32.2007.162
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8 maggio 2008Italiano49 min
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Numero d'incarto:
32.2007.162
Data decisione, Autorità:
08.05.2008, TCA
Titolo:
Rifiuto di prestazioni deciso da UAI non può essere confermato dal TCA, in difetto di una sufficiente valutazione medica delle affezioni dell'assicurato e del loro influsso sulla sua capacità lavorativa. Necessità di esperire una nuova valutazione psichiatrica. Rinvio atti all'amministrazione
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.162
cr/DC
Lugano
8 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, da ultimo attivo in qualità di cameriere, in data 19 dicembre 2003 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, segnalando di essere affetto da “sindrome
spondilogena cronica da ernia discale L4-L5 e L5-S1; sindrome
ansioso-depressiva” (doc. 2/1-7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica
(dr. __________), dalla quale è emerso che l’assicurato è inabile al 40% nella
sua precedente attività, ma è abile al 100% in attività adeguate, rispettose
dei suoi limiti funzionali, con decisione del 3 giugno 2005 l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta di prestazioni, non presentando l’assicurato un grado
d’invalidità pensionabile (doc. 22/1-3).
1.3. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato – con la quale ha contestato la
valutazione peritale relativa al suo stato di salute, che non sarebbe stato
sufficientemente approfondito, indicando altresì di essere affetto da una
depressione (doc. 23/1-3) - l’amministrazione, dopo aver disposto l’esecuzione
di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico
dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 35), con decisione su opposizione del
29 marzo 2007, ha confermato il
rifiuto di prestazioni, rilevando che dal punto di vista medico l’assicurato è
stato ritenuto ancora abile al lavoro al 75% in attività adeguate e che dal
raffronto dei redditi è risultato un grado di invalidità del 25%, insufficiente
per per avere diritto ad una rendita (doc. A).
1.4. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, chiedendo l’assegnazione di una rendita intera di
invalidità (I).
Egli ha
inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (I).
Egli ha
sostanzialmente contestato la decisione dell’amministrazione, che non ha tenuto
in considerazione la valutazione del dr. __________, il quale reputa
l’assicurato totalmente inabile la lavoro (I).
1.5. L’UAI,
in risposta, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso, osservando che, secondo il parere del SMR,
la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato con il ricorso non apporta
elementi clinici tali da influire sulla valutazione peritale del SAM, le cui
conclusioni sono pertanto integralmente confermate (IV + bis).
1.6. In data 28
giugno 2007 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che il dr. __________
– di cui viene richiesta l’audizione quale teste - nel suo certificato del 30
aprile 2007 e in quello precedente del 9 febbraio 2007 ha attestato che l’interessato non è
più in grado di reinserirsi in un’attività lavorativa a causa dei suoi problemi
somatici, psicosomatici e da dolore cronico, ribadendo la richiesta di
attribuzione di una rendita intera per un grado di invalidità del 100% (VII).
Tale scritto è stato trasmesso
all’amministrazione (VIII), con facoltà di presentare osservazioni scritte.
1.7. In data 3
luglio 2007 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa
documentazione (IX + 1-6).
1.8. In corso di
causa il TCA ha chiesto alla Direzione medica del SAM di precisare se la dr.ssa
__________ possiede una specializzazione FMH e, nell’affermativa, in quale
specialità (X).
In data 7 aprile 2008 il dr. __________ del SAM
ha comunicato che in data 16 novembre 2005 la dr.ssa __________ ha ottenuto il
riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia (XII
+ 1-2).
Questi documenti sono stati trasmessi alle parti
(XIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU
2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, oppure no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale
il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid.
4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con
riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid.
4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2
pag. 50; 130 V 352 consid.
2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito
che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nel caso di
specie, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha dapprima predisposto l’esecuzione di una perizia
reumatologica, affidata al dr. __________, spec. FMH in reumatologia.
Questo specialista, nel suo referto del 6 marzo 2005, ha posto le diagnosi di “sindrome
algica in via di generalizzazione; alterazioni degenerative del rachide lombare
(protrusione discale diffusa L4/L5, netto assottigliamento del disco L5/S1 in
parte calcificato in sede paramediana sinistra, discrete spondilartrosi)” (doc.
17-6).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 40% nella sua precedente attività
di cameriere dal 17 novembre 2003 in poi (doc. 17-7).
Lo specialista in reumatologia ha inoltre
considerato l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire dal 17 novembre 2003. Il dr. __________
ha ritenuto esigibili delle attività che prevedano carichi variabili (carico
massimo: 10 kg), che permettano
di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di
rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza
estensione prolungata del rachide (doc. 17-6).
In
seguito, a fronte di uno scritto del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, indirizzato al dr. __________ (cfr. doc. 27/3-5), prodotto
dall’assicurato in sede di opposizione, l’UAI ha ritenuto opportuno sottoporre
l’interessato ad una perizia pluridisciplinare presso il SAM, con lo scopo di
accertare in maniera approfondita il suo stato di salute.
In tale
ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia ortopedica (dr. __________),
sia quella psichiatrica (dr.ssa __________).
L’aspetto ortopedico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, il quale nel suo referto del 12 luglio
2006 ha posto le diagnosi di “degenerazione
plurisegmentale lombare-inferiore, rispettivamente lombo-sacrale; importante
sindrome dolorosa diffusa a tutta la muscolatura e a tutte le articolazioni
senza corrispondente referto patologico strutturale. Quadro clinico complessivo
evocatore di una sindrome del dolore somatoforme, rispettivamente di un
disturbo a carattere fibromialgico” (doc. 35-21).
Sulla base unicamente dei reperti oggettivabili
dal punto di vista ortopedico (disturbo statico del rachide nel suo insieme,
alterazioni degenerative lombari-inferiori, rispettivamente lombo-sacrali), il
dr. __________ ha ritenuto l’interessato abile al lavoro nella misura del 50%-60%
nella sua precedente attività (doc. 35-21). Lo specialista ha spiegato che la
diminuzione della capacità lavorativa viene giustificata da una ridotta
caricabilità del rachide per quanto attiene al sollevamento di pesi, ai
movimenti, alle posizioni inergonomiche (doc. 35-22). Quanto alla possibilità
di svolgere altre attività, il dr. __________ ha evidenziato che, in accordo
con quanto già stabilito dal dr. __________ nel suo rapporto peritale del 6
marzo 2005, l’assicurato è da ritenere abile al lavoro al 100% in
attività lavorative leggere, che non necessitino del trasporto di pesi oltre i
10-15 kg, che permettano una
libera scelta o perlomeno un cambiamento regolare della posizione di lavoro,
che non richiedano l’esecuzione frequente di movimenti o il mantenimento
prolungato di posizioni inergonomiche per il tronco, che non comportino l’uso
di strumenti o macchinari vibranti, rispettivamente contundenti, che non implichino
l’esposizione a cambiamenti frequenti o repentini della temperatura o del grado
di umidità ambiente, così come l’esposizione a sorgenti di aria condizionata
(doc. 35-22).
L’aspetto psichico è invece stato vagliato dalla
dr.ssa __________, la quale nel suo referto del 15 marzo 2006, posta la
diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), sindrome
ansioso-depressiva (ICD10-F43.22) e episodi di ansia acuta (ICD10-F41.0)”, ha
ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 25% sia nella
precedente attività, sia in altre attività teoricamente esigibili (doc. 35-15).
La dr.ssa __________ ha spiegato che l’attività
da ultimo svolta deve essere effettuata in posizione ortostatica continuativa
per molte ore al giorno, con carichi variabili, ciò che favorisce l’acuirsi del
dolore, al quale l’assicurato dà un senso di “ineluttabilità”, di un futuro
triste e disperato con peggioramento psicologico (doc. 35-16). La specialista
ha evidenziato che l’interessato vive in maniera accentuata il dolore alla
schiena e ciò produce un peggioramento dello stato umorale, con tristezza,
demotivazione, apatia, delusione, senso di inefficacia, disperazione. La dr.ssa
__________ ha quindi ritenuto opportuno non avallare un processo di regressione
in un assicurato troppo giovane per “deporre le armi”, considerando proponibile
un provvedimento di riqualifica professionale volto a favorire l’impiego
dell’interessato in un’attività maggiormente confacente al suo stato
psico-fisico (computer, cassa, vigilanza), evidenziando che egli presenta uno
scarso livello culturale, ma sufficiente capacità di attivarsi e di organizzare
un programma di riqualifica (doc. 35-17).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 24 luglio 2006, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale con
degenerazione plurisegmentale lombare inferiore e lombosacrale; sindrome
somatoforme da dolore persistente (F45.4); sindrome ansioso-depressiva
(F43.22); episodio di ansia acuta (F41.0)” (doc. 35-9).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 55% nella sua precedente
attività di cameriere, precisando che in tale professione egli è limitato
soprattutto da problemi ortopedici (disturbi statici e degenerativi alla
colonna lombare) e, in misura minore, da problemi psichici (doc. 35-11).
Fatti
I medici del SAM hanno per contro considerato che
l’assicurato sia abile al lavoro al 75% in attività leggere, che permettano un
cambiamento regolare della posizione di lavoro, che consentano di evitare
frequentemente movimenti inergonomici e posizioni inergonomiche per la schiena,
nella quale non sia necessario usare strumenti o macchine vibranti o
contundenti, nelle quali l’assicurato non sia esposto ad umidità ambientale o a
sorgenti di aria condizionata e nelle quali non debba trasportare pesi
superiori a 10-15 kg (doc.
35-11).
Le conclusioni della perizia del SAM sono state
contestate dal dr. __________, spec. in psichiatria e psicoterapia, che nel suo
rapporto medico del 9 febbraio 2007, poste le diagnosi di “disturbo da dolore
cronico con sindrome da disadattamento”, ha ritenuto l’assicurato inabile al
lavoro al 100% (doc. 44-2).
Il dr. __________ ha rilevato che nonostante un
trattamento stazionario, uno semistazionario con psicoterapia, una
farmacoterapia e delle terapie di rilassamento, la situazione dell’interessato
non si è modificata. Egli continua ad accusare dei fenomeni algici, delle fobie
sociali e paranoidi che non sono migliorati con l’introduzione di una farmacoterapia
neurolettica (doc. 44-3).
Lo specialista ha poi osservato che l’assicurato
si è praticamente abbandonato a se stesso, delegando tutte le sue competenze
familiari alla moglie, la quale è stressata a causa di tutte le incombenze sia
lavorative, sia familiari e coniugali (doc. 44-5). Il dr. __________ ha
concluso il suo rapporto osservando che “il signor RI 1 è uno di quei molti
assicurati che per dei problemi somatici, psicosomatici o da dolore cronico non
riescono più ad inserirsi in un’azione lavorativa” (doc. 44-5).
Infine, alla domanda “quali fattori sociali
hanno un influsso sullo stato di salute e/o sull’attività lavorativa?”, il
dr. __________ ha risposto “il disturbo d’adattamento e la sindrome algica
cronica” (doc. 44-6).
Nelle sue annotazioni del 5 marzo 2007 il dr. __________
del SMR, medico generico (sul
diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,
cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato che “il rapporto
medico del dr. __________ non apporta nuovi argomenti circa la condizione
clinica dell’assicurato che non siano stati precedentemente vagliati. La
condizione clinica stessa è sovrapponibile a quelle precedentemente riferite”
(doc. 45-1).
2.6. In sede
ricorsuale l’assicurato ha prodotto un certificato medico del 30 aprile 2007
del dr. __________, indirizzato alla __________, del seguente tenore:
"
Come chiestomi le invio un mio attestato medico
che conferma un peggioramento della situazione clinica del signor RI 1.
Questo peggioramento si è caratterizzato
soprattutto in un aumento di inoperosità, di aggressività e isolamento
intrafamiliare.
Il quadro clinico era tale da proporre un
ricovero in un ambiente stazionario. Egli è stato ammesso presso una clinica
psichiatrica ma per dei problemi amministrativi è stato dimesso.
Egli è ora nuovamente a casa e non ha per nulla
modificato il suo stato psichico che vedo sempre più ingravescente.
Non vedo come una cura semistazionaria o
ambulatoriale anche con un’intensificazione del trattamento psicofarmacologico
possa migliorare le sue condizioni psichiche visto soprattutto che vi è
un’importante componente psico-reattiva.
Il signor RI 1 non è un fannullone ma vorrebbe
potersi inserire in un’attività professionale che tenga conto delle sue
difficoltà e non dei semplici propositi lavorativi aleatori offerti dall’AI.”
(Doc. B)
Nelle sue annotazioni del 6 giugno 2007 il dr. __________,
medico SMR, specialista FMH in medicina generale, ha osservato:
"
Perizia SAM 3.2006.
Diagnosi:
▪ sindrome
lombovertebrale con/su:
- degenerazione plurisegmentali lombare inf. e
lombosacrale
▪ sindrome somatoforme da dolore persistente
(F45.4)
▪ sindrome ansioso-depressiva (F43.22)
▪ episodio di ansia acuta (F41.0)
Impedimento psichico valutato essere del 25%.
Impedimento ortopedico 40%-50%.
In conclusione, capacità lavorativa del 55%
(rendimento ridotto) come cameriere.
Capacità lavorativa del 75% in attività adatta.
Con rapporto AI del 9.2.2007 il dr. __________
ritiene che l’assicurato a causa dei problemi somatici, psicosomatici e da
dolore cronico non sia più in grado di inserirsi in un’azione lavorativa.
Decisione su opposizione del 29.03.2007: viene
confermata una capacità di guadagno residua del 75%.
In sede di ricorso viene presentato:
rapporto dr. __________ del 30.4.2007 indirizzato
alla __________:
- viene
indicato che a causa di un peggioramento della situazione clinica con aumento
dell’inoperosità, dell’aggressività e dell’isolamento intrafamiliare era stato
previsto un ricovero stazionario con seguente dimissione per problemi
amministrativi???
- viene indicata una importante
componente psicoreattiva
-
viene indicato che l’assicurato vorrebbe essere inserito in un’attività
professionale
Valutazione:
- l’attuale
rapporto del dr. __________ non evidenzia una chiara modifica dello stato
psichico dell’assicurato ma rimette il peso su una problematica psicosociale
difficile
-
il medico stesso indirettamente attesta una capacità lavorativa in attività
adatta (vedi ultima frase del suo rapporto)
In conclusione, si conferma la valutazione del
SAM, in assenza di una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato.
Condivido la valutazione che si è in presenza di una situazione psicosociale
molto difficile, ma questa non è una patologia invalidante nel senso della
legge AI.” (Doc. IV/bis)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA,
in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e
il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Dopo attenta
analisi degli atti, questo Tribunale ritiene che la documentazione
medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che l’assicurato
non abbia diritto a prestazioni, difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere
posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.
Secondo il TCA la problematica psichica non è stata infatti
sufficientemente chiarita.
2.8.1. In tale
contesto va preliminarmente rilevato che in una sentenza I 65/07 del 31
agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia
effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua
persona e all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva
infatti effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua
firma, l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia
sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non
era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai
sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione
completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH,
egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non
possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto
in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo
di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai
membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo
postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto.
Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere
abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era
neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma
federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari
per ottenere un’autorizzazione in tal senso.
Nella fattispecie concreta, dalle precisazioni
richieste al SAM (cfr. doc. XII), questo Tribunale ha appurato che la dr.ssa __________,
è in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di
riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia
(doc. XII/1), sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del
diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione
all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero (doc.
XII/2).
Considerandi
Pertanto, la perizia psichiatrica del 15 marzo 2006 allestita
dalla dr.ssa __________ per conto del SAM può essere presa in considerazione dal
TCA.
2.8.2
Quanto alle
patologie somatiche di cui è affetto l’assicurato, va ricordato che, secondo il
dr. __________, specialista in reumatologia, l’assicurato soffre, tra l’altro,
anche di una sindrome algica in via di generalizzazione (cfr. doc. 17-6 e
consid. 2.5.).
Secondo
il dr. __________, tale affermazione permette comunque all'interessato di lavorare
al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali
(doc. 17-6).
Al riguardo, va ricordato che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.4.), secondo la giurisprudenza federale, anche
in presenza di una fibromialgia (come nel caso di un disturbo del dolore
somatoforme) si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa
possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente
esigibili (cfr. DTF 131 V 49).
Solo eccezionalmente, in presenza di determinati presupposti
fissati dalla giurisprudenza, si può ritenere inesigibile dall'assicurato,
affetto da una fibromialgia, lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul
mercato del lavoro.
Le altre patologie reumatologiche (ossia le
alterazioni degenerative del rachide lombare) sono state approfonditamente
valutate dal dr. __________, che ha ritenuto l’assicurato ancora abile al
lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, pur
riconoscendo un'inabilità lavorativa del 40% nella sua professione di
cameriere.
A mente del TCA, non vi è ragione per mettere in
discussione le conclusioni del dr. __________ (cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile
2008).
Anche le patologie ortopediche sono state
accuratamente approfondite dal dr. __________, che nel suo referto peritale del
12.
luglio 2006 è giunto alla conclusione che, nonostante i disturbi che
presenta, l’assicurato è ancora abile al 100% in attività adeguate al suo stato
di salute, mentre è soltanto parzialmente abile al lavoro (50-60%) nella sua
precedente attività di cameriere.
Il TCA non ha ragione per scostarsi da questa
valutazione del perito.
2.8.3
Quanto alle
affezioni psichiche, la dr.ssa __________, nel suo referto peritale, poste le
diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), sindrome
ansioso-depressiva (ICD10-F43.22) e di episodi di ansia acuta (ICD10-F41.0), ha
ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 25%, sia nella precedente attività
di cameriere, sia in altre attività teoricamente esigibili.
Di parere
opposto il curante, dr. __________, che nel suo scritto del 22 luglio 2005,
indirizzato al dr. __________, aveva indicato di trovarsi di fronte ad una
persona “apatica, indifferente, in grado di stabilire un contatto nettamente
diminuito” (doc. 27-3), ponendo la diagnosi di disturbo psichico in
relazione ad un problema somatico, ritenendo l’interessato inabile al lavoro al
100% (doc. 27-4).
In seguito, nel suo rapporto medico del 9
febbraio 2007 all’attenzione dell’UAI, il dr. __________ ha posto la diagnosi
di disturbo da dolore cronico con sindrome da disadattamento, che rendono
l’assicurato inabile al lavoro al 100% (doc. 44-2).
Ancora, nel certificato del 30 aprile 2007, il dr. __________,
dopo aver attestato un peggioramento delle condizioni cliniche dell’assicurato,
osservando che lo stato psichico “è sempre più ingravescente”, ha aggiunto che l’interessato non è un fannullone, “ma vorrebbe
potersi inserire in un’attività professionale che tenga conto delle sue
difficoltà e non dei semplici propositi lavorativi aleatori offerti dall’AI”
(doc. B).
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
In
concreto, il referto del 30 aprile 2007 del dr. __________ è posteriore, anche
se di poco, alla decisione impugnata (del 29 marzo 2007). Tuttavia, in tale
referto lo specialista ha ribadito la gravità dello stato psichico
dell’interessato, già esposto nel suo precedente rapporto medico del 9 febbraio
2007.
Inoltre, il ricovero stazionario cui fa accenno il dr. __________ è
verosimilmente avvenuto prima della decisione impugnata (del 29 marzo 2007),
posto che già nella sua nota del 2 febbraio 2007 la consulente IP
ha indicato che “la moglie e il curante dr. __________, inoltre,
sembrerebbero intenzionati a procedere a breve termine con un ricovero
in clinica psichiatrica perché, sembra, che il suo problema di salute sia
peggiorato” (doc. 42-2, sottolineatura della redattrice).
Pertanto,
potendo il certificato medico del 30 aprile 2007 del dr. __________ permettere
di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento
contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è
suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo
della situazione precedente la decisione del 29 marzo 2007 (cfr. STFA U 299/02
del 2 settembre 2003).
L’affermazione del dr. __________ relativa alla
volontà dell’assicurato di potersi reinserire in un’attività adatta alle sue
condizioni di salute sembrerebbe attestare, come rilevato dal dr. __________
del SMR (cfr. doc. IV/bis), l’esistenza di una certa capacità lavorativa
dell’assicurato, in un’attività adatta.
Non essendo tuttavia chiaro se l’assicurato vada considerato, per
motivi psichici, inabile al lavoro al 100% - come stabilito inizialmente dal
dr. __________ (cfr. doc. 27/3-5 e doc. 44/1-6) - o in una percentuale minore -
come sembrerebbe indicare lo stesso dr. __________ nel suo scritto del 30
aprile 2007, osservando che l’assicurato vorrebbe potersi reinserire in
un’attività adatta (cfr. doc. B) – o ancora nella misura del 25% - così come
emerge dalla perizia della dr.ssa __________ (cfr. doc. 35/13-17) – occorre
procedere ad un complemento istruttorio al fine di stabilire con esattezza le
patologie che affliggono l’interessato e il loro influsso sulla sua capacità
lavorativa residua.
Un nuovo
approfondimento peritale, dal profilo psichico, è necessario anche considerando
che la dr.ssa __________, ha posto, tra le altre, la diagnosi di sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), senza tuttavia procedere ad un
esame dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza al fine di ritenere, come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), eccezionalmente, invalidante tale
diagnosi.
Ella ha
infatti ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 25%, a causa delle sue
affezioni psichiche che comprendono, oltre alla sindrome somatoforme da dolore
persistente, anche quelle di sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F43.22) e di
episodi di ansia acuta (ICD10-F41.0).
In assenza di un esame dei requisiti richiesti
dalla giurisprudenza federale, non è dato sapere se l’incapacità lavorativa del
25% sia dovuta esclusivamente alla sindrome somatoforme da dolore persistente,
o sia causata solo dalle altre patologie dell’assicurato (sindrome
ansioso-depressiva ed episodi di ansia acuta) o, infine, sia determinata
dall’insieme di queste affezioni.
Tale precisazione è tuttavia importante, dato
che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), anche la sindrome da dolore
cronico, di per sé, non è invalidante.
La dr.ssa __________ ha tuttavia evidenziato, tra
i dati soggettivi, che l’interessato è agorafobico e claustrofobico, che non
esce di casa se non accompagnato e che prima del ricovero (n.d.r. presso la
Clinica __________ di __________ da dicembre 2005 a febbraio 2006, cfr. doc. 35-6) era
rimasto per ben quattro mesi chiuso in casa (doc. 35-14).
Il dr. __________,
dal canto suo, nei suoi certificati medici - nei quali ha ritenuto l’assicurato
totalmente inabile al lavoro - ha fornito tutta una serie di indicazioni che
sembrerebbero deporre per il carattere invalidante della sindrome somaforme
dell’assicurato.
Nel suo referto del 9 febbraio 2007, lo specialista
ha infatti indicato che “la situazione attuale non si è per nulla modificata
e questo nonostante un trattamento stazionario, semistazionario e terapie di
rilassamento” (doc. 44-3 punto 4.3.). Egli ha poi rilevato che “anche
con l’introduzione di una psicofarmacoterapia neurolettica non abbiamo ottenuto
miglioramenti sostanziali” (doc. 44-3 punto 4.4.).
Sempre nel referto del 9 febbraio 2007, il dr. __________
ha pure indicato che l’interessato “si è praticamente abbandonato a se
stesso e ha delegato tutte le sue competenze familiari alla moglie” (doc.
44-5 “osservazioni”).
Inoltre, nel certificato medico del 30 aprile
2007, il dr. __________ ha osservato che lo stato di salute dell’assicurato è
peggiorato, con un aumento dell’inoperosità, dell’aggressività e
dell’isolamento familiare (doc. B), aggiungendo che lo stato psichico
dell’interessato “è sempre più ingravescente” e che “non vedo come
una cura semistazionaria o ambulatoriale anche con un’intensificazione del
trattamento psicofarmacologico possa migliorare le sue condizioni psichiche,
visto soprattutto che vi è un’importante componente psico-reattiva” (doc.
B).
La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito
che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U
202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto,
ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Nella presente fattispecie, questo Tribunale ritiene che il caso di
specie non possa essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia della
dr.ssa __________.
Non è infatti possibile determinare se la sindrome somatoforme
dolorosa di cui è affetto l’interessato abbia carattere invalidante o meno e,
nell’affermativa, in che misura, in assenza di un esame dei criteri richiesti
dalla giurisprudenza.
Inoltre, lo psichiatra curante, dr. __________, che segue l’interessato
fin dal luglio 2005, ha attestato uno stato psichico sempre più ingravescente,
senza tuttavia fornire una valutazione esaustiva, con un’indicazione esatta delle
patologie dell’interessato e il loro influsso sulla capacità lavorativa, tale
da poter essere ritenuta da questo Tribunale, senza necessità di esperire
ulteriori accertamenti, maggiormente probante rispetto alla valutazione
peritale della dr.ssa __________.
Vista la
discrepanza tra le posizioni dello psichiatra curante e quella del perito
dell’UAI, il TCA ritiene necessario procedere ad un ulteriore approfondimento
peritale di natura psichiatrica, al fine di determinare con precisione le
patologie che affliggono l’assicurato e il loro influsso sulla sua capacità
lavorativa.
È vero che i medici del SMR hanno ripetutamente
confermato la validità della valutazione peritale esperita dal SAM, in particolare
quella psichiatrica della dr.ssa __________, ritenendo che la documentazione
dello psichiatra curante, dr. __________, non apporti nuovi elementi clinici
rilevanti, in grado di influire sull’apprezzamento dello stato di salute e
della capacità lavorativa.
Nelle sue annotazioni del 5 marzo 2007 il dr. __________
del SMR, medico generico, ha considerato che il referto del dr. __________ del
9.
febbraio 2007 “non apporta nuovi argomenti circa la condizione clinica
dell’assicurato che non siano stati precedentemente vagliati” (doc. 45-1).
Il dr. __________, spec. FMH in medicina
generale, nelle sue annotazioni del 6 giugno 2007, ha ritenuto che il rapporto del dr. __________
del 30 aprile 2007 “non evidenzia una chiara modifica dello stato psichico
dell’assicurato”, confermando la valutazione del SAM “in assenza di una
modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato” (doc. IV/bis).
Al riguardo, il TCA rileva tuttavia che non
essendo specialisti in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della
rilevanza o meno dei certificati specialistici dello psichiatra curante, a
fronte della valutazione peritale della dr.ssa __________, non era di
competenza né del dr. __________, né del dr. __________ (cfr. sul tema della
specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I
65/07 del 31 agosto 2007).
Va ancora aggiunto che, nel suo referto del 9
febbraio 2007, il dr. __________ ha attestato l’esistenza di fobie sociali e di
aspetti paranoidi (doc. 44-3), non rilevati nel referto peritale della dr.ssa __________,
nonostante ella abbia indicato che dal punto di vista soggettivo l’assicurato
abbia lamentato, tra gli altri, anche disturbi di agorafobia e claustrofobia,
che gli impediscono di uscire di casa e di fare uso persino dei mezzi pubblici,
temendo che le altre persone possano urtarlo, motivo per il quale egli deve
“ripararsi” (doc. 35-14). Anche tali aspetti meritano ulteriori
approfondimenti.
Alla luce
di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza
esistente tra le valutazioni specialistiche della dr.ssa __________ e del dr. __________,
non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con
sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto
di vista psichiatrico, era tale da giustificare una capacità lavorativa del 75%
in attività conformi alle altre affezioni di cui soffre (cfr. consid. 2.8.2).
2.8.4
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente
accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e
l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto
una perizia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni
sociali, al fine di chiarire sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni
dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
La richiesta dell’assicurato di procedere
all’audizione testimoniale del dr. __________ è quindi superata dal rinvio
degli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio.
2.9
Con il
ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 29 marzo 2007 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.8.4.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria del 15 maggio 2007.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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