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Decisione

32.2007.172

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15 ottobre 2007Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I 154/05).

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI

nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e

senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in

media.

La

lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati

patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un

peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA

del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

Di

regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una

diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a

quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato

non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa

(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità

di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Dall’art.

29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico

labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla

rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono

applicabili delle condizioni differenti.

Pertanto,

un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non

fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità lavorativa

perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.

Al

contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è

di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò

seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.

Tutto

ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.

Il

tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente

alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il

grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121

V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid.

4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).

Se

l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,

il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

Vi

è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1

LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30

giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza

riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non

è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo

provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso

è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

2.8. Nell’evenienza

concreta, nelle annotazioni 18 febbraio 2005, la dr.ssa __________, medico SMR,

ha concluso che “(…) in occasione dell’ultima visita specialistica __________

chirurgia della mano, l’attuale situazione a livello della mano destra è da

considerare ora consolidato e ci sono pochi problemi residui: è preponderante

la problematica della spalla destra / cervicobrachiale per cui ritengono

indicati una presa a carico specialistica adeguata (Dr. __________). Per quanto

concerne la capacità lavorativa, essa sarebbe da accertare a livello medico

peritale. Procedere: inviare rapporto medico AI con allegato al reumatologo Dr.

__________ che ha preso a carico l’A. In seguito ritrasmettere dossier al SMR

con nota urgente.” (doc. AI 35/1).

Con

lettera 23 febbraio 2005 il dr. __________, FMH in reumatologia, ha comunicato

all’Ufficio AI quanto segue:

"

Non mi sento in grado di

valutare obiettivamente la capacità lavorativa di questa paziente che vedo

tutti i giorni perché è ricezionista presso la Clinica di __________.

Tenendo conto della giovane età, del lavoro adatto che

la paziente già svolge attualmente e della natura più soggettiva dei disturbi,

ritengo necessaria una valutazione indipendente.

Allego comunque la mia lettera al Dr. __________ del

25.10.2004.” (doc. AI 36/2)

Nella

menzionata lettera del 25 ottobre 2004 (doc. AI 36/3-5), indirizzata al dr. __________,

capo clinica del reparto di ortopedia e chirurgia della mano della __________

di __________, il dr. __________, posta la valutazione di: “(…) disturbo

indifferenziato di percezione e elaborazione del dolore – dolori di tipo

meccanico diffusi a tutto il quadrante destro del corpo, di natura funzionale –

stato dopo ustione della mano destra all’età di 4 anni, seguita di più

interventi di chirurgia ricostruttiva e da un intervento di decompressione del

tunnel carpale a destra l’11.12.2003, complicato da un’infezione della ferita e

anamnesticamente da una modica forma di algodistrofia (…)” (doc. AI 36/3), ha

descritto il seguente status: “(…) paziente in buono stato generale, 60 kg. Vi

è una sensazione differente al tatto in tutto il quadrante superiore destro del

corpo rispetto al resto del corpo. In queste regioni il tatto risulta

sgradevole mentre altrove la sensazione è normale. Nonostante questo 0/18 punti

di fibromialgia sono eccessivamente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4

kg. L’esame neurologico cursorio è normale. Tinel e Phalen sono negativi a

livello del tunnel carpale ddp. Nessun segno per TOS. La mano destra mostra

cicatrici e minime contratture in flessione a livello delle dita II-IV a

destra. La forza appare normale e tendenzialmente simmetrica. Nessuna

tenosivite. Nessuna sinovite. Il polso mostra una mobilità normale e indolore.

Il gomito è s.p.. La spalla destra ha una mobilità normale e simmetrica, senza

segni a favore di una irritazione della cuffia dei rotatori. Vi sono dolori

aspecifici e incostanti ai movimenti estremi. La colonna cervicale mostra un

certo appiattimento della cifosi fisiologica. Vi sono delle disfunzioni

invertebrali minori a carico di C6, C7 e della colonna dorsale alta. Al momento

non vi è evidenza per un’algodistrofia all’arto superiore destro né per una

causalgia. (…)” (doc. AI 36/4).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica

24 giugno 2005 (doc. AI 43/1-7), posta la diagnosi di “(…) iperestesia

cervico-brachiale dx – stato dopo intervento per sindrome del tunnel carpale dx

il 11.12.2003 con decorso complicato da infetto della ferita e reazione

algodistrofica – cefalee anamnestiche con nozione di emicrania con aura

(diagnosi 1999) (…)” (doc. AI 43/5), ha espresso la seguente valutazione:

"

(…)

Dopo gli interventi ricostruttivi la paz. aveva potuto

frequentare normalmente le scuole e aveva ottenuto un diploma di segretaria. Già

da giovane ha sofferto di dolori all'arto superiore dx, praticamente costanti a

partire dall'età di 20 anni. Una parte di questi dolori è regredita dopo

l'intervento di decompressione del nervo mediano (11.12.2003), nel decorso del

quale è comunque apparsa una reazione algodistrofica che ha necessitato di un

lungo trattamento che è infine rientrata per cui anche secondo i chirurghi di __________

si è raggiunto lo stato quo ante.

Si tratta di una sindrome algica particolare dato che

concerne diffusamente tutto l'arto superiore dx dalle dita alla spalla, fino

nella regione della scapola e del muscolo pettorale ma che concerne anche tutta

la regione laterale della colonna cervicale. I disturbi si caratterizzano da

una evidente iperestesia diffusa al tatto e minime pressioni, più pronunciata

all'avambraccio che non al braccio. Allo stato clinico non si trovano,

all'infuori del braccio dx, altri punti dolorosi in favore di una sindrome polialgica

generalizzata (per esempio fibromialgia). Lo stato vascolare, osteo-articolare

e neurologico sono nella norma, se si eccettua una diminuzione di forza alla

mano dx, per la quale non vi è tuttavia un adeguato correlato oggettivo.

Attualmente la paz. presenta una normale mobilità della colonna cervicale e

dell'arto superiore dx, compresa la mano. Anche le prove di coordinazione e motricità

fine sono s.p.

Per quanto riguarda la funzionalità non vi è dunque

alcun deficit relativo all'arto superiore e la mano dx. In definitiva si tratta

dunque di una sindrome algica diffusa cervico-brachiale dx caratterizzata da

una diminuzione della soglia del dolore molto importante. In conclusione si

tratta dunque di una sintomatologia funzionale che non rientra in un contesto

organico e quindi anche reumatologico.

Non sono dunque in grado di fornire una prognosi a

riguardo.

(…)." (doc. AI 43/5-6)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il dr. __________ ha

concluso:

"

(…)

B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute

ai disturbi constatati:

Dal lato somatico/reumatologico la paz. presenta una

normale mobilità dell'arto superiore dx, con una diminuzione di forza

misurabile unicamente alla mano dx, tuttavia ancora sufficiente per un lavoro

di tipo leggero. Rendo inoltre attento che la misura della forza di prensione è

una misura non strettamente oggettiva. In pratica, dal lato reumatologico non

vi sono limiti per quanto riguarda un'attività lavorativa leggera d'ufficio, di

segretaria, telefonista o ricezionista.

B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

Dopo l'intervento per la sindrome del tunnel carpale a

dx la paz. è rimasta inabile al lavoro al 100% a partire dal 11.12.2003 e al

50% dal 11.03.2004 a tuttora. Dalla documentazione risulta un'evidente

complicazione del decorso post-operatorio (reazione algodistrofica) ciò che ha

necessitato un lungo trattamento riabilitativo e che giustifica dunque

un'inabilità lavorativa prolungata.

Tuttavia, dal punto di vista reumatologico non si può

attualmente ritenere alcuna incapacità lavorativa per quanto riguarda la sua

professione di segretaria e anche per la sua ultima occupazione di centralinista/ricezionista.

(…)

C.1 È possibile effettuare provvedimenti

d’integrazione? Sono in corso o previsti?

Non

trattandosi di una problematica della sfera somatica o reumatologica, non sono

in grado di proporre delle particolari misure riabilitative.

C.2 È possibile migliorare la capacità di lavoro

sul posto di lavoro attuale?

No.

C.3 L'assicurato è in grado di svolgere altre

attività?

La

domanda cade visto quanto precede.

(…).” (doc. AI 43/6)

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica 3

ottobre 2005 (doc. AI 45/1-18), posta la seguente diagnosi: “(…) non sono emersi

elementi indicativi di una patologia psichiatrica attuale, ad eccezione di una

amnesia dissociativa (ICD 10: F 44.0) legata esclusivamente all’evento traumatico

ed alle sue iniziali terapie e non influenzante la capacità di lavoro. (…)”

(doc. AI 45/6), ha formulato la seguente valutazione e prognosi:

"

(…)

Per quanto attiene alle diagnosi psichiatriche, non

sono emersi elementi né clinici né testologici indicativi di una patologia in

atto.

Ci sono aspetti rappresentativi di alcuni conflitti di

tipo psicodinamico, in particolare legati alla elaborazione della colpa per

l'incidente nell'ambito famigliare, aspetti problematici relativi alla propria

corporeità, conflitti tra il desiderio di indipendenza e la necessità di aiuto

da parte degli altri, qualche sfumatura isterica (che non si configura come un

disturbo da conversione), qualche sfumatura di tipo depressivo. Questi elementi

sono inseriti in una struttura psichica "normale".

Dal punto di vista psichiatrico non si evidenziano

elementi indicativi di una ridotta capacità di lavoro, anzi andrebbero

sottolineati l'impegno e la buona volontà della peritanda in campo lavorativo.

La valutazione psichiatrica sarebbe così conclusa, ma

il medico SMR chiede al perito psichiatra di discutere con il reumatologo per

giungere ad una valutazione globale della capacità lavorativa compredente sia

gli aspetti somatici sia gli aspetti psichici.

Questo compito, che avrebbe potuto anche essere svolto

dal reumatologo, appare piuttosto arduo.

Le diverse valutazioni ortopediche, angiologiche,

neurologiche, reumatologiche, concordano nel non evidenziare alterazioni

obiettive che giustifichino la sindrome dolorosa. D'altra parte non si sono rilevate

neanche alterazioni psichiche di rilievo.

La paziente per altro appare attendibile e non ci sono

neanche elementi chiaramente indicativi di una simulazione, considerando come

la storia del disturbo doloroso sia iniziata in tenera età.

Il dott. __________, nella sua valutazione del

25.10.2004, riconduce la sintomatologia ad un disturbo indifferenziato di

percezione ed elaborazione del dolore, sviluppatosi nel tempo in una dinamica

di neuroplasticità.

Pone inoltre l'accento sulla componente meccanica del

dolore, confermata dalla modulazione in relazione allo sforzo e all'assenza di

sintomi a riposo.

Sottolineo, inoltre, che le posizioni viziate

antalgiche adottate dalla paziente potrebbero aver avuto un ruolo in un

sovraccarico biomeccanico del tunnel carpale destro, cosa che renderebbe in

parte ragione nell'insorgenza di una sindrome compressiva del nervo mediano in

una paziente così giovane.

Riassumendo, siamo di fronte ad una paziente

psichicamente sana, senza anomalie cliniche obiettive ortopediche,

reumatologiche, neurologiche, angiologiche, che soffre di un disturbo doloroso

cronico conseguente ad un grave trauma in età infantile all'arto superiore

destro.

In queste situazioni, il problema maggiore appare

quello dell'oggettività della patologia, intendendo come

"oggettività" la presenza di una anomalia visibile e/o rilevabile

strumentalmente. Quando si verifica tale evenienza abbiamo un disturbo che

viene qualificato come obiettivabile.

In casi particolari come questo, possiamo però

individuare altri elementi che possano indicarci la "realtà" del

disturbo:

- l'evoluzione nel tempo della sintomatologia:

da più di 20 anni il disturbo viene descritto come

presente e con caratteristiche coerenti.

- L'adesione alle terapie:

appare sempre essere stata diligente.

- L'impressione clinica di medici indipendenti:

nelle numerose valutazioni cliniche non si mette in

dubbio la presenza del dolore e lo si collega all'uso dell'arto.

- L'elemento egodistonico del disturbo:

la paziente non appare compiacersi del disturbo né

essere indifferente ad esso, anche se in qualche periodo della sua vita può

averlo inconsapevolmente utilizzato per ottenere vantaggi secondari di tipo

affettivo nell'ambito famigliare e relazionale.

- La struttura della personalità del soggetto:

non si sono rilevati elementi indicativi di

psicopatologia, nevrosi da rendita, di evidente simulazione.

Se consideriamo come validi questi criteri, allora nel

caso della signora RI 1, saremmo di fronte ad una sindrome dolorosa

"obiettiva" e non solamente soggettiva.

In quest'ottica sarebbe allora giustificata la

incapacità della peritanda di svolgere un'attività lavorativa continuativa per

il completo orario di lavoro, necessitando ella di congrui periodi di riposo

dopo l'utilizzo dell'arto superiore destro.

Ciò renderebbe ragionevole il riconoscimento di una

incapacità lavorativa del 40% - 50%.

Non sono in grado di esprimermi sulla prognosi. Ritengo

pertanto che la peritanda debba essere rivalutata nel tempo.

(…)." (doc. AI 45/7-8)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il dr. __________ ha

concluso:

"

(…)

1 Menomazioni dovute ai disturbi constatati:

Dolore dell'arto superiore destro con l'uso, necessitante

di riposo per il recupero.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

Il dolore all'arto superiore destro aumenta durante

l'attività lavorativa fino rendere impossibile alla peritanda l'uso dell'arto

stesso. L'attività attuale è ancora praticabile nella misura del 50% - 60%

dell'orario di lavoro (vedi Valutazione e prognosi).

La limitazione dell'attività di lavoro esiste dal marzo

2004.

ed è rimasta costante.

(…)

1.

È possibile effettuare provvedimenti d’integrazione?

Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

No. I disturbi rimarrebbero uguali in qualsiasi

attività lavorativa.

2.

E' possibile migliorare la capacità di lavoro

sul posto di lavoro attuale?

No.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre

attività?

L'attività lavorativa della peritanda appare potersi

esplicare solo nell'ambito amministrativo.

(…)." (doc. AI 45/8-9)

La

dr.ssa __________, il 14 ottobre 2005, ha scritto al dr. __________ una lettera

del seguente tenore:

"

(…)

Riassumendo brevemente il caso, dal punto di vista somatico,

le indagini sino ad ora eseguite compresa la valutazione peritale reumatologica

hanno potuto escludere con una buona probabilità la persistenza dello stato

algico descritto di tutto l'arto superiore destro, per cui, in presenza di un

quadro di dolore cronico senza substrato organico, l'assicurata è stata

sottoposta ad ulteriore approfondimento tramite la tua valutazione peritale

psichiatrica.

La tua approfondita valutazione, comprendente anche

esauriente testistica, ha potuto escludere la presenza di una comorbidità

psichiatrica e dal punto di vista strettamente psichiatrico hai poi ritenuto

che non ci siano motivi per ritenere giustificata una diminuzione della

capacità lavorativa.

Malgrado ciò ti esprimi comunque in merito ad una

inabilità lavorativa del 40-50% proprio legata alla problematica algica

dell'arto superiore destro, con motivazioni come da pagine 8.

Ti prego gentilmente di voler approfondire

ulteriormente questa valutazione, in particolare di descrivere se nel caso in

questione ci sono dei criteri solidi per poter parlare della presenza di una sindrome

somatoforme da dolore persistente e in caso affermativo quali sono gli

eventuali fattori concomitanti che possano attribuire un carattere invalidante

a tale patologia.

(…)." (doc. AI 47/1)

Con

lettera 24 ottobre 2005 il dr. __________ ha così risposto alla dr.ssa __________:

"

(…)

La peritanda non risulta essere affetta da una sindrome

somatoforme da dolore persistente, così come intesa dal punto di vista

psichiatrico e codificata dall'ICD 10.

Stando ai criteri dell'ICD 10 non ho rilevato conflitti

emozionali o problemi psicosociali di tale entità da essere considerati, se non

causali, almeno in associazione con il dolore.

Dal punto di vista della struttura psicologica, la

peritanda non mostra le caratteristiche generalmente rilevabili in pazienti con

sindromi somatoformi: scarso accesso alle emozioni e difficoltà di esprimerle,

rigidità di pensiero, scarsa capacità di immaginazione e di fantasia.

Ribadisco, quindi, che la paziente non presenta una

patologia psichiatrica che comporti una inabilità lavorativa.

Queste osservazioni rappresentano completamente la mia

presa di posizione psichiatrica.

Le considerazioni espresse nella perizia alle pagine 7,

8.

e 9 costituiscono degli elementi di riflessione non specialistici sulla

globalità del caso (affermo infatti che anche il reumatologo avrebbe potuto

svolgere questo compito).

Ritengo che i criteri riportati alla pagina 8 indichino

la effettiva presenza del dolore cronico, in altre parole la peritanda non

appare simulare i dolore.

Qualora la sindrome da dolore cronico rilevata nel caso

in oggetto in assenza di patologie somatiche o psichiatriche causali sia

considerabile dalla assicurazione invalidità come causa sufficiente di invalidità

lavorativa, allora credo che la percentuale potrebbe essere del 40-50%.

Ritenendo di competenza dell'Ufficio AI la decisione

suddetta mi sono infatti espresso solo in termini ipotetici sulla valutazione

generale del caso.

(…)." (doc. AI 47/1-2)

Nel

rapporto medico 27 ottobre 2005 (doc. AI 49/1-4), dopo aver riassunto il caso,

la dr.ssa __________ ha espresso la seguente valutazione:

"

(…)

riassumendo, dal punto di vista reumatologico

attualmente non ci sono patologie rispettivamente danni strutturali che comportano

una limitazione funzionale nell'abituale attività lavorativa fisicamente

leggera e pertanto l'A. dal punto di vista somatico è da considerare pienamente

abile al lavoro.

L'aspetto della sintomatologia funzionale (dolore

cronico) è stato ulteriormente approfondito tramite perizia psichiatrica con le

conclusioni come sopra (assenza di qualsiasi patologia psichiatrica, in

particolare non ci sono i criteri per sindrome somatoforme da dolore

persistente) e dal punto di vista psichiatrico viene pure valutata una piena

capacità lavorativa.

La valutazione del perito psichiatra di concedere una

IL del 40-50% per la presenza del dolore cronico, in assenza di danno

strutturale somatico rilevante rispettivamente in assenza di patologia psichiatrica,

non può essere seguita in quanto non è stato dimostrato, malgrado approfondito

accertamento specialistico, un danno alla salute invalidante.

(IL 0% dal punto di vista reumatologico-fisiatrico + IL

0% dal punto di vista psichiatrico = IL 0% globale).

È da ritenere esigibile da parte dell'A. lo sforzo di

volontà per superare i disturbi lamentati in quanto non è stato rilevato

nessuna struttura di personalità premorbosa deficitaria, non è presente una comorbidità

psichiatrica, non è presente un danno alla salute somatico cronico e non ci

sono evidenze di un ritiro sociale per tutti gli aspetti della vita.

(…)." (doc. AI 49/3-4)

Con

decisione 3 novembre 2005 (doc. AI 50/1-2) l’Ufficio AI ha quindi negato

all’assicurata il diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali

adducendo:

"

(…)

Esaminati gli atti acquisiti in sede d’istruttoria,

segnatamente dal profilo medico-teorico, in particolare dalle perizie

specialistiche a cui è stata sottoposta, emerge giustificato riconoscere che a

decorrere dal 11.12.2003 vi è una totale incapacità lavorativa, mentre che dal

10.03.2004

al 24.10.2004 si giustifica un’inabilità lavorativa del 50%.

Il nostro Servizio Regionale Medico (SMR) specifica che

a decorrere dal 25.10.2004 sia da considerare totalmente abile nell’attività

esercitata d’impiegata d’ufficio.

Non persistendo l’anno d’attesa d’incapacità lavorativa

con una media almeno del 40% senza notevoli interruzioni, giustificato dal

profilo medico, presupposto indispensabile come indicato all’art. 29 cpv. 1

lett. b LAI, il diritto ad una rendita d’invalidità non esiste.

Essendo inoltre il tasso d’invalidità inferiore al

minimo del 20%, non esistono neppure i presupposti per riconoscere una

riqualifica professionale.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.

(…)." (doc. AI 50/2)

Con

opposizione 8 dicembre 2005 (doc. AI 58/1-5), tramite l’avv. RA 1, l’assicurata

ha contestato la valutazione medica e prodotto il rapporto 5 dicembre 2005 del

dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, indirizzato al

suo medico curante, la dr.ssa __________, FMH in medicina generale.

Con

scritto 16 gennaio 2006 la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso

all’Ufficio AI il rapporto 9 gennaio 2006 del dr. __________ della __________

(doc. AI 67/1-3).

Il

25.

gennaio 2006 l’Ufficio AI ha ordinato l’esperimento di una perizia neurologica

a cura del dr. __________ (doc. AI 69/1-2).

Il

dr. __________, FMH in neurologia, nella perizia neurologica 10 aprile 2006

(doc. AI 71/1-11), posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro

di “(…) sindrome dolorosa al braccio destro con: – stato da ustione alla mano destra

nel 1983 con stato da interventi plastici ricostruttivi alla mano destra –

stato da intervento per sindrome del tunnel carpale a destra con decorso

complicato da infetto della ferita e reazione algodistrofica (2003) (…)” e,

senza ripercussioni sulla capacità al lavoro di “(…) emicrania con aura visiva

(…)” (doc. AI 71/6), ha formulato la seguente valutazione:

"

(…)

All'età di 4 anni questa A. aveva subito una grave

ustione alla mano destra, era stata perciò successivamente sottoposta a

trapianto cutaneo e all'età di 14 anni ad un allungamento del tendine del

flessore del dito medio. Praticamente fin dall'incidente accusa dolori alla

mano destra che si sono però progressivamente estesi, in particolare da quando

ha cominciato a lavorare come impiegata d'ufficio, a tutto il braccio destro

fino alla spalla, la scapola ed anche all'emitorace destro, a volte al

ginocchio sempre a destra. L'esame neurologico dettagliato mostra un reperto

praticamente normale, con solo un lieve deficit di sensibilità ai polpastrelli

delle dita II-III, entrambe le più colpite dall'ustione. L'esame

elettroneurografico permette di escludere una lesione maggiore dei nervi mediano

e ulnare a destra, non vi sono neppure indizi clinici rispettivamente

elettrofisiologici che facciano sospettare una lesione a livello del plesso

brachiale destro. Le caratteristiche dei dolori non sono assolutamente tipiche

per una problematica primariamente neurogena. All'esame clinico non vi sono

assolutamente deficit di sensibilità che facciano sospettare un'eventuale

concomitante lesione da parte del sistema nervoso centrale all'origine di

dolori diffusi di questo tipo né vi sono deficit motori. Ritengo dunque di

poter escludere con buona certezza che vi sia una lesione neurologica maggiore

che possa spiegare i dolori della paziente, come pure il loro decorso sull'arco

di tutti questi anni. Ritengo piuttosto che si tratti di un dolore cronico

sviluppatosi secondariamente ai problemi iniziali alla mano destra, la cui

origine non può essere attribuita ad alcuna patologia neurologica conosciuta.

In questo senso ritengo che dal punto di vista neurologico l'A. sia da

considerare abile al lavoro al 100%. La prognosi a lungo termine per quel che

riguarda gli aspetti neurologici è da considerare favorevole. Non ho proposte

terapeutiche.

La paziente presenta pure cefalee in parte con

caratteristiche emicraniche: sembrano però da mettere soprattutto in relazione

ai dolori più intensi al braccio destro almeno dal punto di vista temporale,

anche in questo caso una patologia neurologica intrecranica sottogiacente è

esclusa.

(…)." (doc. AI 71/7)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il dr. __________ ha

concluso:

"

(…)

1.

Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute

ai disturbi constatati:

- a livello psicologico e mentale

Nessuna rilevabile.

- a livello fisico

nessuna

rilevante per quel che riguarda gli aspetti neurologici.

- nell'ambito sociale

nessuna.

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1

Come si ripercuotono i disturbi sull'attività

attuale dell'assicurato?

Dal punto di vista neurologico non vi sono

disturbi che limitino l'abilità lavorativa dell'A.

2.2

Esatta descrizione delle funzioni

intatte e della capacità di carico.

Sono praticamente intatte le funzioni neurologiche.

2.3

L'attività attuale è ancora

praticabile?

Si.

2.4

Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

In misura completa.

2.5

È presente inoltre una diminuzione

della capacità di lavoro?

No.

(…)

1.

È possibile effettuare provvedimenti d’integrazione?

Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

1.1

Se sì, La preghiamo di descrivere il piano di

riabilitazione

In

linea di principio sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.

Se no, la preghiamo di motivare -

2.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul

posto di lavoro attuale?

2.1

Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es.

provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del posto di lavoro)?

Non ho

proposte dal punto di vista neurologico.

2.2

Secondo Lei che effetti hanno questi provvedimenti

sulla capacità di lavoro? -

3.

L'Assicurato è in grado di svolgere altre

attività?

Sì,

senza rilevanti limitazioni dal punto di vista neurologico.

3.1

Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto

di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto

conto nel caso di un'altra attività?

Nessuna

in particolare.

3.2

In che misura si possono svolgere attività consone

alle menomazioni (ore al giorno)?

A tempo pieno.

3.3

È presente inoltre una riduzione della capacità di

lavoro?

No.

(…)." (doc. AI 71/7-8)

Il

1.

giugno 2006 la rappresentante dell’assicurata ha trasmesso all’Ufficio AI lo

scritto 29 maggio 2006 a lei indirizzato e nel quale la dr.ssa __________ si è

così espressa:

"

(…)

Mi permetto di rivolgermi a lei a finché si possa

richiedere alla spettabile Assicurazione Invalidità di rivalutare la loro

decisione e eseguire un consulto pluridisciplinare presso il SAM in quanto RI 1

presenta un costante e progressivo peggioramento della sintomatologia che

coinvolge la spalla il braccio e la mano destra, con blocchi di tutto l'arto

che si presentano in maniera ricorrente, estremamente dolorosi, con un gonfiore

di tutto l'arto. Episodi che persistono per 2 settimane ca. malgrado terapia

antalgica e antinfiammatoria intensa.

La patologia della quale RI 1 è affetta influisce in

maniera importante sia sull'attività lavorativa sia sull'attività di casalinga.

Influisce nella vita sociale e sportiva RI 1 infatti rimane inabile al lavoro

in misura del 50% e solo così può permettere un controllo dei dolori e dei

blocchi recidivanti. Inabile in qualità di casalinga per i lavori pesanti, RI 1

non effettua più nessuna attività sportiva nemmeno il nuoto in quanto tutti gli

sport peggiorano la clinica.

Ritengo quindi giustificata un'inabilità lavorativa

duratura al 50% malgrado la giovane età, non vedo una possibilità di

riqualifica professionale e la prego di richiedere un ulteriore accertamento

multidisciplinare.

(…)." (doc. AI 78/2)

Nel rapporto medico 12 giugno 2006 (doc. AI 80/1-6), dopo aver

riassunto il caso, la dr.ssa __________ ha osservato:

"

(…)

Opposizione del 12.12.2005:

il patrocinatore legale ritiene che

1- l'accertamento medico non sia stato sufficientemente

approfondito per determinare la causa dei dolori e chiede di effettuare una

valutazione peritale ortopedica e neurologica.

2- l'aspetto dei dolori cronici non sia stato

sufficientemente preso in considerazione.

Valutazione SMR del 22.12.2005:

Ad 1. dal lato somatico il caso è sufficientemente

indagato: tutti gli accertamenti specialistici eseguiti presso la __________,

presso il reumatologo Dr. __________ e presso il perito reumatologo Dr. __________

hanno confermato che allo stato attuale la situazione livello della mano destra

ha raggiunto il suo stato precedente, con i noti esiti da trauma compressivo-ustione,

i quali comunque non giustificano diminuzione della capacità lavorativa

nell'abituale attività di impiegata amministrativa.

In particolare cito l'ortopedico-chirurgo della mano Dr.

__________ della __________ del 27.09.2004: “Ich denke, dass bezüglich der Handsituation das Ganze sich etabliert hat und eigentlich wenig Restprobleme bestehen.“

Anche per quanto concerne la sintomatologia dolorosa

cervico-brachiale, tutti gli accertamenti non hanno evidenziati segni di

lesioni strutturali quale causa organica.

In assenza di lesioni strutturali oggettivati, non si

vede quindi la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti ortopedici o

neurologici i quali, se fossero stati ritenuti necessari da parte degli specialisti

nell'ambito della conduzione diagnostica-terapeutica del caso, sarebbero

senz'altro già stati eseguiti.

Per quanto concerne il consulto reumatologico eseguito

in fase di opposizione in data 02.12.2005 presso il Dr. __________, esso si

esprime in modo molto prudenziale in merito al caso non avendo alcuna

documentazione a disposizione. Clinicamente costata una situazione soddisfacente

a livello della mano destra: "alla mano destra è possibile riscontrare

degli impianti cutanei sulla regione volare delle dita. La mano altrimenti si

presenta senza particolari alterazioni, i movimenti sono completi, la forza è

ben conservata. Non sembrano esserci delle particolari aderenze cutanee e sottocutanee".

Le conclusioni cliniche del Dr. __________ confermano

sostanzialmente le conclusioni peritali del Dr. __________ : "sotto

l'aspetto reumatologico e neurologico è difficile poter ben spiegare l'origine

di questi dolori cronici al braccio, in assenza di particolari danni residui oggettivabili.

Si è verosimilmente sviluppata una sindrome del dolore cronico... ".

Il suo giudizio in merito alla necessità di un

approfondimento peritale viene espresso ignorando il fatto che il caso a

livello specialistico è già stato indagato in modo approfondito (documentazione

ortopedica-chirurgica della mano __________, valutazione reumatologica Dr. __________

e perizia reumatologica Dr. __________). Quindi anche la sua valutazione in

merito alla capacità lavorativa si basa su una conoscenza dei fatti e della

documentazione medica insufficiente, ignorando che gli accertamenti necessari

sono già stati eseguiti.

Riassumendo, il caso dal punto di vista somatico risulta

accertato in modo sufficiente, con la conclusione che si tratta essenzialmente

di una problematica del dolore cronico senza limitazioni della funzionalità

dell'arto superiore tale da compromettere la capacità lavorativa in attività

fisicamente leggera. (N.B. l'attività lavorativa di ricezionista/centralinista

è da considerare particolarmente idonea in quanto non comporta sovraccarichi

per l'arto superiore destro).

Ad 2: per quanto

concerne il dolore cronico, non si mette in dubbio la presenza di questa problematica: infatti,

visto la presenza di dolori cronici senza danno strutturale oggettivabile l'A.

è stata

oggetto di una valutazione approfondita psichiatrica la quale ha portato alle conclusioni

citate sopra.

Non ho da aggiungere ulteriori commenti a quanto già

espresso nella mia precedente presa di posizione, la quale si basa essenzialmente sui criteri di Foerster e si

riferisce alla esigibilità di uno sforzo di volontà (Willensanstengung).

Cfr anche

Ulrich Meyer Blaser "Der Rechtbegriff der Arbeitsfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung" in "Schmerz und

Arbeitsfähigkeit", Band 23 der Schriftenreihe del Instituts

für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis in St.Gallen, Anhang 5, S.108).

Valutazione SMR del 19.01.2006:

Il rappresentante legale invia nuova documentazione

medica in merito ad ulteriore controllo eseguito presso il Dr.__________ della __________

del 09.01.2006:

a livello soggettivo viene descritto un

"ampliamento" della problematica spalla-braccio con a volte crampi

con flessione delle dita lunghe.

Clinicamente in confronto alle visite precedenti dal

lato funzionale/motilità non ci sono cambianti di rilievo: motilità libera

della spalla con buona attivazione del sopraspinato, infraspinato e sottoscapolare.

L'unica differenza rispetto a prima sono la presenza di

massicci punti Trigger a livello scapolare, una dolenzia spiccata della parte

sovraclavicolare del plesso e una spiccata sensibilità del N. mediano lungo

tutto il suo decorso.

Viene ancora confermata IL 50% (come d'altronde già in

precedenza, ma non confermato a livello peritale).

Conclusione: in

confronto alle valutazioni cliniche precedenti viene ora evocato una possibile partecipazione

neurologica alla problematica il problema spalla/braccio.

A questo punto ritengo indicato di procedere ad valutazione

peritale neurologica per determinare se si tratta essenzialmente di

sintomatologia funzionale in assenza di substrato organico oppure se alla base

della sintomatologia ci sia effettivamente una sofferenza neurologica oggettivabile.

Perizia neurologica Dr. __________ del 10.04.2006

Escluso rilevante lesione di nervi mediano e ulnare a

destra. Non vi sono nemmeno indizi per una lesione a livello del plesso

brachiale. Le caratteristiche dei dolori non sono assolutamente tipiche per una

problematica primariamente neurogena. L'origine dei dolori cronici non può

essere attribuita ad alcuna patologia neurologica conosciuta. Dal punto di

vista neurologico è presente piena capacità lavorativa.

Valutazione SMR del 28.04.2006:

Il caso ora è da considerare accertato in modo

esauriente sia dal punto di vista somatico sia dal punto di vista psichiatrico.

A livello ortopedico-reumatologico e a livello neurologico non si ha potuto

oggettivare nessuna alterazione strutturale che possa spiegare l'origine dei

dolori lamentati. Pure a livello psichico è assente una psicopatologia che

possa giustificare una inabilità lavorativa.

Dal lato medico, posso quindi confermare la valutazione

precedente.

Valutazione SMR del 12.06.2006:

Il rappresentante legale chiede una perizia SAM in quanto la

curante Dr.ssa __________ con scritto del 29.05.2006 attesta un peggioramento

della sintomatologia a livello dell'arto superiore destro, ribadendo la

persistenza di IL 50%.

Questo peggioramento non viene oggettivato in nessun

modo: vengono riportate essenzialmente le lamentele soggettive senza

descrizione di un correlato morfologico-eziologico.

Ritengo che con tutti gli accertamenti specialistici

già eseguiti a livello ortopedico, reumatologico, neurologico e psichiatrico

che hanno escluso una patologia invalidante, il caso effettivamente sia da considerare

accertato in modo esauriente e non chiede ulteriori approfondimenti e vada

definito dal lato amministrativo il più celermente possibile." (doc. AI

80/4-6)

L’Ufficio AI, con decisione su opposizione 19 aprile 2007 (doc. AI

88/1-8), ha quindi confermato il rifiuto a prestazioni.

Con il presente ricorso l’assicurata ha contestato la valutazione

medica, ribadito la necessità di ulteriori accertamenti specialistici e postulato

il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita.

2.9

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta

Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che

sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.10

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti interpellati

dall’Ufficio AI, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni

di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva

di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 100% nella sua attività

esercitata a contare dal mese di ottobre 2004.

Le

dettagliate ed approfondite valutazioni dei periti interpellati non sono state validamente

smentite da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.

2.10.1

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, nella perizia 3 ottobre

2005.

(doc. AI 45/1-17), ha rilevato che “(…) non sono emersi elementi indicativi

di una patologia psichiatrica attuale, ad eccezione di una amnesia dissociativa

(ICD 10: F 44.0) legata esclusivamente all’evento traumatico ed alle sue iniziali

terapie e non influenzante la capacità di lavoro. (…)” (doc. AI 45/6) e, nel

complemento 24 ottobre 2005 (doc. AI 48/1-2), ha precisato che “(…) la

peritanda non risulta affetta da una sindrome somatoforme da dolore persistente,

così come intesa dal punto di vista psichiatrico e codificata dall’ICD 10.

Stando ai criteri dell’ICD 10 non ho rilevato conflitti emozionali o problemi

psicosociali di tale entità, da essere considerati, se non causali, almeno in

associazione con il dolore. Dal punto di vista della struttura psicologica, la

peritanda non mostra le caratteristiche generalmente rilevabili in pazienti con

sindromi somatoformi: scarso accesso alle emozioni e difficoltà di esprimerle,

rigidità di pensiero, scarsa capacità di immaginazione e di fantasia.

Ribadisco, quindi, che la paziente non presenta una patologia psichiatrica

che comporti un’inabilità lavorativa. (…)” (doc. AI 48/1, sottolineature

del redattore).

Le

conclusioni del dr. __________ non sono state smentite e/o contestate da nessun

altro specialista del ramo.

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare

le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.10.2

Per

quanto riguarda l’aspetto reumatologico il dr. __________, nella perizia 24

giugno 2005 (doc. AI 43/1-7), ha concluso che “(…) in pratica, dal lato reumatologico

non vi sono dei limiti per quanto riguarda un’attività lavorativa leggera

d’ufficio, di segretaria, di telefonista o ricezionista. (…)” e precisato che

“(…) non si può attualmente ritenere alcuna incapacità lavorativa per quanto

riguarda la sua professione di segretaria e anche per la sua ultima occupazione

di centralinista/ricezioni-sta. (…)” (doc. AI 43/6).

Ritenuto

che lo status descritto e le diagnosi poste dal dr. __________ sono sovrapponibili

a quelle già riportate dal dr. __________ nel suo rapporto 25 ottobre 2004

all’intenzione del dr. __________ della __________ (doc. AI 36/3-5), è a ragione

che l’Ufficio AI ha concluso che dal 25 ottobre 2004 l’assicurata, da un punto

di vista reumatologico, è abile al 100% nella sua attività esercitata.

Anche

la dr.ssa __________, avuto riguardo alla perizia reumatologica 24 giugno 2005

del dr. __________, nel rapporto medico 27 ottobre 2005 (doc. AI 49/1-4), ha,

in particolare, concluso che “(…) dal 25.10.2004 (valutazione reumatologica Dr.

__________ che ha escluso lesioni strutturali rilevanti ed ha evidenziato uno

stato di salute sostanzialmente invariato in confronto a quello presente

attualmente) l’A. è da considerare di nuovo abile al lavoro in forma completa.

(…)” (doc. AI 49/3).

Non

è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al

rapporto 5 dicembre 2005 del dr. __________, FMH in medicina interna e malattie

reumatiche, indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 58/9-11).

Il

dr. __________, a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono

sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli

assicurati (cfr. in proposito consid. 2.9), non ha posto delle diagnosi sulle

quali non si sia già espresso il perito, ha escluso una fibromialgia e,

soprattutto, non ha documentato e esposto chiaramente le ragioni per le quali egli

giunge ad una valutazione diversa rispetto al dr. __________ limitandosi a

concludere, in modo del tutto generico, che “(…) per quanto concerne il

problema legato all’AI, ritengo che il caso sia stato deciso senza ben valutare

la sua complessa patologia. Innanzitutto riterrei necessaria un’attenta valutazione

peritale ortopedica, neurologica e evtl. reumatologica. Inoltre ritengo

assolutamente indicata una corretta valutazione delle sue possibilità di

reintegrazione e/o riqualifica professionale con l’aiuto di un collocatore. A

mio parere nell’at-tuale attività di segretaria d’ufficio è giustificata

un’incapacità lavorativa del 50%. (…)” (doc. AI 58/1).

La

dr.ssa __________, nel rapporto medico 22 dicembre 2005 (doc. AI 62/1-5), ha,

in particolare, rilevato che “(…) per quanto concerne il consulto reumatologico

eseguito in fase di opposizione in data 01.12.2005 presso il dr. __________,

esso si esprime in modo molto prudenziale in merito al caso non avendo alcuna

documentazione a disposizione. […] Le conclusioni cliniche del Dr. __________

confermano sostanzialmente le conclusioni peritali del Dr. __________ […] il caso

dal punto di vista somatico risulta accertato in modo sufficiente, con la conclusione

che si tratta essenzialmente di una problematica del dolore cronico senza

limitazioni della funzionalità dell’arto superiore tale da compromettere la

capacità lavorativa in attività fisicamente leggera. (N.B. l’attività

lavorativa di ricezionista/centralinista è da considerare particolarmente

idonea in quanto non comporta sovraccarichi per l’arto superiore destro). (…)”

(doc. AI 62/5).

Va

qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico

SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne

saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Sempre

il dr. __________, anche nel certificato medico 22 febbraio 2006 trasmesso

direttamente all’Ufficio AI, non ha attestato nulla di nuovo e, ribadita

l’esclusione di una sindrome algica diffusa di carattere fibromialgico, senza

tuttavia documentare e motivare compiutamente, ha concluso che “(…) a causa

delle conseguenze dell’ustione e dei successivi interventi plastici, ritengo

che l’assicurata non sia più in grado di svolgere lavori pesanti o ripetitivi

che necessitano l’utilizzo del braccio per oltre 4h giornaliere. Questo vale

anche per l’attività da lei svolta quale impiegata d’ufficio (non è infatti

pensabile che possa lavorare per l’intero arco della giornata davanti ad una tastiera

del PC). Lavori ripetitivi e prolungati hanno sempre scatenato intensi dolori e

tendinite a catena nell’intero braccio, le quali hanno poi necessitato di

adeguate terapie locali e sistemiche. Vi prego perciò di rivalutare la vostra

presa di posizione, visto che la richiesta AI da lei inoltrata è stata recentemente

rifiutata. (…)” (doc. AI 70/1).

2.10.3

Per

quanto riguarda l’aspetto neurologico il dr. __________, nella perizia 10 aprile

2006.

(doc. AI 71/1-11), poste le diagnosi note, alla domanda volta a sapere

come si ripercuotono i disturbi sull’attuale attività dell’assicurata ha

risposto che “(…) dal punto di vista neurologico non vi sono disturbi che

limitano l’abilità lavorativa dell’A. (…)” (doc. AI 71/7).

2.10.4

Non

è infine neppure possibile concludere per un’inabilità lavorativa anche avuto

riguardo allo scritto 29 maggio 2006 della dr.ssa __________ indirizzato

all’avv. RA 1 (doc. AI 78/2).

Infatti,

a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

(cfr. in proposito consid. 2.9), la dr.ssa __________ non pone delle diagnosi

nuove e, anche se attesta – senza tuttavia debitamente documentarlo e motivarlo

– un progressivo peggioramento della sintomatologia, conclude per la medesima inabilità

lavorativa del 50% già attestato nel precedente allegato al rapporto medico 7

luglio 2003 (doc. AI 18/3).

Al

riguardo la dr.ssa __________, nel rapporto medico 12 giugno 2006 (doc. AI

80/1-6), posto come la dr.ssa __________ attesta un peggioramento della sintomatologia

a livello dell’arto superiore destro e ribadisce la persistenza di una incapacità

al lavoro del 50%, ha concluso che “(…) questo peggioramento non viene

oggettivato in nessun modo: vengono riportate essenzialmente le lamentele

soggettive senza descrizione di un correlato morfologico-eziologico. (…)” (doc.

AI 80/6).

2.10.5

In

conclusione, rispecchiando le perizie ordinate dall’Ufficio AI (perizia reumatologica

24.

giugno 2005 del dr. __________, perizia psichiatrica 3 ottobre 2005 del dr. __________

e perizia neurologica 10 aprile 2006 del dr. __________) i criteri di affidabilità

e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e 2.9), alle

stesse può essere fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta

da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente

indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare la sua capacità al lavoro.

In

particolare, riguardo alla pretesa dell’assicurata secondo la quale “(…)

occorre considerare il dolore cronico come definitivamente accertato e

riconosciuto al pari di una malattia a se stante (…)” (doc. I, pag. 5), a

prescindere dal carattere della questione puramente medica, il TCA si limita

qui a rinviare alla pertinente osservazione formulata al proposito dalla dr.ssa

__________ nel rapporto 19 gennaio 2006: “(…) per quanto concerne il dolore

cronico, non si mette in dubbio la presenza di questa problematica: infatti,

visto la presenza di dolori cronici senza danno strutturale oggettivabile l’A.

è stata oggetto di una valutazione approfondita psichiatrica la quale ha portato

alle conclusioni citate sopra. Non ho da aggiungere ulteriori commenti a quanto

già espresso nelle mia precedente presa di posizione, la quale si basa

essenzialmente sui criteri di Foerster e si riferisce all’esigibilità di uno

sforzo di volontà (Willensanstrengung). (…)” (doc. AI 68/5).

E’

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per un’abilità al lavoro del 100%

nella sua professione a contare dal 25 ottobre 2004.

2.11

Considerata

una capacità lavorativa del 100% nella sua professione a

contare dal 25 ottobre 2004, a ragione, conformemente alla giurisprudenza

citata (cfr. consid. 2.3 e 2.4), all’assicurata non è stato riconosciuto alcun

diritto a provvedimenti d'integrazione.

2.12

Avuto

poi riguardo all’incapacità al lavoro del 100% dall’11

dicembre 2003 al 10 marzo 2004 e del 50% dall’11 marzo al 25 ottobre 2004,

conformemente a quanto disposto dall’art. 29 LAI (cfr. consid. 2.7), pure a

ragione, l’Ufficio AI le ha negato il diritto ad una rendita non essendo

giustificato un periodo di incapacità al lavoro di almeno il 40% in media per

un anno senza notevoli interruzioni.

2.13

L’assicurata

ha chiesto l’espletamento di ulteriori accertamenti medici e meglio:

l’allestimento di una “perizia psichiatrica”, di una “perizia ortopedica”, di

una “perizia sullo stato di salute generale” e dell’audizione della dr.ssa __________.

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Per

quanto riguarda la domanda di una nuova perizia psichiatrica, ribadito che il

principio inquisitorio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal

dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. consid.

2.10

), va qui evidenziato che l’assicurata non ha prodotto e/o documentato in

alcun modo un peggioramento della situazione valetudinaria sotto questo aspetto

rispetto alle conclusioni cui è giunto il perito psichiatrico.

D’altra

parte, per il solo fatto che il dr. __________, nella perizia psichiatrica 3

ottobre 2005, abbia osservato che “(…) non sono in grado di esprimermi sulla

prognosi. Ritengo pertanto che la peritanda debba essere rivalutata nel tempo.

(…)” (doc. AI 45/8), non è ancora possibile concludere per un chiaro obbligo

per l’Ufficio AI di procedere in questo senso e, soprattutto, nemmeno è dato a

sapere quanto esattamente una rivalutazione sarebbe necessaria.

Per

quanto riguarda la richiesta di una perizia ortopedica va qui evidenziato che

il dr. __________, capo clinica del reparto di ortopedia e chirurgia della mano

della __________ di __________, dopo aver segnalato la necessità di approfondimenti

di natura reumatologica e neurologica (doc. AI 32/1-2 e 65/1-2), non ha mai

indicato la necessità di un accertamento ortopedico.

Nemmeno

gli specialisti reumatologi, dr. __________ e dr. __________, hanno segnalato

la necessità di accertamenti in questo senso.

Nella

misura in cui, con la domanda di una “perizia sullo stato di salute generale”, pretende

l’allestimento di una perizia pluridisciplinare, già si è detto che alle perizie

ordinate dall’Uffi-cio AI (perizia reumatologica 24 giugno 2005 del dr. __________,

perizia psichiatrica 3 ottobre 2005 del dr. __________ e perizia neurologica 10

aprile 2006 del dr. __________) va riconosciuta forza probatoria piena.

Ritenuto poi che tutti i periti hanno concluso per una abilità al lavoro del

100% nella sua professione nemmeno si tratta di stabilire la capacità lavorativa

globale di un’assicurata che soffre di diverse patologie con influsso sulla

capacità lavorativa.

Ribadita

infine la chiarezza e la concludenza della documentazione medica versata agli

atti nemmeno appare necessario procedere all’audizione della dr.ssa __________.

Il

TCA rinuncia pertanto agli accertamenti giudiziari richiesti.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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