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Decisione

32.2007.175

1/4 rendita da 11.2004. Chiesto rendita intera da 02.2004. Rinvio per ulteriori accertamenti medici ed economici. Reddito da valido: volontariato all'estero non va considerato. Verificati motivi del l

6 agosto 2008Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I 927/05 dell’11 aprile 2007 e STFA I 201/06 del 14 luglio 2006.

In particolare in una

sentenza I 774/01 del 4 settembre 2002 l’Alta Corte si è pronunciata in merito

a un assicurato che, licenziato nel 1992 e iscrittosi in disoccupazione, da

gennaio ad agosto 1994 ha percepito dei guadagni intermedi e dopo essere stato

ritenuto, nel settembre 1994, incapace al lavoro a causa di disturbi lombari ha

cessato di esercitare ogni attività professionale. Egli, a seguito di una

domanda di prestazioni AI inoltrata nel giugno1995, è stato poi posto al

beneficio di una mezza rendita di invalidità dal 1° novembre 1995.

Il TF, a tale proposito,

ha stabilito che:

" (…)

c) En

l'occurrence, L.________ a subi une période de chômage relativement longue (2

ans) avant de connaître une incapacité de travail totale. On doit admettre que

le revenu qu'il a obtenu durant cette période ne représente pas la mesure de ce

qu'il est véritablement apte à gagner en tant que personne valide. Au regard de

l'assurance-invalidité, c'est une situation extraordinaire et passagère, si

bien qu'elle ne saurait, à l'instar de celle décrite dans l'arrêt mentionné

ci-dessus, servir de référence pour déterminer le revenu sans invalidité de

l'assuré.

C'est donc à juste titre que les premiers juges n'en

ont pas tenu compte dans l'évaluation de l'invalidité du recourant.

Cela étant, on peut se demander si, dès lors qu'il y

a lieu de s'écarter du dernier revenu effectif de L.________, il faut se baser

sur le salaire que le prénommé avait réalisé antérieurement à son inscription

au chômage comme il le soutient, ou s'il faut plutôt se référer aux salaires

moyens de la branche professionnelle concernée comme l'ont fait les premiers

juges. Cette question peut cependant demeurer ouverte car, ainsi qu'on le verra

ci-après, même si l'on retenait les derniers revenus que le recourant a

réalisés en 1992 (soit 58'500 fr. par an, ce qui représente un montant plus

élevé que le salaire moyen statistique pris en compte par les premiers juges),

cela ne change rien à la solution du litige.”

2.13. Nel caso

in esame sulla base della giurisprudenza menzionata al considerando precedente

e degli elementi fattuali emerge che il periodo effettuato all’estero dall’assicurato

da inizio 1999 al 2001 per missioni umanitarie in relazione alla sua formazione

di consulente in scienze dell’alimentazione, e meglio in __________ per conto

della fondazione __________, __________ (cfr. doc. 29-4; 38-4), corrisponde a

una situazione straordinaria e passeggera nella sua vita.

Egli, dal 2003 al 2006, ha

d’altronde ripreso un’attività professionale con compiti amministrativi presso

la ditta del fratello la __________ (cfr. doc. 38-4).

L’amministrazione ha, in

effetti, calcolato il grado di invalidità dell’insorgente secondo il metodo

ordinario ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI e 16 LPGA (consid. 2.4.) e non

secondo il metodo specifico di cui all’art. 28 cpv. 2bis LAI,

applicabile agli assicurati maggiorenni che non esercitavano un'attività lucrativa

prima di essere invalidi (l'applicazione nei loro confronti del concetto

dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni -

l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno; cfr. a

contrario STF9C_192/2007 del 3 aprile 2008).

Pertanto, in concreto,

deve essere ricercato il reddito che avrebbe conseguito l’assicurato secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante se non fosse intervenuta la

problematica alla salute, tenendo conto di una situazione normale, quindi

prescindendo dal periodo eccezionale e transitorio vissuto all’estero

intraprendendo un’attività di volontariato.

Il ricorrente, dopo avere

ottenuto negli __________ - dove ha risieduto dal 1985 al 1990 - il diploma in

scienze dell’alimentazione, dal 1990 al 1998 ha lavorato presso l’Ospedale __________

di __________, effettuando parallelamente la formazione di cuoco dietista, e in

seguito presso la __________ quale docente (nel 1995 ha ricevuto l’abilitazione

federale all’insegnamento; cfr. doc. 29-4; 51-5).

In casu, dunque, non vi è

stato un sostanziale cambiamento a livello degli ambiti professionali in cui l’assicurato

ha esercitato, come sostenuto dall’amministrazione, ma piuttosto un’evoluzione

della sua occupazione sempre nel campo dell’alimentazione.

Pertanto non vanno

semplicemente applicati i dati statistici generali TA1 categoria 3, come invece

fatto dall’UAI.

In applicazione analogica

della sentenza I 774/01 del 4 settembre 2002, citata al considerando

precedente, essendo stato il periodo di volontariato all’estero eccezionale e

passeggero, si deve partire dalla professione esercitata prima di tale lasso di

tempo, ovvero quella di insegnante nel settore dell’alimentazione.

Dalla sentenza 38.1999.319

del 24 luglio 2000 emessa da questa Corte e passata in giudicato incontestata

si evince che il ricorrente, contrariamente a quanto da lui asserito durante la

procedura dell’assicurazione contro l’invalidità (cfr. doc. 29-4, I), non ha

dato le dimissioni, bensì è stato licenziato dalla __________ con raccomandata

del 31 luglio 1998 con effetto dal 30 novembre 1998. Dal giudizio citato non

emergono i motivi che hanno portato il datore di lavoro alla rescissione del

contratto di impiego.

Se l’assicurato è stato

licenziato per motivi legati al suo danno alla salute (non va dimenticato che

nel 1998 l’insorgente ha avuto i primi disturbi psichici - segnatamente un

episodio grave di depressione che ha portato anche a un internamento coatto -

che dopo alcuni anni di remissione si sono ripresentati e hanno influenzato

negativamente la sua capacità lavorativa; cfr. doc. 29-11), andrà tenuto conto,

conformemente al principio secondo cui il reddito da valido dev'essere

determinato il più concretamente possibile (cfr. consid. 2.12.), del guadagno

che avrebbe conseguito presso la __________ nel 2002 (momento determinante

dell’inizio del diritto alla rendita; cfr. consid. 2.4.), come peraltro

proposto in prima battuta dalla consulente in integrazione professionale

credendo che l’assicurato si fosse dimesso (cfr. doc. 31-2).

Nell’ipotesi in cui il

ricorrente, per contro, fosse stato licenziato per motivi estranei al suo stato

di salute, allora si farà capo ai dati statistici per il settore specifico

dell’insegnamento, visto che egli, anche senza il danno alla salute non avrebbe

comunque più lavorato presso la __________.

L’UAI interpellerà,

dunque, l’ex datore di lavoro al fine di conoscere le reali ragioni che hanno portato

al licenziamento del ricorrente e in caso fossero da fare risalire al suo stato

di salute (psichico), accerterà quale sarebbe stato lo stipendio che avrebbe

conseguito nel 2002 presso la __________.

2.14. Per quel che concerne, invece, il reddito da invalido, lo

stesso deve essere determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai dati statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332

consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

Va

qui fatto presente che, conformemente ad una recente

giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

Considerandi

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen,

in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark

nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das

Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so

dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.15

Nel caso di specie non

esercitando più l’assicurato alcuna attività (cfr. doc. 38-4), a ragione

l’amministrazione ha fatto capo ai dati statistici per determinare il reddito

da invalido.

L’UAI, sulla base

dell’esito degli accertamenti medici che esperirà secondo quanto stabilito al

consid. 2.10., e meglio a dipendenza di quali attività sono

ancora esigibili dall’assicurato, dovrà nuovamente determinare quale

categoria del dato totale della TA1 applicare, se la categoria 3 o la 4.

Se, in effetti, dalla

perizia psichiatrica emergerà che l’assicurato può ancora svolgere, anche se in

misura ridotta, l’attività di insegnante nel settore dell’alimentazione o comunque

di consulente dietista - attività che in generale richiedono una specifica

formazione - andrà utilizzato il dato della categoria 3.

In caso contrario, ossia

se potrà esercitare solo attività semplici e ripetitive che si possono svolgere

senza una particolare formazione, l’UAI farà capo al dato della categoria 4.

Al dato statistico andrà

poi applicata la riduzione della percentuale relativa all’inabilità al lavoro

dell’assicurato, oltre che a una decurtazione ulteriore che sarà stabilita

fondandosi su quanto prescritto dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.14.) e da

quanto risulterà dalle indagini mediche circa gli impedimenti dell’assicurato.

La riduzione del 3%

applicata dall’UAI (cfr. doc. 49-1; 42-2) già solo per le difficoltà legate al

danno alla salute risulta in ogni caso, troppo esigua e andrà elevata perlomeno

al 10%.

2.16

L’assicurato ha, infine, fatto

valere che il diritto alla rendita - la cui nascita nel novembre 2002 (cfr.

doc. 49-3) non è stata contestata -, vista la richiesta tardiva di prestazioni

AI del febbraio 2005, debba decorrere dal 1° febbraio 2004 e non dal 1°

novembre 2004, come invece deciso dall’amministrazione (cfr. doc. I).

Ai sensi

dell'art. 48 cpv. 1 LAI il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse è

disciplinato conformemente all’articolo 24 capoverso 1 LPGA.

L’art. 24

cpv. 1 LPGA enuncia che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si

estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e

cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva

essere pagato.

L'art. 48

cpv. 2 LAI precisa, poi, che:

se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi

dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici

mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse

sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i

fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando

ne ha avuto conoscenza."

L’art. 48

cpv. 2 istituisce un termine di perenzione che non può essere né interrotto, né

sospeso. La seconda frase di tale disposto accorda, dal canto suo, la

restituzione di tale termine in determinate circostanze (cfr. DTF 102 V 112

consid. 1).

In concreto dalle carte

processuali emerge che effettivamente l’UAI, concedendo all’insorgente una

rendita soltanto dal mese di novembre 2004, nonostante la richiesta sia stata

inoltrata nel febbraio 2005 (cfr. il timbro di entrata dell’UAI dell’11

febbraio 2005, doc. 5-1), è incorso in una svista manifesta.

L’assicurato ha, quindi,

diritto a una rendita - la cui entità verrà nuovamente determinata dall’amministrazione

sulla base sia degli esiti degli accertamenti che esperirà secondo quanto

indicato ai consid. 2.10., 2.13. 2.15., che di quanto già stabilito in questo

giudizio (cfr. consid. 2.13. e 2.15.) - a fare tempo dal 1° febbraio 2004.

2.17

Vincente in

causa, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per

ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g

LPGA).

2.18

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è sostanzialmente

soccombente, le spese di complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 24 aprile 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai consid.

2.10., 2.13. e 2.15.

2. La rendita, il cui grado sarà nuovamente determinato dall’UAI sulla

base di quanto stabilito ai considerandi del presente giudizio, è concessa dal

1° febbraio 2004.

3. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

inoltre all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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