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Decisione

32.2007.161

A torto, visto il confronto dei redditi da valido e da invalido da considerare, l'Ufficio AI ha ridotto la rendita da intera a mezza. Confermato il diritto a una rendita intera

1 settembre 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

commerciali (ramo economico 51); considerando un livello di qualifica 3

(conoscenze professionali specializzate) si determina un reddito di partenza di

Fr. 71261.- (uomini, salario indicizzato a 41.6 ore settimanali, per attività

al 100%). In considerazione alla capacità lavorativa del 50% si determina un

reddito da invalido di Fr. 35630.- per l'anno 2004.

Il grado d'invalidità che ne consegue è il seguente:

106'702 – 35'630 x 100= 67%

106'702

Il signor RI 1 presenta una capacità di guadagno

residua del 33% ed un grado d'invalidità del 67%.

(…)." (Doc. XVI/Bis)

2.7.4. In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata una riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto,

il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato

l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio

2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età

dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non

rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella

causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico

da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente

abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de

l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé”

(la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa

M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio

di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse

un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF

(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra

assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo

di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V

138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa

S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie),

ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio

2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione

del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli

impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di

riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)."

(STCA succitata, consid. 2.11.)

Nella

concreta evenienza l’amministrazione non ha applicato sul reddito statistico da

invalido alcuna riduzione.

Il

TCA rileva innanzitutto che l’assicurato è stato ritenuto in grado di svolgere

un’attività adeguata soltanto nella misura del 50%.

Secondo

la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito

statistico per il solo fatto che l’assicu-rato può svolgere un’attività adeguata

soltanto in misura parziale:

"

(…)

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig

festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der

Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im

Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr

ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann

mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums

lediglich 75% der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden Leistung

oder bei einem Arbeitspensum von 75% die volle Leistung zu erbringen. Der

erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen,

dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche,

berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem

erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt

verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus

betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem entsprechend

reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob dieselbe

Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden kann und

auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen Leistungseinbusse zu

rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der

trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls

dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des Invalideneinkommens

auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des Bundesamtes für Statistik auf

einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn in allen Wirtschaftszweigen

des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE 129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV

2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese Ausnahmeregelung kommt indessen nur

zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge

Grenzen gesetzt sind, dass praktisch alle Tätigkeiten eines bestimmten

Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen (RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).

(…)" (STFA

del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)

Inoltre, occorre evidenziare che nella sentenza I 793/06 del 4 ottobre

2007, pubblicata in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto

modo di confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da

invalido – nel caso di specie quantificata al 10% (contrariamente a quanto

ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del

9%) – nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività

adeguata unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in

maniera precisa.

Conformemente

alla giurisprudenza appena riprodotta, ritenuta un’abilità del 50% in

un’attività adeguata e considerati anche i limiti funzionali – “(…) può svolgere

le sue mansioni seduto, in piedi o a stazione alternata. Può spostarsi negli

uffici, anche salire le scale. Non è più esigibile che l’A. debba alzare dei

pesi superiori a 5 kg o lavorare manualmente con compiti in cui deve praticare

forza. (…)” (doc. AI 32/1) –, questo Tribunale ritiene che al reddito ipotetico

da invalido debba essere applicata una deduzione almeno del 10%.

Di

conseguenza, applicata al reddito ipotetico da invalido di fr. 35'630.-- (anno

2004) – reddito rettamente calcolato in base alla Tabella TA1 p.to 51 [“commercio

all’ingrosso e intermediazione commerciale” livello di qualifica 3],

indicizzato a 41,6 ore settimanali e considerata una capacità lavorativa del

50% (salario lordo pari a fr. 5'710.-- : 40 x 41,6 x 50% = fr. 35'630,40) – una

riduzione del 10%, si ottiene un reddito ipotetico da invalido finale pari a

fr. 32'067.--.

2.7.5. In

simili circostanze, ritenuto i redditi da valido e da invalido (anno 2004) di fr. 106’702.-- rispettivamente di fr. 32'067.--, il grado d’invalidità

deve essere cifrato al 70% ([106'702 – 32’067] : 106'702 x 100 = 69,94%

arrotondato al 70% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.2).

Anche

per gli anni 2005 e 2006, ritenuti gli aumenti salariali dei redditi da valido

e da invalido per questi anni sostanzialmente identici, il grado d’invalidità è

del 70%.

Alla

stessa soluzione, grado d’invalidità del 70%, si giungerebbe con ogni verosimiglianza

anche volendo aggiornare i redditi al 2007.

Di

conseguenza all’assicurato va riconosciuto il diritto ad una rendita intera anche

dopo il 31 marzo 2005 ed è a torto che l’Ufficio AI ha ridotto la prestazione

riconosciutale a una mezza rendita dal 1. aprile 2005.

Del

resto lo stesso Ufficio AI, con scritto 3 ottobre 2007, visto il rapporto complementare

2 ottobre 2007 della consulente in integrazione professionale, ha concluso che

l’assicurato “(…) va considerato invalido nella misura del 67%; ciò che gli dà diritto

a tre quarti di rendita AI. (…)” (XVI).

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata.

§§ A RI 1 é riconosciuto

il diritto ad una rendita intera anche dal 1. aprile 2005.

Considerandi

2.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà inoltre all’assicurato fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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