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Decisione

32.2007.165

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 aprile 2008Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del

Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco

2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha,

per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,

il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2 In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali

(TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad

alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3 Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente

sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione

dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande

regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di

Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da

invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o

restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di

un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si

correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per

l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti

ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si

creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo

tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste

regioni e lavora in un'altra.

8.4. A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore

privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a

un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il

settore pubblico e privato.

8.5 Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In un’altra

sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale

(cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità"

in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da invalido per i nuovi casi,

dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori

nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17

dicembre 2007 il Consigliere federale __________, rispondendo ad una domanda

(07.5369) del Consigliere nazionale __________ ha preannunciato che "pour

respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il

est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des

salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations

régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier

trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances

sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice

circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur __________, je ne suis pas en mesure de

vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une

circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes

collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où,

comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va

vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la

giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo:

Considerandi

"de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

In una sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008, rispondendo

ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre

2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale

constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale

muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di

lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario

di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a

quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della

costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di

qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana =

66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il

2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta

Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12

ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra

Alta Corte ha stabilito che:

" (…)

5.3

Giova inoltre ricordare che nel caso

in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari

per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo

che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un

guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno

influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per

fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV

no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto

ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U

173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con

riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta

sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base

dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente

rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario

medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con

qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto

dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per

l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello

desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di

esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento

all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x

41.

[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie

économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza

richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad

effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual

misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità,

può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della

determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2

A quest’ultimo riguardo, il ricorrente,

pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato

del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo

Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto

al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1

e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia

relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3

Mancando in concreto indicazioni economiche

effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui

allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati

statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per

determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere

stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta

in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui

all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di

fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che,

adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99,

tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4

Operando una prima riduzione del 9.58% da

quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è

detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non

oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze

particolari del caso (DTF 126 V 75; in

concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di

frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e

guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un

grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

Di

conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una

determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in

particolare pag. 326-327).

2.9

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata nonostante il danno

alla salute, l'amministrazione ha applicato i dati statistici regionali

desumibili dalla tabella TA13, che si riferiscono ai salari in relazione alle

grandi regioni, così come emerge dal rapporto 28 marzo 2006 della consulente in

integrazione professionale (doc. 22-2: “… per calcolare il reddito da invalida si deve partire da un salario di fr. 40'360.- (settore

privato, categoria 4, Cantone Ticino 4, donne, valore mediano aggiornato al

2004)”).

Utilizzando

tale ammontare decurtato del 17%, per tenere conto delle circostanze specifiche

del caso dell’insorgente (cfr. consid. 2.7.), l’UAI ha stabilito un grado di

invalidità del 23% (cfr. doc. 22-2; 24-3; A1).

Secondo questo Tribunale

tale valutazione è generosa per la ricorrente ove si consideri

che a seguito della recente giurisprudenza citata al considerando 2.9. non è

più ammessa, in assenza di dati salariali concreti, la possibilità di fare capo

ai dati statistici regionali desumibili dalla TA 13, il reddito ipotetico da invalido

andando in realtà stabilito sulla base dei salari medi nazionali di cui alla

tabella TA1 dell’ISS, mediamente più elevati rispetto a quelli regionali

ticinesi (cfr. STF I 763/06 del 20.11.2007; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008).

In

effetti, in concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel

2004.

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),

avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 3'893.-.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 3-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'049

mensili oppure a fr. 48’588 per l'intero anno (fr. 4'049 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurata,

quale impacchettatrice presso la __________, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 43'550.--/anno

per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.), corrispondenti a fr.

3'629/mese.

Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei

salari per un'attività equivalente (cioè fr. 45'577.-- / anno e 3'798.-- / mese,

cfr. Tabella TA1 p.to 15 “industries alimentaires et boissons”, livello di

qualifica 4: fr. 3'652.-- X 12 mesi = 43'824.--, riportato su 41.6 ore/settimana = 45'577.--).

Più

precisamente il salario che avrebbe percepito la ricorrente presso la __________

a tempo pieno è inferiore a quello statistico di quel preciso settore

professionale di circa il 4%.

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.

Il

reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 46'644.-- (fr.

48'588.-- decurtati del 4%).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro,

la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, il grado di

invalidità sarebbe in ogni caso meno elevato di quello del 23% stabilito

dall’amministrazione facendo capo alla TA13.

In

effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a

fr. 34'983.-- (75% di fr. 46’644).

Raffrontando quest’ultimo

dato al reddito da valido (fr. 43'550.--, cfr. consid. 2.6.), si otterrebbe un

tasso di invalidità del 19.67%, arrotondato al 20%.

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto, visto che l’assicurata presenta un tasso di

invalidità ben inferiore alla soglia minima del 40% stabilita

dall’art. 28 cpv. 1 LAI, questa Corte non può che confermare la decisione su

opposizione del 16 aprile 2007.

Al

riguardo è, comunque, utile rilevare che il potere cognitivo della presente

Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione

deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata

emanata (cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005)

Un

eventuale aggravamento dello stato di salute dell’assicurata intervenuto in

epoca posteriore alla decisione su opposizione può, se del caso, giustificare

una nuova domanda (cfr. STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; I560/05 del 31 gennaio

2007).

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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