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32.2007.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 gennaio 2008Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990

p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe

potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF

107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui

differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in

maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di

una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114

V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello

della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione

è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a

esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia

eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna

2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna

dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante

il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato

del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il

punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.

Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un

danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti

o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto

domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa

non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.8. Nell’evenienza

concreta, nel rapporto 29 agosto 2005 (doc. AI 17/1), il dr. __________, medico

SMR, ha espresso la seguente raccomandazione:

"

Attività leggera

ergonomicamente come dipendente __________ dal 1981.

Cospicua

documentazione medica postinfortunistica (vedi documenti __________ di 5

infortuni negli anni) con patologie somatiche residue (spalle) anche di natura

non infortunistica problematica silente (?) cervicale con protrusioni discali a

più livelli (come da visita dr. __________ per __________. del 2004); inoltre

endometriosi (che in donna fertile può in maniera incostante portare a

limitazioni lavorative.

E

da ultimo pressioni psicologiche sul posto di lavoro con conseguente patologia

psichiatrica documentata e scaturita in trattamento ambulatoriale presso

dr.ssa. __________ dal 2.2004 (vedi rapporto medico psi. dell'ottobre 2004).

Propongo

viste queste considerazioni, la complessità di una globale valutazione sia

somatica che psichiatrica e della giovane età della Ata

A

SAM (psi. - reuma - gineco)

Si potrà avere delle informazioni dettagliate su

esigibilità lavorativa in attività adeguate in altri posti di lavoro oltre alla

prognosi a medio lungo termine." (doc. AI 17/1)

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 18/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 23 febbraio 2006 (doc. AI 21/1-33) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anam-nesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura ortopedica

(dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e ginecologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso

il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(...)

5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Sindrome vertebrale cervicale con deficit funzionale

pluridirezionale, disturbo disestetico C7 a sin. in presenza di uno stato dopo

trauma distorsivo e di alterazioni degenerative plurisegmentali.

Sindrome vertebrale lombosacrale focalizzata

clinicamente tra L4 e S1 a sin. in presenza di un'insufficienza muscolare, di

un disturbo posturale e di moderate alterazioni degenerative.

Disturbo periortropatico / instabilità, deficit

funzionale attivo alla spalla ds. in presenza di uno stato dopo pregressi

interventi per instabilità multidirezionali insorte in seguito ad un trauma.

Epicondilopatia sotto carico al gomito ds..

Sospetta incipiente lesione del menisco mediale al

ginocchio ds., stato dopo pregresso intervento in questa sede all'età di

diciotto anni circa.

Sindrome mista ansiosodepressiva.

Disturbo di personalità misto con aspetti prevalenti di

tipo passivo - aggressivo.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Lievi disturbi sotto carico all'altezza dei metacarpi

III e IV del piede sin. in presenza di uno stato dopo frattura in avanzata fase

di consolidazione.

Disturbo al carico, deficit funzionale con contrattura

caviglia / retropiede ds. in presenza di uno stato dopo pregressa frattura e

numerosi interventi.

Dismenorrea primaria e dolori addominali recidivanti

con / su

Þ stato dopo laparotomia, cistectomia ovaia sin. per

cisti ovarica emorragica perforata, 1989;

Þ stato dopo laparotomia, annessectomia sin. e punzione

ovarica ds. per cisti endometrica dell'ovaia sin., nonché endometriosi;

Þ stato dopo laparoscopia diagnostica, laparotomia con

adesiolisi, coagulazione di focolai endometrici, nonché fissazione dell'annesso

di ds., gennaio 1992;

Þ stato dopo raschiamento, laparoscopia operatoria con

adesiolisi per endometriosi con dolori pelvici cronici in ottobre 1992;

Þ stato dopo raschiamento, laparoscopia operatoria con

adesiolisi ed intervento per endometriosi su aderenze intraddominali ed endometriosi

stadio IV, ottobre 1993;

Þ stato dopo ulteriori interventi (come gli ultimi due

menzionati) fra il 1993 ed il 1997;

Þ stato dopo terapia con agonisti con LHRH dal 1992 al

1997 ad intervalli, in tutto per ca. tre anni. (...)" (doc. AI 21/9)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico –

teorica globale dell’A. nell’attività da ultimo esercitata come __________, è

da considerare nella misura del 50%, inteso come riduzione della capacità

funzionale residua, sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI

21/12), hanno concluso:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle

patologie ortopedica e psichiatrica esaminate, mentre invece, come descritto al

capitolo 6, dal punto di vista ginecologico l'A. non presenta patologie che

possano influenzare la sua capacità lavorativa.

Dal punto di vista ortopedico il nostro consulente

valuta una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 50%, giustificata

dalla presenza concomitante di diversi disturbi attinenti soprattutto al rachide

cervicale, all'arto sup. ds. ed al rachide lombare. Questo in considerazione

delle limitazioni funzionali pluridirezionali del collo e del capo, delle

limitazioni nella mobilizzazione attiva della spalla ds., della necessità di

cambiamento regolare delle posizioni in relazione con il rachide lombare. Va

inoltre evidenziato che a livello del ginocchio ds. vi è un sospetto incipiente

di lesione del menisco mediale (in stato dopo pregresso intervento in questa

sede all'età di ca. diciotto anni) che potrebbe essere molto probabilmente

oggetto di un intervento a corto - medio termine, suscettibile di condurre ad

una diminuzione transitoria della capacità lavorativa (in caso di intervento).

Per quanto riguarda l'evoluzione, osserviamo che la

maggior parte delle problematiche osteoarticolari plurifocali sono state

provocate / scatenate da eventi infortunistici, alcune oggetto di ripetuti

interventi chirurgici (caviglia ds., spalla ds.), altri in progressiva fase di

guarigione (piede sin.) e una molto probabilmente oggetto di un intervento a

corto - medio termine (ginocchio ds.). il disturbo cronico alla caviglia ds.,

così come lo stato attuale del piede sin., non esercitano per contro influenza

alcuna nello svolgimento dell'attività specifica svolta dall'A..

Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente

valuta una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 25% causata

da una tendenza dell'A. a rifugiarsi in un ruolo passivo del comportamento e

dell'affettività. Questa tendenza alla passività rende la peritanda più lenta

nell'eseguire le mansioni e con una predisposizione ad una maggiore

affaticabilità. Osservando l'evoluzione del quadro clinico, sulla base anche

delle descrizioni agli atti, la sintomatologia sarebbe insorta nel mese di febbraio

2004, con un aggravamento nell'agosto dello stesso anno: in seguito avrebbe

avuto un decorso fluttuante. Il nostro consulente constata attualmente un

ridimensionamento del quadro clinico complessivo, che giustifica l'attuale

valutazione della capacità lavorativa.

Concludendo, per le ragioni su esposte, dal punto di

vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale,

nell'attività da ultimo esercitata come __________, nella misura del 50%.

Possiamo ritenere giustificate le incapacità lavorative

attestate in passato.

Sulla base del ridimensionamento del quadro clinico

psichiatrico complessivo valutato dal nostro consulente psichiatra, riteniamo

da ora valida una capacità lavorativa globale nella misura del 50%.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

La distribuzione plurifocale dei disturbi accusati

esercita un ruolo limitante sulle effettive potenzialità dell'A. nell'ottica di

eventuali possibilità di provvedimenti di integrazione professionale.

Si ritiene pure che l'attività da ultimo svolta di

impiegata d'ufficio, nel caso specifico quale __________, rispecchia bene le

limitazioni presentate dall'A., che risiedono in particolare nelle posizioni da

tenere durante il lavoro con il tronco e con il capo, nei movimenti della

spalla ds., con necessità di cambiamento regolare delle posizioni pure in

relazione con il rachide lombare, per cui sono esigibili attività che non richiedano

posizioni statiche ed inergonomiche, con possibilità di alternanza regolare delle

posizioni. Sulla base di ciò l'attività di impiegata d'ufficio, dall'A. svolta

in qualità di __________, è già di per sè da ritenere medicalmente adatta e

ideale, ed esigibile nella misura del 50%, come descritto al capitolo 8.

Non si ritiene quindi indicato alcun provvedimento di

integrazione professionale.

Per quanto riguarda la prognosi e le possibilità

terapeutiche, possiamo fare le seguenti considerazioni: dal punto di vista

ortopedico il nostro consulente non ritiene esservi al momento misure

terapeutiche specifiche suscettibili di incidere significativamente sulla

residuale capacità lavorativa.

La prognosi a corto - medio termine per il piede sin.

ed il ginocchio ds. risulta essere favorevole.

Per quanto attiene alla caviglia ds., alla spalla ds.,

il rachide cervicale e quello lombare, la prognosi a medio termine risulta

essere meno favorevole nel senso di una stabilizzazione, rispettivamente lento

e progressivo peggioramento dei disturbi, rispettivamente dei reperti

riscontrabili.

Dal punto di vista psichiatrico va continuata la

terapia in corso, anche se a lungo termine non si prospetta un cambiamento, in

quanto l'A. appare incapsulata nella sua posizione passiva e vittimistica. La

prognosi, quindi, a lungo termine, rimane stazionaria.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)" (doc. AI 21/12-13)

2.9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del

28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche

DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12

marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23

settembre 2004, I 384/04).

2.10. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è

portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla capacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività di __________.

2.10.1. Per

quanto riguarda l’aspetto ginecologico il dr. __________, FMH in ginecologia e

ostetricia, nel consulto 21 dicembre 2005 (doc. AI 21/25-27), posta la diagnosi

di “(…) rischio famigliare per carcinoma mammario (nonna materna e madre) (…)”

(doc. AI 21/25) oltre a quelle riprodotte al consid. 2.8 quali “diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa”, alle seguenti domande ha così risposto:

"

(…)

2. Influenza di queste ultime (ndr. si

riferisce alle diagnosi) sulla capacità lavorativa dell’assicurata (precisare

se possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

L’ultimo intervento alla paziente è stato

effettuato nel 1997.

La paziente ha ancora lavorato, a suo dire, fino

al 2003 come __________ al 100%.

Mancava ca. 2-3 giorni al mese per dolori addominali

(il certificato veniva fatto dal medico curante, non specialista in

ginecologia).

3. Descrivere l'evoluzione dello stato di

salute dell'assicurata dal punto di vista specialistico riguardo alle

problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio - lungo termine.

Tutti

gli interventi effettuati alla paziente, come pure la terapia di soppressione

ovarica, non hanno raggiunto praticamente nessun miglioramento alla sintomatica.

Per

questa ragione la paziente da 8 anni è in cura omeopatica e dice di provare un

miglioramento, sopportando meglio il dolore. Per ciò che concerne una prognosi

a medio - lungo termine non c'è da attendersi sicuramente nessun cambiamento favorevole

rispetto alla situazione attuale.

4. Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate.

La paziente, come detto, ha lavorato fino al

2003 al 100% come __________.

Altre sono le ragioni che hanno portato alla limitazione della capacità

lavorativa, in particolare a livello psichico.

Non

è da escludere che anche una parte dei disturbi a livello ginecologico abbiano

potuto contribuire all'evoluzione in questa direzione.

(…)."

(doc. AI 21/26, sottolineature del redattore)

Ora,

ritenuto che tutti gli interventi effettuati non hanno portato nessun

miglioramento alla sintomatica, che l’ultimo intervento è stato effettuato nel

1997 e che l’assicurata ha ancora lavorato come __________ a tempo pieno dal

2003, è a ragione che i periti hanno concluso per un “(…) grado di capacità

lavorativa dell’A., dal punto di vista ginecologico, in qualunque attività professionale,

nella misura del 100%. (…)” (doc. AI 21/12).

Questo

vale a maggiore ragione visto anche che, alla domanda volta a sapere se

l’assicurata è in grado di svolgere altre attività, il dr. __________ ha

risposto che “(…) per ragioni indipendenti dalla problematica ginecologica la

paziente non è in grado di svolgere altre attività. (…)” (doc. AI 21/27).

Va

poi qui ancora ricordato che, come evidenziato al punto 10 “(…) le conclusioni

peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del

SAM. (…)” (doc. AI 31/13).

In

questo senso le conclusioni in merito al consulto del dr. __________ esposte al

punto 4.1 del ricorso non sono pertinenti.

2.10.2. Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica il dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia, nel consulto 19 dicembre 2005 (doc. AI 21/20-24), posta la

diagnosi di “(…) sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10-F41.2) – disturbo di

personalità misto (ICD 10-F61.0) con aspetti prevalenti di tipo

passivo-aggressivo (…)” (doc. AI 21/22A), ha espresso la seguente valutazione

“(…):

"

(...)

Siamo confrontati con un'assicurata che presenta un

quadro psicopatologico di lieve entità nel quale si constata una fluttuazione

verso il polo depressivo tra lieve e moderata del tono dell'umore, accompagnata

da un'ansia libera somatizzata moderata. Con una quasi completa integrità delle

funzioni cognitive.

Questa constatazione obiettiva contrasta in modo

importante con le lamentele soggettive dell'assicurata nelle quali prevalgono

idee di tipo regressivo e passive in una posizione vittimistica che non è

comprensibile solo se si considera gli eventi "esterni" subiti che

avrebbero scatenato il quadro, ma che potrebbe essere interpretabile

all'interno di un modo di funzionamento psichico nell'ambito di un disturbo di

personalità.

Disturbo di personalità di tipo misto, ma

prevalentemente di tipo emotivamente instabile, passivo-agressivo in cui si

mettono in atto dei meccanismi di difesa di tipo proiettivo. Le sue proiezioni

non sono a coloritura caratteriale come succede nei disturbi borderline, bensì

di tipo passivo nel quale la posizione di vittima è quella che la protegge

delle ingerenze interne ed esterne.

L'assicurata è rimasta "intrappolata" in una

posizione di vittima all'interno di un gioco relazionale sul posto di lavoro, e

per lunghi anni non è stata in grado di gestire diversamente questi suoi vissuti

davanti ad un ipotetico persecutore.

Si ha la sensazione che abbia avuto un "guadagno

secondario" in questa posizione e che i meccanismi di difesa di tipo

proiettivo che mette in atto, assumendo il ruolo di vittima, esercitano ancora

una funzione da un lato equilibratrice ma dell'altro quella pseudoregressiva

ancorandola in una posizione non evolutiva.

Un altro aspetto della personalità instabile e che

parla a favore di un disturbo dell'identità, come è tipico in questi disturbi è

la problematica dell'identità sessuale. Infatti nella sfera della identità sessuale

appare il suo fantasma abbandonico, con caratteristiche di tipo opportunista

per colmare un vuoto affettivo, piuttosto che una vera scelta diversa di

oggetto della sua vita pulsionale. L'assicurata appare labile nella sua

convinzione della scelta d'oggetto in quanto si giustifica adducendo argomenti

come il dolore e l'indometriosi (che la toglie dalla possibilità biologica di

concepire) come catalizzatori della sua scelta.

Complessivamente siamo confrontati con una giovane

donna che presenta una serie di lamentele soggettive, spiegabili dentro i

parametri sopramenzionati, ma che da un punto di vista evolutivo non sono al

momento giustificabili, nè tanto meno obbiettivabili.

(...)"(doc. AI 21/22A-23)

Il

dr. __________ è poi giunto alla seguente conclusione:

"

(...)

1. Diagnosi.

Vedi sopra.

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla

capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurata.

L'assicurata presenta una incapacità lavorativa dell'ordine

del 25% da un punto di vista medico-teorico rispetto all'ultima attività

svolta.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di

salute dell'assicurata dal punto di vista specialistico. Prognosi.

L'evoluzione del quadro clinico in considerazione della

documentazione messami a disposizione e in particolare la descrizione

effettuata dalla Dr.ssa __________ (rapporto 11.10.2004) è stata caratterizzata

da una sintomatologia che sarebbe insorta dal mese di febbraio del 2004 con un

aggravamento nel mese di agosto dello stesso anno. In seguito avrebbe avuto un

decorso fluttuante.

Nella mia valutazione odierna invece, constato un ridimensionamento

del quadro clinico complessivo, come spiegato ampiamente nella mia valutazione

dello stato psichico.

La prognosi rimane stazionaria a lungo termine.

4.

Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Soprattutto la diminuzione della capacità lavorativa

viene data da una tendenza dell'assicurata a rifugiarsi in un ruolo passivo del

comportamento e dell'affettività. Questa passività è una pseudoregressione

dell'apparato psichico in quanto mantiene intatte le funzioni cognitive e non

sono molto compromesse quelle volitive e del tono dell'umore.

Questa tendenza alla passività rende l'assicurata lenta

nell'eseguire le mansioni e con una predisposizione ad una maggiore

affaticabilità.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare

la capacità lavorativa. Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla

capacità lavorativa?

L'assicurata presenta poche aspettative di cambiamento

a medio e lungo termine. Lo ha dichiarato apertamente, adducendo che nonostante

si trovi bene nel rapporto stabilito con la Dr.ssa __________, non ha trovato

nessun miglioramento del suo stato e non si prospetta a lungo termine un

cambiamento, in quanto appare incapsulata nella sua posizione passiva e

vittimistica.

6.

Ritiene possibile effettuare

provvedimenti di integrazione professionale?

No, non sono indicate misure di provvedimenti di integrazione

professionale in considerazione dell'attitudine pseudoregressiva che presenta

l'assicurata.

7.

Ritiene che l'assicurata sia in grado di

svolgere altre attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità

lavorativa in altre attività adatte.

Sì. Come descritto sopra l'assicurata potrebbe svolgere

altre attività sempre con una incapacità lavorativa nella misura del 25%. Come

detto sopra l'assicurata presenta ancora una inalterata funzionalità cognitiva

così come quella volitiva ed una scarsa compromissione del tono dell'umore. Per

questo motivo potrebbe svolgere altre attività esigibili.

8.

Per assicurati di sesso femminile, in

che misura può svolgere l'attività di casalinga.

L'assicurata potrebbe svolgere l'attività di casalinga

sempre con una incapacità lavorativa del 25%.

(…)" (doc. AI 21/23-24)

Nel

rapporto medico 11 ottobre 2004 (doc. AI 11/1-5), la dr.ssa __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di “(…) sindrome mista ansioso-depressiva

grave (ICD-10 F41.2) da un anno – disturbo di personalità non specificato

(ICD-10 F60.9) dalla prima età adulta (…)” (doc. AI 11/1), ha attestato

un’incapacità lavorativa nella sua ultima attività del 50% dal 5 febbraio e del

100% dal 18 agosto 2004 e, circa la prognosi, ha concluso che “(…) dal punto di

vista prognostico è esclusa una ripresa dell’attività lavorativa a medio-lungo

termine. La paziente entra in linea di conto per una rendita di invalidità

intera, tenendo conto anche delle lunghe indennità lavorative precedenti. (…)”

(doc. AI 11/3).

La

dr.ssa __________, nel rapporto medico 30 settembre 2006, poste le diagnosi

note, ha, in particolare, rilevato che:

"

(…)

Ho valutato per esteso la valutazione del collega dr. __________,

con il quale avevo conferito anche telefonicamente spiegando allo stesso che

nella paziente da 2 anni non rilevavo miglioramenti di sorta e che consideravo

il quadro depressivo tra il medio e il grave.

Nella sua valutazione a pagina 3 il collega rileva:

"questa modalità comportamentale era congrua a un tono dell'umore

orientato verso il polo depressivo ... l'ansia somatizzata ha messo in evidenza

una sudorazione delle mani prima e dopo il colloquio".

Nella sua conclusione, al punto 1 diagnosi scrive

semplicemente "vedi sopra", rimandando alla descrizione anamnestica e

allo stato psichico (così la interpreto visto che non ritrovo alcuna codifica

del disturbo patologico di cui parla).

Parla in maniera approfondita di una personalità

instabile, che parla a favore di un disturbo dell'identità. Scrive "siamo

confrontati con una giovane donna che presenta una serie di lamentele

soggettive spiegabili dentro i parametri sopra menzionati ma che da un punto di

vista evolutivo non sono al momento giustificabili, nè pertanto

obbiettivabili". "L'evoluzione del quadro clinico in considerazione

alla documentazione messami a disposizione dalla descrizione effettuata dalla

dr.ssa med. __________ rapporto 11.10.2004 è stato caratterizzato da

sintomatologia che sarebbe insorta al mese di febbraio del 2004 con un aumento

nel mese di agosto dello stesso anno.

In seguito avrebbe avuto un decorso fluttuante, nella

mia valutazione del 11.10.2004 [ndr. recte: odierna] constato un

ridimensionamento del quadro clinico complessivo come spiegato ampiamente nella

mia valutazione del quadro psichico".

Mi chiedo al di là della valutazione del tutto

soggettiva rispetto alla scelta sessuale della paziente (che non mi sembra

argomento utile ed indispensabile tantomeno pertinente per una perizia atta a

stabilire il danno alla salute e la relativa incapacità lavorativa della

paziente dal profilo psichiatrico) come non ponendo una diagnosi chiara possa

poi giungere a delle conclusioni dicendo che l'assicurata presenta un’incapacità

lavorativa del 25% da un punto di vista medico teorico rispetto all'ultima

attività lavorativa. In buona parte del rapporto a mio avviso descrive più l'ipotesi

di defunzionamento (soggettiva del perito) che non il suo stato oggettivo e il

decorso.

Non so come il collega sia potuto giungere a tale

conclusioni anche sul decorso da lui sopra descritto.

Secondo mia valutazione il decorso dello stato

depressivo della paziente non è mai stato fluttuante. Avevo già spiegato nel

mio rapporto all'AI che il quadro si è cronicizzato ed è tendente alla

resistenza.

Mi dissocio pertanto dalle conclusioni del dr. __________

in quanto continuo a ritenere la paziente inabile in maniera totale

nell'attività professionale svolta.

L'incapacità lavorativa è legata ad uno stato

depressivo medio grave, caratterizzato da astenia, facile esauribilità,

difficoltà di concentrazione e d'attenzione lamentata dalla paziente (ma anche riscontrata

durante i colloqui) disforia intensa che impediscono alla paziente di dare

coerenza e continuità ad una qualunque attività lavorativa.

Il disturbo di personalità di cui la paziente soffre,

ma soprattutto le vicende relative, degli ultimi anni hanno contribuito a

creare nella paziente una diffidenza verso tutti, con insofferenza, nervosismo,

facile irritabilità, che dal profilo lavorativo impediscono una relazione sana

e normale produttiva con qualunque collega.

Mi discosto pertanto sia dalle conclusioni peritali

(per quanto detto sopra) e ribadisco la diagnosi che ho posto.

(…)" (doc. B, pag. 2-3)

Ora,

le attestazioni della dr.ssa __________ non sono tali da modificare le conclusioni

a cui è giunto il dr. __________ nel suo consulto 19 dicembre 2005 (doc.

AI 21/20-24) nell’ambito della perizia pluridisciplinare del

SAM.

In

particolare, tali referti non portano alcun elemento nuovo di valutazione su

cui non si siano già pronunciati i periti né permettono di stabilire con

chiarezza un peggioramento dello stato di salute da un punto di vista psichico

intervenuto dopo la perizia del SAM.

A

prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

(anche se specialisti; cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;

in proposito consid. 2.8), il TCA rileva innanzitutto che, a differenza di

quanto sostenuto dalla dr.ssa __________ nel rapporto 30 settembre 2006, il dr.

__________ ha posto una precisa diagnosi secondo l’ICD-10.

Il

dr. __________ ha, tra l’altro, posto la medesima diagnosi di sindrome

mista ansioso depressiva (ICD 10-F41.2), non valutandola tuttavia grave come

ritenuto dalla dr.ssa __________. Al riguardo va qui

sottolineato che – pur rilevando che lo stato di salute non è mai stato

fluttuante e dopo aver attestato l’11 ottobre 2004, tra l’altro, una “(…) sindrome

mista ansioso depressiva grave (ICD 10-F41.2)

(…)” (doc. AI 11/1, sottolineatura del redattore) – la dr.ssa __________, nel

rapporto 30 settembre 2006, ha osservato che “(…) l’incapacità lavorativa è

legata ad uno stato depressivo medio grave (…)” (doc. B pag. 3, sottolineatura

del redattore).

La

dr.ssa __________ si è poi ancora contraddetta allorquando, dopo aver attestato

che l’assicurata non è in grado di svolgere altre attività (doc. AI 11/5) e

riconosciuto uno stato di salute stazionario con cronicizzazione dello stato

depressivo (doc. AI 11/2-3), sempre nel rapporto medico 30 settembre 2006 ha osservato

che “(…) ritengo pertanto che la paziente debba poter beneficiare di una

rendita d’invalidità intera in quanto ritengo che l’incapacità lavorativa

dell’80% sia da considerarsi duratura e permanente dal punto di vista

psichiatrico. (…)” (doc. B, pag. 2, sottolineatura del redattore).

Per

quanto riguarda invece le differenti diagnosi poste dalla dr.ssa __________ di

“(…) disturbo di personalità non specificato (ICD-10 F60.9) (…)” (cfr. doc. AI

11/1) e dal dr. __________ di “(…) disturbo di

personalità misto (ICD 10-F61.0) con aspetti prevalenti di tipo

passivo-aggressivo (…)” (doc. AI 21/22A), il TCA rileva che nei disturbi di

personalità misti “(…) sono presenti aspetti di diverse condizioni considerate

in F 60, ma senza un gruppo preminente di sintomi che orienti verso una diagnosi

più specifica. (…)”(cfr. ICD-10. Classificazione delle

sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali” Ed. Masson, Milano 1994,

pag. 200).

Del

resto la dr.ssa __________ non ha contestato puntualmente le conclusioni a cui

è giunto il dr. __________ e si è limitata ad osservare che “(…) mi chiedo al

di là della valutazione del tutto soggettiva rispetto alla scelta sessuale

della paziente (che non mi sembra argomento utile ed indispensabile tantomeno

pertinente per una perizia atta a stabilire il danno alla salute e la relativa

incapacità lavorativa della paziente dal profilo psichiatrico) come non ponendo

una diagnosi chiara possa poi giungere a delle conclusioni dicendo che

l’assicurata presenta un’incapa-cità lavorativa del 25% da un punto di vista

medico teorico rispetto all’ultima attività lavorativa. In buona parte del rapporto

a mio avviso descrive più l’ipotesi di defunzionamento (soggettiva del perito)

che non il suo stato oggettivo e il decorso. Non so come il collega sia potuto

giungere a tale conclusione anche sul decorso da lui sopra descritto. (…)”

(doc. B, pag. 3).

Neppure

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al parere 19

novembre 2007 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.

Infatti,

nel parere in parola (doc. VIII), anche il dr. __________, non ha portato alcun

elemento nuovo di valutazione su cui non si siano già pronunciati i periti e lo

stesso, che si limita a confermare quanto già indicato dalla dr.ssa __________,

non permette di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute

da un punto di vista psichico intervenuto dopo la perizia del SAM.

2.11

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti

risultanze della perizia pluridisciplinare 23 febbraio 2006 del SAM, è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata, dal dicembre 2005 (mese in cui è stata a disposizione

del SAM, cfr. doc. AI 21/1), è abile al lavoro nella misura del 50% nella sua

precedente attività di __________.

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

concludere che l’assicurata è abile al lavoro al 50% nella sua attività di __________,

in questo senso sia le richieste audizioni della dr.ssa __________ e del dr. __________

che la perizia giudiziaria vanno disattese.

2.12

Ritenuti

i periodi di incapacità lavorativa attestati in passato e confermati dal SAM

(cfr. doc. AI 21/12 e 26/1) e considerata l’abilità al lavoro del 50% nella sua

precedente attività dal mese di dicembre 2005 – applicando correttamente il raffronto

percentuale dei redditi (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi

menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05, consid. 8; P.

Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo

1995, pag. 154) e conformemente agli art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e 88a OAI – a

ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di

rendita (grado d’invalidità 60%) dal 1° settembre 2004, a una rendita intera

(grado d’invalidità 100%) dal 1° dicembre 2004 e a una mezza rendita (grado

d’invalidità 50%) dal 1° aprile 2006.

La

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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