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Decisione

32.2007.170

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 marzo 2008Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i principi giurisprudenziali sviluppati in materia di disturbi da dolore

somatoforme (cfr. DTF 132 V 71-72).

Dal punto di vista psichiatrico occorrerà quindi

esaminare se sono dati o meno, nel caso di specie, i presupposti fissati dalla

giurisprudenza federale per poter ritenere eccezionalmente inesigibile dall'assicurata,

affetta da una fibromialgia, lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul

mercato del lavoro.

La

giurisprudenza esige infatti quale primo criterio l'esistenza di una

"comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata".

Tale

requisito è adempiuto se sussiste uno stato depressivo grave. Al riguardo va

ricordato che la giurisprudenza federale ha stabilito che uno stato depressivo

medio o leggero, a differenza di quello grave, non può essere ritenuto una comorbidità

psichiatrica visto che gli stati depressivi costituiscono delle manifestazioni

d'accompagnamento del disturbo da dolore somatoforme (cfr. STFA del 16 novembre

2005 nella causa C., I 567/04; DTF 130 V 358 consid. 3.3.1.).

In caso di assenza di una comorbidità psichica di

notevole gravità, intensità e durata dovrà pure essere analizzata la presenza

qualificata di altri criteri, richiesti dalla giurisprudenza, quali ad es.

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi (sull’applicabilità

dei principi restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere, a

titolo eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme comporti una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di

dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 683/03 del 12

marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352 e le successive STF I 1093/06 del 3

dicembre 2007; STF I 404/03 del 23 aprile 2004 e I 702/03 del

28 maggio 2004. Sulla non applicabilità di tali principi in caso di revisione

della rendita, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 901/06 del 23 novembre

2007).

2.10. Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

Considerandi

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e

l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché disponga, attraverso una perizia

pluridisciplinare, i necessari approfondimenti di natura psichiatrica e

reumatologica, intesi a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le

ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dall’RA 1, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 23 aprile 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.10..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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