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Decisione

32.2007.168

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 dicembre 2007Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i risultati del “(…) Test ergometrico (25 Watts/2 min.( step): submax in

terapia con carvedilolo. Non sintomi né significative alterazioni ECGrafiche.

Iniezione del tracciante a 10 minuti dello stress ergometrico. C.L.: 150Watts,

FC: 143/bpm (82%FMT), PA: 122/97 mmHg, DP: 17446 (…)”, hanno concluso:

"

(…)

L’indagine ha documentato modesti esiti di una

pregressa necrosi interessante l’apice, la parete inferiore e quella laterale

senza associati reperti significativi per la presenza di ischemia miocardica

residua da sforzo.

L’analisi della vitalità miocardica intralesionale ne

documenta l’assenza a livello dell’apice e del terzo distale inferiore, mentre

appare relativamente conservata a livello della parete laterale e dei due terzi

medio-basali inferiori. Normale vitalità miocellulare in sede settale ed

anteriore. (…)” (doc. AI 99/18)

Il

dr. __________, nel certificato medico 30 novembre 2006 (doc. AI 99/16), ha,

tra l’altro, attestato che:

"

(…)

Fino alla sera del 3.2.06 il paziente riferiva di stare

meglio, dopo di che accusava forte dolore avvertito improvvisamente, specie

nella regione mandibolare e gengivale, con pressione di media entità al torace,

scomparso dopo assunzione di Nitrolingual.

Viene ospedalizzato al __________.

Valutazione: malattia trivasale (due by-pass occlusi),

ipocinesia diffusa FE 35%, la stenosi dell’arteria circonflessa è molto lunga.

In seguito viene sottoposto a scintigrafia da sforzo

(vedi allegato risultato).

I fattori di rischio per questo giovane paziente sono

importanti:

1. ipertensione

Considerandi

2.

iperlipidemia

3.

obesità

4.

tabagismo

5.

stress.

Inoltre assunzione di molti medicamenti per mantenere

il suo stato di salute.

In vista di questi nuovi fatti clinici ritengo che il

signor RI 1 non è in grado di essere abile al lavoro, anche se leggero, oltre

il 40%.

Per questo chiedo una nuova valutazione dell’abilità

lavorativa.

Fattore importante anche lo stato della colonna lombare

con difficoltà di movimenti e frequenti blocchi lombosacrali a causa della

discopatia con ernia del disco.” (doc. AI 99/16)

Nelle

annotazioni 10 aprile 2007 il dr. __________, medico SMR, ha rilevato che:

"

(…)

in fase di osservazioni viene fatto valere

peggioramento stato di salute cardiaco per insorgenza di angor 2.2006.

- degenza cardiocentro 3.2.2006 –

8.2.2006

dolori mandibole e gengive scomparso dopo assunzione nitrolingual.

- FE >39%

- coronografia del 7.2.2006: occlusione

bypass sulla circonflessa mentre gli altri bypass sono pervi.

- scintigrafia miocardica del 14.2.2006:

assicurato raggiunge 150 Watt. L’esa-me mostra modesti esiti di una pregressa

necrosi interessante l’apice, la parete inferiore e quella laterale senza

associati reperti significativi per la presenza di ischemia miocardica residua

da sforzo.

Valutazione: in considerazione del referto della

scintigrafia cardiaca l’assicurato è tuttora da ritenersi in grado di svolgere

un’attività adatta come da valutazione SMR, valutazione basata su perizia

cardiologica e reumatologica. Secondo la documentazione a disposizione la

funzionalità cardiaca non ha subito modifiche di rilievo rispetto alla perizia

cardiologica. In occasione della scintigrafia miocardica l’assicurato è stato

in grado di fornire uno sforzo massimo di 150 Watt mentre in occasione della

perizia aveva fornito unicamente 130 Watt. Faccio notare che un’attività

fisicamente leggera comporta carichi di 50 Watt.

I bypass occlusi non hanno ripercussioni funzionali

essendo almeno in parte collateralizzati. Gli altri elementi elencati da parte

del dr. __________ quali ipertensione, iperlipidemia, obesità, tabagismo e stress

sono fattori di rischio che non hanno un influsso funzionale diretto. Inoltre

sono influenzabili con misure comportamentali esigibili (stop fumo, calo

ponderale, stress) o medicamentose (lipidi, pressione arteriosa).

In conclusione confermo che lo stato di salute non ha

subito una modifiche di rilievo rispetto al momento delle valutazioni

peritali.” (doc. AI 107/1)

Sulla

base del rapporto medico 10 aprile 2007 della dr.ssa __________ (doc. AI 107/1)

e ritenute le risposte 17 aprile 2007 della consulente in integrazione professionale

(doc. AI 11/1-3), con decisione 17 aprile 2007 (doc. AI 112/1-4) l’Ufficio AI

ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. giugno 2007 e

rifiutato il diritto ad una riqualifica professionale in quanto il grado

d’invalidità inferiore al 20%.

2.8

In

sede ricorsuale l’assicurato ha prodotto il certificato medico 3 maggio 2007

della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha attestato che

egli è in cura per un disagio psichico e il certificato medico 6 giugno 2007

nel quale il dr. __________ FMH in dermatologia e venerologia, osservato che da

un paio di mesi le alterazioni cutanee sono nuovamente attive, ha espresso la

seguente valutazione:

"

(…)

Le alterazioni mostratemi dal paziente rientrano nel

quadro di una morfologia tilotico-ragadiforme di lesioni palmo-plantari, ciò

che apre la diagnosi differenziale tra una psoriasis inversa palmo-plantare di

tipo classico (cioè non pustolosa) e un eczema cronico. In favore della prima

ipotesi parla la lunga anamnesi, con un’evoluzione indipendente dall’attività

professionale.

Pongo pertanto la diagnosi di una probabile psoriasis

palmo-plantare, attualmente con intensa accentuazione plantare. E’ ovvio che la

situazione della pelle dei piedi nelle condizioni attuali impedisce al paziente

una normale attività professionale, in particolare in professioni che

obblighino a mantenere a lungo la posizione eretta o costringano a

deambulazione.

Le possibilità di trattamento sono probabilmente in

parte limitate dalla situazione cardiologica, in particolare per iperlipidemia

che colpisce il paziente. Ciò impedisce probabilmente l’uso di retinoidi, che sarebbero

invece particolarmente efficaci sottoforma sistemica per questi casi. Per

potermi meglio esprimere ho però bisogno di vedere gli esami completi del

paziente.

Mi sono per questo limitato al trattamento topico con

Diprolène unguento associato a Nutraplus crema, mantenendo in riserva altri

trattamenti anti-ipercheratotici o la fototerapia locale.” (doc. V/Bis)

Al

riguardo il dr __________, nelle annotazioni 11 e 20 giugno 2007, ha rilevato:

"

(…)

Attualmente in fase di ricorso viene sollevato il problema

dermatologico. Per questa patologia rimando alla nota SMR del 8.9.2005 da dove

risulta che l’assicurato dopo aver smesso l’attività di muratore non ha più

presentato problemi invalidanti cutanei. Quindi attività senza particolari

sollecitazioni per la pelle delle mani, quindi senza esposizione a solventi o

agenti irritativi come lo sono le attività prese in considerazione nel rapporto

CIP, risultano esigibili in misura normale.

(…)” (doc. IX/1)

"

(…)

in considerazione dell’attuale documentazione l’assicurato

è da ritenersi a partire dal 1.4.2007 non idoneo a svolgere lavori richiedenti

la posizione eretta prolungata e/o spostamenti di rilievo; inoltre non sono

adatte attività che richiedono di portare calzature pesanti o chiuse; in altre

parole l’assicurato è da ritenersi tuttora abile al 100% per lavori

prevalentemente sedentari con possibilità di portare calzature leggere in parte

aperte. La prognosi circa l’evoluzione è tuttora aperta non essendo ancora in

atto un trattamento adeguato. (…)” (doc. V/Bis)

Con

scritto 15 giugno 2007 la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA la

lettera 13 giugno 2007 del dr. __________ del seguente tenore:

"

(…)

Egregio Avvocato RA 1,

mi permetto di prendere posizione in qualità di

cardiologo curante del paziente sulla decisione di soppressione della rendita

d’invalidità del sopraccitato.

Non voglio dilungarmi sulla situazione precedente, a

tutti perfettamente nota.

Riassumo gli antecedenti ricordando che il paziente nel

2000.

ha presentato un quadro severo di cardiopatia ischemica travasale,

particolarmente grave vista la giovane età (41 anni), sottoposta ad intervento

cardiochirurgico di quintuplo bypass aortocoronarico nel 2001 in presenza di

una funzione ventricolare sinistra gravemente depressa (FE 32%), con

susseguente rinuncia alla sua attività di muratore/manovale.

In presenza di angor la coronografia del 7.02.2006

aveva mostrato la pervietà del bypass sulla discendente anteriore e della

coronarica destra, mentre 3 anastomosi del bypass risultavano occluse con una

funzione ventricolare ridotta del 36%. Ciò spiegava bene l’angor e

l’impossibilità di una ripresa dell’attività lavorativa.

Ricordo inoltre che nel febbraio 2006 il paziente è

stato ricoverato presso il Servizio di Medicina dell’Ospedale __________ di __________

per angor.

Ho in seguito rivisto ambulatorialmente il paziente in

data 15.05.2007 e 30.05.2007.

Al momento segnale che senza sforzi particolari

l’angina pectoris rimane contenuta. Negli esami strumentali cardiologici vi è

all’Ecocardiogramma una funzione ventricolare ulteriormente ridotta con FE

scesa al 30% in presenza di acinesia apicale e settale e ipocinesia laterale

anteriore.

L’Eco-stress con cicloergometria è molto significativo:

la frequenza cardiaca sotto sforzo ha mostrato un modico incremento dal 81 a

110.

bpm, mentre la pressione arteriosa periferica di 100/70 mmHg non ha

mostrato incremento rimanendo a 110/72 mmHg. Questo segnala una situazione

severa di impossibilità di adattamento della pompa cardiaca allo sforzo.

Sottolineo ulteriormente il quadro cardiologico:

“cardiopatia ischemica grave e funzione ventricolare depressa con FE 30%”. In

tale condizione vi sarebbe già l’indicazione, secondo le direttive

cardiologiche, per l’impianto di un defribillatore automatico. Ciò in un

paziente di 48 anni che riceve una terapia farmacologica al top per prevenire

l’insufficienza cardiaca.

Rimango per cui sorpreso che si voglia sopprimere la

rendita d’invalidità.

Comprendo che nel momento in cui la funzione

ventricolare era migliorata oltre il 40%, un’attività lavorativa leggera fosse

possibile al 50%, ma attualmente penso che l’inabilità sia dal punto di vista

strettamente cardiologico del 100%.

Mi domando chi possa assumere una tale persona che può

avere in qualsiasi momento un incidente cardiaco grave.

Nel caso in cui si trovasse una attività molto leggera,

come segnalato nella lettera del 19.04.2007, potrebbe essere al massimo del

50%.

Ritengo che l’autorità di ricorso competente debba

concedere in continuazione una inabilità lavorativa del 100% quale

muratore/manovale e in seconda ipotesi una inabilità del 50% per attività

leggere.” (doc. VII/Bis)

Al

riguardo il dr. __________, con annotazioni 10 luglio 2007, ha rilevato che

“(…) concordo in questa situazione con il prof. __________ che a partire dal

5.2007

l’assicurato è da ritenersi abile solo al 50% (mezza giornata) in

attività fisicamente molto leggera a causa di oggettivato peggioramento della

funzionalità cardiaca. (…)” (doc. XIII/Bis).

Con

scritto 26 ottobre 2007 la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA

copia degli esami (ecocardiogramma TT e ecocardiogramma sotto stress con cicloergometria)

effettuati dal dr. __________ il 30 maggio 2007.

2.9

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28

novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR

1998.

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche

DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12

marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23

settembre 2004, I 384/04).

2.10

Dopo

attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che la documentazione

medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato,

giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita, difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere

posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

Occorre

innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05

del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale

per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di

invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è

costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in

giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel

caso concreto si tratta quindi della decisione del 25 marzo 2003 (doc. AI 59/7

e 59/3). Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda

l’aspetto medico, sulla proposta 22 ottobre 2002 della dr.ssa __________ che a

sua volta si è fondata sui rapporti medici del dr. __________ e della dr.ssa __________,

FMH in medicina generale (doc. AI 50/1-2). Si tratta quindi di verificare se,

da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

Al

riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione, ha disposto una

perizia cardiologica a cura del dr. __________ e una perizia reumatologica a

cura del dr. __________ (doc. AI 85/1-4 e 89/1-9).

In

base a queste perizie, alle quali va riconosciuta forza probatoria piena conformemente

alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.9), l’assicurato va considerato abile

al lavoro al 100% in un’attività leggera e adeguata alle limitazioni funzionali

poste dal mese di gennaio 2005.

Infatti,

in particolare per quanto riguarda alla patologia cardiologica, il Dr. __________,

nel rapporto medico 14 gennaio 2005 (doc. AI 81/1-2), ha osservato che “(…) il

paziente in questo periodo non ha lavorato, si è risparmiato. In ogni caso la

decisione di sottoporre il paziente ad un intervento di bypass aortocoronarico

quintuplo in data 11.1.2001 è stata favorevole, nel senso che la situazione

lentamente è migliorata e la funzione ventricolare è arrivata a raggiungere il

49%. Nella cicloergometria non vi sono segni coronarici. Il paziente non accusa

disturbi anginosi e a sforzi moderati non accusa dispnea. (…)” (doc. AI 81/2).

Il

dr. __________, nella perizia 10 agosto 2005 (doc. AI 85/1-4), ha poi concluso

che “(…) nel corso degli ultimi anni la situazione è però migliorata,

attualmente la FE si situa attorno al 40-45% e presenta dunque una riduzione

lieve moderata. La capacità di sforzo viene limitata da una dispnea NYHA II,

come anche documentato dalla cicloergometria, senza dolori toracici. Il quadro

clinico viene inoltre influenzato negativamente da disturbi di stampo reumatico

e psicologico. Considerando la buona tenuta dei by-pass arteriosi a lungo termine,

la prognosi è da ritenersi abbastanza favorevole soprattutto se si ottiene un

buon controllo dei FRCV. (…)” (doc. AI 85/3).

L’assicurato

è stato in seguito ricoverato presso il __________ __________ dal 3 al 6

febbraio 2006.

Dal

rapporto del dr. __________ indirizzato al dr. __________ e dalla coronografia

del 7 febbraio 2006 (doc. AI 106/1-2 e 106/3-4) risultano tre bypass occlusi ma

collateralizzati e una funzione sistolica globale ridotta FE 39%

rispettivamente FE 35%.

Considerato

che il dr. __________ nella perizia 10 agosto 2005 aveva ritenuto una riduzione

lieve-moderata sulla base di una FE del 40-45% (“(…) attualmente la FE si situa

attorno al 40-45% e presenta dunque una riduzione lieve-moderata (…)”) e ritenuto

che lo specialista presupponeva una buona tenuta dei bypass a lungo termine (“(…)

considerando la buona tenuta dei by-pass arteriosi a lungo termine … (…)” (doc.

AI 85/3)), a mente di questo Tribunale, senza gli ulteriori necessari accertamenti,

non è possibile escludere – sulla sola base delle annotazioni 10 aprile 2007

del dr. __________ (doc. AI 107/1) – con sufficiente tranquillità che dopo il

miglioramento grazie al quale ha potuto essere ritenuto abile al lavoro al 100%

in un’attività adeguata sia subentrato un peggioramento dello stato

valetudinario – peggioramento peraltro confermato anche dal dr. __________ dal

maggio 2007, cfr. doc. XIII/Bis – prima della decisione impugnata.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che il dr. __________, nella

perizia 10 agosto 2005, ha osservato che “(…) la situazione non è facilmente

valutabile (…)” (doc. AI 85/4) e che il dr. __________ ha ravvisato un

miglioramento dopo un periodo in cui il paziente “(…) non ha lavorato, si è risparmiato

(…)” (doc. 81/2) e, riferendosi solo al ricovero del febbraio 2006, ha rilevato

che “(…) in presenza di angor la coronografia del 7.02.2006 aveva mostrato la

pervietà del bypass sulla discendente anteriore e della coronarica destra,

mentre 3 anastomosi del bypass risultavano occluse con una funzione

ventricolare ridotta del 36%. Ciò spiegava bene l’angor e l’impossibilità di

una ripresa dell’attività lavorativa. Ricordo inoltre che nel febbraio 2006 il

paziente è stato ricoverato presso il Servizio di Medicina dell’Ospedale __________

di __________ per angor. (…)” (doc. VII/Bis).

Di

conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio

AI affinché, effettuati i necessari accertamenti al fine di appurare se, quando

e in quale misura è subentrato un peggioramento della situazione valetudinaria

dell’assicurato, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel mese di

luglio 2004.

Ritenuta

l’ulteriore documentazione medica prodotta in sede ricorsuale (cfr. consid.

2.

) l’amministrazione dovrà pure approfondire l’aspetto psichiatrico e la

patologia cutanea.

Visto

inoltre che il dr. __________ riferisce di frequenti blocchi lombosacrali a causa

della discopatia con ernia del disco (doc. AI 99/16) anche la perizia reumatologica

del 14 dicembre 2005 andrà aggiornata.

Se

dall’esito degli accertamenti appena menzionati l’Ufficio AI dovesse concludere

che, anche in un’attività leggera e adeguata alle limitazioni funzionali poste,

la capacità lavorativa dell’assicu-rato risulta ridotta e influenzata dal

concorso di diverse patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre

precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va

di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In

questo senso, vista la necessità di ulteriori accertamenti medici dall’esito

dei quali l’Ufficio AI dovrà pure valutare se è o meno necessario ordinare una

perizia pluridisciplinare, le ulteriori prove notificate (doc. XI) vanno

considerate superate e devono pertanto essere disattese.

Alla

luce delle risultanze degli ulteriori accertamenti medici effettuati e ritenute

le valutazioni dell’orientatore professionale di cui si dirà al consid. 2.11,

l’Ufficio AI dovrà pure pronunciarsi nuovamente sull’eventuale diritto ad una

reintegrazione professionale (cfr. consid. 2.5).

2.11

Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

Il

TCA si limita qui a rilevare quanto segue.

Per

quanto concerne il reddito da valido, ritenuto che lo stesso corrisponde a quanto

guadagnerebbe l’assicurato da sano (cfr. Müller, Die materiellen Voraussetzungen

der Renterevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, pag. 54-56 e

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 205), a ragione l’Ufficio AI ha considerato il reddito di

muratore che va aggiornato al momento della decisione.

Infatti

senza il danno alla salute l’assicurato non avrebbe neppure svolto la riformazione

pratica quale specialista in insolazioni e neppure sarebbe limitato nella sua

capacità lavorativa ad un’attività leggera che tenga conto delle limitazioni

funzionali poste.

Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività

lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op.

cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, p. 201).

Viste

le ulteriori limitazioni poste dal dermatologo, che sembrerebbe vadano in parte

a contrapporsi a quelle del reumatologo, e alla luce dei risultati degli

ulteriori accertamenti medici da esperire, la consulente in integrazione

professionale dovrà aggiornare il proprio rapporto ed esprimersi compiutamente

sulle attività esigibili, sul reddito ipotetico da invalido tenuto conto della

residua capacità lavorativa e delle deduzioni da apporre nonché sulla possibilità

di un’integrazione.

2.12

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita

per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309,

consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14

agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.10 e 2.11.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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