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Decisione

32.2007.163

Rendita limitata nel tempo: visto che dagli atti dell'incarto LAINF risulta una totale inabilità al lavoro dal 21 gennaio 2003 al 28 febbraio 2005 all'A. va riconosciuto il diritto a una renduta inter

7 agosto 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i

due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.6. La

nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in

materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione

della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore

sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale

ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con

riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto

unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo

per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori

apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente

il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i

propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V

128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi

pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che

una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino

equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non

pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito

che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore

AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal

profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli

organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi

dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo

abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

2.7. Nel

caso di specie dalla decisione impugnata emerge che l’Ufficio AI ha limitato il

diritto ad una rendita intera fino al 30 novembre 2004 fondandosi sul parere

del dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, che, richiamandosi

alla visita di chiusura 3 agosto 2004 della __________ (doc. 2/29-33, inc LAINF),

nella perizia 23 febbraio 2006 (doc. AI 43/1-5), ha concluso che sia l’attività

di meccanico che quella di magazziniere sono ancora praticabili nella misura di

8 ore al giorno con una diminuzione della capacità di lavoro del 35% a decorrere

dal 3 agosto 2004.

Con

scritto 7 dicembre 2006 all’Ufficio AI (doc. 3/1-2, inc. LAINF) la __________

ha comunicato all’Ufficio AI che:

"

(…)

In data 3.8.2004 il sig. RI 1 è stato convocato per la

definizione del caso in agenzia e il nostro medico di circondario aveva chiuso

il caso formulando l’esigibilità al lavoro. Ci siamo a questo punto attivati

presso il datore di lavoro per verificare se vi fossero attività adeguate

presso di loro purtroppo con esito negativo (v. atto nr. 88 già inviatovi in

copia precedentemente). Subito dopo la lettera del datore di lavoro dove veniva

comunicato lo scioglimento del contratto ci è pervenuto un certificato del dr. __________

(atto nr. 89) dove veniva richiesto il nostro benestare per un nuovo intervento

che è stato effettuato il 13.1.2005. L’inabilità al lavoro a questo punto

continuava e il caso non poteva essere chiuso.

A fine febbraio 2005 è arrivato un nuovo certificato

del dr. __________ con il quale ci comunicava che il sig. RI 1 per la borsite

subentrata e nel frattempo curata “sarebbe stato” abile dal 1.3.2005 e

che l’assicurato chiedeva una nuova visita in agenzia di chiusura per

valutazione dolori al braccio e polso (atto nr. 101).

Il nostro medico di circondario al quale avevamo

sottoposto nuovamente la pratica non ha ritenuto necessario riconvocare

l’assicurato ma ha riconfermato il contenuto della visita effettuata il

3.8.2004 (referto del 27.4.2005 atto nr. 102).

(…)" (doc. 3/1, inc. LAINF)

In

effetti dagli atti risulta che il dr. __________, medico di circondario della __________,

nel rapporto della visita di chiusura 3 agosto 2004 (doc. 2/29-33, inc. LAINF)

aveva attestato che “(…) in merito all’attività professionale, l’assicurato

viene dichiarato abile al lavoro nella misura massima possibile, dal-l’1.9.2004,

per cui sarà più preciso il nostro servizio competente. (…)” (doc. 2/33, inc.

LAINF).

In

seguito, vista la borsite cronica all’olecrano sinistro sintomatica alla

ripresa dell’attività professionale e alla indicazione operatoria (confermata

dal dr. __________, FMH chirurgia generale spec. chirurgia della mano, con

scritto 22 novembre 2004 al dr. __________ e avallata dalla __________ visto il

parere del loro consulente medico; doc. 2/5-6 e 2/3, inc. LAINF), l’assicurato

è stato operato il 13 gennaio 2005 (doc. 2/2, inc. LAINF).

Nel

suo rapporto intermedio 19 febbraio il dr. __________, ha attestato che “(…)

per la borsite il paziente sarebbe abile dal 01.03.2005 (…)” (doc. 3/43, inc.

LAINF).

Nel

referto 27 aprile 2005 il dr. __________ ha certificato che:

"

(…)

L’assicurato il 3.8.2004 è stato sottoposto ad un

approfondito esame medico-clinico e strumentale, della durata complessiva di

mezza giornata, onde valutare le conseguenze dirette dell’infortunio del

21.1.2003.

In tale occasione, una borsite olecranica intercorrente

era completamente regredita.

Dopo la chiusura pare che questa borsite sia nuovamente

comparsa, per cui il signor RI 1 il 13.1.2005 fu sottoposto alla borsectomia,

con buon esito.

Tale episodio fu chiuso con abilità lavorativa dall’1.3.2005.

(…)" (doc. 3/42, inc. LAINF)

Anche

il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 29 novembre 2006, ha osservato

che “(…) in data 13.01.2005 l’A. è stato sottoposto a borsectomia al gomito

sin. per borsite olecranica recidivante, con buon esito. Nel suo rapporto per

la __________ del 27.04.2005, il dr. __________ aveva stabilito che tale

episodio fosse chiuso con abilità lavorativa dall’01.03.2005. Per i soli

postumi infortunistici, la __________ ha riconosciuto una completa IL dal

21.01.2003 al 30.06.2005. La valutazione del dr. __________ sembra essere

conforme alla realtà di concedere una IL fino al 01.03.2005 per l’intervento di

borsectomia. (…)”(doc. AI 59/1).

Viste

le risultanze degli atti medici sopra enunciati questo TCA deve concludere,

come del resto riconosciuto anche dall’Ufficio AI in sede di risposta, che l’assicurato

è stato completamente inabile al lavoro dal 21 gennaio 2003 al 28 febbraio

2005.

Di

conseguenza all’assicurato va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal

1° gennaio 2004 al 31 maggio 2005 (un anno dopo il periodo d’attesa ex art. 29

cpv. 1 lett. b LAI e tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a OAI).

La

decisione impugnata va quindi annullata e riformata nel senso che

all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio

2004 al 31 maggio 2005.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza (pressoché totale soccombenza dell’amministrazione che

alla richiesta dell’assicurato di una rendita intera fino al 30 giugno 2005,

con la risposta di causa, l’ha riconosciuta per acquiescenza fino al 31 maggio

2005) le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, rappresentato dal RA 1, ha diritto ad

un’indennità parziale per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è annullata e riformata

nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera

dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2005.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 700.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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