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Decisione

32.2007.16

Esigibilità di attività adeguate di un assicurato 61.enne senza particolare formazione.

12 settembre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2.6. Occorre

qui ricordare che, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op

cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicher-ungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione

(DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai

fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I

543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che

egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al

danno alla salute.

Infine,

il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità

di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad

un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo

assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato

obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale

datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto

conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni,

Considerandi

dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale

e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo

impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza

professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4

aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02;

10.

marzo 2003 nella causa S., I 617/02).

2.7

Nella

fattispecie concreta, secondo il perito,

l’assicurato potrebbe svolgere al 100% attività fisicamente leggere che non

comportano sforzi soprattutto agli arti inferiori, il sollevamento di pesi,

l’assunzione della posizione inginocchiata e con ginocchia in flessione (doc.

AI 13).

Al riguardo, la

consulente nel rapporto 19 settembre 2006 ha indicato quali attività esigibili

tutte quelle non qualificate, semplici e ripetitive del settore secondario e terziario

quali “ i lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure

operaio generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura), portiere,

autista senza mansioni di carico e scarico “ (doc. AI 18-2).

Le

succitate conclusioni non possono essere fatte proprie dal TCA. Risulta

infatti, a fronte delle motivazioni che seguono, maggiormente rispondente alla

realtà di considerare che, a fronte di una teorica capacità lavorativa totale

in attività leggere adeguate, l’assicurato non possa realmente svolgere un’altra attività al di fuori di quella

precedentemente esercitata. Questo in ragione della sua

età e del fatto che, giunto in Svizzera nel 1970, ha svolto attività presso

cantieri edili e quale autista di camion. Del resto, il ricorrente ha frequentato

la scuola sino alla V elementare, ciò che lascia presumere che egli, stante in

particolare la mancanza di una solida formazione scolastica, incontrerebbe

verosimilmente grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche

di tipo leggero nel settore del controllo, della sorveglianza. Le possibilità

d’impiego in detto settore d’attività appaiono quindi in concreto del tutto

teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro

(anche nei settori indicati dalla consulente) accetti di assumere nelle

condizioni sopra descritte, un impiegato di oltre 61 anni al momento della decisione

impugnata e che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà l’età del

pensionamento, tenuto del resto conto dei rischi connessi ad una eventuale sua

assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza

professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del

lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione scolastica; cfr. le

succitate STFA 4

aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo 2003 in cui il

TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente

utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente

di un 61enne e di un 64enne; cfr. anche la STCA inedita del 17 gennaio 2006

nella causa C.V, inc. 32.2005.107).

In

questo contesto, dunque, realisticamente il dr. __________ ha ritenuto “estremamente

improbabile” che l’assicurato, vista l’età e le menomazioni, possa trovare

un’attività lavorativa idonea (doc. AI 13-6).

Richiamato

quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in concreto

economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso deve

essere riconosciuto il diritto a una rendita d’invalidità a far tempo dal 1° maggio

2006.

Infatti, conformemente a quanto disposto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI

- che prevede che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto

nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni,

incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media –, secondo la perizia

ortopedica l’inizio della totale incapacità del ricorrente, nella professione

di autista con mansioni di carico e scarico, decorre dal 1° maggio 2005.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 19 dicembre 2005 è annullata.

§§ L’assicurato ha diritto

ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2006.

2. Le

spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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