32.2007.16
Esigibilità di attività adeguate di un assicurato 61.enne senza particolare formazione.
12 settembre 2007Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.16
Data decisione, Autorità:
12.09.2007, TCA
Titolo:
Esigibilità di attività adeguate di un assicurato 61.enne senza particolare formazione.
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.16
BS/td
Lugano
12 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2007
di
RI 1
contro
la decisione del 13 dicembre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1945, precedentemente attivo quale autista, nel gennaio 2006 ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia ortopedica
(dr. __________), con decisione 13 dicembre 2006, preavvisata il 26 ottobre
2006, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Accertato che dal
profilo medico l’assicurato non può continuare a svolgere l’originaria
professione di camionista con mansioni di carico e scarico, ma che egli risulta
essere abile in altre attività adeguate rispettose dei limiti funzionali
elencati nella perizia specialistica, l’am-ministrazione ha di conseguenza
proceduto al consueto raffronto dei redditi, determinando un grado d’invalidità
non pensionabile del 16% (doc. AI 22).
1.2. Con
il presente ricorso, completato il 29 gennaio 2007, l’assicurato postula il riconoscimento
di una rendita d’invalidità. Evidenziando come il suo stato di salute sia peggiorato,
egli ritiene inoltre di non poter eseguire attività lucrative diverse da quella
originariamente esercitata.
1.3 Con
risposta di causa l’Ufficio AI, sostenendo l’assenza di una rilevante modifica
dello stato di salute dell’assicurato, ha invece chiesto la reiezione del
ricorso.
1.4. Pendente
causa, con scritto 14 agosto 2007 il ricorrente ha fatto presente di percepire
delle prestazioni da parte dell’assistenza pubblica e sollecitato l’evasione
del gravame (XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita intera.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nella
fattispecie in esame, per quel che concerne la valutazione medico-teorica della
capacità lavorativa, l’amministrazione ha ordinato una perizia ortopedica a
cura del dr. __________. Dal referto 26 luglio 2006 (doc. Al 13) risulta che il
perito, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni
obiettive, ha diagnostico, quale principale affezione invalidante, una
gonartrosi tricompartimentale grave più accentuata a sinistra che a destra. Dal
punto di vista della residua capacità lavorativa, lo specialista ha ritenuto
l’assicurato pienamente inabile, dal maggio 2005, nella sua originaria
professione. In attività adeguate confacenti alle limitazioni esposte nella
perizia, l’abilità lavorativa è stata invece valutata al 100%. Egli ha inoltre
reputato estremamente improbabile che l’assicurato, 61 enne, con simili
menomazioni possa trovare un’attività lavorativa idonea.
Questo
TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente
vagliato dall’am-ministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni
cui è giunto in sede peritale il dr. __________.
Essendo
la valutazione peritale completa e dettagliata, priva di contraddizioni e non
essendoci indizi concreti che permettono di ritenerla inaffidabile, alla stessa
va accordato valore probatorio pieno (DTF 123 V 176).
Il
ricorrente non ha del resto apportato attestazioni mediche specialistiche che
possano inficiare le conclusioni peritali.
2.5. In
merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione contestata
l’Ufficio AI, fondandosi sul rapporto 19 settembre 2006 della consulente in
integrazione professionale, ha indicato che l’assicurato, senza il danno alla
salute, avrebbe potuto percepire nella sua attività di camionista un reddito di
fr. 49'400, mentre in attività adeguate al suo stato di salute, a tempo pieno,
non qualificate, potrebbe ancora percepire un salario lordo di fr. 41'369. Dal
raffronto dei redditi da valido e da invalido è risultato un grado d’invalidità
del 16%, non sufficiente per conferire il diritto ad una rendita d’invalidità (doc.
AI 22).
Nel suo rapporto
finale 19 settembre 2006 (doc. AI 18) la consulente, in merito alle attività
esigibili ed eventuali proposte formative, ha indicato:
" (...)
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Considerando la diagnosi e i limiti funzionali che
l'A. presenta sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e
ripetitive tipiche del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti
invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e
professionale) dell'A. Si tratta di attività che non richiedono una
preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo
una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
Esempi: l'A. potrebbe essere impiegato in lavori di
controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure operaio generico (assemblaggio,
produzione, confezione, stampa, lucidatura, …), portiere, autista senza
mansioni di carico e scarico, fattorino.
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
Sulla base degli elementi emersi dall'analisi della
pratica, non esistono le premesse per entrare nel merito di provvedimenti
professionali volti al conseguimento di una qualifica di base.
Non ritengo che ci siano altri provvedimenti
professionali da applicare.
Fatti
2.6. Occorre
qui ricordare che, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op
cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicher-ungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione
(DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai
fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato
alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I
543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).
In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che
egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al
danno alla salute.
Infine,
il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità
di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad
un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo
assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.
Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato
obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale
datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto
conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni,
Considerandi
dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale
e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo
impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza
professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4
aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02;
10.
marzo 2003 nella causa S., I 617/02).
2.7
Nella
fattispecie concreta, secondo il perito,
l’assicurato potrebbe svolgere al 100% attività fisicamente leggere che non
comportano sforzi soprattutto agli arti inferiori, il sollevamento di pesi,
l’assunzione della posizione inginocchiata e con ginocchia in flessione (doc.
AI 13).
Al riguardo, la
consulente nel rapporto 19 settembre 2006 ha indicato quali attività esigibili
tutte quelle non qualificate, semplici e ripetitive del settore secondario e terziario
quali “ i lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa, come pure
operaio generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura), portiere,
autista senza mansioni di carico e scarico “ (doc. AI 18-2).
Le
succitate conclusioni non possono essere fatte proprie dal TCA. Risulta
infatti, a fronte delle motivazioni che seguono, maggiormente rispondente alla
realtà di considerare che, a fronte di una teorica capacità lavorativa totale
in attività leggere adeguate, l’assicurato non possa realmente svolgere un’altra attività al di fuori di quella
precedentemente esercitata. Questo in ragione della sua
età e del fatto che, giunto in Svizzera nel 1970, ha svolto attività presso
cantieri edili e quale autista di camion. Del resto, il ricorrente ha frequentato
la scuola sino alla V elementare, ciò che lascia presumere che egli, stante in
particolare la mancanza di una solida formazione scolastica, incontrerebbe
verosimilmente grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche
di tipo leggero nel settore del controllo, della sorveglianza. Le possibilità
d’impiego in detto settore d’attività appaiono quindi in concreto del tutto
teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro
(anche nei settori indicati dalla consulente) accetti di assumere nelle
condizioni sopra descritte, un impiegato di oltre 61 anni al momento della decisione
impugnata e che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà l’età del
pensionamento, tenuto del resto conto dei rischi connessi ad una eventuale sua
assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza
professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del
lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione scolastica; cfr. le
succitate STFA 4
aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10 marzo 2003 in cui il
TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente
utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente
di un 61enne e di un 64enne; cfr. anche la STCA inedita del 17 gennaio 2006
nella causa C.V, inc. 32.2005.107).
In
questo contesto, dunque, realisticamente il dr. __________ ha ritenuto “estremamente
improbabile” che l’assicurato, vista l’età e le menomazioni, possa trovare
un’attività lavorativa idonea (doc. AI 13-6).
Richiamato
quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in concreto
economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad esso deve
essere riconosciuto il diritto a una rendita d’invalidità a far tempo dal 1° maggio
2006.
Infatti, conformemente a quanto disposto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI
- che prevede che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto
nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media –, secondo la perizia
ortopedica l’inizio della totale incapacità del ricorrente, nella professione
di autista con mansioni di carico e scarico, decorre dal 1° maggio 2005.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 19 dicembre 2005 è annullata.
§§ L’assicurato ha diritto
ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2006.
2. Le
spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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