32.2007.161
A torto, visto il confronto dei redditi da valido e da invalido da considerare, l'Ufficio AI ha ridotto la rendita da intera a mezza. Confermato il diritto a una rendita intera
1 settembre 2008Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.161
Data decisione, Autorità:
01.09.2008, TCA
Titolo:
A torto, visto il confronto dei redditi da valido e da invalido da considerare, l'Ufficio AI ha ridotto la rendita da intera a mezza. Confermato il diritto a una rendita intera
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.161
FS/sc
Lugano
1 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 aprile 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, di professione capoufficio PTT Servizio Autopostali e da
ultimo attivo quale buralista postale a seguito dello smantellamento del precedente
servizio (doc. 1/21-24 incarto Lainf), nel mese di dicembre 2002 ha inoltrato
una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) frattura
C5 con bloccaggio C5-C6 (…)” (doc. AI 5/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici e economici del caso, con decisione 4 aprile 2007 (doc.
AI 68/2-13), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una
rendita intera dal 1. gennaio 2003 al 31 marzo 2005 e a una mezza rendita dal
1. aprile 2005 adducendo:
"
(...)
In considerazione degli atti valetudinari e pecuniari
acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute del quale l'assicurato è
portatore comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno.
Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio
medico regionale dell'AI si evince che l'attività attuale quale buralista
postale è proponibile in misura limitata in pratica in misura totale dal
21.1.2002 al 31.12.2004 (per i dettagli si rimanda allo specchietto sottostante
che ricalca le prestazioni riconosciute dall'assicuratore infortuni __________)
mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate
dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è al massimo 50% in
considerazioni delle affezioni psichiche e fisiche dal 1.1.2005.
__________:
incapacità lavorativa del 100% dal 21.1.2002 al
31.10.2002
incapacità lavorativa del 90% dal 1.11.2002 al
12.10.2003
incapacità lavorativa del 100% dal 13.10.2003 al
14.10.2003
incapacità lavorativa del 90% dal 15.10.2003 al 31.12.2004
Successivamente, a causa delle diagnosi di natura
somatica (mielopatia cervicale C5 con ipoestesia e parestesia dita a sinistra e
sindrome cervicale irritativi C6 a sinistra) il medico riassume i seguenti
limiti funzionali: potendo usufruire delle pause regolari concesse dall'impresa
(a mezzogiorno, una pausa al mattino e al pomeriggio), può lavorare in misura
normale nell'ambito amministrativo (alla scrivania, al computer, telefono,...)
come pure può svolgere le sue mansioni seduto, in piedi o a stazione alternata.
Può spostarsi negli uffici, anche salire le scale. Non è più esigibile che
debba alzare dei pesi superiori a 5 kg o lavorare manualmente con compiti in
cui deve praticare forza.
La componente psichica tuttavia limita qualsiasi attività
lavorativa in misura del 50%, incapacità lavorativa non cumulabile con l'incapacità dovuta
alla patologia somatica.
Riassumendo vengono riconosciuti i seguenti periodi
invalidanti: totalmente incapace al lavoro e al guadagno dal 21.1.2002 al
31.12.2004 mentre incapace parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2005
Vi è quindi un'abilità lavorativa del 50% che, se
venisse messa a frutto in attività d'impiegato d'ufficio con un'esperienza
trentennale, porterebbe ad un reddito pari a Fr. 44500.- annui. Infatti La
Posta, interpellata in merito, indica che con le attuali funzioni nei servizi
amministrativi, considerata l'esperienza maturata nel corso degli anni da parte
del signor RI 1, escludendo le attività qualificate e di quadro superiore, sono
remunerate in un'ampia fascia che può variare tra Fr. 75'000.- e 103'000.-, con
una media di Fr. 89'000.-. L'abilità lavorativa al 50% determina quindi la metà
di tale importo, cioè Fr. 44'500.-.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 106'702.-
con invalidità CHF 44'500.-
Perdita di guadagno CHF 62'202.- = Grado d'invalidità
58%
Fa quindi d'uopo concludere con un'inabilità come sopra
descritto, invalidità che apre il diritto a prestazioni Al alla scadenza
dell'anno d'attesa dall'insorgenza del danno alla salute secondo l'art 29 LAI.
In caso di mutamento della capacità di guadagno occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena
esso perdura da tre mesi senza notevole interruzione e che continuerà presumibilmente
a durare (art. 88a, cpv. 2 dell'Ordinanza sull'Assicurazione per l'invalidità
(OAI)).
Audizione:
In fase d'audizione l'incarto valetudinario è stato
nuovamente sottoposto al servizio medico regionale il quale si esprime come
segue: per quanto riguarda le conseguenze dell'infortunio sarà pertinente le
valutazione della __________. All'occasione della visita di chiusura della __________,
il medico di __________ aveva precisato come segue i limiti funzionali:
l'assicurato, potendo usufruire delle pause regolari concesse dall'impresa (a
mezzogiorno, una pausa al mattino e al pomeriggio), può lavorare in misura
normale nell'ambito amministrativo (alla scrivania, al computer, telefono,
ecc.); può assumere anche delle mansioni di responsabilità, qualora si tratta
sempre d'attività amministrativa; l'assicurato può svolgere le sue, mansioni
seduto, in piedi o a stazione alternata e può spostarsi negli uffici anche salire
le scale.
Non è più esigibile che l'assicurato debba alzare dei
pesi superiori a 5 kg o lavorare manualmente con richiesta di buona forza
bruta.
Lo psichiatra Dr. __________ ha evidenziato un grado
d'inabilità lavorativa del 50% per ogni attività esigibile all'occasione della
perizia del 19 giugno 2006. Questo grado d'inabilità non è cumulabile con
l'inabilità lavorativa per le conseguenze dell'infortunio, ma si ripercuote su
un'inabilità lavorativa per conseguenze dell'infortunio inferiore al 50%. In
altre parole, la capacità lavorativa dell'assicurato non supera il 50%.
L'amministrazione ha inoltre puntualizzato nella figura
del consulente per l'integrazione professionale, quanto contestato in sede
d'audizione. Ne emergono le seguenti osservazioni.
Prima di tutto l'avv. RA 1 contesta l'esigibilità
totale espressa in sede medica nello svolgimento di attività di tipo
amministrativo. Sulla base delle limitazioni funzionali (possibilità di
alternare la postura e non lavori pesanti) si può affermare che l'attività di
impiegato di commercio permette di rispettarli anche perché si tratta di un'attività
in cui ci si può gestire in modo abbastanza autonomo. Le diverse mansioni
relative alla professione permettono di alzarsi (es. prendere dei documenti, degli
stampati, ritirare la posta, accoglienza dei clienti ). I pesi da sollevare non
superano i 5 kg (al massimo materiale d'ufficio). Per quanto riguarda la
problematica psichica il Dr. __________ indica che l'assicurato può assumere
anche delle mansioni di responsabilità, qualora si tratti sempre di attività
amministrative. In conclusione, si conferma che l'attività di impiegato di
commercio risulta essere esigibile e che permette all'assicurato di sfruttare
al meglio la sua capacità di guadagno residua.
Secondariamente viene contestato il fatto che per
definire il reddito da invalido come impiegato di commercio è stato considerato
che l'assicurato fosse in possesso di un diploma. Pur non avendo un diploma nel
settore è necessario considerare che l'assicurato ha lavorato per più di 30
anni presso la Posta, inizialmente come capo-ufficio e successivamente come
buralista. Questa esperienza professionale gli ha pertanto permesso di
acquisire con la pratica le competenze necessarie per poter essere impiegato
nel campo commerciale. Sulla base delle raccomandazioni salariali della SSIC la
categoria indicata (livello C) si riferisce infatti a "funzioni che
comprendono in generale lavori diversificati eseguiti con una determinata
autonomia. La versatilità e l'autonomia è acquisita di regola con l'esperienza
professionale". Prendendo in considerazione il salario minimo della
categoria (e non quello medio) si sono tenuti in considerazioni possibili
fattori svantaggiosi come l'età ed il fatto di non possedere un diploma specifico.
In terzo luogo per reddito da invalido sulla base della
marginale 3044 della CIGI "s'intende il reddito del lavoro che una
persona invalida, dopo eventuali provvedimenti d'integrazione, potrebbe ancora
conseguire esercitando un'attività esigibile (N. 3045 segg.) in condizioni
normali di mercato del lavoro (N. 3057 segg.)". In considerazione del
fatto che il contratto di lavoro con la Posta è stato sciolto dopo lungo
periodo di inabilità lavorativa a mio avviso non è possibile considerare il
salario indicato dal datore di lavoro variabile tra Fr. 75'000.- e 103'000.- Va
infatti segnalato che La Posta non ha offerto all'assicurato attività
alternative nell'ambito commerciale per cui non è oggettivamente possibile
affermare che con il danno alla salute l'assicurato avrebbe sicuramente potuto
essere reimpiegato presso l'ex-datore di lavoro. La marginale 3074 della CIGI
indica infatti che se dopo l'insorgenza del danno alla salute la persona
assicurata non ha assunto nessuna attività lucrativa per determinare il reddito
da invalido si devono applicare i salari indicativi. In considerazione di
quanto sopra esposto non si può che ribadire la precedente valutazione del 7
settembre 2006 in cui si valutò un reddito di Fr. 29'067.- come impiegato di
commercio nella misura del 50%.
Le osservazioni apportate in sede d'audizione, in
conclusione, non modificano sostanzialmente i contenuti del progetto di
decisione il quale viene confermato.
Decidiamo pertanto:
Dal 1.1.2003 l'assicurato ha diritto ad una rendita
intera che diminuisce a mezza rendita dal 1.4.2005.
(…)" (doc. AI 68/9-12)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica ed economica, in
particolare il redito da invalido – ha chiesto il riconoscimento di una rendita
intera anche dopo il 31 marzo 2005.
1.4. Con
risposta 27 luglio 2007 l’Ufficio AI ha confermato quanto esposto nella decisione
impugnata e chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 24 agosto 2007 l’avv. RA 1 ha ribadito le proprie censure in merito al
reddito da invalido e, producendo i rapporti 7 novembre e 20 dicembre 2005 del
dr. __________, ha inoltre contestato che vi sarebbe stato un miglioramento dello
stato di salute dal 1. aprile 2005.
1.6. Con
lettera 4 settembre 2007, con argomentazioni di cui si dirà se necessario nel
merito, l’Ufficio AI si è confermato nella propria risposta di causa.
1.7. Con
scritto 19 settembre 2007 l’avv. RA 1 ha nuovamente censurato la quantificazione
del reddito da invalido rilevando in particolare che l’Ufficio AI non ha contestato
il rapporto finale 7 settembre 2006 nel quale la consulente in integrazione
professionale aveva indicato un reddito da invalido di fr. 29'067.--.
1.8. Con
scritto 3 ottobre 2007, sulla base del rapporto complementare 2 ottobre 2007
della consulente in integrazione professionale, l’Ufficio AI ha osservato che:
“(…) dopo aver sottoposto nuovamente l’incarto al Consulente in integrazione
professionale, il quale per giurisprudenza non si presta ad essere contestato
se non in casi del tutto eccezionali, considerato quanto rilevato da
quest’ultimo in data 2 ottobre 2007, l’assicurato, con un reddito da valido di
fr. 106'702.-- ed un reddito da invalido di fr. 35'630.--, va considerato
invalido nella misura del 67%; ciò che gli dà diritto a tre quarti di rendita
AI. (…)” (XVI)
1.9. Con
scritto 19 ottobre 2007, ritenuto che a suo dire andrebbe considerata la media
del settore 51/ramo commercio e quindi un reddito da invalido di fr. 32'192.--,
l’avv. RA 1 ha ribadito la richiesta di una rendita intera.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera a far
tempo dal 1. aprile 2005.
Il
ricorrente non contesta infatti la decorrenza del diritto alla rendita intera
riconosciutagli limitatamente al periodo dal 1. gennaio 2003 al 31 marzo 2005,
ma censura la riduzione a mezza rendita dal 1. aprile 2005.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato
(RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
2.6. Per
quanto riguarda la valutazione medica dagli atti emerge quanto segue.
Il
dr. __________, medico di __________ della __________ e FMH in chirurgia, nel
rapporto della visita medica di chiusura 21 ottobre 2004 (doc. 8/21-25
dell’incarto Lainf), aveva concluso che “(…) potendo usufruire delle pause
regolari concesse dall’impresa (a mezzogiorno, una pausa al mattino e una alla
sera), può lavorare in misura normale nell’ambito amministrativo (alla
scrivania, al computer, telefono, ecc.). Può assumere anche delle mansioni di
responsabilità, qualora si tratta sempre d’attività amministrativa.
L’assicurato può svolgere le sue mansioni seduto, in piedi o a stazione alternata.
Può spostarsi negli uffici, anche salire le scale. Non è più esigibile che
l’assicurato debba alzare dei pesi superiori a 5 kg o lavorare manualmente con
richiesta di buona forza bruta.” (doc. 8/25 dell’incarto Lainf).
L’assicurato,
tramite l’avv. RA 1, con scritto 21 dicembre 2004 ha contestato la valutazione
del dr. __________ (doc. 8/11-14) e raccolto ulteriori precisazioni presso il
dr. __________, FMH in neurologia (doc. AI 62/5-7, 62/8-11, 62/12 e 62/13).
In
seguito, visto l’accordo del 12 luglio 2006, con decisione 4 settembre 2006 cresciuta
incontestata in giudicato (doc. 10/2-4 dell’incarto Lainf), la __________ gli
ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita a contare dal 1. gennaio 2005.
L’Ufficio
AI – visti i problemi di natura psichica attestati nel rapporto 10 ottobre 2005
dal dr. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia, (doc. AI 45/4-5) – ha
ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc. AI 49/1-2).
Il
dr. __________, nella perizia psichiatrica 20 giugno 2006 (doc. AI 50/1-6), posta
la diagnosi di “(…) sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10:F41.2) di gravità
media – tratti di disturbi di personalità misti (ICD-10:F61.0 / tratti di
quello narcisistico, anacastico e ansioso) (…)”, ha concluso che “(…) da un
punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del periziando, a mio
giudizio, è valutabile al 50%. La prognosi non appare sfavorevole per quanto
concerne un’ulteriore riduzione futura della capacità di lavoro del periziando.
(…)” (doc. AI 50/5), precisando che “(…) i disturbi psichici del periziando,
più sopra elencati, compromettono nella misura del 50% la sua capacità
lavortativa in qualsivoglia attività idonea al periziando (da calcolarsi dall’anno
2002, non cumulabile) (…)” (doc. AI 50/6).
Il
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 30 agosto 2006, ha confermato che
“(…) in conclusione, l’assicurato è inabile al lavoro nella misura del 50% per
ogni attività esigibile a partire dal 2002. L’inabilità lavorativa per
l’affezione psichica non si aggiunge a quella causata dalle conseguenze
dell’infortunio e valutata dalla __________.” (doc. AI 52/1).
Viste
le risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che complessivamente
l’assicurato, dal 2002, è inabile al lavoro in qualsiasi attività nella misura
del 50%.
Questo
vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che l’assicurato non ha
prodotto nessuna documentazione medica che attesti un peggioramento dello stato
valetedinario da un punto di vista somatico dopo che, con decisione 4 settembre
2006 cresciuta incontestata in giudicato (doc. 10/2-4 dell’incarto Lainf), la __________
gli aveva riconosciuto il diritto a una mezza rendita a contare dal 1. gennaio
2005.
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 10
gennaio 2005 (doc. AI 22/1-2) del consulente in integrazione professionale il
cui compito consiste nel valutare quali attività professionali, alla luce delle
indicazioni sanitarie, siano concretamente ipotizzabili e non nell’esprimere
una valutazione medica (cfr. in merito ai compiti del medico e a quelli del
consulente in integrazione professionale la STF del 31 marzo 2008 nella causa
concernente P.,9C_13/2007).
2.7. Si
tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.7.1. Per
quanto concerne il reddito da valido, dalle tavole processuali
emerge che, a tale titolo, l’amministrazione ha considerato un importo di fr.
106’702.--, riferito all’anno 2004 (doc. AI 32/1-3 e 33/1).
Questo
importo non è stato contestato dall’assicurato.
2.7.2. Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg..
Tale
reddito va segnatamente determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Questa
Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi
sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U
8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Il
TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato
aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui
il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
2.7.3. Nella
fattispecie, la consulente in integrazione professionale, sig.ra __________,
nel rapporto complementare 2 ottobre 2007, reso quindi pendente lite, ha
rilevato che:
"
(…)
Oggetto
della discussione risulta essere la
determinazione del reddito da invalido da utilizzare per la definizione della
capacità di guadagno residua, rispettivamente del grado di invalidità.
Nei precedenti rapporti per determinare tale importo
sono state utilizzati diversi valori scaturiti da fonti diverse:
Ø Fr. 29'067.- (vedi rapporto CIP del 7
settembre 2006 e del 14 febbraio 2007): salario di un impiegato d'ufficio con
30 anni di esperienza al 50%, Fonte: raccomandazioni salariali SIC
Ø Fr. 44'500.- (vedi decisione del 27
novembre 2006): salario in attività amministrativa all'interno della Posta al
50%, valore medio che si situa tra Fr. 75'000.- e Fr. 103'000.- come da
indicazione della Posta datata 3 marzo 2005
Ø Fr. 35'630.- (vedi rapporto CIP del 1
giugno 2007): salario nel settore del commercio all'ingrosso e intermediazione
commerciale sulla base della tabella TA1 con un livello da qualifica 3 per
un'attività al 50%
Per quanto riguarda il salario che l'assicurato avrebbe
teoricamente potuto percepire presso la Posta in attività amministrative non
posso che ribadire quanto indicato nel mio precedente rapporto del 14 febbraio
2007. Ricordo che per reddito da invalido sulla base della marginale 3044 della
CIGI "s'intende il reddito del lavoro che una persona invalida, dopo
eventuali provvedimenti d'integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando
un'attività esigibile (N. 3045 segg.) in condizioni normali di mercato del
lavoro (N.3057)." A questo proposito non è possibile affermare che
l'assicurato avrebbe potuto trovare un'occupazione alternativa presso lo stesso
datore di lavoro. Se vi fossero stati dei posti vacanti che corrispondevano al
profilo professionale del signor RI 1 sicuramente sarebbero stati presi in
considerazione (almeno dalla Posta) piuttosto che proporre un pensionamento
totale. In questo caso, qualora vi fossero state delle proposte concrete di
attività nell'ambito commerciale, l'assicurato sulla base dell'obbligo di ridurre
il danno avrebbe dovuto accettarle in quanto ritenute attività esigibili. Nel
caso concreto non vi è però stata nessuna proposta concreta per un'attività alternativa
e l'unica soluzione trovata dal datore di lavoro è stata quella del pensionamento.
Non essendo concretamente reperibile un posto di lavoro nell'ambito commerciale
il signor RI 1 non si sarebbe potuto muovere in modo diverso.
Visto quanto sopra esposto, tenendo in considerazione
l'obbligo di intraprendere tutto quando ragionevolmente esigibile per ovviare
nel miglior modo possibile alle conseguenze dell'invalidità, l'assicurato
avrebbe per contro potuto cercare un impiego lavorativo al di fuori della Posta
sempre nel settore commerciale. Nonostante il fatto che il signor RI 1 non sia
in posseso di un diploma specifico si ritiene che l'esperienza acquisita nel
corso degli anni gli permetta di avere delle competenze paragonabili a quelle
di una persona qualificata.
Per determinare il reddito da invalido, applicando i
parametri dell'attuale giurisprudenza che impone l'utilizzo della tabella TAI,
per quanto riguarda il settore del commercio all'ingrosso e intermediazioni
Fatti
commerciali (ramo economico 51); considerando un livello di qualifica 3
(conoscenze professionali specializzate) si determina un reddito di partenza di
Fr. 71261.- (uomini, salario indicizzato a 41.6 ore settimanali, per attività
al 100%). In considerazione alla capacità lavorativa del 50% si determina un
reddito da invalido di Fr. 35630.- per l'anno 2004.
Il grado d'invalidità che ne consegue è il seguente:
106'702 – 35'630 x 100= 67%
106'702
Il signor RI 1 presenta una capacità di guadagno
residua del 33% ed un grado d'invalidità del 67%.
(…)." (Doc. XVI/Bis)
2.7.4. In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata una riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto,
il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato
l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio
2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età
dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non
rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori
ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella
causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico
da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente
abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de
l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé”
(la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa
M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio
di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse
un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF
(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra
assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo
di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V
138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa
S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie),
ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio
2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione
del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli
impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di
riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)."
(STCA succitata, consid. 2.11.)
Nella
concreta evenienza l’amministrazione non ha applicato sul reddito statistico da
invalido alcuna riduzione.
Il
TCA rileva innanzitutto che l’assicurato è stato ritenuto in grado di svolgere
un’attività adeguata soltanto nella misura del 50%.
Secondo
la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito
statistico per il solo fatto che l’assicu-rato può svolgere un’attività adeguata
soltanto in misura parziale:
"
(…)
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig
festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der
Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im
Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr
ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann
mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums
lediglich 75% der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden Leistung
oder bei einem Arbeitspensum von 75% die volle Leistung zu erbringen. Der
erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen,
dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche,
berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem
erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt
verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus
betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem entsprechend
reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob dieselbe
Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden kann und
auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen Leistungseinbusse zu
rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der
trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls
dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des Invalideneinkommens
auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des Bundesamtes für Statistik auf
einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn in allen Wirtschaftszweigen
des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE 129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV
2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese Ausnahmeregelung kommt indessen nur
zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge
Grenzen gesetzt sind, dass praktisch alle Tätigkeiten eines bestimmten
Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen (RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).
(…)" (STFA
del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)
Inoltre, occorre evidenziare che nella sentenza I 793/06 del 4 ottobre
2007, pubblicata in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto
modo di confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da
invalido – nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto
ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del
9%) – nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività
adeguata unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in
maniera precisa.
Conformemente
alla giurisprudenza appena riprodotta, ritenuta un’abilità del 50% in
un’attività adeguata e considerati anche i limiti funzionali – “(…) può svolgere
le sue mansioni seduto, in piedi o a stazione alternata. Può spostarsi negli
uffici, anche salire le scale. Non è più esigibile che l’A. debba alzare dei
pesi superiori a 5 kg o lavorare manualmente con compiti in cui deve praticare
forza. (…)” (doc. AI 32/1) –, questo Tribunale ritiene che al reddito ipotetico
da invalido debba essere applicata una deduzione almeno del 10%.
Di
conseguenza, applicata al reddito ipotetico da invalido di fr. 35'630.-- (anno
2004) – reddito rettamente calcolato in base alla Tabella TA1 p.to 51 [“commercio
all’ingrosso e intermediazione commerciale” livello di qualifica 3],
indicizzato a 41,6 ore settimanali e considerata una capacità lavorativa del
50% (salario lordo pari a fr. 5'710.-- : 40 x 41,6 x 50% = fr. 35'630,40) – una
riduzione del 10%, si ottiene un reddito ipotetico da invalido finale pari a
fr. 32'067.--.
2.7.5. In
simili circostanze, ritenuto i redditi da valido e da invalido (anno 2004) di fr. 106’702.-- rispettivamente di fr. 32'067.--, il grado d’invalidità
deve essere cifrato al 70% ([106'702 – 32’067] : 106'702 x 100 = 69,94%
arrotondato al 70% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.
3.2).
Anche
per gli anni 2005 e 2006, ritenuti gli aumenti salariali dei redditi da valido
e da invalido per questi anni sostanzialmente identici, il grado d’invalidità è
del 70%.
Alla
stessa soluzione, grado d’invalidità del 70%, si giungerebbe con ogni verosimiglianza
anche volendo aggiornare i redditi al 2007.
Di
conseguenza all’assicurato va riconosciuto il diritto ad una rendita intera anche
dopo il 31 marzo 2005 ed è a torto che l’Ufficio AI ha ridotto la prestazione
riconosciutale a una mezza rendita dal 1. aprile 2005.
Del
resto lo stesso Ufficio AI, con scritto 3 ottobre 2007, visto il rapporto complementare
2 ottobre 2007 della consulente in integrazione professionale, ha concluso che
l’assicurato “(…) va considerato invalido nella misura del 67%; ciò che gli dà diritto
a tre quarti di rendita AI. (…)” (XVI).
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata
è annullata.
§§ A RI 1 é riconosciuto
il diritto ad una rendita intera anche dal 1. aprile 2005.
Considerandi
2.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà inoltre all’assicurato fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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