giusta
ragione che l’UAI ha assegnato all’interessata una rendita intera di invalidità
limitatamente al periodo compreso fra il 1° ottobre 2002 e il 31 marzo 2003.
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alla stessa può
essere fatto riferimento. Inoltre, non essendo stato comprovato, sino
all’emissione della decisione contestata, un ulteriore peggioramento, richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
ragionevolmente, a partire dal 1° gennaio 2003 e fino al momento di emanazione
della decisione impugnata, l’assicurata ha presentato nuovamente una capacità
lavorativa del 50% sia nella sua precedente attività di tassista, sia in
attività adeguate.
2.10
Ai fini della
valutazione economica, il dossier è stato trasmesso alla consulente in
integrazione professionale.
Con rapporto del 31 gennaio 2007, tenuto conto
dei dati medici ed escludendo qualsiasi progetto di riformazione professionale,
la consulente, dopo aver indicato che l’assicurata conserva una capacità
lavorativa del 50% nella sua attività di tassista, ha proceduto alla
determinazione del grado d’invalidità in attività adeguate (esigibili pure al
50%), mediante il consueto raffronto dei redditi (anno di riferimento 2005).
Stabilito un reddito da valida di fr. 58'152
annui - corrispondenti a quanto l’assicurata avrebbe guadagnato secondo le
tabelle RSS, settore trasporti terrestri, categoria 4, quartile 2, nel 2004
(pari a fr. 57'577 annui), valore poi aggiornato al 2005 – e un reddito da
invalida di fr. 22'818 annui – calcolati secondo le tabelle RSS, settore
dell’industria e dell’artigianato, in attività semplici e ripetitive (categoria
professionale 4, quartile 2), apportando una riduzione del 50% per le
limitazioni mediche e un’ulteriore riduzione del 5% per la limitazione nel
porto di pesi e del 2% per la limitazione alla deambulazione su terreni
sconnessi – la consulente ha determinato un grado di invalidità del 60.76%,
proponendo quindi l’attribuzione di ¾ di rendita (doc. 198-3).
Nella successiva annotazione per l’incarto,
datata pure 31 gennaio 2007, la consulente IP ha tuttavia indicato:
"
MODIFICA RAPPORTO FINALE
Come noto, l’assicurata è abile in misura
parziale (50%) nella professione di tassista: se ne deduce quindi, che la CGR
in tale professione è del 50%.
Pertanto fa stato il grado di invalidità del
50%.” (Doc. 199-1)
Con il ricorso l’assicurata ha contestato di
poter continuare a lavorare in qualità di tassista, dato che tale professione
non è rispettosa dei suoi limiti funzionali, in quanto comporta il sollevamento
di valigie di peso ben superiore a 8 kg (I). Ella ha inoltre chiesto di poter beneficiare di una rendita
intera di invalidità o, nella negativa, almeno di ¾ di rendita di invalidità,
così come proposto dalla consulente IP (I).
Al
riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che l’assicurata è sempre stata
ritenuta, dal profilo medico, abile al lavoro nella sua precedente attività di
tassista, seppure in misura ridotta (50%), proprio per tener conto dei suoi
limiti funzionali.
Già nella perizia reumatologica dell’8 marzo
2002, eseguita dal dr. __________ nell’ambito di una perizia SAM, lo
specialista aveva considerato l’assicurata inabile al lavoro al 30% in attività
pesanti, ma inabile al lavoro al 10% in attività da mediamente pesanti a
leggere, che evitino posizioni molto inergonomiche e molto prolungate della
colonna cervicale o lavori di forza con i polsi in iperflessione e
iperestensione e nella sua precedente attività di tassista (doc. 116-19,
sottolineatura della redattrice).
A livello globale, nella perizia pluridisciplinare
del 25 marzo 2002 i medici del SAM avevano poi ritenuto l’interessata inabile
al lavoro al 50% sia nella sua precedente attività di tassista, sia in
altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, per tener conto
del suo ridotto rendimento e del suo ridotto tempo di lavoro nell’arco di
un’intera giornata (doc. 116-13, sottolineatura della redattrice).
In seguito, nel consulto peritale del 20 febbraio
2004.
il dr. __________, nonostante nelle limitazioni soggettive
dell’interessata abbia indicato che “la paziente non crede di poter più
svolgere il lavoro di tassista. Vi sono troppi problemi per entrare e uscire
dalla macchina” (doc. 139-5), ha ritenuto che la stessa possa svolgere
la sua precedente attività di tassista al 50% (4 ore al giorno), così come
altre attività adeguate, sempre in misura del 50% (doc. 139-9, sottolineatura
della redattrice).
Infine, nella perizia pluridisciplinare del SAM
del 27 luglio 2006 i medici hanno ritenuto l’assicurata abile al 50% come
tassista (doc. 192-12). Anche il dr. __________, nel suo rapporto peritale
ortopedico del 5 luglio 2006, ha considerato che “nella professione di tassista, per le
patologie più strettamente ortopediche, la capacità lavorativa è da valutare
attorno al 50%. La riduzione della capacità lavorativa, quale
diminuzione della durata lavorativa e dell’efficienza, si giustifica con la
presenza di una limitazione funzionale di un certo rilievo della colonna
vertebrale lombosacrale e con una più moderata limitazione funzionale del
rachide cervicale. Si tiene conto del fatto che in qualità di tassista non è
possibile sovente evitare il sollevamento, vale a dire il carico e lo scarico,
di valigie e di oggetti talora pesanti” (doc. 192-27, sottolineatura
della redattrice).
Questa
constatazione (abilità lavorativa del 50% nell'attività di tassista) non è
comunque sufficiente come invece fatto dalla consulente, per concludere che il
grado di invalidità dell’interessata in tale professione sia del 50% (doc.
199-1).
Nella sua annotazione del 31 gennaio 2007 la
consulente ha infatti indicato che, essendo la capacità lavorativa
dell’interessata, quale tassista, del 50%, anche la sua capacità di guadagno
residua è del 50%, ciò che porta ad un grado di invalidità del 50% (cfr. doc.
199-1).
Secondo questo Tribunale, tale annotazione deve
essere intesa nel senso che l’assicurata, inabile al 50% sia nella sua
precedente attività, sia in altre adeguate, alla luce del grado di invalidità
del 61% in attività adeguate risultato dal raffronto dei redditi, è in grado di
sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua nella sua precedente
professione di tassista.
(Al riguardo cfr. STFA U 158/02 del 20 giugno
2003:
"
D'autre part, il sied de rappeler, avec les
premiers juges (cf. consid. 2a/aa du jugement attaqué), qu'on peut attendre de
l'assuré qu'il utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail; il s'agit
d'ailleurs d'un réquisit légal (cf. art. 18 al. 2 LAA) pour procéder à la
comparaison des revenus (à ce sujet, voir par ex. Jean-Maurice
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 76 p. 35). A défaut, l'obligation du recourant d'atténuer autant qu'il le peut les
conséquences du dommage imputable à l'accident serait vidée de son sens (sur ce
principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les
arrêts cités; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61).")
In una sentenza U 240/02 del 28 maggio 2004, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha censurato il fatto che l’assicuratore
infortuni aveva stabilito il grado di invalidità di un assicurato - considerato
dal consulente in integrazione professionale dell’UAI convenientemente
reintegrato nella sua precedente attività di magazziniere, svolta a tempo
parziale (50%) – senza far capo al necessario confronto dei redditi. L’Alta
Corte ha quindi rinviato gli atti all’assicuratore infortuni, affinché
procedesse in tal senso, confrontando la situazione salariale concreta
esistente presso il datore di lavoro al momento dell’inizio del diritto alla
rendita con il reddito ipoteticamente realizzabile dall’assicurato, alla stessa
data, presso il medesimo datore di lavoro, senza il danno alla salute.
Nel rispetto di questa giurisprudenza, nella
presente fattispecie l’amministrazione avrebbe quindi dovuto procedere al
confronto dei redditi anche con riferimento alla precedente professione di
tassista.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2003 (visto che il miglioramento dello
stato di salute dell’assicurata è intervenuto a partire dal 1° gennaio 2003
(abile al lavoro al 50%) e in quell’anno è avvenuta la riduzione della
rendita).
La consulente ha invece proceduto al raffronto
dei redditi con riferimento all’anno 2005.
Il TCA ritiene di poter comunque utilizzare, per
il raffronto dei redditi nell’attività di tassista, i valori inerenti al 2005
calcolati dalla consulente, ritenuto che tanto il reddito da valida, quanto
quello da invalida, devono essere determinati sulla base delle tabelle
statistiche (RSS, settore trasporti terrestri). L’invalidità, pertanto, è
determinata dalla percentuale di riduzione per motivi medici e dall’ulteriore
riduzione percentuale stabilita per tenere conto delle circostanze specifiche
del caso concreto.
Il reddito da valida, come stabilito dalla
consulente, è pari a fr. 58'152 annui (2005) - corrispondenti a quanto
l’assicurata avrebbe guadagnato secondo le tabelle RSS, settore trasporti
terrestri, categoria 4, quartile 2, nel 2004 (pari a fr. 57'577 annui), valore
poi aggiornato al 2005.
Il reddito da invalida, calcolato secondo le
tabelle RSS, settore trasporti terrestri, categoria 4, quartile 2, nel 2004
(pari a fr. 57'577 annui), valore poi aggiornato al 2005, è pari a fr. 58’152
annui, importo al quale va apportata una riduzione del 50% per le limitazioni
mediche, per un reddito da invalida di fr. 29'076.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten
in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die
arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch
dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.
Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen
Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,
lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die
Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung
erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).
Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint
- gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit
hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen,
so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
In concreto, nel suo rapporto del 31 gennaio
2007, la consulente ha apportato una riduzione del 5% per la limitazione nel
porto di pesi e del 2% per la limitazione alla deambulazione su terreni
sconnessi (cfr. doc. 198-2).
Ai fini
della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va
innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurata è
sì stata giudicata in grado di esercitare l'attività di tassista, ma solo nella
misura del 50%.
Ora,
secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il
reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività
adeguata soltanto in misura parziale:
"
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig
festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der
Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im
Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr
ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann
mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums
lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden
Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.
Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen,
dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche,
berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem
erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt
verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus
betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem
entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob
dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden
kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen
Leistungseinbusse zu rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der
trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls dadurch
Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des Invalideneinkommens auf
der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des Bundesamtes für Statistik auf
einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn in allen Wirtschaftszweigen
des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE 129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV
2001.
Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese Ausnahmeregelung kommt indessen nur
zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge
Grenzen gesetzt sind, dass praktisch alle Tätigkeiten eines bestimmten
Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen (RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc)."
(STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)
Inoltre, occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre
2007, pubblicata in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto
modo di confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da
invalido - nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto
ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del
9%) – nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività
adeguata unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in
maniera precisa.
In
conformità alla giurisprudenza appena citata, potendo l’assicurata lavorare come
tassista solo al 50%, a mente del TCA occorre applicare una riduzione del
reddito statistico del 10% per tener conto del fatto che lavorando a tempo
parziale l’interessata può percepire un salario inferiore rispetto ad una persona
impiegata al 100%.
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli
impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il
Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la
riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita
dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali derivanti
dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista medico era
risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute.
L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di
una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché
del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato che
l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di
lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non
costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido
dell’interessato sul mercato del lavoro.
Anche
nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del
10% - anziché del 7%, come stabilito dalla consulente - per tenere conto degli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute dell’interessata (cfr.
doc. 198-3).
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene che con una riduzione globale del 20% (10% per gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute, 10% per il fatto di
poter lavorare soltanto a tempo parziale) si tenga adeguatamente conto delle
specifiche circostanze del caso concreto.
Nessun
altro fattore di riduzione può entrare in considerazione ai sensi della
giurisprudenza (cfr. DTF 126 V 78ss.), in particolare, non quelli relativi
all’età dell’insorgente (49 anni al momento determinante).
Partendo,
quindi, da un salario da invalida di fr. 58’152.-- e ritenuta un’esigibilità del 50%, ammettendo la
riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2005
risulta, quindi, essere pari a fr. 23'260.8 (Fr. 29’076.-- - (Fr. 29’076.--
x 20 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l'importo di Fr. 58’152.-- corrispondente al reddito che l’insorgente
avrebbe potuto conseguire da valida nell'anno 2005, emerge un’incapacità al guadagno
pari al 60% ([Fr. 58’152.- – Fr. 23'260.8] x 100 : Fr. 58’152.-), percentuale che dà diritto a tre quarti di rendita.
La
decisione impugnata va dunque modificata nel senso che l'assicurata, dal 1°
aprile 2003, ha diritto a tre
quarti di rendita di invalidità e non soltanto a mezza rendita, come stabilito
dall'amministrazione.
Pertanto, stante quanto
sopra esposto, questo Tribunale non può che ritenere corretto procedere, dal 1°
aprile 2003, ad una riduzione delle prestazioni, dopo la temporanea
attribuzione di una rendita intera di invalidità dal 1°
ottobre 2002 al 31 marzo 2003.
Queste
ultime non vanno tuttavia ridotte ad una mezza rendita, come stabilito dall’amministrazione,
bensì a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 60%, a partire
dal 1° aprile 2003 (al riguardo va evidenziato che i
tre quarti di rendita vanno attribuiti a partire dal mese di aprile 2003, in quanto giusta l’art. 88a OAI se
la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni
consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta
all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare. In concreto, il dr. __________ e i
medici del SAM hanno dichiarato l’assicurata temporaneamente inabile al lavoro
al 100% dal mese di luglio 2002 al mese di dicembre 2002, a causa dell’intervento di ernia discale al quale è stata sottoposta, ma poi abile al 50% sia
nella sua professione, sia in altre attività lavorative leggere, a partire dal
1° gennaio 2003, cfr. doc. 139 e doc. 192).
2.11
L'assicurata
ha sottolineato che, per far fronte ai suoi disturbi, deve assumere
regolarmente dei medicamenti - fra i quali il Voltaren - che le provocano
numerosi effetti collaterali, quali dolori allo stomaco e disturbi nella digestione,
come comunicato dall’allora patrocinatore (doc. VIII).
A sostegno delle sue allegazioni, ella ha
prodotto una prescrizione medica del 14 giugno 2007 del dr. __________
(VIII/bis), riguardante alcuni medicamenti (Voltaren, Temesta e Diasporal), che
è costretta ad assumere.
Nel suo scritto del 5 marzo 2008, il dr. __________,
interpellato dal TCA, ha indicato che l’assicurata assume Voltaren “da anni”,
precisando che, qualora non assumesse regolarmente la sua farmacoterapia, vi
sarebbe “una ulteriore riduzione della sua capacità lavorativa” (cfr.
doc. XIII).
Ora, è vero che, come rilevato dal dr. __________,
i medicamenti prescritti in data 14 giugno 2007 dal dr. __________, tra i quali
vi è anche il Voltaren, sono gli stessi che l’assicurata già assumeva al
momento della perizia del SAM (cfr. doc. XVI/bis).
Ci si potrebbe chiedere se è ragionevolmente
esigibile pretendere che l’assicurata, per poter svolgere la sua precedente
professione di tassista, attività che implica il dover sollevare pesi spesso superiori
a quanto consentitole, debba fare ricorso all’assunzione regolare, da anni, di
farmaci antalgici, quale appunto il Voltaren.
Qualora infatti si dovesse concludere che
l’assunzione continuativa di questi medicamenti non è ragionevolmente esigibile
dall’assicurata, in quanto eccedente il normale obbligo di ridurre il danno
(cfr. al riguardo STF I 442/2005 del 13 aprile 2006, pag. 3 e giurisprudenza
ivi citata), ella andrebbe considerata esclusivamente abile al lavoro al 50% in
attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
In tale evenienza, come calcolato dalla
consulente IP nel suo rapporto del 31 gennaio 2007, il grado di invalidità
dell’assicurata in attività adeguate, esigibili da un punto di vista medico al
50%, sarebbe del 61% (cfr. doc. 198-3), percentuale che giustificherebbe
l’attribuzione di tre quarti di rendita. Al medesimo risultato si giungerebbe
anche procedendo al raffronto dei redditi con riferimento al 2003 (momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita).
Tale
questione può rimanere aperta, visto che comunque l'assicurata ha diritto a tre
quarti di rendita anche considerando l'attività di tassista (cfr. consid.
2.
).
2.12
L’assicurata
ha chiesto l’audizione testimoniale dei dottori __________, __________ e __________,
unitamente all’edizione da parte dei citati medici delle sue cartelle mediche,
oltre all’audizione testimoniale della consulente IP (VIII).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel caso
in esame, secondo questo Tribunale la documentazione agli atti è sufficiente
per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari
ulteriori provvedimenti probatori.
Non è
pertanto necessario procedere né alle audizioni, né all’edizione delle cartelle
mediche richieste.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 50.-- a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione del 22 marzo 2007 impugnata è annullata.
§§ L’Ufficio
AI è condannato a riconoscere all’assicurata tre quarti di rendita a contare
dal 1° aprile 2003.
2. Le spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a
carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster