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Decisione

32.2007.162

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 maggio 2008Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SAM hanno per contro considerato che

l’assicurato sia abile al lavoro al 75% in attività leggere, che permettano un

cambiamento regolare della posizione di lavoro, che consentano di evitare

frequentemente movimenti inergonomici e posizioni inergonomiche per la schiena,

nella quale non sia necessario usare strumenti o macchine vibranti o

contundenti, nelle quali l’assicurato non sia esposto ad umidità ambientale o a

sorgenti di aria condizionata e nelle quali non debba trasportare pesi

superiori a 10-15 kg (doc.

35-11).

Le conclusioni della perizia del SAM sono state

contestate dal dr. __________, spec. in psichiatria e psicoterapia, che nel suo

rapporto medico del 9 febbraio 2007, poste le diagnosi di “disturbo da dolore

cronico con sindrome da disadattamento”, ha ritenuto l’assicurato inabile al

lavoro al 100% (doc. 44-2).

Il dr. __________ ha rilevato che nonostante un

trattamento stazionario, uno semistazionario con psicoterapia, una

farmacoterapia e delle terapie di rilassamento, la situazione dell’interessato

non si è modificata. Egli continua ad accusare dei fenomeni algici, delle fobie

sociali e paranoidi che non sono migliorati con l’introduzione di una farmacoterapia

neurolettica (doc. 44-3).

Lo specialista ha poi osservato che l’assicurato

si è praticamente abbandonato a se stesso, delegando tutte le sue competenze

familiari alla moglie, la quale è stressata a causa di tutte le incombenze sia

lavorative, sia familiari e coniugali (doc. 44-5). Il dr. __________ ha

concluso il suo rapporto osservando che “il signor RI 1 è uno di quei molti

assicurati che per dei problemi somatici, psicosomatici o da dolore cronico non

riescono più ad inserirsi in un’azione lavorativa” (doc. 44-5).

Infine, alla domanda “quali fattori sociali

hanno un influsso sullo stato di salute e/o sull’attività lavorativa?”, il

dr. __________ ha risposto “il disturbo d’adattamento e la sindrome algica

cronica” (doc. 44-6).

Nelle sue annotazioni del 5 marzo 2007 il dr. __________

del SMR, medico generico (sul

diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,

cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato che “il rapporto

medico del dr. __________ non apporta nuovi argomenti circa la condizione

clinica dell’assicurato che non siano stati precedentemente vagliati. La

condizione clinica stessa è sovrapponibile a quelle precedentemente riferite”

(doc. 45-1).

2.6. In sede

ricorsuale l’assicurato ha prodotto un certificato medico del 30 aprile 2007

del dr. __________, indirizzato alla __________, del seguente tenore:

"

Come chiestomi le invio un mio attestato medico

che conferma un peggioramento della situazione clinica del signor RI 1.

Questo peggioramento si è caratterizzato

soprattutto in un aumento di inoperosità, di aggressività e isolamento

intrafamiliare.

Il quadro clinico era tale da proporre un

ricovero in un ambiente stazionario. Egli è stato ammesso presso una clinica

psichiatrica ma per dei problemi amministrativi è stato dimesso.

Egli è ora nuovamente a casa e non ha per nulla

modificato il suo stato psichico che vedo sempre più ingravescente.

Non vedo come una cura semistazionaria o

ambulatoriale anche con un’intensificazione del trattamento psicofarmacologico

possa migliorare le sue condizioni psichiche visto soprattutto che vi è

un’importante componente psico-reattiva.

Il signor RI 1 non è un fannullone ma vorrebbe

potersi inserire in un’attività professionale che tenga conto delle sue

difficoltà e non dei semplici propositi lavorativi aleatori offerti dall’AI.”

(Doc. B)

Nelle sue annotazioni del 6 giugno 2007 il dr. __________,

medico SMR, specialista FMH in medicina generale, ha osservato:

"

Perizia SAM 3.2006.

Diagnosi:

▪ sindrome

lombovertebrale con/su:

- degenerazione plurisegmentali lombare inf. e

lombosacrale

▪ sindrome somatoforme da dolore persistente

(F45.4)

▪ sindrome ansioso-depressiva (F43.22)

▪ episodio di ansia acuta (F41.0)

Impedimento psichico valutato essere del 25%.

Impedimento ortopedico 40%-50%.

In conclusione, capacità lavorativa del 55%

(rendimento ridotto) come cameriere.

Capacità lavorativa del 75% in attività adatta.

Con rapporto AI del 9.2.2007 il dr. __________

ritiene che l’assicurato a causa dei problemi somatici, psicosomatici e da

dolore cronico non sia più in grado di inserirsi in un’azione lavorativa.

Decisione su opposizione del 29.03.2007: viene

confermata una capacità di guadagno residua del 75%.

In sede di ricorso viene presentato:

rapporto dr. __________ del 30.4.2007 indirizzato

alla __________:

- viene

indicato che a causa di un peggioramento della situazione clinica con aumento

dell’inoperosità, dell’aggressività e dell’isolamento intrafamiliare era stato

previsto un ricovero stazionario con seguente dimissione per problemi

amministrativi???

- viene indicata una importante

componente psicoreattiva

-

viene indicato che l’assicurato vorrebbe essere inserito in un’attività

professionale

Valutazione:

- l’attuale

rapporto del dr. __________ non evidenzia una chiara modifica dello stato

psichico dell’assicurato ma rimette il peso su una problematica psicosociale

difficile

-

il medico stesso indirettamente attesta una capacità lavorativa in attività

adatta (vedi ultima frase del suo rapporto)

In conclusione, si conferma la valutazione del

SAM, in assenza di una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato.

Condivido la valutazione che si è in presenza di una situazione psicosociale

molto difficile, ma questa non è una patologia invalidante nel senso della

legge AI.” (Doc. IV/bis)

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Il TFA,

in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e

il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8. Dopo attenta

analisi degli atti, questo Tribunale ritiene che la documentazione

medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che l’assicurato

non abbia diritto a prestazioni, difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere

posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

Secondo il TCA la problematica psichica non è stata infatti

sufficientemente chiarita.

2.8.1. In tale

contesto va preliminarmente rilevato che in una sentenza I 65/07 del 31

agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia

effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua

persona e all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva

infatti effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua

firma, l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia

sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non

era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai

sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione

completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH,

egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non

possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto

in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo

di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai

membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo

postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto.

Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere

abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era

neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma

federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari

per ottenere un’autorizzazione in tal senso.

Nella fattispecie concreta, dalle precisazioni

richieste al SAM (cfr. doc. XII), questo Tribunale ha appurato che la dr.ssa __________,

è in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di

riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia

(doc. XII/1), sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del

diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione

all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero (doc.

XII/2).

Considerandi

Pertanto, la perizia psichiatrica del 15 marzo 2006 allestita

dalla dr.ssa __________ per conto del SAM può essere presa in considerazione dal

TCA.

2.8.2

Quanto alle

patologie somatiche di cui è affetto l’assicurato, va ricordato che, secondo il

dr. __________, specialista in reumatologia, l’assicurato soffre, tra l’altro,

anche di una sindrome algica in via di generalizzazione (cfr. doc. 17-6 e

consid. 2.5.).

Secondo

il dr. __________, tale affermazione permette comunque all'interessato di lavorare

al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali

(doc. 17-6).

Al riguardo, va ricordato che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.4.), secondo la giurisprudenza federale, anche

in presenza di una fibromialgia (come nel caso di un disturbo del dolore

somatoforme) si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa

possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente

esigibili (cfr. DTF 131 V 49).

Solo eccezionalmente, in presenza di determinati presupposti

fissati dalla giurisprudenza, si può ritenere inesigibile dall'assicurato,

affetto da una fibromialgia, lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul

mercato del lavoro.

Le altre patologie reumatologiche (ossia le

alterazioni degenerative del rachide lombare) sono state approfonditamente

valutate dal dr. __________, che ha ritenuto l’assicurato ancora abile al

lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, pur

riconoscendo un'inabilità lavorativa del 40% nella sua professione di

cameriere.

A mente del TCA, non vi è ragione per mettere in

discussione le conclusioni del dr. __________ (cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile

2008).

Anche le patologie ortopediche sono state

accuratamente approfondite dal dr. __________, che nel suo referto peritale del

12.

luglio 2006 è giunto alla conclusione che, nonostante i disturbi che

presenta, l’assicurato è ancora abile al 100% in attività adeguate al suo stato

di salute, mentre è soltanto parzialmente abile al lavoro (50-60%) nella sua

precedente attività di cameriere.

Il TCA non ha ragione per scostarsi da questa

valutazione del perito.

2.8.3

Quanto alle

affezioni psichiche, la dr.ssa __________, nel suo referto peritale, poste le

diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), sindrome

ansioso-depressiva (ICD10-F43.22) e di episodi di ansia acuta (ICD10-F41.0), ha

ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 25%, sia nella precedente attività

di cameriere, sia in altre attività teoricamente esigibili.

Di parere

opposto il curante, dr. __________, che nel suo scritto del 22 luglio 2005,

indirizzato al dr. __________, aveva indicato di trovarsi di fronte ad una

persona “apatica, indifferente, in grado di stabilire un contatto nettamente

diminuito” (doc. 27-3), ponendo la diagnosi di disturbo psichico in

relazione ad un problema somatico, ritenendo l’interessato inabile al lavoro al

100% (doc. 27-4).

In seguito, nel suo rapporto medico del 9

febbraio 2007 all’attenzione dell’UAI, il dr. __________ ha posto la diagnosi

di disturbo da dolore cronico con sindrome da disadattamento, che rendono

l’assicurato inabile al lavoro al 100% (doc. 44-2).

Ancora, nel certificato del 30 aprile 2007, il dr. __________,

dopo aver attestato un peggioramento delle condizioni cliniche dell’assicurato,

osservando che lo stato psichico “è sempre più ingravescente”, ha aggiunto che l’interessato non è un fannullone, “ma vorrebbe

potersi inserire in un’attività professionale che tenga conto delle sue

difficoltà e non dei semplici propositi lavorativi aleatori offerti dall’AI”

(doc. B).

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto, il referto del 30 aprile 2007 del dr. __________ è posteriore, anche

se di poco, alla decisione impugnata (del 29 marzo 2007). Tuttavia, in tale

referto lo specialista ha ribadito la gravità dello stato psichico

dell’interessato, già esposto nel suo precedente rapporto medico del 9 febbraio

2007.

Inoltre, il ricovero stazionario cui fa accenno il dr. __________ è

verosimilmente avvenuto prima della decisione impugnata (del 29 marzo 2007),

posto che già nella sua nota del 2 febbraio 2007 la consulente IP

ha indicato che “la moglie e il curante dr. __________, inoltre,

sembrerebbero intenzionati a procedere a breve termine con un ricovero

in clinica psichiatrica perché, sembra, che il suo problema di salute sia

peggiorato” (doc. 42-2, sottolineatura della redattrice).

Pertanto,

potendo il certificato medico del 30 aprile 2007 del dr. __________ permettere

di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento

contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è

suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo

della situazione precedente la decisione del 29 marzo 2007 (cfr. STFA U 299/02

del 2 settembre 2003).

L’affermazione del dr. __________ relativa alla

volontà dell’assicurato di potersi reinserire in un’attività adatta alle sue

condizioni di salute sembrerebbe attestare, come rilevato dal dr. __________

del SMR (cfr. doc. IV/bis), l’esistenza di una certa capacità lavorativa

dell’assicurato, in un’attività adatta.

Non essendo tuttavia chiaro se l’assicurato vada considerato, per

motivi psichici, inabile al lavoro al 100% - come stabilito inizialmente dal

dr. __________ (cfr. doc. 27/3-5 e doc. 44/1-6) - o in una percentuale minore -

come sembrerebbe indicare lo stesso dr. __________ nel suo scritto del 30

aprile 2007, osservando che l’assicurato vorrebbe potersi reinserire in

un’attività adatta (cfr. doc. B) – o ancora nella misura del 25% - così come

emerge dalla perizia della dr.ssa __________ (cfr. doc. 35/13-17) – occorre

procedere ad un complemento istruttorio al fine di stabilire con esattezza le

patologie che affliggono l’interessato e il loro influsso sulla sua capacità

lavorativa residua.

Un nuovo

approfondimento peritale, dal profilo psichico, è necessario anche considerando

che la dr.ssa __________, ha posto, tra le altre, la diagnosi di sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), senza tuttavia procedere ad un

esame dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza al fine di ritenere, come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), eccezionalmente, invalidante tale

diagnosi.

Ella ha

infatti ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 25%, a causa delle sue

affezioni psichiche che comprendono, oltre alla sindrome somatoforme da dolore

persistente, anche quelle di sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F43.22) e di

episodi di ansia acuta (ICD10-F41.0).

In assenza di un esame dei requisiti richiesti

dalla giurisprudenza federale, non è dato sapere se l’incapacità lavorativa del

25% sia dovuta esclusivamente alla sindrome somatoforme da dolore persistente,

o sia causata solo dalle altre patologie dell’assicurato (sindrome

ansioso-depressiva ed episodi di ansia acuta) o, infine, sia determinata

dall’insieme di queste affezioni.

Tale precisazione è tuttavia importante, dato

che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), anche la sindrome da dolore

cronico, di per sé, non è invalidante.

La dr.ssa __________ ha tuttavia evidenziato, tra

i dati soggettivi, che l’interessato è agorafobico e claustrofobico, che non

esce di casa se non accompagnato e che prima del ricovero (n.d.r. presso la

Clinica __________ di __________ da dicembre 2005 a febbraio 2006, cfr. doc. 35-6) era

rimasto per ben quattro mesi chiuso in casa (doc. 35-14).

Il dr. __________,

dal canto suo, nei suoi certificati medici - nei quali ha ritenuto l’assicurato

totalmente inabile al lavoro - ha fornito tutta una serie di indicazioni che

sembrerebbero deporre per il carattere invalidante della sindrome somaforme

dell’assicurato.

Nel suo referto del 9 febbraio 2007, lo specialista

ha infatti indicato che “la situazione attuale non si è per nulla modificata

e questo nonostante un trattamento stazionario, semistazionario e terapie di

rilassamento” (doc. 44-3 punto 4.3.). Egli ha poi rilevato che “anche

con l’introduzione di una psicofarmacoterapia neurolettica non abbiamo ottenuto

miglioramenti sostanziali” (doc. 44-3 punto 4.4.).

Sempre nel referto del 9 febbraio 2007, il dr. __________

ha pure indicato che l’interessato “si è praticamente abbandonato a se

stesso e ha delegato tutte le sue competenze familiari alla moglie” (doc.

44-5 “osservazioni”).

Inoltre, nel certificato medico del 30 aprile

2007, il dr. __________ ha osservato che lo stato di salute dell’assicurato è

peggiorato, con un aumento dell’inoperosità, dell’aggressività e

dell’isolamento familiare (doc. B), aggiungendo che lo stato psichico

dell’interessato “è sempre più ingravescente” e che “non vedo come

una cura semistazionaria o ambulatoriale anche con un’intensificazione del

trattamento psicofarmacologico possa migliorare le sue condizioni psichiche,

visto soprattutto che vi è un’importante componente psico-reattiva” (doc.

B).

La nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito

che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U

202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto,

ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Nella presente fattispecie, questo Tribunale ritiene che il caso di

specie non possa essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia della

dr.ssa __________.

Non è infatti possibile determinare se la sindrome somatoforme

dolorosa di cui è affetto l’interessato abbia carattere invalidante o meno e,

nell’affermativa, in che misura, in assenza di un esame dei criteri richiesti

dalla giurisprudenza.

Inoltre, lo psichiatra curante, dr. __________, che segue l’interessato

fin dal luglio 2005, ha attestato uno stato psichico sempre più ingravescente,

senza tuttavia fornire una valutazione esaustiva, con un’indicazione esatta delle

patologie dell’interessato e il loro influsso sulla capacità lavorativa, tale

da poter essere ritenuta da questo Tribunale, senza necessità di esperire

ulteriori accertamenti, maggiormente probante rispetto alla valutazione

peritale della dr.ssa __________.

Vista la

discrepanza tra le posizioni dello psichiatra curante e quella del perito

dell’UAI, il TCA ritiene necessario procedere ad un ulteriore approfondimento

peritale di natura psichiatrica, al fine di determinare con precisione le

patologie che affliggono l’assicurato e il loro influsso sulla sua capacità

lavorativa.

È vero che i medici del SMR hanno ripetutamente

confermato la validità della valutazione peritale esperita dal SAM, in particolare

quella psichiatrica della dr.ssa __________, ritenendo che la documentazione

dello psichiatra curante, dr. __________, non apporti nuovi elementi clinici

rilevanti, in grado di influire sull’apprezzamento dello stato di salute e

della capacità lavorativa.

Nelle sue annotazioni del 5 marzo 2007 il dr. __________

del SMR, medico generico, ha considerato che il referto del dr. __________ del

9.

febbraio 2007 “non apporta nuovi argomenti circa la condizione clinica

dell’assicurato che non siano stati precedentemente vagliati” (doc. 45-1).

Il dr. __________, spec. FMH in medicina

generale, nelle sue annotazioni del 6 giugno 2007, ha ritenuto che il rapporto del dr. __________

del 30 aprile 2007 “non evidenzia una chiara modifica dello stato psichico

dell’assicurato”, confermando la valutazione del SAM “in assenza di una

modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato” (doc. IV/bis).

Al riguardo, il TCA rileva tuttavia che non

essendo specialisti in psichiatria e psicoterapia, l’apprezzamento della

rilevanza o meno dei certificati specialistici dello psichiatra curante, a

fronte della valutazione peritale della dr.ssa __________, non era di

competenza né del dr. __________, né del dr. __________ (cfr. sul tema della

specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I

65/07 del 31 agosto 2007).

Va ancora aggiunto che, nel suo referto del 9

febbraio 2007, il dr. __________ ha attestato l’esistenza di fobie sociali e di

aspetti paranoidi (doc. 44-3), non rilevati nel referto peritale della dr.ssa __________,

nonostante ella abbia indicato che dal punto di vista soggettivo l’assicurato

abbia lamentato, tra gli altri, anche disturbi di agorafobia e claustrofobia,

che gli impediscono di uscire di casa e di fare uso persino dei mezzi pubblici,

temendo che le altre persone possano urtarlo, motivo per il quale egli deve

“ripararsi” (doc. 35-14). Anche tali aspetti meritano ulteriori

approfondimenti.

Alla luce

di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, vista la discrepanza

esistente tra le valutazioni specialistiche della dr.ssa __________ e del dr. __________,

non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con

sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal punto

di vista psichiatrico, era tale da giustificare una capacità lavorativa del 75%

in attività conformi alle altre affezioni di cui soffre (cfr. consid. 2.8.2).

2.8.4

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e

l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto

una perizia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni

sociali, al fine di chiarire sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni

dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

La richiesta dell’assicurato di procedere

all’audizione testimoniale del dr. __________ è quindi superata dal rinvio

degli atti all’Ufficio AI per un complemento istruttorio.

2.9

Con il

ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 29 marzo 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8.4.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria del 15 maggio 2007.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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