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Decisione

32.2007.169

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 maggio 2009Italiano96 min

Source ti.ch

Fatti

I dati in mio

possesso (scarsi, come da me riconosciuto in perizia) fanno effettivamente

pensare ad una sideropenia cronica. Questo elemento non è fondamentale per

la mia valutazione, tant'è vero che non l'ho nemmeno menzionato fra le

diagnosi, ma solo come complicanza della diagnosi principale. Si tratta

però di un parametro la cui correzione è indispensabile se si vuole, almeno

in parte, migliorare lo stato generale dell'assicurata. Solo dopo adeguata

correzione di questo parametro sarà possibile valutare se, e se sì in che

misura, l'astenia dell'assicurata è psicogenica, ascrivibile alla complessa

psicopatologia che ritengo di avere descritto in perizia.

2)

Mi si rimprovera poi di non esporre in modo convincente gli impedimenti che

l'assicurata incontra quale casalinga e di riprendere "in modo acritico le

indicazioni fornite dal marito".

In realtà, nella

perizia non ho nemmeno ripreso "in extenso" lo scritto del signor RA

1, perché mi sembra impossibile, per un perito psichiatra, valutare

adeguatamente tutti gli impedimenti che una persona, nella fattispecie

l'assicurata, può incontrare quale casalinga. In ciò penso di dover

distinguermi dalla signora __________ la quale invece, oltre a valutarli, si

esprime, a mio avviso, "ultra petitum" (e ancor più: ".... ultra

crepidam") quando, nelle sue considerazioni, va ad esprimersi su ciò

"che lo psichiatra non ha sufficientemente indagato", "et

similia".

In altre parole, non

mi sembra corretto rimproverarmi di non aver fatto ciò che oggettivamente non è

nelle mie competenze fare. Più di mia competenza, semmai, è invece valutare la

credibilità dell'assicurata e anche, vista la situazione, del marito. Di questa

credibilità non ho avuto modo di dubitare e mi domando quale motivo ne abbiano

i colleghi del SMR, che - a mia conoscenza - non hanno mai incontrato né

l'assicurata né il marito.

3)

Mi rifaccio a quanto già detto sopra (1). Non sostengo che l'astenia sia

conseguenza esclusivamente della sideropenia, anche se ritengo che questa ne

sia una componente importante, anche perché facilmente correggibile. La mia

cauta formulazione prognostica prescinde dalla correzione della sideropenia.

Ciò dovrebbe risultare chiaro dalla mia risposta al quesito 8), dove scrivo:

"...Benché indispensabile, questo trattamento non sarà però sufficiente".

La mia però non è una

posizione pessimista. Ritengo infatti che lo stato di salute dell'assicurata

sia seriamente compromesso e che lo sia anche perché negli anni scorsi

la valutazione diagnostica e di conseguenza il trattamento non sono stati

adeguati, permettendo così alla sua patologia di radicarsi nel suo vissuto.

E' evidente che un disturbo cronico è più difficile da curare di un

disturbo acuto, o subacuto o, in ogni caso, di breve durata. Questo è un dato

di fatto piuttosto ovvio.

Il mio ottimismo si

focalizza sulle possibilità - che ritengo vi siano ancora - che l'assicurata,

trattata finalmente in modo adeguato non solo sul piano medico-internistico ma

anche dal punto di vista psicoterapeutico e (eventualmente) psicofarmacologico,

ritrovi una migliore salute psicofisica; non sono in grado di formulare

prognosi circa il recupero della capacità lavorativa e ciò perché, come detto

in perizia, anche un trattamento adeguato condotto "lege artis"

richiederà un tempo prolungato. Solo allora una rivalutazione della capacità

lavorativa sarà indicata e opportuna.

Le osservazioni

formulate a proposito del rapporto della visita internistica della dr.ssa __________

sfondano una porta aperta, tant'è vero che a un trattamento della sideropenia

si è già provveduto.

I colleghi del SMR

procedono poi sostenendo che l'assicurata presenta "una anoressia

leggera".

Ci si chiede come

giungano a questa conclusione, che non può basarsi su una loro osservazione

(mai effettuata) ma nemmeno sui certificati del dr.

__________, sulla perizia del dr. __________ e men che meno sulla mia, visto

che la mia diagnosi è di bulimia nervosa atipica, disturbo che rientra nello

stesso gruppo (disturbi alimentari psicogenici), ma certo non è identico ad una

anoressia.

Ciò detto, diventa superfluo entrare

nell'esame di quanto segue.

Poco sotto leggo che

"... Fobia sociale F40.1, in diagnosi differenziale sindrome mista

ansioso-depressiva F41.2" equivarrebbe (come affermato dal perito stesso)

ad una "sostanziale fragilità della struttura di personalità" e che

perciò "non equivale a patologia".

Questo modo di

procedere è semplicemente inaccettabile. Tanto la

fobia sociale che la sindrome mista ansioso-depressiva sono quadri clinici ben

definiti e riconosciuti dall'ICD-10. Va da sé che una patologia psichica è

indicativa di una certa fragilità della personalità ma ciò non significa

ovviamente che basti una fragilità strutturale a farla insorgere o che

fragilità strutturale e fobia sociale/sindrome ansioso-depressiva siano la

stessa cosa. E' questo invece ciò che i medici del SMR tendono a suggerire,

aggrappandosi poi all'autorità del dr. Fauchère che (in un contesto comunque

differente) precisa che la struttura di personalità limite non è né un

disturbo psichiatrico né una diagnosi psichiatrica, fatto questo incontestato.

Invito i colleghi a

rileggere con più obiettività quanto da me scritto a pagina 22 in risposta al

primo quesito e cioè: "... Struttura non equivale a patologia. La

patologia vera e propria si manifesta quando la "struttura" è

sottoposta a tensioni che non è in grado di sopportare. Questo, come si

vede, è il caso dell'assicurata". E aggiungo che su questa

struttura fragile si sono innestate tanto la fobia sociale/sindrome

ansioso-depressiva quanto la patologia più rilevante, dal profilo peritale, che

è e rimane la bulimia nervosa atipica.

I colleghi sembrano

non cogliere quanto da me scritto (mi sembrava chiaramente) in perizia e cioè

che la diagnosi principale, prevalente nel determinare lo stato di

incapacità lavorativa, è la bulimia nervosa atipica in quanto tale, non le

"affezioni somatiche di lieve entità (ed inoltre correggibili)",

anche se di queste "affezioni somatiche" ho sottolineato la presenza

e l'importanza proprio perché in una patologia come la bulimia nervosa

avrebbero dovuto essere riscontrate e corrette già molto tempo fa.

Non è nemmeno vero

che "vengono ritenute invalidanti affezioni psichiatriche minori". La

bulimia è una patologia grave, come gravi sono, perlomeno in certi casi,

gli altri disturbi alimentari psicogeni, che nei casi estremi possono essere

mortali. Non sono affezioni psichiatriche minori nemmeno una sindrome mista

ansioso-depressiva o una fobia sociale; esse possono essere, a dipendenza

dal caso, più o meno debilitanti o addirittura invalidanti. Questa qualifica

(affezioni psichiatriche minori) è inadeguata e non si basa su nessuna

classificazione riconosciuta." (Doc. XXIII, le sottolineature sono

della redattrice)

Nelle loro annotazioni del 30 aprile 2009, il dr. __________ e la

dr.ssa __________ del SMR, dopo aver preso visione della documentazione

trasmessa dal rappresentante dell’assicurata (doc. XVI/1-5) e del complemento

peritale del dr. __________ (doc. XXIII), hanno ancora osservato:

"

Nuova documentazione:

esami di laboratorio eseguiti presso lo studio __________

/ __________ (studio dove praticava anche la dr.ssa __________), periodo

2.11.2004 al 18.11.2005:

● sono stati misurati valori

d'emoglobina tra i 11,3g% ed i 12,4g%

sono stati misurati valori di ferritina tra i 3,8 ed i 19,5 ng/ml (vn. 10 -

200 ng/ml

● sono stati misurati valori di

potassio normali

rapporto del pronto soccorso del 31.10.2007:

● diagnosi: polmonite basale destra

in trattamento dal 28.10.2007

● assenza di complicazioni

● emoglobina allora 11,8g%, potassio

pure normale

rapporto esami di laboratorio LAS richiesti dalla

dr.ssa __________ in data 17.12.2004, 16.2.2005, 18.11.2005:

questi esami sono già riportati nei fogli di laboratorio sopra menzionati

Valutazione:

gli attuali documenti confermano la valutazione

espressa nella nota del 16.3.2009, ossia che risulta documentata in passato

unicamente una lieve anemia ferripriva che non giustifica un impedimento

funzionale di rilievo ed in particolare prolungato.

Dalla documentazione risulta pure che la

polmonite di ottobre 2007 non ha presentato complicazioni o sequele, polmonite

trattata in modo ambulatoriale.

Presa di posizione del dr. __________ del

14.4.2009

Ci teniamo a sottolineare che nessuno di noi ha

mai messo in dubbio che l'A abbia mentito durante la valutazione peritale e ci

sorprende una tale affermazione.

Il Dr. __________ riporta che non ha inteso

spiegare l'intero quadro clinico dell'assicurata, e nemmeno la sua incapacità

lavorativa, con la mancanza di ferro.

Nella perizia però viene più volte riportato che

l'astenia, limite funzionale evidenziato, è da ricollegare alla mancanza di

ferro che viene giudicata dal perito grave ma che esaminando il reperto di

laboratorio non appare tale.

Pag 22 : "Come la visita peritale della

Dr.ssa __________ e gli esami di laboratorio effettuati hanno dimostrato, e

soprattutto come era facile sospettare (anche da parte di uno psichiatra) la

grave mancanza di ferro, conseguenza molto probabile della bulimia (almeno in

parte), è spiegazione sufficiente dell'astenia".

Pag 23 "la bulimia nervosa ha determinato

uno stato di astenia cronica .... Essa è certamente collegata all'anemia

ferripriva e alla generale carenza di ferro..."

Pag 25 "Ritengo che un riscontro

oggettivo atto ad inficiare le conclusioni medico teoriche espresse a quel

momento sia il livello di ferritina e la constatazione di un'anemia sideropriva

non indifferente. Come già detto, l'astenia è invece imputabile in larga misura

ad un fattore organico, anche se conseguente al disturbo alimentare psicogeno".

Della sindrome ansioso depressiva che veniva

indicata come probabilmente corresponsabile nella cessazione dell'attività

lavorativa invece non vengono descritti limiti funzionali; viene descritta solo

la bulimia nervosa come causa di un'astenia cronica.

Tutto ciò ci pare quindi contradditorio.

Infatti nel punto successivo il Dr. __________

ribadisce che la sideropenia (e le sue conseguenze) riconosciuta come

facilmente curabile sia da ritenere influente sullo stato di salute generale

dell'A negli anni scorsi. La nostra osservazione circa il valore della

ferritina o di emoglobina si riferisce alla documentazione medica della Dr.ssa __________

citata dal Dr. __________ nella sua perizia dove si descrive nel 2007

un'emoglobina di 10.4 prima della nascita del figlio e nel 2005 un valore di

ferritina al limite inferiore della norma (in questo caso non è segnalato il

valore dell'emoglobina).

Le nostre osservazioni quindi si basano su dati

oggettivi, conosciuti dal Dr. __________ poiché da lui citati. I valori sono da

noi ritenuti indicatori di un'anemia non grave secondo le linee guida attuali.

Ribadiamo che l'assicurata presenta un BMI di

17,45 (vedi rapporto dr.ssa __________ del 08.01.2009).

Secondo gli autori della "Sozialmedizinische

Begutachtung für die gesetzliche Rentenversicherung, Springer Verlag" una

sostanziale riduzione della capacità lavorativa è possibile qualora il BMI è

nettamente inferiore a 17,50 o vi sono complicazioni fisiche, condizioni queste

non assolte nel presente caso. Infatti tutti gli esami di laboratorio, a parte

il ferro e l'emoglobina, sono nella norma. Non vi sono in particolare

alterazioni del potassio, dell'albumina, della glicemia e dei valori epatici

che potrebbero far sospettare conseguenze negative sull'organismo derivanti da

condotte di eliminazione come il vomito. Da notare che l'assicurata è riuscita

a portare a buon termine 2 gravidanze nel periodo valutato dal perito dr. __________,

periodo durante il quale secondo il perito vi sarebbe stato una elevata

inabilità lavorativa.

Per quanto riguarda la diagnosi di Fobia Sociale

(ICD10-F40.1) e di Sindrome mista ansioso depressiva (ICD10-F41.2) sappiamo

bene che queste patologie non equivalgono ad un struttura di personalità. Ciò

che volevamo sottolineare, e ci sembra che sia stato frainteso, è che il perito

non aveva evidenziato elementi che indicassero o facessero sospettare una

patologia della personalità, ossia un disturbo di personalità in comorbidità al

disturbo di asse I.

Infine siamo a conoscenza che i disturbi

alimentari possono essere disturbi gravi, ma nel caso specifico (bulimia

nervosa atipica F50.3, condizione che secondo I'ICD-10 è definita come

condizioni che presentano alcuni degli aspetti caratteristici della bulimia

nervosa, ma in cui il quadro clinico complessivo non giustifica tale diagnosi)

non sono soddisfatti i presupposti clinici che attestino una severità del

quadro tale da compromettere in modo così importante il funzionamento della

persona. Riconfermiamo l'assenza di complicazioni organiche derivanti dal

disturbo della condotta alimentare. Dal punto di vista psicopatologico lo

status descritto nella perizia del dr. __________ non mostra elementi che

indichino la presenza di deficit cognitivi, di sintomi affettivi di entità

grave o di disturbi nel rapporto interpersonale.

Il dr. __________ critica l'operato

dell'inchiesta a domicilio ma nella sua perizia non viene descritta la vita

quotidiana dell'assicurata, risulta quindi impossibile capire di fatto come si

giustifica la discrepanza tra la valutazione medico-teorica fornita dal perito

dr. __________ e la valutazione fornita dall'assistente sociale considerando

una stazionarietà del decorso della bulimia (vedi perizia pagina 23).

Le considerazioni fornite dal dr. __________

nella sua lettera del 14.4.2009 non modificano la nostra valutazione

precedente."

(Doc. XXVII/bis)

2.11. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate (cfr. RAMI 1991 pag. 311).

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii;

Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266).

Nella

sentenza I 128/98 del 24 gennaio 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 106

segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in

relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie (cfr. STF

8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

In caso

di perizia medico giudiziaria, il giudice - di principio - non si scosta, senza

ragioni imperative dalle conclusioni del perito medico, il cui compito è proprio

quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze

allo scopo di chiarire gli aspetti sanitari di una determinata fattispecie

(cfr. STF 8C_524/2008 del 2 aprile 2009 e STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

Ragioni

che possono indurre a non fondarsi su tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia o altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF 125 V 351, consid. 3b/aa pag.

352 e sentenze ivi citate; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al

perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno

statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario

che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una

funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA U 288/99 del 15

gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Quindi,

nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa

riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr.

STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni specialisti o a servizi specializzati

indipendenti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins

du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre

en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

"

(...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA I

673/00 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.3).

Non si può tuttavia pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35

consid. 4b; STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254)).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.12. Chiamato a

pronunciarsi, nella presente fattispecie questo Tribunale non intravvede

ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto nella

propria perizia medico-giudiziaria il dr. __________, in collaborazione con la valutazione

peritale della dr.ssa __________, entrambi specialisti FMH, dopo avere preso in

considerazione tutte le patologie di cui è affetta l'assicurata (Diagnosi:

bulimia nervosa atipica (ICD10-F50.3); fobia sociale (ICD10-F40.1) in diagnosi

differenziale di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2), cfr. doc. XIV

pag. 22).

Infatti,

i periti giudiziari hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a

conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro complessiva

dell’interessata, tenuto conto sia delle problematiche psichiatriche, sia di

quelle internistiche, attentamente e approfonditamente valutate dal dr. __________

e dalla dr.ssa __________.

Il dr. __________,

tenuto conto dell’insieme delle patologie, ha valutato la ricorrente inabile al

lavoro nella misura del 75%-80% sia nella sua attività di grafica, sia in

qualunque altra attività non domestica e inabile al lavoro al 50% come

casalinga (doc. XIV pag. 23).

Queste conclusioni dei periti giudiziari - alle

quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza

(cfr. consid. 2.11.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete

e motivate - non possono, a mente del TCA, essere contraddette dalle critiche

sollevate da parte del SMR.

I medici del SMR hanno criticato la perizia

psichiatrica del dr. __________, ritenendola non condivisibile in quanto, da

una parte, vengono considerate invalidanti sia affezioni somatiche,

correggibili, di lieve entità, che affezioni psichiatriche minori, mentre,

dall’altra, macherebbe un apprezzamento critico degli impedimenti incontrati

quale casalinga, dato che il perito si sarebbe limitato a riportare le

indicazioni dell’assicurata e di suo marito, senza un apprezzamento

dell’inchiesta a domicilio (doc. XIX/1).

A tale proposito, il TCA sottolinea innanzitutto che,

come verrà diffusamente esposto qui di seguito, nel suo complemento peritale del

14 aprile 2009 (cfr. Doc. XXIII), il dr. __________ si è espresso in modo

articolato e completo su tutti i punti controversi sollevati dai medici del

SMR, confrontandosi in termini esaustivi con le argomentazioni di senso

contrario del dr. __________ e della dr.ssa __________ e confutandole

puntualmente.

Innanzitutto, in merito alla critica del dr. __________

e della dr.ssa __________ circa il fatto che non possono essere ritenute

condivisibili le conclusioni peritali in quanto “vengono ritenute invalidanti

affezioni somatiche di lieve entità (ed inoltre correggibili)” (cfr. doc.

XIX/1), questo Tribunale sottolinea che il perito giudiziario non ha

assolutamente considerato invalidante l’astenia dell’assicurata ed ha

escluso parimenti che la psoriasi abbia carattere invalidante. Non si vede

quindi quali affezioni somatiche siano state ritenute invalidanti dal perito

giudiziario.

Nel suo referto peritale, infatti, il dr. __________

non ha posto l’astenia fra le diagnosi invalidanti, ma ha solo

evidenziato che l’astenia, causata dalla bulimia nervosa, è certamente collegata

all’anemia ferripriva e alla generale carenza di ferro diagnosticata dalla

dr.ssa __________, ritenendo indispensabile “la terapia marziale attualmente

prescritta dalla dr.ssa __________ __________” (doc. XIV, il corsivo è della

redattrice).

Inoltre, il perito giudiziario ha espressamente

indicato che “l’assicurata è affetta da una forma di psoriasi che non

può essere considerata invalidante” (doc. XIV, il corsivo è della

redattrice).

Nel suo complemento peritale del 14 aprile 2009,

poi, il dr. __________ ha nuovamente sottolineato che la patologia fondamentale

che affligge l’assicurata è una bulimia nervosa atipica (ICD10-F50.3), disturbo

che può provocare anche complicanze di pertinenza internistica. Per tale

ragione, il dr. __________ ha ritenuto necessario richiedere un consulto

internistico, affidato alla dr.ssa __________, la quale ha riscontrato una

anemia e una generale sideropenia.

Il fatto che la sideropenia e le sue conseguenze

siano facilmente curabili, a mente del dr. __________, non cambia nulla alla

circostanza che negli anni passati essa sia stata influente sullo stato

generale dell’assicurata, evidenziando tuttavia che la sideropenia cronica

dell’interessata non è comunque stata fondamentale per la sua valutazione

peritale - tanto è vero che nemmeno è stata menzionata fra le diagnosi – ma

è stata segnalata unicamente come complicanza della diagnosi principale.

Il perito giudiziario ha aggiunto che “si tratta di un parametro la cui

correzione è indispensabile se si vuole, almeno in parte, migliorare lo stato

generale dell’assicurata. Solo dopo adeguata correzione di questo parametro

sarà possibile valutare se, e se sì in che misura, l’astenia dell’assicurata è

psicogenica, ascrivibile alla complessa psicopatologia che ritengo di avere

descritto in perizia” (doc. XXIII pag. 2, il corsivo è della redattrice).

Il TCA non può che condividere queste esaustive

precisazioni fornite dal dr. __________.

Quanto all’assunto dei medici del SMR circa il

fatto che l’assicurata sia affetta da una “anoressia leggera”, il dr. __________

si è chiesto come facciano il dr. __________ e la dr.ssa __________ a giungere

a questa conclusione, che non può basarsi su una loro osservazione diretta, ma

nemmeno sui certificati del dr. __________, sulla perizia del dr. __________ e

men che meno sulla perizia giudiziaria dello stesso dr. __________, il quale ha

al contrario diagnosticato una bulimia nervosa atipica, “disturbo che

rientra nello stesso gruppo (disturbi alimentari psicogenici), ma certo non è

identico ad una anoressia” (doc. XXIII pag. 3, il corsivo è della redattrice).

Anche queste considerazioni del perito

giudiziario non possono che essere condivise da parte del TCA.

Inoltre, non può essere seguita nemmeno l’osservazione

dei medici del SMR, riportata nelle annotazioni del 30 aprile 2009, circa il

fatto che, nel caso specifico della bulimia che affligge l’interessata, “non

sono soddisfatti i presupposti clinici che attestino una severità del quadro

tale da compromettere in modo così importante il funzionamento della persona”.

Al riguardo, il TCA rileva che, nel suo referto

peritale, il dr. __________ ha sottolineato che l’assicurata aveva mostrato

“segnali psicopatologici non indifferenti” già nei suoi primi venticinque anni

di vita (cfr. doc. XIV pag. 21). Su questa psicopatologia già presente, sotto

forma di ansia cronica, tendenze depressive e bassa stima di sé, si è poi

instaurata una bulimia nervosa atipica, che ha assunto il ruolo di disturbo

predominante, radicandosi successivamente nell’assicurata (anche a causa

dell’inadeguato supporto psicoterapeutico) e contribuendo quindi a un

peggioramento della situazione, già precedentemente assai problematica.

Secondo i medici del SMR, la diagnosi di fobia

sociale (F40.1) in diagnosi differenziale di sindrome mista ansioso-depressiva

(F41.2) equivarrebbe ad una sostanziale fragilità della struttura di

personalità, ciò che non costituisce una patologia. Il dr. __________ ha

rilevato che “questo modo di procedere è semplicemente inaccettabile”.

Il perito ha infatti sottolineato che tanto la fobia sociale, quanto la sindrome

mista ansioso-depressiva sono quadri clinici ben definiti e riconosciuti dalla

classificazione ICD10, aggiungendo che “va da sé che una patologia psichica è

indicativa di una certa fragilità della personalità, ma ciò non significa

ovviamente che basti una fragilità strutturale a farla insorgere o che

fragilità strutturale e fobia sociale/sindrome ansioso-depressiva siano la

stessa cosa. È questo invece ciò che i medici del SMR tendono a

suggerire, aggrappandosi poi all’autorità del dr. Fauchère che (in un

contesto comunque differente) precisa che la struttura di personalità

limite non è né un disturbo psichiatrico, né una diagnosi psichiatrica, fatto

questo incontestato” (doc. XXIII pag. 3, il corsivo è della redattrice).

Anche queste considerazioni del perito

giudiziario possono essere fatte proprie dal TCA.

Infine, a proposito del fatto che il perito non avrebbe

esposto in maniera convincente gli impedimenti dell’assicurata nell’attività di

casalinga, il dr. __________ ha indicato che “mi sembra impossibile, per un

perito psichiatra, valutare adeguatamente tutti gli impedimenti che una

persona, nella fattispecie l’assicurata, può incontrare quale casalinga. In ciò

penso di dover distinguermi dalla signora __________ la quale invece, oltre a

valutarli, si esprime, a mio avviso, “ultra petitum” (e ancor di più “ultra

crepidam”) quando, nelle sue considerazioni, va ad esprimersi su ciò “che lo

psichiatra non ha sufficientemente indagato” (doc. XXIII pag. 2).

Pertanto, il dr. __________ ha ritenuto non corretto

rimproverargli di non avere fatto ciò che oggettivamente non gli compete,

aggiungendo che rientra invece nelle sue competenze valutare la credibilità

dell’assicurata e di suo marito, indicando che “di questa credibilità non ho

avuto modo di dubitare e mi domando quale motivo abbiano i colleghi del SMR,

che – a mia conoscenza – non hanno mai incontrato né l’assicurata, né il marito”

(doc. XXIII pag. 3, il corsivo è della redattrice).

Nelle loro annotazioni del 30 aprile 2009, il dr.

__________ e la dr.ssa __________ hanno poi ribadito che “il dr. __________

critica l’operato dell’inchiesta a domicilio, ma nella sua perizia non viene

descritta la vita quotidiana dell’assicurata, risulta quindi impossibile capire

di fatto come si giustifica la discrepanza tra la valutazione medico-teorica

fornita dal perito dr. __________ e la valutazione fornita dall’assistente

sociale considerando una stazionarietà del decorso della bulimia (vedi perizia

pag. 23)” (doc. XXVII/bis).

Al riguardo, il TCA non può che sottolineare che,

come verrà esposto di seguito (cfr. consid. 2.13.2.), la diversa valutazione

fornita dall’assistente sociale rispetto a quanto considerato dal dr. __________

si giustifica con il fatto che l’assistente sociale ha espresso il suo

apprezzamento dopo aver confrontato quanto riferito dall’assicurata con quanto

indicato nella perizia psichiatrica del dr. __________. In più occasioni,

infatti, l’assistente sociale ha indicato che “le indicazioni del perito non

confermano le difficoltà nell’organizazre e nel programmare”, o che “le

dichiarazioni dell’assicurata non trovano piena conferma nella valutazione

psichiatrica”, oppure che “si può tener conto di un minor rendimento, ma senza

dimenticare gli esiti della valutazione peritale” (cfr. doc. 24-4+5).

La perizia del dr. __________, tuttavia, alla

luce delle chiare risultanze della perizia giudiziaria del dr. __________, non

può essere ritenuta probante e, di conseguenza, nemmeno la valutazione

dell’assistente sociale, che si è appunto basata su quanto stabilito nella

perizia del dr. __________.

Ciò giustifica, quindi, a mente del TCA, la

discrepanza tra la valutazione medico-teorica fornita dal perito dr. __________

e la valutazione fornita dall’assistente sociale. Le critiche dei medici del

SMR non possono quindi essere condivise da questo Tribunale.

Alla luce delle chiare risposte del dr. __________,

il TCA non può quindi condividere le critiche a proposito della perizia

giudiziaria espresse dai medici del SMR nelle annotazioni del 16 marzo 2009 (doc.

XIX) e nuovamente ribadite nelle annotazioni del 30 aprile 2009 (cfr. doc.

XXVII/bis, riportato in esteso al consid. 2.10.).

Alla luce di quanto qui sopra esposto, questo

Tribunale ritiene che l’assicurata non può essere considerata abile al lavoro

nella misura del 50% dal 1° gennaio 2002 e poi abile al lavoro al 60% a partire

dal 1° gennaio 2004, come valutato dal dr. __________ e confermato dal dr. __________

del SMR.

È per contro dimostrato, applicando i principi

della probabilità preponderante in vigore nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr.

85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211), che

l’assicurata è inabile al lavoro al 75%-80% sia nella sua attività di grafica,

sia in qualsiasi altra attività non domestica, così come espressamente indicato

dal dr. __________ nella sua perizia giudiziaria del 3 febbraio 2009 (doc. XIV

pag. 1-27).

La decisione impugnata del 16 aprile 2007 - con

la quale l’UAI ha rifiutato di riconoscere all’assicurata il diritto ad una

rendita, visto un grado di invalidità del 12% (cfr. doc. A1) - non è dunque corretta,

alla luce delle risultanze della perizia giudiziaria del dr. __________, in

quanto l'amministrazione non ha considerato gli importanti effetti sulla

capacità lavorativa residua delle affezioni a livello psichiatrico di cui

soffre la ricorrente.

Pertanto,

essendo l’assicurata inabile al lavoro al 75%-80% in qualsiasi attività,

compresa la sua precedente attività di grafica, nella quale è in grado

di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa

residua, un reddito corrispondente al 20%-25% del reddito realizzabile senza il

danno alla salute (100%), questo Tribunale ritiene che l’incapacità lucrativa

della ricorrente ammonta al 75%-80% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a

pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008).

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto

considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella

sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di

invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una

sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al

50% nella sua professione.

Il grado

di incapacità lucrativa dell’interessata va quindi ritenuto essere del 77.5%,

pari alla media fra i tassi del 75% e dell’80% accertati dal perito giudiziario

(cfr. al riguardo STF I 164/05 del 22 dicembre 2006).

2.13. Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 20 ottobre 2004,

l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 21.5% (cfr.

doc. 24/1-7).

2.13.1. Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3. e 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con

i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha

previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di

un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di

regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia

domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

3. Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5

20

4. Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5

10

5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare,

stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

6. Accudire i figli o altri familiari

0

30

7. Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre

3096, 3097 e 3098 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno

applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di

cui al N. 3095. l valori minimi

e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo

di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e

3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei

membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento

della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro

nell'ambito domestico.”

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono

di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I

102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata I 102/00 del 22 agosto 2001, la nostra Alta Corte ha avuto modo di nuovamente

confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità

ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo

l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze

concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento

è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid.

5).

Il

TFA ha, altresì, precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che

una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica

- è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

2.13.2. Come detto,

l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica sfociata nel

rapporto del 20 ottobre 2004 (cfr. doc. 24/1-7).

Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti in ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 21.5%, così

determinata:

" (...)

5. ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5

percentuale

degli impedimenti

0

percentuale

di invalidità

0

Cerca di fare dei programmi senza riuscire,

tuttavia, a portarli a termine; e questo é motivo di frustrazione continua.

Le indicazioni del perito non confermano le

difficoltà nell'organizzare e nel programmare, come d'altronde l'assicurata stessa che, nonostante la tendenza a rimandare,

ha mantenuto buone risorse in questo ambito.

5.2 Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

35

percentuale

degli impedimenti

40

percentuale

di invalidità

14

È dal cibo che inizia l'ossessione. Dapprima

assaggia cose diverse, non importa quali, e da questo dunque, da un atto

casuale, prende inizio il comportamento che la porterà poi, nel bagno, a

vomitare. La signora descrive con lucidità la circolarità del processo e il

simbolismo, al punto che, conclude, dopo aver vomitato si sente nuovamente

"perfetta", in ordine e profondamente cambiata. La trasformazione è

evidente a tutti, anche al marito che cerca, impotente, di sostituirsi a lei il

più possibile, almeno nella preparazione dei pasti; se ne occupa così il fine

settimana ma anche la sera al rientro dal lavoro.

Il momento "in bagno", come lo

definisce, è un atto liberatorio ma anche un momento di libertà, il ritaglio

dalle attività della giornata che può finalmente dedicare a se stessa.

Il padre, ospite diversi mesi all'anno e per i

restanti in __________ nella propria abitazione, le viene in aiuto nella cura

dei bambini, che tiene impegnati in questi momenti per così dire, liberatori.

Non sono impedimenti fisici quelli che

l'assicurata descrive, come ovviamente c'è da attendersi data la patologia. Il delicato rapporto con il

cibo assume ovviamente un simbolismo ed una ritualità che entrano a far parte,

lentamente, della necessità quotidiana. A nulla servono le attenzioni del

marito che, in questo ambito, cerca di essere attivo il più possibile. Un

aspetto questo, che lo psichiatra non ha sufficientemente indagato,

privilegiando la cura e la relazione con i figli.

Alla luce dunque di queste considerazioni

ritengo importante definire e quantificare lo sforzo dell'assicurata da un

lato, ma anche del marito, che le si sostituisce ogniqualvolta sia possibile.

5.3 Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

10

percentuale

degli impedimenti

20

percentuale

di invalidità

2

Prima era puntigliosa e puntuale nell'esecuzione

delle pulizie, mentre ora si ritrova a rimandare spesso nonostante i programmi.

Con scarso entusiasmo e vitalità fa quel che deve

ma mai nel modo in cui era abituata e, nondimeno, è stata educata. Si definisce

meno efficiente, assillata da intenzioni che poi non è in grado di realizzare

o, almeno, concludere. Tutto ciò, in definitiva, non la gratifica.

Per quanto plausibili e sostenibili, le

dichiarazioni dell'assicurata non trovano piena conferma nella valutazione

psichiatrica. Si può certamente riconoscerne

la fatica e il disagio di fondo, la tendenza al rimando che porta ad una minore

efficienza e anche ad un minor rendimento; la percentuale comunque non può che

essere minima, visto che la signora continua ad eseguire, autonomamente, le

attività di pulizia.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10

percentuale

degli impedimenti

30

percentuale

di invalidità

3

Anche nel negozio si ripresenta il disagio, nella

scelta degli alimenti oltre che nel contatto con le persone. In genere non

prepara una lista della spesa ma "si limita al minimo

indispensabile". Vi sono momenti tuttavia in cui "si concede"

quelli che definisce "extra", che concorrono ad innescare il processo

bulimico e il senso di colpa. Si tratta di un grande lavoro mentale, ammette,

prima e dopo ogni acquisto, ed è per questo che preferisce delegare al marito

anche la spesa alimentare.

Oltre a ciò, parla della difficoltà nel

relazionarsi con gli altri, il desiderio di non vedere gente che caratterizza

alcune delle sue giornate e che sfocia nella contraddizione, talvolta, di

"voler parlare con qualcuno". Predilige parlare dei figli, un

argomento che le consente di mantenere la comunicazione ad un livello

superficiale.

Molti gli elementi che emergono nel

colloquio con l'assicurata: accanto all'aspetto fobico, approfondito dal perito, anche il simbolismo del cibo e le conseguenze che si innescano a

catena. Valutando gli uni e gli altri aspetti ritengo che una percentuale del

30% sia giustificata.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15

percentuale

degli impedimenti

10

percentuale

di invalidità

1.5

Lava una volta alla settimana senza difficoltà

particolari.

Nello stiro invece incontra non pochi problemi,

la stessa tendenza a rimandare presente in altre situazioni. Così piega buona

parte degli indumenti e, quando non ce la fa, lascia che se ne occupi la mamma;

questo succede spesso, precisa la signora.

Non si è mai occupata di lavori all'uncinetto o

simili.

Il carico di lavoro è senz'altro importante;

va detto tuttavia che l'assicurata potrebbe distribuire meglio l'impegno, anche

se questo le costa fatica. Si può pertanto tener conto di un minor rendimento ma

senza dimenticare gli esiti della valutazione peritale.

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20

percentuale

degli impedimenti

0

percentuale

di invalidità

0

Si sente assillata nella cura dei figli, teme di

non riuscire a "gestire bene le cose".

Considerandi

II secondo figlio poi è dislessico; affinché

questo problema fosse riconosciuto adeguatamente anche a scuola si è trovata a

lottare ed insistere: è rimasta a lungo inascoltata. È importante che

sia seguito regolarmente nei compiti, soprattutto

nella lettura in cui, com'è ovvio attendersi, fatica molto.

La relazione con i figli, nel complesso, viene

definita appagante e fonte di grande gioia. Li accompagna spesso nelle attività

sportive senza incontrare in questo particolari problemi.

Le indicazioni dello psichiatra trovano pieno

riscontro nelle parole della signora che vive la relazione in modo totale e

appagante. Non vi è alcuna incapacità, dunque, in questo ambito.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5.

percentuale

degli impedimenti

20.

percentuale

di invalidità

1.

Prima si divertiva a disegnare a carboncino, una

passione che ha avuto per anni e l'ha portata alla professione di grafico.

L'impegno è stato abbandonato alla nascita del primo figlio. Al momento le

mancano le energie e la concentrazione per essere nuovamente creativa ma spera

tuttavia di poter riprendere non appena si sentirà meglio.

La mancanza di motivazione e la perdita di

slancio vitale la limitano sicuramente in attività che richiedono creatività ma

anche una certa costanza. Ritengo che una minima percentuale possa essere

considerata.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

21,5

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Il marito, il

padre.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

50.

casalinga

50.

TOTALE

100.

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal 2000." (Doc. AI 24/4-7, le

sottolineature sono della redattrice)

L’insorgente

ha contestato la valutazione dell’assistente sociale, la quale non avrebbe

adeguatamente considerato l’aiuto fornito dai familiari, aiuto poi venuto a

mancare a seguito di malattie o indisponibilità (doc. I).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene che alla valutazione dei limiti dell’assicurata

nello svolgimento delle incombenze domestiche effettuata dall’assistente

sociale nel rapporto d’inchiesta del 20 ottobre 2004 non possa essere prestata

adesione, alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________ nel suo

referto peritale del 3 febbraio 2009 (cfr. doc. XIV).

Va

infatti sottolineato che, nello svolgimento dell’inchiesta domiciliare,

l’assistente sociale si è fondata su quanto valutato dal dr. __________ nella

sua perizia del 23 aprile 2004 (cfr. doc. 16-1).

Come

visto in precedenza, tuttavia, le conclusioni del dr. __________ si scontrano

apertamente con quanto valutato, per contro, in maniera approfondita e ben

motivata, dal perito giudiziario, dr. __________, dalla cui valutazione il TCA

non ha motivo di distanziarsi (cfr. consid. 2.12.).

Non si

può pertanto ritenere attendibile la valutazione operata dall’assistente

sociale, la quale ha a più riprese fatto riferimento alla perizia del dr. __________,

indicando che “le indicazioni del perito (vale a dire del dr. __________,

n.d.r.) non confermano le difficoltà nell’organizzare e nel programmare” (cfr.

doc. 24-4, punto 5.1.); che “lo psichiatra non ha sufficientemente indagato”

l’aspetto legato all’aiuto fornito dal marito dell’interessata (cfr. doc. 24-4,

punto 5.2.); che “per quanto plausibili e sostenibili, le dichiarazioni

dell’assicurata non trovano piena conferma nella valutazione psichiatrica”

(cfr. doc. 24-5, punto 5.3.); che “si può pertanto tener conto di un minor

rendimento ma senza dimenticare gli esiti della valutazione peritale” (cfr.

doc. 24-5, punto 5.5.); che, infine, “le indicazioni dello psichiatra trovano

pieno riscontro nelle parole della signora che vive la relazione in modo totale

e appagante” (cfr. doc. 24-6, punto 5.6.).

Al

riguardo, va qui sottolineato che, come ricordato in precedenza (cfr. consid.

2.13.1

), un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (il corsivo è della redattrice).

Ciò è il

caso nella fattispecie concreta.

Difatti,

non potendo essere considerata attendibile la perizia del dr. __________,

nemmeno può, quale conseguenza logica, essere considerata corretta la

valutazione delle limitazioni nello svolgimento dell’attività domestica svolta

dall’assistente sociale, tenendo conto anche di quanto indicato dal dr. __________

nel suo referto peritale dell’aprile 2004.

Pertanto,

dato che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.13.1.), il Tribunale

federale ha precisato che una presa di posizione da parte di uno specialista

sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta -

strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un

danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si

è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I

685/02 del 28 febbraio 2003), nella fattispecie concreta, a mente del TCA,

occorre considerare che, nello svolgimento dell’attività domestica,

l’assicurata presenta delle limitazioni “nella misura del 50% almeno come

casalinga”, come indicato dal dr. __________ nella perizia giudiziaria del

3.

febbraio 2009 (cfr. doc. XIV pag. 23, il corsivo è della redattrice).

2.14

Poste quindi

le quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%)

stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione (cfr. consid. 2.7.),

il grado di invalidità globale è del 64% (50 X 77.5% + 50 X 50%) in

applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che dà diritto a ¾

di rendita di invalidità.

Ne

consegue che, annullata la decisione contestata, l’assicurata ha diritto ad una

mezza rendita di invalidità dal 1° gennaio 2003 (in applicazione dell’art. 29

cpv. 1 lett. b LAI, visto che, a mente del dr. __________, l’incapacità

lavorativa dell’assicurata “non possa risalire a dopo il 1° gennaio 2002,

data in cui essa viene certificata dal dr. __________”, cfr. doc. XIV pag.

24, il corsivo è della redattrice) fino al 31 dicembre 2003, mentre, a partire

dal 1° gennaio 2004 (vista la modifica della Legge che ha introdotto i ¾ di

rendita a partire dal 1° gennaio 2004, cfr. consid. 2.2.), ella ha diritto a

tre quarti di rendita di invalidità.

In tale

contesto e nell'ottica di una futura eventuale revisione della rendita il TCA

ricorda infine che il dottor __________ ha rilevato che "con la

combinazione di questi interventi, non escludo che, in un arco di tempo

ragionevole che stimo non inferiore ai 2-3 anni, un miglioramento delle

condizioni generali ed in particolare del quadro bulimico dell'assicurata possa

manifestarsi" (doc. XIV pag. 24).

2.15

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata del 16 aprile 2007 è annullata.

§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere a RI 1 mezza rendita

di invalidità dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 e tre quarti di rendita a

contare dal 1° gennaio 2004.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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